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Document 52016PC0034

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

COM/2016/034 final - 2012/060 (COD)

Bruxelles, 29.1.2016

COM(2016) 34 final

2012/0060(COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 21 marzo 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi all'Unione [COM (2012) 124 final].

La proposta relativa a uno strumento per gli appalti internazionali è la risposta dell'UE all'assenza di condizioni eque nei mercati degli appalti a livello mondiale. Mentre il mercato degli appalti pubblici dell'Unione europea è aperto a offerenti esteri, i mercati degli appalti per beni e servizi esteri nei paesi terzi restano in larga misura chiusi de iure o de facto. Lo strumento per gli appalti internazionali mira a incoraggiare i partner a impegnarsi in negoziati e ad aprire la partecipazione degli offerenti e dei beni dell'UE agli appalti di paesi terzi.

Molti paesi terzi sono restii all'apertura alla concorrenza internazionale dei propri mercati degli appalti o ad un'apertura maggiore dell'attuale. Il valore degli appalti pubblici aperti agli offerenti esteri ammonta attualmente a 178 miliardi di EUR negli Stati Uniti e a 27 miliardi di EUR in Giappone, mentre solo una quota minima del mercato cinese è aperta alle imprese straniere. Molti paesi hanno inoltre adottato misure protezionistiche, soprattutto a seguito della crisi economica. Nel complesso, più della metà del mercato mondiale degli appalti pubblici è attualmente chiuso alla concorrenza estera a causa di misure protezionistiche, e la tendenza è in crescita. Di conseguenza, solo 10 miliardi di EUR in esportazioni provenienti dall'UE (pari allo 0,08% del PIL dell'UE) trovano sbocco sui mercati mondiali degli appalti pubblici, mentre secondo le stime le esportazioni dell'UE non realizzate a causa delle restrizioni ammontano a 12 miliardi di EUR.

Nei negoziati sulla revisione dell'accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement – GPA) nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nei negoziati bilaterali con i paesi terzi, l'UE sostiene da tempo un'apertura ambiziosa dei mercati internazionali degli appalti pubblici. Nell'UE sono aperti alla partecipazione di offerenti provenienti dai paesi firmatari del GPA appalti pubblici per un valore di circa 352 miliardi di EUR. Alcuni soggetti economici importanti come la Cina, il Brasile o l'India tuttavia non sono ancora parti dell'accordo mentre alcuni firmatari hanno limitato i settori degli appalti disciplinati. 

Dal 2012, anno della proposta relativa a uno strumento per gli appalti internazionali, sono stati avviati importanti negoziati commerciali con gli Stati Uniti (TTIP) e con il Giappone (ALS) o sono continuati i negoziati con la Cina (per l'adesione al GPA). L'adozione dello strumento per gli appalti internazionali rappresenterebbe un segnale forte per questi e altri partner e incoraggerebbe i negoziatori ad accelerare e attuare una effettiva apertura dei loro mercati degli appalti. La necessità di uno strumento come quello suddetto è diventata pertanto ancora più urgente. In ultima analisi, l'obiettivo è accrescere le opportunità commerciali delle imprese dell'UE a livello mondiale, conformemente alla strategia dell'UE Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, creando in tal modo nuovi posti di lavoro e promuovendo l'innovazione.

La proposta iniziale comprendeva due parti: a) i cosiddetti "appalti contemplati" (laddove l'UE abbia assunto impegni internazionali in materia di accesso al mercato); e b) gli "appalti non contemplati" (laddove l'UE non abbia assunto alcun impegno in materia di accesso al mercato). Per quanto concerne la seconda categoria, la proposta iniziale prevedeva due procedure differenti: a) una procedura decentralizzata secondo la quale l'ente aggiudicatore sarebbe stato autorizzato, previa approvazione della Commissione, a escludere le offerte; e b) una procedura centralizzata, in cui la Commissione avrebbe svolto un ruolo centrale (indagine, negoziati con il paese terzo, eventuale decisione di adottare misure restrittive, ossia la chiusura del mercato o una penalità applicabile sul prezzo, che avrebbero dovuto essere poi applicate dalle autorità nazionali nelle loro procedure d'appalto).

Tale proposta iniziale è stata discussa in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, senza, tuttavia, concludere la prima lettura.

Sebbene un'ampia maggioranza di Stati membri riconoscesse l'attuale squilibrio tra un mercato degli appalti pubblici dell'UE aperto, da un lato, e le gravi e persistenti difficoltà relative a misure o pratiche discriminatorie sperimentate dagli operatori dell'Unione europea in alcuni paesi terzi, dall'altro, il Consiglio non è stato in grado di giungere a una posizione formale sulla proposta della Commissione. Nel corso dell'esame della proposta in seno al gruppo "Questioni commerciali", alcuni Stati membri avevano espresso riserve in merito al principio di chiusura del mercato dell'UE per prodotti e servizi originari di alcuni paesi terzi, anche se solo temporaneamente e in modo mirato, mentre alcuni Stati membri sostenevano con forza l'iniziativa. Molti Stati membri esprimevano preoccupazione anche in merito all'onere amministrativo che la proposta imponeva alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese.

Il 15 gennaio 2014 il Parlamento europeo in seduta plenaria ha votato gli emendamenti alla proposta della Commissione e ha approvato il mandato per il trilogo con un'ampia maggioranza, unitamente a un elenco di emendamenti. Tra gli emendamenti figurava in particolare l'istituzione di un legame tra il pilastro centralizzato e quello decentralizzato, condizione che il pilastro decentralizzato potesse essere utilizzato solo in caso di avvio dell'indagine da parte della Commissione, che il campo di applicazione delle deroghe per i paesi in via di sviluppo fosse ampliato e che termini delle indagini della Commissione relative a provvedimenti e pratiche di paesi terzi presumibilmente discriminatorie fossero ridotti. Il 20 ottobre 2014 l'attuale Parlamento europeo ha confermato la decisione presa nell'ambito della precedente legislatura e ha preparato il trilogo.

In considerazione del fatto che sembra esservi ampio consenso sull'attuale esistenza di uno squilibrio per quanto riguarda il grado di apertura del mercato degli appalti dell'UE e dei paesi terzi e sul fatto che le imprese europee dovrebbero godere di un migliore accesso alle opportunità di appalto estere, la Commissione ha deciso di riesaminare la sua proposta iniziale per rispondere ad alcune preoccupazioni espresse dai due organi legislativi dell'Unione europea, garantendo nel contempo che la proposta riveduta continui a costituire per l'UE un mezzo di pressione nei negoziati per l'apertura dei mercati degli appalti esteri.

Le modifiche di cui alla presente proposta mirano a eliminare tutte le possibili conseguenze negative dello strumento nella sua versione originaria, quali in particolare la chiusura totale del mercato degli appalti dell'UE, gli oneri amministrativi e il rischio di una frammentazione del mercato interno. Al contempo la proposta accentua il ruolo della Commissione nelle indagini sugli ostacoli presenti negli appalti pubblici nei paesi terzi e fornisce gli strumenti per cooperare con i paesi terzi nell'eliminazione di tali ostacoli. Più concretamente, la proposta modificata elimina la "procedura decentralizzata" (pur mantenendo la possibilità di imporre, a determinate condizioni, una penalità applicabile sul prezzo) semplifica le procedure, amplia la portata delle esenzioni e fornisce gli strumenti per orientare con maggior precisione le eventuali misure. Da ultimo, ma non per importanza, la presente proposta prevede un maggiore livello di trasparenza stabilendo che la Commissione debba rendere pubblici i risultati delle indagini relative alle misure o alle pratiche discriminatorie attuate da paesi terzi nonché le azioni intraprese da tali paesi per eliminarle.

Nel suo programma di lavoro per il 2015, la Commissione ha annunciato l'intenzione di modificare la proposta sullo strumento per gli appalti internazionali per adattarla alle "priorità della nuova Commissione al fine di semplificare le procedure, riducendo i tempi delle indagini e il numero di soggetti coinvolti nell'attuazione". La proposta modificata comprende tutti gli elementi necessari e dovrebbe essere la base dalla quale partire affinché il Parlamento europeo e il Consiglio pervengano a un compromesso equilibrato, garantendo nel contempo che lo strumento per gli appalti internazionali resti un mezzo efficace per esercitare influenza nei negoziati.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle modifiche alla proposta iniziale

Le modifiche di cui alla presente proposta mirano ad accrescere l'effetto dello strumento sui paesi terzi, eliminando al contempo le conseguenze potenzialmente negative della versione originaria quali la possibilità di una chiusura totale del mercato degli appalti dell'UE a partner commerciali, gli oneri amministrativi relativi alla sua applicazione e il rischio di una frammentazione del mercato interno. Contemporaneamente la proposta accentua il ruolo della Commissione nelle indagini sugli ostacoli presenti negli appalti pubblici nei paesi terzi e fornisce gli strumenti per cooperare con i paesi terzi nell'eliminazione di tali ostacoli.

Le proposte possono essere sintetizzate nei punti seguenti.

