COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.11.2016
COM(2016) 851 final
2016/0361(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2016) 377}
{SWD(2016) 378}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR) fanno parte di un pacchetto legislativo che comprende anche modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR), della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) e della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD).
Negli ultimi anni l’UE ha attuato una riforma sostanziale del quadro regolamentare dei servizi finanziari volta a migliorare la resilienza degli enti finanziari nell’UE, basata in gran parte su norme di portata mondiale concordate con i partner internazionali dell’UE. In particolare, il pacchetto di riforme comprende il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) e la direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD), relativi ai requisiti prudenziali per gli enti e alla vigilanza prudenziale sugli enti, la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD), relativa al risanamento e alla risoluzione degli enti, e il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico (SRM).
Dette misure sono state adottate in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008. L’assenza di quadri adeguati per la gestione e la risoluzione delle crisi ha costretto i governi di tutto il mondo a salvare le banche a seguito della crisi finanziaria. Il conseguente impatto sulle finanze pubbliche e l’incentivo indesiderato a socializzare i costi dei dissesti bancari hanno sottolineato la necessità di un approccio diverso per gestire le crisi bancarie e salvaguardare la stabilità finanziaria.
All’interno dell’Unione e in linea con le importanti iniziative concordate e intraprese a livello internazionale, la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD) e il regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR) hanno istituito un solido quadro di risoluzione delle banche per gestire efficacemente le crisi bancarie e ridurne l’impatto negativo sulla stabilità finanziaria e le finanze pubbliche. Strumento fondamentale del nuovo quadro di risoluzione è il “bail-in”, che consiste nello svalutare il debito o nel convertire i crediti o altre passività in capitale in base a una gerarchia predefinita. Grazie a tale strumento, che può essere utilizzato per assorbire le perdite di un ente in dissesto o a rischio di dissesto in modo da ripristinarne la redditività, a sostenere il peso del dissesto di un ente saranno gli azionisti e gli altri creditori anziché i contribuenti. Contrariamente ad altre giurisdizioni, il quadro dell’Unione in materia di risanamento e risoluzione delle banche ha già incaricato le autorità di risoluzione di stabilire, per ciascun ente creditizio o per ciascuna impresa di investimento (“ente”) un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) che consiste in passività particolarmente adatte al bail-in da utilizzare per assorbire le perdite e ricapitalizzare gli enti in caso di dissesto. La Commissione ha recentemente adottato gli atti delegati relativi all’applicazione pratica di questo requisito.
A livello internazionale, il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) (“norma TLAC”), adottata la settimana successiva al vertice del G20 in Turchia. La norma TLAC impone alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nella normativa dell’Unione, di detenere un quantitativo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al bail-in) per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nelle procedure di risoluzione. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015 la Commissione si è impegnata a presentare una proposta legislativa entro la fine di quest’anno, in modo che la norma TLAC possa essere attuata entro il termine concordato del 2019. La Commissione si è inoltre impegnata a riesaminare le attuali norme sul MREL per assicurare piena coerenza con la norma TLAC convenuta a livello internazionale tenendo conto delle conclusioni di una relazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) è tenuta a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 45, paragrafo 19, della BRRD. Il 19 luglio 2016 è già stata pubblicata una versione provvisoria della relazione, la cui versione definitiva dovrebbe essere presentata nel mese di dicembre del 2016.
Ferme restando la validità e la solidità del quadro generale della BRRD e dell’SRMR, il principale obiettivo della presente proposta è applicare la norma TLAC e integrare il requisito TLAC nelle norme generali sul MREL, evitando duplicazioni conseguenti all’applicazione di due requisiti paralleli. Sebbene perseguano lo stesso obiettivo normativo, la TLAC e il MREL sono strutturati in modo diverso. Il campo di applicazione del MREL non è circoscritto ai G-SII, ma copre l’intero settore bancario dell’Unione. Contrariamente alla norma TLAC, che contiene un livello minimo armonizzato, il livello del MREL è stabilito dalle autorità di risoluzione in base a una valutazione specifica dell’ente eseguita di volta in volta. Infine, il requisito minimo TLAC dovrebbe essere rispettato, in linea di massima, mediante strumenti di debito subordinati, mentre ai fini del MREL la subordinazione degli strumenti di debito potrebbe essere richiesta, di volta in volta, dalle autorità di risoluzione se necessario per evitare che, in un caso specifico, ai creditori sottoposti a bail-in sia riservato un trattamento meno favorevole che in un ipotetico scenario di insolvenza (che è uno scenario controfattuale alla risoluzione). Per porre in essere un quadro semplice e trasparente che garantisca certezza giuridica e coerenza, la Commissione propone di integrare la norma TLAC nelle norme vigenti sul MREL e di assicurare che entrambi i requisiti siano soddisfatti utilizzando strumenti in gran parte simili. Ciò presuppone l’introduzione di adeguamenti limitati delle norme vigenti sul MREL per garantire coerenza tecnica con la struttura di qualsiasi futuro requisito applicabile ai G-SII.
Sono necessarie, in particolare, ulteriori modifiche tecniche appropriate delle norme vigenti sul MREL al fine di allinearle con la norma TLAC per quanto riguarda, tra l’altro, i denominatori utilizzati per misurare la capacità di assorbimento delle perdite, l’interazione con i requisiti di riserva di capitale, la segnalazione dei rischi agli investitori e la loro applicazione in relazione alle diverse strategie di risoluzione. Pur applicando la norma TLAC per i G-SII, l’approccio della Commissione non influirà sostanzialmente sull’onere per gli enti che non sono G-SII di conformarsi alle disposizioni sul MREL.
In termini operativi, il livello minimo armonizzato della norma TLAC sarà introdotto nell’Unione mediante modifiche del regolamento e della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRR e CRD), mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il MREL specifico per ente per gli enti non G-SII saranno disciplinati mediante modifiche mirate della BRRD e dell’SRMR. La proposta fa parte di un più ampio pacchetto di riesame della legislazione finanziaria dell’Unione volto a ridurre i rischi nel settore finanziario (riesame del CRR/della CRD) e a renderlo più resiliente.
