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Document 52016DC0029

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2014-2015

COM/2016/029 final

Bruxelles, 28.1.2016

COM(2016) 29 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2014-2015

{SWD(2016) 8 final}


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2014-2015

1.Introduzione

1.1.Il sistema di preferenze generalizzate (SPG)

Dal 1971 il sistema di preferenze generalizzate ("SPG") dell'UE assiste i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti a ridurre la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Accordando un accesso preferenziale al mercato dell'Unione, il sistema delle preferenze generalizzate aiuta i paesi in via di sviluppo a generare entrate supplementari tramite il commercio internazionale. Il quadro giuridico dell'SPG è costituito dal regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate 1 (il "regolamento SPG"). Il sistema è conforme alla legislazione dell'OMC, essendo stato introdotto nel quadro della cosiddetta "clausola di abilitazione" che consente una deroga al principio della "nazione più favorita" dell'OMC.

1.2.I tre regimi dell'SPG

Il regolamento SPG ha riformato il sistema nell'intento di far convergere le preferenze dell'SPG verso i paesi più bisognosi: in particolare, i paesi meno sviluppati e gli altri paesi in via di sviluppo a reddito basso o medio-basso. Le riforme dell'SPG hanno notevolmente ridotto il numero dei beneficiari da 178 a 92 2 . I paesi classificati come a reddito medio-alto e più elevato dalla Banca mondiale sono esclusi dalle preferenze dell'SPG. Sono esclusi anche i paesi che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell'Unione, che concede loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie per la quasi totalità degli scambi.

Per tener conto in modo efficace delle esigenze dei paesi in via di sviluppo per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze, l'SPG prevede tre diversi regimi di preferenze: un regime SPG generale e due regimi speciali.

Il regime generale ("SPG standard") concede ai paesi a reddito basso o medio-basso, che non beneficiano di altro accesso commerciale preferenziale al mercato dell'UE, riduzioni dei dazi per il 66 % circa di tutte le linee tariffarie dell'Unione. I paesi beneficiari dell'SPG standard sono attualmente 30.

Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ("SPG+") accorda, ai paesi particolarmente vulnerabili in termini di diversificazione delle loro economie e di volumi di importazioni, la totale sospensione dai dazi sostanzialmente per lo stesso 66 % delle linee tariffarie dell'SPG standard. In cambio, i paesi beneficiari devono ratificare e dare attuazione effettiva a 27 convenzioni internazionali fondamentali elencate nell'allegato VIII del regolamento SPG. Dette convenzioni riguardano i diritti umani e dei lavoratori, la protezione ambientale e il buon governo. Attualmente sono 13 i paesi beneficiari dell'SPG+.

Il regime speciale "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms - EBA) riconosce, ai paesi classificati dall'ONU come paesi meno sviluppati, l'accesso in totale esenzione da dazi e contingenti di tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni. Attualmente i paesi beneficiari dell'EBA sono 49.

Nel 2014 quasi 50,8 miliardi di EUR 3 di importazioni hanno beneficiato di preferenze dell'SPG come segue: 27,3 miliardi di EUR di importazioni da paesi nell'ambito dell'SPG standard, circa 6,5 miliardi di EUR di importazioni da paesi beneficiari dell'SPG+ e 17 miliardi di euro di importazioni da paesi EBA. I dati particolareggiati figurano nelle tabelle 1-4 della presente relazione.

I grafici 1 e 2 forniscono una panoramica delle importazioni nell'ambito dei tre regimi dell'SPG.

1.3.Obiettivo della presente relazione

Il regolamento SPG prevede che la Commissione presenti ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell'SPG, a iniziare dal 1º gennaio 2016.

La relazione deve prendere in considerazione gli effetti di tutti e tre i regimi preferenziali dell'SPG nel corso dei due anni precedenti 4 . Il regolamento SPG stabilisce tuttavia che la relazione presti particolare attenzione al regime SPG+. La relazione deve indicare lo stato di ratifica delle convenzioni da parte dei paesi beneficiari nonché di attuazione effettiva delle stesse e precisare gli obblighi di rendicontazione dei beneficiari 5 .

Di conseguenza, la presente relazione riguarda tutti e tre i regimi dell'SPG: il regime SPG standard, il regime EBA, con un'attenzione particolare per il regime SPG+ 6 .