Primo: si propone di sopprimere la possibilità di chiudere il mercato e di limitare le eventuali misure restrittive alle penalità applicabili sul prezzo, ora denominate "misure di adeguamento del prezzo". A seguito di un'indagine della Commissione, accertato che un paese ostacola la partecipazione dell'UE agli appalti pubblici, si applicherebbe un adeguamento del prezzo agli offerenti, ai prodotti o ai servizi originari di tale paese. Contrariamente alla proposta iniziale, gli offerenti nonché i prodotti e i servizi esteri, sottoposti ad una misura di adeguamento del prezzo ai fini della valutazione, potrebbero comunque ottenere l'aggiudicazione se, nonostante l'applicazione di tale adeguamento, l'offerta resta competitiva in termini qualitativi e di prezzo.

Secondo: eliminando il pilastro decentralizzato, la proposta rivista elimina la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di decidere autonomamente un divieto di partecipazione degli offerenti esteri alle loro gare d'appalto.

Terzo: la proposta rivista introduce il presupposto secondo cui le offerte presentate da società originarie del paese terzo interessato sono soggette alla penalità applicabile sul prezzo, a meno che non possano dimostrare che meno del 50 % del valore totale dell'offerta è costituito da beni e servizi non contemplati, originari di tale paese terzo. Mentre secondo la proposta originaria l'onere della prova era a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, ora è a carico dell'offerente.

Quarto: si propone di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, consentendo agli Stati membri di indicare quale tra i loro enti aggiudicatori sarà competente per l'applicazione della misura di adeguamento del prezzo. Tale proposta segue il modello del regolamento di applicazione 1 . Quinto: la misura di adeguamento del prezzo non sarebbe applicabile alle piccole e medie imprese europee (PMI) e a offerenti e prodotti originari di paesi in via di sviluppo che beneficiano del regime SPG +, in conformità della politica commerciale e di sviluppo dell'UE nei confronti di tali paesi. Lo stesso vale per l'esclusione delle PMI dallo strumento che garantisce la coerenza dello strumento stesso anche con la politica dell'UE in questo settore in senso più lato.

Sesto: una nuova disposizione consentirebbe l'applicazione a territori specifici, a livello regionale o locale, come Stati, regioni o anche comuni. Settimo: si propone di ridurre i tempi d'indagine della Commissione nella procedura centralizzata oltre a eliminare completamente il pilastro decentralizzato. Ottavo: rispettando l'approccio della Commissione in materia di trasparenza nel settore della politica commerciale, si propone di rendere pubblici i risultati delle indagini della Commissione che individuano gli ostacoli presenti negli appalti pubblici nei paesi terzi. Nono: è stato chiarito che lo strumento sarà applicabile a tutti gli appalti e le concessioni rientranti nell'ambito delle direttive dell'UE in materia di appalti e concessione adottate nel febbraio 2014 (il che esclude ad esempio concessioni relative ai servizi di fornitura di acqua). 

Tutte le suddette modifiche sono pienamente coerenti con quanto annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2015 in merito alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi delle indagini come pure del numero di soggetti coinvolti nell'attuazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'iniziativa relativa allo strumento per gli appalti internazionali è una nuova proposta nel quadro della politica internazionale dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. Analogamente alle precedenti, le direttive dell'Unione europea in materia di appalti pubblici recentemente adottate 2 non prevedono un quadro generale di disciplina delle offerte contenenti beni e servizi esteri sul mercato degli appalti pubblici dell'UE. Le uniche norme specifiche sono quelle previste dagli articoli 85 e 86 della direttiva 2014/25/UE. Tuttavia, tali disposizioni si applicano unicamente agli appalti delle imprese di servizi pubblici e hanno un ambito di applicazione troppo limitato per avere un impatto rilevante sui negoziati in materia di accesso al mercato. Infatti, gli appalti delle imprese di servizi pubblici nell'UE rappresentano solo il 20% circa del totale del mercato degli appalti pubblici dell'UE. Nella proposta modificata della Commissione si propone che questi due articoli siano abrogati all'atto dell'adozione della proposta relativa allo strumento per gli appalti internazionali.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UE

L'iniziativa modificata, al pari di quella iniziale, attua la strategia Europa 2020 e l'iniziativa faro della strategia Europa 2020 relativa a una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione [COM(2010) 614]. Essa attua anche l'Atto per il mercato unico [COM(2011) 206] e la comunicazione su commercio, crescita e affari mondiali [COM(2010) 612]. Si tratta di un'iniziativa strategica del programma di lavoro della Commissione per il 2011 [COM(2010) 623].

La presente proposta è inoltre coerente con le politiche e gli obiettivi dell'Unione in materia di sviluppo, in particolare perché esclude, in linea generale, dall'ambito di applicazione dello strumento i beni e servizi dei paesi meno sviluppati. La proposta modificata rappresenta un progresso a tal riguardo in quanto elimina dal campo di applicazione dello strumento per gli appalti internazionali non solo i paesi meno sviluppati, ma anche i paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa della scarsa diversificazione e dell'insufficiente integrazione nel sistema commerciale internazionale e nell'economia mondiale. Questo adeguamento mira a garantire una maggiore coerenza con le politiche generali dell'UE in materia di sviluppo.

3.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

La proposta iniziale già offriva un giusto equilibrio tra gli interessi di tutte le parti interessate e l'interesse di disporre di uno strumento come quello per gli appalti internazionali a sostegno della politica commerciale dell'UE. La proposta modificata ha ulteriormente limitato le possibili conseguenze negative della proposta iniziale senza eliminare gli aspetti chiave della proposta e pertanto salvaguardando l'efficacia della proposta come mezzo di pressione nei negoziati internazionali.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è il regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati, perché soltanto il regolamento può garantire in misura sufficiente l'uniformità delle azioni intraprese dall'Unione europea in materia di politica commerciale comune. Inoltre, poiché questo strumento affida alla Commissione alcuni compiti, non sarebbe opportuno proporre uno strumento che richiede il recepimento negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

4.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Per raccogliere le opinioni dei portatori di interessi, in preparazione della proposta iniziale la Commissione ha organizzato, oltre a singole riunioni, una serie di consultazioni e azioni di informazione. In seguito a tali consultazioni sono stati mantenuti intensi contatti con diversi rappresentanti degli Stati membri al fine di elaborare una proposta riveduta che avesse maggiori probabilità di essere adottata.

Tra i principali argomenti avanzati dai portatori di interessi pro o contro l'una o l'altra opzione rientrano il rischio di misure di ritorsione dei partner commerciali dell'UE, l'onere amministrativo che potrebbe derivare da tale iniziativa e il fatto che l'iniziativa potrebbe mettere a repentaglio il ruolo dell'UE in quanto sostenitrice dei mercati aperti 3 . Inoltre, la grande maggioranza dei portatori di interessi ha ritenuto che le eventuali restrizioni all'accesso al mercato dovrebbero essere decise a livello dell'UE piuttosto che dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori 4 . La proposta modificata conferma chiaramente tale principio all'articolo 1, paragrafo 5, che vieta l'adozione di misure restrittive al di là di quelle previste dal regolamento.

In merito agli oneri amministrativi, i portatori d'interesse hanno ritenuto, in particolare, che i ritardi causati dal processo di notifica previsto dal pilastro decentralizzato sarebbero stati troppo onerosi 5 . Tale rischio è stato evitato grazie alla soppressione dell'ex articolo 6.

La proposta modificata risponde a tutti questi aspetti grazie alla creazione di uno strumento più mirato che dovrebbe ridurre al minimo gli oneri amministrativi e il rischio di ritorsioni ponendo anche maggiormente l'accento sul principio di apertura generale dei mercati degli appalti pubblici dell'UE con l'eliminazione della possibilità di chiusura del mercato.

Valutazione d'impatto

Il comitato per la valutazione d'impatto della Commissione ha formulato due pareri riguardanti la relazione sulla valutazione d'impatto. La relazione finale sulla valutazione d'impatto ha recepito tali raccomandazioni nella misura del possibile. Mentre le sue conclusioni restano valide, le proposte di modifica ora presentate servono da un lato a rendere lo strumento più mirato e più facilmente applicabile nella pratica e dall'altro a limitare ulteriormente i potenziali effetti negativi individuati nella relazione sulla valutazione d'impatto.

La limitazione delle eventuali misure restrittive alle penalità applicabili sul prezzo risponde alle preoccupazioni in merito al fatto che la chiusura totale del mercato degli appalti dell'UE, come previsto inizialmente, rischierebbe di dare segnali controproducenti ai paesi terzi e sarebbe incompatibile con gli interessi economici dell'UE in generale. Dal momento che l'adeguamento del prezzo si applicherebbe soltanto al processo di valutazione e non determinerebbe il prezzo finale, non pregiudicherebbe gli interessi delle amministrazioni aggiudicatrici.

La soppressione del pilastro decentralizzato eliminerà completamente l'onere amministrativo che grava sugli enti aggiudicatori che chiedono l'autorizzazione di escludere le offerte estere. Tale modifica salvaguarda inoltre l'integrità del mercato interno ed evita la frammentazione.

