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Document 52018AE2875

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità» [COM(2018) 336 final — 2018/0168 (COD)]

    EESC 2018/02875

    GU C 440 del 6.12.2018, p. 85–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 440/85


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità»

    [COM(2018) 336 final — 2018/0168 (COD)]

    (2018/C 440/13)

    Relatore:

    Christophe LEFÈVRE

    Consultazione

    Consiglio, 06/06/2018

    Parlamento europeo, 11/06/2018

    Base giuridica

    Articolo 114, paragrafo 1, del TFUE

    Sezione competente

    Mercato unico, produzione e consumo

    Adozione in sezione

    04/09/2018

    Adozione in sessione plenaria

    19/09/2018

    Sessione plenaria n.

    537

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    191/0/6

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie favorevolmente le proposte presentate dalla Commissione attraverso la modifica della direttiva concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. Il CESE, tuttavia, si rammarica che la Commissione non abbia colto questa opportunità per anticipare gli sviluppi relativi ai veicoli autonomi, nonostante le osservazioni formulate nella valutazione d’impatto (1) che accompagna la proposta.

    1.2.

    Per quanto riguarda il rafforzamento della protezione delle vittime di incidenti stradali in caso di insolvenza dell’assicuratore, il Comitato considera pertinente la proposta che prevede l’indennizzo delle persone lese da parte dell’organismo pertinente dello Stato membro di residenza delle stesse. Tuttavia, la Commissione esclude l’intervento di detto organismo qualora la vittima abbia presentato richiesta di indennizzo direttamente all’assicuratore o intrapreso un’azione legale contro lo stesso. Il Comitato raccomanda pertanto che tale esclusione non si applichi se nel frattempo l’assicuratore è soggetto a procedura di fallimento o di liquidazione o se la vittima autorizza l’organismo a subentrare in quanto beneficiario delle azioni di ricorso, al fine di ottenere più rapidamente il risarcimento. Il Comitato raccomanda che i livelli di indennizzo (poste di danno) applicati, tra quello del paese in cui si è verificato il sinistro e quello del paese di residenza, siano quelli più favorevoli alle vittime.

    1.3.

    Per quanto riguarda un miglior riconoscimento delle attestazioni di sinistralità passata, il Comitato raccomanda di specificare il nome del conducente interessato e il suo grado di responsabilità nel sinistro (totale, parziale o nulla). Il Comitato si interroga sul contenuto dell’attestazione nel contesto di una normativa nazionale che copra un veicolo indipendentemente dal conducente, rispetto a una normativa che preveda invece l’assicurazione di un veicolo con un conducente dichiarato e un premio stabilito in funzione del profilo individuale di rischio e di sinistralità, oppure del titolare della patente di guida, indipendentemente dal veicolo utilizzato. Il Comitato invita la Commissione a imporre l’obbligo di presentare certificati di assicurazione e attestazioni di sinistralità passata su supporti protetti e a consentire, al fine di verificarne la validità, l’uso di una banca dati interconnessa accessibile alle forze dell’ordine.

    1.4.

    Per quanto riguarda i controlli dell’assicurazione per contrastare la circolazione di veicoli non assicurati, il Comitato accoglie con favore la proposta di utilizzare le tecnologie di riconoscimento delle targhe nell’ambito di un sistema nazionale per controllare i veicoli senza doverli fermare. In caso di assenza di un contratto di assicurazione, il Comitato raccomanda il fermo del veicolo fino alla presentazione di un certificato di assicurazione valido.

    1.5.

    Per quanto riguarda l’armonizzazione degli importi minimi di copertura, il Comitato raccomanda alla Commissione di fissare un termine definitivo entro il quale completare l’istituzione di soglie minime di indennizzo.

    1.6.

    In merito al campo d’applicazione della direttiva, il Comitato accoglie con favore il chiarimento relativo al concetto di mezzo di trasporto su terreni pubblici o privati, fermo o in movimento, escluso un impiego esclusivamente agricolo dei veicoli in questione. Tuttavia, sarà opportuno garantire che i veicoli agricoli che circolano sulla pubblica via siano soggetti alla direttiva.

    1.7.