2.Il regime SPG standard

L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è stato modificato più volte in modo da riflettere l'esclusione di alcuni paesi dal sistema conformemente ai criteri di cui all'articolo 4 del regolamento SPG (ossia i paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto per tre anni consecutivi o che hanno iniziato a beneficiare di un regime di accesso preferenziale al mercato dell'Unione che offre preferenze tariffarie identiche o più favorevoli).

L'elenco dei paesi beneficiari è stato modificato anche per includere i paesi che hanno cominciato recentemente a soddisfare le condizioni di ammissibilità all'SPG. In particolare:

l'Iran e l'Azerbaigian sono stati esclusi dall'elenco il 23 febbraio 2014 7 ;

al momento della sua adesione all'UE la Croazia ha cessato di essere un paese ammesso a beneficiare dell'SPG e quindi anche di figurare tra i suoi beneficiari 8 ; 

il Sud Sudan e il Myanmar/Birmania sono stati inclusi il 1º gennaio 2014 9 ;

la Cina, l'Ecuador, la Thailandia e le Maldive sono stati esclusi dall'elenco il 1º gennaio 2015 10 ;

il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, il Kenya, la Namibia e lo Swaziland sono stati inclusi il 1º ottobre 2014 11 .

I seguenti 30 paesi beneficiano dell'SPG standard 12 :

Africa: Botswana*, Camerun, Costa d'Avorio, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Ghana, Namibia, Nauru, Nigeria, Swaziland

Asia: Kirghizistan, India, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, Tagikistan, Turkmenistan**, Uzbekistan

Australia e Pacifico: Isole Cook, Figi, Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Niue, Tonga

Europa: Ucraina

Medio Oriente: Iraq, Siria

America del Sud: Colombia**, Honduras**, Nicaragua**

Come evidenziano i grafici 3 e 4, l'uscita della Cina dal sistema ha avuto forti ripercussioni sulla sua struttura: sono state modificate di conseguenza tanto le soglie di graduazione dei prodotti dell'allegato VI 13 quanto la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII 14 .

Ogni tre anni si procede alla revisione dell'elenco delle sezioni di prodotti originari di un paese beneficiario del regime SPG standard che diventa troppo competitivo (e per il quale le preferenze sono pertanto sospese) 15 . Il prossimo elenco si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2017.

La tabella 2 in appresso 16 presenta il valore delle importazioni totali, ammissibili e preferenziali 17  nell'UE per paese beneficiario del regime SPG standard. Le importazioni ammissibili sono lievemente diminuite (da 43,5 miliardi di EUR nel 2013 a 38,7 miliardi di EUR nel 2014), nonostante il lieve incremento delle importazioni totali. Il tasso di utilizzo generale nel 2014 inoltre è stato del 70,3 %, leggermente inferiore al 71,5 % dell'anno precedente. Il tasso di utilizzo varia notevolmente da un paese all'altro. Dal grafico 5 risulta che l'India è di gran lunga il maggiore utilizzatore del regime SPG standard, seguita da Vietnam e Indonesia. Nel 2014 da questi tre paesi proveniva l'87,8 % di tutte le importazioni per le quali era utilizzato il regime SPG standard.



3.Il regime EBA

I seguenti 49 paesi beneficiano attualmente del regime EBA:

Africa: Angola, Burkina Faso, Burundi, Benin, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea equatoriale, Guinea-Bissau, Comore, Liberia, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritania, Malawi, Mozambico, Niger, Ruanda, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Sao Tomé e Principe, Togo, Tanzania, Uganda, Zambia

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Repubblica democratica popolare del Laos, Myanmar/Birmania, Nepal, Timor Leste, Yemen

Australia e Pacifico: Kiribati, Samoa 18 , Isole Salomone, Tuvalu, Vanuatu

Caraibi: Haiti.

La tabella 3 19  presenta il valore delle importazioni totali, ammissibili e preferenziali nell'UE per paese beneficiario del regime EBA. Hanno registrato un aumento tanto le importazioni ammissibili (da 17,4 miliardi di EUR nel 2013 a 19,5 miliardi di euro nel 2014) quanto il tasso di utilizzo (dall'83,1 % all'87,1 %). Ancora una volta il tasso di utilizzo varia considerevolmente da un paese all'altro. Come evidenzia il grafico 6, il Bangladesh è di gran lunga il maggiore utilizzatore del regime EBA, seguito dalla Cambogia. Nel 2014 le importazioni da questi due paesi rappresentavano insieme l'85,4 % di tutte le importazioni per le quali sono state utilizzate preferenze EBA.

