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Document 52017AP0070

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))

GU C 263 del 25.7.2018, p. 189–299 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/189


P8_TA(2017)0070

Rifiuti ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/30)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

La presente direttiva è intesa a stabilire misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa, al fine di contribuire a un'economia circolare nell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)

In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando - 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter)

L'economia circolare presenta grandi opportunità per le economie locali e ha il potenziale per creare una situazione vantaggiosa per tutte le parti interessate.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando - 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quater)

La gestione dei rifiuti dovrebbe essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali, e la revisione della direttiva 2008/98/CE offre una possibilità in tal senso.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando - 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quinquies)

Per il successo della transizione verso un'economia circolare, è necessario procedere alla completa attuazione del piano di azione «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», nonché rivedere e applicare integralmente le direttive sui rifiuti. Il piano d'azione dovrebbe parimenti accrescere la coerenza e le sinergie tra le politiche relative all'economia circolare e quelle in materia di energia, clima, agricoltura, industria e ricerca.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando - 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 sexies)

Il 9 luglio 2015, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare  (1bis) , in cui sottolinea in particolare la necessità di fissare obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti, elaborare misure di prevenzione dei rifiuti e stabilire definizioni chiare e inequivocabili.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un' economia più circolare.

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta ed efficiente delle risorse naturali, promuovere i principi dell' economia circolare , aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importante e fornire nuove opportunità economiche e competitività nel lungo termine. Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, incentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da «anello mancante». Un uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un risparmio netto considerevole alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra .

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Un maggiore impegno per la transizione verso un'economia circolare potrebbe determinare una riduzione delle emissioni di gas serra del 2-4 % l'anno, offrendo un chiaro incentivo a investire nell'economia circolare. L'aumento della produttività delle risorse grazie a una migliore efficienza e la riduzione dello spreco di risorse possono ridurre considerevolmente il consumo di risorse e le emissioni di gas a effetto serra. L'economia circolare dovrebbe quindi formare parte integrante della politica climatica dato che crea sinergie, come sottolineato nelle relazioni dell'international Resource Panel (gruppo internazionale per le risorse dell'UNEP).

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

L'economia circolare dovrebbe tenere conto delle disposizioni esplicite del Settimo programma d'azione per l'ambiente, che chiede lo sviluppo di cicli di materiali non tossici in modo che i rifiuti riciclati possano essere utilizzati come un'importante e affidabile fonte di materie prime per l'Unione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere modificati affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.

(2)

Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere aumentati affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare efficiente nell'impiego delle risorse, mediane l'adozione delle misure necessarie a garantire che i rifiuti siano considerati un risorsa utile .

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Molti Stati membri devono ancora dotarsi delle necessarie infrastrutture di gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

(3)

Molti Stati membri devono ancora dotarsi delle necessarie infrastrutture di gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine e accordare sostegno finanziario e politico che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. In tale contesto, per il conseguimento dei pertinenti obiettivi è essenziale utilizzare i fondi strutturali e d'investimento europei per finanziare lo sviluppo dell'infrastruttura di gestione dei rifiuti necessaria alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio. Inoltre è essenziale che gli Stati membri modifichino i propri programmi in materia di prevenzione dei rifiuti conformemente alla presente direttiva e adeguino i propri investimenti di conseguenza.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini e della grande visibilità pubblica, per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti.

(4)

Sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini, della grande visibilità pubblica nonché del loro impatto sull'ambiente e la salute umana , per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, un efficace sistema di cernita e l'adeguata tracciatura dei flussi di rifiuti, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti , compreso il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Tuttavia, un'adeguata gestione dei rifiuti urbani da sola non basta a stimolare la transizione verso un'economia circolare in cui i rifiuti sono considerati una risorsa; per far scattare tale transizione è necessario adottare un approccio ai prodotti e ai rifiuti basato sul ciclo di vita.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

L'esperienza ha dimostrato che tanto i sistemi pubblici quanto quelli privati possono contribuire a realizzare un sistema economico circolare, e la decisione di utilizzare o meno un determinato sistema dipende spesso dalle condizioni geografiche e strutturali. Le disposizioni della presente direttiva consentono il ricorso sia a un sistema in cui la responsabilità generale della raccolta dei rifiuti urbani spetta ai comuni, sia a un sistema in cui tali servizi sono appaltati a operatori privati. La scelta di passare da un sistema all'altro dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «processo finale di riciclaggio» e  «riempimento» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

(5)

È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti urbani», «rifiuti commerciali e industriali», «rifiuti da costruzione e demolizione», «gestore della preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio organico», «processo finale di riciclaggio» , «riempimento», «cernita», «piccoli rifiuti» «rifiuti alimentari» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Commissione dovrebbe rivedere periodicamente le linee guida sull'interpretazione delle disposizioni chiave della direttiva 2008/98/CE, al fine di migliorare, allineare e armonizzare i concetti di rifiuti e sottoprodotti negli Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

La coerenza tra la direttiva 2008/98/CE e gli atti legislativi dell'Unione correlati, quali la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1ter) , deve essere assicurata. In particolare, occorre assicurare un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle definizioni di «rifiuti», «gerarchia dei rifiuti» e «sottoprodotto» a norma di tali atti legislativi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)

I rifiuti pericolosi e non pericolosi dovrebbero essere identificati conformemente alla decisione 2014/955/UE della Commissione  (1 bis) e al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione  (1 ter) .

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti.

(6)

Affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere allineata alla definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari , economici e normativi mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore , l'agevolazione della donazione di prodotti alimentari e incentivi per le autorità locali. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici o misure quali quelli figuranti nell'elenco indicativo di cui all'allegato della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare misure che contribuiscano a raggiungere un'elevata qualità dei materiali cerniti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti, è opportuno che gli Stati membri introducano misure volte a promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili che, dopo essere diventati rifiuti ed essere stati preparati per il riutilizzo, siano adatti ad essere reimmessi sul mercato. Tali misure dovrebbero tenere conto dell'impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e della gerarchia dei rifiuti.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire a livello dell'Unione condizioni armonizzate in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali. Se necessario per garantire il buon funzionamento del mercato interno o un livello elevato di tutela ambientale in tutta l'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscono i criteri dettagliati per l'applicazione delle suddette condizioni armonizzate a determinati tipi di rifiuti, ivi compreso per un utilizzo specifico.

(8)

Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire norme chiare in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno, una sostanza o un oggetto risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, dovrebbe essere considerato, come regola generale, un sottoprodotto se sono rispettate determinate condizioni armonizzate e se è assicurato un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana in tutta l'Unione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per definire criteri dettagliati per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche esistenti e replicabili di simbiosi industriale e agricola. In assenza di tali criteri, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire solo caso per caso criteri dettagliati per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno e un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana in tutta l'Unione, come regola generale dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono disposizioni armonizzate relative alla cessazione della qualifica di rifiuto per alcuni tipi di rifiuti. Criteri specifici volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, gli pneumatici e i rifiuti tessili. Qualora non siano stati definiti criteri a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale criteri dettagliati di cessazione della qualifica di rifiuto per taluni rifiuti, conformemente alle condizioni stabilite a livello di Unione. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti nemmeno a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano più considerati tali qualora rispettino le condizioni a livello di Unione che dovrebbero essere verificate caso per caso dalle autorità competenti degli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 6.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)

Quando un materiale riciclato rientra nell'economia poiché ha ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies)

La transizione verso un'economia circolare dovrebbe trarre il massimo vantaggio dall'innovazione digitale. A tal fine dovrebbero essere sviluppati strumenti elettronici quali, ad esempio, una piattaforma online per la commercializzazione dei rifiuti come nuove risorse, con l'obiettivo di rendere più facili le operazioni commerciali e di ridurre l'onere amministrativo per gli operatori, migliorando in tal modo la simbiosi industriale.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies)

Le disposizioni riguardanti la responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva mirano a sostenere una progettazione e una produzione di beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'uso efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita dei beni medesimi, inclusi la riparazione, il riutilizzo, il disassemblaggio e il riciclaggio, senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Per responsabilità estesa del produttore s'intende l'obbligo individuale imposto al produttore di essere responsabile della gestione del fine vita dei prodotti che immette sul mercato. I produttori dovrebbero tuttavia potersi assumere la loro responsabilità a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore almeno per gli imballaggi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori nonché i veicoli fuori uso.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 8 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 septies)

I regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbero essere considerati una serie di norme definite dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria e/o operativa della gestione della fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Tali norme non dovrebbero impedire ai produttori di adempiere tali obblighi a titolo individuale o collettivo.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento. Tali requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese, e l'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a tenere conto in maggior misura della riciclabilità e della riutilizzabilità in fase di progettazione . I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.