Il presupposto secondo il quale le offerte presentate da società originarie del paese terzo interessato saranno soggette alla misura restrittiva, a meno che l'offerente fornisca prova contraria, ridurrà ulteriormente gli oneri amministrativi per le amministrazioni aggiudicatrici migliorando nel contempo l'efficacia della misura poiché la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è molto meno esposta a revisione giuridica. Anche l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di accettare le autodichiarazioni relative all'origine dei beni e dei servizi nell'offerta di gara, dovrebbe contribuire in questo senso.

Dando agli Stati membri un ruolo nella scelta delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori responsabili per l'applicazione della misura garantirà che l'attuazione non ricada sugli enti più piccoli con limitate risorse e capacità amministrative. Tale modifica non rischia di compromettere l'efficacia della misura in quanto le piccole amministrazioni aggiudicatrici difficilmente si trovano a gestire appalti a livelli di quelli oggetto dello strumento per gli appalti internazionali. Nel caso non sia presentato un elenco di enti o tale elenco non corrisponda alla misura sul prezzo adottata, la Commissione può, di propria iniziativa, stabilire un siffatto elenco.

L'esclusione dei paesi in via di sviluppo più vulnerabili dal campo di applicazione dello strumento non dovrebbe influire sui mezzi di pressione, giacché lo strumento non è destinato a tali paesi, e chiarirà ulteriormente che l'obiettivo dello strumento è esercitare pressione sui principali partner commerciali affinché aprano i mercati degli appalti agli operatori dell'UE. L'esclusione delle PMI europee dallo strumento ridurrà ulteriormente gli oneri amministrativi per tali operatori economici, in linea con la politica generale per le PMI dell'UE.

La possibilità di un'applicazione a territori specifici a livello regionale o locale mira a differenziare i territori e permettere una risposta proporzionata qualora le misure discriminatorie esistessero solo a livello decentralizzato (vale a dire autorità statali, amministrazioni regionali e comunali), con lo scopo di far loro aprire le gare d'appalto agli offerenti dell'UE.

La riduzione dei termini d'indagine della Commissione risponde alla preoccupazione per la lentezza delle procedure, sollevata in particolare in merito al pilastro decentralizzato in base al quale, nel corso di una procedura di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici avrebbero dovuto attendere l'indagine e la decisione della Commissione. L'adeguamento del calendario per la rimanente procedura centralizzata dovrebbe contribuire ad accelerare la fase di indagine.

La pubblicazione delle conclusioni della Commissione riguardanti gli ostacoli agli scambi commerciali nei paesi terzi dovrebbe contribuire a dinamizzare il percorso verso l'eliminazione di tali ostacoli.

Come già previsto nella proposta iniziale lo strumento per gli appalti internazionali riguarderà anche le concessioni nella misura in cui sono contemplate dalla nuova direttiva sulle concessioni. Le norme sulle concessioni non stabiliscono se determinate attività debbano essere effettuate da enti pubblici o privati, stabiliscono invece le regole che gli enti pubblici sono tenuti ad applicare quando acquistano beni e servizi.

Efficacia

Le modifiche proposte renderanno più efficace lo strumento.

Chiarimento delle regole: la relazione sulla valutazione d'impatto sottolineava l'efficacia delle soluzioni inizialmente proposte per quanto riguarda l'obiettivo di chiarire le regole di accesso al mercato degli appalti pubblici dell'UE per gli offerenti non UE. Essa evidenziava tuttavia anche una serie di punti deboli legati alla natura facoltativa del pilastro decentralizzato che poteva dar luogo a forme d'uso diverse e a una frammentazione del mercato interno 6 . La proposta modificata continuerà a perseguire l'obiettivo iniziale di chiarire le regole applicabili e la Commissione continuerà ad avere l'ultima parola sull'uso delle misure restrittive. Con la soppressione del pilastro decentralizzato inoltre, l'applicazione delle regole sarà più semplice e più armonizzata e il margine di errore legato all'applicazione delle misure restrittive da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori sarà ridotto. La riduzione dei termini d'indagine della Commissione permetterà di sapere più rapidamente se le misure restrittive saranno adottate o no.

Mezzi di pressione: la soppressione del pilastro decentralizzato e la limitazione delle misure restrittive alle penalità applicabili sul prezzo comportano un certo rischio di riduzione della degli effetti dei mezzi di pressione. Nella proposta iniziale tuttavia il principale mezzo di pressione derivava dal pilastro centralizzato che è mantenuto. La Commissione sarà ancora nella posizione di utilizzare la limitazione dell'accesso al mercato come deterrente e di avviare in qualsiasi momento indagini riguardo a comportamenti discriminatori. Per di più la proposta modificata consentirà di orientare meglio le misure prevedendo, tra l'altro, la possibilità di limitare le misure restrittive ai territori di determinate amministrazioni decentralizzate. La limitazione delle misure restrittive alle penalità applicabili sul prezzo come forma meno estrema di chiusura del mercato, già esaminata nella valutazione d'impatto iniziale, garantisce che i mercati dell'UE rimangano aperti in linea di principio, consentendo nel contempo misure mirate, ove necessario.

Efficienza

Le modifiche proposte renderanno più efficiente lo strumento.

Oneri amministrativi: le modifiche proposte riducono l'onere amministrativo. La valutazione d'impatto stimava i costi del processo di notifica previsto nella procedura decentralizzata in 3,5 milioni di EUR 7 . La soppressione del pilastro decentralizzato, termini compresi, elimina tutti i potenziali rischi legati al processo di notifica individuati nella valutazione d'impatto. Il fatto di autorizzare gli Stati membri a prescegliere le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori responsabili per l'applicazione della misura contribuirà ad assicurare che gli enti con capacità amministrative limitate non debbano provvedervi. La soppressione dell'articolo 7 della proposta iniziale elimina il rischio potenziale, sottolineato nella relazione sulla valutazione d'impatto, che le disposizioni relative alle offerte anormalmente basse 8 aumentino l'onere amministrativo per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori. A causa delle loro dimensioni e capacità limitate, le PMI si trovano spesso a dover affrontare problemi specifici dovuti a procedure onerose. L'elevato valore soglia già di per sé esclude la probabilità che le piccole imprese siano interessate dallo strumento, tuttavia il fatto che esso non sia applicabile alle PMI europee ridurrà ulteriormente gli oneri amministrativi per tali operatori economici, in linea con la politica generale per le PMI dell'UE.

Rischio di ritorsioni: le modifiche proposte consentiranno di indirizzare le misure ai territori di un paese terzo che sono effettivamente responsabili dei provvedimenti discriminatori senza la necessità di applicarle a tutto il paese terzo in questione. Tale possibilità di applicare misure più specifiche e giustificabili ridurrà ulteriormente il rischio di ritorsioni.

Finanze pubbliche: come indicato nella valutazione d'impatto, l'incidenza globale dello strumento sulle finanze pubbliche è trascurabile 9 . Tuttavia, l'ulteriore limitazione dell'ambito di applicazione ridurrà ulteriormente tale incidenza.

Coerenza

Nella relazione sulla valutazione d'impatto è stato sottolineato che la coerenza della politica commerciale dell'UE e del mercato interno dell'UE è preservata meglio se le decisioni sono prese a livello UE, ossia nella piena cognizione di tutte le conseguenze giuridiche, economiche e politiche, senza consentire un trattamento differente dei beni e dei servizi esteri nell'UE 10 . Con la soppressione del pilastro decentralizzato, la Commissione aumenta il proprio controllo sull'applicazione delle misure restrittive e pertanto riduce i rischi di erronea applicazione delle norme. La proposta modificata pertanto migliorerà la coerenza della politica commerciale dell'UE e del mercato interno dell'UE nonché il rispetto degli impegni internazionali dell'UE.

La disposizione relativa alla valutazione d'impatto è pertanto rispettata.

5.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta in sé non incide sul bilancio. I compiti aggiuntivi assegnati alla Commissione possono essere assolti con le risorse esistenti.

6.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La proposta comprende una clausola di riesame.

7.Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento. Il testo della proposta iniziale è stato adattato per riflettere la soppressione del pilastro decentralizzato, mentre nella disposizione sono state introdotte alcune modifiche linguistiche per aumentare la leggibilità. La disposizione include inoltre un chiarimento secondo il quale gli Stati membri non possono limitare l'accesso di operatori economici stranieri oltre a quanto previsto in base al presente regolamento. Come già previsto nella proposta iniziale lo strumento per gli appalti pubblici internazionali riguarderà anche le concessioni nella misura in cui sono contemplate dalla nuova direttiva sulle concessioni. Occorre osservare che le norme sulle concessioni non stabiliscono se determinate attività debbano essere effettuate da enti pubblici o privati, stabiliscono invece le regole che gli enti pubblici sono tenuti ad applicare quando si rivolgono al mercato per l'acquisto di beni e servizi.

L'articolo 2 contiene le pertinenti definizioni, la maggior parte delle quali sono state riprese dalle direttive dell'UE in materia di appalti pubblici. Alcune espressioni che non sono più utilizzate nel progetto di regolamento sono state soppresse. Nella proposta modificata non compare l'espressione "mancanza di sostanziale reciprocità" ma è fatto riferimento a "misure o pratiche restrittive o discriminatorie nel settore degli appalti pubblici".