La proposta riguarda specificamente le modifiche mirate all’SRMR connesse all’applicazione della norma TLAC nell’Unione. La presente proposta si applicherà al Comitato di risoluzione unico e alle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti al meccanismo unico di risoluzione (SRM) al momento di istituire e attuare i requisiti in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle imprese finanziarie stabilite nell’Unione bancaria.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L’attuale quadro dell’Unione in materia di risoluzione delle banche impone già a tutte le banche europee di detenere una quantità sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al bail-in). Allineando l’attuale requisito per i G-SII con la norma internazionale TLAC, la proposta migliorerà e faciliterà l’applicazione delle norme vigenti. La proposta è pertanto coerente con l’obiettivo generale del quadro dell’Unione in materia di risoluzione delle banche di ridurre il sostegno dei contribuenti nella risoluzione delle banche. La presente proposta è pienamente coerente con la proposta della Commissione di modificare la direttiva BRRD per quanto riguarda le norme in materia di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche, applicabili in tutta l’Unione.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
La proposta fa parte di un più ampio riesame della legislazione finanziaria dell’Unione volto a ridurre i rischi nel settore finanziario e a promuovere nel contempo il finanziamento sostenibile dell’attività economica. Essa è pienamente in linea con gli obiettivi fondamentali dell’UE di promozione della stabilità finanziaria, riduzione del sostegno dei contribuenti nella risoluzione delle banche e promozione di un finanziamento sostenibile dell’economia.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Il regolamento proposto modifica un regolamento esistente, l’SRMR. La base giuridica della proposta è la stessa dell’SRMR, ossia l’articolo 114 del TFUE. Tale articolo prevede l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
La proposta armonizza le leggi nazionali degli Stati membri partecipanti all’SRM in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione nelle procedure di risoluzione, nella misura necessaria a garantire che il Comitato di risoluzione unico, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e delle banche stabilite nell’Unione bancaria dispongano dei medesimi strumenti e delle stesse capacità per affrontare i dissesti in linea con le norme convenute a livello internazionale (norma TLAC).
Stabilendo requisiti armonizzati per le banche degli Stati membri partecipanti all’SRM, la proposta riduce considerevolmente il rischio che tali Stati membri adottino norme nazionali divergenti sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione in sede di risoluzione, il che potrebbe falsare la concorrenza nel mercato interno. La proposta ha quindi per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
L’articolo 114 del TFUE costituisce pertanto la base giuridica appropriata.
•Sussidiarietà
In virtù del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
L’Unione e i suoi Stati membri, in particolare gli Stati membri partecipanti all’SRM, si sono impegnati ad attuare le norme internazionali. In mancanza di un’azione da parte dell’Unione, gli Stati membri avrebbero dovuto applicare essi stessi la norma internazionale TLAC nelle loro giurisdizioni territoriali, senza poter modificare il quadro esistente che deriva dalla BRRD e dall’SRMR. Pertanto, viste le notevoli differenze tra la norma TLAC e il quadro vigente e le possibili interpretazioni divergenti della lista delle condizioni relative alla TLAC da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, le banche, e in particolare i G-SII, sarebbero state soggette a due requisiti paralleli (con un’applicazione diversa del requisito TLAC a seconda degli Stati membri), il che avrebbe comportato costi supplementari sia per le banche che per le autorità pubbliche (autorità di vigilanza e di risoluzione). L’intervento dell’Unione è pertanto auspicabile per l’applicazione armonizzata della norma internazionale TLAC negli Stati membri partecipanti all’SRM e l’allineamento del quadro vigente con tale norma in modo da ridurre il più possibile i costi di conformità sostenuti dalle banche e dalle autorità pubbliche, assicurando allo stesso tempo una risoluzione efficace in caso di dissesti bancari.
•Proporzionalità
In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, in linea con gli obiettivi generali dei trattati.
Pur applicando la norma TLAC per i G-SII, la proposta non influirebbe sostanzialmente sull’onere per le banche di conformarsi alle norme esistenti in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, perché non estende l’applicazione del livello minimo di TLAC agli enti diversi dai G-SII. Inoltre, la proposta limita in larga misura i costi sostenuti dalle banche, in particolare dai G-SII, per conformarsi alla norma TLAC allineando per quanto possibile le disposizioni vigenti a tale norma. La proposta, infine, non estende l’applicazione del livello minimo di TLAC agli enti diversi dai G-SII. Al contrario, per gli enti diversi dai G-SII la proposta mantiene il principio generale secondo il quale la qualità e il livello del requisito relativo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione dovrebbero essere modulati dalle autorità di risoluzione per ciascuna banca in funzione del rischio, delle dimensioni, dell’interconnessione e della strategia di risoluzione scelta. Per quanto riguarda i G-SII soggetti al livello minimo di TLAC, prima di richiedere una maggiorazione specifica per ente la proposta incarica il Comitato di risoluzione unico e le autorità nazionali di risoluzione di valutare se tale maggiorazione sia necessaria, proporzionata e giustificata. Le disposizioni della proposta sono pertanto proporzionate a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazione d’impatto
La proposta, che fa parte di un più ampio riesame della legislazione finanziaria dell’Unione (riesame del CRR/della CRD) volta a ridurre i rischi nel settore finanziario, è stata oggetto di un’approfondita valutazione d’impatto. Il progetto di relazione sulla valutazione d’impatto è stato presentato il 7 settembre 2016 al comitato per il controllo normativo della Commissione, che ha emesso un parere negativo il [data]. Dopo il rafforzamento dei dati probanti di determinati elementi del pacchetto di revisione, il 27 settembre 2016 il comitato ha espresso un parere positivo.
In linea con la politica volta a migliorare la regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell’impatto di diverse alternative d’intervento. Le opzioni d’intervento sono state valutate in funzione dell’obiettivo fondamentale di rafforzare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche soggette a risoluzione e la certezza del diritto e la coerenza del quadro di risoluzione. La valutazione è stata effettuata esaminando l’efficacia di ogni opzione dal punto di vista del conseguimento dei suddetti obiettivi e dell’efficienza in termini di costi.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma TLAC nell’Unione, nella valutazione d’impatto sono state esaminate tre opzioni d’intervento. In base alla prima opzione, la BRRD e l’SRMR continuerebbero ad essere applicati nella loro forma attuale. In base alla seconda opzione, la norma TLAC per i G-SII sarebbe integrata nel quadro di risoluzione vigente, opportunamente modificato per garantire una totale compatibilità con la norma TLAC. La terza opzione proponeva in aggiunta di estendere l’applicazione del livello minimo di TLAC ad altri enti a rilevanza sistemica nell’Unione (O-SII) diversi dai G-SII. La valutazione d’impatto ha concluso che la seconda opzione è quella che realizza meglio gli obiettivi pertinenti. In particolare, contrariamente alla prima opzione, essa prevede un’applicazione armonizzata della norma TLAC per tutti i G-SII dell’Unione riducendone i costi di conformità con due requisiti potenzialmente diversi (la norma TLAC e la BRRD e il SRMR vigenti) e assicurando un’interpretazione coerente della lista delle condizioni relative alla TLAC nell’UE. Quest’opzione rafforzerà la possibilità di risoluzione dei G-SII nell’Unione e impedirà il contagio derivante dalle partecipazioni incrociate dei G-SII mediante disposizioni specifiche della norma TLAC che attualmente non figurano nella BRRD e nell’SRMR (livello minimo di TLAC sotto forma di strumenti di debito subordinati, deduzione delle partecipazioni incrociate in strumenti ammissibili alla TLAC detenute dai G-SII). Quest’opzione garantirà che la norma TLAC sia applicata nell’Unione, rafforzando l’aspettativa che altre giurisdizioni facciano altrettanto al fine di rafforzare la possibilità di risoluzione delle G-SIB in tutto il mondo. D’altro canto, quest’opzione è preferibile alla terza perché non ha lo svantaggio di estendere il livello minimo di TLAC alle banche diverse dai G-SIIs (O-SII), per le quali il requisito del livello minimo di TLAC potrebbe non risultare adeguatamente calibrato vista la loro diversità in termini di dimensioni, modello di business, interconnessione e importanza sistemica.
