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Document 52017BP1679

Risoluzione (UE) 2017/1679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2017, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2015

GU L 252 del 29.9.2017, p. 244–248 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2017/1679/oj

29.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/244


RISOLUZIONE (UE) 2017/1679 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2017

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2015

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2015,

vista la relazione speciale n. 12/2016 della Corte dei conti europea intitolata «Il ricorso delle agenzie alle sovvenzioni non è sempre appropriato o di comprovata efficacia»,

visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0127/2017),

A.

considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (l'«Istituto») per l'esercizio 2015 ammontava a 266 566 618 EUR, importo che rappresenta un aumento del 14,35 % rispetto al 2014;

B.

considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Istituto per il 2015 ammontava a 215 030 200 EUR, in aumento del 26,63 % rispetto al 2014;

C.

considerando che la Corte dei conti (la «Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Istituto relativi all'esercizio 2015 (la «relazione della Corte»), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Istituto, ma non è riuscita a ottenere sufficienti elementi probatori riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

D.

considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico sottolinea la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione mediante il miglioramento della trasparenza e della responsabilità, attuando il concetto del bilancio basato sui risultati e la corretta gestione delle risorse umane;

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

1.

rammenta che il contributo dell'Unione al bilancio dell'Istituto nel periodo 2014-2020 è erogato nel quadro della dotazione finanziaria di Orizzonte 2020 e che l'Istituto è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013 («norme relative a Orizzonte 2020»); rammenta, inoltre, che Orizzonte 2020 è il programma successore del settimo programma quadro, che è stato operativo dal 2007 al 2013 e a cui l'Istituto non ha partecipato;

2.

segnala che dal 1o gennaio 2014 la base giuridica per il rimborso dei costi indiretti ammissibili relativi alle sovvenzioni è l'articolo 29, paragrafo 1, delle norme relative a Orizzonte 2020, insieme all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'Istituto (1), che prevede un rimborso forfettario del 25 % dei costi indiretti ammissibili relativi alle sovvenzioni; osserva tuttavia che, in virtù dell'articolo 75, paragrafo 8, delle precedenti norme finanziarie dell'Istituto (2), abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014, la soglia per il rimborso a tasso fisso dei costi indiretti per gli enti pubblici senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione superiore, le organizzazioni di ricerca o le piccole e medie imprese avrebbe potuto essere aumentata al 40 %;

3.

apprende dalla relazione della Corte che l'Istituto, nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione del 2014 firmate nel febbraio 2014, ha previsto un rimborso forfettario del 40 % dei costi indiretti ammissibili, diversamente da quanto stabilito dalle norme relative a Orizzonte 2020, già vigenti all'epoca; prende atto, inoltre, del giudizio della Corte secondo cui, poiché l'Istituto non faceva parte del settimo programma quadro, l'articolo 57 delle norme relative a Orizzonte 2020, concernente la transizione dal settimo programma quadro a Orizzonte 2020, non è applicabile all'Istituto, motivo per cui la Corte ritiene che i rimborsi in questione siano irregolari;

4.

rileva dalla relazione della Corte che gli errori riscontrati a seguito della verifica ex post di un campione di operazioni del 2015 relative a sovvenzioni comportano, previa correzione per il versamento in eccesso dei suddetti rimborsi a tasso fisso, un tasso di errore residuo del 2 % per le operazioni del 2014 relative a sovvenzioni; apprende che, secondo la Corte, il tasso di errore combinato relativo agli errori riscontrati nella verifica ex post e ai rimborsi a tasso fisso corrisponde al 4,9 % delle spese totali dell'Istituto nel 2015, motivo per cui la Corte ha elaborato un giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti dell'Istituto;

5.

constata, tuttavia, che le convenzioni di sovvenzione dell'Istituto sono state basate sull'invito annuale a presentare i piani di attività delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) per il 2014, lanciato dall'Istituto nell'aprile 2013; osserva inoltre che, conformemente alle norme finanziarie dell'Istituto vigenti all'epoca nonché all'articolo 189 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (3), l'invito dell'Istituto consentiva ai beneficiari di sovvenzioni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 75, paragrafo 8, del regolamento finanziario dell'Istituto di stabilire i rispettivi bilanci dei progetti per le attività programmate per il 2014 avvalendosi del rimborso forfettario del 40 % per i costi indiretti; osserva che le CCI che hanno partecipato all'invito dell'aprile 2013 si sono basate su tale disposizione nell'elaborazione e nella presentazione della proposta;

6.

osserva, inoltre, che in seguito alla valutazione dei piani di attività del 2014 da parte di esperti esterni, il comitato direttivo dell'Istituto ha deliberato in merito allo stanziamento di finanziamenti alle CCI per il 2014 in data 5 dicembre 2013, prima dell'adozione delle norme relative a Orizzonte 2020; apprende dall'Istituto che le convenzioni di sovvenzione del 2014 sono state concluse nel rispetto delle condizioni iniziali dell'invito annuale;

