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Document 52018PC0378

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

COM/2018/378 final

Bruxelles, 31.5.2018

COM(2018) 378 final

2018/0203(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

{SEC(2018) 271 final}
{SWD(2018) 284 final}
{SWD(2018) 285 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Uno dei compiti che incombono all’UE è lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia in materia civile basato sui principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento delle sentenze, che presuppone una cooperazione giudiziaria transfrontaliera. A tal fine, e per facilitare il corretto funzionamento del mercato interno, l’UE ha adottato norme relative alla notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari 1 e alla cooperazione in materia di assunzione delle prove 2 . Si tratta di strumenti fondamentali per disciplinare l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale tra gli Stati membri, e il loro obiettivo comune è fornire un quadro efficace per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Queste norme hanno sostituito il precedente e più complesso sistema internazionale basato sulle Convenzioni dell’Aia 3 tra gli Stati membri 4 .

La normativa sulla cooperazione giudiziaria ha un impatto reale sulla vita quotidiana dei cittadini dell’UE, che si tratti di privati o di operatori economici. Essa si applica nei procedimenti giudiziari con implicazioni transfrontaliere, dove il suo corretto funzionamento è indispensabile per garantire l’accesso alla giustizia e un processo equo. L’efficienza del quadro di assistenza giudiziaria internazionale ha un impatto diretto sul modo in cui i cittadini coinvolti in controversie transfrontaliere percepiscono il funzionamento della magistratura e dello Stato di diritto negli Stati membri.

Una buona cooperazione fra le autorità giudiziarie è necessaria anche ai fini del corretto funzionamento del mercato interno. Nel 2018, i procedimenti giudiziari civili e commerciali nell’UE che hanno implicazioni transfrontaliere sono circa 3,4 milioni 5 . Molti di questi richiedono l’ottenimento di prove da un altro Stato membro; il regolamento sull’assunzione delle prove fornisce strumenti che facilitano l’accesso a tali prove.

Poiché spesso è cruciale presentare all’autorità giudiziaria prove sufficienti per dimostrare la propria pretesa, il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale è uno strumento importante per la cooperazione giudiziaria europea. Esso istituisce un sistema a livello dell’UE per la trasmissione diretta e rapida delle richieste di assunzione delle prove tra le autorità giudiziarie e fissa norme precise sulla forma e sul contenuto di tali richieste. In particolare, ha migliorato la pertinente convenzione dell’Aia istituendo un sistema moderno ed efficiente di rapporti diretti tra le autorità giudiziarie (trasmissione delle richieste e ritrasmissione delle prove assunte), sostituendo il farraginoso sistema che prevedeva la trasmissione delle richieste dall’autorità giudiziaria dello Stato membro A all’organo centrale dello Stato membro A, quindi all’organo centrale dello Stato membro B e infine all’autorità giudiziaria dello Stato membro B (e viceversa per la ritrasmissione). Il regolamento consente anche l’assunzione diretta delle prove da parte di un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

Nel 2017, al fine di sostenere analisi e conclusioni pertinenti, complete e aggiornate sul funzionamento pratico del regolamento (a complemento dei risultati di altri lavori di valutazione 6 ), la Commissione ha intrapreso una valutazione dell’adeguatezza della regolamentazione (REFIT), in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, per valutare l’applicazione dello strumento in relazione ai cinque criteri chiave obbligatori di valutazione (efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE).

Gli esiti della relazione di valutazione REFIT sono serviti come base per la definizione del problema nella valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta. Secondo la relazione, i contatti tra gli organi designati dal regolamento avvengono ancora quasi esclusivamente su supporto cartaceo, con effetti negativi sui costi e sull’efficacia. Inoltre, la videoconferenza è usata raramente per le audizioni di persone domiciliate in un altro Stato membro. La presente proposta tratta pertanto la necessità di ammodernamento, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione e l’uso delle moderne tecnologie nell’assunzione transfrontaliera delle prove. Affronta inoltre i seguenti problemi evidenziati nella valutazione: ritardi e costi per i cittadini, le imprese e gli Stati membri, carenze nella tutela dei diritti procedurali e complessità e incertezza giuridica.