•Diritti fondamentali
La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d’impresa, e deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi. In particolare, il presente regolamento garantisce che l’interferenza con i diritti di proprietà dei creditori bancari non sia sproporzionata. I creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza quando è stata decisa la risoluzione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Come si è già detto, le modifiche del CRR, che fanno parte dello stesso pacchetto legislativo, comprenderanno le norme sul requisito minimo TLAC per i G-SII, mentre la presente proposta riguarda la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e i requisiti generali applicabili alle banche stabilite nell’Unione bancaria. La presente proposta introduce un certo numero di modifiche mirate dell’SRMR vigente.
Modifiche degli articoli 3, 8 e 9 dell’SRMR
La norma TLAC e la BRRD, unitamente all’SRMR, riconoscono sia la strategia di risoluzione con un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE) che la strategia di risoluzione con un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell’ambito della strategia SPE è risolta solo un’entità del gruppo, di norma l’impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma le loro perdite rispetto all’entità devono essere risolte a monte. Nell’ambito della strategia MPE può essere risolta più di un’entità. Per un’attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante identificare con precisione le entità da risolvere (“entità di risoluzione”) e le relative filiazioni (“gruppi di risoluzione”); Quest’identificazione è inoltre fondamentale anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che le imprese finanziarie dovrebbero rispettare. Per questo motivo, le modifiche dell’articolo 3 dell’SRMR introducono i concetti di “entità di risoluzione” e “gruppo di risoluzione”. Le modifiche degli articoli 8 e 9 relative alla pianificazione delle risoluzioni di gruppo impongono esplicitamente al Comitato di identificare le entità di risoluzione e i gruppi di risoluzione all’interno di un gruppo finanziario e di tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni di risoluzione programmate all’interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace del gruppo.
Modifiche dell’articolo 12 dell’SRMR
L’articolo 12 è abrogato e sostituito dalle nuove disposizioni seguenti: Articoli 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies, 12 septies, 12 octies, 12 nonies, 12 decies e 12 undecies.
L’articolo 12 stabilisce il quadro istituzionale per quanto riguarda l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, sottolineando il ruolo del Comitato di risoluzione unico, delle autorità nazionali di risoluzione e delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti.
Attualmente il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) specifico per ente è misurato come percentuale delle sue passività totali. L’articolo 12 bis modificato allinea le metriche di misurazione del MREL con quelle del requisito minimo armonizzato per i G-SII previsto nella norma TLAC (“requisito minimo TLAC”). Il requisito specifico per ente dovrebbe quindi essere espresso come percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio e della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell’ente in questione.
L’articolo 12 ter mantiene l’attuale deroga al MREL per gli istituti di credito ipotecario a condizione che le procedure fallimentari nazionali o procedure analoghe consentano un assorbimento efficace delle perdite da parte dei creditori conformemente agli obiettivi della risoluzione. L’articolo chiarisce inoltre che gli enti esentati dal MREL non dovrebbero far parte del requisito consolidato globale a livello del gruppo di risoluzione.
L’articolo 12 quater specifica i criteri di ammissibilità per gli strumenti e gli elementi che potrebbero essere presi in considerazione ai fini della conformità al MREL allineandoli rigorosamente ai criteri di ammissibilità previsti nella norma TLAC per il requisito minimo TLAC. Questi criteri sono pertanto identici, ad eccezione di quanto segue.
Per quanto riguarda la portata degli strumenti coperti, alcuni strumenti che presentano caratteristiche di derivato, come le obbligazioni strutturate, sono ammissibili ai fini della conformità al MREL in quanto potrebbero assorbire sufficientemente le perdite nel quadro della risoluzione. Le obbligazioni strutturate sono obbligazioni di debito con una componente derivata incorporata. Il loro rendimento è adeguato alla performance di attività di riferimento quali singole azioni, indici azionari, fondi, tassi di interesse, merci o valute. L’articolo 12 quater chiarisce che le obbligazioni strutturate sono ammissibili ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso rimborsabile alla scadenza, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a un derivato e dipende dalla performance di un’attività di riferimento. Questo perché il valore nominale fisso è già noto al momento dell’emissione, è stabile per tutta la durata dell’obbligazione strutturata e si potrebbe facilmente sottoporre al bail-in nel quadro della risoluzione.
Conformemente alla norma TLAC, il requisito minimo TLAC dovrebbe essere soddisfatto utilizzando soprattutto strumenti di debito subordinati aventi un rango in caso di insolvenza inferiore a quello delle passività di primo rango esplicitamente escluse dal requisito minimo TLAC, come i depositi garantiti, i derivati, le imposte o altre passività disciplinate dal diritto pubblico. Ai fini della conformità al MREL specifico per l’ente, la subordinazione degli strumenti di debito potrebbe essere richiesta, di volta in volta, dalle autorità di risoluzione. Le nuove disposizioni dell’articolo 12 quater specificano inoltre che la subordinazione potrebbe essere richiesta se necessaria per facilitare l’applicazione dello strumento del bail-in, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in sosterranno probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella procedura di insolvenza e solo nella misura necessaria per coprire la parte delle perdite che supera le perdite probabilmente sostenute nella procedura di insolvenza. Le eventuali subordinazioni richieste dal Comitato ai fini della conformità al MREL specifico per l’ente dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla norma TLAC.
L’articolo 12 quinquies specifica le condizioni secondo le quali il Comitato determina il MREL per tutte le entità. Il requisito dovrebbe permettere alle banche di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione e di ricapitalizzare l’ente dopo la risoluzione. Il Comitato giustifica debitamente il livello del MREL imposto in base alla strategia di risoluzione scelta. Questo livello non dovrebbe superare la somma dell’importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell’ente, e dell’importo di ricapitalizzazione che consente all’entità di soddisfare, dopo la risoluzione, i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzata a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale delle misure dell’esposizione complessiva al rischio e del coefficiente di leva finanziaria e gli enti dovrebbero raggiungere il livello risultante dalle due misurazioni.
Per quanto riguarda i G-SII, l’articolo 12 sexies specifica che una maggiorazione specifica per ente rispetto al livello minimo di TLAC previsto nella norma TLAC può essere imposta soltanto se tale minimo non è sufficiente per assorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta. La decisione del Comitato di imporre tale maggiorazione dovrebbe essere debitamente giustificata.