7.

ritiene che le misure transitorie previste all'articolo 57, paragrafo 2, delle norme relative a Orizzonte 2020 non siano state concepite soltanto per l'assistenza prestata nell'ambito del settimo programma quadro, ma dovessero riguardare anche altre azioni in corso nel campo della ricerca e dell'innovazione soggette alle norme relative a Orizzonte 2020 dopo la sua entrata in vigore, com'è il caso delle convenzioni di sovvenzione dell'Istituto del 2014; sottolinea che le misure transitorie previste all'articolo 57 delle norme relative a Orizzonte 2020 hanno lo scopo di apportare certezza giuridica e garantire la continuità del quadro giuridico applicabile al momento dell'avvio delle azioni in questione; constata che le successive convenzioni di sovvenzione dell'Istituto rispettano le norme vigenti relative a Orizzonte 2020, in particolare per quanto concerne l'applicazione del tasso forfettario del 25 % per il rimborso dei costi indiretti ammissibili legati alle sovvenzioni, e che l'Istituto non poteva adottare ulteriori misure correttive a tal riguardo; osserva altresì che l'eventuale tentativo di recuperare i fondi ritenuti irregolari dalla Corte potrebbe indurre molti dei beneficiari dell'Istituto a intentare azioni legali, che rischierebbero di compromettere notevolmente la reputazione dell'Istituto, come pure di Orizzonte 2020 e della Commissione nel suo insieme;

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

8.

constata dalla relazione della Corte che, nel 2015, l'Istituto ha informato le CCI che il proprio contributo finanziario nei primi cinque anni (2010-2014) non aveva superato il limite del 25 % delle loro rispettive spese complessive; osserva, inoltre, che la definizione inadeguata delle attività complementari delle CCI («KCA») ha impedito di valutare in maniera chiara se i costi associati alle KCA debbano essere accettati o meno nel contributo massimo dell'Istituto; constata che l'Istituto e la Commissione hanno accettato la raccomandazione della Corte di eliminare la condizione di finanziamento del 25 % al fine di alleviare l'onere della rendicontazione operativa e finanziaria a carico dei partner delle CCI; constata che, fino all'adozione di tale modifica, l'Istituto è tenuto ad attenersi alla base giuridica applicabile;

Gestione finanziaria e di bilancio

9.

rileva dai conti definitivi dell'Istituto che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2015 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio autorizzato del 90,58 %, in calo del 3,55 % rispetto al 2014; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 96,49 %, il che rappresenta un aumento del 4,02 % rispetto al 2014;

10.

rileva che, secondo la relazione della Corte. l'Istituto, sebbene sia autorizzato a reimputare gli stanziamenti non utilizzati ai bilanci dei tre anni successivi, non ha adattato la propria procedura in tempo per reimputare 26,6 milioni di EUR disponibili dalle convenzioni di sovvenzione del 2014 ai bilanci per gli esercizi 2015-2017; osserva, inoltre, che questi stanziamenti discendono da un impiego dei fondi, da parte delle CCI, inferiore alle attese; apprende che l'Istituto ha eseguito un riesame del bilancio nel 2015 e ha chiesto alle CCI di rivedere i propri bilanci e piani di attività del 2015, che sono stati modificati e ripresentati; osserva che, in conseguenza della riduzione delle disponibilità di bilancio delle CCI, l'Istituto ha potuto disimpegnare gli importi non spesi, che sono stati annullati e imputati nuovamente nelle stime delle entrate e delle uscite per il 2016; rileva che ciò ha consentito un miglioramento della gestione del bilancio dell'Istituto, grazie alla stretta collaborazione con le CCI;

Impegni e riporti

11.

prende atto dalla relazione della Corte che il livello degli stanziamenti impegnati riportati per il titolo II è stato pari a 400 000 EUR (44 %), a fronte di un importo di 500 000 (36 %) EUR nel 2014; constata che tali riporti si riferiscono principalmente a contratti relativi a servizi informatici che si estendono oltre la fine dell'esercizio e a riunioni per le quali le fatture non erano ancora pervenute;

12.

osserva che i riporti possono spesso essere motivati, in tutto o in parte, dal carattere pluriennale dei programmi operativi delle agenzie e non mettono necessariamente in luce carenze nella pianificazione di bilancio e nella relativa attuazione, né contrastano sempre con il principio dell'annualità del bilancio, soprattutto se sono pianificati in anticipo e comunicati alla Corte;

Controlli interni

13.

