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Document 52018AE3954

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull’interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio» [COM(2018) 302 final]

    EESC 2018/03954

    GU C 440 del 6.12.2018, p. 154–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 440/154


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull’interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio»

    [COM(2018) 302 final]

    (2018/C 440/26)

    Relatore generale:

    Ionuţ SIBIAN

    Consultazione

    Parlamento europeo, 2.7.2018

    Base giuridica

    Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Occupazione, affari sociali, cittadinanza

    Decisione dell’Ufficio di presidenza

    10.7.2018

    Adozione in sessione plenaria

    19.9.2018

    Sessione plenaria n.

    537

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    97/3/0

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene una politica dei visti che è, e dovrebbe rimanere, uno strumento per agevolare il turismo e gli affari, prevenendo al tempo stesso i rischi per la sicurezza e il rischio di migrazione irregolare nell’UE.

    1.2.

    Il CESE sostiene l’ulteriore sviluppo del sistema di informazione visti (VIS) quale migliore soluzione tecnologica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione a verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nell’UE.

    1.3.

    Il Comitato ritiene che un obiettivo d’azione fondamentale in questo campo dovrebbe essere l’armonizzazione delle procedure, delle pratiche e dei risultati degli Stati membri dell’Unione relativamente alla politica dei visti.

    1.4.

    Quanto alla messa a punto di indicatori di rischio specifici per il trattamento dei visti, il CESE è del parere che ciò potrebbe limitare i diritti dei richiedenti. Esorta dunque le istituzioni dell’UE e le autorità degli Stati membri a informare e formare adeguatamente il personale, sia quello che opera in prima linea che quello in posizione dirigenziale, onde evitare l’eventuale profilazione sulla base della razza, del genere, dell’origine etnica, della religione, dell’orientamento sessuale e di ogni altra caratteristica personale.

    1.5.

    Il Comitato sostiene l’obiettivo di agevolare l’identificazione delle persone scomparse; tuttavia, l’abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori richiedenti da 12 a 6 anni può rivelarsi problematico. La proposta, peraltro, non includeva i contributi e i pareri delle agenzie e organizzazioni competenti per la protezione dei minori, il che impedisce al CESE di valutare pienamente l’impatto della stessa sui minori e sulla loro tutela.

    1.6.

    Riguardo allo stesso obiettivo, mentre la conservazione di una copia della pagina anagrafica del documento di viaggio del richiedente nel VIS è accettabile e necessaria, l’intenzione di utilizzare questo nuovo strumento relativo ai dati, come indicato nella proposta, a sostegno delle procedure di rimpatrio è opinabile. Il CESE ritiene che le modifiche proposte non si tradurrebbero necessariamente nel rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Detto strumento dovrebbe invece incoraggiare gli Stati membri ad agire tenendo debitamente conto sia della regolarità del soggiorno che dell’interesse e del benessere delle persone coinvolte. I cittadini dei paesi terzi dovrebbero essere incoraggiati e assistiti dalle autorità affinché regolarizzino il loro soggiorno e prendano in considerazione un ritorno al loro paese d’origine.

    1.7.

    Quanto all’obiettivo secondario della proposta, ossia concedere l’accesso, a condizioni rigorose, delle autorità nazionali di contrasto e di Europol ai dati del VIS, a fini di contrasto, il Comitato richiama l’attenzione sull’importanza di garantire condizioni di accesso rigorose. Tale accesso, idealmente, dovrebbe essere subordinato alla decisione di un organo giurisdizionale, assicurando così che esso costituisca una limitazione necessaria del principio di tutela dei dati personali.

    1.8.

    Il CESE elogia la portata delle consultazioni organizzate in relazione alla proposta. Al contempo, tuttavia, ritiene che il Comitato stesso, altre istituzioni e il pubblico in generale avrebbero tratto grandi vantaggi dall’inclusione, nella proposta, di maggiori contributi e punti di vista delle parti consultate. Non è chiaro che tipo di contributo sia stato fornito e in che misura abbia influenzato la versione definitiva della proposta.

    1.9.

    Quanto alla protezione dei diritti fondamentali, il Comitato si compiace dell’accento posto dalla Commissione su questo punto, e raccomanda di prestare maggiore attenzione a come gli Stati membri utilizzano i dati personali dei richiedenti il visto. Come già sottolineato, sono necessarie ulteriori salvaguardie dalle pratiche che potrebbero comportare la discriminazione dei cittadini dei paesi terzi che presentano domanda di soggiorno di breve o lunga durata e di residenza.

