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Document 52017IP0086

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sullo Zimbabwe, il caso del pastore Evan Mawarire e altri casi di limitazione della libertà di espressione (2017/2608(RSP))

GU C 263 del 25.7.2018, p. 106–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/106


P8_TA(2017)0086

Zimbabwe, il caso del pastore Evan Mawarire

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sullo Zimbabwe, il caso del pastore Evan Mawarire e altri casi di limitazione della libertà di espressione (2017/2608(RSP))

(2018/C 263/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe,

vista la dichiarazione locale dell'UE sulla governance locale del 30 giugno 2016,

vista la dichiarazione locale dell'UE sulla violenza del 12 luglio 2016,

vista la dichiarazione comune locale dell'UE sul sequestro di Itai Dzamara del 9 marzo 2017,

visto il comunicato stampa della commissione dei diritti umani dello Zimbabwe sulle proteste pubbliche e la condotta della polizia,

vista la decisione 2016/220/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2016 (1), sulla proroga fino al 20 febbraio 2017 delle misure restrittive dell’UE nei confronti dello Zimbabwe,

vista la dichiarazione dell'alto rappresentante, a nome dell'UE, del 19 febbraio 2014 sulla revisione delle relazioni UE-Zimbabwe,

visto l'accordo politico globale siglato nel 2008 dai tre principali partiti politici ZANU PF, MDC-T e MDC,

viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sullo Zimbabwe, del 23 luglio 2012, e la decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che esegue la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2),

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981, che lo Zimbabwe ha ratificato,

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,

vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del dicembre 1948,

vista la costituzione dello Zimbabwe,

visto l'accordo di Cotonou,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il popolo dello Zimbabwe è oppresso da molti anni da un regime autoritario guidato dal presidente Mugabe, che rimane al potere mediante la corruzione, la violenza, le elezioni inficiate da irregolarità e un brutale apparato di sicurezza; che il popolo dello Zimbabwe non sperimenta una situazione di vera libertà da decenni e, pertanto, molti giovani al di sotto dei trent'anni hanno conosciuto solo una vita di povertà e repressione violenta;

B.

considerando che il movimento dei social media indipendenti #ThisFlag, fondato da Evan Mawarire, pastore e difensori dei diritti umani con base a Harare, ha catalizzato la frustrazione dei cittadini nei confronti del regime di Mugabe durante le proteste dello scorso anno contro l'inerzia del governo rispetto alla corruzione, all'impunità e alla povertà; che il pastore Mawarire ha invitato il governo ad affrontare i problemi dell’economia in crisi e a rispettare i diritti umani; che il movimento #ThisFlag ha ottenuto il sostegno delle chiese e della classe media, che avevano avuto la tendenza, fino a quel momento, ad evitare la politica di strada;

C.

considerando che il pastore Evan Mawarire era già stato arrestato con l'accusa di incitamento a commettere violenza pubblica, era stato poi rilasciato nel luglio 2016, e aveva successivamente lasciato lo Zimbabwe, nello stesso mese, a causa dei timori per la sicurezza sua e della sua famiglia;

D.

considerando che, il 1o febbraio 2017, il pastore Evan Mawarire è stato arrestato all'aeroporto di Harare al suo rientro nello Zimbabwe; che, in un primo tempo, è stato accusato di «sovvertire un governo costituzionale» ai sensi della sezione 22 della legge sulla procedura penale, un reato che è punibile con la reclusione fino a 20 anni; che, il 2 febbraio 2017, è stato aggiunto un altro reato, quello di vilipendio alla bandiera ai sensi della sezione 6 della Legge sulla bandiera dello Zimbabwe; che il pastore Mawarire è stato rilasciato solo su cauzione dopo aver trascorso nove giorni in custodia;

E.

considerando che, in una dichiarazione pubblica, la commissione dei diritti umani dello Zimbabwe ha espresso profonda preoccupazione per la brutalità e la condotta violenta della polizia, affermando che i diritti fondamentali dei manifestanti sono stati violati, e ha invitato le autorità dello Zimbabwe ad effettuare indagini e a condurre i responsabili dinanzi alla giustizia;

F.

considerando che Itai Dzamara, giornalista e attivista politico, è stato sequestrato il 9 marzo 2015 da cinque uomini non identificati presso un barbiere ad Harare; che la Corte suprema ha ordinato al governo di avviare le ricerche di Itai Dzamara e di riferire ogni due settimane sui progressi compiuti, fino a quando non sarà stato localizzato; che il destino del sig. Dzamara rimane sconosciuto;

G.