rammenta che, in conformità dell'articolo 34 delle norme relative a Orizzonte 2020, il certificato relativo ai rendiconti finanziari richiesto ai partner delle CCI che chiedono un rimborso superiore a 325 000 EUR deve contribuire alla verifica ex ante delle dichiarazioni di spesa dell'Istituto; constata dalla relazione della Corte che la qualità di tali certificati varia notevolmente, il che limita il grado di garanzia che essi possono offrire e rende necessario lo svolgimento di verifiche aggiuntive da parte dell'Istituto; apprende dall'Istituto che esso applica la metodologia relativa ai certificati di audit prevista per Orizzonte 2020 dalla direzione generale Ricerca e Innovazione della Commissione, a partire dalle convenzioni di sovvenzione del 2014; constata, inoltre, che la metodologia rivista include istruzioni più dettagliate e procedure concordate nonché 63 constatazioni di fatto standard che coprono tutte le categorie di costi; riconosce che l'Istituto ha sviluppato una strategia generale di garanzia delle sovvenzioni a partire da verifiche ex ante ed ex post, incluso il certificato relativo ai rendiconti finanziari, al fine di assicurare che le operazioni siano legittime e regolari;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

14.

osserva che le dichiarazioni annuali di interessi dei membri del comitato direttivo, del direttore ad interim e dei membri dell'alta dirigenza sono pubblicate sul sito web dell'Istituto; rileva inoltre che le dichiarazioni presentate sono controllate al fine di verificarne l'esattezza fattuale; osserva che, per quanto concerne gli esperti, l'Istituto si attiene alle norme relative a Orizzonte 2020 in materia di conflitti di interessi;

15.

osserva che l'Istituto intende finalizzare le proprie norme interne in materia di denunce di irregolarità nel primo semestre del 2017; invita l'Istituto ad adottare una politica interna di denuncia delle irregolarità, che favorirà la cultura della trasparenza e della responsabilità nel luogo di lavoro, a informare e formare regolarmente i dipendenti sui loro diritti e doveri riguardo a tale politica, ad assicurare la protezione dell'informatore dalle ritorsioni, a indagare sulla sostanza delle segnalazioni degli informatori in modo tempestivo e a predisporre un canale per la segnalazione interna anonima; invita l'Istituto a pubblicare relazioni annuali sul numero di denunce di irregolarità e sul seguito che queste hanno ricevuto nonché a trasmetterle all'autorità di discarico; chiede all'Istituto di tenere informata l'autorità di discarico sui progressi compiuti al riguardo;

16.

osserva dalla Corte che nella selezione di esperti esterni che valutano le proposte e i piani di attività delle CCI, l'Istituto si avvale dell'articolo 89 del proprio regolamento finanziario per derogare all'obbligo di bandire un invito a manifestare interesse; rileva, tuttavia, che l'Istituto non ha istituito del tutto le procedure interne per disciplinare l'attuazione di tale deroga; osserva che, nella pratica, l'Istituto ha fondato il proprio pool di esperti sulla base di elenchi e banche dati già esistenti presso altre istituzioni dell'Unione nonché ricorrendo a soggetti non presenti in tali elenchi in seguito a raccomandazioni del comitato direttivo o di membri del personale; accoglie positivamente, ciononostante, i miglioramenti registrati nel processo di selezione degli esperti per le proposte delle CCI e incoraggia l'Istituto ad adoperarsi per migliorare l'efficienza e l'efficacia di tale processo e per garantirne la massima trasparenza e integrità, predisponendo misure interne pertinenti e garantendo l'assenza di eventuali conflitti di interesse;

17.

osserva con preoccupazione che l'Istituto non ha adottato iniziative specifiche per incrementare la trasparenza relativa ai suoi contatti con i soggetti interessati e i lobbisti; invita l'Istituto ad attuare una politica proattiva di trasparenza con riguardo alle attività di lobbismo;

Procedure di assunzione

18.

osserva con soddisfazione che l'Istituto ha completato l'organico grazie a una serie di misure attuate nel 2015 e nel 2016 al fine di migliorare la gestione del personale, il processo di assunzione e l'ambiente lavorativo; rileva che, al dicembre 2016, l'Istituto ha 59 dipendenti per 63 posizioni autorizzate, registrando così il personale più numeroso dalla sua fondazione, e che sono in corso le procedure di assunzione per i posti ancora vacanti; constata, tuttavia, che le misure adottate dall'Istituto non compensano appieno gli effetti negativi del basso coefficiente correttore, in continuo calo, che interessa i livelli retributivi in Ungheria;

Altre osservazioni

19.