    Infine, per quanto riguarda la coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato, il Comitato considera inoltre che le proposte della Commissione sostengano la libera circolazione delle persone e dei beni e i principi del mercato interno, garantendo la libera prestazione di servizi, e la libertà di stabilimento da parte degli assicuratori.

    2.   Contesto e introduzione

    2.1.

    La Commissione europea propone una modifica della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

    2.2.

    L’obiettivo della Commissione è quello di accrescere la protezione (attualmente insufficiente) delle vittime di incidenti automobilistici, di ridurre le differenze di trattamento nell’UE per gli assicurati per quanto riguarda il bonus/malus e di integrare le sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea dall’applicazione della prima direttiva dell’UE sull’assicurazione degli autoveicoli, adottata nel 1972.

    2.3.

    La direttiva costituisce uno strumento giuridico fondamentale che rafforza il corretto funzionamento del mercato unico in materia di libertà di circolazione, in quanto consente ai residenti di circolare ovunque nell’UE sulla base di un premio unico, senza la necessità di acquistare un’assicurazione aggiuntiva; essa è tesa inoltre a garantire un elevato livello di convergenza per quanto riguarda la protezione delle vittime di incidenti automobilistici.

    2.4.

    La legislazione dell’UE è fondata sul sistema della carta verde internazionale, che non dipende dall’Unione e che coinvolge 48 paesi. Gli elementi chiave della direttiva 2009/103/CE sono i seguenti:

    l’obbligo per i veicoli a motore di disporre di una polizza di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, valida per tutte le parti dell’Unione europea, sulla base di un premio unico;

    gli importi minimi obbligatori di copertura che tali polizze di assicurazione devono fornire (gli Stati membri possono richiedere una copertura più elevata a livello nazionale);

    il divieto per gli Stati membri di svolgere controlli sistematici dell’assicurazione dei veicoli che stazionano abitualmente in un altro Stato membro;

    l’obbligo per gli Stati membri di creare fondi di garanzia per il risarcimento delle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati;

    la protezione per le vittime di incidenti stradali in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza («vittime che si trovano all’estero»);

    il diritto per gli assicurati di ottenere una dichiarazione della sinistralità passata degli ultimi cinque anni dal loro assicuratore.

    2.5.

    Nel quadro del programma di lavoro della Commissione per il 2016 e del piano d’azione riguardante i servizi finanziari del marzo 2017, nello stesso anno si è svolta una valutazione (3) della direttiva 2009/103/CE, e sono state emesse due sentenze della CGUE. Detti elementi hanno indotto la Commissione a presentare la proposta in esame.

    2.5.1.   Accrescere la protezione delle vittime di incidenti stradali in caso di insolvenza dell’assicuratore

    2.5.1.1.

    La Commissione propone di istituire in ciascuno Stato membro un organismo per indennizzare le parti lese che risiedono abitualmente all’interno del suo territorio, almeno entro i limiti dell’assicurazione obbligatoria, per i danni alle persone o i danni alle cose causati da un veicolo assicurato, in mancanza di una risposta motivata sugli elementi invocati nella richiesta d’indennizzo entro tre mesi, o in caso di fallimento o liquidazione dell’impresa di assicurazione o riassicurazione. Da tale indennizzo sono escluse le persone lese che abbiano già presentato una richiesta direttamente all’impresa di assicurazione o intrapreso un’azione legale contro la stessa, se tale richiesta o azione è ancora pendente.

    2.5.1.2.

    La Commissione prevede che questo organismo possa chiedere il rimborso dell’indennizzo da parte dell’organismo del paese ove ha sede l’impresa responsabile.

    2.5.2.   Migliorare il riconoscimento delle attestazioni di sinistralità passata, in particolare in contesto transfrontaliero

    2.5.2.1.

    La direttiva vigente impone agli assicuratori di presentare un’attestazione della sinistralità passata relativa agli ultimi cinque anni, ma non vi è nessun obbligo di tenerne conto nel calcolo dei premi assicurativi.

    2.5.2.2.

    La Commissione raccomanda di uniformare contenuto e formato di tali attestazioni, che dovrebbero indicare in modo preciso gli elementi necessari all’adeguamento dei premi in funzione della sinistralità e a rendere sicure le attestazioni.

    2.5.3.   Controlli dell’assicurazione per contrastare la circolazione di veicoli non assicurati

    2.5.3.1.

