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Document 52018PC0390

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM/2018/390 final

Strasburgo, 12.6.2018

COM(2018) 390 final

2018/0210(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SEC(2018) 276 final}
{SWD(2018) 295 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Scopo del Fondo è dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell’Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell’Unione e gli impegni internazionali dell’Unione in materia di governance degli oceani, in particolare nel contesto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all’approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un’economia blu sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

In qualità di attore globale degli oceani e quinto produttore mondiale di prodotti ittici, l’Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l’Unione: un’economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l’occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l’innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all’energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza. Queste priorità rendono necessario il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP.

Tale sostegno sarà integrato da finanziamenti specifici a favore dell’Agenzia europea di controllo della pesca, degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e della partecipazione dell’Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali, che contribuiscono altresì all’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori marittimi e della pesca.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta mira a sostenere la realizzazione degli obiettivi della PCP, a favorire l’attuazione della politica marittima dell’Unione e a rafforzare la governance internazionale degli oceani. Poiché le sfide e le opportunità degli spazi oceanici sono tra loro correlate e vanno considerate nel loro insieme, tali ambiti devono essere strettamente interconnessi.

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-2027, adottata il 2 maggio 2018, ha delineato il quadro di bilancio per il finanziamento della PCP e della politica marittima. Inoltre, il 29 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento recante disposizioni comuni inteso a migliorare il coordinamento e ad armonizzare l’attuazione del sostegno nell’ambito dei Fondi in regime di gestione concorrente (“i Fondi”), al fine precipuo di semplificare l’attuazione delle politiche in modo coerente. Tali disposizioni comuni si applicano alla parte del FEAMP in regime di gestione concorrente.

I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Pertanto, il regolamento recante disposizioni comuni stabilisce una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull’accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l’orientamento alla performance nell’ambito dei Fondi. Esso comprende quindi condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, stesura di relazioni e valutazione. Vengono altresì stabilite disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, l’uso di InvestEU, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono peraltro comuni a tutti i Fondi.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con le politiche dell’Unione, in particolare le politiche ambientali, climatiche, di coesione, sociali e commerciali.

In conformità del regolamento recante disposizioni comuni, l’accordo di partenariato descriverà le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMP, e altri programmi dell’Unione.

Nell’ambito della gestione diretta, il FEAMP svilupperà sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell’Unione pertinenti. Consentirà inoltre finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto attuate in conformità del regolamento InvestEU.

Il sostegno nell’ambito del FEAMP dovrebbe essere usato per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né spiazzare gli investimenti privati, e dovrebbe possedere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà coerenza fra le azioni del FEAMP e la normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 42, articolo 43, paragrafo 2, articolo 91, paragrafo 1, articolo 100, paragrafo 2, articolo 173, paragrafo 3, articolo 175, articolo 188, articolo 192, paragrafo 1, articolo 194, paragrafo 2, articolo 195, paragrafo 2, e articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le disposizioni della proposta sono attuate nel quadro della gestione concorrente, della gestione diretta e della gestione indiretta, in conformità del regolamento finanziario.

Proporzionalità

Le disposizioni proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessun’altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

Scelta dell’atto giuridico

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni retrospettive / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Per valutare la possibilità di proseguire il sostegno finanziario per il settore della pesca dopo il 2020 si è tenuto conto, quale elemento chiave della valutazione d’impatto, dei risultati della valutazione retrospettiva del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013. La valutazione retrospettiva è basata sulla consultazione dei portatori di interessi realizzata tra febbraio e maggio 2016 allo scopo di esaminare le opinioni del pubblico sull’efficacia e l’efficienza del FEP.

Le principali raccomandazioni che ne sono scaturite per il periodo successivo al 2020 riguardano la necessità di migliorare il collegamento tra finanziamenti e obiettivi strategici, lo sfruttamento sostenibile delle risorse nonché la protezione e il miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali, riducendo al minimo gli impatti negativi sull’ambiente marino. La valutazione ha inoltre sottolineato la necessità di adottare un approccio più strategico per rendere più competitiva l’acquacoltura e aumentare la produzione e di tenere in maggiore considerazione le sfide specifiche cui deve far fronte la piccola pesca costiera.

Consultazioni dei portatori di interessi

Per il periodo di programmazione successivo al 2020 la principale attività di consultazione è stata la conferenza dei portatori di interessi del FEAMP dal titolo “Oltre il 2020: sostenere le comunità costiere europee” tenutasi a Tallinn nell’ottobre 2017. Tale evento, cui hanno preso parte 70 oratori e oltre 300 partecipanti, ha permesso ai portatori di interessi di contribuire alla valutazione del sostegno finanziario del FEAMP a favore della PCP e della politica marittima dell’Unione per il periodo di programmazione 2014-2020 e di prospettare la forma che tale sostegno potrebbe assumere dopo il 2020. Alla conferenza sul FEAMP ha partecipato un’ampia gamma di portatori di interessi. Dei 300 partecipanti, oltre il 50% era costituito da rappresentanti di autorità pubbliche, il 12% dell’industria, l’11% di ONG, il 14% di associazioni e organizzazioni del settore della pesca e il 7% del mondo accademico.

Ai membri del gruppo di esperti del FEAMP (amministrazioni degli Stati membri) è stata offerta la possibilità di contribuire al dibattito e alimentare il processo di riflessione in occasione di due riunioni svoltesi rispettivamente il 6 novembre 2017 e il 15 gennaio 2018. Il dibattito nell’ambito del gruppo di esperti del FEAMP si è basato su documenti di riflessione e quesiti orientativi trasmessi dalla Commissione prima delle riunioni. Sono inoltre pervenuti contributi scritti degli Stati membri.

I consigli consultivi, le ONG e le parti sociali europee sono stati invitati per lettera a trasmettere il loro contributo sul sostegno finanziario dell’Unione ai settori della pesca e degli affari marittimi per il periodo successivo al 2020. Ai fini della consultazione sono state organizzate riunioni individuali con le parti sociali.

Sono inoltre pervenuti contributi della Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), come il documento tecnico del dicembre 2017 sul "Futuro del FEAMP per il periodo successivo al 2020: elementi di analisi e possibili scenari " e le osservazioni della CPMR sul FEAMP post-2020 (ottobre 2017 e marzo 2017). La posizione politica definitiva sul futuro del FEAMP è stata adottata dall’ufficio politico della CPMR nel marzo 2018.

Alla valutazione hanno contribuito numerosi altri seminari e relazioni, come la sessione strategica organizzata durante la conferenza dell’Associazione europea degli economisti della pesca (aprile 2017) e il seminario dei portatori di interessi sul sostegno alla politica marittima svoltosi nell’ambito delle Giornate europee del mare (maggio 2017).

I risultati della consultazione possono essere riassunti come segue:

i portatori di interessi hanno quasi unanimemente espresso un pressante appello alla continuità e sottolineato la necessità di disporre in futuro di un apposito strumento di finanziamento per la politica marittima e della pesca, che consenta di continuare a realizzare gli obiettivi della PCP e di sfruttare le opportunità offerte dall’economia blu;

gli Stati membri hanno concordemente riconosciuto che gli obiettivi del Fondo per il periodo successivo al 2020 dovrebbero promuovere la sostenibilità ambientale, economica e sociale; i portatori di interessi hanno ravvisato nel conseguimento degli obiettivi della PCP una priorità per il prossimo Fondo;

dalle consultazioni è emerso che i portatori di interessi concordano nel ritenere che tra le principali carenze del FEAMP 2014-2020 figurano la lentezza e i ritardi con cui sono stati attuati i programmi operativi, essenzialmente imputabili all’approvazione tardiva del quadro legislativo. Tale aspetto, cui si aggiungono una legislazione eccessivamente prescrittiva a livello dell’Unione, un’interpretazione rigida e inflessibile e un’eccessiva attenzione all’ammissibilità piuttosto che al conseguimento degli obiettivi e dei target, costituisce la sfida che gli Stati membri devono affrontare. A questo proposito la maggior parte dei portatori di interessi ha espresso con fermezza l’esigenza di un quadro normativo più semplice che consenta di ridurre la complessità giuridica;

ampio consenso è stato osservato tra i portatori di interessi riguardo alla richiesta di un certo grado di stabilità, in particolare attraverso una maggiore semplificazione a tutti i livelli (sia a livello di Unione che a livello nazionale) per quanto riguarda l’attuazione del FEAMP. Vi sono tuttavia opinioni divergenti su come trovare il giusto equilibrio tra un approccio maggiormente orientato alla performance e la necessità di ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari e le amministrazioni garantendo al tempo stesso il corretto utilizzo dei fondi;

i contributi degli Stati membri riconoscono che il sistema di sorveglianza e valutazione ha un ruolo fondamentale per dimostrare l’efficacia del Fondo, in quanto fornisce informazioni sui fattori alla base dello sviluppo dei settori della pesca e dell’economia blu;

per quanto riguarda il sostegno alle flotte pescherecce, si è osservata una suddivisione quasi paritaria tra opinioni favorevoli e opinioni contrarie al mantenimento delle misure per la flotta;

riguardo al settore dell’acquacoltura, i portatori di interessi hanno unanimemente concordato sulla necessità di una maggiore semplificazione amministrativa e giuridica al fine di ridurre la durata delle procedure di rilascio delle licenze, senza tuttavia transigere sulle rigorose norme in materia di ambiente, salute degli animali e protezione dei consumatori previste dal diritto dell’Unione. Essi hanno ribadito che gli oneri amministrativi rimangono il principale ostacolo allo sviluppo del settore, insieme all’eccessiva complessità delle prescrizioni procedurali (sia per il rilascio delle licenze che per l’accesso ai finanziamenti). Inoltre, un gruppo di 11 Stati membri ha auspicato con forza che nell’ambito del prossimo Fondo si prosegua l’attuale sostegno dell’Unione a favore dell’acquacoltura, e segnatamente dell’acquacoltura d’acqua dolce;

per quanto riguarda la piccola pesca costiera e la pesca nelle regioni ultraperiferiche, gli Stati membri si sono espressi a favore dell’attuazione di un sostegno più mirato e su misura e del mantenimento di un tasso di finanziamento più elevato e della possibilità di un trattamento più favorevole attraverso pagamenti anticipati. Secondo alcuni Stati membri sarebbe opportuno mantenere un trattamento finanziario preferenziale per la piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne, successivamente al 2020. I portatori di interessi hanno inoltre riconosciuto la necessità di una certa flessibilità per tenere conto delle specificità locali e facilitare il ricambio generazionale di una forza lavoro che invecchia;

tutti gli Stati membri e i portatori di interessi ritengono che il sostegno alla raccolta di dati, al controllo della pesca e all’attuazione delle norme e il sostegno alle organizzazioni di produttori dovrebbero continuare a far parte del Fondo per la pesca in regime di gestione concorrente;

numerosi portatori di interessi ritengono che il fatto di rafforzare, attraverso il FEAMP, l’azione dell’Unione in vari settori nel quadro della politica marittima (formazione, pianificazione dello spazio marittimo, sicurezza e sorveglianza marittima, finanziamento di progetti innovativi, ecc.) costituisca un valore aggiunto per l’Europa e per le regioni. Poiché l’economia blu si sviluppa in un contesto estremamente complesso, occorrerebbe continuare a garantire la complementarità tra i vari strumenti per evitare il rischio di duplicazione e frammentazione;

la maggior parte dei portatori di interessi ha inoltre riconosciuto che lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ha svolto un ruolo importante consentendo alle comunità costiere di adottare soluzioni locali a problemi locali, e che costituisce per i settori della pesca e dell’acquacoltura una valida opportunità per svolgere un ruolo attivo nelle questioni di gestione e governance locale. Numerosi portatori di interessi auspicano che lo sviluppo locale di tipo partecipativo svolga un ruolo più ampio nello sviluppo dell’economia blu a livello locale.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione d’impatto è stata elaborata dai servizi della Commissione. Per la valutazione effettuata in relazione alla sorveglianza e alla valutazione della performance si è fatto ricorso al contributo di esperti esterni. Tale contributo comprende una proposta relativa a un quadro di sorveglianza e valutazione per il periodo successivo al 2020 sulla base del sistema predisposto per il periodo 2014-2020, accompagnata da un numero limitato di indicatori di risultato, nonché una valutazione delle esigenze in materia di raccolta di dati, delle fonti e della disponibilità di dati.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto esamina i principali obiettivi generali del programma e gli obiettivi specifici. Gli obiettivi comprendono gli obiettivi trasversali del QFP: flessibilità, coerenza e sinergie, semplificazione e attenzione alle prestazioni.

La valutazione d’impatto individua e illustra le sfide e i problemi principali che devono essere affrontati dal futuro programma sulla base delle conclusioni delle valutazioni dei precedenti periodi di programmazione e delle attività di consultazione, degli obiettivi trasversali del nuovo QFP e delle nuove priorità politiche e dei problemi emergenti che richiedono un intervento dell’Unione.