La proposta intende migliorare il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del mercato interno, aumentando l’efficienza e la rapidità dell’assunzione transfrontaliera delle prove. Per raggiungere tale obiettivo la proposta adegua il regolamento (CE) n. 1206/2001 agli sviluppi tecnici, sfruttando i vantaggi della digitalizzazione e garantendo un maggiore ricorso alla videoconferenza. L’iniziativa migliora la certezza giuridica e, in tal modo, aiuta a evitare ritardi e inutili costi per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche, e colma le lacune nella tutela dei diritti procedurali delle parti.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente iniziativa è strettamente legata all’iniziativa relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti), disciplinata dal regolamento (CE) n. 1393/2007.

La proposta è coerente con gli attuali strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Il regolamento (CE) n. 1206/2001 non pregiudica lo scambio di informazioni tra autorità nell’ambito dei sistemi istituiti dal regolamento Bruxelles II bis 7 e dal regolamento sulle obbligazioni alimentari 8 , anche quando tali informazioni hanno valore probatorio, pertanto l’autorità richiedente è libera di scegliere il metodo più adatto.

   Coerenza con le altre normative dell’Unione

Il regolamento proposto fa parte del quadro dell’UE sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e contribuisce all’obiettivo dell’UE di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come definito all’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 67 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In questo contesto, ai sensi dell’articolo 81 del TFUE, l’Unione europea sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Il regolamento contribuisce inoltre all’obiettivo dell’UE di instaurare un mercato interno (articolo 26 del TFUE).

L’agenda giustizia dell’UE per il 2020 sottolinea che, per consolidare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, occorre valutare se sia necessario rafforzare i diritti procedurali in materia civile, con riguardo per esempio all’assunzione delle prove 9 . Inoltre, il proposito di migliorare il quadro di cooperazione giudiziaria in seno all’UE è in linea con gli obiettivi che la Commissione si è prefissata nella strategia per il mercato unico digitale 10 : nel contesto della pubblica amministrazione in rete, la strategia esprime la necessità di una maggiore azione per ammodernare la pubblica amministrazione (compresa la giustizia), realizzare l’interoperabilità attraverso le frontiere e favorire un’interazione agevole con i cittadini.

Di conseguenza, nel programma di lavoro per il 2018 la Commissione si è impegnata a preparare una proposta di revisione del regolamento sull’assunzione delle prove 11 .

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

La base giuridica della proposta è l’articolo 81 del TFUE (cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali). L’articolo 81, paragrafo 2, lettera d), conferisce all’UE il potere di adottare misure volte a garantire la cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

I problemi da affrontare nell’ambito di questa iniziativa sorgono nel contesto di procedimenti giudiziari transfrontalieri (che per definizione esulano dalla portata dei sistemi giuridici nazionali), e derivano o da un insufficiente livello di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, o dall’insufficiente interoperabilità e coerenza tra i sistemi nazionali e i contesti giuridici. Le norme in materia di diritto internazionale privato sono stabilite nei regolamenti, poiché questo è l’unico modo per garantire l’auspicata uniformità. Se, in linea di principio, nulla impedisce agli Stati membri di digitalizzare le loro modalità di comunicazione, le esperienze precedenti e le proiezioni di quanto accadrà senza l’intervento dell’UE dimostrano che i progressi sarebbero molto lenti e che, anche se gli Stati membri agiscono, l’interoperabilità non può essere garantita in assenza di un quadro basato sul diritto dell’UE L’obiettivo della proposta non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito soltanto a livello di Unione.

Il valore aggiunto dell’UE consiste nel migliorare ulteriormente l’efficienza e la rapidità delle procedure giudiziarie, semplificando e accelerando i meccanismi di cooperazione relativi all’assunzione delle prove, e migliorando così l’amministrazione della giustizia nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere.

   Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita rigorosamente a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Essa non interferisce con i vari regimi nazionali esistenti per l’assunzione delle prove.

