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Document 52017XC0210(02)
Notice to undertakings intending to import or export controlled substances that deplete the ozone layer to or from the European Union in 2018 and undertakings intending to produce or import these substances for essential laboratory and analytical uses in 2018
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
GU C 43 del 10.2.2017, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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10.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/5 |
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
(2017/C 43/05)
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1. |
La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) (il regolamento) che intendono, nel 2018:
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2. |
Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
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3. |
L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (2) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (3), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva. |
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4. |
Inoltre, le seguenti attività sono soggette a limiti quantitativi:
La Commissione attribuisce contingenti per ciascuna delle lettere a), b), c), e d). Tali contingenti sono determinati sulla base delle domande di contingente e:
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Attività di cui al paragrafo 4
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5. |
Un’impresa che nel 2018 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9. |
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6. |
L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) è tenuta a farlo entro il 10 maggio 2017. |
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7. |
L’impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di contingente disponibile online nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS. I moduli di domanda di contingente saranno disponibili online a partire dal 10 maggio 2017 nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS. |
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8. |
La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di contingente debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 9 giugno 2017. Le imprese sono invitate a presentare i propri moduli di domanda di contingente quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista. |
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9. |
La presentazione di un modulo di domanda di contingente di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2018, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
Importazioni per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazioni
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10. |
Un’impresa che nel 2018 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12. |
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11. |
L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile. |
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12. |
Prima di procedere a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione nel 2018, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.
(3) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
(4) GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4.