4.Il regime SPG+

4.1.Paesi beneficiari del regime SPG+

Il regime SPG+ offre preferenze tariffarie supplementari ai paesi in via di sviluppo che sono vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione quando esportano verso l'UE e a causa della loro insufficiente integrazione nel sistema commerciale internazionale. Questi paesi ricevono assistenza in vista dell'attuazione effettiva delle 27 convenzioni internazionali fondamentali in materia di diritti umani e dei lavoratori, di protezione ambientale e di buon governo 20 .

Per beneficiare del regime di preferenze SPG+, un paese deve avere già ratificato tali 27 convenzioni. I paesi che richiedono di beneficiare del regime SPG+ devono inoltre impegnarsi per iscritto 21  a mantenere la ratifica delle convenzioni, nonché a garantire l'attuazione effettiva delle stesse. Essi devono inoltre accettare senza riserve le prescrizioni in materia di rendicontazione e di monitoraggio stabilite da tali convenzioni e si impegnano a collaborare nel quadro della procedura di controllo sotto la guida della Commissione europea.

Il periodo 2014-2015 cui si riferisce la presente relazione concerne in totale 14 beneficiari del regime SPG+ 22 . Ad Armenia, Bolivia, Capo Verde, Costa Rica, Ecuador 23 , Georgia, Mongolia, Pakistan, Paraguay e Perú è stato concesso lo status di paese beneficiario del regime SPG+ il 1º gennaio 2014 24 . A El Salvador, Guatemala e Panama tale status è stato riconosciuto a decorrere dal 28 febbraio 2014 25 e alle Filippine dal 25 dicembre 2014 26 .

Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panama e Perú hanno cessato di essere paesi beneficiari del sistema SPG/SPG+ 27 a partire dal 1º gennaio 2016, in quanto beneficiano di un accesso preferenziale al mercato nell'ambito di accordi commerciali bilaterali. Analogamente la Georgia cesserà di essere un paese beneficiario del sistema SPG/SPG+ a decorrere dal 1º gennaio 2017 28 . Il 25 novembre 2015 la Commissione ha deciso di concedere lo status di beneficiario del regime SPG+ al Kirghizistan 29 . Attualmente la decisione è all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio.

La tabella 4 presenta il valore delle importazioni totali e preferenziali nell'UE per paese beneficiario del regime SPG+. Il totale delle importazioni preferenziali nel quadro del regime SPG+ è aumentato (da 5,99 miliardi di EUR nel 2013 a 6,48 miliardi di EUR nel 2014). Il tasso di utilizzo complessivo è leggermente diminuito (dal 69,7 % nel 2013 al 66,1 % nel 2014) in conseguenza del fatto che numerosi paesi beneficiari hanno iniziato ad applicare nuovi accordi di libero scambio con l'UE 30 . Dati i nuovi accordi di accesso al mercato così disponibili, il tasso di utilizzo è risultato notevolmente differente da paese a paese. Come emerge dal grafico 7, nel 2014 l'87,8 % delle importazioni preferenziali nel quadro del regime SPG+ proveniva da Pakistan e Filippine considerati insieme.

   

4.2.Monitoraggio del regime SPG+

4.2.1.Scopo e obiettivo del monitoraggio dell'SPG+

Il regime SPG+ è uno strumento basato su incentivi, finalizzato ad aiutare i paesi beneficiari a dare attuazione effettiva a 27 convenzioni internazionali. Come previsto dal regolamento SPG, la durata di applicazione iniziale del regime SPG+ è di 10 anni (ossia fino al 31 dicembre 2023 31 ). Si tratta di un processo a lungo termine. Le carenze che impediscono un'attuazione effettiva delle convenzioni riguardano spesso questioni che richiedono soluzioni a medio e lungo termine. Le convenzioni cui si riferisce il regime SPG+ abbracciano una vasta serie di tematiche quali i diritti umani e dei lavoratori, la protezione dell'ambiente, i cambiamenti climatici e la lotta contro gli stupefacenti e la corruzione. Le carenze sono spesso il risultato di una serie di elementi complessi e interconnessi, che comprendono aspetti sociali, culturali, storici, economici o di sicurezza. Si prevede che, in quanto paesi in via di sviluppo, tutti i beneficiari incontrino difficoltà in sede di attuazione, in particolare sul breve e medio periodo.

