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Document 52018AR3645

Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua»

COR 2018/03645

GU C 86 del 7.3.2019, p. 353–364 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/353


Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua»

(2019/C 86/19)

Relatore:

Oldřich VLASÁK (CZ/ECR), consigliere comunale di Hradec Králové

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

COM(2018) 337 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il gestore dell’impianto di depurazione provvede a che le acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, all’uscita dell’impianto di depurazione (punto di conformità):

1.   Il gestore dell’impianto di depurazione provvede a che le acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, all’ingresso nel sistema dell’utilizzatore finale (punto di conformità):

Motivazione

Si tratta dell’ultimo punto in cui il gestore dell’impianto di depurazione può essere considerato responsabile del prodotto. Successivamente, ad esempio nelle fasi di accumulazione e stoccaggio, la responsabilità del mantenimento della qualità delle acque depurate incombe all’utilizzatore finale.

Emendamento 2

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 6

Articolo 6

Domanda di autorizzazione dell’erogazione di acque depurate

Domanda di autorizzazione dell’erogazione di acque depurate

1.   L’erogazione di acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione.

1.   L’erogazione di acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione.

2.   Il gestore presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un’autorizzazione esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.

2.   Il gestore presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un’autorizzazione esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.

3.   La domanda comprende quanto segue:

3.   La domanda comprende quanto segue:

a)

un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua elaborato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2;

a)

un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua elaborato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2;

b)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

c)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.

c)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.

 

4.     Lo Stato membro richiede un’autorizzazione oppure una notifica da parte dell’utilizzatore finale per l’utilizzo di acque depurate di cui all’allegato I, sezione 1.

 

5.     Ai sensi della normativa nazionale, l’utilizzatore finale presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 o alla modifica di un’autorizzazione esistente, oppure una notifica, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.

Motivazione

Come si evince dal contenuto del regolamento, l’UE non considera che l’acqua depurata e l’acqua potabile siano lo stesso prodotto (in termini di sicurezza), e quindi la responsabilità dell’utilizzo dovrebbe spettare anche all’utilizzatore finale, che deve essere consapevole di questo aspetto. Pertanto, lo Stato membro esige che l’utilizzatore finale sia in possesso di un’autorizzazione o abbia effettuato una notifica quando utilizza acque depurate. La compensazione di tale pregiudizio per gli utilizzatori finali dovrebbe consistere nel fatto che, nei periodi di siccità, quando altre disposizioni limitano il prelievo di acque superficiali o sotterranee, con questo nuovo prodotto potranno almeno continuare la produzione agricola (e in molti casi anche la produzione zootecnica ad essa collegata).

Al tempo stesso, le autorità competenti devono essere a conoscenza dell’utilizzo che viene fatto delle acque depurate; tuttavia, non è necessario che esso sia subordinato al rilascio di un’autorizzazione.

Emendamento 3

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 7

Concessione dell’autorizzazione

Articolo 7

Concessione dell’autorizzazione

1.   Ai fini della valutazione della domanda, l’autorità competente, se del caso, consulta e scambia informazioni con:

1.   Ai fini della valutazione della domanda, l’autorità competente, se del caso, consulta e scambia informazioni con:

a)

altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare l’autorità del settore idrico, se diversa dall’autorità competente;

a)

altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare l’autorità del settore idrico, se diversa dall’autorità competente;

b)

punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, nello o negli Stati membri potenzialmente interessati.

b)

punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, nello o negli Stati membri potenzialmente interessati.

2.   L’autorità competente decide se concedere l’autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a). L’autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo.

2.   L’autorità competente decide se concedere l’autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a). L’autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo.

3.   Se decide di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente stabilisce le condizioni applicabili che, a seconda dei casi, comprendono:

3.   Se decide di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente stabilisce le condizioni applicabili che, a seconda dei casi, comprendono:

a)

le condizioni relative alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

a)

le condizioni relative alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)

le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;

b)

le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;

c)

ogni altra condizione necessaria per attenuare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l’ambiente.

c)

ogni altra condizione necessaria per attenuare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l’ambiente.

4.   L’autorizzazione è riesaminata periodicamente e almeno ogni cinque anni, e, se del caso, modificata.

4.   L’autorizzazione è riesaminata periodicamente e almeno ogni cinque anni, e, se del caso, modificata.

 

5.     All’utilizzatore finale viene imposto, dall’autorità competente dello Stato membro presso il quale ha presentato la notifica o la domanda di rilascio dell’autorizzazione, di utilizzare le acque depurate soltanto come previsto dalla tabella 1 di cui alla sezione 2 dell’allegato I del presente regolamento.