apprende dalla Corte che il termine iniziale stabilito dalla Commissione per l'ottenimento dell'autonomia finanziaria da parte dell'Istituto era il 2010; osserva, inoltre, che a giugno 2011 l'Istituto ha ottenuto un'autonomia finanziaria parziale, a condizione che la direzione generale Istruzione e Cultura della Commissione continuasse a fornire l'approvazione ex ante delle operazioni legate alle sovvenzioni e degli appalti sopra i 60 000 EUR; apprende che l'Istituto ha chiesto che la Commissione riavvii il processo verso una piena autonomia finanziaria; constata inoltre che la Commissione ha definito la tabella di marcia e le tempistiche del processo nel maggio del 2016 e attende con interesse la valutazione della Commissione sull'autonomia finanziaria, prevista nel primo semestre del 2017; osserva che l'Istituto auspica la concessione della piena autonomia finanziaria entro la fine del 2016 e chiede che l'Istituto informi l'autorità di discarico in merito ai progressi realizzati al riguardo;

20.

apprende dalla Corte che, sebbene l'Istituto si basi su una valida motivazione, il complesso quadro operativo e i problemi di gestione ne hanno ostacolato l'efficacia complessiva; osserva che l'Istituto ha la capacità di sostenere l'intero regime di innovazione, dalle start-up ai progetti improntati all'innovazione gestiti da più partner di una CCI, ma che a livello dell'Unione manca di coordinamento con le direzioni generali pertinenti della Commissione e che l'interazione tra le CCI e le altre iniziative dell'Unione è insufficiente;

21.

rileva che l'Istituto finanzia il programma della Digital Master School dell'EIT, che associa un importo forfettario massimo di 8 000 EUR a studente in aggiunta alle spese effettive, che comprendono le spese indirette calcolate sulla base di tassi fissi; apprende dalla Corte che tale modello di finanziamento non è stato mai definito formalmente e non permette di distinguere tra le attività coperte dall'importo forfettario e quelle coperte dalle spese effettive; rileva dall'Istituto che occorrerebbe optare per un modello a importo forfettario unico per finanziare tali programmi, al fine di semplificare la rendicontazione dei costi, una volta che siano disponibili dati statistici sufficienti per stabilire tale importo; invita l'Istituto a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione del nuovo modello di finanziamento;

22.

rileva dalla relazione della Corte che, in virtù di una decisione del comitato di sorveglianza delle CCI, la persona giuridica di una CCI ha versato retribuzioni aggiuntive basate sulle prestazioni a 55 dei propri dipendenti per 646 000 EUR, rimborsati completamente dall'Istituto; segnala che, secondo la Corte, il versamento di simili premi con fondi pubblici è una prassi inusuale; riconosce, tuttavia, che le CCI sono organizzazioni a carattere imprenditoriale che perseguono l'obiettivo della sostenibilità finanziaria e in cui il ricorso a componenti variabili come parte della remunerazione di base può costituire un forte incentivo a fornire buone prestazioni e garantire che venga raggiunto un buon rapporto costi-benefici; osserva, inoltre, che nell'ambito di Orizzonte 2020 è espressamente previsto che le componenti variabili della remunerazione di base siano costi ammissibili; evidenzia che il contributo dell'Istituto alle retribuzioni versate al personale di gestione delle CCI, incluse quelle aggiuntive basate sulle prestazioni, deve essere mantenuto al di sotto del massimale stabilito dall'Istituto nelle convenzioni di sovvenzione del 2016 e in futuro; rileva che, nell'ambito delle regole riformate con limiti doppi applicate dal 2016, gli elevati livelli delle retribuzioni aggiuntive corrisposte sulla base delle prestazioni nel 2015 non sono più possibili;

23.

osserva che il principio di sana gestione finanziaria è stato inoltre violato quando un partner di una CCI ha appaltato servizi di relazioni pubbliche con tariffe giornaliere comprese tra gli 800 e i 3 250 EUR a persona, anch'essi integralmente rimborsati dall'Istituto;

24.

osserva che nel 2015 45 dipendenti dell'Istituto hanno partecipato ad «altri eventi», il cui costo è stato di 10 730,21 EUR (238,45 EUR a persona);

25.

rileva con preoccupazione che la visibilità generale dell'Istituto è bassa e che alcuni partner delle CCI non sono consapevoli della loro affiliazione con l'Istituto; chiede una migliore visibilità e la promozione del marchio dell'Istituto quale comunità di innovazione senza eguali; accoglie con favore il recente successo registrato con la presenza di 18 membri della comunità dell'Istituto nell'elenco di Forbes «30 under 30», che presenta i migliori giovani innovatori e imprenditori in Europa;

26.

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 27 aprile 2017 (4) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.


(1)  Decisione del comitato direttivo dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), del 27 dicembre 2013, sull'adozione del regolamento finanziario per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

(2)  Decisione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, del 20 aprile 2009, sull'adozione del regolamento finanziario dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(4)  Testi approvati di tale data, P8_TA(2017)0155 (cfr. pagina 372 della presente Gazzetta ufficiale).


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