Sulla base dell’esperienza acquisita con i programmi precedenti, la valutazione d’impatto accorda una netta priorità alle azioni che potrebbero essere finanziate (per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui sopra), dal momento che la dotazione di bilancio non era nota al momento della stesura della valutazione stessa.

Sono state valutate le dimensioni di sussidiarietà (valore aggiunto dell’Unione/necessità di azione dell’Unione) e proporzionalità delle priorità di finanziamento. Sono stati inoltre analizzati cambiamenti nella portata e struttura del programma.

Efficienza normativa e semplificazione

Pur non essendo collegata al programma REFIT, la presente proposta mira a ridurre gli oneri normativi e a semplificare l’attuazione del Fondo.

Essa garantisce inoltre un trattamento preferenziale ai piccoli beneficiari grazie a un’aliquota di aiuto più elevata e forme di sostegno specifiche per gli operatori della piccola pesca costiera.

Diritti fondamentali

Il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una gestione finanziaria sana e per un uso efficace dei fondi dell’Unione. Il regolamento sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri stabilisce norme a questo riguardo. Nel regolamento recante disposizioni comuni è inserita una condizione abilitante intesa a garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali. Tale condizione si applica al FEAMP.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il quadro finanziario pluriennale stabilisce che il bilancio dell’Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio proposto per il FEAMP, a prezzi correnti, ammonta a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP sono suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente è assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 829 000 000 EUR. Dati particolareggiati sull’incidenza finanziaria del FEAMP figurano nella scheda finanziaria che accompagna la proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta è collegata alle modalità di sorveglianza, valutazione e informazione del regolamento recante disposizioni comuni. Tali modalità sono attuate mediante un quadro di sorveglianza e valutazione stabilito nella proposta.

Le valutazioni saranno svolte in linea con i paragrafi 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, in occasione del quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per valutare l’impatto delle opzioni per ulteriori interventi. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul campo sulla base degli indicatori/obiettivi in esso previsti e conterranno un’analisi dettagliata di quanto il programma possa essere considerato pertinente, efficace ed efficiente, valutando se esso produca un sufficiente valore aggiunto unionale e sia coerente con le altre politiche dell’Unione. Esse faranno riferimento agli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze o problemi o il potenziale per migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e per contribuire a massimizzarne lo sfruttamento e l’impatto.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Obiettivi

Scopo della presente proposta di regolamento sul FEAMP è sostenere la realizzazione degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP, favorire l’attuazione della politica marittima dell’Unione e contribuire al rispetto degli impegni internazionali dell’Unione nel settore della governance degli oceani. Essa si basa sulle quattro priorità di seguito indicate, che rispecchiano i pertinenti obiettivi strategici fissati nel regolamento recante disposizioni comuni e mirano a ottimizzare il contributo dell’Unione allo sviluppo di un’economia blu sostenibile:

(1)promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;

(2)contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;

(3)consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;

(4)rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all’anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell’economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030 (cfr. la relazione dell’OCSE dal titolo “The Ocean Economy in 2030” - L’economia degli oceani nel 2030). La necessità di raggiungere gli obiettivi per le emissioni di CO2, aumentare l’efficienza delle risorse e limitare l’impronta ecologica dell’economia blu ha dato notevole impulso all’innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l’osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell’Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), hanno finanziato investimenti a favore dell’economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore devono essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo globale più ambizioso per l’integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell’Unione, portando al 25% il contributo della spesa dell’Unione agli obiettivi in materia di clima. Il contributo del FEAMP al raggiungimento di tale obiettivo complessivo sarà monitorato mediante un sistema di marcatori climatici dell’Unione al livello opportuno di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise se disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni annualmente in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale. Per sostenere l’utilizzo massimale delle potenzialità del FEAMP di contribuire agli obiettivi riguardanti il clima, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti attraverso tutte le fasi di preparazione, attuazione, riesame e valutazione.

Il FEAMP contribuirà altresì al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’Unione. Tale contributo sarà monitorato mediante l’applicazione di marcatori dell’Unione in materia di ambiente e sarà oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale sulla performance.

Semplificazione

La proposta mira a semplificare l’attuazione del FEAMP rispetto all’architettura estremamente complessa del periodo 2014-2020. Il FEAMP 2014-2020 si basa di fatto su una descrizione rigida e precisa delle possibilità di finanziamento e delle norme di ammissibilità (“misure”), che ha complicato l’attuazione per gli Stati membri e i beneficiari. Per il periodo post-2020 il FEAMP si orienterà quindi verso un’architettura semplificata basata sui seguenti elementi:

4 priorità – Tali priorità delineano il campo di applicazione del sostegno del FEAMP, in linea con gli obiettivi delle azioni della PCP, della politica marittima e della governance internazionale degli oceani.

Settori di sostegno – Gli articoli del regolamento non stabiliscono misure prescrittive, ma descrivono i vari settori oggetto di sostegno nell’ambito di ciascuna priorità, fornendo un quadro flessibile per l’attuazione.

Nessuna misura predefinita o norma di ammissibilità a livello di Unione –Nell’ambito della gestione concorrente spetta agli Stati membri definire il proprio programma indicandovi i mezzi più adeguati per conseguire le priorità del FEAMP. Agli Stati membri sarà concessa una certa flessibilità nella definizione delle norme di ammissibilità. Nel quadro delle norme stabilite nell’ambito del FEAMP e del regolamento recante disposizioni comuni sarà possibile finanziare un’ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei rispettivi programmi, purché rientrino nei settori oggetto di sostegno.

Condizioni e restrizioni per determinati settoriÈ necessario stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale di investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta peschereccia (arresto definitivo delle attività di pesca, arresto straordinario delle attività di pesca, acquisto di imbarcazioni, sostituzione del motore) saranno rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire che il sostegno finanziario sia mirato al conseguimento di tali obiettivi.

Indicatori di risultato – La performance del sostegno del FEAMP sarà valutata sulla base di indicatori. Gli Stati membri riferiranno sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti e la Commissione effettuerà ogni anno una verifica della performance sulla base delle relazioni annuali in materia di performance redatte dagli Stati membri, in modo da individuare tempestivamente eventuali problemi di attuazione e opportuni interventi correttivi. A tal fine sarà istituito un quadro di sorveglianza e valutazione.

Anziché enumerare una serie di misure selezionate da un elenco di azioni ammissibili, come avviene attualmente, i programmi nazionali dovrebbero concentrarsi sulle priorità strategiche scelte da ogni Stato membro. Questa architettura consentirà di ottimizzare l’attuazione del programma verso il conseguimento di obiettivi strategici sulla base della performance, nel contesto di un dialogo continuo tra la Commissione e gli Stati membri sul conseguimento dei risultati. Flessibilità, orientamento alla performance e fiducia reciproca tra la Commissione e gli Stati membri sono quindi i tre principi alla base di un’efficace semplificazione.

Nell’ambito della gestione concorrente i programmi saranno elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione elaborerà per ciascun bacino marino un’analisi indicante i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi orienterà gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali.

Nel valutare i programmi la Commissione terrà conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell’economia blu sostenibile, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi.

La semplificazione sarà inoltre conseguita mediante il regolamento recante disposizioni comuni, nel quale è stabilita la maggior parte delle disposizioni in materia di attuazione, sorveglianza e controllo.

Assegnazione delle risorse

Il FEAMP sarà attuato nell’ambito di due regimi:

in regime di gestione concorrente attuata dagli Stati membri attraverso programmi del FEAMP basati su strategie nazionali,

direttamente dalla Commissione nel quadro della gestione diretta.

La proposta prevede di mantenere la ripartizione delle risorse tra gestione concorrente e gestione diretta prevista per il periodo 2014-2020. In tale contesto, si propone di assegnare un importo di 5 311 000 000 EUR alla gestione concorrente (86,5%) e un importo di 829 000 000 EUR alla gestione diretta (13,5%). Tale ripartizione consente di mantenere un adeguato equilibrio tra risorse condivise e risorse gestite direttamente.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, una volta detratto il valore del programma del Regno Unito (243 milioni di EUR) agli Stati membri spetterebbe, in termini nominali, il 96,5% della loro dotazione per il periodo 2014-2020. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali saranno definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020.

Si propone inoltre di riservare degli importi destinati a determinati settori di sostegno nell’ambito della gestione concorrente:

controllo e applicazione delle norme, raccolta e trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca (almeno il 15% del sostegno finanziario concesso ad ogni Stato membro, fatta eccezione per i paesi privi di sbocco sul mare),

regioni ultraperiferiche (importo riservato che comprende un regime di indennizzo per i costi aggiuntivi e un sostegno strutturale).

Condizionalità

L’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile identifica nella conservazione e nell’uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 14). L’Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto la Commissione si è impegnata a promuovere un’economia blu sostenibile che sia coerente con la pianificazione dello spazio marittimo, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico, a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Questo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni al settore della pesca ed essere raggiunto entro il 2020.

Nel corso dei negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), l’Unione si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva.

Inoltre, a norma dell’articolo 42 del regolamento sulla PCP, l’aiuto finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP. Pertanto, le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non saranno ammissibili. Inoltre, alla Commissione sarà conferito il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non rispettano le norme della PCP.

Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine

La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Essa mira a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Deve inoltre garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino siano ridotti al minimo e che le attività di pesca e di acquacoltura non siano causa di degrado dell’ambiente marino (articolo 2 del regolamento del regolamento sulla PCP).

Molto è stato fatto negli ultimi anni per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell’industria alieutica dell’Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti. La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell’Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un’età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

Il sostegno nell’ambito della priorità 1 mira a conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all’articolo 2 del relativo regolamento. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

In particolare, il sostegno da parte del FEAMP mira a raggiungere e a mantenere una pesca sostenibile basata sul rendimento massimo sostenibile (MSY) e a ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino. Tale sostegno comprenderà investimenti a favore dell’innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.

L’obbligo di sbarco costituisce una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti cambiamenti significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l’innovazione e gli investimenti che contribuiscono all’attuazione dell’obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, il FEAMP erogherà quindi un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo concederà altresì un’intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri (“scambio di contingenti”), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle “choke species” (specie a effetto limitante) causato dall’obbligo di sbarco.

Il sostegno nell’ambito della priorità 1 può vertere altresì sull’innovazione e su investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l’efficienza energetica e la qualità delle catture. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci sarà autorizzata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

Il controllo della pesca è di fondamentale importanza per l’attuazione della PCP. Pertanto, nell’ambito della gestione concorrente il FEAMP sosterrà lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, come specificato nel regolamento sul controllo. Determinati obblighi previsti dalla revisione del regolamento sul controllo (sistemi di localizzazione dei pescherecci e di comunicazione elettronica, sistemi di controllo elettronico a distanza, misurazione e registrazione in continuo della potenza di propulsione del motore) giustificano un sostegno specifico per una rapida ed efficace applicazione da parte degli Stati membri e dei pescatori. Inoltre, gli investimenti degli Stati membri a favore di mezzi di controllo potrebbero essere utilizzati anche ai fini della sorveglianza marittima e della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera.

Il successo della PCP dipende anche dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l’acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere e trattare i dati secondo quanto disposto dal regolamento sul quadro per la raccolta dei dati e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno consentirà sinergie con la raccolta e il trattamento di altre tipologie di dati marini.

Il FEAMP sosterrà inoltre, in regime di gestione diretta e indiretta, un’attuazione basata sulla conoscenza e una governance efficace della PCP attraverso la formulazione di pareri scientifici, lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali.

Gestione della flotta orientata agli obiettivi di conservazione

Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine in linea con gli obiettivi di conservazione della PCP, il FEAMP sosterrà la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l’adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest’ottica il FEAMP può sostenere l’arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno costituirà uno strumento dei piani d’azione per l’adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP, e sarà attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l’adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull’ecosistema marino, il sostegno sarà concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali.

In passato, tuttavia, il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca non è stato sufficientemente mirato e non ha permesso di ovviare in modo efficace agli squilibri strutturali della flotta peschereccia. Affinché l’adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, tale sostegno sarà rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Si propone pertanto di attuarlo unicamente mediante i “finanziamenti non collegati ai costi” di cui al regolamento recante disposizioni comuni. In base a tale sistema, gli Stati membri non saranno rimborsati dalla Commissione per l’arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione stabilirà in un atto delegato tali condizioni, che saranno connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.

Indennizzo per l’arresto straordinario dell’attività di pesca

L’elevato grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che circostanze straordinarie possano causare notevoli perdite economiche per i pescatori. Per mitigare tali conseguenze il FEAMP può contribuire a indennizzare l’arresto straordinario dell’attività di pesca dovuto all’attuazione di determinate misure di conservazione (quali piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), a misure di emergenza (quali la chiusura di un’attività di pesca), all’interruzione, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale.

L’aiuto sarà concesso soltanto in caso di ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all’arresto dell’attività ammontano a più del 30% del fatturato medio annuo dell’impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di tempo.