(9)

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definire i requisiti minimi di funzionamento di tali regimi di responsabilità estesa del produttore, siano essi individuali o collettivi . È necessario distinguere tra i requisiti minimi applicabili a tutti i regimi e quelli che si applicano solo ai regimi collettivi. In ogni caso, tutti i requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia mediante misure atte a favorire una migliore attuazione della raccolta differenziata e della cernita, assicurare un riciclaggio di migliore qualità, contribuire a garantire un accesso economicamente vantaggioso alle materie prime secondarie , così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese e le imprese del commercio elettronico , e l'assenza di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Tali requisiti dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a sviluppare modelli di impresa intelligenti e a tenere conto della gerarchia dei rifiuti durante la progettazione dei loro prodotti, incentivandone la durabilità, la riciclabilità , la riutilizzabilità e  la riparabilità. Essi dovrebbero incoraggiare la progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o tecnologie alternative economicamente e tecnicamente valide. L'applicazione dei requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore dovrebbe avvenire sotto la supervisione di autorità indipendenti e non dovrebbe creare oneri finanziari o amministrativi sproporzionati a carico degli enti pubblici, degli operatori economici e dei consumatori. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Le disposizioni della presente direttiva relative alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi senza pregiudicare le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore contenute in altri atti giuridici dell'Unione, in particolare quelli relativi ai flussi specifici di rifiuti.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)

La Commissione dovrebbe adottare senza indugio orientamenti relativi alla modulazione dei contributi dei produttori nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per assistere gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva al fine di promuovere il mercato interno. Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe altresì poter adottare criteri armonizzati a tal fine mediante atti delegati.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater)

Quando vengono stabiliti regimi per l'applicazione collettiva della responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie contro i conflitti di interesse tra contraenti e organizzazioni competenti in materia di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È perciò importante che gli Stati membri adottino misure appropriate per prevenire la produzione di rifiuti, controllino i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure e  li valutino . Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori comuni.

(10)

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente , promuovere i materiali duraturi, riciclabili e riutilizzabili di elevata qualità e diminuire la dipendenza dalle importazioni di materie prime sempre più rare. La messa a punto di modelli d'impresa innovativi è fondamentale al riguardo. È perciò importante che gli Stati membri stabiliscano obiettivi di prevenzione e adottino misure appropriate per prevenire la produzione di rifiuti e il getto di piccoli rifiuti , tra cui l'impiego di strumenti economici e altre misure che portino alla progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o tecnologie alternative economicamente e tecnicamente valide, contrastino l'obsolescenza pianificata, sostengano il riutilizzo, responsabilizzino i consumatori mediante informazioni migliori sui prodotti e incoraggino campagne di informazione sulla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero altresì controllare e valutare i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure e  nella riduzione della produzione di rifiuti, mirando a dissociarla dalla crescita economica . Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori e metodologie comuni.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

La promozione della sostenibilità a livello della produzione e del consumo può fornire un importante contributo alla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a sensibilizzare adeguatamente i consumatori e a incoraggiarli a fornire un contributo più attivo, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)

Il produttore originario di rifiuti ha un ruolo chiave da svolgere nella prevenzione della formazione di rifiuti e durante la prima fase della raccolta differenziata.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Al fine di ridurre le perdite alimentari ed evitare i rifiuti alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento, dovrebbe essere stabilita una gerarchia dei rifiuti alimentari, come previsto dall'articolo 4 bis.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di dimezzamento dei rifiuti alimentari entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti , nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici . Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi e misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo . Per agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata ogni due anni .

(12)

È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari del 50 % entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire e a ridurre la generazione complessiva di rifiuti alimentari nonché ridurre le perdite alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento , fra cui la produzione primaria, il trasporto e la conservazione . Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale , sociale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi , tra cui campagne di sensibilizzazione volte a dimostrare come prevenire gli sprechi alimentari nel quadro dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti. Attraverso tali misure gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire l'obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari del 30 % entro il 2025 del 50 % entro il 2030 in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero altresì misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti e delle perdite alimentari . Per misurare tali progressi e agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire una metodologia comune per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata su base annuale .

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Al fine di prevenire lo spreco di cibo, gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi per la raccolta di prodotti alimentari invenduti nella vendita al dettaglio e negli stabilimenti del settore alimentare e per la loro ridistribuzione a organizzazioni di beneficenza. Per ridurre i rifiuti alimentari è opportuno che i consumatori siano maggiormente informati sul significato delle date di scadenza.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Di conseguenza, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari si presta ad essere gestita ricorrendo ad un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili16, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti . I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, e  rispettive modifiche .

(13)

I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Per la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari, un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili16, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti , costituisce una soluzione temporanea per il conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare. Poiché i rifiuti industriali e commerciali sono disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di definire, entro il 31 dicembre 2018, obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo il riciclaggio applicabili ai rifiuti commerciali e ai rifiuti industriali non pericolosi, da conseguire entro il 2025 e il 2030 .

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

La Commissione dovrebbe promuovere attivamente piattaforme di condivisione come modello di impresa dell'economia circolare. Dovrebbe creare una maggiore integrazione tra il piano d'azione per l'economia circolare e gli orientamenti per un'economia collaborativa e vagliare tutte le possibili misure per incentivarla.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

Il passaggio a un'economia circolare deve essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020, con particolare riferimento agli obiettivi legati alla protezione dell'ambiente, al passaggio a fonti di energia pulite, allo sviluppo locale sostenibile e all'incremento dell'occupazione negli Stati membri. Lo sviluppo di un'economia circolare dovrebbe di conseguenza promuovere anche il coinvolgimento di soggetti come le piccole e medie imprese, le imprese dell'economia sociale, gli enti senza scopo di lucro e le realtà attive a livello regionale e locale nella gestione dei rifiuti, al fine di migliorarne la gestione globale, favorire l'innovazione di processo e di prodotto e sviluppare l'occupazione nei territori interessati.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.

(14)

Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti e accelerare la transizione verso un'economia circolare, è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani almeno al 60 % entro il 2025 e al 70 % entro il 2030 .

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, a condizione di non comprometterne la qualità e la sicurezza. Tali sistemi dovrebbero essere istituiti in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili, i mobili, i materiali da costruzione, gli pneumatici e, a norma dell'articolo 5 della direttiva 94/62/CE, gli imballaggi.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

Al fine di promuovere il riutilizzo, gli Stati membri dovrebbero poter definire obiettivi quantitativi e dovrebbero adottare le misure necessarie presso i produttori per consentire agli organismi di riutilizzo di accedere con facilità ai manuali di istruzione, ai pezzi di ricambio e alle informazioni tecniche necessari per il riutilizzo dei prodotti.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater)

Occorre riconoscere e consolidare il ruolo delle imprese dell'economia sociale nel settore del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per promuovere il ruolo delle imprese dell'economia sociale in tale settore anche, se del caso, mediante strumenti economici, appalti pubblici, un accesso agevolato ai punti di raccolta dei rifiuti e qualsiasi altro incentivo economico o normativo adeguato. Il nuovo quadro normativo stabilito dal pacchetto sull'economia circolare dovrebbe salvaguardare la capacità dei portatori d'interesse di proseguire la loro attività nel settore del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Considerando 14 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quinquies)

Il passaggio a un'economia circolare presenta numerosi aspetti positivi, di carattere sia economico (ad esempio l'ottimizzazione dell'uso delle risorse di materie prime), che ambientale (ad esempio la tutela dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento da rifiuti) e sociale (ad esempio il potenziale occupazionale socialmente inclusivo e lo sviluppo di legami sociali). L'economia circolare è in linea con la filosofia dell'economia sociale e solidale e l'attuazione dell'economia circolare dovrebbe in primo luogo consentire di ottenere benefici ambientali e sociali.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Considerando 14 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 sexies)

Gli attori dell'economia sociale e solidale, attraverso le loro attività, tra cui la preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo stesso, dovrebbero contribuire alla promozione dell'economia sociale e solidale. Si dovrebbero intraprendere provvedimenti per garantire il mantenimento di tali attività all'interno dell'Unione.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

L'aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico sono riutilizzati e  efficacemente riciclati e che materiali di valore presenti nei rifiuti sono reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa «materie prime» (17) e alla creazione di un'economia circolare.

(15)

L'aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico siano efficacemente preparati per essere riutilizzati e riciclati , assicurando al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, e che materiali di valore presenti nei rifiuti siano reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa «materie prime» (17) e alla creazione di un'economia circolare.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani dovrebbero poter disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 e il 2030. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi quindici anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per poter assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati membri a cui è concessa una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare un piano d'attuazione.

(16)

Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani e che non sono stati considerati a rischio di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 50 % dei loro rifiuti urbani entro il 2025 dovrebbero poter disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 . A quegli stessi Stai membri potrebbe altresì essere concesso più tempo per raggiungere gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo riciclaggio fissati per il 2030 se non sono considerati a rischio di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 60 % dei loro rifiuti urbani entro il 2030. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi quindici anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per poter assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati membri a cui è concessa una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare piani d'attuazione la cui efficacia dovrebbe essere valutata dalla Commissione sulla base di criteri specifici .