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

   Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

I risultati della valutazione ex post del regolamento (CE) n. 1206/2001, che accompagna la valutazione d’impatto, possono essere riassunti come segue.

Nel complesso, il regolamento ha contribuito al conseguimento dei suoi obiettivi generali, specifici e operativi. L’introduzione di metodi comuni per l’assunzione delle prove è stata accolta positivamente dagli operatori del settore. L’introduzione di formulari e canali di comunicazione standard ha agevolato la comunicazione. Il regolamento ha migliorato l’efficienza dei procedimenti giudiziari, sia rispetto alla convenzione dell’Aia sia tra il 2001 e il 2017. Contribuisce quindi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e al buon funzionamento del mercato interno. Aumenta la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie e aiuta a ridurre l’onere per i cittadini e le imprese coinvolti in procedimenti transfrontalieri.

Sono stati tuttavia rilevati alcuni ostacoli che mettono in luce margini di miglioramento. Tali ostacoli riguardano prevalentemente i ritardi e i costi per le imprese e i cittadini causati dal mancato sfruttamento delle potenzialità delle moderne tecnologie per comunicare più rapidamente e assumere le prove direttamente. Gli esempi più eclatanti sono il mancato uso dei mezzi elettronici di comunicazione per gli scambi tra le autorità giudiziarie e di altro tipo degli Stati membri, che avvengono ancora prevalentemente su supporto cartaceo, e l’uso marginale dei mezzi elettronici di comunicazione, in particolare la videoconferenza, per l’assunzione diretta delle prove. Il regolamento attualmente non impone l’introduzione delle moderne tecnologie nei tribunali; il fatto che ciò dipenda completamente dagli sforzi dei singoli Stati membri e dalla tendenza globale alla digitalizzazione ha determinato progressi molto lenti, sia in termini assoluti sia rispetto all’uso delle moderne tecnologie a livello nazionale.

   Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha svolto un’unica, ampia consultazione con i portatori di interessi, che è durata dall’8 dicembre 2017 al 2 marzo 2018, e che ha interessato sia il regolamento (CE) n. 1393/2007 che il regolamento (CE) n. 1206/2001. Sono stati ricevuti in totale 131 contributi (in particolare dalla Polonia, seguita da Germania, Ungheria e Grecia). Due apposite riunioni della Rete giudiziaria europea hanno affrontato problemi pratici e possibili miglioramenti sia del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti che del regolamento sull’assunzione delle prove. Si sono svolte riunioni ad hoc con gli esperti governativi degli Stati membri ed è stato organizzato un seminario che ha visto la partecipazione di specifici portatori di interessi particolarmente sensibili alle questioni relative ai procedimenti giudiziari transfrontalieri. I risultati di tali consultazioni sono stati complessivamente positivi e hanno evidenziato la necessità di un intervento.

Oltre a ciò, la Commissione ha mantenuto un dialogo costante con i portatori di interessi e gli Stati membri tramite il gruppo di esperti del Consiglio sulla notificazione elettronica degli atti e sulle comunicazioni elettroniche, che si riunisce da quattro a sei volte all’anno.

   Assunzione e uso di perizie

Il Gruppo di esperti sulla modernizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale si è riunito sei volte fra gennaio e maggio 2018. Uno studio del 2016 realizzato da un consorzio diretto dall’università di Maribor ha effettuato un’analisi comparativa della normativa in materia di prove in 26 Stati membri 12 .

   Valutazione d’impatto

La presente proposta è corredata di una valutazione d’impatto, presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018) 285 che la accompagna.

È stata presa in considerazione una serie di opzioni, comprese azioni non legislative e azioni legislative con diversi livelli di ambizione.