Come la proposta di modifica della CRD, la presente proposta introduce (all’articolo 12 septies) il concetto di “orientamenti”. Questo consente al Comitato di imporre agli enti di conformarsi a livelli più elevati del MREL dando prova, al tempo stesso, di maggiore flessibilità nell’affrontare le eventuali violazioni di questi livelli, attenuandone in particolare gli effetti automatici sotto forma di limitazioni dell’ammontare massimo distribuibile. In particolare, l’articolo 12 septies consente al Comitato di imporre agli enti di raggiungere gli importi aggiuntivi necessari per coprire le perdite sostenute nel quadro della risoluzione che superano quelle previste in uno scenario di risoluzione standard (cioè sopra il livello dei requisiti attuali in materia di fondi propri) e assicurare una sufficiente fiducia del mercato nell’ente dopo la risoluzione (in aggiunta all’importo di ricapitalizzazione richiesto). L’articolo 12 septies specifica tuttavia che, per la parte del MREL relativa all’assorbimento delle perdite, il livello degli orientamenti non dovrebbe superare il livello degli “orientamenti sul capitale” quando tali orientamenti sono richiesti dalle autorità di vigilanza nel quadro di prove di stress prudenziali per coprire le perdite che superano i requisiti normali. Per la parte relativa alla ricapitalizzazione, il livello degli orientamenti necessari per assicurare la fiducia del mercato dovrebbe consentire agli enti, dopo la risoluzione, di soddisfare il loro requisito di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato. Questa riserva per la fiducia del mercato non dovrebbe superare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE a meno che non sia necessario un livello più elevato per garantire che, in seguito alla risoluzione, l’entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato.
Gli articoli 12 octies e 12 nonies riguardano il livello di applicazione del MREL. Nel caso di enti classificati come entità di risoluzione, il MREL si applica solo a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità di risoluzione saranno obbligate a emettere strumenti (di debito) ammissibili a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venga avviata la risoluzione dell’entità di risoluzione (ovvero del gruppo di risoluzione). Per le altre entità del gruppo, la proposta introduce il concetto di MREL “interno” in linea con un concetto simile introdotto dalla norma TLAC. Questo significa che le altre entità del gruppo di risoluzione che non sono entità di risoluzione dovrebbero emettere strumenti (di debito) ammissibili all’interno del gruppo di risoluzione, vale a dire che questi strumenti dovrebbero essere acquistati da entità di risoluzione. Se un’entità del gruppo di risoluzione che non è un’entità di risoluzione raggiunge il punto di insostenibilità economica, questi strumenti sono svalutati o convertiti in capitale e le perdite dell’entità vengono trasferite all’entità di risoluzione. Il principale vantaggio del MREL interno è che consente di ricapitalizzare un’entità di un gruppo di risoluzione (con funzioni essenziali) senza sottoporla a una risoluzione formale che potrebbe avere effetti negativi per il mercato. L’applicazione di questo requisito dovrebbe tuttavia conformarsi alla strategia di risoluzione scelta, evitando in particolare di modificare il rapporto di proprietà tra l’entità e il suo gruppo di risoluzione dopo la ricapitalizzazione. La proposta specifica inoltre che, nel rispetto di certe salvaguardie, il MREL interno potrebbe essere sostituito da garanzie assistite da garanzia reale tra l’entità di risoluzione e le altre entità del gruppo di risoluzione, attivabili a condizioni temporali equivalenti a quelle degli strumenti ammissibili per il MREL interno. Le salvaguardie proposte comprendono, in particolare, l’accordo delle autorità di risoluzione competenti per la sostituzione del MREL interno e la costituzione delle garanzie reali per la garanzia fornita dall’entità di risoluzione alla sua filiazione con garanzie estremamente liquide, con rischi minimi di credito e di mercato.
L’articolo 12 decies specifica che, nel rispetto di determinate salvaguardie, il Comitato potrebbe derogare all’applicazione del MREL interno qualora sia la filiazione che l’entità di risoluzione madre siano stabilite nello stesso Stato membro partecipante.
Le modifiche di cui all’articolo 12 octies riguardano le violazioni del MREL. L’articolo 12 octies elenca i poteri di cui le autorità di risoluzione dispongono in caso di violazione del MREL. Dato che una violazione del requisito potrebbe costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione dell’ente o del gruppo, le modifiche dell’articolo 10 abbreviano la procedura attuale per eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e affrontare tempestivamente le eventuali violazioni del requisito. Tali modifiche introducono inoltre nuovi poteri che permettono al Comitato di imporre agli enti di modificare il profilo di scadenza degli strumenti ammissibili e di preparare piani volti a ripristinare il livello del MREL.
Modifiche degli articoli 16, 18, 20 e 21
Le modifiche degli articoli 16, 18, 20 e 21 assicurano che anche gli strumenti ammissibili per il MREL interno diversi dagli strumenti di capitale (per esempio, gli strumenti di debito) possano essere svalutati o convertiti in capitale dal Comitato se l’entità del gruppo di risoluzione emittente che non è un’entità di risoluzione raggiunge il punto di insostenibilità economica.
2016/0361 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) (“norma TLAC”), approvata dal G20 nel novembre 2015. La norma TLAC impone alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell’Unione, di detenere un quantitativo minimo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al bail-in) per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel quadro della risoluzione. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015 la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentirebbe di attuare la norma TLAC entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.
(2)L’attuazione della norma TLAC nell’Unione deve tener conto dell’attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (“MREL”), specifico per ente, applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento dell’Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché la TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti dell’Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC per i G-SII (“requisito minimo TLAC”) dovrebbe essere introdotto nella legislazione dell’Unione attraverso modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti dovrebbero essere applicate in modo coerente insieme a quelle previste nei suddetti atti legislativi e nella direttiva 2013/36/UE.
(3)L’assenza di norme armonizzate negli Stati membri partecipanti al meccanismo unico di risoluzione (SRM) per quanto riguarda l’attuazione della norma TLAC creerebbe incertezza giuridica e costi supplementari per gli enti e renderebbe più difficile l’applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. L’assenza di norme armonizzate a livello di UE determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti per conformarsi ai requisiti attuali e alla norma TLAC possono variare notevolmente da uno Stato membro partecipante all’altro. È pertanto necessario eliminare questi ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall’assenza di norme armonizzate per quanto riguarda l’attuazione della norma TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata del presente regolamento è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(4)In linea con la norma TLAC, il regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbe continuare a riconoscere la strategia di risoluzione con un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE) e la strategia di risoluzione con un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell’ambito della strategia SPE è risolta solo un’entità del gruppo, di norma l’impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione rispetto all’entità devono essere risolti a monte. Nell’ambito della strategia MPE possono essere risolte più entità del gruppo. Per un’attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante identificare con precisione le entità da risolvere (“entità di risoluzione”) e le relative filiazioni (“gruppi di risoluzione”). Quest’identificazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte delle imprese finanziarie. Occorre quindi introdurre i concetti di “entità di risoluzione” e “gruppo di risoluzione” e modificare il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo in modo da imporre esplicitamente al Comitato di risoluzione unico (“Comitato”) di identificare le entità di risoluzione e i gruppi di risoluzione all’interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni di risoluzione programmate all’interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.