Alla luce di quanto precede, il nuovo monitoraggio del regime SPG+ incentiva fortemente i suoi beneficiari a migliorare le attività di attuazione e rendicontazione. Ciò richiede un impegno non solo a breve termine, ma anche a medio e a lungo termine, che il monitoraggio dell'SPG+ si sforza di rispecchiare pienamente.

4.2.2.Promozione delle norme internazionali

Il regime SPG+ è coerente con l'impegno dell'UE di sostenere e rafforzare l'attuazione del diritto internazionale, come sancito dal trattato sull'Unione europea. Esso mira a garantire che i beneficiari rispettino gli impegni derivanti dalla ratifica di convenzioni internazionali. Il regime SPG+ non impone ai beneficiari di adottare o attuare le norme dell'UE — al contrario, i beneficiari sono tenuti a soddisfare obblighi che hanno già accettato di adempiere in virtù di tali convenzioni internazionali.

La Commissione intende pertanto collaborare sempre più strettamente con le pertinenti organizzazioni internazionali (come l'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") e le Nazioni Unite ("ONU")) nell'intento di garantire che il monitoraggio e la valutazione dell'SPG+ da parte dell'UE tenga costantemente conto del loro punto di vista e delle loro esperienze. È importante agire in stretto contatto con le rappresentanze locali delle organizzazioni internazionali nei paesi beneficiari.

Tale impegno è particolarmente rilevante in considerazione della lunga durata del ciclo di rendicontazione di molte delle convenzioni elencate nell'allegato VIII del regolamento SPG+. Per esempio, le relazioni delle Nazioni Unite sono pubblicate ogni 4-5 anni, con un intervallo di tempo più lungo tra una pubblicazione e l'altra rispetto ai due anni previsti per le relazioni dell'SPG+. Una fattiva collaborazione con le organizzazioni internazionali interessate risulta pertanto particolarmente utile tra i cicli di elaborazione delle relazioni.

Le competenze di queste organizzazioni possono rivelarsi inoltre di grande utilità per i progetti di cooperazione nei paesi beneficiari. La Commissione e l'OIL stanno attualmente avviando un progetto pilota dell'SPG+ sullo sviluppo di capacità in Pakistan, Mongolia, Guatemala ed El Salvador. La Commissione continuerà a collaborare strettamente con le organizzazioni internazionali per tutta la durata del regime SPG+, anche tramite progetti specifici.

L'SPG+ consente infine all'UE di dibattere in modo costruttivo sugli impegni dei beneficiari in virtù di queste convenzioni in seno alle organizzazioni internazionali competenti, quali la Commissione tripartita dell'OIL per l'applicazione delle norme o il consiglio di amministrazione dell'OIL.

4.2.3.Il processo di monitoraggio dell'SPG+

Il regolamento SPG prevede un monitoraggio rafforzato da parte dell'UE del rispetto degli impegni da parte dei beneficiari dell'SPG+. D'intesa con il Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE"), i servizi della Commissione hanno pertanto istituito un processo di monitoraggio strutturato: un "dialogo SPG+" continuo con le autorità beneficiarie, formalizzato tramite elenchi annuali di problematiche ("schede di valutazione").

Allorché un beneficiario accede al regime SPG+, la Commissione elabora una valutazione iniziale del rispetto da parte del beneficiario dei suoi impegni SPG+ (la prima scheda di valutazione formale). In tale scheda sono annotate le carenze fondamentali individuate dagli organi di controllo delle convenzioni internazionali. Inizia così un dialogo continuo, durante il quale la Commissione richiama l'attenzione del beneficiario sugli aspetti elencati nella scheda di valutazione.

Ogniqualvolta sia possibile, il dialogo si avvale dei canali politici e istituzionali esistenti tra l'Unione europea e i beneficiari 32 . L'elenco delle problematiche è aggiornato ogni anno e i beneficiari sono tenuti a dimostrare un forte impegno ad affrontare i problemi individuati.