Trattamento preferenziale per la piccola pesca costiera e le regioni ultraperiferiche

La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Pertanto, il FEAMP concederà loro un trattamento preferenziale con un’intensità di aiuto del 100%, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno come l’acquisto di un’imbarcazione di seconda mano e la sostituzione o l’ammodernamento del motore saranno riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri includerà altresì un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che sarà monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE”, le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all’articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati comprenderà, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile di settori dell’economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, e una dotazione finanziaria sarà destinata a sostenere l’attuazione di tali piani d’azione. Il FEAMP può altresì contribuire a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica e insularità. Tale sostegno sarà limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale. Nelle regioni ultraperiferiche sarà inoltre applicata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini

La tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri rappresentano una sfida cruciale per la salute dei mari e degli oceani. Nell’ambito della gestione concorrente il FEAMP contribuirà alla realizzazione di questo obiettivo sostenendo la raccolta in mare, da parte dei pescatori, di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e contribuendo agli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Inoltre esso sosterrà azioni finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino conformemente alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, all’attuazione di misure di protezione spaziale stabilite in conformità di tale direttiva, alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza di zone NATURA 2000 e alla protezione di specie di cui alle direttive Habitat e Uccelli.

Nell’ambito della gestione diretta il FEAMP contribuirà alla promozione di mari sani e puliti e all’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 2018, in linea con l’obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino.

Contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione

La pesca e l’acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell’Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.

In tale contesto l’acquacoltura può svolgere un ruolo importante. Il FEAMP può pertanto sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per l’allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l’accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l’immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento relativo alla PCP. In particolare, saranno ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Saranno inoltre ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno sarà erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

La sicurezza alimentare dipende anche dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo il FEAMP può sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in linea con gli obiettivi dell’organizzazione comune di mercato (OCM). Esso può sostenere in particolare la creazione di organizzazioni di produttori, l’attuazione di piani di produzione e commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

Anche l’industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Il FEAMP può sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’OCM. Poiché i dati economici più recenti evidenziano un andamento positivo del settore unionale della trasformazione, il sostegno sarà esclusivamente erogato mediante strumenti finanziari e InvestEU, e non attraverso sovvenzioni. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) può sovvenzionare investimenti su larga scala.

Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un’economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell’economia mondiale e contribuire in misura significativa all’occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall’innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l’energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell’economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell’Unione, il FEAMP si concentrerà in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile e sull’eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi.

Lo sviluppo di un’economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall’esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità delle comunità e delle economie delle regioni costiere e interne. Il FEAMP offrirà strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine esso sosterrà, nell’ambito della gestione concorrente, lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). che si è rivelato uno strumento di grande utilità nel periodo 2014-2020. Queste strategie stimolano infatti la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un’economia blu sostenibile. Esse dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall’economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Il campo di applicazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sostenute dal FEAMP sarà esteso rispetto al periodo 2014-2020: ogni partenariato locale dovrebbe rispecchiare l’asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un’adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell’economia blu locale sostenibile.

Nell’ambito della gestione concorrente il FEAMP promuoverà inoltre un’economia blu sostenibile attraverso la raccolta, la gestione e l’uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti stabiliti dalle direttive Habitat e Uccelli, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino.

Nell’ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMP si concentrerà sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull’economia blu sostenibile, promuovendo un’economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi.

Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Il 60% degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani - sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento e perdita di biodiversità - ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l’Unione è parte, sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace l’ambiente marino e le attività marittime dell’uomo per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani.

In qualità di attore globale, l’Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo “Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani”. La politica dell’Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L’Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un’economia blu sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale. Il FEAMP sosterrà tali obiettivi e impegni internazionali nell’ambito della gestione diretta.

Le azioni volte a promuovere la governance internazionale degli oceani nell’ambito del FEAMP intendono migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali che disciplinano e gestiscono le attività umane negli oceani. Il FEAMP finanzierà gli accordi internazionali conclusi dall’Unione nelle zone non coperte dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) stipulati con vari paesi terzi nonché il contributo dell’Unione per l’adesione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Gli APPS e le ORGP continueranno a essere finanziati nell’ambito di diverse linee del bilancio dell’Unione.

Una migliore protezione delle frontiere e una più efficace sorveglianza marittima sono essenziali per la sicurezza e la difesa. Nell’ambito della strategia per la sicurezza marittima dell’Unione europea adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 24 giugno 2014 e del relativo piano d’azione adottato il 16 dicembre 2016, la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra l’Agenzia europea di controllo della pesca, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sono essenziali per realizzare tali obiettivi. Il FEAMP sosterrà pertanto la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera nell’ambito sia della gestione concorrente che della gestione diretta, anche mediante l’acquisto di beni per operazioni marittime multifunzionali. Esso consentirà inoltre alle agenzie competenti di attuare il sostegno nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima in regime di gestione indiretta.

2018/0210 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 175, l’articolo 188, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, l’articolo 195, paragrafo 2, e l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)È necessario istituire un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell’Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell’Unione e gli impegni internazionali dell’Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all’approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un’economia blu sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(2)In qualità di attore globale degli oceani e quinto produttore mondiale di prodotti ittici, l’Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l’Unione: un’economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l’occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l’innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all’energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

(3)Il regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento che istituisce disposizioni comuni] (in appresso, “regolamento recante disposizioni comuni) 3 è stato adottato per migliorare il coordinamento e armonizzare l’attuazione del sostegno nell’ambito dei Fondi in regime di gestione concorrente (“i Fondi”), al fine precipuo di semplificare l’attuazione delle politiche in modo coerente. Tali disposizioni comuni si applicano alla parte del FEAMP in regime di gestione concorrente. I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Pertanto, il regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] stabilisce una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull’accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l’orientamento alla performance nell’ambito dei Fondi. Esso comprende quindi condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, stesura di relazioni e valutazione. Vengono altresì stabilite disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, l’uso di InvestEU, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono peraltro comuni a tutti i Fondi. In conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], l’accordo di partenariato dovrebbe descrivere le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMP, e altri programmi dell’Unione.

(4)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] (“regolamento finanziario”) 4 e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e l’esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del trattato riguardano altresì la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi dell’Unione.

(5)Nell’ambito della gestione diretta, il FEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell’Unione pertinenti. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto attuate in conformità del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento relativo a InvestEU] 5 .

(6)Il sostegno nell’ambito del FEAMP dovrebbe essere usato per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e non dovrebbe duplicare né spiazzare gli investimenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Il sostegno dovrebbe avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(7)Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

(8)Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx 6 prevede che il bilancio dell’Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all’applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l’arresto definitivo e l’arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

(9)Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all’anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell’economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi per le emissioni di CO2, aumentare l’efficienza delle risorse e limitare l’impronta ecologica dell’economia blu ha dato notevole impulso all’innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l’osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell’Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell’economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore devono essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

(10)Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta.

(11)Il FEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un’architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità. Un’ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino nei settori di sostegno identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale di investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

(12)L’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile identifica nella conservazione e nell’uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 14). L’Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto la Commissione si è impegnata a promuovere un’economia blu sostenibile che sia coerente con la pianificazione dello spazio marittimo, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico, a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Questo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), l’Unione si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva.

(13)Tenuto conto dell’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l’impegno assunto dall’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese nell’ambito del presente regolamento dovrebbero permettere di destinare il 30% della dotazione finanziaria complessiva del FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del FEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

(14)Il FEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’Unione. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l’applicazione di marcatori dell’Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance.

(15)A norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“il regolamento sulla PCP”) 7 , l’aiuto finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP. Le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili.

(16)Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. Nel caso in cui uno Stato membro o un beneficiario sia venuto meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

(17)Molto è stato fatto negli ultimi anni nell’ambito della PCP per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell’industria alieutica dell’Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti.

(18)La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell’Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un’età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

(19)Il FEAMP dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

(20)Il sostegno del FEAMP dovrebbe mirare a raggiungere e a mantenere una pesca sostenibile basata sul rendimento massimo sostenibile (MSY) e a ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell’innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.

(21)L’obbligo di sbarco costituisce una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti cambiamenti significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l’innovazione e gli investimenti che contribuiscono all’attuazione dell’obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, il FEAMP dovrebbe quindi poter erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un’intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri (“scambio di contingenti”), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle “choke species” (specie a effetto limitante) causato dall’obbligo di sbarco.

(22)Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l’innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l’efficienza energetica e la qualità delle catture. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale. Nell’ambito dell’architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

(23)Il controllo della pesca è di fondamentale importanza per l’attuazione della PCP. Nell’ambito della gestione concorrente il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (“regolamento sul controllo”) 8 . Determinati obblighi previsti dalla revisione del regolamento sul controllo, vale a dire i sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica nel caso di piccoli pescherecci costieri e i sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza e di misurazione e registrazione in continuo della potenza di propulsione del motore, giustificano un sostegno specifico nell’ambito del FEAMP. Inoltre, gli investimenti degli Stati membri a favore di mezzi di controllo potrebbero essere utilizzati anche ai fini della sorveglianza marittima e della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera.

(24)Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l’acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere e trattare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento sul quadro per la raccolta dei dati”) 9 e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta e il trattamento di altre tipologie di dati marini.

(25)Il FEAMP dovrebbe sostenere, nell’ambito della gestione diretta e indiretta, un’attuazione basata sulla conoscenza e una governance efficace della PCP attraverso la formulazione di pareri scientifici, lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali.

(26)Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l’adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest’ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l’arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d’azione per l’adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l’adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull’ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l’adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l’arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.

(27)L’elevato grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che circostanze eccezionali possano causare notevoli perdite economiche per i pescatori. Per mitigare tali conseguenze dovrebbe essere possibile per il FEAMP contribuire a indennizzare l’arresto straordinario dell’attività di pesca dovuto all’attuazione di determinate misure di conservazione (piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), all’attuazione di misure di emergenza, all’interruzione, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se tali circostanze hanno ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all’arresto dell’attività ammontano a più del 30% del fatturato medio annuo dell’impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di tempo. Le condizioni per la concessione di tale sostegno dovrebbero tenere conto delle specificità della pesca dell’anguilla.

(28)La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un’intensità di aiuto del 100%, anche per operazioni connesse al controllo e all’esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l’aiuto per l’acquisto di un’imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l’ammodernamento del motore dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

(29)Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE” 10 , le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all’articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo di settori dell’economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l’attuazione di tali piani d’azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMP contribuire a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica e insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

(30)Nell’ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno per indennizzare i pescatori che raccolgono attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino”) 11 , per l’attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva e, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (“direttiva Habitat”) 12 , per la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone NATURA 2000 nonché per la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva “Uccelli”) 13 . Nell’ambito della gestione diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 2016 14 , in linea con l’obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino.

(31)La pesca e l’acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell’Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.

(32)Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per l’allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l’accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l’immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

(33)La sicurezza alimentare dipende dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento OCM”) 15 . In particolare, dovrebbe essere predisposto un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori, l’attuazione di piani di produzione e commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

(34)L’industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’OCM. Tale sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari e InvestEU e non attraverso sovvenzioni.

(35)La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un’economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell’economia mondiale e contribuire in misura significativa all’occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall’innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l’energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell’economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell’Unione, il FEAMP dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile e sull’eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell’economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

(36)Lo sviluppo di un’economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall’esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità delle comunità e delle economie delle regioni costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile nell’ambito della gestione concorrente un sostegno a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un’economia blu sostenibile. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall’economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l’asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un’adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell’economia blu locale sostenibile.

(37)Nell’ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP promuovere l’economia blu sostenibile attraverso la raccolta, la gestione e l’uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino.

(38)Nell’ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull’economia blu sostenibile, promuovendo un’economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

(39)Il 60% degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani - sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento e perdita di biodiversità - ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l’Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio 16 , sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace l’ambiente marino e le attività marittime dell’uomo per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani.

(40)In qualità di attore globale, l’Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo “Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani” 17 . La politica dell’Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L’Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un’economia blu sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.

(41)Le azioni volte a promuovere la governance internazionale degli oceani nell’ambito del FEAMP intendono migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali che disciplinano e gestiscono le attività umane negli oceani. Il FEAMP dovrebbe finanziare gli accordi internazionali conclusi dall’Unione nelle zone non coperte dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) stipulati con vari paesi terzi nonché il contributo dell’Unione per l’adesione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Gli APPS e le ORGP continueranno a essere finanziati nell’ambito di diverse linee del bilancio dell’Unione.

(42)Una migliore protezione delle frontiere e una maggiore sicurezza marittima sono essenziali per la sicurezza e la difesa. Nell’ambito della strategia per la sicurezza marittima dell’Unione europea adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 24 giugno 2014 e del relativo piano d’azione adottato il 16 dicembre 2014, la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra l’Agenzia europea di controllo della pesca, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sono essenziali per realizzare tali obiettivi. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera nell’ambito sia della gestione concorrente che della gestione diretta, anche mediante l’acquisto di attrezzature per operazioni marittime multifunzionali. Esso dovrebbe inoltre consentire alle agenzie competenti di attuare il sostegno nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima in regime di gestione indiretta.