Motivazione

Come si evince dal contenuto del regolamento, l’UE non considera che l’acqua depurata e l’acqua potabile siano lo stesso prodotto (in termini di sicurezza), e quindi la responsabilità dell’utilizzo dovrebbe spettare anche all’utilizzatore finale, che deve essere consapevole di questo aspetto. Pertanto, lo Stato membro esige che l’utilizzatore finale sia in possesso di un’autorizzazione o abbia effettuato una notifica quando utilizza acque depurate. La compensazione di tale pregiudizio per gli utilizzatori finali dovrebbe consistere nel fatto che, nei periodi di siccità, quando altre disposizioni limitano il prelievo di acque superficiali o sotterranee, con questo nuovo prodotto potranno almeno continuare la produzione agricola (e in molti casi anche la produzione zootecnica ad essa collegata).

Emendamento 4

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 8

Verifica della conformità

Articolo 8

Verifica della conformità

1.   L’autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate rispettino le condizioni indicate nell’autorizzazione. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità:

1.   L’autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate rispettino le condizioni indicate nell’autorizzazione. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità:

a)

controlli in loco;

a)

controlli di conformità in loco presso il fornitore o l’utilizzatore finale, come stabilito nella rispettiva autorizzazione. Tali controlli sono effettuati conformemente agli standard e alle norme in materia di campionamento e di analisi vigenti nello Stato membro interessato. Inoltre, è opportuno tenere conto delle norme ISO riguardanti la qualità delle acque depurate destinate all’irrigazione, suddivise in classi distinte a seconda delle colture irrigate. Ogni Stato membro stabilisce la frequenza dei controlli sulla base di un’analisi dei rischi, per cui un rischio più elevato comporta controlli più frequenti;

b)

uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del presente regolamento e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE;

b)

qualsiasi altro mezzo adeguato affinché la qualità delle acque reflue depurate sia garantita non soltanto dal fornitore, ma anche dall’utilizzatore finale .

c)

qualsiasi altro mezzo adeguato.

 

2.   In caso di non conformità, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto di depurazione di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità.

2.   In caso di non conformità, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto di depurazione di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità.

3.   Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana, il gestore dell’impianto di depurazione sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque depurate fino a che l’autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata.

3.   Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana, il gestore dell’impianto di depurazione sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque depurate fino a che l’autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata.

4.   In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione dell’impianto di depurazione, il gestore informa immediatamente l’autorità competente e l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.

4.   In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione dell’impianto di depurazione, il gestore informa immediatamente l’autorità competente e l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.

 

5.     L’utilizzatore finale garantisce un controllo regolare dei propri prodotti da parte delle autorità nazionali competenti per la produzione agricola e alimentare.

Motivazione

L’articolo è essenziale per il successo dell’intero regolamento; tuttavia, la formulazione del paragrafo 1 è assolutamente vaga e dunque di fatto inutilizzabile per l’applicazione concreta del regolamento stesso.

In relazione alla lettera a):

Non vi sono indicazioni precise sul luogo in cui si svolgeranno tali controlli e su che cosa verteranno concretamente. Inoltre, dovrebbe esservi almeno un riferimento alle pertinenti norme di campionamento e analisi e alla norma ISO per la qualità delle acque depurate destinate all’irrigazione, suddivise in classi distinte a seconda delle colture irrigate. La frequenza dei controlli deve essere stabilita in funzione dei rischi che si presentano. Per incoraggiare il riutilizzo delle acque, è importante prevedere una procedura semplificata per gli impianti di piccole dimensioni e a basso rischio.

In relazione alla lettera b):

Non si ravvisa alcun collegamento con le direttive dell’UE citate (91/271 e 2000/60). I dati ottenuti a norma di tali direttive riguardano la qualità delle acque reflue trattate: un aspetto, questo, che non ha nessun rapporto con la qualità delle acque reflue depurate, poiché queste ultime saranno sottoposte (con rare eccezioni) a ulteriori trattamenti negli impianti di depurazione delle acque reflue.

In relazione al paragrafo 5):

In generale, in tutto l’articolo 8 non figura alcuna disposizione in materia di controllo della sicurezza dei prodotti agricoli stessi né, eventualmente, delle aree irrigate con l’acqua depurata. Questo obbligo dovrebbe essere imposto all’utilizzatore finale, e i controlli devono essere richiesti dall’autorità competente per le ispezioni agricole (alimentari) o dai servizi sanitari.