Conformemente al regolamento SPG, il processo di monitoraggio dell'SPG+ tiene conto delle opinioni espresse da una vasta gamma di soggetti al di là degli organi di controllo delle convenzioni internazionali, tra cui la società civile, le parti sociali, il Parlamento europeo e il Consiglio. Nei paesi beneficiari sono coinvolte parti interessate di vario tipo: non solo l'amministrazione centrale, ma anche gli enti locali e regionali, la società civile (ad esempio, le parti sociali e le organizzazioni non governative), le associazioni di imprese e le rappresentanze locali delle organizzazioni internazionali.

Nel quadro delle sue attività di controllo, la Commissione può partecipare a seminari o a visite in loco alle industrie. Il contatto con i soggetti interessati a livello locale, in particolare nel corso delle visite di monitoraggio dell'SPG+, è importante non solo per raccogliere informazioni di prima mano, ma anche per migliorare la comprensione delle modalità di funzionamento dell'SPG+ e delle aspettative dei beneficiari dall'UE. Ciò aiuta tali soggetti a svolgere un ruolo costruttivo nell'assistere le amministrazioni centrali, regionali e locali a rispettare gli impegni da esse assunti nel quadro delle convenzioni. In particolare, in quanto diretti beneficiari delle preferenze tariffarie, gli operatori economici sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nel sostenere l'attuazione delle convenzioni.

Nel periodo oggetto di questa prima relazione, l'interazione con la società civile nei paesi beneficiari è stata molto positiva. La società civile ha espresso in generale un forte sostegno alla partecipazione del proprio paese al regime SPG+. In diverse occasioni ha esplicitamente accolto con favore il monitoraggio dell'SPG+ e l'opportunità in più che esso offre di affrontare con le autorità le questioni fondamentali relative ai diritti umani e dei lavoratori. La Commissione intende pertanto proseguire nel corso del monitoraggio la collaborazione con le parti interessate a livello locale e si adopererà per accrescerla ove possibile.

4.2.4.Progetti di assistenza e di sviluppo

Le relazioni degli organi di controllo internazionali, che costituiscono la principale fonte per le schede di valutazione, individuano non solo le carenze e i progressi realizzati, ma anche i vincoli che possono ostacolare o impedire a un beneficiario di attuare una convenzione. Ciò è importante poiché diversi di tali vincoli potrebbero esulare dal controllo delle autorità pubbliche o non ricadere nella loro sfera di influenza diretta, il che può spiegare alcune delle carenze. Seppure sia evidente che la responsabilità per il pieno adempimento da parte di uno Stato dei suoi impegni internazionali spetti allo Stato stesso, il monitoraggio della Commissione dovrebbe tener conto di fattori quali la mancanza di risorse, la povertà, le catastrofi naturali o la mancanza di controllo su talune zone in situazioni di conflitto armato. Nel 2015 la Commissione ha avviato progetti comuni con l'OIL allo scopo di sviluppare la capacità amministrativa dei paesi beneficiari dell'SPG+ di procedere a un'attuazione effettiva delle convenzioni fondamentali dell'OIL e di riferire in merito. Nel periodo oggetto della prossima relazione, la Commissione continuerà a esaminare in che modo sostenere i paesi beneficiari nell'affrontare tali vincoli attraverso consulenze, assistenza tecnica e progetti specifici sul rafforzamento delle capacità.

4.2.5.L'organizzazione interna dei beneficiari nel quadro dell'SPG+

Il modo in cui i beneficiari si sono organizzati per affrontare le tematiche oggetto delle convenzioni dell'SPG+ ha fornito una prima indicazione dell'impegno politico nei confronti del processo dell'SPG+. Le convenzioni spesso abbracciano le competenze di più ministeri e agenzie, che possono presentare livelli di risorse e di influenza differenti.

I beneficiari devono pertanto assicurare un coordinamento a livello di amministrazioni sia centrali sia locali. Alcuni beneficiari hanno scelto di istituire specifiche task force SPG+ dirette da funzionari di alto livello (il Pakistan, ad esempio), mentre altri hanno preferito un coordinamento ad hoc sotto la guida del ministero del Commercio o degli Affari esteri (ad esempio, Filippine, Guatemala). Si prevede che col tempo questo coordinamento diventerà più efficiente. Le visite di monitoraggio della Commissione, con l'assistenza delle delegazioni dell'UE, si sono dimostrate utili a questo riguardo 33 . Gli sforzi di coordinamento dei beneficiari riguardo al regime SPG+ e alle pertinenti convenzioni sono uno strumento importante e necessario per migliorare l'attuazione sul terreno. La Commissione continuerà quindi a prestare particolare attenzione al coordinamento.

