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Document 52016XX1224(02)

    Relazione finale del consigliere-auditore — Unità a disco ottico (AT.39639)

    GU C 484 del 24.12.2016, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 484/23


    Relazione finale del consigliere-auditore (1)

    Unità a disco ottico

    (AT.39639)

    (2016/C 484/09)

    Introduzione

    (1)

    Il progetto di decisione riguarda un cartello al quale hanno partecipato alcuni fornitori mondiali di unità a disco ottico. Secondo il progetto di decisione, tali fornitori hanno coordinato il loro comportamento in occasione di eventi organizzati per l’offerta di tali dispositivi da due produttori di personal computer, Dell Inc. («Dell») e Hewlett Packard («HP»).

    (2)

    Le imprese o le imprese comuni che, secondo il progetto di decisione, hanno partecipato al cartello sono: Philips (2), Lite-On (3), Philips-Lite-On (4), Hitachi-LG (5), Toshiba-Samsung (6), Sony (7), Sony Optiarc (8) e Quanta Storage Inc.

    Fase d’indagine

    (3)

    Il caso ha origine da una domanda di immunità dalle ammende presentata congiuntamente da Philips, Lite-On e Philips & Lite-On, in seguito alla quale la Commissione ha ricevuto una richiesta di trattamento favorevole da Hitachi-LG. Nessuna delle altre parti ha presentato domanda di trattamento favorevole.

    (4)

    La Commissione non ha effettuato accertamenti. Nel giugno 2009 la Commissione ha inviato richieste di informazioni mirate a più imprese operanti nel settore delle unità a disco ottico.

    Comunicazioni degli addebiti della Commissione

    (5)

    Il 18 luglio 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti («CA») che è stata notificata ad alcune entità delle imprese oggetto del progetto di decisione, nonché ad un’altra impresa.

    (6)

    Il 18 febbraio 2014 la Commissione ha adottato due comunicazioni degli addebiti aggiuntive («comunicazioni aggiuntive del febbraio 2014»): una rivolta a Koninklijke Philips N.V., Lite-On IT Corporation e Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation, e l’altra a una diversa impresa. Le comunicazioni aggiuntive del febbraio 2014 intendevano chiarire, modificare e integrare gli addebiti mossi contro i destinatari della CA per quanto riguarda la loro responsabilità nella presunta infrazione.

    (7)

    Il 1o giugno 2015 la Commissione ha adottato un’altra CA aggiuntiva («CA aggiuntiva del giugno 2015») (9), il cui unico intento era completare la CA e le CA aggiuntive del febbraio 2014, rivolgendo gli stessi addebiti ad altre entità le cui società madre o i loro predecessori erano già destinatari della CA. La CA aggiuntiva del giugno 2015 era rivolta anche alle società madre di tali entità aggiuntive. Per altri destinatari della CA, la CA aggiuntiva del giugno 2015 non era di applicazione in quanto non modificava né ampliava gli addebiti già mossi nei loro confronti nella comunicazione iniziale.

    (8)

    Nelle loro risposte scritte alla CA, due parti interessate hanno criticato i riferimenti generali a un allegato della CA in cui venivano elencati in una tabella concreti esempi dei comportamenti collusivi. Il consigliere-auditore ha esaminato la CA e l’allegato in questione. Contrariamente a quanto sostenuto da dette parti, l’allegato permetteva ai destinatari della CA di individuare eventi specifici ed elementi di prova detenuti nei loro confronti, deducendone le conclusioni che la Commissione intendeva trarre da ciascuno dei contatti di cui nell’allegato. Tale valutazione è stata confermata dalle parti interessate che hanno avuto modo di addurre argomenti a loro difesa riguardo a tutti gli addebiti contenuti nella CA. Poiché la CA e la CA aggiuntiva del giugno 2015 sono, tranne per l’elenco dei destinatari, praticamente identiche, compreso per l’allegato in questione, una simile valutazione sembrerebbe imporsi per la CA aggiuntiva del giugno 2015.

    Termini per rispondere per iscritto alla CA e alle successive CA aggiuntive

    (9)

    La direzione generale della Concorrenza ha concesso ai diversi destinatari della CA proroghe al periodo di 8 settimane inizialmente fissato per rispondere per iscritto alla CA. Il consigliere-auditore ha ricevuto da due altri destinatari della CA richieste motivate di proroga, che erano state rifiutate dalla DG Concorrenza. Il consigliere-auditore ha concesso proroghe di una settimana e di un giorno lavorativo.

    (10)

    I destinatari della CA aggiuntiva del febbraio 2014 hanno risposto entro il termine di quattro settimane a decorrere dal ricevimento, fissato per le loro comunicazioni scritte.