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Al fine di assicurare l'impiego di materie prime secondarie di alta qualità, i prodotti in uscita dal processo finale di riciclaggio dovrebbero rispettare le norme di qualità. Per tale motivo la Commissione dovrebbe chiedere alle organizzazioni europee di normazione di mettere a punto norme relative sia ai materiali di rifiuto che entrano nel processo finale di riciclaggio che alle materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori pratiche di produzione sul mercato.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni in materia di comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

(17)

Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni in materia di comunicazione , tenendo conto della necessità di evitare l'imposizione di eccessivi oneri amministrativi agli operatori di piccole e medie dimensioni . Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Il calcolo dei rifiuti urbani riciclati dovrebbe basarsi su un unico metodo armonizzato che impedisca agli Stati membri di indicare rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati.  A tal fine, la comunicazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e  di riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto sia dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso , sia del riciclaggio dei metalli che avviene in coincidenza con l'incenerimento . Per garantire un calcolo uniforme di questi dati, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e  dei programmi di cauzione-rimborso , sui criteri qualitativi per i metalli riciclati, nonché sulla raccolta, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati .

(18)

Per garantire un calcolo uniforme dei dati sulla preparazione per il riutilizzo e  sul riciclaggio , la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo, dei sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso e dei gestori del riciclaggio finale, incluse norme specifiche su raccolta, tracciabilità, verifica e comunicazione dei dati, nonché sui criteri qualitativi per i metalli riciclati che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento. Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio siano stati raggiunti dopo l'adozione del metodo di calcolo armonizzato , gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto del riciclaggio dei metalli che avviene in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento, come il recupero di energia .

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Affinché negli Stati membri aumentino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica e vetro. Per fare innalzare le percentuali di rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché prevenire la contaminazione di materiali secchi riciclabili anche i rifiuti organici dovrebbero essere raccolti separatamente.

(20)

Affinché negli Stati membri aumentino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica, vetro , tessili e rifiuti organici . Per fare innalzare le percentuali di rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché prevenire la contaminazione di materiali secchi riciclabili ed evitarne l'incenerimento o il collocamento in discarica anche i rifiuti organici dovrebbero essere raccolti separatamente e riciclati. Dovrebbe essere inoltre promossa e intensificata la ricerca in merito a possibili sistemi di raccolta e di riciclaggio per altri flussi e nuovi materiali.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

La bioeconomia svolge un ruolo fondamentale nel garantire la disponibilità di materie prime nell'Unione. Un uso più efficiente dei rifiuti urbani potrebbe costituire un incentivo importante alla catena di approvvigionamento della bioeconomia. In particolare, una gestione sostenibile dei rifiuti organici offre la possibilità di sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di materiali e prodotti primari.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter)

Al fine di evitare un trattamento dei rifiuti che releghi le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentire un riciclaggio di alta qualità e promuovere l'impiego di materie prime secondarie di qualità gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a riciclaggio organico in modo da assicurare un livello elevato di protezione ambientale nonché rifiuti in uscita che soddisfano i pertinenti standard di qualità.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quater)

Nonostante la raccolta differenziata, molti materiali riciclabili finiscono ancora nei rifiuti misti. Con una cernita di alta qualità, soprattutto tramite la cernita ottica, molti materiali possono essere separati dai rifiuti residui e venire successivamente riciclati e ritrasformati per ottenere materie prime secondarie. Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare misure per garantire che anche i rifiuti che non sono raccolti separatamente siano comunque oggetto di cernita.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quinquies)

Per prevenire la contaminazione dei rifiuti urbani da parte di sostanze pericolose che potrebbero ridurre la qualità del riciclaggio e quindi ostacolare l'impiego delle materie prime secondarie, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata , se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.

(21)

L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

La raccolta differenziata e la rigenerazione degli oli usati comporta vantaggi economici e ambientali significativi anche in termini di sicurezza dell'approvvigionamento. Dovrebbero essere introdotti una raccolta differenziata e obiettivi di rigenerazione degli oli usati.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione , il riutilizzo il riciclaggio .

(22)

La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali e nell'economia circolare , dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, promuovendo in primo luogo la prevenzione e il riutilizzo e poi il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti . La Commissione dovrebbe, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, consentire il ricorso a Orizzonte 2020 e ai fondi strutturali e di investimento europei per sviluppare un quadro finanziario efficace che aiuti le autorità locali ad applicare i requisiti della presente direttiva e a finanziare l'introduzione di tecnologie e modalità di gestione dei rifiuti innovative.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dell'Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l'iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per gestire al meglio i rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente. La Commissione ha istituito un elenco delle materie prime essenziali per l'UE (18). L'elenco è riveduto regolarmente dalla Commissione.

(23)

Alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dell'Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l'iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per promuovere il riutilizzo dei prodotti e il riciclaggio dei rifiuti contenenti quantità significative di materie prime essenziali e per assicurare una loro gestione efficiente , tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente e la salute . La Commissione ha istituito un elenco delle materie prime essenziali per l'UE (18). L'elenco è riveduto regolarmente dalla Commissione.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Per favorire ulteriormente la realizzazione dell'iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere il riutilizzo dei prodotti che sono fonte principale di materie prime. Essi dovrebbero includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data in cui prende effetto la presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. Questa disposizione non esclude che gli Stati membri possano adottare misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l'economia nazionale.

(24)

Per favorire ulteriormente la realizzazione dell'iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta , cernita e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data in cui entra in vigore la presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. Questa disposizione non esclude che gli Stati membri possano adottare misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l'economia nazionale.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici va a diretto discapito dell' ambiente e  del benessere dei cittadini e gli elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Questo problema potrebbe essere in parte eliminato introducendo nei piani di gestione dei rifiuti misure specifiche e garantendone debitamente l'applicazione ad opera delle autorità competenti.

(25)

Gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici ha effetti negativi diretti indiretti sull' ambiente , sul benessere dei cittadini e  sull'economia. Gli elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Questo problema potrebbe essere in parte eliminato introducendo nei piani di gestione dei rifiuti misure specifiche e garantendone debitamente l'applicazione ad opera delle autorità competenti. Prevenire il getto di piccoli rifiuti è preferibile rispetto alla loro rimozione. L'impegno di prevenire il getto di piccoli rifiuti nei luoghi pubblici dovrebbe essere condiviso tra le autorità competenti, i produttori e i consumatori. È fondamentale cambiare i comportamenti scorretti dei consumatori per prevenire il getto di piccoli rifiuti nei luoghi pubblici. I produttori di prodotti che potrebbero diventare piccoli rifiuti dovrebbero promuovere l'uso sostenibile dei loro prodotti al fine di evitare che essi siano gettati in luoghi pubblici. Inoltre, l'educazione e la maggiore sensibilizzazione svolgono un ruolo essenziale per il cambiamento dei comportamenti.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) , costituisce lo strumento giuridico vincolante a livello dell'Unione per valutare, monitorare e fissare obiettivi ambientali al fine di conseguire un buono stato ecologico in relazione ai rifiuti marini. Tuttavia, le principali fonti di rifiuti marini sono attività di origine terrestre causate da cattive pratiche di gestione dei rifiuti solidi, dalla mancanza di infrastrutture e dalla scarsa consapevolezza pubblica. Per tale motivo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a ridurre i rifiuti di origine terrestre passibili di finire nell'ambiente marino, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, mirando in particolare a conseguire l'obiettivo di riduzione del 50 % dei rifiuti marini entro il 2030 a livello di Unione. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti marini apporta sul piano ambientale ed economico, gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche di prevenzione dei rifiuti marini nell'ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti. Attraverso tali misure gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti marini del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 in tutta l'Unione. Per misurare i progressi verso la realizzazione di tali obiettivi e agevolare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri all'interno dell'Unione, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la misurazione dei rifiuti marini di origine terrestre. La comunicazione dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre dovrebbe essere effettuata ogni anno.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter)

Lo scorretto smaltimento dei rifiuti attraverso il getto di rifiuti e gli scarichi di acque reflue e di rifiuti solidi come la plastica ha impatti negativi sull'ambiente marino e la salute umana, nonché significativi costi sul piano economico e sociale. Tali rifiuti sovvertono inoltre l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto impediscono la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento. Viste la natura transfrontaliera dei rifiuti marini e la necessità di armonizzare gli sforzi, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per raggiungere un obiettivo volto a ridurli, utilizzando protocolli di monitoraggio istituiti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quater)

Le microsfere nei prodotti cosmetici da sciacquare e nei prodotti per la cura personale che, dopo l'uso, raggiungono i sistemi di drenaggio residenziali, commerciali o industriali sono una delle forme dirette di inquinamento da microplastica maggiormente evitabili. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a impedire che gli ingredienti a base di microsfere e la microplastica entrino nei sistemi di trattamento delle acque reflue e siano scaricati nell'ambiente marino.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

(27)

Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche istituendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo le disposizioni obsolete in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione sul controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto della conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri, dovrebbero utilizzare la metodologia più recente messa a punto dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica.

(28)

I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati stabilendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e istituendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo le disposizioni obsolete in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione sul controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto della conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti .

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

Ogni tre anni la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione basata sulle informazioni e sui dati comunicati dagli Stati membri, allo scopo di riferire al Parlamento e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e nell'attuazione dei nuovi obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Tali relazioni triennali dovrebbero altresì valutare l'impatto della direttiva 2008/98/CE nel suo complesso sull'ambiente e sulla salute umana ed esaminare se sono necessarie modifiche volte a garantire che tale direttiva resti idonea a conseguire gli obiettivi dell'economia circolare.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)

Al fine di contribuire a una governance adeguata, all'applicazione della legge, alla cooperazione transfrontaliera e alla diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel campo dei rifiuti, nonché per assicurare l'efficace e coerente attuazione degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'attuazione pratica di tale direttiva. I risultati del lavoro di tale piattaforma dovrebbero essere resi pubblici.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quater)

Il potenziale economico e i benefici ambientali della transizione verso un'economia circolare e una maggiore efficienza delle risorse sono chiaramente stabiliti. Misure volte a chiudere il cerchio sono state illustrate in diversi documenti e proposte politiche, che vanno dal manifesto della Piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse (EREP) per un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, pubblicato il 17 dicembre 2012, e successive raccomandazioni strategiche, alla relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare, del 25 giugno 2015 e, infine, al piano d'azione della Commissione per l'economia circolare pubblicato il 2 dicembre 2015. Tali misure presentano tutte azioni che vanno oltre i rifiuti, coprendo l'intero ciclo, e dovrebbero non solo guidare il livello di ambizione della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, ma anche garantire che siano intraprese azioni ambiziose per chiudere e completare il cerchio.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quinquies)

La ricerca e l'innovazione, come pure la creazione di modelli di impresa intelligenti basati sull'efficienza delle risorse, sono fondamentali per sostenere la transizione verso un'economia circolare dell'Unione in cui i rifiuti siano considerati una nuova risorsa. A tal fine è necessario contribuire, nell'ambito di Orizzonte 2020, ai progetti di ricerca e di innovazione in grado di dimostrare e di testare sul campo la sostenibilità economica e ambientale dell'economia circolare. Al contempo, adottando un approccio sistemico, tali progetti possono facilitare lo sviluppo di una legislazione favorevole all'innovazione e di facile attuazione, individuando eventuali incertezze, barriere e lacune normative che possono ostacolare lo sviluppo di modelli di impresa basati sull'efficienza delle risorse.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Considerando 28 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 sexies)

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha presentato «Un piano d'azione per l'economia circolare» per promuovere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare. Sebbene la Commissione abbia stabilito un programma d'azione concreto e ambizioso, con misure che coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti, sono necessarie misure aggiuntive per accelerare la transizione.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Considerando 28 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 septies)

Un miglioramento nell'uso delle risorse potrebbe comportare un risparmio netto considerevole alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra. Per tale motivo la Commissione dovrebbe proporre, entro la fine del 2018, un indicatore principale e una serie di sottoindicatori relativi all'efficienza delle risorse allo scopo di monitorare i progressi compiuti in relazione all'obiettivo di aumentare l'efficienza delle risorse a livello di Unione del 30 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti . Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca una contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(29)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo a:

 

criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti o cessano di essere considerati rifiuti;

 

requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto;

 

la stesura dell'elenco dei rifiuti;

 

criteri armonizzati da seguire in sede di definizione dei contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai loro obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei prodotti;

 

indicatori per misurare i progressi compiuti nella riduzione della produzione di rifiuti e nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti;

 

una metodologia comune, inclusi requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;

 

una metodologia comune, inclusi requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre;

 

requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo, dei sistemi di cauzione-rimborso e dei gestori finali del riciclaggio, incluse norme specifiche sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati;

 

una metodologia comune per calcolare il peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o il coincenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati;

 

criteri tecnici e procedure operative relativi alle operazioni di smaltimento D2, D3, D4, D6, D7 e D12 di cui all'allegato I della direttiva 2008/98/CE e, se del caso, il divieto di tali operazioni se non soddisfano taluni criteri relativi alla protezione della salute umana e dell'ambiente;

 

le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione a norma della direttiva 2008/98/CE, qualora sia dimostrato che dette norme produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente;

 

le norme minime applicabili alle attività che richiedono la registrazione a norma della direttiva 2008/98/CE, qualora sia dimostrato che dette norme produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno;

 

la precisazione dell'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1, della direttiva 2008/98/CE;

 

la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati, per l'organizzazione della raccolta dei dati e delle fonti di dati nonché per il formato per la notifica alla Commissione da parte degli Stati membri dei dati concernenti l'attuazione degli obiettivi in materia di riduzione dei rifiuti alimentari e di riduzione dei rifiuti marini, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento nonché gli oli usati; nonché

 

l'adeguamento degli allegati da I a V della direttiva 2008/98/CE al progresso scientifico e tecnico.

 

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 6. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(30)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo a:

 

il formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti, e

 

le condizioni minime per il funzionamento dei registri elettronici per i rifiuti pericolosi.

 

Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti marini, e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti marini, e all'utilizzazione accorta , ridotta e razionale delle risorse naturali in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire livelli elevati di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nei settori della produzione, del riciclaggio, della riparazione, della preparazione per il riutilizzo e dei rifiuti, prendendo in considerazione i rischi specifici affrontati dai lavoratori in tali settori, e dovrebbero garantire che la legislazione dell'Unione in vigore in tali ambiti sia adeguatamente attuata e applicata.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter)

La presente direttiva è stata adottata tenendo in considerazione gli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

 

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia , elementi fondamentali per la transizione verso un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione .»;

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

«1 bis)

“rifiuti urbani”

«1 bis)

“rifiuti urbani”

a)

rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:

a)

rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:

 

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori;

 

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori;

 

rifiuti ingombranti, ivi compresi elettrodomestici, materassi, mobili;

 

rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

 

rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;

 

rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;

b)

rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che, per natura, composizione e quantità , sono equiparabili ai rifiuti domestici;

b)

rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da piccole imprese, edifici adibiti a uffici e istituzioni, ivi compresi scuole, ospedali ed edifici pubblici, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici;

c)

rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

c)

rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione;»

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione.

 

La definizione di “rifiuti urbani” nella presente direttiva si applica indipendentemente dallo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti;»;

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

è inserito il punto seguente:

«1 ter.

“rifiuti commerciali e industriali” rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da attività e/o siti commerciali e industriali.

I rifiuti commerciali e industriali non comprendono i rifiuti urbani, i rifiuti da costruzione e demolizione e i rifiuti delle reti fognarie o degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione;»;

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis)

«rifiuto non pericoloso» rifiuto che non presenta alcuna delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III ;

2 bis)

«rifiuto non pericoloso» rifiuto non contemplato dal punto 2 del presente articolo ;

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

«rifiuti organici» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e  che per natura, composizione e quantità sono equiparabili ai rifiuti organici ;

4.

«rifiuti organici» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e  compostabilità ;

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera d bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 9

Testo in vigore

Emendamento

 

d bis)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

9.

«gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

 

«9.

“gestione dei rifiuti” la raccolta, il trasporto , la cernita , il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;»

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera d ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 11

Testo in vigore

Emendamento

 

d ter)

il punto 11 è sostituito dal seguente:

11.

«raccolta differenziata» la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

«11.

“raccolta differenziata” la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico , in particolare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio;» ;

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16.

«preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i  rifiuti, i prodotti o i componenti di prodotti che sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo o nell'ambito di un sistema riconosciuto di cauzione-rimborso sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;

16.

«preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti che sono diventati rifiuti e sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

è inserito il punto seguente:

«16 bis.

“gestore della preparazione per il riutilizzo” un'impresa che tratta rifiuti e opera nella catena di lavorazione della preparazione per il riutilizzo in conformità delle norme applicabili;»;

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

è inserito il punto seguente:

«16 ter.

“rifabbricazione” processo che consiste nel far ridiventare un prodotto come nuovo attraverso il riutilizzo, il ricondizionamento e la sostituzione di componenti;»

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e quater (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 17

Testo in vigore

Emendamento

 

e quater)

il punto 17 è sostituito dal seguente:

17.

«riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

«17.

“riciclaggio” qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il riciclaggio organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;»;

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e quinquies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto - 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quinquies)

è inserito il punto seguente:

« - 17 bis.

“riciclaggio organico” riciclaggio sotto forma di trattamento aerobico o anaerobico o di un altro trattamento delle parti biodegradabili dei rifiuti, con produzione di prodotti, materiali o sostanze; il trattamento meccanico-biologico e l'interramento in discarica non sono considerati una forma di riciclaggio organico;»;

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 17 bis

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis)

«processo finale di riciclaggio» il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun'altra operazione di cernita meccanica e i materiali di rifiuto entrano in un processo di produzione che li ritrasforma in prodotti, materiali o sostanze;

17 bis)

«processo finale di riciclaggio» il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun'altra operazione di cernita e i materiali di rifiuto sono ritrasformati in prodotti, materiali o sostanze;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 17 ter

Testo della Commissione

Emendamento

17 ter)

«riempimento» qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aeree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo;

17 ter)

«riempimento» qualsiasi operazione di recupero diversa dal riciclaggio in cui rifiuti inerti non pericolosi idonei o altri rifiuti non pericolosi sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo , e sono utilizzati in quantità che non superano quelle strettamente necessarie ai fini della bonifica o dell'intervento ;

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

è inserito il punto seguente:

«17 quater.