4.2.6.Conclusioni sul primo periodo di monitoraggio dell'SPG+ (2014-2015)

Come indicato in precedenza, il monitoraggio ha inizio al momento dell'accesso di ciascun paese beneficiario al regime SPG+. Una panoramica delle carenze osservate per ciascuna delle convenzioni dell'SPG+, presentata dagli organi di controllo internazionali, costituisce la base per il monitoraggio continuo di ciascun beneficiario. I beneficiari sono tenuti a dimostrare un attivo impegno a migliorare l'attuazione delle 27 convenzioni fondamentali e a far fronte a tali carenze. Il monitoraggio comprende tutti gli aspetti dell'attuazione delle 27 convenzioni, comprese discussioni sui vincoli in termini di capacità o sui progressi compiuti. Il monitoraggio dell'SPG+ tiene conto inoltre, in vista della delineazione del quadro di riferimento, della situazione giuridica e amministrativa preesistente nei paesi beneficiari.

Il primo periodo di monitoraggio ha rappresentato un periodo di apprendimento per tutti i beneficiari e per la Commissione. Tutti i beneficiari tuttavia si sono attivamente impegnati a favore del processo dell'SPG+, sia mostrando volontà politica sia procedendo all'introduzione di riforme istituzionali e legislative. In particolare, i beneficiari hanno mostrato alla Commissione un fattivo impegno, trasmettendo in tempo i documenti per la scheda di valutazione annua, consentendo apposite visite di monitoraggio nell'ambito dell'SPG+ e istituendo strutture di governance specifiche per l'SPG+. Tutti i beneficiari hanno adottato inoltre misure, seppure marginali in alcuni casi, per migliorare il rispetto sul terreno dei loro impegni nell'ambito delle convenzioni SPG+, anche mediante la presentazione in ritardo di diverse relazioni per paese.

Il documento di lavoro allegato fornisce una valutazione globale dei singoli beneficiari, mettendo in luce gli sviluppi positivi e i vincoli nazionali che possono limitare la capacità dei beneficiari di pervenire a un'attuazione effettiva. Una valutazione è effettuata singolarmente per ciascuna convenzione, con una valutazione globale per gruppi di convenzioni (diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e buon governo). In questa fase, data la natura differente delle 27 convenzioni fondamentali dell'SPG+ e la breve durata (18 mesi) del periodo cui si riferisce la prima relazione, non si è ritenuto opportuno né realistico quantificare i progressi compiuti al di là dell'utilizzo di parametri di riferimento evidenti (ad esempio, la presentazione tempestiva di relazioni nazionali). Attribuire un valore quantificabile standard alle prestazioni dei beneficiari potrebbe essere fuorviante e, in una certa misura, arbitrario.

Gli strumenti di monitoraggio continueranno tuttavia a essere perfezionati. In particolare, nel periodo cui si riferirà la prossima relazione sarà importante che i beneficiari assumano maggiore familiarità con il processo e siano più proattivi nell'affrontare le questioni sollevate nelle schede di valutazione. La Commissione valuterà con maggiore attenzione le priorità d'azione stabilite dai beneficiari, la tempestività dimostrata nell'ovviare alle carenze e la messa a disposizione di risorse per l'attuazione. A questo proposito la Commissione rafforzerà il proprio dialogo con i beneficiari nell'intento di individuare le priorità di azione.

È questo infatti il motivo principale alla base della riforma del regime SPG+. Una volta verificato il pieno rispetto dei criteri di accesso, l'SPG+ accompagna i beneficiari con incentivi commerciali, mediante un progressivo miglioramento dell'attuazione da parte loro delle pertinenti convenzioni. I beneficiari dell'SPG+ sono pertanto tenuti a compiere costantemente nuovi progressi. Le situazioni specifiche e i vincoli dei singoli beneficiari saranno tuttavia presi in considerazione. A tale riguardo il regolamento SPG stabilisce che, se un beneficiario non rispetta il suo impegno vincolante, le preferenze possono essere temporaneamente revocate 34 .