Emendamento 5

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Informazioni al pubblico

Informazioni al pubblico

1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua. Tali informazioni riguardano, tra l’altro:

1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua. Tali informazioni riguardano, tra l’altro:

a)

la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;

a)

la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;

b)

la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;

b)

la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;

c)

le autorizzazioni concesse o modificate in conformità al presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dall’autorità competente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;

c)

le autorizzazioni concesse o modificate in conformità al presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dall’autorità competente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;

d)

i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

d)

i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

e)

i punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

e)

i punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno una volta all’anno.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno una volta all’anno.

3.   La Commissione può , mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.

Motivazione

Si propone di modificare «può stabilire» con «stabilisce» per chiarire la natura inequivocabile degli obblighi derivanti dal regolamento.

Emendamento 6

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di un’organizzazione non governativa che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

A tal fine, l’interesse di un’organizzazione non governativa specializzata che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Tali organizzazioni sono anche considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Tali organizzazioni sono anche considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Il Comitato delle regioni non ritiene che il regolamento sulle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua dovrebbe affrontare esplicitamente la problematica delle ONG. D’altro canto, il Comitato delle regioni non ha interesse a limitare i diritti delle ONG attive nel settore dell’ambiente. La modifica proposta precisa quindi quali ONG possono beneficiare di tale diritto.

Emendamento 7

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entrata in vigore e applicazione

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal… [ un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Esso si applica a decorrere dal… [ tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Motivazione

Il termine di un anno non sarebbe sufficiente per poter esigere miglioramenti nel settore del trattamento dell’acqua, delle attrezzature, della gestione, del monitoraggio, della valutazione del rischio e dell’armonizzazione dei quadri normativi.

Emendamento 8

ALLEGATO I

Sezione 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

ALLEGATO I

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1 Utilizzi delle acque depurate di cui all’articolo 2

ALLEGATO I

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1 Utilizzi delle acque depurate di cui all’articolo 2

a)

Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

a)

Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

 

colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;

colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

 

colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;

colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

 

b)

Irrigazione di aree verdi urbane, parchi e giardini per uso pubblico (ad esempio per scopi ricreativi e sportivi).

Motivazione

Si propone di estendere l’ambito di applicazione del regolamento, comunque sempre limitato all’irrigazione, in modo che l’utilizzo delle acque in questione riguardi non soltanto la produzione agricola, ma anche, ad esempio, l’irrigazione delle aree verdi urbane, dei parchi, dei giardini e delle superfici erbose per uso pubblico, poiché in tale ambito si possono applicare gli stessi approcci e gli stessi requisiti minimi in materia di qualità delle acque depurate che sono previsti per l’irrigazione agricola. L’uso di acqua depurata per tali scopi nella gestione idrica urbana potrebbe contribuire in modo significativo ad affrontare, nei periodi di siccità, anche i problemi legati al considerevole aumento della temperatura nei centri cittadini.

Emendamento 9

ALLEGATO I

Sezione 2

Tabella 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tabella 1 Classi di qualità delle acque depurate e tecniche di utilizzo e di irrigazione agricole consentite

Tabella 1 Classi di qualità delle acque depurate e tecniche consentite di utilizzo e di irrigazione agricole e di aree verdi urbane, parchi e giardini per uso pubblico

Classe minima di qualità delle acque depurate

Categoria di coltura

Tecniche di irrigazione

A

Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice da consumare crude e le piante alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate

Tutte

B

Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l’alimentazione di animali da latte o da carne

Tutte

C

Unicamente irrigazione a goccia (*1)

D

Colture industriali, da energia e da sementi

Tutte

Classe minima di qualità delle acque depurate

Categoria di coltura

Tecniche di irrigazione

A

Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice da consumare crude e le piante alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate ; irrigazione di aree verdi urbane, parchi e giardini per uso pubblico

Tutte

B

Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l’alimentazione di animali da latte o da carne

Tutte

C

Unicamente irrigazione a goccia (*2)

d)

Colture industriali, da energia e da sementi

Tutte

Motivazione

Il parere estende l’ambito di applicazione della proposta di regolamento, stabilito nell’articolo 2 e precisato nell’allegato 1, sezione 1, introducendo la lettera b) «irrigazione di aree verdi urbane, parchi e giardini per uso pubblico».