(43)Nell’ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe elaborare per ciascun bacino marino un’analisi che individui i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali. Nel valutare i programmi la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell’economia blu sostenibile, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi.

(44)La performance del sostegno del FEAMP negli Stati membri dovrebbe essere valutata sulla base di indicatori di risultato. Gli Stati membri dovrebbero riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti e la Commissione dovrebbe effettuare ogni anno una verifica della performance sulla base delle relazioni annuali in materia di performance redatte dagli Stati membri, in modo da individuare tempestivamente eventuali problemi di attuazione e opportuni interventi correttivi. A tal fine dovrebbe essere istituito un quadro di sorveglianza e valutazione.

(45)A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 18 , è necessario che il FEAMP sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del FEAMP sul terreno.

(46)La Commissione dovrebbe realizzare azioni di informazione e comunicazione sul FEAMP, sulle azioni da questo promosse e sui risultati conseguiti. Le risorse finanziarie assegnate al FEAMP dovrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità del FEAMP.

(47)In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio 20 , del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio 21  e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 22 , gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’investigazione di irregolarità, comprese le frodi, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) potrebbe svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea (EPPO) potrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 . In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e attuazione del FEAMP siano tutelati gli interessi finanziari dell’Unione in conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

(48)Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l’uso dei fondi dell’Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che determinate informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell’ambito del FEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell’ambito del FEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 .

(49)Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda la definizione della soglia che fa scattare l’inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, la definizione delle condizioni connesse all’attuazione delle misure di conservazione per i finanziamenti non collegati ai costi con riguardo all’arresto definitivo delle attività di pesca, la definizione dei criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, la definizione dei casi di inadempienza, da parte degli Stati membri, che possono far scattare l’interruzione dei termini di pagamento, la definizione dei casi di inadempienza grave, da parte degli Stati membri, che possono far scattare la sospensione dei pagamenti, la definizione dei criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e dei criteri per applicare rettifiche finanziarie forfettarie o estrapolate, la modifica dell’allegato I e l’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. Al fine di facilitare un’agevole transizione dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 a quello istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda la definizione di condizioni transitorie.

(50)Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l’approvazione e la modifica dei programmi operativi, l’approvazione e la modifica dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati, la sospensione dei pagamenti e le rettifiche finanziarie.

(51)Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati e la presentazione delle relazioni annuali in materia di performance,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I: QUADRO GENERALE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Esso stabilisce le priorità del FEAMP, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti, che integrano le regole generali applicabili al FEAMP a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

Articolo 2

Ambito di applicazione geografico

Il presente regolamento si applica alle operazioni realizzate nel territorio dell’Unione, salvo altrimenti disposto dal regolamento stesso.

Articolo 3

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

2.Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)“operazione di finanziamento misto”: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(2)“ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)”: un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività in mare;

(3)“guardia costiera”: le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l’applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell’ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca e altre attività connesse a tali funzioni;

(4)“rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet)”: un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;

(5)“pesca sperimentale”: la pesca di stock che non sono stati oggetto di pesca, o che non sono stati oggetto di pesca con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;

(6)“pescatore”: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;

(7)“pesca nelle acque interne” : le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;

(8)“governance internazionale degli oceani”: un’iniziativa dell’Unione intesa a migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle intese, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali mediante un approccio intersettoriale coerente e basato sulle norme al fine di garantire oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;

(9)“politica marittima”: una politica dell’Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell’Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell’economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

(10)“sicurezza e sorveglianza marittima”: le attività volte a comprendere, a prevenire ove possibile e a gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell’applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell’ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell’Unione;

(11)“pianificazione dello spazio marittimo”: un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

(12)“investimenti produttivi nell’acquacoltura”: gli investimenti per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento o l’equipaggiamento di impianti di acquacoltura;

(13)“strategia per un bacino marino”: un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni cui sono confrontati gli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale; è elaborata dalla Commissione in collaborazione con i paesi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi;

(14)“piccola pesca costiera”: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 26 ;

(15)“economia blu sostenibile”: tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell’insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi dell’Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi alla legislazione ambientale dell’Unione.

Articolo 4

Priorità

 

Il FEAMP contribuisce all’attuazione della PCP e della politica marittima. Esso persegue le seguenti priorità:

(1)promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;

(2)contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;

(3)consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;

(4)rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il sostegno nell’ambito del FEAMP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all’allegato IV.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 5

Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l’esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMP a norma del titolo II è eseguita in regime di gestione concorrente in conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e dell’articolo 63 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

3.La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMP a norma del titolo III è eseguita direttamente dalla Commissione in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] o in regime di gestione indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

Articolo 6

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1.La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell’allegato V.

2.Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell’ambito del sostegno finanziario dell’Unione stabilito nell’allegato V, almeno:

(a)102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera;

(b)82 000 000 EUR per le Isole Canarie;

(c)131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

3.L’indennizzo di cui all’articolo 21 non supera il 50% di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.Almeno il 15% del sostegno finanziario dell’Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato ai settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell’Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.

5.Il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP assegnato per Stato membro ai settori di sostegno di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 18 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti:

(a)6 000 000 EUR; o

(b)il 10% del sostegno finanziario dell’Unione assegnato per Stato membro.

6.Conformemente agli articoli da 30 a 32 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il FEAMP, su iniziativa di uno Stato membro, può sostenere l’assistenza tecnica ai fini di un’amministrazione e un uso efficaci del presente Fondo.

Articolo 7

Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, per il periodo 2021-2027 sono indicate nella tabella che figura nell’allegato V.

Articolo 8

Risorse di bilancio in regime di gestione diretta e indiretta

1.La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 829 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del FEAMP, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

In particolare, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale dell’1,7% della dotazione finanziaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il FEAMP può sostenere le seguenti misure:

(a)l’assistenza tecnica per l’attuazione del presente regolamento di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni];

(b)la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile e la partecipazione dell’Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca;

(c)la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale.

3.Il FEAMP sostiene i costi relativi ad attività di comunicazione e informazione connesse all’attuazione del presente regolamento.

CAPO III

Programmazione    

Articolo 9

Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente

1.In conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma per attuare le priorità di cui all’articolo 4.

2.Il sostegno di cui al titolo II è organizzato in base ai settori di sostegno indicati nell’allegato II.

3.Oltre agli elementi indicati all’articolo 17 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il programma contiene:

(a)un’analisi della situazione in termini di punti di forza e carenze, opportunità e minacce e l’identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini coperti dal programma;

(b)il piano d’azione per la piccola pesca costiera di cui all’articolo 15;

(c)se del caso, i piani d’azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4.

4.Nell’ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, un piano d’azione che stabilisce:

(a)una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell’economia blu sostenibile;

(b)una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:

i.    il sostegno strutturale al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al titolo II;

ii.    l’indennizzo per i costi aggiuntivi di cui all’articolo 21;

iii.    qualsiasi altro investimento a favore dell’economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.

5.La Commissione elabora per ciascun bacino marino un’analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del caso, l’analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino.

6.La Commissione valuta il programma in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:

(a)della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all’articolo 4;

(b)dell’equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(c)se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all’Unione;

(d)dell’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(e)dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell’economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell’acquacoltura;

(f)se del caso, delle analisi di cui al paragrafo 5;

(g)del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

(h)del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente] 27 ;

(i)del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi.

7.Fatto salvo l’articolo 18 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione intesi ad approvare il programma. La Commissione approva il programma proposto a condizione che siano state trasmesse le informazioni necessarie.

8.Fatto salvo l’articolo 19 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano le modifiche del programma.

Articolo 10

Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta

Il titolo III è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione]. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale riservato per le operazioni di finanziamento misto di cui all’articolo 47.

TITOLO II: SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Principi generali del sostegno

Articolo 11

Aiuti di Stato

1.Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri a imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.

2.Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 del trattato.

3.Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.

Articolo 12

Ammissibilità delle domande

1.Una domanda presentata da un beneficiario non è ammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l’autorità competente ha accertato che il beneficiario in questione:

(a)ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 28 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

(b)ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento; o

(c)ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , se la domanda riguarda il sostegno di cui all’articolo 23.

2.Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell’operazione e per un periodo di cinque anni successivo all’esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario.

3.Fatte salve norme nazionali più rigorose concordate nell’accordo di partenariato con lo Stato membro interessato, una domanda presentata da un beneficiario è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l’autorità competente ha accertato che il beneficiario ha commesso una frode quale definita all’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 .

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 52 per quanto riguarda:

(a)la definizione della soglia che fa scattare l’inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell’infrazione grave, della violazione o della frode e ha durata minima di un anno;

(b)le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3.

5.Gli Stati membri dispongono che i beneficiari che presentano una domanda nell’ambito del FEAMP forniscano all’autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante la loro conformità ai criteri elencati ai paragrafi 1 e 3. Prima di approvare l’operazione, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nei registri nazionali delle infrazioni di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Ai fini dell’accertamento di cui al primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 13

Operazioni non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP le seguenti operazioni:

(a)operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l’acquisto di attrezzature che accrescono l’abilità di un peschereccio di individuare i pesci;

(b)la costruzione e l’acquisto di pescherecci o l’importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;

(c)il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;

(d)l’arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;

(e)la pesca sperimentale;

(f)il trasferimento di proprietà di un’impresa;

(g)il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

(h)la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta;

(i)meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell’acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l’offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l’aumento; per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti;

(j)investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall’Unione nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

(k)investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

CAPO II

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine

Sezione 1

Condizioni generali

Articolo 14

Ambito generale del sostegno

1.Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.Se il sostegno di cui al presente capo è concesso per una nave, questa non può essere trasferita o reimmatricolata al di fuori dell’Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l’operazione sovvenzionata.

3.Il sostegno di cui al presente capo si applica anche alla pesca nelle acque interne, ad eccezione degli articoli 15 e 17.

Sezione 2

Piccola pesca costiera

Articolo 15

Piano d’azione per la piccola pesca costiera

1.Gli Stati membri elaborano, nell’ambito del loro programma, un piano d’azione per la piccola pesca costiera che definisce una strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile. Tale strategia si articola, se del caso, negli ambiti seguenti:

(a)adeguamento e gestione della capacità di pesca;

(b)promozione di pratiche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, che consentano di ridurre al minimo i danni per l’ambiente marino;

(c)rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing;

(d)promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità;

(e)miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci;

(f)maggiore conformità alle prescrizioni in materia di raccolta dei dati, tracciabilità, monitoraggio, controllo e sorveglianza;

(g)coinvolgimento nella gestione partecipativa dello spazio marittimo, anche per quanto riguarda le zone marine protette e le zone Natura 2000;

(h)diversificazione delle attività nel contesto più ampio dell’economia blu sostenibile;

(i)organizzazione collettiva dei processi decisionali e consultivi e partecipazione agli stessi.

2.Il piano d’azione tiene conto degli orientamenti volontari della FAO volti a garantire una pesca su piccola scala sostenibile e, se del caso, del piano d’azione regionale per la pesca su piccola scala della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.

3.Per consentire la sorveglianza dell’attuazione della strategia di cui al paragrafo 1, il piano d’azione stabilisce specifici target intermedi e finali collegati ai pertinenti indicatori definiti nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione di cui all’articolo 37.

Articolo 16

Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri

1.Il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti in relazione a pescherecci della piccola pesca costiera appartenenti a un segmento di flotta per il quale l’ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento:

(a)il primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore che, al momento della presentazione della domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un’adeguata formazione professionale;

(b)la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario.

2.I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

3.Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso unicamente alle seguenti condizioni:

(a)la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale;

(b)l’eventuale riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all’ammodernamento di un motore principale o ausiliario comporta la radiazione definitiva di una capacità corrispondente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione;

(c)lo Stato membro ha provveduto a effettuare un’ispezione fisica volta ad accertare che la potenza motrice del peschereccio non superi la potenza dichiarata nella licenza di pesca.

4.Il sostegno di cui al presente articolo non è concesso se la valutazione dell’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell’ultima relazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.

Sezione 3

Settori specifici di sostegno

Articolo 17

Gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce

1.Il FEAMP può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.

2.Se il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso nella forma di un indennizzo per l’arresto definitivo delle attività di pesca, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

(a)l’arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d’azione di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(b)l’arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e dei piani pluriennali;

(c)il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

(d)una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell’Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell’articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

(e)al beneficiario è fatto divieto di registrare un nuovo peschereccio nei cinque anni successivi alla concessione del sostegno.