L'articolo 3 stabilisce, ai fini del presente regolamento, le norme in materia di origine applicabili ai beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori. Conformemente agli impegni internazionali assunti dall'UE le norme in materia di origine applicabili ai beni e servizi sono in linea con le norme sull'origine non preferenziale di cui al codice doganale comunitario 11 . Per i servizi l'origine è definita sulla base delle pertinenti norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di diritto di stabilimento e sulle definizioni contenute nell'accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services - GATS) (articolo XXVIII). Sono state apportate alcune modifiche al testo iniziale allo scopo di aumentarne la leggibilità.

L'articolo 4 enuncia chiaramente la deroga dall'applicazione dello strumento per ai beni e i servizi originari dei paesi meno sviluppati. La proposta modificata estende la ai beni e ai servizi originari dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa della mancanza di diversificazione e di un'insufficiente integrazione nel sistema commerciale internazionale e nell'economia mondiale, come definito all'allegato VII del regolamento SPG 12 .

L'articolo 5 della proposta iniziale è superfluo nel quadro della proposta modificata, ed è pertanto soppresso. La proposta modificata comprende un nuovo articolo 5 relativo all'esenzione delle PMI europee, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, dall'applicazione dello strumento 13 . Al fine di evitare l'elusione da parte delle cosiddette società di comodo, la disposizione fa esplicito riferimento al livello di attività commerciale svolta nel mercato interno.

Il testo originale dell'articolo 6 che istituisce una procedura decentralizzata è soppresso. Il nuovo articolo 6 stabilisce le norme riguardanti l'indagine della Commissione e i termini da rispettare. La proposta modificata ha abbreviato la prima parte del periodo dell'indagine e ha prorogato invece l'eventuale periodo supplementare affinché la regola generale sui termini sia più rigorosa. L'articolo chiarisce che le conclusioni della Commissione sono rese pubbliche. L'articolo 7 della proposta iniziale prevedeva l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di informare gli offerenti e la Commissione nel caso in cui avessero accettato un'offerta anormalmente bassa. Con la soppressione del pilastro decentralizzato questa disposizione perde utilità nel regolamento, ed è pertanto soppressa. Il nuovo articolo 7 prevede norme sulle consultazioni con paesi terzi e sull'eventuale misura che la Commissione può adottare se dalla sua indagine risulta che il paese terzo in questione ha adottato o applica misure o pratiche restrittive e discriminatorie nel settore degli appalti pubblici.

L'articolo 8 della proposta iniziale disciplinava il pilastro centralizzato, che nella proposta modificata è disciplinato dall'articolo 9. Il nuovo articolo 8 introduce la misura di adeguamento del prezzo e stabilisce i paesi terzi in relazione ai quali tale misura può essere applicata.

L'articolo 9 della proposta iniziale disciplinava il meccanismo di consultazione con i paesi terzi nel caso di comprovate pratiche restrittive nel settore degli appalti, disposizione che ora figura all'articolo 7 della proposta modificata. Il nuovo articolo 9 prevede che gli Stati membri indichino le amministrazioni aggiudicatrici incaricate di attuare la misura di adeguamento del prezzo. Per garantire un adeguato livello d'azione e un'attuazione equilibrata tra gli Stati membri, è la Commissione che determina gli enti in questione. Nel caso non sia presentato un elenco di enti o tale elenco non corrisponda alla misura sul prezzo adottata, la Commissione può, di propria iniziativa, stabilire un siffatto elenco.

Il nuovo articolo 10 disciplina la revoca e la sospensione delle misure. L'articolo stabilisce inoltre che la Commissione renda pubbliche le sue conclusioni in merito alle misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione.

L'articolo 11 della proposta iniziale conteneva norme che disciplinavano la revoca o la sospensione delle misure restrittive adottate. Il nuovo articolo 11 descrive le modalità di applicazione della misura di adeguamento del prezzo. La penalità applicabile sul prezzo riguarda solo la procedura di valutazione e non il prezzo finale.

L'articolo 12 della proposta iniziale disciplinava la comunicazione agli offerenti dell'applicazione di misure restrittive adottate dalla Commissione nell'ambito delle singole procedure di appalto pubblico. Il nuovo articolo 12 prevede le possibili deroghe all'applicazione di misure di adeguamento del prezzo, che nella proposta iniziale figuravano all'articolo 13. Tali deroghe restano invariate.

L'articolo 13 della proposta iniziale descriveva i casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori erano autorizzati a sospendere le misure adottate a norma del regolamento. I nuovi articoli 13 e 14 stabiliscono le norme relative ai mezzi di ricorso in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e la procedura di comitato per l'adozione di decisioni, che nella proposta iniziale erano definiti negli articoli 16 e 17.

Gli articoli 14 e 15 della proposta iniziale conferivano alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare l'allegato del regolamento che doveva tener conto della conclusione da parte dell'Unione di nuovi accordi internazionali nel settore degli appalti pubblici. Dato che il pilastro decentralizzato è soppresso, non occorre più alcun allegato che identifichi i pertinenti accordi commerciali in vigore. Le decisioni d'applicazione di misure di adeguamento del prezzo adottate dalla Commissione conterranno le informazioni utili concernenti la portata degli impegni dell'UE nei confronti dei paesi terzi.

Gli articoli 18 e 19 della proposta iniziale riguardavano la riservatezza e l'obbligo per la Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento. Tali disposizioni figurano ora negli articoli 15 e 16 della proposta modificata.

Il testo originale dell'articolo 20 è ora all'articolo 17 della proposta modificata e dispone l'abrogazione degli articoli 85 (ex articolo 58) e 86 (ex articolo 59) della direttiva 2014/25/UE sui servizi di pubblica utilità (ex 2004/17/CE). L'ex articolo 21 ora nuovo articolo 18 stabilisce l'entrata in vigore del regolamento.

2012/0060 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 15 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)In conformità dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di migliora la cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

(2)Ai sensi dell'articolo 206 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

(3)Conformemente all'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFEU, l'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

(4)L'articolo III, paragrafo 8, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) del 1994 e l'articolo XIII dell'accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services - GATS) escludono gli appalti pubblici dall'ambito di applicazione dalle principali discipline multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio(OMC).

(5)L'accordo multilaterale rivisto dell'OMC sugli appalti pubblici prevede solo un accesso limitato delle imprese dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi e si applica solo a un ristretto numero di membri dell'OMC che sono parti di detto accordo. L'accordo rivisto sugli appalti pubblici è stato concluso dall'Unione nel dicembre 2013.

(56)In seno all'Organizzazione mondiale del commercio OMC e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

(7)Se il paese in questione è parte dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC o ha concluso con l'Unione un accordo commerciale che comprende disposizioni in materia di appalti pubblici, la Commissione dovrebbe applicare i meccanismi di consultazione e/o le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'accordo quando le pratiche restrittive si riferiscono ad appalti contemplati da impegni in materia di accesso al mercato assunti dal paese in questione nei confronti dell'Unione.

(68)Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti e delle concessioni alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori economici dell'Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti in molti dei partner commerciali dell'Unione. Queste pratiche restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

(79)La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 , che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi contiene soltanto poche disposizioni relative alla dimensione esterna della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, in particolare gli articoli 5885 e 5986 della direttiva 2004/17/CE. Tuttavia, tali disposizioni hanno un ambito di applicazione limitato e, a causa della mancanza di orientamenti in materia, non sono applicate frequentemente dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori. dovrebbero essere sostituite.

(8)Conformemente all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica commerciale comune in materia di appalti pubblici deve essere basata su principi uniformi.

(110)Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 stabilisce le norme e le procedure atte a garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione previsti da accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione. Non esistono norme e procedure per il trattamento di beni e servizi non contemplati in accordi internazionali.

(911)Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici/ e gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva applicazione. È opportuno che la Commissione formuli orientamenti sull'applicazione degli impegni internazionali già assunti dall'Unione europea in materia di accesso al mercato. Occorre che tali orientamenti siano aggiornati regolarmente e forniscano informazioni di facile uso.

(102)Gli obiettivi di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'Unione UE ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi protetti da misure o pratiche restrittive e discriminatorie e di preservare pari condizioni di concorrenza all'interno del mercato unico europeo nel mercato interno richiedono che si faccia riferimento alle norme sull'origine non preferenziale stabilite dalla legislazione dell'UE affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sappiano se il trattamento de i beni e servizi originari di paesi terzi non sono contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione. sia armonizzato in tutta l'Unione europea.

(113)A tal fine, è opportuno stabilire norme in materia di origine, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sappiano se i beni e i servizi sono contemplati da impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Occorre che l'origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 18  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Conformemente al predetto regolamento occorre considerare beni dell'Unione i beni ottenuti o prodotti interamente nell'Unione. Occorre che un bene alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sia considerato originario del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 

(14)È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Occorre che gli orientamenti di cui al considerando 9 disciplinino l'applicazione pratica delle norme in materia di origine.