L’opzione preferita è un pacchetto comprendente una serie di misure:

la trasmissione elettronica come canale standard per le comunicazioni elettroniche e gli scambi di atti;

la promozione dei moderni mezzi di assunzione delle prove, come la videoconferenza, quando una persona deve essere ascoltata da un altro Stato membro, e incentivi agli Stati membri (tramite il finanziamento di progetti nazionali) affinché dotino i tribunali di sistemi di videoconferenza;

la rimozione degli ostacoli giuridici all’accettazione delle prove elettroniche (digitali);

l’eliminazione delle interpretazioni divergenti del termine “autorità giudiziaria”;

la messa in luce dell’importanza delle norme uniformi previste dal regolamento (procedure semplificate, parità di protezione dei diritti delle parti);

le migliori prassi per le autorità giudiziarie competenti, al fine di aiutarle ad applicare le procedure in modo corretto e senza ritardi;

la sensibilizzazione delle autorità giudiziarie e degli operatori del diritto alla disponibilità del canale diretto di assunzione delle prove a norma del regolamento.

Il comitato per il controllo normativo ha riesaminato il progetto di valutazione d’impatto nella riunione del 3 maggio 2018 e ha espresso un parere positivo con osservazioni il 7 maggio 2018. È stato tenuto conto delle raccomandazioni del comitato. In particolare, la versione riveduta della relazione spiega meglio il rapporto tra le due iniziative sulla cooperazione giudiziaria (notificazione e comunicazione degli atti e assunzione delle prove), il contesto più ampio e i motivi per cui il regolamento rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla convenzione dell’Aia sull’assunzione delle prove. Inoltre, individua e spiega meglio i problemi principali e lo scenario di base e sviluppa ulteriormente le sezioni sulla sussidiarietà e sul valore aggiunto dell’UE. Inoltre, le conclusioni della valutazione in merito all’efficacia sono state ulteriormente sviluppate, e la valutazione delle opzioni strategiche si è concentrata sugli aspetti principali (comunicazione elettronica e uso della videoconferenza).

   Efficienza normativa e semplificazione

L’iniziativa è compresa nel programma di lavoro della Commissione per il 2018 nell’ambito delle iniziative REFIT per lo spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca 13 .

Tramite la piattaforma REFIT i portatori di interessi hanno raccomandato alla Commissione di studiare il modo per accelerare l’assunzione delle prove in altri Stati membri.

Il pacchetto dovrebbe generare benefici per i cittadini e le imprese coinvolti in procedimenti transfrontalieri. Aumentando la certezza giuridica e rendendo i procedimenti più rapidi e meno costosi il pacchetto dovrebbe contribuire a incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, e quindi a stimolare le attività transfrontaliere e potenziare il funzionamento del mercato interno. La trasmissione elettronica e la videoconferenza genererebbero alcuni costi per gli Stati membri, ma si tratterebbe di costi una tantum, mentre i benefici sarebbero regolari e consentirebbero risparmi economici (ad esempio, è meno costoso procedere all’audizione di un testimone tramite videoconferenza anziché personalmente). Inoltre, i costi relativi specificatamente al presente regolamento sarebbero attenuati dalla maggiore digitalizzazione del sistema giudiziario in generale. Nel complesso, i benefici sarebbero chiaramente superiori ai costi. Le imprese beneficerebbero dei miglioramenti, in qualità di parti in procedimenti giurisdizionali. Gli altri effetti sarebbero relativamente neutri.

Il regolamento garantirà inoltre il riconoscimento reciproco delle prove digitali. Ciò consentirà non solo di ridurre gli oneri per i cittadini e le imprese coinvolti in procedimenti, ma anche di limitare i casi di non ammissione di prove elettroniche.

   Diritti fondamentali

In linea con l’agenda giustizia dell’UE per il 2020, la proposta affronta la necessità di rafforzare i diritti procedurali in materia civile, al fine di incrementare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri.

L’introduzione di mezzi elettronici di comunicazione e il maggiore ricorso alla videoconferenza dovrebbero migliorare l’accesso dei cittadini e delle imprese alla giustizia.

La misure di digitalizzazione proposte tengono conto dei requisiti in materia di protezione dei dati e della vita privata: il sistema da predisporre per gli scambi elettronici fra le autorità giudiziarie designate dovrebbe costituire una soluzione tecnica affidabile e sicura che garantirà l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi. La predefinizione dell’insieme di utenti del sistema (unicamente le autorità giudiziarie degli Stati membri) fornisce un’ulteriore garanzia che i dati personali saranno trattati in modo appropriato. Inoltre, il sistema dovrebbe introdurre una struttura decentralizzata, che consentirà la comunicazione diretta tra i punti finali e ridurrà così i rischi, restringendo al minimo il numero di soggetti che trattano i dati.