    1.10.

    Sarebbero stati inoltre utili, per la proposta, dati più dettagliati e specifici sui visti per soggiorni di breve e lunga durata e sui permessi di soggiorno, paese per paese, sia degli Stati membri dell’Unione che dei paesi terzi. Inoltre, ulteriori informazioni sui soggiorni fuori termine sarebbero state estremamente utili ai fini del contrasto della tratta di minori. I dati sono indispensabili per valutare la natura e la struttura della mobilità e l’adeguatezza degli strumenti utilizzati.

    1.11.

    Il CESE raccomanda altresì un impegno più fermo a collaborare con i governi e la società civile dei paesi terzi così da informare, preparare e assistere i cittadini di questi paesi nell’intera procedura relativa alla domanda di visto.

    2.   Osservazioni generali

    2.1.

    Il CESE sostiene una politica dei visti che è, e dovrebbe rimanere, uno strumento per agevolare il turismo e gli affari, prevenendo al tempo stesso i rischi per la sicurezza e il rischio di migrazione irregolare nell’UE.

    2.2.

    Pur riconoscendo le sfide poste negli ultimi anni dalla migrazione e dai rischi per la sicurezza, il CESE incoraggia gli Stati membri e le istituzioni dell’UE ad adottare un approccio consensuale, equilibrato e proporzionato affinché l’Unione europea resti quanto più possibile aperta, responsabile, stimolante e innovativa.

    2.3.

    Il CESE sostiene l’ulteriore sviluppo del sistema di informazione visti (VIS) quale migliore soluzione tecnologica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione a verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nell’UE.

    2.4.

    Il Comitato sostiene gli obiettivi generali della presente iniziativa: migliorare la sicurezza all’interno dell’UE e ai suoi confini, agevolare il diritto dei viaggiatori in regola di attraversare le frontiere esterne, circolare liberamente e stabilirsi nello spazio senza controlli alle frontiere interne e facilitare la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

    2.5.

    Il CESE sostiene anche gli obiettivi specifici dell’iniziativa: agevolare la procedura relativa alla domanda di visto, agevolare e rafforzare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri e migliorare la sicurezza interna dello spazio Schengen agevolando lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sui cittadini di paesi terzi titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno.

    2.6.

    Il Comitato, inoltre, sostiene la volontà di colmare il vuoto informativo sulle frontiere e sulla sicurezza, includendo nel VIS i visti per soggiorni di lunga durata e i documenti di soggiorno.

    2.7.

    Quanto al miglioramento dei controlli nel trattamento dei visti sfruttando l’interoperabilità, la verifica e la valutazione delle informazioni presentate dai richiedenti e le interrogazioni automatiche del VIS per ciascuna domanda rispetto a tutti i singoli sistemi disponibili, il CESE ritiene che tale misura rappresenti uno sviluppo procedurale e tecnologico estremamente positivo.

    2.8.

    Per quanto riguarda la messa a punto di indicatori di rischio specifici per il trattamento dei visti, il CESE è del parere che ciò potrebbe limitare i diritti dei richiedenti. Pur non contenendo dati personali, questi indicatori di rischio si baserebbero sulle statistiche e sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in relazione alle minacce, a tassi anormali di rifiuto o di soggiorno fuori termine per precise categorie di cittadini di paesi terzi, e ai rischi per la salute pubblica. Vi è un rischio significativo che questi dati e indicatori siano utilizzati dalle autorità preposte al trattamento dei visti per respingere le domande di visto sulla base dei profili inseriti nel sistema e non delle caratteristiche individuali del richiedente. Il Comitato esorta dunque le istituzioni dell’UE e le autorità degli Stati membri a informare e formare adeguatamente il personale, sia quello che opera in prima linea che quello in posizione dirigenziale, onde evitare l’eventuale profilazione sulla base della razza, del genere, dell’origine etnica, della religione, dell’orientamento sessuale e di ogni altra caratteristica personale.

    2.9.

    Il CESE sostiene l’obiettivo di agevolare l’identificazione delle persone scomparse; tuttavia, l’abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori richiedenti da 12 a 6 anni può rivelarsi problematico. La proposta, peraltro, non includeva i contributi e i pareri delle agenzie e organizzazioni competenti per la protezione dei minori, il che impedisce al CESE di valutare pienamente l’impatto della stessa sui minori e sulla loro tutela.