(15)Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere la crescita economica dei paesi in via di sviluppo e la loro integrazione nella catena del valore globale, che costituisce la base per la creazione, da parte dell'Unione, del sistema di preferenze generalizzate di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , il presente regolamento, in conformità delle regole dell'Unione sull'origine non preferenziale, non dovrebbe applicarsi alle offerte in cui più del 50 % del valore complessivo dell'offerta è costituito da beni e servizi originari dei paesi meno sviluppati che beneficiano del regime "Tutto tranne le armi" o dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, definiti rispettivamente agli allegati IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012.

(167)Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere le piccole e medie imprese, è opportuno che il presente regolamento non si applichi nemmeno alle offerte presentate da PMI, stabilite nell'Unione, che svolgono un'attività commerciale sostanziale che comporta un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro. 

(12)È necessario che la Commissione valuti se autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e della direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….], sull'aggiudicazione di contratti di concessione], a escludere dalla procedura, per gli appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR, i beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea.

(13)Per motivi di trasparenza, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono avvalersi della facoltà loro concessa dal presente regolamento di escludere dalla procedura d'appalto le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi, nelle quali il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi, ne informino gli operatori economici nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(14)Al fine di consentire alla Commissione di decidere sull'esclusione dei beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori informino la Commissione della loro intenzione di escludere tali beni e servizi utilizzando un formulario tipo contenente informazioni sufficienti.

(15)Per appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR è opportuno che la Commissione approvi la prevista esclusione se l'accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici tra l'Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi prevede per i beni e/o i servizi per i quali viene proposta l'esclusione una riserva esplicita dell'Unione in materia di accesso al mercato. In mancanza di tale accordo, è opportuno che la Commissione approvi l'esclusione se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti, con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione. La mancanza di sostanziale reciprocità è presunta laddove le misure restrittive nel settore degli appalti comportino una discriminazione grave e ricorrente degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'UE.

(1617)Per valutare se esistono misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie o mancanza di sostanziale reciprocità in un paese terzo, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici e di concessioni del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/ o i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione.

(1518)Alla luce del fatto che l'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell'Unione europea rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, occorre che gli Stati membri, o le amministrazioni aggiudicatrici/ e gli enti aggiudicatori non possano limitare l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi alle loro procedure d'appalto mediante misure diverse da quelle previste dal presente regolamento.

(19)Data la maggiore difficoltà che, nel contesto di offerte comprendenti beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o servizi non contemplati supera il 50% del valore complessivo di tali beni o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno a valutare le spiegazioni fornite dagli offerenti, è opportuno prevedere una maggiore trasparenza nel trattamento delle offerte anormalmente basse. Occorre che, oltre a rispettare le norme di cui all'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici e all'articolo 79 della direttiva sugli appalti di enti erogatori di acqua e di energia e di enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare un'offerta anormalmente bassa informi per iscritto gli altri offerenti, indicando anche le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. In tal modo gli altri offerenti potranno contribuire a una valutazione più precisa della possibilità che l'aggiudicatario sia in grado di dare piena esecuzione al contratto alle condizioni precisate nel bando di gara. Pertanto, tale informazione aggiuntiva permetterebbe di creare condizioni di maggiore parità sul mercato degli appalti pubblici dell'UE.

(2019)Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici avente a oggetto presunte misure o pratiche restrittive adottate o applicate da un paese terzo. Al riguardo occorrerà in particolare considerare se la Commissione avrà approvato una serie di proposte di esclusione in relazione a un paese terzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (CUE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(2120)Occorre che la Commissione possa avviare un'indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici. Se l'esistenza di misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

(1821)È della massima importanza che l'indagine sia effettuata in maniera trasparente. È pertanto opportuno che sia pubblicata una relazione sui principali risultati dell'indagine.

(19)Se l'esistenza di pratiche restrittive nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

(2222)Se le consultazioni con il paese in questione non consentono un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE Unione entro un termine ragionevole, occorre che la Commissione adotti misure di adeguamento del prezzo, ove appropriato, e da applicarsi alle offerte presentate da operatori economici originari del paese in questione e/o comprendenti beni e servizi originari di tale paese.

(23)È opportuno che Lle misure in questione si applichino solo ai fini possono comportare l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nell'Unione europea, o l'assoggettamento della valutazione delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ad una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo. in questione. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario concentrarsi su talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri che, sebbene ma stabilite nell'Unione europea, che non svolgono attività commerciali sostanziali tali da avere che abbiano un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro interessato. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio.

(24)Occorre che la Commissione possa impedire un eventuale le misure di adeguamento del prezzo non abbiano un impatto negativo della prevista esclusione sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e la Commissione ritiene che vi siano ragionevoli prospettive di eliminare le pratiche restrittive nell'immediato futuro, occorre che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione in base al quale per un periodo di un anno i beni e i servizi originari del paese in questione non siano esclusi dalle procedure d'appalto può sospendere le misure durante i negoziati. 

(26)Alla luce della politica generale dell'Unione per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, come prevista, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1°gennaio 2009, è opportuno assimilare i beni e servizi provenienti da tali paesi ai beni e servizi dell'Unione.

(25)Al fine di semplificare l'applicazione di una misura di adeguamento del prezzo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, si dovrebbe presupporre che tutti gli operatori economici originari di un determinato paese terzo con il quale non vi sia alcun accordo sugli appalti pubblici siano soggetti alla misura, a meno che non possano dimostrare che meno del 50 % del valore totale dell'offerta è costituito da beni o servizi originari del paese terzo in questione.

(26)Gli Stati membri sono nella posizione migliore per individuare le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori, tenuti ad applicare la misura di adeguamento del prezzo. Per garantire che sia adottata un'azione a un livello adeguato e che l'onere sia ripartito equamente tra gli Stati membri, è opportuno che la Commissione prenda la decisione finale, sulla base di un elenco presentato da ciascuno Stato membro. Se necessario, la Commissione può stabilire un elenco di propria iniziativa.

(27)È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici/ e gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo. Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici/ e gli enti aggiudicatori possano evitare di applicaresospendere le misure di adeguamento del prezzo che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell'Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti per soddisfare determinati bisogni pubblici essenziali, ad esempio nel settore della salute e della sicurezza pubblica, o qualora l'applicazione delle misure possa comportare un aumento sproporzionato dei prezzi o dei costi dell'appalto.

(28)In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/ o degli enti aggiudicatori abbiano delle deroghe alle misure di adeguamento del prezzo che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati, occorre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio 20  che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori o all'articolo 8 della direttiva 92/13/CEE del Consiglio 21  che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. Allo stesso scopo, Inoltre occorre che i contratti conclusi con un operatore economico in violazione di decisioni della Commissione relative a proposte di esclusione comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici/ o dagli enti aggiudicatori abbiano o in violazione di misure di adeguamento del prezzo che limitano l'accesso dei beni e servizi non contemplati siano dichiarati privi di effetti. a norma della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2731)Al fine di recepire nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea gli impegni internazionali assunti in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici dopo l'adozione del presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di accordi internazionali allegato al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3029)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 , del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(30)È opportuno che gli atti di esecuzione concernenti l'adozione, il ritiro, la sospensione o il ripristino di una misura di adeguamento del prezzo siano adottati mediante procedura d'esame. 

(2931)Per l'adozione degli atti di esecuzione al fine di adattare elaborare i formulari tipo per la pubblicazione di bandi d'appalto e di concessione e avvisi, è opportuno che si faccia ricorso alla procedura consultiva. per la trasmissione delle comunicazioni alla Commissione e per l'origine dei beni o dei servizi Le decisioni in materia non hanno alcuna incidenza né da un punto di vista finanziario né sulla natura e l'ambito di applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento. Al contrario, questi atti hanno carattere puramente amministrativo e sono intesi ad agevolare l'applicazione delle norme stabilite dal presente regolamento.

(302)Relazioni periodiche della È opportuno che la Commissione dovrebbero permettere di controllareriferisca almeno ogni tre anni in merito all'applicazione e l'efficacia delle procedure stabilited nel presente regolamento.

(313)Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici, fissare norme comuni sul trattamento delle offerte che includono dei beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea.. Il presente regolamento sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dei paesi terzi si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali



Articolo 1


Oggetto e campo di applicazione

1.Il presente regolamento fissa disposizioni per stabilisce misure destinate a migliorare l'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche restrittive e discriminatorie nel settore degli appalti pubblici adottate o applicate da paesi terzi di beni e servizi dei paesi terzi all'aggiudicazione dell'nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione. 

Esso prevede la possibilità di applicare misure di adeguamento del prezzo a determinate offerte presentate per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e per l'aggiudicazione di concessioni stabilisce procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso in funzione dell'origine degli operatori economici, dei beni e o dei servizi in questione. dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi.