“diluizione” la miscelazione di rifiuti con uno o più materiali o rifiuti diversi allo scopo di ridurre, senza trasformazione chimica, la concentrazione di uno o più componenti presenti nei rifiuti, affinché i rifiuti diluiti possano essere destinati a un'operazione di trattamento o riciclaggio non consentita per rifiuti non diluiti.»

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)

è aggiunto il punto seguente:

«20 bis.

“decontaminazione” ogni operazione che consiste nel rimuovere dai rifiuti o nel trattare i componenti o gli inquinanti pericolosi indesiderati al fine di distruggerli;»;

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f quater (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater)

è aggiunto il punto seguente:

«20 ter.

“cernita” qualsiasi operazione di gestione dei rifiuti che separa i rifiuti raccolti in frazioni e sottofrazioni diverse;»;

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f quinquies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quinquies)

è aggiunto il punto seguente:

«20 quater.

“piccoli rifiuti” rifiuti di piccole dimensioni presenti in zone accessibili al pubblico che sono stati rilasciati impropriamente nell'ambiente, in modo deliberato o per negligenza;»;

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f sexies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f sexies)

è aggiunto il punto seguente:

«20 quinquies.

“rifiuti alimentari” alimenti destinati al consumo umano, commestibili o non commestibili, rimossi dalla catena di produzione o di approvvigionamento per essere scartati, anche a livello di produzione primaria, trasformazione, produzione, trasporto, conservazione, vendita al dettaglio e di consumatori, ad eccezione delle perdite nelle attività della produzione primaria;»;

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f septies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f septies)

è aggiunto il punto seguente:

 

«20 sexies.

“rifiuto residuo” rifiuto risultante da un trattamento o da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;»

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis)

all'articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

2.   Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

 

«2.   Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. Ciò può rendere necessario sottoporre determinati rifiuti a un processo di decontaminazione prima di un ulteriore trattamento.»;

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

3.   Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli elencati nell'allegato IV bis allo scopo di incoraggiare l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 e di sostenere le attività volte a conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle materie prime secondarie e compensare le disparità in termini di costi con le materie prime vergini.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)

all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     Gli Stati membri istituiscono sistemi tariffari volti a garantire il finanziamento delle infrastrutture di gestione dei rifiuti urbani che sono necessarie per l'attuazione della presente direttiva.»;

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter)

all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 ter.     Gli Stati membri applicano la gerarchia dei rifiuti al fine di promuovere la transizione verso l'economia circolare. A tal fine, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) , gli Stati membri applicano la gerarchia dei rifiuti al momento dell'assegnazione di tutti i fondi dell'Unione e, negli investimenti a favore delle infrastrutture di gestione dei rifiuti, danno la priorità alla prevenzione, al riutilizzo, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 quater (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 4 bis

 

Gerarchia dei rifiuti alimentari

 

1.    La seguente gerarchia specifica dei rifiuti alimentari si applica in ordine di priorità nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

 

a)

prevenzione alla fonte;

 

b)

recupero degli alimenti commestibili, dando priorità all'uso umano rispetto agli alimenti animali e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

 

c)

riciclaggio organico;

 

d)

recupero di energia;

 

e)

smaltimento.

 

2.    Gli Stati membri forniscono incentivi per prevenire i rifiuti alimentari, ad esempio mettendo a punto accordi volontari, agevolando la donazione di prodotti alimentari o, se del caso, adottando misure finanziarie o fiscali.»;

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli Stati membri garantiscono che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.    Una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non è considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. Nello stabilire i criteri dettagliati, la Commissione dà priorità alle pratiche già esistenti e replicabili di simbiosi industriale.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.     Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello unionale in conformità alla procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire caso per caso i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze od oggetti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.»;

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera c

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione  (*1) , ove quest'ultima lo imponga .

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 2 bis in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera a — punto i

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri garantiscono che i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

1.   Gli Stati membri garantiscono che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a  determinati rifiuti. Tali criteri dettagliati includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis , sulla base del monitoraggio della situazione negli Stati membri, per integrare la presente direttiva stabilendo i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici . Tali criteri dettagliati includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sulla salute umana e/o sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma del paragrafo 1 possono essere considerati preparati per il riutilizzo, riciclati o recuperati ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se sono stati sottoposti a preparazione per il riutilizzo, a riciclaggio o  a recupero in conformità con le suddette direttive.

3.   I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma del paragrafo 1 possono essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o al recupero stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se sono stati sottoposti rispettivamente un'operazione di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio o  di recupero in conformità con le suddette direttive. Il peso dei rifiuti che si ritiene abbiano cessato di essere tali può essere comunicato come peso dei rifiuti riciclati qualora i materiali o le sostanze che hanno cessato di essere rifiuti siano destinati al ritrattamento, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell'Unione in conformità della procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti.

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Qualora tali criteri non siano stati stabiliti a livello nazionale, gli Stati membri assicurano che i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero non siano considerati più tali se rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1, le quali sono verificate caso per caso dalle autorità nazionali competenti.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo.

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio , ove quest'ultima lo imponga.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 7 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.

 

«4.   La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso ovvero la modifica delle caratteristiche pericolose non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto o che determinano la presenza di una caratteristica pericolosa .»;

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera -a (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

- a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.   Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

 

«1.   Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.»;

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tali misure possono anche includere l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono i precisi obblighi operativi e finanziari dei produttori di prodotti.

Tali misure possono anche includere l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore , che contemplano l'adempimento individuale o collettivo della responsabilità estesa del produttore. Tali regimi consistono in una seria di norme che definiscono i precisi obblighi operativi e /o finanziari dei produttori di prodotti , nell'ambito dei quali la responsabilità del produttore è estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Gli Stati membri predispongono tali regimi almeno per l'imballaggio ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE, le pile e gli accumulatori ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2006/66/CE, nonché i veicoli fuori uso ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/53/CE.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

2.   Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e  ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.

 

«2.   Gli Stati membri adottano misure appropriate che incoraggino i produttori a migliorare la progettazione dei prodotti e dei relativi componenti al fine di accrescere l'efficienza delle risorse, ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e  di assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.»;

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti , sono adatti ad essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

Tali misure incoraggiano lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e materiali adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti ed essere stati preparati per il riutilizzo o riciclati , sono adatti ad essere immessi sul mercato per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti , ivi compreso il potenziale di riciclaggio multiplo, se del caso, e della gerarchia dei rifiuti .

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.     Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro [trentasei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni. La Commissione pubblica le notifiche ricevute.»;

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

 

«4.   La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Le disposizioni degli articoli 8 e 8 bis non pregiudicano le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore contenute in altri atti giuridici dell'Unione.»;

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera c

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.

5.    Entro … [sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio di informazioni tra gli Stati membri , le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore nonché il buon funzionamento del mercato interno . Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sull'elaborazione di criteri armonizzati per i contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione della produzione di rifiuti e del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e può fornire orientamenti su aspetti pertinenti .

 

Entro … [dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione, sulla base di uno studio che tiene conto del contributo della piattaforma, adotta orientamenti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b). Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo criteri armonizzati che gli Stati membri devono seguire quando determinano i contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b).

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore

Requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 1 –punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità dei produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, delle organizzazioni che attuano a nome loro la responsabilità estesa del produttore, dei gestori pubblici o privati di rifiuti, delle autorità locali e, ove applicabile, dei gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;

definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, le organizzazioni che attuano, a nome loro o nell'ambito di regimi collettivi, la responsabilità estesa del produttore, i gestori pubblici o privati di rifiuti, i distributori, le autorità locali e  regionali e , ove applicabile, le reti di riutilizzo e riparazione, le imprese dell'economia sociale nonché i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

definiscano obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;

definiscano obiettivi misurabili di riduzione e di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti i dati sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;

prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere dati affidabili e precisi sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti dati affidabili e precisi sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

assicurino un trattamento equo e non discriminatorio dei produttori di prodotti e delle piccole e medie imprese.

assicurino un trattamento equo e non discriminatorio dei produttori di prodotti , dei fornitori di servizi di raccolta, trasporto e trattamento e delle piccole e medie imprese.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di ritiro, le reti di riutilizzo e di riparazione, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo, i sistemi di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la propria responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati;

a)

definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati in base all'area di vendita e senza limitare tali zone ai territori in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano convenienti dal punto di vista economico ;

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

dispongano dei mezzi operativi e finanziari necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

b)

dispongano dei mezzi operativi e /o finanziari necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera d — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

i contributi finanziari versati dai produttori;

nell'ambito di regimi collettivi, il contributo finanziario versato dai produttori per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato ;

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera d — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

la procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

nell'ambito di regimi collettivi, la procedura di selezione dei gestori di rifiuti;

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera d — trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

il conseguimento degli obiettivi di riduzione e di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino.

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera a — parte introduttiva e primo trattino

Testo della Commissione

Emendamento

a)

coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, compresi i seguenti :

a)

coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, come indicato di seguito :

 

costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento necessarie per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;

 

costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita , trasporto e trattamento necessarie per garantire l'adeguata gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità;

b)

nell'ambito di regimi collettivi, siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione, e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno ;

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti.

c)

si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti. Il costo ottimizzato dei servizi è trasparente e riflette i costi sostenuti dai gestori pubblici di rifiuti in sede di svolgimento dei compiti operativi previsti dai regimi di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili.

Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, anche in caso di vendita a distanza, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili.

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, gli Stati membri istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime .

Gli Stati membri designano o istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore e, nello specifico, di verificare l'osservanza, da parte delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, degli obblighi di cui alla presente direttiva .

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo.

6.   Gli Stati membri designano o istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti , gli operatori dell'economia sociale , le autorità locali , le organizzazioni della società civile e, se del caso, le reti di riutilizzo e riparazione e i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo."

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

"-1.     Al fine di contribuire alla prevenzione dei rifiuti, gli Stati membri mirano a conseguire almeno gli obiettivi seguenti:

 

a)

una riduzione significativa della produzione di rifiuti;

 

b)

la dissociazione tra la produzione di rifiuti e la crescita economica;

 

c)

la progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o tecnologie alternative economicamente e tecnicamente valide;

 

d)

l'obiettivo dell'Unione di ridurre i rifiuti alimentari del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2014;

 

e)

l'obiettivo dell'Unione di ridurre i rifiuti marini del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2014.

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure:

1.    Al fine di conseguire gli obiettivi fissati al paragrafo - 1, gli Stati membri adottano almeno le seguenti misure:

incoraggiano l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, riparabili e riciclabili;

promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili nonché l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli , facilmente condivisibili, riutilizzabili , riparabili e riciclabili;

 

scoraggiano l'immissione sul mercato di prodotti che presentano casi di obsolescenza programmata;

individuano e s'incentrano su prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime di grande importanza per l'economia dell'Unione e il cui approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio, onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

individuano e s'incentrano su prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime di grande importanza per l'economia dell'Unione e il cui approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio, onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

incoraggiano la creazione di sistemi che promuovano attività di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili ;

incentivano l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, ove ciò sia vantaggioso a livello ambientale, e sostengono la creazione di sistemi che promuovano le attività di riparazione, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento dei prodotti di cui all'articolo 9 bis ;

riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, alla fabbricazione, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, anche attraverso strumenti quali i controlli antecedenti alla demolizione, e nei processi inerenti al commercio e ai servizi, tenendo in considerazione le migliori tecniche e prassi disponibili;

riducono la generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

riducono la generazione complessiva di rifiuti alimentari;

 

riducono le perdite alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi la produzione primaria, il trasporto e la conservazione;

 

prevengono il getto di piccoli rifiuti individuando i prodotti che costituiscono le principali fonti di rifiuti dispersi nell'ambiente naturale, incluso l'ambiente marino, e adottano misure per ridurre il getto di piccoli rifiuti provenienti da tali fonti;

 

garantiscono che le sostanze estremamente preoccupanti siano comunicate a partire dalla catena di approvvigionamento fino ai consumatori e ai gestori del trattamento dei rifiuti;

 

sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare sulle questioni relative alla prevenzione dei rifiuti e al getto di piccoli rifiuti.

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

2.   Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite prodotti e la quantità di rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo indicatori atti a misurare i progressi nella riduzione della produzione di rifiuti e nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i rifiuti alimentari sulla base delle metodologie stabilite in conformità del paragrafo 4.

3.   Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i  livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia, inclusi i requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. Tale metodologia tiene conto delle misure di prevenzione dei rifiuti attuate attraverso le donazioni o altri strumenti volti a evitare che gli alimenti si trasformino in rifiuti.

Emendamento 236

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da conseguire entro il 2025 e il 2030, sulla base di misurazioni calcolate conformemente alla metodologia comune stabilita a norma del paragrafo 3. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 150

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti marini di origine terrestre misurando i livelli di rifiuti marini di origine terrestre sulla base di una metodologia comune. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 bis per stabilire la metodologia, compresi i requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre.

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi di prevenzione dei rifiuti a livello di Unione da conseguire entro il 2025 e il 2030, sulla base di un indicatore comune calcolato in riferimento alla quantità totale di rifiuti urbani prodotti pro capite. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. Al fine di garantire la misura uniforme dei livelli di rifiuti alimentari, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire la metodologia comune da impiegare, compresi requisiti minimi di qualità. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

abrogato

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    Ogni anno, l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione che illustra l'evoluzione, in ogni Stato membro e nell'Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti, anche per quanto concerne la dissociazione tra produzione di rifiuti e crescita economica e la transizione verso un'economia circolare.

abrogato

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 9 bis

 

Riutilizzo

 

1.    Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, a condizione di non comprometterne la qualità e la sicurezza.

 

2.    Gli Stati membri adottano misure atte a promuovere il riutilizzo di prodotti, in particolare quelli contenenti quantità significative di materie prime essenziali. Tali misure possono includere la promozione dell'istituzione e del supporto di reti di riutilizzo riconosciute, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica nonché l'incentivazione della rifabbricazione, riparazione e ridestinazione dei prodotti.

 

Gli Stati membri ricorrono a strumenti e misure economiche e possono fissare obiettivi quantitativi.

 

3.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i gestori del riutilizzo possano accedere ai manuali di istruzioni, ai pezzi di ricambio, alle informazioni tecniche e a qualunque altro strumento, attrezzatura o software necessario per il riutilizzo del prodotto, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale.»;

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 9 ter

 

Piattaforme di condivisione

 

1.    La Commissione promuove attivamente le piattaforme di condivisione come modello imprenditoriale. La Commissione crea un legame stretto tra tali piattaforme e i nuovi orientamenti per un'economia collaborativa ed esamina tutte le possibili misure, comprese quelle in materia di responsabilità estesa del produttore, appalti pubblici e progettazione ecocompatibile, per fornire incentivi a dette piattaforme.

 

2.    Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di sistemi per la promozione di piattaforme di condivisione in tutti i settori.»;

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 quater (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

9 quater)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.    Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente , laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

«2.    Per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

 

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere le zone scarsamente popolate qualora sia dimostrato che la raccolta differenziata non dà il miglior risultato ambientale complessivo in termini di ciclo di vita.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di tale deroga. La Commissione esamina la notifica e valuta se la deroga è giustificata, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva. Qualora la Commissione non sollevi obiezioni entro nove mesi dalla notifica, la deroga si considera concessa. In caso di obiezioni da parte della Commissione, questa adotta una decisione e ne informa lo Stato membro.»;

Emendamento 157

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 quinquies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quinquies)

all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.     Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 22 non siano accettati da un impianto di incenerimento, ad eccezione dei residui risultati dalla cernita di tali rifiuti.»;

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 sexies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 sexies)

all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2 ter.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la decontaminazione dei rifiuti pericolosi prima del recupero, laddove opportuno.»;

Emendamento 159

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera -a (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

il titolo è sostituito dal seguente:

Riutilizzo e  riciclaggio

«Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio»;

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere , se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

1.   Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per le attività di riutilizzo, tra l'altro agevolando la creazione e il riconoscimento dei gestori e delle reti della preparazione per il riutilizzo , in particolare quelli che operano come imprese sociali, facilitando l'accesso di tali gestori riconosciuti e reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi, o di altre misure.

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti , ove essa sia fattibile sul piano tecnico , ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2 .

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'articolo 10 , paragrafo 2, per soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

«Gli Stati membri ricorrono a strumenti normativi ed economici per incentivare l'utilizzo delle materie prime secondarie.»;

Emendamento 164

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera a ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 3

Testo in vigore

Emendamento

 

a ter)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro.»

 

«Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro. Inoltre, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata obbligatoria per i prodotti tessili entro il 2020.»;

Emendamento 165

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure intese a  promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati , metalli, vetro e gesso.

Gli Stati membri adottano misure intese a  garantire la cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica) , metalli, plastica, intonaco, vetro e gesso. Gli Stati membri possono adottare le misure elencate nell'allegato IV bis.

 

Gli Stati membri incentivano i controlli antecedenti alla demolizione al fine di ridurre al minimo il contenuto di inquinanti o di altre sostanze indesiderabili nei rifiuti da costruzione e demolizione, contribuendo in tal modo a un riciclaggio di alta qualità.

Emendamento 166

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

al paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere i sistemi di cernita dei rifiuti commerciali e industriali, almeno per i seguenti elementi: metalli, plastica, carta e cartone, rifiuti organici, vetro e legno.»;

Emendamento 167

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera b ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)

la parte introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:

Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

 

«Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:»;

Emendamento 168

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera d

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

c)

entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso dei rifiuti urbani prodotti, e almeno il 3 % del totale degli stessi sarà preparato per il riutilizzo ;

Emendamento 169

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera d

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

d)

entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70 % in peso dei rifiuti urbani prodotti, e almeno il 5 % del totale degli stessi sarà preparato per il riutilizzo;

Emendamento 170

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2 , lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50 % e al 60 % in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.

3.    Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c), se soddisfa le seguenti condizioni:

 

a)

ha preparato per il riutilizzo e ha riciclato meno del 20 % dei suoi rifiuti urbani nel 2013; e

 

b)

non è incluso nell'elenco di Stati membri che rischiano di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 50 % dei loro rifiuti urbani entro il 2025, istituito a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 2, lettera b).