    (11)

    La DG Concorrenza ha fissato un termine di quasi cinque settimane dal ricevimento della CA aggiuntiva del giugno 2015 per rispondervi. Tutti i destinatari hanno risposto entro tale termine.

    Accesso al fascicolo istruttorio

    (12)

    Dopo aver ricevuto la CA, i destinatari si sono avvalsi della possibilità di accedere alle parti del fascicolo che erano disponibili solo presso gli uffici della Commissione. La DG Concorrenza ha fornito loro la restante parte del fascicolo accessibile su un dispositivo elettronico di memorizzazione.

    (13)

    La DG Concorrenza si è occupata di alcune richieste di accesso ulteriore.

    (14)

    In una lettera allegata alla CA aggiuntiva del febbraio 2014, la DG Concorrenza ha spiegato che gli elementi di prova mossi nei confronti dei rispettivi destinatari delle CA aggiuntive erano stati forniti da loro stessi o erano stati messi a loro diposizione nel quadro dell’accesso al fascicolo a seguito dell’adozione della CA. Pertanto, la DG Concorrenza non ha ritenuto necessario concedere un ulteriore accesso al fascicolo a seguito dell’adozione delle CA aggiuntive del febbraio 2014.

    (15)

    I destinatari della CA aggiuntiva del giugno 2015 hanno fatto uso del loro diritto di accesso al fascicolo della Commissione.

    Lettera di esposizione dei fatti del giugno 2015

    (16)

    Il 13 marzo 2015 la DG Concorrenza ha inviato una lettera alle parti interessate accludendo i documenti aggiuntivi ricevuti da Dell e HP. Con una lettera di esposizione dei fatti del 3 giugno 2015, la DG Concorrenza ha trasmesso a queste parti informazioni relative all’uso che la Commissione intendeva fare della documentazione nel presente caso.

    (17)

    La DG Concorrenza ha fissato un termine di due settimane dal ricevimento della lettera per email, per inviare eventuali osservazioni scritte in risposta. Tutte le parti interessate, ad eccezione di una, hanno risposto entro tale periodo. La DG Concorrenza ha concesso alla restante parte una proroga di una settimana per rispondere.

    Terzi interessati: Dell

    (18)

    Il 31 ottobre 2012 il consigliere-auditore ha ricevuto una richiesta motivata di Dell di essere sentita in qualità di terzo interessato ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003 (10) e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 773/2004 (11). A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha rilevato che Dell aveva dimostrato un «interesse sufficiente» ai sensi di tale disposizione e l’ha quindi ammessa come terzo interessato.

    (19)

    Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, la DG Concorrenza ha comunicato a Dell per iscritto la natura e l’oggetto del procedimento e Dell ha quindi trasmesso le proprie osservazioni per iscritto.

    Audizione orale

    (20)

    L’audizione orale si è svolta in un giorno e mezzo, il 29 e 30 novembre 2012. Vi hanno partecipato tutte le imprese alle quali era indirizzata la CA, tranne una. Non vi sono state sessioni a porte chiuse.

    (21)

    Il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Dell di partecipare all’audizione orale, ritenendo, in applicazione dell’articolo 6 della decisione 2011/695/UE, che non fosse il caso (12). In primo luogo, la presenza di Dell avrebbe probabilmente scoraggiato le imprese che avevano intenzione di richiedere l’immunità o un trattamento favorevole dal partecipare pienamente e attivamente all’audizione orale. In secondo luogo, e più in generale, consentendo a un potenziale attore in un’azione per il risarcimento dei danni di partecipare a un’audizione orale avrebbe potuto avuto un effetto deterrente riguardo al programma di trattamento favorevole della Commissione. In terzo luogo, la presenza di Dell avrebbe potuto incidere sull’apertura degli scambi tra la Commissione e i destinatari della CA, con il rischio di compromettere la capacità delle parti interessate di presentare una difesa effettiva. In quarto luogo, il consigliere-auditore ha ritenuto improbabile che Dell, alla quale la presunta collusione era stata tenuta nascosta, sarebbe stata in grado di apportare un contributo significativo per chiarire i fatti di causa in occasione dell’audizione orale (13). In quinto luogo, Dell non aveva ricevuto accesso alla CA o al fascicolo dell’indagine, mentre le discussioni in occasione dell’audizione probabilmente si sarebbero concentrate sull’interpretazione della CA e sugli elementi in essa contenuti. Infine, il consigliere-auditore ha dovuto tener conto, anche se non quale fattore decisivo, del fatto che le richieste di terzi, tra cui Dell, in una fase avanzata dei preparativi per l’audizione orale avrebbero probabilmente disturbato l’organizzazione dell’audizione orale (14).