3.Il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 è attuato mediante finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell’articolo 46, lettera a), e dell’articolo 89 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ed è basato:

(a)sul rispetto di condizioni, in conformità dell’articolo 46, lettera a), punto i), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]; e

(b)sul conseguimento di risultati, in conformità dell’articolo 46, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 intesi a stabilire le condizioni di cui alla lettera a) con riguardo all’attuazione delle misure di conservazione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4.Il sostegno di cui al paragrafo 2 non è concesso se la valutazione dell’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell’ultima relazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.

Articolo 18

Arresto straordinario delle attività di pesca

1.Il FEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l’arresto straordinario delle attività di pesca causato:

(a)da misure di conservazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all’Unione;

(b)da misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(c)dall’interruzione, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o

(d)da calamità naturali o incidenti ambientali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2.Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso unicamente se:

(a)le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi; e

(b)le perdite economiche dovute all’arresto dell’attività ammontano a più del 30% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni civili precedenti.

3.Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente:

(a)ai proprietari di pescherecci che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o

(b)ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto straordinario per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell’anguilla.

4.Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di 6 mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2021 al 2027.

5.Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall’arresto. L’autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall’arresto straordinario e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

Articolo 19

Controllo ed esecuzione

1.Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

2.In deroga all’articolo 13, lettera j), il sostegno di cui al paragrafo 1 può inoltre riguardare:

(a)unicamente nel caso di piccoli pescherecci costieri, l’acquisto e l’installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo;

(b)l’acquisto e l’installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(c)l’acquisto e l’installazione, a bordo della nave, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative obbligatorie della potenza di propulsione del motore.

3.Il sostegno di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire alla sorveglianza marittima di cui all’articolo 28 e alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera di cui all’articolo 29.

4.In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.

Articolo 20

Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca

1.Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione e l’uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, secondo quanto previsto all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

2.In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.

3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione dei piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

4.La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano o modificano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.

Articolo 21

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

1.Il FEAMP può sostenere l’indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

2.Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati determinano, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 7, l’elenco dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell’indennizzo.

3.Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l’indennizzo sia conforme alle norme della PCP.

4.Non possono beneficiare dell’indennizzo i prodotti della pesca e dell’acquacoltura:

(a)catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio 31 ;

(b)catturati da pescherecci dell’Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1;

(c)importati da paesi terzi.

5.Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell’industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.

6.Al fine di evitare sovracompensazioni, l’indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono una nave registrata in un porto di tali regioni tiene conto:

(a)per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e

(b)di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi aggiuntivi.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 intesi a stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

Articolo 22

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri

1.Il FEAMP può sostenere azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, ivi compreso nelle acque interne.

2.Il sostegno di cui al paragrafo 1 può riguardare:

(a)indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;

(b)investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;

(c)azioni intese a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino, come previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

(d)l’attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;

(e)la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone Natura 2000, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;

(f)la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE.

CAPO III

Priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Articolo 23

Acquacoltura

1.Il FEAMP può sostenere la promozione di un’acquacoltura sostenibile come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell’acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 .

2.Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell’acquacoltura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.Il sostegno agli investimenti produttivi nell’acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

Articolo 24

Commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Il FEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere azioni volte a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 25

Trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

1.Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

2.Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

CAPO IV

Priorità 3: consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Articolo 26

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.Il FEAMP può sostenere lo sviluppo sostenibile di economie e comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

2.Ai fini del sostegno del FEAMP, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] garantiscono che le comunità locali sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall’economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali.

Articolo 27

Conoscenze oceanografiche

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione e l’uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino, al fine di:

(a)garantire la conformità ai requisiti in materia di monitoraggio e di designazione e gestione di siti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

(b)sostenere la pianificazione dello spazio marittimo di cui alla direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 ;

(c)migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet).

CAPO V

Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Articolo 28

Sorveglianza marittima

1.Il FEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’ambiente comune per la condivisione delle informazioni.

2.In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.

Articolo 29

Cooperazione dei servizi di guardia costiera

1.Il FEAMP può sostenere le azioni svolte dalle autorità nazionali per contribuire alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , all’articolo 2 ter del regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 e all’articolo 7 bis del regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 .

2.Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca alle condizioni di cui all’articolo 19.

3.In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.

CAPO VI

Modalità di attuazione in regime di gestione concorrente

Sezione 1

Sostegno del FEAMP

Articolo 30

Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno

Il sostegno concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno è erogato in una delle forme di cui all’articolo 46, lettere a), c), d) ed e), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

Articolo 31

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMP per settore di sostegno è stabilito nell’allegato II.

Articolo 32

Intensità dell’aiuto pubblico

1.Gli Stati membri applicano un’aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50% della spesa totale ammissibile dell’operazione.

2.In deroga al paragrafo 1, specifiche aliquote massime di intensità di aiuto per taluni settori di sostegno e tipologie di operazione sono stabilite nell’allegato III.

3.Se un’operazione rientra nell’ambito di più righe da 2 a 16 dell’allegato III si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto.

4.Se un’operazione rientra nell’ambito di una o più righe da 2 a 16 dell’allegato III e, al tempo stesso, della riga 1 di tale allegato, si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1.

Sezione 2

gestione finanziaria

Articolo 33

Interruzione dei termini di pagamento

1.In conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP, se l’inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

2.Prima dell’interruzione di cui al paragrafo 1 la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito all’accertata inadempienza e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.

3.L’interruzione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell’inadempienza.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 52 intesi a definire i casi di inadempienza di cui al paragrafo 1.

Articolo 34

Sospensione dei pagamenti

1.In conformità dell’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell’ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

2.Prima della sospensione di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro che ritiene che sussista un caso di grave inadempienza delle norme applicabili nell’ambito della PCP e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.

3.La sospensione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell’inadempienza.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 52 intesi a definire i casi di grave inadempienza di cui al paragrafo 1.

Articolo 35

Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri

1.In conformità dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.Nei casi delle rettifiche finanziarie di cui al paragrafo 1 gli Stati membri stabiliscono l’ammontare della rettifica, che è proporzionata tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell’infrazione o del reato da parte del beneficiario e dell’entità del contributo del FEAMP all’attività economica del beneficiario.

Articolo 36

Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione

1.In conformità dell’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie con cui viene soppressa la totalità o una parte del contributo dell’Unione a un programma se, effettuate le necessarie verifiche, conclude che:

(a)le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

(b)le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili.

2.La Commissione stabilisce l’ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell’entità del contributo del FEAMP all’attività economica del beneficiario stesso.

3.Se non è possibile quantificare con precisione l’importo delle spese connesse all’inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 al fine di determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o estrapolata.

Sezione 3

Sorveglianza e relazioni

Articolo 37

Quadro di sorveglianza e valutazione

1.Gli indicatori per riferire sui progressi del FEAMP nel conseguire le priorità di cui all’articolo 4 figurano nell’allegato I.

2.Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal FEAMP nel conseguire le proprie priorità, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 per modificare l’allegato I allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 38

Relazione annuale sulla performance

1.In conformità dell’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione annuale sulla performance al più tardi un mese prima della riunione annuale di riesame. La prima relazione è presentata nel 2023 e l’ultima nel 2029.

2.La relazione di cui al paragrafo 1 illustra i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e finali di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. La relazione descrive inoltre le eventuali problematiche che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per affrontarle.

3.La relazione di cui al paragrafo 1 è esaminata nel corso della riunione annuale di riesame, in conformità dell’articolo 36 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

4.La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire norme per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

TITOLO III: SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 39

Ambito di applicazione geografico

In deroga all’articolo 2, il presente titolo può applicarsi anche alle operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione, ad eccezione dell’assistenza tecnica.

CAPO I

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine

Articolo 40

Attuazione della PCP

Il FEAMP sostiene l’attuazione della PCP tramite:

(a)la fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca nell’ambito della PCP, anche attraverso la partecipazione di esperti a organismi scientifici;

(b)lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009;

(c)il funzionamento di consigli consultivi istituiti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che perseguono un obiettivo che si iscrive nel quadro della PCP e la sostiene;

(d)contributi volontari alle attività di organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, conformemente all’articolo 29 e all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 41

Promozione di mari sani e puliti

1.Il FEAMP sostiene la promozione di mari sani e puliti, anche attraverso azioni volte a sostenere l’attuazione della direttiva 2008/56/CE e azioni volte a garantire la coerenza con il conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, e l’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare.

2.Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme alla normativa ambientale dell’Unione, in particolare all’obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

CAPO II

Priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Articolo 42

Informazioni sul mercato

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

CAPO III

Priorità 3: consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Articolo 43

Politica marittima e sviluppo di un’economia blu sostenibile

Il FEAMP sostiene l’attuazione della politica marittima tramite:

(a)la promozione di un’economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;

(b)la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini e la cooperazione marittima regionale;

(c)il rafforzamento del trasferimento e dell’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, compresa la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet);

(d)il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e della condivisione di dati socioeconomici sull’economia blu sostenibile;

(e)lo sviluppo di pipeline di progetti e di strumenti di finanziamento innovativi.

CAPO IV

Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Articolo 44

Sicurezza e sorveglianza marittima

Il FEAMP sostiene la promozione della sicurezza e sorveglianza marittima, anche tramite la condivisione di dati, la cooperazione delle agenzie e dei servizi di guardia costiera e la lotta contro le attività criminali e illegali in mare.

Articolo 45

Governance internazionale degli oceani

Il FEAMP sostiene l’attuazione della governance internazionale degli oceani tramite:

(a)contributi volontari a organizzazioni internazionali attive nel settore della governance degli oceani;

(b)la cooperazione e il coordinamento volontari tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di altri accordi, intese e partenariati internazionali pertinenti;

(c)l’attuazione di partenariati per gli oceani tra l’Unione ed altri attori pertinenti;

(d)l’attuazione di accordi, intese e strumenti internazionali pertinenti che mirino a promuovere una migliore governance degli oceani, nonché lo sviluppo di azioni, misure, strumenti e conoscenze che garantiscano oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;

(e)l’attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

(f)la cooperazione internazionale e lo sviluppo della ricerca e dei dati sugli oceani.

CAPO V

Modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 46

Forme di finanziamento dell’Unione

1.Il FEAMP può erogare finanziamenti in una delle forme di cui al regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], in particolare appalti a norma del titolo VII di detto regolamento e sovvenzioni a norma del titolo VIII dello stesso regolamento. Può inoltre erogare finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto di cui all’articolo 47.

2.La valutazione delle proposte di sovvenzione può essere effettuata da esperti indipendenti.

Articolo 47

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del FEAMP sono eseguite in conformità del regolamento (UE) [regolamento relativo a InvestEU] e del titolo X del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

Articolo 48

Valutazione

1.Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.La valutazione intermedia del sostegno a norma del titolo III è realizzata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione, e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del sostegno.

3.Al termine del periodo di attuazione, e comunque entro quattro anni, la Commissione elabora una relazione finale di valutazione sul sostegno di cui al titolo III.

4.La Commissione comunica i risultati di tali valutazioni, corredati delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 49

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

Articolo 50

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul FEAMP, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie assegnate al FEAMP contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità di cui all’articolo 4.

Articolo 51

Soggetti idonei

1.Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.Sono ammessi i seguenti soggetti:

(a)i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;

(b)i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

3.Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 52

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 e 55 è conferito fino al 31 dicembre 2027.

3.La delega di potere di cui agli articoli 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 e 55 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 o 55 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 53

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Abrogazione

1.Il regolamento (UE) n. 508/2014 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2021.

2.I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 55

Disposizioni transitorie

1.Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.

2.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

3.Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 508/2014 restano valide.

Articolo 56

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



Scheda finanziaria legislativa

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di sorveglianza e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

1.2.Settore/settori interessati 

Politica comune della pesca (PCP), politica marittima e governance internazionale degli oceani

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

X una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 39  

 la proroga di un’azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

Il sostegno del FEAMP dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Esso dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo dell’economia blu sostenibile e contribuire alla realizzazione degli impegni internazionali dell’Unione nel settore della governance degli oceani.

Inoltre, a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, l’aiuto finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP è subordinato al rispetto delle norme della PCP. Pertanto, le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non rispettano le norme della PCP.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell’azione a livello europeo (ex-ante)

La PCP è un settore di competenza esclusiva dell’Unione. L’intervento dell’Unione europea è pertanto necessario, in quanto tale politica comune impone obblighi agli Stati membri. Un sostegno finanziario per aiutare gli Stati membri a conformarsi a tali obblighi è essenziale per il conseguimento degli obiettivi della politica dell’Unione, vale a dire l’uso sostenibile dei mari e degli oceani. È necessario un sostegno in ambiti quali l’adeguamento della capacità delle flotte pescherecce, investimenti per la salute e la sicurezza a bordo, lo sviluppo di conoscenze e pareri scientifici sullo stato degli stock ittici e il miglioramento delle attività di controllo e ispezione in mare e nei porti.