    2.10.

    Riguardo allo stesso obiettivo, mentre la conservazione di una copia della pagina anagrafica del documento di viaggio del richiedente nel VIS è accettabile e necessaria, l’intenzione di utilizzare questo nuovo strumento relativo ai dati, come indicato nella proposta, a sostegno delle procedure di rimpatrio è opinabile. Il CESE ritiene che le modifiche proposte non si tradurrebbero necessariamente nel rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Detto strumento dovrebbe invece incoraggiare gli Stati membri ad agire tenendo debitamente conto sia della regolarità del soggiorno che dell’interesse e del benessere delle persone coinvolte. I cittadini dei paesi terzi dovrebbero essere incoraggiati e assistiti dalle autorità affinché regolarizzino il loro soggiorno e prendano in considerazione un ritorno al loro paese d’origine.

    2.11.

    Quanto all’obiettivo secondario della proposta, ossia concedere l’accesso, a condizioni rigorose, delle autorità nazionali di contrasto e di Europol ai dati del VIS, a fini di contrasto, il Comitato richiama l’attenzione sull’importanza di garantire condizioni di accesso rigorose. Tale accesso, idealmente, dovrebbe essere subordinato alla decisione di un organo giurisdizionale, assicurando così che esso costituisca una limitazione necessaria del principio di tutela dei dati personali.

    2.12.

    Il CESE si compiace degli sforzi profusi dalla Commissione nel commissionare tre studi indipendenti: uno sulla fattibilità, sulla necessità e sulla proporzionalità di abbassare l’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nella procedura di rilascio dei visti e di conservare nel VIS copia del documento di viaggio dei richiedenti il visto, e due sulla fattibilità, sulla necessità e sulla proporzionalità di estendere il VIS al fine di includervi i dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui documenti di soggiorno.

    2.13.

    Il Comitato elogia altresì la portata delle consultazioni mirate di tutte le parti interessate, tra cui le autorità nazionali che inseriscono, modificano, cancellano oppure consultano i dati del VIS, le autorità nazionali competenti per la migrazione, il rimpatrio, la protezione dei minori, le autorità di polizia e di contrasto alla tratta di esseri umani, le autorità competenti per gli affari consolari e le autorità nazionali incaricate delle verifiche ai valichi di frontiera esterni. Sono state consultate anche varie autorità di paesi terzi e organizzazioni non governative attive nel settore dei diritti dei minori. Al contempo, tuttavia, ritiene che il Comitato stesso, altre istituzioni e il pubblico in generale avrebbero tratto grandi vantaggi dall’inclusione, nella proposta, di maggiori contributi e punti di vista delle parti consultate. Non è chiaro che tipo di contributo sia stato fornito e in che misura abbia influenzato la versione definitiva della proposta.

    2.14.

    Relativamente alla protezione dei diritti fondamentali, il Comitato si compiace dell’attenzione che la Commissione ha riservato a questo punto. Il CESE accoglie inoltre con favore le ulteriori salvaguardie introdotte dalla proposta per tutelare le esigenze specifiche delle nuove categorie di dati, trattamento di dati e soggetti interessati coperte dal VIS: esse rientrano infatti in un’azione più ampia tesa a tutelare i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso in relazione ai dati personali, e raccomanda di prestare maggiore attenzione a come gli Stati membri utilizzano i dati personali dei richiedenti il visto. Come già sottolineato, sono necessarie ulteriori salvaguardie dalle pratiche che potrebbero comportare la discriminazione dei cittadini dei paesi terzi che presentano domanda di soggiorno di breve o lunga durata e di residenza.

    2.15.

    Sarebbero stati inoltre utili, per la proposta, dati più dettagliati e specifici sui visti per soggiorni di breve e lunga durata e sui permessi di soggiorno, paese per paese, sia degli Stati membri dell’Unione che dei paesi terzi. Inoltre, ulteriori informazioni sui soggiorni fuori termine sarebbero state estremamente utili ai fini del contrasto della tratta di minori. I dati sono indispensabili per valutare la natura e la struttura della mobilità e l’adeguatezza degli strumenti utilizzati.

    2.16.

    Il CESE raccomanda altresì un impegno più fermo a collaborare con i governi e la società civile dei paesi terzi così da informare, preparare e assistere i cittadini di questi paesi nell’intera procedura relativa alla domanda di visto.

    Bruxelles, 19 settembre 2018

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Luca JAHIER


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