    (22)

    Nel corso dell’audizione, la DG Concorrenza ha posto una domanda a un’impresa comune su una dichiarazione resa nell’ambito della notifica di una concentrazione (formulario CO), presentata dalle sue imprese madri in base alle norme dell’UE in materia di controllo delle concentrazioni in vigore al momento della creazione dell’impresa comune. Il consigliere-auditore ha avvisato la parte interessata del fatto che si trattava di una irregolarità procedurale e che tale parte avrebbe potuto decidere di non rispondere. Ai sensi delle norme UE sul controllo delle concentrazioni, la Commissione non può usare le informazioni ottenute nel quadro di un procedimento relativo al controllo delle concentrazioni in un procedimento separato (in questo caso il cartello) (15). Poiché la parte interessata ha deciso di rispondere alla questione, il consigliere-auditore ha concluso che l’effettivo esercizio dei suoi diritti di difesa non era stato compromesso.

    (23)

    Nelle loro risposte scritte alle CA aggiuntive del febbraio 2014 e alla CA aggiuntiva del giugno 2015, i destinatari interessati non hanno chiesto di esporre i propri argomenti in un’audizione orale (16).

    Il progetto di decisione

    (24)

    Dopo aver ascoltato le parti interessate, la Commissione ha archiviato il caso nei confronti di un’impresa. Per quanto riguarda due imprese e un’impresa comune, la decisione non mantiene gli addebiti esposti nella CA, nelle CA aggiuntive del febbraio 2014 e nella CA aggiuntiva del giugno 2015 (insieme «le comunicazioni degli addebiti») nella misura in cui tali addebiti riguardavano un comportamento relativo a uno dei due clienti di unità a disco ottico in questione.

    (25)

    Contrariamente alle comunicazioni degli addebiti, non sono mosse circostanze aggravanti nei confronti dei destinatari del progetto di decisione.

    (26)

    Secondo quanto affermato nel progetto di decisione, i destinatari avevano partecipato a un cartello che è durato dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008. La durata complessiva del periodo è più breve di quella contestata nelle comunicazioni degli addebiti. La durata dei periodi per i quali i singoli destinatari del progetto di decisione sono ritenuti responsabili è più breve che nelle comunicazioni degli addebiti. La riduzione della durata della responsabilità delle entità ritenute responsabili varia da circa sette mesi a poco più di quattro anni e otto mesi.

    (27)

    Inoltre, le comunicazioni degli addebiti hanno dato alle parti interessate, conformemente al punto 85 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (17), la possibilità di presentare osservazioni sul metodo previsto per la fissazione delle ammende. Alla luce delle osservazioni pervenute alla Commissione a tale riguardo, il progetto di decisione utilizza un approccio modificato per stimare il valore delle vendite ai fini del calcolo delle ammende.

    Osservazioni finali

    (28)

    A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

    (29)

    In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

    Bruxelles, 9 ottobre 2015

    Wouter WILS


    (1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

    (2)  Le entità della Philips alle quali è rivolto il progetto di decisione sono Koninklijke Philips N.V. e Philips Electronics North America Corporation.

    (3)  Le entità di Lite-On alle quali è rivolto il progetto di decisione sono Lite-On Technology Corporation e Lite-On Sales & Distribution, Inc.

    (4)  Le entità di Philips-Lite-On alle quali è rivolto il progetto di decisione sono Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation e Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc.

    (5)  Le entità di Hitachi-LG alle quali è rivolto il progetto di decisione sono Hitachi-LG Data Storage, Inc., Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc.

    (6)  Le entità di Toshiba-Samsun alle quali è rivolto il progetto di decisione sono Toshiba Samsung Storage Technology Corporation e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation.

    (7)  La entità di Sony alle quali è rivolto il progetto di decisione sono Sony Corporation e Sony Electronics Inc.

    (8)  La entità di Sony Optiarc alle quali è rivolto il progetto di decisione sono Sony Optiarc Inc. e Sony Optiarc America Inc.

    (9)  Quest’ultima era indirizzata a Koninklijke Philips N.V., Philips Electronics North America Corporation, Philips Taiwan Ltd., Lite-On Technology Corporation, Lite-On Sales & Distribution, Inc., Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation e Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc.

    (10)  Conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) e all’articolo 13.

    (11)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

    (12)  Cfr. l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004.

    (13)  Cfr. il considerando 13 della decisione 2011/695/CE.

    (14)  Dell era già da tempo a conoscenza del presente procedimento e tuttavia ha chiesto lo status di terzo interessato soltanto un mese prima dell’audizione orale. La sua richiesta formale di partecipare all’audizione orale è giunta meno di una settimana prima della stessa.

    (15)  Cfr. l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1). Un’identica disposizione era contenuta nelle precedenti norme sul controllo delle concentrazioni.

    (16)  Cfr. l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004.

    (17)  GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6.


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