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Document 52017AP0066

P8_TA(2017)0066 Mercurio ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (COM(2016)0039 — C8-0021/2016 — 2016/0023(COD)) P8_TC1-COD(2016)0023 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

GU C 263 del 25.7.2018, p. 168–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/168


P8_TA(2017)0066

Mercurio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (COM(2016)0039 — C8-0021/2016 — 2016/0023(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0039),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0021/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0313/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione del Parlamento allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 122.


P8_TC1-COD(2016)0023

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/852.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL MERCURIO CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 (2016/0023(COD))

L'accettazione da parte del Parlamento europeo del ricorso ad atti di esecuzione per l'autorizzazione di nuovi prodotti o processi nel contesto dei negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento sul mercurio (2016/0023(COD)) non può costituire un precedente per fascicoli analoghi e non pregiudica i futuri negoziati interistituzionali relativi ai criteri di demarcazione per l'uso degli atti delegati e degli atti di esecuzione.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE DEL MERCURIO

La Convenzione di Minamata e il nuovo regolamento sul mercurio contribuiscono in modo significativo a proteggere i cittadini dall'inquinamento da mercurio a livello mondiale e nell'UE.

Per garantire che tutte le Parti attuino correttamente la Convenzione e per rafforzare ulteriormente le sue disposizioni, è necessario sostenere la cooperazione internazionale.

La Commissione europea si impegna pertanto a sostenere la prosecuzione della cooperazione, conformemente alla Convenzione e nel rispetto delle politiche, delle norme e delle procedure dell'UE applicabili, tra l'altro intervenendo nei seguenti ambiti:

riduzione della distanza tra il diritto dell'UE e le disposizioni della Convenzione mediante la clausola di revisione dell'elenco di prodotti con aggiunta di mercurio vietati;

nel quadro delle disposizioni della Convenzione in materia di finanziamento, sviluppo delle capacità e trasferimento di tecnologia, attività quali migliorare la tracciabilità del commercio e dell'uso di mercurio, promuovere la certificazione delle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza mercurio e l'etichettatura dell'oro ottenuto senza mercurio nonché rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti di mercurio.


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