Valore aggiunto dell’Unione previsto (ex-post)

L’obiettivo generale del futuro sostegno alle politiche della pesca e degli affari marittimi è contribuire a realizzare gli obiettivi della PCP e consentire la crescita di un’economia blu sostenibile. A breve e medio termine il conseguimento di una pesca sostenibile può comportare per le comunità costiere ripercussioni sociali che occorre mitigare. Ciò è di particolare importanza per le comunità costiere che dipendono dalla pesca, specialmente nelle regioni, come il Mediterraneo e il Mar Nero, in cui il settore alieutico è tuttora afflitto da gravi problemi, nelle quali una politica a livello dell’Unione può offrire un reale valore aggiunto, vista anche la competenza esclusiva dell’Unione per la gestione della pesca.

Presi separatamente, gli Stati membri non sono in grado di affrontare adeguatamente tali problematiche. L’azione dell’Unione offre una fonte sicura per gli investimenti a sostegno di una crescita stabile. Molti siti di acquacoltura marina operano nell’ambito di ecosistemi marini che trascendono le frontiere nazionali e la pianificazione dello spazio marittimo richiede un’attività di pianificazione coordinata a livello dell’Unione. Il controllo e l’applicazione delle norme, come pure la raccolta di dati e pareri scientifici, sono elementi essenziali per l’efficace attuazione della PCP. Se coordinate e cofinanziate a livello dell’Unione, tali attività consentono notevoli risparmi e sinergie in termini di costi e di conformità rispetto a quanto avverrebbe se fossero svolte dai soli Stati membri.

La politica marittima e lo sviluppo dell’economia blu sostenibile assumono per la loro natura una dimensione trasversale e transnazionale, ad esempio attraverso l’elaborazione di strategie relative ai bacini marini cui partecipano più Stati membri e paesi partner, volte a migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse, l’applicazione delle norme e la partecipazione di organismi e istituzioni e a ridurre la frammentazione e la duplicazione delle iniziative. Un’azione a livello dell’Unione può offrire evidenti vantaggi rispetto a un intervento condotto unicamente a livello di Stato membro o di regione. Le conoscenze oceanografiche consentono di raccogliere dati e di renderli accessibili in tutta l’Unione (grazie all’ambiente comune per la condivisione delle informazioni, che costituisce un ambiente comune di sorveglianza marittima europea) e la messa in comune (a livello dell’Unione o di bacino marino) di capacità di guardia costiera tra agenzie e Stati membri rafforza l’efficacia e l’efficienza delle operazioni in mare.

La pianificazione dello spazio marittimo consente di meglio coordinare lo spazio marittimo europeo comune e di garantire coerenza al di là delle frontiere (all’interno e all’esterno dell’Unione). In settori dell’economia blu come l’energia oceanica, il coordinamento delle attività connesse alla ricerca accelera la crescita del settore, ad esempio consentendo di raggiungere la massa critica per gli investimenti e di sviluppare il mercato. Il finanziamento a livello dell’Unione sostiene i motori dell’innovazione e permette all’industria marittima europea di crescere e di prosperare.

Tenuto conto del suo impegno internazionale a favore della conservazione e dell’uso sostenibile degli oceani, nonché degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’ambito dell’Agenda 2030, l’Unione è nella posizione ideale per dare forma alla gestione internazionale degli oceani sulla base dell’esperienza maturata nello sviluppo di un approccio sostenibile alla gestione degli oceani, segnatamente attraverso la politica ambientale (in particolare la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino), la politica marittima integrata (in particolare la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo), la politica comune della pesca riformata, l’azione contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), la politica dei trasporti marittimi e i numerosi partenariati bilaterali e accordi multilaterali di cui è parte contraente.

Inoltre la strategia dell’Unione per la sicurezza marittima ha identificato nel CISE e nella cooperazione tra EFCA, EMSA e FRONTEX per le funzioni di guardia di frontiera e costiera europea un elemento fondamentale per realizzare questi obiettivi.

In tutti questi ambiti, mettere in comune risorse a livello europeo può produrre risultati che la spesa a livello nazionale non può conseguire.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Una consultazione dei portatori di interessi ha evidenziato un consenso generale negli ambiti seguenti:

i portatori di interessi hanno quasi unanimemente espresso un pressante appello alla continuità e sottolineato la necessità di disporre in futuro di un apposito strumento di finanziamento per la politica marittima e della pesca, che consenta di continuare a realizzare gli obiettivi della PCP e di sfruttare le opportunità offerte dall’economia blu sostenibile;

gli Stati membri hanno concordemente riconosciuto che gli obiettivi del Fondo per il periodo successivo al 2020 dovrebbero promuovere la sostenibilità ambientale, economica e sociale; i portatori di interessi hanno ravvisato nel conseguimento degli obiettivi della PCP una priorità per il prossimo Fondo;

dalle consultazioni è emerso che i portatori di interessi concordano nel ritenere che tra le principali carenze del FEAMP 2014-2020 figurano la lentezza e i ritardi con cui sono stati attuati i programmi operativi, essenzialmente imputabili all’approvazione tardiva del quadro legislativo. Tale aspetto, cui si aggiungono una legislazione eccessivamente prescrittiva a livello dell’Unione, un’interpretazione rigida e inflessibile e un’eccessiva attenzione all’ammissibilità piuttosto che al conseguimento degli obiettivi e dei target, costituisce la sfida che gli Stati membri devono affrontare. A questo proposito la maggior parte dei portatori di interessi ha espresso con fermezza l’esigenza di un quadro normativo più semplice che consenta di ridurre la complessità giuridica;

ampio consenso è stato osservato tra i portatori di interessi riguardo alla richiesta di una maggiore semplificazione a tutti i livelli (sia a livello di Unione che a livello nazionale) nell’attuazione del FEAMP, al fine di mantenere un certo grado di stabilità. Vi sono tuttavia opinioni divergenti su come trovare il giusto equilibrio tra un approccio maggiormente orientato alla performance e la necessità di ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari e le amministrazioni garantendo al tempo stesso il corretto utilizzo dei fondi;

i contributi degli Stati membri riconoscono che il sistema di controllo e valutazione ha un ruolo fondamentale per dimostrare l’efficacia del Fondo, in quanto fornisce informazioni sui fattori alla base dello sviluppo della pesca e dell’economia blu sostenibile;

per quanto riguarda il sostegno alle flotte pescherecce, si è osservata una suddivisione quasi paritaria tra opinioni favorevoli e opinioni contrarie al mantenimento delle misure per la flotta;

riguardo al settore dell’acquacoltura, i portatori di interessi hanno unanimemente concordato sulla necessità di una maggiore semplificazione amministrativa e giuridica al fine di ridurre la durata delle procedure di rilascio delle licenze, senza tuttavia transigere sulle rigorose norme in materia di ambiente, salute degli animali e protezione dei consumatori previste dal diritto dell’Unione. Essi hanno ribadito che gli oneri amministrativi rimangono il principale ostacolo allo sviluppo del settore, insieme all’eccessiva complessità delle prescrizioni procedurali (sia per il rilascio delle licenze che per l’accesso ai finanziamenti). Inoltre, un gruppo di 11 Stati membri ha auspicato con forza che nell’ambito del prossimo Fondo si prosegua l’attuale sostegno dell’Unione a favore dell’acquacoltura, e segnatamente dell’acquacoltura d’acqua dolce;

per quanto riguarda la piccola pesca costiera e la pesca nelle regioni ultraperiferiche, gli Stati membri si sono espressi a favore dell’attuazione di un sostegno più mirato e su misura e del mantenimento di un tasso di finanziamento più elevato e della possibilità di un trattamento più favorevole attraverso pagamenti anticipati. Secondo alcuni Stati membri sarebbe opportuno mantenere un trattamento finanziario preferenziale per la piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne, successivamente al 2020. I portatori di interessi hanno inoltre riconosciuto la necessità di una certa flessibilità per tenere conto delle specificità locali e facilitare il ricambio generazionale di una forza lavoro che invecchia;

tutti gli Stati membri e i portatori di interessi ritengono che il sostegno alla raccolta di dati, al controllo della pesca e all’attuazione delle norme e il sostegno alle organizzazioni di produttori dovrebbero continuare a far parte del Fondo per la pesca in regime di gestione concorrente;

numerosi portatori di interessi ritengono che il fatto di rafforzare, attraverso il FEAMP, l’azione dell’Unione in vari settori nel quadro della politica marittima (formazione, pianificazione dello spazio marittimo, sicurezza e sorveglianza marittima, finanziamento di progetti innovativi, ecc.) costituisca un valore aggiunto per l’Europa e per le regioni. Poiché l’economia blu si sviluppa in un contesto estremamente complesso, occorrerebbe continuare a garantire la complementarità tra i vari strumenti per evitare il rischio di duplicazione e frammentazione;

la maggior parte dei portatori di interessi ha inoltre riconosciuto che lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ha svolto un ruolo importante consentendo alle comunità costiere di adottare soluzioni locali a problemi locali, e che costituisce per i settori della pesca e dell’acquacoltura una valida opportunità per svolgere un ruolo attivo nelle questioni di gestione e governance locale. Numerosi portatori di interessi auspicano che lo sviluppo locale di tipo partecipativo svolga un ruolo più ampio nello sviluppo dell’economia blu sostenibile a livello locale.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La Commissione ha adottato una proposta di regolamento recante disposizioni comuni inteso a migliorare il coordinamento e ad armonizzare l’attuazione del sostegno nell’ambito dei Fondi in regime di gestione concorrente (“i Fondi”), al fine precipuo di semplificare l’attuazione delle politiche in modo coerente. Tale “regolamento recante disposizioni comuni” (RDC) si applica alla parte del FEAMP in regime di gestione concorrente.

I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Pertanto, il regolamento recante disposizioni comuni stabilisce una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Detto regolamento contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull’accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l’orientamento alla performance nell’ambito dei Fondi. Esso comprende quindi condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, stesura di relazioni e valutazione. Vengono altresì stabilite disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, l’uso di InvestEU, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono infine comuni a tutti i Fondi.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

X durata limitata

X    Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2021 fino al 31.12.2027

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 40  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

X    a opera delle agenzie esecutive.

X Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[…]

[…]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di sorveglianza e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), analogamente agli altri Fondi in regime di gestione concorrente, funzionerà nell’ambito di un quadro comune, il “regolamento recante disposizioni comuni” (RDC).

L’attuazione avverrà prevalentemente in regime di gestione concorrente e di gestione diretta, e, in via eccezionale, in regime di gestione indiretta da parte di organismi dell’Unione. Il regolamento recante disposizioni comuni si applica soltanto alla componente del FEAMP attuata in regime di gestione concorrente.

I. GESTIONE CONCORRENTE

Le modalità di sorveglianza e di relazione sono stabilite nel regolamento recante disposizioni comuni.

In aggiunta al quadro fissato nel suddetto regolamento, il FEAMP si baserà sui punti di forza del sistema comune di sorveglianza e valutazione (SCMV) introdotto nel periodo di programmazione 2014-2020.

Per il prossimo periodo di programmazione il regolamento recante disposizioni comuni stabilirà obiettivi strategici comuni nonché priorità e obiettivi specifici a livello di ciascun Fondo. Tali priorità e obiettivi saranno raggiunti mediante i programmi. Una logica di intervento semplificata, basata sul modello attuale ma con un orientamento alla performance rafforzato, si articolerà attorno a tre livelli: il livello dei Fondi (obiettivi strategici comuni a tutti i Fondi), il livello del settore politico (politiche della pesca e degli affari marittimi) e quello delle operazioni a livello di Stato membro. Saranno fissati obiettivi ai primi due livelli. L’autorità di gestione stabilirà i propri target per gli indicatori di risultato connessi agli obiettivi generali e specifici.

Le operazioni saranno gestite a livello di Stato membro. Ogni operazione sarà collegata a un settore di sostegno (sostegno alle imprese, innovazione, ambiente, ecc.) per il quale sarà definito uno specifico indicatore di risultato. In questo modo la Commissione e gli Stati membri saranno in grado di rendere conto riguardo a molte dimensioni auspicate (contributo agli obiettivi generali dell’UE, priorità del FEAMP, tipologia di operazione, entità del bilancio delle operazioni, ecc.).

La rendicontazione sugli obiettivi sarà effettuata attraverso la piattaforma esistente Infosys in base a un numero limitato di indicatori di risultato, alcuni dei quali fungeranno da indicatori chiave della performance. Gli Stati membri trasmetteranno per via elettronica dati quantitativi (segnatamente output e risultati) sei volte all’anno (anziché una sola volta tramite la relazione annuale).

Ogni Stato membro dovrà presentare una relazione annuale sulla performance specifica per il FEAMP per quanto riguarda il raggiungimento dei target intermedi e finali.

II. GESTIONE DIRETTA

La Commissione adotta programmi di lavoro annuali per le azioni attuate in regime di gestione diretta mediante atti di esecuzione.

Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale. La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena si dispone di informazioni sufficienti sulla sua attuazione.

Al termine del periodo di attuazione è elaborata una relazione di valutazione sui risultati e sull’impatto a lungo termine del FEAMP nell’ambito della gestione diretta.