2.Il presente regolamento si applica agli appalti rientranti nel campo di applicazione dei seguenti atti:

(a)direttiva 2014/23/UE 23  [2004/17/CE];;

(b)direttiva 2014/24/UE [2004/18/CE];; 24

(c)direttiva 2014/25/UE [201....];; (sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

3.Il presente regolamento si applica all'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e/o servizi e per l'aggiudicazione di concessioni di lavori e di servizi. Esso si applica soltanto se i beni o servizi acquistati a scopi pubblici. Non si applica né se i beni sono acquistati e non a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale. Non si applica se i servizi sono acquistati a fini di rivendita commerciale o ai fini di un utilizzo nella prestazione di servizi destinati a scopi commerciali.

4.Il presente regolamento si applica unicamente per quanto riguarda misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti pubblici applicate da un paese terzo in relazione all'acquisto di beni e servizi non contemplati. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione.

5.Gli Stati membri, le loro amministrazioni aggiudicatrici e i loro enti aggiudicatori non applicano misure restrittive nei confronti di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi al di là di quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a)"operatore economico" "fornitore": persona fisica o giuridica o ente pubblico o gruppo di tali persone e/o enti, inclusa qualunque associazione temporanea di imprese, che presenta un'offerta per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercatoche offre beni sul mercato;

(b)"prestatore di servizi": persona fisica o giuridica che offre sul mercato l'esecuzione di lavori e/o opere o la prestazione di servizi;

(bc)"amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore": amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CEarticolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE;

(c)/"ente aggiudicatore": ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/CE e dell'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE articolo 2 della direttiva 2004/17/CE e degli articoli 3 e 4 della direttiva 20.. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione];

(d)"beni o servizi contemplati": beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici e/o concessioni comprensivo di impegni sull'accesso al mercato, che contempla detti beni e servizi;L'allegato I del presente regolamento contiene l'elenco degli accordi pertinenti;

(e)"beni o servizi non contemplati": beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione europea non ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici o concessioni, comprensivo di impegni sull'accesso al mercato, o e beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione ha concluso un siffatto accordo che non contempla tuttavia detti beni e servizi;.

(f)"misura": provvedimento legislativo o regolamentare oppure prassi o una combinazione degli stessi;

(g)"parte interessata": società costituita conformemente al diritto di uno Stato membro avente la sede legale, la sede amministrativa centrale o lo stabilimento principale nell'Unione, direttamente partecipante alla produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto delle misure restrittive del paese terzo nel settore degli appalti.

2.Ai fini del presente regolamento

(f)"misura o pratica restrittiva e/o discriminatoria nel settore degli appalti": provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, procedura o prassi o una combinazione degli stessi, adottato o applicato da autorità pubbliche o singole amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori in un paese terzo, che si traducono in gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso di beni, servizi e/o operatori economici dell'Unione al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni del paese in questione.

(ga)il termine "paese": può riferirsi ad uno Stato o ad un territorio doganale a sé stante, senza considerazioni di sovranità;

(b)il termine "operatore economico" comprende entrambi i concetti di fornitore e di prestatore di servizi;

(c)l'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di "offerente";

(d)ai fini del presente regolamento l'esecuzione di lavori e/o opere ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e 201./.. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione] è considerata prestazione di servizio;

(e)per "penalità obbligatoria applicabile sul prezzo" si intende l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo di servizi e/o beni originari di taluni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto.

(h)PMI: PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 25 .

2.Ai fini del presente regolamento l'esecuzione di lavori e/o opere ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e della direttiva 201./.. 2014/25/UE, 2014/24/UE e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione] è considerata prestazione di servizio.

Articolo 3

Norme in materia di origine

1.L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 . , del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

2.L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica'operatore economico che lo presta.

3.Si ritiene che l'origine delprestatore del serviziol'operatore economico sia:

(a)per le persone fisiche, il paese del quale la persona è cittadino o in cui gode del diritto di residenza permanente;

(b)per le persone giuridiche:

(i)se il servizio non è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, il paese in base alla cui legislazione in cui la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale; 

(2ii)se il servizio è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, lo Stato membro in cui la persona giuridica è stabilita e nel cui territorio svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere che comporti un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro in questione.

Ai fini della lettera b), punto ii) del primo comma punto 2, se la persona giuridica non svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere che comporti un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro in questione, la sua origine è l'origine della persona o delle persone fisiche o giuridiche che possiedono o controllano la persona giuridicache presta il servizio.

Una La persona giuridica che presta il servizio è considerata: "posseduta" da persone di un determinato paese se più del 50% del capitale proprio è di proprietà di persone di tale paese.

Una persona giuridica è considerata e "controllata" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque dirigerne legalmente l'operato.

3.Ai fini del presente regolamento, i beni o servizi originari dei paesi dello Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri sono trattati come quelli originari degli Stati membri.

Capo II
Trattamento di beni e servizi contemplati e di beni e servizi non contemplati. offerte anormalmente basse
Esenzioni    

Articolo 4


Trattamento dei beni e servizi contemplatiEsenzioni relative a beni e servizi originari di paesi meno sviluppati e di determinati paesi in via di sviluppo

Al momento dell 'aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano i beni e i servizi contemplati come beni e servizi originari dell'Unione europea.

Il presente regolamento non si applica alle offerte il cui valore totale è costituito per più del 50% da I beni e/o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 27 e dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, quali definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012. (CE) n. 732/2008, sono considerati beni e servizi contemplati.

Articolo 5

Disposizioni in materia di accesso dei beni e servizi non contemplatiEsenzione delle offerte presentate da PMI

I beni e servizi non contemplati possono essere soggetti a misure restrittive adottate dalla Commissione:

(a)su richiesta di singole amministrazioni aggiudicatrici/di singoli enti aggiudicatori conformemente all'articolo 6;

(b)in conformità agli articoli 10 e 11.

Il presente regolamento non si applica alle offerte presentate da PMI 28 che sono stabilite nell'Unione e svolgono un'attività commerciale sostanziale che comporta un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro.

Articolo 6


Autorizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori a escludere offerte comprendenti beni e servizi non contemplati

1.Per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione valuta, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, se approvare l'esclusione delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non contemplati è superiore al 50% del valore complessivo dei beni o servizi che costituiscono l'offerta, alle condizioni indicate di seguito.

2.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono chiedere, sulla base del paragrafo 1, l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti indicano tale intenzione nel bando di gara pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 26 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori impongono agli offerenti di fornire informazioni sull'origine dei beni e/o dei servizi contenuti nell'offerta e il loro valore. Esse accettano l'autocertificazione come dimostrazione preliminare del fatto che le offerte non possono essere escluse in virtù del paragrafo 1. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare tutta la documentazione richiesta o parte di essa se ciò appare necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo per le dichiarazioni relative all'origine dei beni e dei servizi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che ricevono offerte rispondenti alle condizioni del paragrafo 1, per le quali intendono chiedere l'esclusione per questo motivo, ne informano la Commissione. Mentre è in corso la procedura di comunicazione l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire l'analisi delle offerte.

La comunicazione è inviata per via elettronica mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Il formulario tipo contiene le seguenti informazioni:

(a)denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore;

(b)descrizione dell'oggetto dell'appalto;

(c)denominazione e recapito dell'operatore economico la cui offerta sarebbe esclusa;

(d)informazioni sull'origine dell'operatore economico, dei beni e/o dei servizi e loro valore.

La Commissione può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di fornire informazioni aggiuntive.

Tali informazioni sono fornite entro otto giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di informazioni aggiuntive. Se la Commissione non riceve informazioni entro detto termine, il termine di cui al paragrafo 3 è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceve le informazioni richieste.

3.Per i contratti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che autorizza la prevista esclusione entro il termine di due mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Nei casi debitamente giustificati, il termine può essere prorogato una volta per un massimo di due mesi, in particolare se le informazioni a corredo della comunicazione o i documenti ad essa allegati sono incompleti o inesatti o se i fatti riportati hanno subito modifiche sostanziali. Se, scaduto il termine di due mesi o il periodo di proroga, la Commissione non ha adottato una decisione con cui approva o respinge l'esclusione, l'esclusione si considera respinta dalla Commissione.

4.Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione approva la prevista esclusione nei seguenti casi:

(a)se l'accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici tra l'Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi contiene, per i beni e/o i servizi per i quali è proposta l'esclusione, riserve esplicite dell'Unione sull'accesso al mercato;

(b)in mancanza di un accordo ai sensi della lettera a) e se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti che determinino la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione.

Ai fini della lettera b), la mancanza di sostanziale reciprocità è presunta se le misure restrittive nel settore degli appalti comportano discriminazioni gravi e ricorrenti nei confronti di operatori economici, beni e servizi dell'Unione.

Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione respinge la prevista esclusione se questa viola gli impegni in materia di accesso al mercato assunti dall'Unione con gli accordi internazionali da essa conclusi.

5.Nel valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, la Commissione esamina i seguenti aspetti:

(a)in che misura la legislazione in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisce trasparenza in linea con le norme internazionali nel settore degli appalti pubblici ed evita qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione;

(b)in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori applicano o adottano pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione.

6.Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede all'audizione dell'offerente o degli offerenti in questione.