Importanti fattori esterni per quanto riguarda la tutela dei dati personali nel contesto del pacchetto di misure proposto sono i seguenti:

il regolamento generale sulla protezione dei dati 14 , d’applicazione dal maggio 2018, che dovrebbe aumentare la consapevolezza e spingere a un’azione sollecita per garantire la sicurezza e l’integrità delle banche dati, e una rapida reazione alle violazioni della vita privata nell’ambito dell’apparato giudiziario, e

le minacce persistenti alla sicurezza informatica nel settore pubblico. Si prevede che i tentativi di attacchi contro le infrastrutture informatiche pubbliche si moltiplichino e colpiscano il sistema giudiziario negli Stati membri; il loro impatto potrebbe essere aggravato dalla crescente interconnessione dei sistemi informatici (a livello nazionale e a livello dell’UE).

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

In linea con i punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 15 , in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore, il regolamento sarà oggetto di una valutazione e la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo al più tardi cinque anni dopo la data di applicazione. La valutazione riguarderà gli effetti del regolamento sul campo in base a indicatori e a un’analisi particolareggiata di quello che può venire considerato il suo grado di pertinenza, efficacia, efficienza, di apporto di un sufficiente valore aggiunto UE, e di coerenza con le altre politiche dell’UE. La valutazione includerà gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o eventuali possibilità di migliorare ulteriormente l’impatto del regolamento. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporterà costi significativi per le amministrazioni nazionali, ma sarà piuttosto fonte di risparmi. Le autorità nazionali dovrebbero beneficiare di procedimenti giudiziari più efficienti e di una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi del lavoro.

I costi per lo sviluppo, la realizzazione e la manutenzione di mezzi elettronici di comunicazione e scambio degli atti, e per l’acquisizione, l’attuazione e il funzionamento di sistemi professionali di punta per la videoconferenza potrebbero essere oggetto di cofinanziamento.

Le principali possibilità di finanziamento dell’UE nell’ambito dei programmi finanziari in corso sono il programma Giustizia e il meccanismo per collegare l’Europa (CEF). Il programma Giustizia (bilancio 2018: 45,95 milioni di EUR) sostiene le capacità di applicazione della legge e di ricorso degli Stati membri nel campo della giustizia civile e le sue priorità future di finanziamento sono incentrate su questi elementi, che sono pertinenti anche ai fini della presente iniziativa. Il CEF ha una dotazione molto più consistente (130,33 milioni di EUR nel 2018) e offre un sostegno finanziario per i progetti informatici che agevolano l’interazione transfrontaliera tra le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini. Esso è già largamente utilizzato per finanziare la digitalizzazione e le attività di giustizia elettronica nel campo della giustizia civile, compreso il Portale europeo della giustizia elettronica, l’integrazione dei documenti pubblici nei sistemi di e-government nazionali, e il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Il pacchetto del quadro finanziario pluriennale (QFP) relativo alla priorità costituita dalla trasformazione digitale, presentato il 2 maggio 2018, prevede un importo di 3 miliardi di EUR per una componente digitale del CEF per il finanziamento delle infrastrutture per la connettività digitale.

5.    ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Sarà predisposto un solido sistema di controllo dell’applicazione del regolamento, comprendente una vasta serie di indicatori qualitativi e quantitativi e una procedura chiara e strutturata per il monitoraggio e le relazioni. Questo è importante per garantire che le modifiche siano attuate in modo efficace negli Stati membri e per verificare se il regolamento riesce a realizzare i propri obiettivi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1, paragrafo 4

Attualmente l’espressione “autorità giudiziaria” non è definita, di conseguenza le interpretazioni degli Stati membri divergono. Alcuni Stati membri fanno riferimento solo alle autorità giurisdizionali tradizionali, mentre altri eseguono anche le richieste di altre autorità giudiziarie (ad esempio i notai) purché autorizzate a norma della legislazione nazionale ad eseguire compiti di assunzione delle prove. Grazie alla definizione della nozione di “autorità giudiziaria” tali incertezze dovrebbero venire meno.