(5)Il Comitato dovrebbe garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel quadro della risoluzione con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e sui contribuenti. Quest’obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili specifico per ente, come previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014.
(6)Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti con quelli previsti dalla norma TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio e della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell’ente in questione.
(7)I criteri di ammissibilità per le passività ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, in linea con gli aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti nel presente regolamento. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come certe obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso rimborsabile alla scadenza, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a un derivato e dipende dalla performance di un’attività di riferimento. Visto il loro valore nominale fisso, questi strumenti dovrebbero avere un’elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione.
(8)Le passività ammissibili ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti detenuti da creditori non privilegiati e non garantiti (passività non subordinate) a meno che non soddisfino i criteri di ammissibilità specifici di cui al presente regolamento. Per rafforzare la possibilità di risoluzione degli enti mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, il Comitato dovrebbe poter esigere che il requisito specifico per impresa sia soddisfatto con passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in sosterranno probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella procedura di insolvenza. L’obbligo di soddisfare il MREL con passività subordinate dovrebbe essere imposto solo al livello necessario per impedire che le perdite subite dai creditori nel quadro della risoluzione superino quelle che avrebbero altrimenti sostenuto nella procedura di insolvenza. Le eventuali subordinazioni degli strumenti di debito richieste dal Comitato ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla norma TLAC.
(9)Il MREL dovrebbe permettere agli enti di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione e ricapitalizzare gli stessi dopo la risoluzione. In base alla strategia di risoluzione scelta, il Comitato dovrebbe giustificare debitamente il livello del MREL imposto, specie per quanto riguarda la necessità e il livello del requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE nell’importo di ricapitalizzazione. Questo livello dovrebbe essere composto dalla somma dell’importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell’ente, e dell’importo di ricapitalizzazione che consente all’ente di soddisfare, dopo la risoluzione, i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale delle misure dell’esposizione complessiva al rischio e del coefficiente di leva finanziaria e gli enti dovrebbero raggiungere contemporaneamente il livello risultante dalle due misurazioni. Il Comitato dovrebbe poter adeguare gli importi di ricapitalizzazione, in casi debitamente giustificati, per riflettere adeguatamente anche i maggiori rischi per la possibilità di risoluzione derivanti dal modello di business, dal profilo di finanziamento e dal profilo di rischio globale del gruppo di risoluzione ed esigere pertanto, in queste circostanze rigorosamente circoscritte, che gli importi di ricapitalizzazione di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, siano superati.
(10)Per rafforzare la loro possibilità di risoluzione, il Comitato dovrebbe poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Il MREL specifico per ente può essere imposto soltanto se il requisito minimo TLAC non è sufficiente per riassorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.
(11)Al momento di stabilire il livello del MREL, il Comitato dovrebbe tener conto del grado di rilevanza sistemica dell’ente e dell’impatto negativo potenziale del suo dissesto sulla stabilità finanziaria, nonché della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e altri enti paragonabili aventi rilevanza sistemica all’interno degli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, il MREL degli enti che non sono identificati come G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all’interno degli Stati membri partecipanti è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in misura eccessiva dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.
(12)Analogamente ai poteri conferiti alle autorità competenti dalla direttiva 2013/36/UE, il regolamento dovrebbe autorizzare il Comitato a imporre livelli più elevati del MREL dando prova, al tempo stesso, di maggiore flessibilità nell’affrontare le eventuali violazioni di questi livelli, attenuandone in particolare gli effetti automatici sotto forma di limitazioni dell’ammontare massimo distribuibile. Il Comitato dovrebbe poter fornire orientamenti agli enti perché raggiungano gli importi aggiuntivi necessari per coprire le perdite sostenute nel quadro della risoluzione che superano il livello dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e/o assicurare una sufficiente fiducia del mercato nell’ente dopo la risoluzione. Per garantire la coerenza con la direttiva 2013/36/UE, possono essere forniti orientamenti per la copertura delle perdite supplementari solo se le autorità di vigilanza competenti hanno chiesto “orientamenti sul capitale” ai sensi della direttiva 2013/36/UE; il livello richiesto negli orientamenti non dovrebbe essere superato. Per quanto riguarda l’importo di ricapitalizzazione, il livello richiesto negli orientamenti per garantire la fiducia del mercato dovrebbe consentire all’ente di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato, anche permettendogli di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione. La riserva per la fiducia del mercato non dovrebbe superare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE a meno che non sia necessario un livello più elevato per garantire che, in seguito alla risoluzione, l’entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato. In caso di ripetuta inosservanza, da parte di un’entità, degli orientamenti relativi ai fondi propri e alle passività ammissibili aggiuntivi, il Comitato dovrebbe poter esigere che l’importo del MREL sia aumentato per coprire l’importo indicato negli orientamenti. Per stabilire se vi sia una ripetuta inosservanza, il Comitato dovrebbe tener conto delle comunicazioni dell’entità relative al MREL richieste dalla direttiva 2014/59/UE.
(13)In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti classificati come entità di risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità di risoluzione dovrebbero essere obbligate a emettere strumenti e elementi ammissibili ai fini della conformità al MREL a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venga avviata la risoluzione dell’entità di risoluzione.
(14)Gli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbero conformarsi al requisito specifico per impresa a livello individuale. In linea di massima, all’assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di questi enti dovrebbero provvedere le rispettive entità di risoluzione attraverso l’acquisizione delle passività ammissibili emesse da questi enti e la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti applicabili alle entità di risoluzione. Questo dovrebbe permettere al Comitato di risolvere un gruppo di risoluzione senza sottoporre a risoluzione certe sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente negativi per il mercato. Previo accordo del Comitato, dovrebbe essere possibile sostituire l’emissione di passività ammissibili a favore delle entità di risoluzione con garanzie assistite da garanzia reale tra l’entità di risoluzione e le sue filiazioni, attivabili purché siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere estremamente liquida, con rischi minimi di credito e di mercato. Il Comitato dovrebbe inoltre poter derogare completamente all’applicazione del MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione qualora sia l’entità di risoluzione che le sue filiazioni siano stabilite nello stesso Stato membro partecipante.
(15)L’applicazione del MREL a enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta, evitando in particolare di modificare il rapporto di proprietà tra gli enti e il loro gruppo di risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti in questione.
(16)Le eventuali violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL dovrebbero essere trattate e sottoposte a opportune misure correttive da parte delle autorità competenti, delle autorità di risoluzione e del Comitato. Dato che una violazione di questi requisiti potrebbe costituire un ostacolo alla possibilità di risoluzione dell’ente o del gruppo, le procedure attuali volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate per affrontare tempestivamente le eventuali violazioni. Il Comitato dovrebbe inoltre poter imporre agli enti di modificare il profilo di scadenza degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti.
(17)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d’impresa, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.