III. GESTIONE INDIRETTA

In via eccezionale, il FEAMP può contribuire all’Agenzia europea di controllo della pesca e all’Agenzia europea per la sicurezza marittima mediante sovvenzioni che consentano alle competenti agenzie di attuare misure di sostegno nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

MODALITÀ DI GESTIONE

La duplice modalità di gestione [gestione concorrente e gestione (in-)diretta] consente di beneficiare dell’esperienza già acquisita in linea con quanto richiesto dai portatori di interessi. Nell’ambito dei Fondi la maggior parte dei finanziamenti futuri continuerà ad essere attuata in regime di gestione concorrente. Poiché l’obiettivo è sostenere processi di adattamento in un settore specifico, investimenti nelle imprese e la conservazione di risorse ambientali, il finanziamento dovrebbe essere quanto più possibile vicino alle realtà locali e nazionali e complementare alle politiche e ai finanziamenti nazionali. Il sostegno allo sviluppo delle politiche mediante la gestione diretta costituisce uno strumento efficace per attuare la politica comune della pesca (PCP) in quanto politica comune dell’UE con ripercussioni immediate sui settori interessati, nonché per promuovere l’ulteriore sviluppo di attività nel campo della politica marittima e della governance internazionale degli oceani.

MODALITÀ DI PAGAMENTO (gestione concorrente)

Gli strumenti finanziari (prestiti e garanzie) dovrebbero svolgere un ruolo più importante. Un maggiore ricorso ad opzioni semplificate in materia di costi (tassi forfettari, importi forfettari e costi unitari) potrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi a livello degli Stati membri. Inoltre il sostegno finanziario può continuare a essere basato sulle spese effettivamente sostenute e sulla spesa certificata dagli Stati membri (senza pregiudicare l’uso di opzioni semplificate in materia di costi). Per il sostegno all’arresto definitivo delle attività di pesca il sostegno finanziario sarà basato sul rispetto delle condizioni. A tal fine sarà adottato un atto delegato che stabilirà le condizioni connesse all’attuazione di tali misure di conservazione.

STRATEGIA DI CONTROLLO

Come previsto dal regolamento recante disposizioni comuni, il numero dei controlli e degli audit sarà notevolmente ridotto. Ciò consentirà di ridurre l’onere amministrativo per le autorità e i beneficiari del programma. Questo obiettivo può essere conseguito mediante l’estensione del principio dell’audit unico, una riduzione dei controlli e un approccio proporzionale migliorato basato su un sistema nazionale che funzioni bene e una necessità minima di audit ai fini dell’affidabilità.

- gestione concorrente

Meccanismo di controllo

Gli Stati membri designano per ciascun programma un’autorità di gestione e un’autorità di audit ed eventualmente uno o più organismi intermedi incaricati di svolgere determinati compiti sotto la loro responsabilità. Essi identificano inoltre una funzione contabile che possono affidare all’autorità di gestione o a un altro organismo.

L’autorità di gestione è incaricata di sorvegliare l’attuazione del programma. Ciò comprende, in particolare, la selezione delle operazioni, lo svolgimento di verifiche di gestione, il sostegno al lavoro del comitato di sorveglianza, la supervisione degli organismi intermedi e la registrazione e memorizzazione dei dati pertinenti in un sistema elettronico.

Il servizio contabile sarà incaricato di elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento, compilare i conti e registrare in un sistema elettronico tutti gli elementi dei conti.

L’autorità di audit sarà incaricata dello svolgimento di audit dei sistemi e audit delle operazioni al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente in ordine all’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti ad essa presentati. A tal fine essa sarà tenuta a elaborare una strategia di audit basata su una valutazione del rischio, tenendo conto della descrizione del sistema di gestione e di controllo. L’autorità di audit redigerà e presenterà alla Commissione un parere annuale di audit sulla completezza, la veridicità e l’esattezza dei conti, la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti e sul sistema di gestione e di controllo, nonché una relazione annuale di controllo.

Interruzione e sospensione dei pagamenti

L’ordinatore competente ha la facoltà di interrompere i termini di pagamento di una domanda di pagamento intermedio in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP. Alle violazioni più gravi degli obblighi degli Stati membri si applica la sospensione dei pagamenti, che è revocata soltanto dopo che lo Stato membro interessato abbia dimostrato di avere adottato opportuni interventi correttivi. In casi estremi il contributo dell’Unione al programma può essere annullato.

Rettifiche finanziarie

Benché spetti in primo luogo allo Stato membro individuare le irregolarità, recuperare gli importi corrispondenti e applicare eventuali rettifiche finanziarie, la Commissione ha la facoltà di imporre rettifiche. In tal caso si terrà conto della natura e della gravità delle eventuali irregolarità e si valuterà l’incidenza finanziaria delle carenze.

Audit della Commissione

Per l’intera durata del periodo di attuazione il servizio della DG MARE incaricato delle verifiche ex-post realizza un vasto audit dei sistemi per confermare le garanzie ottenute in relazione all’efficace funzionamento dei sistemi e chiede agli Stati membri di correggere le eventuali carenze o irregolarità di spesa riscontrate. Per ottenere le necessarie garanzie la Commissione si avvale sia delle risultanze degli audit condotti dai propri servizi che degli esiti delle verifiche realizzate dalle autorità nazionali di audit. Gli audit vengono selezionati in base a una valutazione del rischio.

- gestione diretta

Una parte sostanziale del sostegno del FEAMP in gestione diretta è attualmente delegata all’EASME. Nel prossimo periodo di programmazione si prevede di delegare una quota maggiore di tali attività.

Per garantire un’efficace mitigazione dei rischi finanziari e di gestione, nei processi di programmazione e pianificazione, verifica, esecuzione e sorveglianza, gestione e rendicontazione è integrata una serie di controlli di prevenzione, individuazione e rettifica. Prima di essere approvate, tutte le spese sono controllate al fine di garantire l’osservanza della legislazione applicabile e l’ammissibilità delle spese proposte.

(1)I servizi operativi verificano l’ammissibilità e la coerenza di tutte le dichiarazioni di spesa sulla base della decisione di finanziamento della Commissione e del programma corrispondente.

(2)Prima di autorizzare impegni o pagamenti, è effettuata una verifica ex-ante delle operazioni mediante il controllo dei dati trasmessi e delle prove di pagamento, al fine di garantire l’ammissibilità delle domande di rimborso.

(3)Per prevenire eventuali irregolarità la Commissione effettua missioni di sorveglianza con controlli in loco intesi ad accertare l’effettiva attuazione dei programmi e a verificare l’ammissibilità dei costi prima del pagamento.

(4)Oltre ai controlli ex-ante delle operazioni finanziarie, si sottopone a verifica ex-ante il 100% dei documenti e delle procedure attinenti a sovvenzioni ed appalti.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

Gestione concorrente

I principali rischi individuati per l’attuazione del bilancio nell’ambito della gestione concorrente sono:

(1) Negoziazione e valutazione/approvazione di proposte di spesa:

Rischio: i programmi operativi (PO) finanziati non riflettono adeguatamente gli obiettivi o le priorità politiche.

Controllo per la mitigazione del rischio: consultazione interna, validazione gerarchica di ogni PO, consultazione interservizi (tra tutte le DG competenti) e adozione mediante decisione della Commissione, ove previsto dal diritto dell’Unione.

(2) Attuazione delle operazioni (Stati membri):

Rischio: nelle dichiarazioni di spesa periodiche presentate alla Commissione figurano spese irregolari o non conformi alla normativa dell’Unione e/o nazionale in materia di ammissibilità.

Controllo per la mitigazione del rischio: verifiche di gestione: controlli di primo livello (autorità o organismi responsabili del programma), conti annuali (servizio contabile), parere di audit e relazione annuale (autorità di audit).

(3) Sorveglianza e supervisione dell’esecuzione, compresi controlli ex post

Rischio: le verifiche di gestione e gli ulteriori audit/controlli da parte degli Stati membri non hanno permesso di individuare e rettificare spese non ammissibili o errori di calcolo; l’attività di audit svolta dalle autorità di audit non è sufficiente per ottenere una garanzia adeguata sulle dichiarazioni presentate; i servizi della Commissione non hanno provveduto a prendere provvedimenti adeguati per proteggere i fondi dell’Unione sulla base delle informazioni ricevute.

Controllo per la mitigazione del rischio: controlli, da parte della Commissione, delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri. Valutazione, da parte della Commissione, dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, in particolare dell’attività svolta e/o descritta dagli Stati membri, delle interruzioni e sospensioni dei pagamenti e delle rettifiche finanziarie (effettuate dalla Commissione).

Gestione diretta

La parte delle attività del FEAMP in gestione diretta sarà principalmente attuata attraverso appalti e sovvenzioni. I principali rischi sono:

 (1) Definizione inadeguata dei capitolati d’oneri o degli inviti a presentare proposte:

Controllo per la mitigazione del rischio: adeguate misure di supervisione e aggiunta di un’ulteriore verifica ex-ante.

(2) Mancata selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa o delle migliori proposte

Controllo per la mitigazione del rischio: adeguate misure di supervisione e aggiunta di un’ulteriore verifica ex-ante.

(3) Le azioni non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del FEAMP:

Controllo per la mitigazione del rischio: adeguate misure di supervisione e aggiunta di un’ulteriore verifica ex-ante.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura))

Gestione concorrente

I controlli sono effettuati a livello sia di Commissione che di Stati membri e sono definiti nel regolamento recante disposizioni comuni.

La DG MARE quantifica i costi delle risorse e dei mezzi necessari per l’esecuzione dei controlli e stima, per quanto possibile, i loro benefici in termini di quantità di errori e di irregolarità evitate, rilevate e corrette mediante tali controlli.

I costi si riferiscono ai costi annuali complessivi della Commissione. Essi comprendono la valutazione da parte della Commissione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri (compresi gli audit ex-post della Commissione), nonché le spese relative al personale della Commissione che effettua i controlli nel corso delle diverse fasi di progettazione, attuazione e sorveglianza e i controlli ex-ante, da parte della Commissione, delle dichiarazioni di spesa periodiche (circuiti finanziari). Per il periodo 2014-2020 questo comprende i controlli della Commissione nell’ambito del processo di designazione (campionamento delle designazioni nazionali).

I benefici sono in parte costituiti dalle rettifiche applicate dagli Stati membri su richiesta della Commissione a seguito del lavoro di audit da essa svolto. In tale contesto va rilevato che le rettifiche finanziarie non costituiscono di per sé un obiettivo. Una diminuzione del numero di rettifiche nel corso degli anni non sarebbe unicamente il risultato della qualità e/o quantità dei controlli, ma potrebbe anche rispecchiare un progresso in termini di sana gestione finanziaria del programma da parte degli Stati membri. Vi sono inoltre numerosi benefici non quantificabili derivanti dai controlli effettuati durante le varie fasi di controllo (in particolare le procedure di negoziazione dei programmi, destinate a garantire che i programmi finanziati contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi strategici, la gestione dei programmi da parte delle unità operative della DG e l’effetto dissuasivo dei controlli ex-post). Nelle fasi di selezione, attuazione e sorveglianza, il rispetto delle regole e delle procedure applicabili garantisce la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

Gestione diretta

Per quanto riguarda la valutazione dei costi e benefici dei controlli nell’ambito della gestione diretta valgono considerazioni analoghe a quelle formulate per la gestione concorrente.

Per le spese soggette a gestione diretta, gran parte dei benefici non è quantificabile. Poiché non si dispone di una stima quantitativa del valore degli errori prevenuti e rilevati, non è possibile quantificare i relativi benefici diversi dagli importi recuperati a seguito dei controlli effettuati.

Conclusioni generali

Scopo dei controlli è mantenere il livello previsto di errori al di sotto del 2%.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La DG MARE ha sviluppato e attuato una strategia antifrode congiunta insieme alla DG REGIO e alla DG EMPL. Tale strategia è stata elaborata sulla base della metodologia fornita dall’OLAF e adottata nel 2015 per il periodo 2015-2020. L’attuazione della strategia è monitorata due volte all’anno mediante relazioni alla direzione.

La strategia abbraccia l’intero ciclo della lotta antifrode: prevenzione, individuazione, indagini e misure correttive. Essa mira a rafforzare le misure in atto ai fini della protezione degli interessi finanziari dell’Unione, fornendo assistenza agli Stati membri nella lotta antifrode, rafforzando la capacità delle direzioni generali di trattare le frodi e intensificando la cooperazione con l’OLAF. I controlli intesi a prevenire e rilevare le frodi non sono essenzialmente diversi da quelli volti a garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni.

La proposta della Commissione relativa al regolamento recante disposizioni comuni a decorrere dal 2020 comprende, come nell’attuale periodo di programmazione, l’obbligo per gli Stati membri di disporre di procedure e misure antifrode efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Gestione concorrente

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
3 Risorse naturali e ambiente

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

08 04 YY Promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l’attuazione della politica comune della pesca /FEAMP/

Diss.