Articolo 6

Questa modifica introduce l’obbligo di trasmissione elettronica, come regola generale, delle richieste e delle comunicazioni ai sensi del regolamento (paragrafo 1). In casi eccezionali, ad esempio qualora il sistema venga interrotto o non sia adatto alla trasmissione in questione (ad esempio, la trasmissione di un campione di DNA come prova), possono essere utilizzati altri canali (paragrafo 4).

Articoli 17 e 17 bis

L’obiettivo delle modifiche proposte è garantire un uso più appropriato, più frequente e più rapido dell’assunzione diretta delle prove ai sensi dell’articolo 17 mediante videoconferenza, ove tale strumento sia disponibile all’autorità giudiziaria in questione e risulti appropriato alla luce delle circostanze specifiche del caso.

Articolo 17 ter

L’obiettivo di questo nuovo articolo è facilitare l’assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari. Esso prevede che tali persone possano, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui esercitano le loro funzioni, assumere le prove senza necessità di una richiesta preventiva procedendo all’audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del procedimento pendente dinanzi all’autorità giudiziaria di tale Stato membro.

Articolo 18 bis

Questo nuovo articolo intende garantire che le prove digitali assunte in conformità della legge dello Stato membro in cui sono state assunte non siano rifiutate come prove in altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale.

Articoli 19 e 20

Queste modifiche allineano il regolamento all’articolo 290 del TFUE.

Articolo 22 bis

Questa disposizione stabilisce che la Commissione istituirà un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del regolamento.

Articolo 23

Questa disposizione stabilisce che la Commissione procederà a una valutazione del regolamento, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e a norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2018/0203 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 16 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie nel settore dell’assunzione delle prove.

(2)Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio 17 stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

(3)Ai fini della rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali.

(4)Ai fini del riconoscimento reciproco delle prove digitali, è opportuno che alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non sia negato il riconoscimento come prove negli altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale.

(5)Il regolamento (CE) n. 1206/2001 dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per le autorità di scambiarsi informazioni nell’ambito dei sistemi istituiti da altri strumenti dell’Unione, come il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio 18 o il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio 19 , anche quando le informazioni hanno valore probatorio, lasciando quindi all’autorità richiedente la scelta del metodo più adatto.

(6)Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, in particolare la videoconferenza, che è uno strumento importante per semplificare e accelerare l’assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l’audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito, e l’autorità giudiziaria disponga della tecnologia della videoconferenza e ritenga appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie, l’autorità giudiziaria dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza.

(7)Al fine di facilitare l’assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari, tali persone possono, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui esercitano le loro funzioni, assumere le prove senza necessità di richiesta preventiva procedendo all’audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del procedimento pendente dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano.

(8)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicura la rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni relative all’esecuzione dell’assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l’Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all’adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].

(10)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(11)Al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

----------------------------

* Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(12)In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l’effettiva incidenza del regolamento e l’esigenza di ulteriori interventi.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1206/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 è così modificato:

(1)all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

“4. Ai sensi del presente regolamento, per “autorità giudiziaria” si intende qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro competente ad eseguire l’assunzione delle prove in conformità del presente regolamento.”;

(2)l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6
Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

1.Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali interconnessi tramite un’infrastruttura di comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

2.Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .

3.Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il “sigillo elettronico qualificato” e la “firma elettronica qualificata” di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.Se a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato, o in altri casi eccezionali, non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare.”;

(3)l’articolo 17 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è soppresso;

(b) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Se entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta l’autorità giudiziaria richiedente non riceve informazioni sull’accoglimento della richiesta, questa si considera accolta.”;

(4)è inserito l’articolo 17 bis seguente:

“Articolo 17 bis

Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza

1.Qualora le prove debbano essere assunte tramite l’audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito e l’autorità giudiziaria non chieda all’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all’assunzione conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l’autorità giudiziaria assume le prove direttamente, conformemente all’articolo 17, mediante videoconferenza, se dispone di tale tecnologia e ritiene appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie.