considerando che Promise Mkwananzi, leader di #Tajamuka, un movimento sociale collegato allo sciopero di luglio, era stato arrestato e accusato di incitamento alla violenza pubblica prima che venisse indetta l’azione «shutdown 3.0» prevista per il 31 agosto 2016 ed è stato rilasciato su cauzione; che un’altra attivista di #Tajamuka, la signora Linda Masarira, che era stata precedentemente arrestata nel maggio 2015 e rimessa in libertà su cauzione, è stata arrestata nuovamente durante la protesta del mese di luglio 2016;

H.

considerando che, nel febbraio 2017, le misure restrittive dell'UE nei confronti del regime dello Zimbabwe sono state rinnovate fino al 20 febbraio 2018; che il congelamento dei beni e il divieto di viaggio continueranno ad applicarsi al presidente Mugabe, a Grace Mugabe e alla società Zimbabwe Defence Industries; che l'embargo sulle armi rimarrà in vigore; che l'UE aveva revocato le restrizioni nei confronti di 78 persone e otto entità;

I.

considerando che lo Zimbawe è firmatario dell'accordo di Cotonou, il quale, all'articolo 9, sancisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale della cooperazione ACP-UE;

J.

considerando che, nel quadro dell'11o Fondo europeo di sviluppo, sono stati stanziati 234 milioni di euro per il programma indicativo nazionale (PIN) per lo Zimbabwe per il periodo 2014-2020, da destinarsi in particolare a tre settori principali, ovvero la sanità, lo sviluppo economico basato sull'agricoltura e la governance e la creazione di istituzioni;

1.

deplora l'arresto del pastore Evan Mawarire; sottolinea che il suo rilascio su cauzione non è sufficiente e che le accuse politicamente motivate contro di lui devono essere completamente ritirate;

2.

chiede alle autorità dello Zimbabwe di garantire che non si abusi del sistema di giustizia penale per colpire, molestare o intimidire i difensori dei diritti umani, come il pastore Evan Mawarire;

3.

ritiene che la libertà di riunione, associazione ed espressione rappresentino componenti fondamentali di qualsiasi democrazia; sottolinea che esprimere un parere in modo non-violento è un diritto costituzionale per tutti i cittadini dello Zimbabwe e ricorda alle autorità il loro obbligo di proteggere i diritti di tutti i cittadini;

4.

esprime profonda preoccupazione per quanto riportato dalle organizzazioni dei diritti umani in merito alla violenza politica, nonché a restrizioni e intimidazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani; si rammarica che, dalle ultime elezioni e dall'adozione della nuova Costituzione nel 2013, siano stati compiuti pochi passi avanti per quanto riguarda lo Stato di diritto e, in particolare, la riforma del quadro dei diritti umani;

5.

invita le autorità dello Zimbabwe ad accertare dove si trovi il sig. Dzamara e a garantire che i responsabili del suo sequestro ne rispondano in giustizia; osserva che esprimere un parere in modo non-violento è un diritto costituzionale per tutti i cittadini dello Zimbabwe ed è un obbligo delle autorità proteggere i diritti di tutti i cittadini;

6.

esprime altresì la sua preoccupazione per il caso della signora Linda Masarira, che è stata condannata con l'accusa di violenza pubblica a seguito dello sciopero nazionale tenutosi il 6 luglio 2016; invita il governo dello Zimbabwe a dar prova di moderazione e a rispettare i diritti umani di tutti i cittadini dello Zimbabwe, compreso il diritto alla libertà di parola e alla libertà di riunione; ricorda al governo le sue responsabilità per quanto riguarda la necessità di rispettare la costituzione, obbedirle e non sovvertirla, e di servire tutti i cittadini dello Zimbabwe in modo imparziale senza eccezioni;

7.

invita la delegazione dell'UE a Harare a continuare ad offrire la sua assistenza allo Zimbabwe, al fine di migliorare la situazione dei diritti umani e di esplorare le possibilità di facilitare una missione di osservazione elettorale dell'UE;

8.

sottolinea di nuovo l'importanza che l'UE avvii un dialogo politico con le autorità dello Zimbabwe nel quadro dell'accordo di Cotonou, confermando in tal modo l'impegno dell'UE a sostegno della popolazione locale;

9.

ribadisce che l'UE deve garantire che i finanziamenti accordati allo Zimbabwe nel quadro del programma indicativo nazionale siano effettivamente destinati ai settori interessati e invita il governo dello Zimbabwe a concedere alla Commissione un accesso senza restrizioni ai progetti finanziati dall'UE nonché a migliorare la sua apertura all'assistenza tecnica per i progetti e i programmi definiti di comune accordo;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, al governo e al parlamento dello Zimbabwe, ai governi della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale e dell'Unione africana.

(1)  GU L 40 del 17.2.2016, pag. 11.

(2)  GU L 54 del 28.2.2012, pag. 20.


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