Durante il periodo oggetto della prossima relazione (2016-2017), la Commissione continuerà a monitorare i paesi beneficiari in maniera strutturata. Entro il prossimo riesame essa valuterà gli interventi eventualmente necessari adottati, compresa la possibilità di avviare un'indagine qualora un beneficiario non rispetti i suoi impegni nel quadro del regime SPG+.

4.2.7.La presente relazione è accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'SPG+

Il regolamento SPG prevede che la presente relazione prenda in considerazione in particolare il funzionamento del regime SPG+. La relazione è pertanto accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione ("documento di lavoro") sul regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ("SPG+") per il periodo 2014-2015, che è stato elaborato congiuntamente dai servizi della Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE").

Il documento di lavoro fornisce maggiori dettagli sul funzionamento del regime SPG+ dopo l'entrata in vigore, il 1º gennaio 2014, del regolamento (UE) n. 978/2012. Il documento di lavoro contiene anche una valutazione dettagliata dei singoli beneficiari dell'SPG+ nel quadro delle relative convenzioni e riferisce in merito all'utilizzo dell'SPG+ da parte dei paesi beneficiari.

5.Future relazioni della Commissione

Il regolamento SPG stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore, vale a dire entro novembre 2017, prendendo in considerazione l'intero sistema SPG su un arco di cinque anni, dal 2012 al 2017. Essa terrà conto delle implicazioni del sistema in relazione alle esigenze dei paesi beneficiari per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze. La Commissione valuterà anche la necessità di sottoporre a riesame il sistema, compreso il regime SPG+ e incluse le disposizioni relative alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie, corredando se del caso tali valutazioni di una proposta legislativa. La relazione includerà altresì un'analisi dettagliata dell'impatto del regolamento SPG sul commercio e sulle entrate tariffarie dell'Unione, prestando particolare attenzione agli effetti sui paesi beneficiari. Infine, tale relazione, pubblicata entro novembre 2017, riguarderà anche gli sviluppi specifici durante il secondo ciclo di rendicontazione sull'SPG+ (2016-2017).

6.Tabelle contenenti informazioni statistiche sui paesi beneficiari dell'SPG alla data del 1º dicembre 2015

Tabella 1 — Valore delle importazioni preferenziali per tutti i paesi beneficiari del sistema SPG (in migliaia di EUR)



Tabella 2 — Valore delle importazioni preferenziali nell'UE per paese beneficiario del regime SPG standard (in migliaia di EUR)



Tabella 3 — Valore delle importazioni preferenziali nell'UE per paese beneficiario del regime EBA (in migliaia di EUR)*

*Nelle "importazioni totali" figurano tutte le importazioni, compresi i prodotti che beneficiano automaticamente di tariffe di nazione più favorita ("NPF") ad aliquota zero. Le "importazioni ammissibili EBA" si riferiscono unicamente ai prodotti di cui al regime EBA, che non beneficiano altrimenti di dazi NPF ad aliquota zero.

Tabella 3 (continuazione) — Valore delle importazioni preferenziali nell'UE per paese beneficiario del regime EBA (in migliaia di EUR)



Tabella 4 — Valore delle importazioni preferenziali nell'UE per paese beneficiario del regime SPG+ (in migliaia di EUR)*

*Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panama e Perú cessano di essere paesi beneficiari dell'SPG+ a decorrere da gennaio 2016. Le importazioni in regime SPG+ da questi paesi sono diminuite in modo significativo rispettivamente nel 2014 e nel 2015, in quanto tali paesi hanno utilizzato le preferenze alternative disponibili nel quadro dell'accordo di associazione UE-America centrale. Analogamente la Georgia beneficia dal 2014 dell'accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) bilaterale e l'utilizzo dell'SPG+ dovrebbe diminuire fino al 1º gennaio 2017, quando il paese uscirà dal regime SPG+.

(1) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
(2) Salvo indicazione contraria, la presente relazione riflette la situazione al 1º dicembre 2015. I dati inclusi nella presente relazione riguardano inoltre solo i beneficiari dell'SPG a decorrere dal 1º dicembre 2015.
(3) Dati Eurostat al 1º settembre 2015.
(4) Articolo 40 del regolamento SPG. Salvo indicazione contraria, la presente relazione riflette la situazione al 1º dicembre 2015.
(5) Articolo 14 del regolamento SPG.
(6) Una relazione esaustiva sull'attuazione dell'intero regolamento SPG sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio cinque anni dopo l'entrata in vigore di detto regolamento (ossia entro novembre 2017).
(7) Regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 48 del 21.2.2013, pag. 1).
(8)

 Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione del mercoledì 30 ottobre 2013 (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 1).