2.In caso di richiesta di assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza, l’audizione ha luogo nei locali di un’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria richiedente e l’organo centrale o l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o l’autorità giudiziaria nei cui locali l’audizione deve avere luogo concordano le modalità pratiche della videoconferenza.

3.Qualora le prove siano assunte mediante videoconferenza:

(a)l’organo centrale o l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 3, dello Stato membro richiesto può incaricare un’autorità giudiziaria di partecipare all’esecuzione dell’assunzione delle prove per garantire il rispetto dei principi fondamentali della legge dello Stato membro richiesto;

(b)se necessario, su domanda dell’autorità giudiziaria richiedente, della persona da ascoltare o del giudice dello Stato membro richiesto che partecipa all’audizione, l’organo centrale o l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 3, provvede affinché la persona da ascoltare o il giudice siano assistiti da un interprete.”;

(5)è inserito l’articolo 17 ter seguente:

“Articolo 17 ter

Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari

Gli agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro possono, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui esercitano le loro funzioni, assumere le prove senza necessità della richiesta preventiva di cui all’articolo 17, paragrafo 1, procedendo all’audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del procedimento pendente dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano.”;

(6)dopo l’articolo 18 è inserita la sezione 6 seguente:

“Sezione 6

Riconoscimento reciproco

Articolo 18 bis

Alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non può essere negata la qualità di prove negli altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale.”;

(7)all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per modificare gli allegati al fine di aggiornare i formulari standard o introdurvi modifiche tecniche.”;

(8)l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 21 .

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

(9)è inserito l’articolo 22 bis seguente:

“Articolo 22 bis

Monitoraggio

1.Entro [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

2.Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi dei dati e delle altre evidenze.

3.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.”;

(10)l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

Valutazione

1.Non prima del [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.

2.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [...].

Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal [24 mesi dopo l’entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
(2)    Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(3)    Convenzione del 15 novembre 1965 sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale.    
Convenzione del 18 marzo 1970 sulla assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale.
(4)    I regolamenti si applicano a tutti i paesi dell’UE ad eccezione della Danimarca. Il 19 ottobre 2005 la Danimarca ha concluso un accordo parallelo con la Comunità europea relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale, che estende a questo paese le disposizioni del regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti e le relative misure di attuazione. L’accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2007 (Cfr. GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55, e GU L 120 del 5.5.2006, pag. 23). Non esiste un accordo parallelo sull’assunzione delle prove.
(5)    Questa cifra rispecchia le stime dello studio economico effettuato da Deloitte a sostegno della valutazione d’impatto. Le stime si basano su dati di Eurostat, del Consiglio d’Europa, della Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) e della Commissione europea, e su informazioni raccolte nel corso di interviste. Lo studio è stato commissionato a Deloitte nell’ambito del contratto n. JUST/2017/JCOO/FW/CIVI/0087 (2017/07). La relazione finale non è ancora stata pubblicata.
(6)    Cfr. nota 5.
(7)    Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
(8)    Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).
(9)    L’agenda giustizia dell’UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell’Unione (COM(2014) 144 final), pag. 8.
(10)    COM(2015) 192 final, del 6.5.2015, pag. 16.
(11)    Programma di lavoro della Commissione per il 2018 - Un programma per un’Unione più unita, più forte e più democratica (COM(2017) 650 final del 24.10.2017), allegato II, punti 10 e 11.
(12)     http://www.acj.si/en/presentation-evidence
(13)    Programma di lavoro della Commissione per il 2018 - Un programma per un’Unione più unita, più forte e più democratica (COM(2017) 650 final del 24.10.2017), allegato II, punto 10, pag. 4.
(14)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(15)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(16)    GU C del , pag. .
(17)    Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(18)    Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
(19)    Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).
(20)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(21)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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