(18)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme uniformi ai fini del quadro dell’Unione di risanamento e risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l’Unione può adottare il presente regolamento in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(19)Per poter disporre del tempo necessario alla sua applicazione, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal [18 mesi dalla sua entrata in vigore],
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Modifiche al regolamento (UE) n. 806/2014. L’articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
(a)sono inseriti i punti seguenti:
“24 bis) “entità di risoluzione”: un’entità stabilita nell’Unione individuata dal Comitato in conformità dell’articolo 8 come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un’azione di risoluzione;
24 ter)
“gruppo di risoluzione”: un gruppo di entità individuato dal Comitato in conformità dell’articolo 8, composto dall’entità di risoluzione e dalle sue filiazioni che non sono esse stesse entità di risoluzione né filiazioni di un’altra entità di risoluzione;”
(b)al punto 49), l’espressione “passività ammissibili” è sostituita da “passività sottoponibili a bail-in”;
è inserito il seguente punto 49 bis):
“49 bis)
“passività ammissibili”: le passività sottoponibili a bail-in che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12 quater o all’articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettera a);”
2.all’articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d)
stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 a 12 duodecies;”
3.l’articolo 8 è così modificato:
(a)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
“5.
I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione di cui al presente regolamento alle entità di cui al paragrafo 1.”;
(b)al paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
“I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può adottare nel caso in cui un’entità di cui al paragrafo 1 soddisfi le condizioni per la risoluzione.
Le informazioni di cui al paragrafo 9, lettera a), sono comunicate all’entità interessata.”;
(c)al paragrafo 9, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
“p)
il requisito minimo di fondi propri e strumenti subordinati ai sensi dell’articolo 12 quater e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d’applicazione;”
(d)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
“10.
I piani di risoluzione di gruppo comprendono un piano per la risoluzione del gruppo di cui al paragrafo 1, facente capo all’impresa madre nell’Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, e individuano misure per la risoluzione:
(a)dell’impresa madre nell’Unione;
(b)delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell’Unione;
(c)delle entità di cui all’articolo 2, lettera b); e
(d)delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell’Unione, nel rispetto dell’articolo 33.
Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo:
(a)le entità di risoluzione,
(b)i gruppi di risoluzione.”;
(e)al paragrafo 11, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
“a)
espone le azioni di risoluzione previste da avviare riguardo a un’entità di risoluzione negli scenari di cui al paragrafo 6, e le implicazioni di tali azioni nei confronti delle altre entità del gruppo, dell’impresa madre e degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1;
a bis)
se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo di risoluzione, espone le azioni di risoluzione previste in relazione alle entità di risoluzione di ciascun gruppo di risoluzione e le implicazioni di tali azioni per:
i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo di risoluzione;
ii) altri gruppi di risoluzione;
b)
esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati alle entità di risoluzione stabilite nell’Unione ed esercitati in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l’acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinate entità del gruppo o gruppi di risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;”
4.l’articolo 10 è così modificato:
(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
“4.
La risoluzione di un gruppo s’intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità di risoluzione evitando quanto più possibile conseguenze negative significative, incluse situazioni di instabilità finanziaria più ampia o eventi a livello sistemico, per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono stabilite, o di altri Stati membri o dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.
Il Comitato notifica con tempestività all’ABE qualora la risoluzione di un gruppo non sia ritenuta possibile.
Se un gruppo è composto da più di un gruppo di risoluzione, il Comitato valuta la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo di risoluzione in conformità del presente articolo.
La valutazione di cui al primo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell’intero gruppo.”;
(b)al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:
“Se l’impedimento alla possibilità di risoluzione dell’entità o del gruppo è imputabile a una situazione di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, il Comitato notifica la sua valutazione di tale impedimento all’impresa madre nell’Unione.”;
(c)al paragrafo 9 è aggiunto il seguente comma:
“Se un impedimento alla possibilità di risoluzione è imputabile a una situazione di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l’impresa madre nell’Unione propone al Comitato eventuali misure per porre rimedio o rimuovere l’impedimento indicato conformemente al primo comma entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica effettuata a norma del paragrafo 7.”;
(d)al paragrafo 11, lettere i) e j), “articolo 12” è sostituito da “articoli 12 octies e 12 nonies”;
(e)al paragrafo 11, sono aggiunte le lettere seguenti:
“k)
imporre all’entità di presentare un piano per ripristinare la conformità agli articoli 12 octies e 12 nonies e al requisito di cui all’articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE;
l)
imporre all’entità di modificare il profilo di scadenza degli elementi di cui all’articolo 12 quater e all’articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettere a) e b), per assicurare la costante conformità agli articoli 12 octies e 12 nonies.”;
5.
l’articolo 12 del regolamento (UE) n. 806/2014 è sostituito dai seguenti articoli:
“Articolo 12
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, di fondi propri e passività ammissibili, che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e le entità ed i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento quando le condizioni di applicazione di detti paragrafi sono soddisfatte.
2.Nell’elaborare i piani di risoluzione a norma dell’articolo 9, le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano il requisito minimo, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, di fondi propri e passività ammissibili che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all’articolo 31.
3.Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell’articolo 8.
4.Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 29. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che gli enti e le imprese madri rispettino il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
5.Il Comitato comunica alla BCE e all’ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato per ciascun ente e impresa madre a norma del paragrafo 1.
6.Al fine di garantire l’applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti e trasmette istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici.
Articolo 12 bis
Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, soddisfino in ogni momento un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies.
2.Il requisito di cui al paragrafo 1 è calcolato a norma dell’articolo 12 quinquies, paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, come l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuale:
(a)dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
(b)della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell’entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 12 ter
Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.In deroga all’articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o altri tipi di procedure attuate conformemente all’articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE e appositamente previste per tali istituti; e
(b)tali procedure di insolvenza nazionali, o altri tipi di procedure, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all’occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.
2.Gli istituti esentati dal requisito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all’articolo 12 octies, paragrafo 1.
Articolo 12 quater
Passività ammissibili per le entità di risoluzione
1.Le passività ammissibili sono computate nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità di risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, fatta eccezione per l’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2.In deroga all’articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, le passività derivanti da strumenti di debito che presentano caratteristiche di derivato, come le obbligazioni strutturate, sono computate nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)un determinato importo della passività derivante dallo strumento di debito è già noto al momento dell’emissione, è fisso e non è interessato da una caratteristica di derivato;
(b)lo strumento di debito, compresa la sua caratteristica di derivato, non è soggetto a un accordo di netting e la sua valutazione non è soggetta all’articolo 49, paragrafo 3;
(c)la passività di cui al primo comma è computata nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto per la parte che corrisponde all’importo di cui al primo comma, lettera a).
3.Il Comitato, di propria iniziativa, previa consultazione dell’autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un’autorità nazionale di risoluzione, può decidere che il requisito di cui all’articolo 12 octies è rispettato dalle entità di risoluzione con strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, per assicurare che l’entità di risoluzione possa essere risolta in modo tale da conseguire gli obiettivi della risoluzione.