7.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno escluso offerte conformemente al paragrafo 1 ne fanno menzione nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE, dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 27 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo degli avvisi di aggiudicazione dell'appalto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

8.Il paragrafo 1 non si applica se la Commissione ha adottato l'atto di esecuzione in materia di accesso temporaneo dei beni e servizi originari di un paese che ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4.

Capo III
Disposizioni in materia di offerte anormalmente basse

Indagini, consultazioni e misure di adeguamento del prezzo

Articolo 7

Offerte anormalmente basse

L 'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell'articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell'offerente, un'offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l'offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati.

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può astenersi dal comunicare le informazioni qualora la comunicazione possa ostacolare il controllo dell'applicazione della normativa, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, leda i legittimi interessi commerciali degli operatori economici pubblici o privati o possa pregiudicare la parità di concorrenza tra di essi.

Capo IV
Indagini della commissione, consultazioni e misure intese a limitare temporaneamente l'accesso di beni e servizi non contemplati al mercato degli appalti pubblici dell'Unione 

Articolo
8 6

Indagini relative all'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi

1.Se lo giudica nell'interesse dell'Unione, la Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, un'indagine esterna su presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie applicate nel settore degli appalti.

In particolare, la Commissione considera se sono state approvate esclusioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

Se avvia un'indagine, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con il quale invita le parti interessate e gli Stati membri a fornirle tutte le informazioni pertinenti entro un termine prestabilito.

2.L'indagine di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 6.

3.2.La Commissione valuta se il paese terzo in questione ha adottato o applica presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri e/o, dei dati da essa raccolti durante l'indagine o sulla base di entrambi. La valutazione è conclusa e conclude la valutazione entro nove otto mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di trequattro mesi.

4.3.La Commissione, qualora in esito all'indagine concluda che il paese terzo in questione non applica misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti, o che tali misure o pratiche non danno luogo a restrizioni dell'accesso degli operatori economici o dei beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni, adotta una decisione di chiusura delchiude l'indagine. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 1, paragrafo 7.

4.La Commissione, una volta conclusa l'indagine, pubblica una relazione contenente le sue conclusioni principali.

Articolo 97

Consultazione del dei paesi terzi e azione della Commissione

1.La Commissione, qualora in esito ad un'indagine accerti che un paese terzo ha adottato o applica misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti, invita il paese terzo in questione, se lo ritiene giustificato nell'interesse dell'Unione, ad avviare consultazioni volte a garantire che gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione possano partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici o di concessioni nel paese terzo a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse agli operatori economici, ai beni e ai servizi nazionali del paese terzo, nonché ad assicurare l'applicazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. 

Se il paese terzo in questione rifiuta di avviare consultazioni, la Commissione, quando adotta idonee misure, atti di esecuzione a norma dell'articolo 10 per limitare l'accesso dei beni e dei servizi originari di tale paese terzo, decide sulla base dei fatti accertati. 

2.Se il paese in questione è parte dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC o ha concluso con l'Unione un accordo commerciale che comprende disposizioni in materia di appalti pubblici, la Commissione dovrebbe applicare i meccanismi di consultazione e/o le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'accordo quando le pratiche restrittive si riferiscono agli appalti contemplati da impegni in materia di accesso al mercato assunti dal paese in questione nei confronti dell'Unione.

2.Se, dopo l'avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione/ o correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni o porvi fine.

La Commissione sorveglia l'applicazione delle misure di riparazione o /correttive, se del caso sulla base di informazioni periodiche che può richiedere al paese terzo in questione.

3.Se le misure di riparazione o /correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione può adottare le seguenti misure:

i) riprendere le consultazioni con il paese terzo in questione o avviare nuove consultazioni e/o

ii) adottare, a norma dell'articolo 10 decidere, mediante un atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni
e servizi originari del paese terzo
 atto di esecuzione, di imporre una misura di adeguamento del prezzo a norma dell'articolo 8.

Gli atti di esecuzione di cui al punto ii) del primo comma presente paragrafo sono adottati secondo la procedura
di esame di cui all'articolo 1
74, paragrafo 2.

4.Se dopo l'avvio delle consultazioni risulta che il mezzo più idoneo per porre fine a misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti è la conclusione di un accordo internazionale, i relativi negoziati sono condotti conformemente agli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione europea in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in base al quale i beni e i servizi originari del paese in questione non possono essere esclusi dalle procedure di appalto ai sensi dell'articolo 6. Mentre i negoziati sono in corso l'indagine può essere sospesa.

5.La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione assume impegni internazionali concordati con l'Unione in uno dei seguenti ambiti:

(a)adesione all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici,

(b)conclusione con l'Unione di un accordo bilaterale che comprende impegni relativi all'accesso al mercato degli appalti pubblici e/o delle concessioni, o

(c)ampliamento degli impegni in materia di accesso al mercato assunti nel quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici o nel quadro di un accordo bilaterale concluso con l'Unione in tale ambito.

La Commissione può porre fine alle consultazioni anche se le misure o le pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti sono ancora in vigore nel momento in cui gli impegni sono assunti, purché questi comprendano disposizioni dettagliate relative alla loro graduale eliminazione di tali misure o pratiche entro un termine ragionevole.

6.Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro 15 mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e valuta l'eventualità di adottare, ai sensi dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo adotta le misure adeguate. La Commissione può decidere in particolare, mediante un atto di esecuzione, di imporre una misura di adeguamento del prezzo a norma dell'articolo 8. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 108

Adozione di misureMisure di adeguamento del prezzointese a limitare l'accesso di beni e servizi non contemplati al
mercato degli appalti pubblici dell'UE

1.Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 9, è accertato che le misure restrittive nel settore degli appalti adottate o applicate dal paese terzo determinano la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo, di cui all'articolo 6, la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Le offerte il cui valore sia costituito per oltre il 50% del valore totale da beni e/o servizi originari di un paese terzo possono essere soggette a una misura di adeguamento del prezzo qualora il paese terzo in questione adotti o applichi misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti pubblici.

Le misure di adeguamento del prezzo si applicano solo a contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 di EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2.Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 possono assumere una delle seguenti forme: La misura di adeguamento del prezzo specifica la penalità da applicare, pari al massimo al 20%, da calcolare sul prezzo delle offerte in questione. Essa precisa inoltre le eventuali restrizioni al campo di applicazione della misura, quali ad esempio:

(a)l'esclusione delle offerte in cui più del 50% del valore complessivo è costituito da beni o servizi non contemplati originari del paese che ha adottato o applica pratiche restrittive nel settore degli appalti e/o e/o

(b)appalti pubblici di alcune categorie specifiche predefinite di amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori;

(c)appalti pubblici per specifiche alcune categorie predefinitedi beni o servizi o offerte presentate da specifiche categorie di operatori economici;

(d)appalti pubblici di importo fino ad una soglia determinata predefinita o superiore alla soglia;.

(e)offerte presentate per specifiche categorie di concessioni;

(f)territori di alcuni livelli decentralizzati della pubblica amministrazione.

(b)una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo relativamente alla parte dell'offerta consistente in beni o servizi non contemplati originari del paese che ha adottato o applica pratiche restrittive nel settore degli appalti.

3.Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a: Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che figurano nell'elenco adottato a norma dell'articolo 9 applicano la misura di adeguamento del prezzo:

(a)alle offerte presentate dagli operatori economici originari del paese terzo in questione, a meno che tali operatori economici possano dimostrare che meno del 50 % del valore totale dell'offerta è costituito da beni o servizi originari del paese terzo in questione; e

(b)alle offerte riguardanti beni e servizi originari del paese in questione, se il valore di tali beni e servizi rappresenta più del 50 % del valore totale dell'offerta.

Articolo 9

Autorità o enti interessati

1.

La Commissione determina le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, elencati dagli Stati membri, i cui appalti sono oggetto della misura. Ciascuno Stato membro presenta un elenco di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori o di categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori adeguato, sul quale si baserà la decisione della Commissione. La Commissione vigila affinché sia adottato un adeguato livello d'azione e l'onere sia ripartito equamente tra gli Stati membri.

Articolo 1110

Revoca o sospensione delle misure di adeguamento del prezzo

1.Se ritiene che non si applichino più le ragioni che giustificavano le misure adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, La Commissione può decidere, mediante adottare un atto esecutivo:

(a)per abrogare le misure oppure

(b)per sospendere l'applicazione delle misure per un periodo massimo di un anno.

Ai fini della lettera b), l'applicazione delle misure può, in qualsiasi momento, essere reintegrato, da parte della Commissione, di revocare la misura di adeguamento del prezzo o sospenderne l'applicazione per un certo periodo, qualora il paese terzo in questione adotti misure di riparazione o correttive soddisfacenti.

Se le misure di riparazione o correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione può ripristinare l'applicazione della misura di adeguamento del prezzo, in qualsiasi momento, mediante un atto di esecuzione.

2.La Commissione pubblica le sue conclusioni sulle misure di riparazione o correttive adottate dal paese terzo in questione.

2.3.Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 174, paragrafo 2.