 

Lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta per ottenere tale proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettera c), ma non prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 11 ter riguardante il conseguimento dell'obiettivo di cui al presente paragrafo.

Emendamento 171

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

La richiesta di proroga è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo entro il nuovo termine. Il piano è elaborato sulla base di una valutazione dei piani esistenti per la gestione dei rifiuti e include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

 

Inoltre, il piano di cui al terzo comma rispetta almeno uno dei seguenti requisiti:

 

a)

utilizza strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva;

 

b)

dimostra un utilizzo efficace dei Fondi strutturali e di coesione e di altre misure attraverso investimenti a lungo termine dimostrabili che finanziano lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;

 

c)

fornisce statistiche di elevata qualità e genera previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva, all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, e all'articolo 5, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della direttiva 1999/31/CE;

 

d)

ha definito un programma di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della presente direttiva.

 

La Commissione valuta se i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma siano soddisfatti. A meno che la Commissione non sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.

 

Se la Commissione solleva obiezioni al piano presentato, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni.

 

La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di decisione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.

 

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'esito delle sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione.

 

Se viene concessa la proroga di cui al primo comma ma lo Stato membro non prepara per il riutilizzo e non ricicla almeno il 50 % dei suoi rifiuti urbani entro il 2025, la proroga si considera automaticamente revocata.

Emendamento 172

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), se soddisfa le seguenti condizioni:

 

a)

soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b); e

 

b)

non è incluso nell'elenco di Stati membri che rischiano di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 60 % dei loro rifiuti urbani entro il 2030, istituito a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 2, lettera b).

 

Per chiedere la proroga di cui al primo comma del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta alla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente paragrafo al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, ma non prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 11 ter riguardante il conseguimento dell'obiettivo di cui al presente paragrafo.

 

Se la proroga viene concessa ma lo Stato membro non prepara per il riutilizzo e non ricicla almeno il 60 % dei suoi rifiuti urbani entro il 2030, la proroga si considera automaticamente revocata.

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo e vagliare l'introduzione di obiettivi per altri flussi di rifiuti . A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.

4.   Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo , tenendo in considerazione le migliori prassi e le misure utilizzate dagli Stati membri per raggiungerlo . A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.

Emendamento 174

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio applicabili ai rifiuti commerciali, ai rifiuti commerciali non pericolosi e ad altri flussi di rifiuti da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 175

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     La Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio applicabili ai rifiuti da costruzione e demolizione da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 176

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti,

1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti,

a)

il peso dei rifiuti urbani riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

a)

il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo finale di riciclaggio in un dato anno ;

b)

il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

b)

il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti in un dato anno da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento.

c)

gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato VI.

 

Emendamento 177

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire standard europei di qualità per i materiali di rifiuto che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio e per le materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori prassi disponibili.

Emendamento 178

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b ) e  c ) , e dell'allegato VI , la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento di gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

2.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere a ) e  b ), la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo, dei sistemi di cauzione-rimborso e dei gestori finali del riciclaggio , incluse norme specifiche sulla raccolta , tracciabilità , verifica e comunicazione dei dati.

Emendamento 179

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti urbani riciclati, a condizione che:

3.    Gli Stati membri provvedono anche a che siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (ossia l'output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.

a)

tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

 

b)

il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 % del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato.

 

Emendamento 180

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

4.    In conformità del paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare il rispetto delle norme di cui al paragrafo 1 . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo utilizzato per il controllo di qualità e la tracciabilità.

Emendamento 181

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.

5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri , dopo l'adozione da parte della Commissione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento , proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti o coinceneriti , a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità e che i rifiuti siano stati separati prima dell'incenerimento o sia stato rispettato l'obbligo di istituire una raccolta differenziata per carta, metallo, plastica, vetro e rifiuti organici .

Emendamento 182

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.

6.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento , compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.

Emendamento 183

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e all'articolo 11 , paragrafo 3 , tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

1.   La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) , all'articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis e all'articolo 21, paragrafo 1 bis , tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

esempi di migliori prassi che sono utilizzate in tutta l'Unione e che potrebbero fornire indicazioni per compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Se necessario, le relazioni di cui al paragrafo 1 esaminano l'attuazione di altre prescrizioni della presente direttiva, quali le previsioni relative al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 e la percentuale e la quantità pro capite di rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis)

all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani smaltiti sia ridotta a un massimo del 10 % del totale dei rifiuti urbani prodotti.»;

Emendamento 187

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 12 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 ter)

all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 ter.     La Commissione riesamina le operazioni di smaltimento elencate nell'allegato I. Alla luce di tale riesame, la Commissione adotta atti delegati a integrazione della presente direttiva che definiscono i criteri tecnici e le procedure operative relative alle operazioni di smaltimento D2, D3, D4, D6, D7 e D12. Se del caso, tali atti delegati stabiliscono un divieto delle operazioni di smaltimento che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13.»;

Emendamento 188

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 quater (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 12 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 quater)

all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 quater.     Gli Stati membri adottano misure specifiche per impedire lo smaltimento dei rifiuti, direttamente e indirettamente, nell'ambiente marino. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure introdotte per attuare il presente paragrafo 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni due anni. La Commissione, entro sei mesi, pubblica una relazione biennale sulla base delle informazioni ricevute.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le modalità e gli indicatori per l'attuazione di questo paragrafo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.»;

Emendamento 189

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 quinquies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 quinquies)

all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4 bis.     Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che la procedura di selezione dei gestori di rifiuti condotta dalle autorità locali e dalle organizzazioni che attuano la responsabilità estesa del produttore a nome di un produttore di prodotti comprenda clausole sociali miranti a sostenere il ruolo delle imprese e delle piattaforme sociali e solidali.»;

Emendamento 190

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 sexies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

12 sexies)

all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.    Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione , ove possibile e necessario , per ottemperare all'articolo 13 .

 

«3.   Qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono , fatto salvo l'articolo 36 , che si proceda alla separazione, ove tecnicamente fattibile .

Qualora la separazione non sia tecnicamente fattibile, i rifiuti indifferenziati sono trattati in impianti autorizzati a trattare sia tale miscela che i singoli componenti della stessa.»;

Emendamento 191

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 septies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 20 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 septies)

all'articolo 20 è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 1o gennaio 2020, gli Stati membri mettono a punto sistemi di raccolta e di ricezione differenziata dei rifiuti domestici pericolosi per garantire che questi siano trattati correttamente e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani.»;

Emendamento 192

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 octies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 20 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 octies)

all'articolo 20 è aggiunto il comma seguente:

«Entro … [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti per assistere e facilitare gli Stati membri nella raccolta e nella gestione sicura dei rifiuti domestici pericolosi.»;

Emendamento 193

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 nonies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

12 nonies)

all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

gli oli usati siano raccolti separatamente , laddove ciò sia tecnicamente fattibile ;

 

«a)

gli oli usati siano raccolti separatamente;»;

Emendamento 194

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 decies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera c

Testo in vigore

Emendamento

 

12 decies)

all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)

laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.

 

«c)

gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce la rigenerazione;»;

Emendamento 195

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 undecies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 undecies)

all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie volte a garantire che, entro il 2025, la rigenerazione degli oli usati sia aumentata almeno all'85 % degli oli usati prodotti.

Gli oli usati inviati in un altro Stato membro per essere rigenerati in quello stesso Stato membro possono essere conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali oli usati, e solo se sono soddisfatti i pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi.

Gli oli usati esportati fuori dell'Unione per la rigenerazione, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo dallo Stato membro in cui sono stati raccolti soltanto se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento di rigenerazione degli oli usati al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione.»;

Emendamento 196

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 duodecies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

12 duodecies)

all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.    Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato , gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.

 

«2.    Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis , gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.»;

Emendamento 197

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 terdecies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

12 terdecies)

all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.    Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

 

«3.   Laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.»;

Emendamento 198

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici , ove essa sia fattibile sul piano tecnico , ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3 .

1.

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici alla fonte , in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 .

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri incoraggiano il compostaggio domestico.

Emendamento 237

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

2.    Gli Stati membri adottano misure , tra cui la tracciabilità e sistemi per la garanzia di qualità relativi ai rifiuti immessi e in uscita, a norma degli articoli 4 e 13, per garantire il riciclaggio organico di rifiuti organici in modo da assicurare un livello elevato di protezione ambientale nonché rifiuti in uscita che soddisfano i pertinenti standard di qualità.

a)

il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio, e la digestione dei rifiuti organici;

 

b)

il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

 

c)

l'utilizzo delle materie sicure per l'ambiente ottenute dai rifiuti organici.

 

Emendamento 242

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il peso dei rifiuti organici riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo di riciclaggio organico in un dato anno.

 

Il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia non è comunicato come riciclato.

Emendamento 201

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione propone una modifica del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) per introdurre codici dei rifiuti europei per i rifiuti organici urbani separati alla fonte.

Emendamento 238

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire standard europei di qualità per i rifiuti organici che vengono immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori prassi disponibili.