Emendamento 10

ALLEGATO I

Sezione 2

Tabella 4

Controllo di validazione delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Classe di qualità delle acque depurate

Microrganismi indicatori (*3)

Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento

(riduzione di log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Colifagi totali/colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (*4)

≥ 6,0

Spore di Clostridium perfringens/solfobatteri sporigeni (*5)

≥ 5,0

Classe di qualità delle acque depurate

Microrganismi indicatori (*6)

Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento

(riduzione di log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Colifagi totali/colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (*7)

≥ 6,0

Spore di Clostridium perfringens/solfobatteri sporigeni (*8)

≥ 5,0

Motivazione

Tali requisiti non saranno applicabili nella pratica se il flusso in uscita dall’impianto di trattamento che entra nell’impianto di depurazione è, per qualsiasi motivo (ad esempio percentuale di acque reflue industriali in entrata negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane), ridotto rispetto alle acque di scarico standard.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Situazione attuale

1.

osserva che il riutilizzo dell’acqua può essere sostenuto attraverso diversi strumenti politici. Uno di essi è costituito da norme od orientamenti vincolanti che definiscano i requisiti minimi per l’acqua depurata prima che possa essere riutilizzata, ad esempio, per l’irrigazione agricola. Per il momento, strumenti di questo tipo esistono soltanto in sei Stati membri;

2.

è convinto che il principale ostacolo all’impiego, seppure limitato, di acqua depurata si possa ravvisare nelle preoccupazioni legate alla sicurezza alimentare per quanto concerne l’utilizzo di prodotti agricoli coltivati su terreni irrigati con acque reflue urbane trattate;

3.

si rammarica che il riutilizzo dell’acqua nell’UE sia ancora limitato e che vi siano scarse informazioni quantitative sulle percentuali dell’acqua depurata e del suo utilizzo nei diversi Stati membri. Ciò è in parte dovuto a una diversa interpretazione del concetto di «riutilizzo dell’acqua», o all’adozione di approcci diversi per la stima e la fornitura dei dati.

Necessità di una regolamentazione giuridica

4.

constata che il regolamento in esame è reso necessario dalla crescente carenza di risorse idriche negli Stati membri dell’UE, in particolare per gli usi agricoli, e dall’impegno a risparmiare tali risorse. Inoltre, è stato accertato quanta acqua si possa potenzialmente risparmiare nell’Unione europea in questo modo. Il regolamento scaturisce anche dalla necessità di garantire parità di condizioni per i produttori agricoli di tutti gli Stati membri. In ultima analisi, il regolamento realizza l’impegno dell’UE ad introdurre l’economia circolare nel settore delle risorse idriche;

5.

ritiene che, per gli Stati membri, il sostegno a questo tipo di trattamento delle acque reflue dovrebbe apportare il vantaggio di mantenere le aziende agricole in attività anche nei periodi di siccità. In tali periodi, infatti, quando altre disposizioni limitano il prelievo di acque superficiali o sotterranee, con questo nuovo prodotto le aziende agricole potranno almeno continuare la produzione agricola (e in molti casi anche la produzione zootecnica ad essa collegata);

6.

concorda sulla fondatezza dei motivi addotti dalla Commissione europea per presentare la proposta di regolamento; ma osserva che, se si considera che l’intero regolamento è, in realtà, fondato sulle responsabilità dei gestori degli impianti di depurazione, manca una qualsivoglia analisi (in particolare economica) della motivazione per cui il gestore di un impianto di trattamento delle acque reflue dovrebbe diventare gestore di un impianto di depurazione;

7.

sottolinea che, sulla base delle esperienze concrete dei paesi in cui viene già praticata l’irrigazione con acque reflue, i costi di investimento nell’impianto di depurazione necessari a ottenere una qualità di classe A delle acque depurate saranno più elevati di quelli indicati nella sezione «Valutazione d’impatto» della proposta di regolamento;

8.

rileva che, in ultima analisi, il regolamento determinerà un aumento dei costi di trattamento delle acque reflue, dato che il settore agricolo non sarà obbligato ad acquistare le acque trattate per tutto l’anno. È necessario garantire che questi costi supplementari non si ripercuotano in misura sproporzionata sui cittadini, sui comuni e sui gestori;

9.

sottolinea l’importanza di garantire che il regolamento sia conforme alle altre disposizioni pertinenti, in particolare al regolamento sul controllo e agli altri regolamenti che disciplinano la produzione alimentare.

Estensione dell’ambito di applicazione del regolamento

10.

osserva che le principali disposizioni legislative dell’UE che disciplinano la gestione delle acque reflue sono la direttiva 91/271/CEE e la direttiva 2000/60/CE, ma che il collegamento tra queste direttive e la proposta di regolamento in esame è molto tenue. In entrambe le direttive il riutilizzo delle acque reflue è appena menzionato a livello di dichiarazione di intenti, in particolare con riferimento alla protezione dell’ambiente;

11.

ritiene che un atto legislativo generale dell’UE non debba restringere il concetto di riutilizzo delle acque reflue limitandone l’applicazione al settore agricolo. È tuttavia consapevole che estendere tale concetto a settori quali l’industria o l’energia significherebbe modificare completamente l’intera struttura del testo;