(9) Idem come nota 8.
(10) Regolamento delegato (UE) n. 1015/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 (GU L 283 del 27.9.2014, pag. 20).
(11) Regolamento delegato (UE) n. 1016/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 (GU L 283 del 27.9.2014, pag. 23).
(12) *Fino al 31 dicembre 2015, regolamento delegato (UE) n. 1015/2014 della Commissione; **fino al 31 dicembre 2016, regolamento delegato (UE) 2015/1979 della Commissione (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 3).
(13) Le soglie di graduazione dei prodotti di cui all'allegato VI del regolamento SPG sono state modificate con il regolamento delegato (UE) 2015/1978 della Commissione del 28 agosto 2015 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 1).
(14)  La soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII del regolamento SPG utilizzata per valutare l'integrazione dei paesi candidati è stata portata dal 2 % al 6,5 % con il regolamento (UE) 2015/602 del 9 febbraio 2015 (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 8).
(15) L'attuale elenco delle sezioni dei prodotti graduati è fissato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione del 17 dicembre 2012 (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 11).
(16) Cfr. sezione 6.
(17) Le importazioni ammissibili non coincidono con quelle totali perché l'SPG non si applica a tutti i prodotti, bensì solo a quelli elencati nell'allegato V del regolamento SPG, nonché a causa delle sezioni dei prodotti graduati di cui all'articolo 8 del regolamento SPG. Le importazioni preferenziali sono le importazioni ammissibili per le quali sono state effettivamente utilizzate le preferenze SPG.
(18)  Fino al 1° gennaio 2019 (regolamento delegato (UE) 2015/1979 della Commissione). Successivamente Samoa sarà un paese beneficiario del regime SPG standard in quanto non più incluso dalle Nazioni Unite tra i paesi meno sviluppati.
(19) Cfr. sezione 6.
(20) Allegato VIII del regolamento SPG.
(21) Regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione del martedì 18 dicembre 2012 (GU L 48 del 21.2.2013, pag. 5).
(22) Il 25 novembre 2015 la Commissione ha deciso di accordare lo status di beneficiario del regime SPG+ al Kirghizistan (C(2015) 8213). La decisione è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo.
(23) L'Ecuador ha cessato di essere un paese beneficiario del sistema SPG/SPG+ a decorrere dal 1º gennaio 2015. Cfr. regolamento delegato (UE) n. 1015/2014 della Commissione.
(24) Regolamento delegato (UE) n. 1/2014 della Commissione del 28 agosto 2013 (GU L 1 del 4.1.2014, pag. 1).
(25) Regolamento delegato (UE) n. 182/2014 della Commissione del 17 dicembre 2013 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 1).
(26) Regolamento delegato (UE) n. 1386/2014 della Commissione del 19 agosto 2014 (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 33).
(27) Regolamento delegato (UE) n. 1015/2014 della Commissione.
(28) Regolamento delegato (UE) 2015/1979 della Commissione.
(29) (C (2015) 8213).
(30) Accordo di associazione UE-America centrale, Accordo di libero scambio UE-Perù.
(31) Articolo 43, paragrafo 3, del regolamento SPG. Il regime EBA, essendo a tempo indeterminato, non ha data di scadenza.
(32) In considerazione dei differenti obiettivi perseguiti da ciascuna delle 27 convenzioni, l'SPG+ abbraccia tutta una serie di aspetti che tradizionalmente esulano dalla politica commerciale, quali i diritti umani, lo sviluppo, il lavoro, l'ambiente, ecc. Tali ambiti politici rientrano nelle competenze di vari servizi della Commissione e del SEAE. Di conseguenza, le problematiche dell'SPG+ sono state affrontate nel quadro dei dialoghi bilaterali esistenti con i beneficiari sotto forme differenti, ad esempio, dialoghi commerciali, dialoghi in materia di diritti umani, commissioni congiunte, ecc.
(33)  Essa può altresì contribuire ad accrescere il coinvolgimento e la posizione dei ministeri e delle agenzie competenti, ad esempio in materia di ambiente e di lavoro.
(34) Articolo 15 del regolamento SPG.
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