NO

NO

NO

NO

Gestione diretta

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
3 Risorse naturali e ambiente

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

08 01 YY Assistenza tecnica amministrativa

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

08 04 YY Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

08 04 YY Contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

08 04 YY Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

08 04 YY Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

08 04 YY Attività di comunicazione

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

08 04 YY Assistenza tecnica amministrativa

Diss.

NO

NO

NO

NO

L’elenco delle voci di bilancio nella precedente tabella ha carattere preliminare e non pregiudica la nomenclatura di bilancio concreta che la Commissione proporrà nel contesto della procedura di bilancio annuale.

3.2.Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

3 Risorse naturali e ambiente

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1) 41  

Impegni

(1)

819,622

836,053

852,815

869,814

887,157

904,950

918,286

6 088,700

Pagamenti

(2)

2,956

58,546

87,366

296,509

472,539

552,388

960,586

3 657,807

6 088,700

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 42  

Impegni = pagamenti

(3)

6,929

7,029

7,129

7,329

7,529

7,629

7,729

51,300

Totale degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

826,551

843,082

859,944

877,143

894,686

912,579

926,015

6 140,000

Pagamenti

=2+3

9,885

65,575

94,495

303,838

480,068

560,017

968,315

3 657,807

6 140,000





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

10,696

10,696

10,696

10,696

10,696

10,696

10,696

74,872

Altre spese amministrative

2,706

2,760

2,815

2,872

2,929

2,988

3,047

20,118

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

13,402

13,456

13,511

13,568

13,625

13,684

13,743

94,990

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

839,953

856,538

873,455

890,711

908,311

926,263

939,758

6 234,990

Pagamenti

23,287

79,031

108,006

317,406

493,693

573,701

982,058

3 657,807

6 234,990

Mio EUR (al terzo decimale)

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

10,696

10,696

10,696

10,696

10,696

10,696

10,696

74,872

Altre spese amministrative

2,706

2,760

2,815

2,872

2,929

2,988

3,047

20,118

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

13,402

13,456

13,511

13,568

13,625

13,684

13,743

94,990

Esclusa la RUBRICA 7 43
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

2,250

2,285

2,321

2,358

2,395

2,434

2,474

16,516

Altre spese
di natura amministrativa 44

4,679

4,744

4,808

4,971

5,133

5,195

5,255

34,784

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

6,929

7,029

7,129

7,329

7,529

7,629

7,729

51,300

TOTALE

20,331

20,485

20,640

20,896

21,154

21,312

21,472

146,290

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

66

66

66

66

66

66

66

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

·Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 45

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

17

17

17

17

17

17

17

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  46 *

- in sede

14

14

14

14

14

14

14

- nelle delegazioni

9

9

9

9

9

9

9

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

106

106

106

106

106

106

106

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

◻ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 47

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….......

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[…]

(1)    GU C […] del […], pag. […].
(2)    GU C […] del […], pag. […].
(3)    GU C […] del […], pag. […].
(4)    GU C […] del […], pag. […].
(5)    GU C […] del […], pag. […].
(6)    GU C […] del […], pag. […].
(7)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(8)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(9)    Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
(10)    COM(2017) 623.
(11)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(12)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7).
(13)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(14)    COM(2018) 28.
(15)    Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(16)    Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(17)    JOIN(2016) 49.
(18)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(19)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(20)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(21)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(22)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(23)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(24)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(26)    Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
(27)    GU C […] del […], pag. […].
(28)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(29)    Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(30)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.07.2017, pag. 29).
(31)    Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 14.9.2015, pag. 55).
(32)    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(33)    Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
(34)    Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).
(35)    Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(36)    Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 77).
(37)    Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 80).
(38)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(39)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(40)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(41)    La parte del programma che deve essere gestita direttamente dalla Commissione può essere delegata a un’agenzia esecutiva, fatti salvi l’esito dell’analisi costi-benefici e le relative decisioni da adottare. I corrispondenti stanziamenti amministrativi per l’attuazione del programma da parte della Commissione e dell’agenzia esecutiva saranno adeguati di conseguenza.
(42)    Assistenza tecnica amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’Unione (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(43)    Assistenza tecnica amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’Unione (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(44)    Comprende importi connessi all’esecuzione delle parti residue del FEAMP 2014-2020 attualmente eseguite dall’EASME
(45)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione.
(46)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(47)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
Top

Strasburgo,12.6.2018

COM(2018) 390 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SEC(2018) 276 final}

{SWD(2018) 295 final}


ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI

PRIORITÀ

INDICATORE

Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine

Evoluzione del volume degli sbarchi provenienti da stock valutati a livello di MSY

Evoluzione della redditività della flotta peschereccia dell’Unione

Superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino

Percentuale di pescherecci dotati di dispositivi elettronici di segnalazione della posizione e comunicazione delle catture

Contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Evoluzione del valore e del volume della produzione acquicola nell’Unione

Evoluzione del valore e del volume degli sbarchi

Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Evoluzione del PIL nelle regioni marittime NUTS 3

Evoluzione del numero di posti di lavoro (in ETP) nell’economia blu sostenibile

Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Numero di operazioni comuni che contribuiscono alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera

ALLEGATO II

SETTORI DI SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

PRIORITÀ

SETTORE DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA DI SETTORE DI SOSTEGNO (nomenclatura da utilizzare nel piano di finanziamento)

Tasso massimo di cofinanziamento

(% della spesa pubblica ammissibile)

1

Articolo 14, paragrafo 1

Conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP

1.1

75%

1

Articolo 16

Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri

1.1

75%

1

Articolo 17, paragrafo 1

Gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce

1.1

75%

1

Articolo 17, paragrafo 2

Arresto definitivo delle attività di pesca

1.2

50%

1

Articolo 18

Arresto straordinario delle attività di pesca

1.2

50%

1

Articolo 19

Controllo ed esecuzione

1.3

85%

1

Articolo 20

Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca

1.3

85%

1

Articolo 21

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

1.4

100%

1

Articolo 22

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini

1.5

85%

2

Articolo 23

Acquacoltura

2.1

75%

2

Articolo 24

Commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

2.1

75%

2

Articolo 25

Trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

2.1

75%

3

Articolo 26

Sviluppo locale di tipo partecipativo

3.1

75%

3

Articolo 27

Conoscenze oceanografiche

3.1

75%

4

Articolo 28

Sorveglianza marittima

4.1

75%

4

Articolo 29

Cooperazione dei servizi di guardia costiera

4.1

75%

Assistenza tecnica

5.1

75%

ALLEGATO III

ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

NUMERO DI RIGA

SETTORE DI SOSTEGNO O TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

ALIQUOTA MASSIMA DI INTENSITÀ DI AIUTO

1

Articolo 16

Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri

30%

2

Operazioni intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013

- operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie

- operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all’asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate

- operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013

75%

3

Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci

75%

4

Operazioni nelle regioni ultraperiferiche

85%

5

Operazioni nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

85%

6

Articolo 19

Controllo ed esecuzione

85%

7

Operazioni connesse alla piccola pesca costiera (anche in materia di controllo ed esecuzione)

100%

8

Quando il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del trattato, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi

100%

9

Articolo 17, paragrafo 2

Arresto definitivo delle attività di pesca

100%

10

Articolo 18

Arresto straordinario delle attività di pesca

100%

11

Articolo 20

Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca

100%

12

Articolo 21

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

100%

13

Articolo 27

Conoscenze oceanografiche

100%

14

Articolo 28

Sorveglianza marittima

100%

15

Articolo 29

Cooperazione dei servizi di guardia costiera

100%

16

Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013

100%

ALLEGATO IV

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DEL SOSTEGNO PER GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI E AMBIENTE

SETTORE DI SOSTEGNO

NOMENCLATURA DA UTILIZZARE NEL PROGRAMMA

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di ambiente

Spesa destinata alla priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine

Articolo 14, paragrafo 1

Conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP

1.1

40%

100 % per le spese connesse a obiettivi ambientali

0% per altri obiettivi

Articolo 16

Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri

1.1

0%*

0% per le spese relative al primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore

40% per le spese sostenute per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari

Articolo 17, paragrafo 1

Gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce

1.1

0%

0%

Articolo 17, paragrafo 2

Arresto definitivo delle attività di pesca

1.2

100% se il sostegno è destinato alla demolizione del peschereccio

0%* se il sostegno è destinato all’adattamento del peschereccio per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale

0%*

Articolo 18

Arresto straordinario delle attività di pesca

1.2

40%

40%

Articolo 19

Controllo ed esecuzione

1.3

0%

40%

Articolo 20

Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca

1.3

0%

40%

Articolo 21

Indennizzo per i costi addizionali gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

1.4

0%

0%

Articolo 22

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini

1.5

40%

100%

Spesa destinata alla priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Articolo 23

Acquacoltura

2.1

0%*

40%

Articolo 24

Commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

2.1

0%

0%

Articolo 25

Trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

2.1

0%*

0%

Spesa destinata alla priorità 3: consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Articolo 26

Sviluppo locale di tipo partecipativo

3.1

0%*

40%

Articolo 27

Conoscenze oceanografiche

3.1

40%

100%

Spesa destinata alla priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Articolo 28

Sorveglianza marittima

4.1

0%

0%

Articolo 29

Cooperazione dei servizi di guardia costiera

4.1

0%

0%

Spesa destinata all’assistenza tecnica

Assistenza tecnica

5.1

0%*

0%*

* Uno Stato membro può proporre nel proprio programma che a un settore di sostegno contrassegnato con un * nella tabella sia assegnato un coefficiente del 40%, purché possa dimostrare la pertinenza di tale settore di sostegno per la mitigazione dei cambiamenti climatici o l’adattamento agli stessi o per gli obiettivi ambientali, a seconda dei casi.

ALLEGATO V

RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO NELL’AMBITO DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA PER IL PERIODO 2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

BE

5 420 528

5 528 939

5 639 520

5 752 311

5 867 358

5 984 701

6 072 814

40 266 171

BG

11 435 037

11 663 737

11 897 017

12 134 959

12 377 660

12 625 203

12 811 085

84 944 698

CZ

4 039 229

4 120 014

4 202 416

4 286 465

4 372 195

4 459 635

4 525 295

30 005 249

DK

27 053 971

27 595 050

28 146 963

28 709 906

29 284 109

29 869 767

30 309 543

200 969 309

DE

28 513 544

29 083 814

29 665 502

30 258 817

30 863 998

31 481 253

31 944 754

211 811 682

EE

13 110 534

13 372 744

13 640 205

13 913 011

14 191 273

14 475 087

14 688 206

97 391 060

IE

19 165 423

19 548 731

19 939 714

20 338 511

20 745 284

21 160 173

21 471 716

142 369 552

EL

50 480 983

51 490 602

52 520 436

53 570 852

54 642 278

55 735 079

56 555 673

374 995 903

ES

150 831 009

153 847 625

156 924 643

160 063 158

163 264 447

166 529 604

168 981 438

1 120 441 924

FR

76 346 460

77 873 387

79 430 888

81 019 517

82 639 920

84 292 652

85 533 702

567 136 526

HR

32 804 523

33 460 613

34 129 839

34 812 441

35 508 695

36 218 841

36 752 095

243 687 047

IT

69 761 016

71 156 235

72 579 390

74 030 988

75 511 619

77 021 791

78 155 791

518 216 830

CY

5 156 833

5 259 970

5 365 171

5 472 475

5 581 926

5 693 560

5 777 387

38 307 322

LV

18 156 754

18 519 888

18 890 294

19 268 103

19 653 468

20 046 521

20 341 668

134 876 696

LT

8 236 376

8 401 103

8 569 129

8 740 512

8 915 324

9 093 623

9 227 510

61 183 577

LU

-

-

-

-

-

-

-

-

HU

5 076 470

5 177 999

5 281 561

5 387 193

5 494 938

5 604 832

5 687 353

37 710 346

MT

2 938 064

2 996 826

3 056 763

3 117 899

3 180 258

3 243 860

3 291 620

21 825 290

NL

13 182 316

13 445 962

13 714 887

13 989 186

14 268 972

14 554 340

14 768 625

97 924 288

AT

904 373

922 460

940 910

959 728

978 923

998 500

1 013 200

6 718 094

PL

68 976 348

70 355 873

71 763 020

73 198 291

74 662 268

76 155 454

77 276 699

512 387 953

PT

50 962 391

51 981 638

53 021 293

54 081 726

55 163 369

56 266 592

57 095 013

378 572 022

RO

21 868 723

22 306 097

22 752 228

23 207 276

23 671 425

24 144 835

24 500 321

162 450 905

SI

3 221 347

3 285 774

3 351 490

3 418 521

3 486 892

3 556 627

3 608 990

23 929 641

SK

2 049 608

2 090 600

2 132 413

2 175 061

2 218 563

2 262 933

2 296 250

15 225 428

FI

9 659 603

9 852 795

10 049 855

10 250 853

10 455 872

10 664 981

10 822 003

71 755 962

SE

15 601 692

15 913 725

16 232 007

16 556 649

16 887 785

17 225 527

17 479 140

115 896 525

TOTALE

714 953 155

729 252 201

743 837 554

758 714 409

773 888 819

789 365 971

800 987 891

5 311 000 000

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