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Document 52016XC1005(01)

    Sintesi della decisione della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio) [Notificata con il numero C(2016) 3121]

    GU C 366 del 5.10.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 366/6


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 25 maggio 2016

    relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

    (Caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio)

    [Notificata con il numero C(2016) 3121]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2016/C 366/06)

    Il 25 maggio 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica il nome della parte e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    La decisione riguarda la partecipazione a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore dei prodotti abrasivi in acciaio da parte dell’impresa Pometon SpA («Pometon»). L’infrazione di Pometon è durata dal 3 ottobre 2003 al 16 maggio 2007 ed è consistita in accordi e/o pratiche concordate per coordinare i prezzi degli abrasivi in acciaio.

    (2)

    Gli abrasivi in acciaio sono particelle di acciaio sfuse, in forma di graniglia sia sferica che angolosa, principalmente utilizzati nei settori siderurgico, automobilistico, metallurgico, petrolchimico e della lavorazione della pietra. Vengono prodotti per atomizzazione dell’acciaio fuso ottenuto dalla fusione di rottami di acciaio, seguita da una serie di trattamenti termici e meccanici per conferire loro caratteristiche finali. Il comportamento anticoncorrenziale individuato nel caso di specie riguarda la graniglia di acciaio sia sferica che angolosa, in tutti i gradi.

    (3)

    Nell’ambito del presente caso, sono state adottate due decisioni: da un lato, una decisione riguardante quattro imprese che hanno presentato una proposta formale di transazione (2), ovvero i) Ervin, ii) Winoa, iii) Metalltechnik Schmidt e iv) Eisenwerk Würth, alle quali è stata indirizzata la decisione della Commissione del 2 aprile 2014 (la «decisione di transazione») (3); dall’altro, una decisione destinata a Pometon, che non ha presentato una proposta di transazione. La presente sintesi riguarda quest’ultima decisione.

    2.   DESCRIZIONE DEL CASO

    2.1.   Procedimento

    (4)

    Il caso è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da Ervin. Tra il 15 e il 17 giugno 2010, la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso nei locali di vari produttori di abrasivi in acciaio.

    (5)

    Nel corso dell’indagine, la Commissione ha inoltre inviato varie richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003.

    (6)

    Il 16 gennaio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti della società destinataria della decisione e di altre quattro imprese, al fine di avviare discussioni di transazione con esse. Le riunioni di transazione hanno avuto luogo tra il febbraio e il dicembre 2013. In esito a tali riunioni, Pometon ha deciso di non presentare una proposta di transazione e pertanto la Commissione ha avviato nei suoi confronti il procedimento ordinario per i casi di cartelli.

    (7)

    Il 3 dicembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Pometon.

    (8)

    Dopo avere ottenuto pieno accesso al fascicolo, il 16 febbraio 2015 Pometon ha risposto per iscritto alla comunicazione degli addebiti e ha in seguito partecipato all’audizione svoltasi il 17 aprile 2015.

    (9)

    Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha formulato un parere favorevole il 25 aprile e il 23 maggio 2016. La Commissione ha adottato la decisione il 25 maggio 2016.

    2.2.   Sintesi dell’infrazione

    (10)

    La decisione riguarda un’intesa, il cui obiettivo ultimo era coordinare i prezzi degli abrasivi in acciaio e limitare la concorrenza sui prezzi. Al fine di realizzare il loro obiettivo le parti hanno intrattenuto contatti anticoncorrenziali bilaterali e multilaterali. In occasione di tali contatti le parti discutevano i principali componenti del prezzo applicabile a tutte le loro vendite di abrasivi in acciaio nel SEE. In particolare, Pometon si è avvalsa di tali contatti per:

    a)

    coordinare l’introduzione di un modello di calcolo uniforme per una maggiorazione dei rottami comune - una maggiorazione variabile da applicare al prezzo di tutti gli abrasivi in acciaio nel SEE; la maggiorazione comune è stata applicata durante l’intero periodo dell’infrazione;

    b)

    coordinare il comportamento in relazione a singoli clienti; le parti discutevano (soprattutto mediante contatti bilaterali) quali parametri concorrenziali far valere fra di loro in relazione ai singoli clienti: in linea di principio veniva ristretta la concorrenza sui prezzi, il che lasciava spazio solo alla concorrenza in termini di qualità e servizi.

    (11)

    La portata geografica di tale comportamento ha compreso l’intero SEE.

    2.3.   Misure correttive

    (12)

    La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende 2006 (4) e infligge ammende a Pometon.

    2.3.1.   Importo di base dell’ammenda

    (13)

    Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite da parte di Pometon sui mercati in questione nell’ultimo anno prima della cessazione dell’intesa, del fatto che gli accordi di coordinamento dei prezzi rientrano tra le più gravi restrizioni della concorrenza, della durata dell’infrazione e del fatto che essa ha interessato l’intero SEE. L’importo di base dell’ammenda è fissato al 16 % del valore delle vendite rilevanti come definite in precedenza, e di un 16 % supplementare al fine di dissuadere le imprese dal concludere pratiche di coordinamento dei prezzi.

    2.3.2.   Adeguamenti dell’importo di base Circostanze aggravanti/attenuanti

    (14)

    La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti. La Commissione ha ritenuto che si applicassero circostanze attenuanti a Pometon, dal momento che gli elementi di prova hanno dimostrato che essa ha contribuito in misura minore rispetto ad altre parti al mantenimento degli accordi riguardo a singoli clienti.

    2.3.3.   Modifiche all’importo di base

    (15)

    Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale a norma del punto 37 degli orientamenti sulle ammende del 2006 e ha adeguato l’ammenda inflitta a Pometon a un livello che fosse proporzionato all’infrazione e tale da conseguire un effetto sufficientemente dissuasivo.

    2.3.4.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

    (16)

    Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’ammenda inflitta per ciascuna infrazione non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa durante l’esercizio sociale precedente alla data della decisione della Commissione.

    (17)

    Nel caso di specie, l’importo dell’ammenda non supera il 10 % del fatturato totale di Pometon per il 2015.

    3.   CONCLUSIONI

    (18)

    L’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 è la seguente:

    a)

    Pometon: 6 197 000 EUR.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (2)  Articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 per quanto riguarda la transazione dei procedimenti relativi ai cartelli.

    (3)  C(2014) 2074 final (GU C 362 del 14.10.2014, pag. 8).

    (4)  GU C 210 del 1.9.2006, pag. 2.


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