Articolo 11

Applicazione delle misure di adeguamento del prezzoInformazioni agli offerenti

1.Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che figurano nell'elenco adottato a norma dell'articolo 9 applicano le misure di adeguamento del prezzo:

(a)alle offerte presentate dagli operatori economici originari del paese terzo in questione, o

(b)alle offerte riguardanti beni e servizi originari del paese terzo in questione, se il valore di tali beni e servizi rappresenta più del 50 % del valore totale dell'offerta.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non applicano misure di adeguamento del prezzo a offerte di cui alla lettera (a), se gli offerenti possono dimostrare che meno del 50 % del valore totale della loro offerta è costituito da beni e servizi originari del paese terzo in questione.

La misura di adeguamento del prezzo si applica solo ai fini della valutazione e della classifica della componente relativa al prezzo delle offerte e non influisce sul prezzo fissato nel contratto concluso con il vincitore della gara.

2.Le amministrazioni aggiudicatrici/ e gli enti aggiudicatori che avviano una procedura di appalto o di concessione soggetta a misure restrittive una misura di adeguamento del prezzo, adottate a norma dell'articolo 10 o ripristinate a norma dell'articolo 11, ne fanno menzione nel bando di gara pubblicato a norma dell'articolo 3549 della direttiva 2004/18/CE 2014/24/UE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE.69 della direttiva 2014/25/UE oppure nel bando di concessione pubblicato a norma dell'articolo 31 della direttiva 2014/23/UE. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo può adottare atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 3, per adattare i formulari dei bandi di gara e di concessione adottati a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3

3.2Se l'esclusione di un'offerta si basa sull'applicazione di misure adottate a norma dell'articolo 10 o ripristinate a norma dell'articolo 11,cLe amministrazioni aggiudicatrici /e gli enti
aggiudicatori ne informano gli offerenti non aggiudicatari che il contratto di appalto o di concessione è stato aggiudicato applicando la misura di adeguamento del prezzo adottata o ripristinata a norma del presente regolamento.

4.Qualora si applichi una misura di adeguamento del prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori impongono agli offerenti di fornire informazioni sull'origine dei beni e/o dei servizi contenuti nell'offerta e sul valore dei beni e servizi originari del paese terzo in questione espresso in percentuale del valore totale dell'offerta. Esse accettano l'autocertificazione da parte degli offerenti.

L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare una documentazione supplementare se ciò appare necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. L'aggiudicatario è sempre invitato a presentare informazioni più dettagliate in merito all'origine dei prodotti e dei servizi da fornire.

Articolo 12

Deroghe

1.Le amministrazioni aggiudicatrici/e gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della concessione la misura di adeguamento del prezzo le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 se:

(a)non esistono beni o servizi dell'Unione e/o beni o servizi contemplati che soddisfano i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice/ o dell'ente aggiudicatore o

(b)l'applicazione delle misure comporterebbe un aumento sproporzionato del prezzo o dei costi del contratto.

2.L'amministrazione aggiudicatrice/ o l'ente aggiudicatore che non intende applicare la misura di adeguamento del prezzo le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 o ripristinate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 35 49 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE. 2014/24/UE o dell'articolo 69 della direttiva 2014/25/UE o nel bando di concessione ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/23/UE. Ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara. 

La comunicazione è inviata per via elettronica mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo per il bando di gara e per la comunicazione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

3.La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

(a)denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice e/o dell'ente aggiudicatore;

(b)descrizione dell'oggetto dell'appalto;

(c)informazioni sull'origine degli operatori economici, dei beni e/o dei servizi da ammettere;

(d)ragioni alla base della decisione di non applicare le misure restrittivela misura di adeguamento del prezzo e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

(e)se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice/ o dall'ente aggiudicatore.

La Commissione può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice e/o all'ente aggiudicatore in questione di fornire informazioni aggiuntive.

4.3.L'amministrazione aggiudicatrice e/o l'ente aggiudicatore che procede all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara conformemente all'articolo 31 2 della direttiva 2004/18/CE2014/24/UE o all'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE 50 della direttiva 2014/25/UE e decide di non applicare una misura di adeguamento del prezzo adottata ai sensi dell'articolo 10 o ripristinata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, ne fa menzione nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato ai sensi dell'articolo 35 50 della direttiva 2004/18/CE 2014/24/UE o dell'articolo 4370 della direttiva 2004/17/CE2014/25/UE o nell'avviso di aggiudicazione della concessione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto.

La comunicazione è inviata per via elettronica mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo dei bandi di gara e delle comunicazioni secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

(a)denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice/ o dell'ente aggiudicatore;

(b)descrizione dell'oggetto dell'appalto o della concessione;

(c)informazioni sull'origine degli operatori economici, dei beni e/o dei servizi ammessi;

(d)ragioni alla base della decisione di non applicare le misure restrittive e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

(e)se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice/ o dall'ente aggiudicatore.

Articolo 163

Attuazione

1.In caso di applicazione non corretta delle deroghe di cui all'articolo 132 da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori, la Commissione può applicare il meccanismo correttore di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE 29 o all'articolo 8 della direttiva 92/13/CEE 30 .

2.I contratti conclusi con un operatore economico in violazione di misure di adeguamento del prezzo atti di esecuzione della Commissione adottatiadottate o ripristinate ai sensi del presente regolamentol'articolo 6 sulla prevista esclusione comunicata dalle amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori abbiano o in violazione di misure adottate ai sensi dell'articolo 10 o ripristinate ai sensi dell'articolo 11 sono dichiarati privi di effetti. ai sensi della direttiva 2007/66/CE.

Capo IV
Delega di poteri e Competenze di esecuzione, relazioni e disposizioni finali


Articolo 143

Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo alla modifica dell'allegato per tener conto della conclusione, da parte dell'Unione europea, di nuovi accordi internazionali in materia di appalti pubblici.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 174

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio 31 e dal comitato istituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1843 del Consiglio (regolamento sugli ostacoli agli scambi) 32 . I predetti comitati sono comitati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 e il comitato competente è il comitato istituito dal regolamento sugli ostacoli agli scambi.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 e il comitato competente è il comitato istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.

Articolo 185

Riservatezza

1.Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono usate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.Né la Commissione né il Consiglio né il Parlamento europeo né gli Stati membri né i loro funzionari divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

3.La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni presentate
siano trattate come riservate. La domanda di riservatezza e che siano accompagnate è accompagnata da un riassunto non riservato delle stesse o dall'indicazione dei motivi per i quali non possono essere riassunte.

4.Quando una domanda intesa a ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando la parte che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione integrale o sotto forma di riassunto, è possibile che non si tenga conto di tali informazioni.

5.I paragrafi da 1 a 4 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità dell'Unione. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti interessate a che i loro segreti commerciali non siano divulgati.

Articolo 196

Relazioni

Entro il 31 dicembre 1° gennaio 20178 e in seguito almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie.

Articolo 2017Modifica della direttiva 2014/25/CEAbrogazione

Gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE 85 e 86 della direttiva 2014/25/UE sono abrogati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2118

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

ALLEGATO

Elenco degli accordi internazionali conclusi dall'Unione in materia di appalti pubblici che comprendono impegni in materia di accesso al mercato

Accordo multilaterale:

accordo sugli appalti pubblici (GU L 336 del 23.12.1994).

Accordi bilaterali:

accordo di libero scambio tra la Comunità europea e il Messico (GU L 276 del 28.10.2000 e GU L 157 del 30.6.2000);

accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (GU L 114 del 30.4.2002);

accordo di libero scambio tra la Comunità europea e il Cile (GU L 352 del 30.12.2002);

accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (GU L 87 del 20.3.2004);

accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (GU L 26 del 28.1.2005);

accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (GU L 345 del 28.12.2007);

accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (GU L 107 del 28.4.2009);

accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011).

(1) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50-58).
(2) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) e direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(3) Impact Assessment Report, Annex 2 (Summary of the contributions to the public consultation), section 3.3, p.9.
(4) Impact Assessment Report, Annex 2 (Summary of the contributions to the public consultation), section 3.3, p.8.
(5) Impact Assessment Report, Annex 2 (Summary of the contributions to the public consultation), section 4.4, p.13.
(6) Relazione sulla valutazione d'impatto, sezione 6.6.2, paragrafo 4, pag. 33.
(7) Relazione sulla valutazione d'impatto, sezione 6.6.2, paragrafo 6, pag. 34.
(8) Relazione sulla valutazione d'impatto, sezione 6.9, pag. 36.
(9) Relazione sulla valutazione d'impatto, sezione 6.6.2, pag. 34.
(10) Relazione sulla valutazione d'impatto, sezione 6.9, pag. 40.
(11) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag.1).
(12) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 3003 del 31.10.2012, pag. 1).
(13) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(14) GU C
(15) GU C
(16) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(17) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).
(18) Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(19) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(20) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
(21) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
(22) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(23) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(24) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(25) Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(26) Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(27) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(28) Secondo la definizione di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(29) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
(30) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
(31) Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).
(32) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (regolamento sugli ostacoli agli scambi) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1)
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