Emendamento 202

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 24 — comma 1 — lettera b

Testo in vigore

Emendamento

 

13 bis)

all'articolo 24, la lettera b) è sostituita dal seguente:

b)

recupero dei rifiuti.

 

«b)

recupero dei rifiuti non pericolosi .»;

Emendamento 203

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 14

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 26 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno.

Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno e di rifiuti pericolosi non superiori a 2 tonnellate l'anno .

Emendamento 204

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 14

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 26 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis al fine di adeguare la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi.

abrogato

Emendamento 205

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 15 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili a tutte le attività di trattamento , in particolare per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio di rifiuti, che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Emendamento 206

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 16 — lettera a — punto ii

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

misure per contrastare tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.

f)

misure per contrastare e prevenire tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.

Emendamento 207

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 16 — lettera a — punto ii bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)

è aggiunta la lettera seguente:

«f bis)

sufficienti opportunità di finanziamento per gli enti locali al fine di promuovere la prevenzione dei rifiuti e lo sviluppo di sistemi e di infrastrutture di raccolta differenziata ottimali per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva.»

Emendamento 208

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 16 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 28 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 , della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

5.   I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

Emendamento 209

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1 , 4 e 9 .

1.    Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4 e all'articolo 9, paragrafo - 1, gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno misure di prevenzione dei rifiuti in conformità dell'articolo 9 , paragrafo 1 .

Emendamento 210

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 — paragrafo 1 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

 

«Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti.»

Emendamento 211

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 — lettera a ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

a ter)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

2.    I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione . Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.

 

«2.    Nei programmi di cui al paragrafo 1 , gli Stati membri descrivono almeno l'attuazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo - 1 . Se del caso, gli Stati membri descrivono il contributo degli strumenti e delle misure elencate nell'allegato IV bis e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.»

Emendamento 212

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 — lettera a quater (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.     Gli Stati membri istituiscono programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nel quadro dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo.»;

Emendamento 213

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 30 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

17 bis)

all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.    L'Agenzia europea per l'ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

 

«2.    Ogni due anni l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e dei risultati ottenuti per quanto riguarda gli obiettivi dei programmi di prevenzione dei rifiuti per ciascuno Stato membro e per l'Unione in generale, compresa la dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un'economia circolare

Emendamento 214

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 19 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 35 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti , in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

4.   Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati , o utilizzano registri elettronici o registri coordinati già esistenti, su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri istituiscono tali registri almeno per i flussi di rifiuti per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Emendamento 215

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

1.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo - 1, all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), all'articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis e all'articolo 21 . I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione relativo agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Emendamento 216

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

abrogato

Emendamento 217

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), la quantità di rifiuti urbani preparata per il riutilizzo è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata.

Emendamento 218

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità , tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

5.   La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. Fino all'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta in ogni caso la completezza, l'affidabilità , la tempestività e  la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata nove mesi dopo il primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni tre anni.

Emendamento 219

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Nella relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione include informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme e valuta il suo impatto sulla salute umana e sull'ambiente. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva.

Emendamento 220

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

6.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, l'organizzazione della raccolta dei dati e delle fonti di dati nonché le norme sul formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione del paragrafo 1 e per la comunicazione della preparazione del riutilizzo e delle operazioni di riempimento.

Emendamento 221

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

21 bis)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 37 bis

 

Quadro per l'economia circolare

 

Entro il 31 dicembre 2018, al fine di sostenere le misure di cui all'articolo 1, la Commissione:

 

a)

redige una relazione per valutare l'esigenza di fissare obiettivi dell'Unione, in particolare un obiettivo dell'Unione in materia di efficienza delle risorse, e di adottare misure regolamentari orizzontali nel settore del consumo e della produzione sostenibili. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

 

b)

redige una relazione sulla coerenza tra i quadri regolamentari dell'Unione relativi ai prodotti, ai rifiuti e ai prodotti chimici per identificare gli ostacoli che impediscono la transizione verso un'economia circolare;

 

c)

elabora una relazione per individuare le interazioni tra atti legislativi che possono ostacolare lo sviluppo di sinergie fra i vari settori e impedire il conseguente uso dei sottoprodotti e la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti per applicazioni specifiche. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa o di orientamenti sulle modalità di rimozione delle barriere individuate e di sfruttamento delle potenzialità del mercato dei sottoprodotti e delle materie prime secondarie;

 

d)

presenta una revisione completa della normativa dell'Unione sulla progettazione ecocompatibile al fine di ampliarne il campo di applicazione per includervi tutti i principali gruppi di prodotti, compresi i gruppi di prodotti non connessi all'energia, e includere progressivamente le caratteristiche relative all'efficienza delle risorse nei requisiti obbligatori per la progettazione dei prodotti e adeguare le disposizioni per il marchio di qualità ecologica.»;

Emendamento 222

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 21 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

 

21 bis)

all'articolo 38, il titolo è sostituito dal seguente:

Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico

 

«Scambio di informazioni e condivisione delle migliori prassi, interpretazione e adeguamento al progresso tecnico»

Emendamento 223

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.     La Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio periodico e strutturato di informazioni e di migliori prassi tra la Commissione e gli Stati membri, incluse le autorità regionali e comunali, per quanto concerne l'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, al fine di assicurare una governance adeguata, l'applicazione della legge, la cooperazione transfrontaliera e la diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel campo della gestione dei rifiuti.

 

In particolare, la piattaforma è utilizzata:

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne gli strumenti e gli incentivi utilizzati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne le misure di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne la prevenzione e l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita;

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne l'adempimento degli obblighi in materia di raccolta differenziata;

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne gli strumenti e gli incentivi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 21;

 

per la condivisione delle migliori prassi nell'elaborazione di misure e sistemi per tracciare i flussi dei rifiuti urbani dalla cernita al processo finale di riciclaggio, che riveste un'importanza fondamentale nel controllo della qualità dei rifiuti e nel quantificare le perdite nei flussi dei rifiuti e nei processi di riciclaggio.

 

La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e della condivisione di migliori prassi.

Emendamento 224

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e  di smaltimento.

La Commissione elabora orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di rifiuti, rifiuti urbani, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento.

Emendamento 225

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, necessari per modificare l'allegato VI.

abrogato

Emendamento 226

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26 , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1 , 2 3 , è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 , all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, paragrafo 1 ter , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e all'articolo 38, paragrafi 1 e  2 , è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 227

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26 , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1 , 2 3 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 , all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, paragrafo 1 ter , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e all'articolo 38, paragrafi 1 e  2 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 228

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Emendamento 229

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 26 , dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 1 , 2 3 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 , dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 12, paragrafo 1 ter , dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 37, paragrafo 6, e dell'articolo 38, paragrafi 1 e  2 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 230

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 24 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Allegato II — punto R13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

24 bis)

all'allegato II, è aggiunto il seguente punto:

«R13 bis:

preparazione per il riutilizzo.»;

Emendamento 231

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 24 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

24 ter)

è aggiunto l'allegato IV bis figurante nell'allegato della presente direttiva.

Emendamento 232

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 25

Direttiva 2008/98/CE

Allegato VI (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

25)

è aggiunto l'allegato VI figurante nell'allegato della presente direttiva.

abrogato

Emendamento 233

Proposta di direttiva

Allegato I

Direttiva 2008/98/CE

Allegato VI

Testo della Commissione

Emendamento

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 11, paragrafo 3

abrogato

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

 

Formula

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

 

A: peso dei rifiuti urbani riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

 

R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

 

P: peso dei rifiuti urbani prodotti in un determinato anno.

 

Emendamento 234

Proposta di direttiva

Allegato -I (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato -I

 

È aggiunto il seguente allegato IV bis:

 

«Allegato IV bis

 

Elenco indicativo degli strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia circolare

 

1.

Strumenti economici:

 

1.1

aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

 

1.2

introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento

 

1.3

introduzione di sistemi di tariffe puntuali (“pay-as-you-throw”);

 

1.4

misure intese a migliorare l'efficienza, in termini di costi, dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

 

1.5

estensione del campo di applicazione della responsabilità finanziaria e/o operativa del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

 

1.6

incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

 

1.7

misure a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;

 

1.8

misure volte a sopprimere le sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.

 

2.

Altre misure:

 

2.1

appalti pubblici sostenibili volti a promuovere la produzione e il consumo sostenibili;

 

2.2

misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

 

2.3

adozione delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti volte a eliminare le sostanze estremamente preoccupanti, ove tecnicamente ed economicamente fattibile;

 

2.4

misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

 

2.5

misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e ad assicurare la partecipazione di altre parti interessate rilevanti;

 

2.6

utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;».

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0034/2017).

(1bis)   Testi approvati, P8_TA(2015)0266.

(14)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(14)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(1bis)   Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(1ter)   Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(1 bis)   Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

(1 ter)   Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

(17)  COM(2008)0699 e COM(2014)0297.

(17)  COM(2008)0699 e COM(2014)0297.

(18)  COM(2014)0297.

(18)  COM(2014)0297.

(1 bis)   Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(1bis)   Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;

(*1)   GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

(*2)   Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1) .

(1 bis)   Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).


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