La decisione del Comitato a norma del presente paragrafo spiega i motivi della decisione sulla base dei seguenti elementi:
(a)le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di certe passività che sono escluse dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell’articolo 44, paragrafo 2, o dell’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;
(b)a causa dell’applicazione programmata dei poteri di svalutazione e di conversione alle passività non subordinate che non sono escluse dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell’articolo 44, paragrafo 2, o dell’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, i creditori titolari di crediti derivanti da tali passività subiscono perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione con procedura di insolvenza ordinaria;
(c)l’importo delle passività subordinate non supera l’importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite di entità superiore a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione con procedura di insolvenza ordinaria.
Articolo 12 quinquies
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.Il requisito di ciascuna entità a norma dell’articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, compresa la BCE, in base ai criteri seguenti:
(a)necessità di assicurare che l’entità di risoluzione possa essere risolta mediante applicazione degli strumenti di risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo tale da conseguire gli obiettivi della risoluzione;
(b)necessità di assicurare, laddove opportuno, che l’entità di risoluzione e le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, abbiano passività ammissibili sufficienti per garantire che rispettivamente, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e che i requisiti patrimoniali o, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria sotto forma di capitale primario di classe 1 delle entità interessate possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
(c)necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l’entità di risoluzione abbia altre passività ammissibili sufficienti per garantire che le perdite possano essere assorbite e che i requisiti patrimoniali o, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria sotto forma di capitale primario di classe 1 dell’entità di risoluzione possano essere ripristinati ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
(d)dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell’entità;
(e)misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione conformemente all’articolo 79;
(f)misura in cui il dissesto dell’entità interessata avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l’altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell’entità con altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.
2.Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l’azione di risoluzione o che siano esercitati i poteri di svalutazione e di conversione, il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:
(a)le perdite che sarebbero prevedibilmente sostenute dall’entità siano integralmente assorbite (“assorbimento delle perdite”);
(b)l’entità o le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di una normativa equivalente (“ricapitalizzazione”).
Se il piano di risoluzione prevede che l’entità sia liquidata con procedura di insolvenza ordinaria, il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, per l’entità in questione non supera un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).
3.Fatto salvo l’ultimo comma, per le entità di risoluzione l’importo di cui al paragrafo 2 non supera il maggiore tra i seguenti importi:
(a) la somma:
i) dell’importo delle perdite che può essere necessario assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell’entità di risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base subconsolidata, e
ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare il suo coefficiente di capitale totale di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo di risoluzione su base subconsolidata, conformemente alle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione;
(b)la somma:
i) dell’importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell’entità di risoluzione di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base subconsolidata, e
ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base subconsolidata, conformemente alle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione.
Ai fini dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso come importo calcolato in conformità della lettera a) diviso per l’importo complessivo dell’esposizione al rischio (“TREA”).
Ai fini dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso come importo calcolato in conformità della lettera b) diviso per la misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria.
Il Comitato stabilisce gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti in conformità delle azioni di risoluzione previste nel piano di risoluzione e può modificare tali importi di ricapitalizzazione in modo da riflettere adeguatamente i rischi per la possibilità di risoluzione derivanti dal modello di business, dal profilo di finanziamento e dal profilo di rischio globale del gruppo di risoluzione.
4.Fatto salvo l’ultimo comma, per le entità che non sono entità di risoluzione l’importo di cui al paragrafo 2 non supera nessuno dei seguenti importi:
(a)la somma:
i) dell’importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell’entità, e
ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all’entità di ripristinare il suo coefficiente di capitale totale di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, conformemente al piano di risoluzione; o
(b)la somma:
i) dell’importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e
ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all’entità di ripristinare il suo coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente al piano di risoluzione.
Ai fini dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera a) diviso per l’importo complessivo dell’esposizione al rischio (“TREA”).
Ai fini dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera b) diviso per la misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria.
Il Comitato stabilisce gli importi di ricapitalizzazione di cui al presente paragrafo in conformità delle azioni di risoluzione previste nel piano di risoluzione e può modificare tali importi di ricapitalizzazione in modo da riflettere adeguatamente i rischi per il fabbisogno di ricapitalizzazione derivanti dal modello di business, dal profilo di finanziamento e dal profilo di rischio globale dell’entità.
5.Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, non supera un importo sufficiente per:
(a)coprire l’importo delle passività escluse identificate in conformità dell’articolo 27, paragrafo 5;
(b)assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.
6.La decisione del Comitato di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma del presente articolo contiene la motivazione della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 5, in particolare per quanto riguarda la necessità e il livello del requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE nell’importo di ricapitalizzazione.
7.
Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all’applicazione, da parte dell’autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.
8.
Il Comitato può ridurre il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, in considerazione dell’ammontare con cui il sistema di garanzia dei depositi è chiamato a concorrere al finanziamento della strategia di risoluzione prescelta a norma dell’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.
L’entità della riduzione del requisito si basa su una valutazione credibile del potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi e risponde almeno ai criteri seguenti:
a) è inferiore a una stima prudente delle perdite potenziali che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura di insolvenza ordinaria, tenuto conto del grado di priorità attribuito al sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 108 della direttiva 2014/59/UE;
b) è inferiore al limite del contributo del sistema di garanzia dei depositi previsto all’articolo 109, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE;
c) tiene conto del rischio complessivo che il sistema di garanzia dei depositi esaurisca i mezzi finanziari disponibili dovendo contribuire a più dissesti bancari o risoluzioni; e
d) è conforme alle altre disposizioni di diritto nazionale applicabili e ai compiti e responsabilità dell’autorità responsabile del sistema di garanzia dei depositi.
Previa consultazione dell’autorità responsabile del sistema di garanzia dei depositi, il Comitato documenta l’approccio seguito per la valutazione del rischio complessivo che il sistema di garanzia dei depositi esaurisca i mezzi finanziari disponibili e, a condizione che tale rischio non sia eccessivo, applica la riduzione del requisito conformemente al primo comma.
Articolo 12 sexies
Determinazione del requisito per le entità che sono G-SII
1.Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di un’entità di risoluzione che è un G-SII o parte di un G-SII è costituito da quanto segue:
(a)il requisito di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, e
(b)qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dall’autorità di risoluzione specifico per l’entità a norma del paragrafo 2, da soddisfare con passività che rispettino le condizioni di cui all’articolo 12 quater.
2.Il Comitato può imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), soltanto:
(a)se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 12 quinquies; e
(b)nella misura in cui l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili richiesti non supera il livello necessario per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 12 quinquies.
3.La decisione del Comitato di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 2.
Articolo 12 septies
Orientamenti per il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.Il Comitato può fornire orientamenti a un’entità affinché abbia fondi propri e passività ammissibili conformi alle condizioni di cui all’articolo 12 quater e all’articolo 12 nonies, paragrafo 3, al di sopra dei livelli fissati agli articoli 12 quinquies e 12 sexies per:
(a)coprire perdite potenziali dell’entità in aggiunta a quelle di cui all’articolo 12 quinquies e/o
(b)assicurare che, in caso di risoluzione, sia generata nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’entità attraverso strumenti di capitale in aggiunta al requisito di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 2, lettera b) (“riserva per la fiducia del mercato”).