    La Commissione raccomanda l’impiego delle tecnologie di riconoscimento delle targhe per eseguire controlli senza ostacolare i veicoli, nel quadro di un sistema generale di controllo nazionale, procedura che non interferisce con la libera circolazione delle persone e dei veicoli.

    2.5.3.2.

    La Commissione precisa che tale verifica dell’assicurazione dei veicoli che entrano nel territorio nazionale comporta uno scambio di dati tra gli Stati membri.

    2.5.4.   Armonizzazione degli importi minimi di copertura

    2.5.4.1.

    La Commissione rileva inoltre che i livelli minimi di indennizzo sono diversi a seconda dei paesi, per effetto in particolare del mancato adeguamento degli stessi durante il periodo di transizione, e raccomanda pertanto di armonizzare gli importi minimi di copertura, lasciando liberi gli Stati membri di imporre livelli più elevati.

    2.5.5.   Campo di applicazione della direttiva

    2.5.5.1.

    Integrando tre sentenze della CGUE (4), la Commissione chiarisce il campo d’applicazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, escludendo gli incidenti in cui il veicolo è stato utilizzato esclusivamente per uso agricolo: la direttiva si applica a qualsiasi attività coerente con la funzione abituale di un veicolo come mezzo di trasporto, che si trovi sulla pubblica via o su un terreno privato e che sia fermo o in movimento.

    2.6.   Coerenza con le altre politiche dell’Unione

    2.6.1.

    La Commissione rileva che le sue proposte sostengono la libera circolazione delle persone e dei beni, i principi del mercato interno, garantendo la libera prestazione di servizi, e la libertà di stabilimento da parte degli assicuratori.

    3.   Osservazioni

    3.1.

    Il CESE accoglie favorevolmente le proposte presentate dalla Commissione attraverso la modifica della direttiva concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. Esse si basano sull’esperienza acquisita, come previsto dal quadro legislativo, ma anche sulle valutazioni d’impatto e sulle consultazioni pubbliche, nonché sull’integrazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

    3.2.   Accrescere la protezione delle vittime di incidenti stradali in caso di insolvenza dell’assicuratore

    3.2.1.

    Il Comitato considera pertinente la proposta di indennizzo delle vittime da parte dell’organismo dello Stato membro di residenza, per porre rimedio all’assenza di assicuratori, o in mancanza di una risposta motivata entro un periodo di tempo ragionevole, e accoglie con favore il fatto che l’organismo del paese di residenza della vittima possa chiedere il rimborso all’organismo del paese ove ha sede l’assicuratore responsabile.

    3.2.2.

    Considerando tuttavia che la proposta esclude che l’organismo di gestione sia tenuto a risarcire la vittima qualora essa abbia presentato richiesta di indennizzo direttamente all’assicuratore, o se è in corso un procedimento giudiziario, il Comitato raccomanda che tale esclusione non si applichi nei seguenti casi:

    se nel frattempo l’assicuratore è soggetto a procedura di fallimento o di liquidazione;

    in caso di revoca dell’autorizzazione delle autorità di controllo;

    se la vittima autorizza l’organismo a subentrare in quanto beneficiario delle azioni di ricorso, in modo da essere indennizzata in tempi molto rapidi.

    Il Comitato raccomanda che i livelli di indennizzo (poste di danno) applicati, tra quello del paese in cui si è verificato il sinistro e quello del paese di residenza, siano quelli più favorevoli alle vittime.

    3.3.   Migliorare il riconoscimento delle attestazioni di sinistralità passata, in particolare in contesto transfrontaliero

    3.3.1.

    Il Comitato accoglie con favore l’obbligo di presentare sistematicamente un’attestazione contenente informazioni standardizzate, in cui si indichi l’esistenza o meno di sinistri, relativa agli ultimi cinque anni.

    3.3.2.

    Il Comitato raccomanda inoltre di specificare il nome del conducente interessato e il suo grado di responsabilità nel sinistro (totale, parziale o nulla).

    3.3.3.

    Il Comitato si interroga sul contenuto dell’attestazione nel contesto di una normativa nazionale che copra un veicolo indipendentemente dal conducente, rispetto a una normativa che preveda invece l’assicurazione di un veicolo con un conducente dichiarato e un premio stabilito in funzione del profilo individuale di rischio e di sinistralità, oppure del titolare della patente di guida, indipendentemente dal veicolo utilizzato.

    3.3.4.

    Tuttavia, il Comitato si interroga in merito alla situazione derivante dagli autoveicoli senza conducente, o eventualmente al concetto di «conducente» responsabile quando il veicolo a motore è comandato a distanza.

    3.3.5.

    Il Comitato constata che la Commissione non ha intenzione di legiferare in materia di frode documentale connessa alle attestazioni di sinistralità o ai certificati di assicurazione.

    3.3.6.

    Il Comitato invita la Commissione a imporre l’obbligo di presentare certificati di assicurazione e attestazioni di sinistralità passata su supporti protetti e a consentire, al fine di verificarne la validità, l’uso di una banca dati interconnessa accessibile alle forze dell’ordine.

    3.3.7.

    Il Comitato rileva che la Commissione non fa alcun riferimento al finanziamento della creazione dei sistemi di interconnessione transfrontaliera.

    3.4.   Controlli dell’assicurazione per contrastare la circolazione di veicoli non assicurati

    3.4.1.

    Il Comitato accoglie con favore la proposta di utilizzare le tecnologie di riconoscimento delle targhe per controllare i veicoli senza ostacolarli, purché i controlli effettuati rientrino in un sistema nazionale generale di controllo, non siano discriminatori e non impongano di fermare il veicolo.

    3.4.2.

    Tuttavia, la Commissione non si pronuncia sulla sorte dei veicoli che in seguito a tali controlli risultino privi di protezione assicurativa. Il Comitato raccomanda il fermo del veicolo fino alla presentazione di un certificato di assicurazione valido o scaduto da meno di un mese.

    3.4.3.

    La Commissione precisa che la verifica dell’assicurazione dei veicoli che entrano nel territorio nazionale comporta lo scambio di dati tra gli Stati membri, e che è necessario salvaguardare i diritti, le libertà e l’interesse legittimo dell’interessato a norma del regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati (RGPD).

    3.4.4.

    Tuttavia, la Commissione nulla dice in merito all’ente incaricato della gestione, né al costo della creazione e della manutenzione di una banca dati interconnessa dei contratti di assicurazione validi o non validi.

    3.5.   Armonizzazione degli importi minimi di copertura

    3.5.1.

    Il Comitato concorda con l’analisi della Commissione circa l’esistenza, in quasi la metà degli Stati membri, di livelli minimi diversi e in particolare non conformi, in quanto inferiori alle soglie previste dalla direttiva.

    3.5.2.

    Al di là della semplice raccomandazione di un’armonizzazione dei livelli (5), il Comitato esorta la Commissione di fissare un termine definitivo, per esempio la fine del 2019, entro il quale completare l’istituzione di soglie minime di indennizzo, anche se il termine è già decorso.

    3.5.3.

    Il Comitato raccomanda che i livelli di indennizzo (poste di danno) applicati, tra quello del paese in cui si è verificato il sinistro e quello del paese di residenza, siano quelli più favorevoli alle vittime.

    3.6.   Campo di applicazione della direttiva

    3.6.1.

    Il Comitato accoglie con favore il chiarimento relativo al concetto di mezzo di trasporto su terreni pubblici o privati, fermo o in movimento, esclusi i veicoli a esclusivo uso agricolo. Tuttavia, sarà opportuno garantire che i veicoli agricoli che circolano sulla pubblica via siano soggetti alla direttiva.

    3.7.   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    3.7.1.

    Il Comitato considera inoltre che le proposte della Commissione sostengano la libera circolazione delle persone e dei beni e siano conformi ai principi del mercato interno, garantendo la libera prestazione di servizi, e la libertà di stabilimento da parte degli assicuratori.

    Bruxelles, 19 settembre 2018

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Luca JAHIER


    (1)  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-247-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

    (2)  GU L 261 del 7.10.2009, pag. 11.

    (3)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-3714481_it

    (4)  Sentenza Vnuk (2014 C-162/13), sentenza Rodrigues de Andrade (2017 C-514/16), sentenza Torreiro (2017 C-334/16).

    (5)  Direttiva 84/5/CEE, modificata dalla direttiva 2005/14/CE.


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