12.

propone quindi di allargare l’ambito di applicazione del regolamento in modo che l’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione riguardi non soltanto la produzione agricola, ma anche, ad esempio, l’irrigazione delle aree verdi urbane, dei parchi, dei giardini e delle superfici erbose per uso pubblico (attività ricreative, sport), poiché in tale ambito si possono applicare gli stessi approcci e gli stessi requisiti minimi in materia di qualità delle acque depurate previsti per l’irrigazione agricola. L’uso di acqua depurata per tali scopi nella gestione idrica urbana potrebbe contribuire in modo significativo ad affrontare, nei periodi di siccità, anche i problemi legati all’aumento in atto della temperatura nei centri cittadini.

Responsabilità dell’utilizzatore finale

13.

ravvisa come principale difetto della struttura della normativa in esame il fatto che il cosiddetto «utilizzatore finale» sia posto nel ruolo di semplice consumatore, che si limita ad utilizzare passivamente le acque reflue depurate, ma non è responsabile di nulla, neppure di eventuali modifiche della qualità dell’acqua, dalla consegna da parte del gestore dell’impianto di depurazione fino al modo in cui viene utilizzata, ad esempio nell’applicazione sul terreno;

14.

chiede l’introduzione di norme adeguate per il campionamento e l’analisi, che tengano conto delle norme ISO per la qualità delle acque depurate destinate all’irrigazione, suddivise in classi distinte a seconda del tipo di coltura. Come si evince dal contenuto del regolamento, l’UE non considera che l’acqua depurata e l’acqua potabile siano lo stesso prodotto (in termini di sicurezza), e quindi la responsabilità dell’utilizzo dovrebbe spettare anche all’utilizzatore finale, che deve essere consapevole di questo aspetto. Il controllo deve essere richiesto dall’autorità competente per le ispezioni agricole (o alimentari) o dai servizi sanitari. La selezione delle parcelle per i controlli deve essere effettuata in modo tale che siano rappresentative dell’intero territorio irrigato con acque depurate provenienti da un determinato impianto di depurazione.

Uscita dall’impianto di depurazione delle acque

15.

invita la Commissione a introdurre una definizione di «uscita dell’impianto». Nell’attuale proposta manca la definizione di tale «uscita», il che può dar luogo a interpretazioni divergenti. Infatti, il termine può essere inteso come il flusso in uscita dall’impianto di depurazione delle acque oppure come il serbatoio di stoccaggio nel quale verrà creato l’approvvigionamento necessario per coprire i consumi fluttuanti degli utilizzatori finali, se non addirittura come l’impianto di irrigazione vero e proprio, che trasporta il prodotto dell’impianto di depurazione al luogo dove si verificherà il consumo finale.

Principio di sussidiarietà

16.

ritiene che la proposta di regolamento sia conforme al principio di sussidiarietà (articolo 5 del TUE). Sul piano della sussidiarietà, se è vero che in merito all’utilizzo concreto delle acque reflue depurate la decisione spetterà in ciascuno Stato membro alle autorità locali competenti per la gestione delle risorse idriche, tuttavia, considerata la natura del mercato unico dell’UE per i prodotti agricoli, risulta comunque necessario uno strumento giuridico a livello unionale.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(*1)  L’irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua. L’acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati «emettitori» o «gocciolatori».

(*2)  L’irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua. L’acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati «emettitori» o «gocciolatori».

(*3)  Ai fini del controllo di convalida possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento Campylobacter, Rotavirus e Cryptosporidium al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log10 dovrebbero quindi essere i seguenti: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*4)  Quale indicatore più appropriato della presenza di virus viene scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l’analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici).

(*5)  Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di Clostridium perfringens. Tuttavia, se la concentrazione di spore di Clostridium perfringens non consente di convalidare l’eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni.

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati dal gestore in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

(*6)  Ai fini del controllo di convalida possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento Campylobacter, Rotavirus e Cryptosporidium al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log10 dovrebbero quindi essere i seguenti: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*7)  Quale indicatore più appropriato della presenza di virus viene scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l’analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici).

(*8)  Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di Clostridium perfringens. Tuttavia, se la concentrazione di spore di Clostridium perfringens non consente di convalidare l’eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni.

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati dal gestore in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

Se i valori di riduzione di log10 non possono essere rispettati per via della bassa concentrazione di organismi indicatori nelle acque reflue trattate che entrano nell’impianto di depurazione, l’obiettivo prestazionale si considera raggiunto se l’organismo indicatore pertinente non è presente nell’acqua depurata.


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