Gli orientamenti sono forniti e calcolati solo in relazione al requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, calcolato conformemente all’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a).
2.L’importo degli orientamenti forniti ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere fissato solo se l’autorità competente ha già stabilito i propri orientamenti in conformità dell’articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE e non supera il livello di tali orientamenti.
L’importo orientamenti forniti ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non supera l’importo del requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) di tale disposizione, a meno che non sia necessario un livello più elevato per assicurare che dopo la risoluzione l’entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato, non superiore a un anno.
L’autorità di risoluzione comunica all’entità i motivi e una valutazione completa della necessità e del livello degli orientamenti forniti a norma del presente articolo.
3.In caso di ripetuta inosservanza, da parte di un’entità, degli orientamenti di cui al paragrafo 1 relativi ai fondi propri e alle passività ammissibili aggiuntivi, il Comitato può esigere che l’importo del requisito di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 2, sia aumentato per coprire gli orientamenti forniti a norma del presente articolo.
4.Un’entità che non dispone dei fondi propri e delle passività ammissibili aggiuntivi richiesti dagli orientamenti di cui al paragrafo 1 non è soggetta alle restrizioni di cui all’articolo 141 della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 12 octies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità di risoluzione
1.Le entità di risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quinquies a 12 septies su base consolidata a livello del gruppo di risoluzione.
2.Il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, per un’entità di risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata è determinato dal Comitato, previa consultazione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e dell’autorità di vigilanza su base consolidata, sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 12 quinquies a 12 septies e dell’eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi del gruppo debbano essere risolte separatamente secondo il piano di risoluzione.
Articolo 12 nonies
Applicazione del requisito alle entità che non sono entità di risoluzione
1.Gli enti che sono filiazioni di un’entità di risoluzione e non sono entità di risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quinquies a 12 septies su base individuale.
Il Comitato può, previa consultazione delle autorità competenti e della BCE, decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE che è una filiazione di un’entità di risoluzione e non è un’entità di risoluzione.
2.Il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 è soggetto alle seguenti condizioni:
(a)l’entità di risoluzione soddisfa il requisito consolidato di cui all’articolo 12 octies;
(b)la somma di tutti i requisiti da applicare alle filiazioni del gruppo di risoluzione è coperta dal requisito consolidato di cui all’articolo 12 octies e non lo supera, a meno che questo non sia dovuto esclusivamente agli effetti del consolidamento a livello del gruppo di risoluzione in conformità dell’articolo 12 octies, paragrafo 1;
(c)esso rispetta i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
(d)esso non supera il contributo della filiazione al requisito consolidato di cui all’articolo 12 octies, paragrafo 1.
3.Il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto con uno o più dei seguenti mezzi:
(a)passività che:
i) sono emesse a favore dell’entità di risoluzione e da essa acquistate;
ii) rispettano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis, fatta eccezione per l’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
iii) nella procedura di insolvenza ordinaria hanno un rango inferiore a quello delle passività diverse da quelle ammissibili ai requisiti di fondi propri che sono emesse a favore di entità diverse dall’entità di risoluzione e da esse acquistate;
iv) sono soggette al potere di svalutazione o di conversione a norma dell’articolo 21, il che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo di risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell’entità di risoluzione;
(b)strumenti di fondi propri ammissibili emessi a favore di entità diverse dall’entità di risoluzione e da esse acquistati quando l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’articolo 21 non incide sul controllo della filiazione da parte dell’entità di risoluzione.
4.Previo accordo del Comitato, il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, può essere soddisfatto mediante la concessione di una garanzia dell’entità di risoluzione alla sua filiazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
(a)l’importo della garanzia è perlomeno equivalente all’importo del requisito che sostituisce;
(b)la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di un accertamento a norma dell’articolo 21, paragrafo 3;
(c)la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE per almeno il 50% del suo importo;
(d)la garanzia e il contratto di garanzia finanziaria sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita la filiazione, salvo se diversamente specificato dal Comitato;
(e)la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell’articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di coefficienti di scarto (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire integralmente l’importo garantito;
(f)la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;
(g)la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e
(h)non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall’entità di risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l’azione di risoluzione è avviata nei confronti dell’entità di risoluzione.
Articolo 12 decies
Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato alle entità che non sono entità di risoluzione
Il Comitato può rinunciare totalmente all’applicazione dell’articolo 12 nonies a una filiazione di un’entità di risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:
(a)sia la filiazione che l’entità di risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante;
(b)l’entità di risoluzione soddisfa il requisito di cui all’articolo 12 octies;
(c)non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell’entità di risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di un accertamento a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l’azione di risoluzione è avviata nei confronti dell’entità di risoluzione.
Articolo 12 octies
Violazioni del requisito
1.Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da parte di un’entità è trattata dal Comitato e dalle altre autorità pertinenti mediante almeno uno dei seguenti mezzi:
(a)potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell’articolo 10;
(b)misure di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
(c)misure di intervento precoce in conformità dell’articolo 13;
(d)sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111 della direttiva 2014/59/UE.
2.Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri partecipanti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).”;
6.l’articolo 16 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il Comitato avvia un’azione di risoluzione nei confronti di un’impresa madre di cui all’articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1.”;
(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nonostante il fatto che un’impresa madre non soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, il Comitato può decidere in merito a un’azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre se essa è un’entità di risoluzione e se una o più delle sue filiazioni che sono enti e non sono entità di risoluzione soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, e le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso e l’azione di risoluzione nei confronti di tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo nel suo insieme.”;
7.all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), “pertinenti strumenti di capitale” è sostituito da “pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili”;
8.all’articolo 20, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c)
laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 21, paragrafo 7, a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull’estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili;”
9.l’articolo 21 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
“Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili”;
(b)alla prima frase del paragrafo 1, “strumenti di capitale” è sostituito da “strumenti di capitale e passività ammissibili”;
(c)alla lettera b) del paragrafo 1, “strumenti di capitale” è sostituito da “strumenti di capitale e passività ammissibili”;
(d)alla lettera b) del paragrafo 3, “strumenti di capitale” è sostituito da “strumenti di capitale e passività ammissibili”;
(e)al secondo comma del paragrafo 8, “strumenti di capitale” è sostituito da “strumenti di capitale e passività ammissibili”;
(f)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
“7.
Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all’articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili vadano esercitati indipendentemente o, secondo la procedura prevista all’articolo 18, in combinazione con un’azione di risoluzione.
Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall’azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività.”;
(g)al paragrafo 10 è aggiunta la seguente lettera:
“d)
il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.”
Articolo 6
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento modificativo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2.Il presente regolamento si applica entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente