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Document 52016AR1415

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare

    GU C 88 del 21.3.2017, p. 83–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 88/83


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare

    (2017/C 088/16)

    Relatrice:

    Babette Winter (DE/PSE), sottosegretaria alla presidenza del Land Turingia con delega agli Affari europei e alla cultura

    Testo di riferimento:

    Comunicazione della Commissione L’anello mancante — Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare

    COM(2015) 614 final

    RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

    Osservazioni generali

    1.

    accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per mettere in atto, grazie a un più marcato orientamento alla circolarità in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse nel ciclo di vita è mantenuto quanto più a lungo possibile, un’economia sostenibile che rilasci poche emissioni di biossido di carbonio, sia tecnologicamente avanzata, utilizzi le risorse in modo efficiente e crei vantaggi competitivi e posti di lavoro duraturi in Europa;

    2.

    sottolinea che, al fine di raggiungere tali obiettivi, le azioni devono essere inserite, in tutti gli Stati membri, in uno stesso quadro atto a creare, conformemente all’iniziativa per favorire l’occupazione verde e la nuova agenda per le competenze per l’Europa (1), opportunità di occupazione nelle nuove nicchie del mercato del lavoro generate dall’economia circolare (edilizia ecosostenibile, gestione dei rifiuti ecc.) e a qualificare i lavoratori in modo che possano cogliere tali opportunità. Un sostegno e una formazione adeguata potrebbero consentire a molti disoccupati di rientrare nel mercato del lavoro, mentre per gli altri potrebbero aprirsi nuove opportunità occupazionali;

    3.

    sottolinea che molti problemi creati dalla produzione e dal consumo nell’UE hanno ripercussioni in altre parti del mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti, e che dai cambiamenti nella produzione e nel consumo ci si possono attendere anche degli effetti positivi in tali contesti. Il Comitato europeo delle regioni (CdR) riconosce la responsabilità che ne deriva per l’azione politica, l’economia e la società dell’UE; raccomanda pertanto, anche nel contesto dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che è entrata in vigore il 1o gennaio 2016, di concentrare l’attenzione su azioni che consentano di far sì che, a livello internazionale, vengano avviate anche al di fuori dell’UE le misure necessarie per garantire la protezione e la conservazione delle risorse;

    4.

    sottolinea che, per conseguire l’ambizioso obiettivo di un’economia circolare «chiusa», bisogna che tutti i livelli politici abbiano la volontà di adottare le misure necessarie a tal fine. Ciò include, fra l’altro, la progettazione ecocompatibile di prodotti e servizi, la prevenzione dei rifiuti, il riciclaggio, il riutilizzo dei materiali e dei componenti, nonché la riduzione dei componenti nocivi e il ritrattamento di quelli che generano interferenze sull’ambiente, al fine di promuovere la riparabilità, la riciclabilità, l’aggiornamento e la durabilità. Occorre anche una trasformazione duratura della percezione di questo tema da parte dei cittadini e del comportamento dei consumatori, nonché la creazione di un mercato stabile per i prodotti e i materiali derivati dalle materie prime secondarie;

    5.

    appoggia le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare (2) che sollecitano un’attuazione tempestiva e ambiziosa di tale piano d’azione della Commissione europea, e in merito al fatto che il passaggio a un’economia circolare richiede un impegno e un’azione a lungo termine — in un’ampia gamma di politiche dell’UE e a tutti i livelli di governo all’interno degli Stati membri — e in particolare il coinvolgimento attivo di tutti gli attori socioeconomici e dei cittadini da parte di tutti i livelli di governo;

    6.

    sottolinea, a tale proposito, che spesso i servizi di gestione dei rifiuti si configurano come servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del TFUE, e che il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale attribuisce, tra l’altro, agli enti locali e regionali un ampio potere discrezionale. Tali disposizioni consentono di sviluppare e realizzare soluzioni ottimali a livello regionale e locale in materia di gestione dei rifiuti;

    7.

    sottolinea che gli attori e i settori devono collaborare in maniera efficace per l’introduzione su vasta scala di un sistema circolare. Attraverso l’istituzione di piattaforme e cluster, nei diversi settori nei quali le imprese e i responsabili politici collaborano, si potrebbero realizzare lo sviluppo congiunto di prodotti, la trasparenza grazie all’informatica e allo scambio di informazioni, sistemi di raccolta comuni, le norme settoriali, l’armonizzazione degli incentivi e i meccanismi di intermediazione;

    8.

    è del parere che la strategia globale in materia di economia circolare intesa a realizzare un autentico cambiamento di paradigma debba basarsi sulla ricerca delle soluzioni ecologicamente migliori lungo l’intero ciclo di vita («cradle-to-cradle»), e quindi indipendentemente dall’impostazione attuale dei singoli regolamenti, strategie e strumenti, il cui sviluppo e la corrispondente modifica o integrazione devono avvenire in funzione degli obiettivi generali;

    9.

    è convinto che ciò sarà possibile soltanto se, al di là dei progetti a breve termine menzionati nel piano d’azione, verranno definiti anche degli obiettivi concreti e realistici a medio e lungo termine, che consentano a tutte le parti interessate di avviare la necessaria pianificazione su basi affidabili e creare i presupposti infrastrutturali;

    10.

    raccomanda pertanto, considerata la lentezza dei processi di concezione e attuazione delle politiche, di prendere in considerazione un arco di tempo che arrivi fino al 2050 (3), prevedendo azioni e obiettivi intermedi per il 2030;

    11.

    è dell’avviso che, come primo passo importante, sia necessario effettuare un bilancio critico che permetta di individuare gli ambiti in cui i programmi di sostegno, le sovvenzioni e le misure di regolamentazione sono inefficaci o addirittura controproducenti e di capire quali problemi prioritari vadano affrontati e con quali scadenze;

    12.

    ritiene che i programmi di ricerca, le misure di sostegno e gli strumenti volontari, a causa della loro portata ridotta, possano svolgere soltanto un ruolo complementare nell’affrontare in maniera adeguata le sfide cui l’UE sarà confrontata. Come esempio di questa limitata efficacia, si può menzionare il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), esistente da vent’anni ma che in tutta l’UE è stato finora introdotto da appena circa 4 000 imprese ed enti non commerciali per un totale di circa 10 000 siti, a fronte di circa 30 milioni di imprese che hanno scelto invece di non applicarlo;

    13.

    raccomanda di adottare disposizioni legislative ambiziose, che devono essere accompagnate da misure di sostegno. In tale contesto andrebbero anche perseguiti approcci innovativi, come ad esempio il modello top runner  (4). Da questo trarranno beneficio, oltre alle risorse naturali e al clima, soprattutto i consumatori, che sosterranno minori costi nel lungo periodo, nonché le imprese, che otterranno un vantaggio in termini di innovazione rispetto alle economie concorrenti;

    14.

    osserva che molti enti locali e regionali hanno già adottato diverse iniziative per promuovere l’efficienza nell’uso delle risorse e l’economia circolare. Tali iniziative costituiscono esempi validi, ai quali anche altri enti possono ispirarsi. La Commissione dovrebbe sostenere le piattaforme esistenti per lo scambio di esperienze;

    15.

    si rammarica che l’aspetto dell’istruzione e della sensibilizzazione non svolga alcun ruolo nel piano d’azione, e invita la Commissione a sviluppare questo tema in collaborazione con gli Stati membri, gli enti locali e regionali e altri partner, nonché a promuovere lo sviluppo e la condivisione di conoscenze e di buone pratiche collaudate e pertinenti in modo da aumentare la sensibilizzazione; in questo contesto accoglie con favore la creazione di specifici moduli di specializzazione nei corsi di studio pertinenti e di corsi di formazione adeguati, in stretta cooperazione tra le imprese e i settori della ricerca e dell’istruzione.

    Progettazione dei prodotti e processi di produzione

    16.

    rileva che la Commissione si basa su strategie già consolidate e che in molti ambiti mancano misure concrete, quali ad esempio criteri unificati per l’applicazione e l’attuazione di tali strategie. Le proposte legislative annunciate in materia di responsabilità estesa del produttore dovrebbero anche specificare in che modo i fabbricanti debbano realizzare l’internalizzazione di tutti i costi dei prodotti nell’intera catena del valore;

    17.

    raccomanda, al fine di conseguire gli obiettivi generali e la coerenza tra tutti i settori di intervento, di introdurre, in sede di verifica delle autorizzazioni di aiuti, delle procedure atte a garantire che in futuro non siano concessi aiuti per gli impianti di produzione o lo sviluppo di prodotti non conformi alle norme della progettazione ecocompatibile;

    18.

    sottolinea che occorre effettuare una revisione approfondita delle norme per la progettazione ecocompatibile (5), e verificare la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile riferiti al prodotto o al settore;

    19.

    invita, a questo proposito, la Commissione europea a presentare quanto prima un ambizioso piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, che dia attuazione alla direttiva 2009/125/CE (direttiva sulla progettazione ecocompatibile) e che avrebbe dovuto già coprire il periodo 2015-2017;

    20.

    sottolinea che i rifiuti e i sottoprodotti di una determinata produzione possono servire come materie prime secondarie per altre produzioni e che, in particolare nel caso delle piccole e medie imprese (PMI), che sono la spina dorsale dell’economia di molte regioni, essi presentano ancora un forte potenziale per realizzare una simbiosi industriale finalizzata a una vera economia circolare. Al riguardo, occorre ridurre il più possibile gli ostacoli giuridici esistenti che gravano sulle PMI, e limitarli il più possibile in ogni nuova regolamentazione. Occorre, ad esempio, adottare le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti per stabilire i criteri per dichiarare che determinate sostanze sono da considerare sottoprodotto oppure che un determinato rifiuto ha cessato di essere tale;

    21.

    raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di adottare normative vincolanti per l’approvvigionamento sostenibile e la cooperazione duratura lungo le catene del valore anche per le imprese, qualora gli impegni volontari non siano rispettati in tempi ragionevoli e in misura sufficiente. Tali valutazioni andrebbero effettuate in consultazione con gli enti regionali e locali;

    22.

    osserva che il sistema EMAS, nonostante la sua limitata diffusione rilevata al punto 12, presenta, in linea di principio, un notevole potenziale per l’identificazione e la registrazione dei flussi (inefficienti e/o dannosi per l’ambiente) di materiali nei processi (di produzione), e si compiace pertanto del fatto che la Commissione, nel piano d’azione, prenda in considerazione un miglioramento di questo strumento a vantaggio delle imprese, specie quelle piccole e medie. Ricorda che la trasparenza e i controlli sistematici rendono inoltre questo sistema di gestione unico uno strumento eccellente per verificare con sicurezza tali flussi di materiali;

    23.

    raccomanda pertanto di integrare il sistema EMAS in altre normative e nelle pertinenti disposizioni di applicazione in misura molto maggiore di quanto fatto finora, in quanto strumento volontario finalizzato a consentire una verifica attendibile delle informazioni e dei documenti giustificativi richiesti.

    Consumo

    24.

    sottolinea che, per quanto concerne il problema della costante diminuzione della durata dei cicli di utilizzo dei prodotti, ad esempio le apparecchiature elettroniche e l’abbigliamento, il comportamento dei consumatori e le tendenze della società hanno un ruolo di maggior rilievo rispetto a quello dell’obsolescenza percepita o reale;

    25.

    insiste, in questo contesto, che è soprattutto sociale ed etico, affinché la Commissione, gli Stati membri e in particolare gli enti locali e regionali, in quanto livello politico più vicino ai cittadini, lancino delle azioni nel settore dell’istruzione, della formazione e delle competenze al fine di migliorare considerevolmente la percezione e la comprensione, sia tra i cittadini che tra gli attori economici, dei nessi esistenti tra consumo sostenibile e/o non sostenibile, prevenzione dei rifiuti, conservazione delle risorse e ambiente, responsabilità del produttore e progettazione e pubblicità dei prodotti. Raccomanda che a tali aspetti venga dato maggiore risalto nei programmi didattici e nelle campagne d’informazione;

    26.

    esorta a rendere trasparente, tramite un’etichettatura appropriata, l’ampia gamma di effetti sull’ambiente determinati dai diversi prodotti, tenendo conto dell’esperienza acquisita con i sistemi di etichettatura esistenti. L’etichetta deve essere semplice, di facile comprensione, e le indicazioni fornite devono essere trasparenti e verificabili;

    27.

    reputa a tal fine adeguato l’approccio dell’impronta ambientale del prodotto («Product Environmental Footprint» — PEF), ma sottolinea che, per svilupparne la metodologia, occorrono ancora sforzi notevoli e che, solo se sarà vincolante per tutti, la PEF potrà contrastare efficacemente la molteplicità delle etichette e la mancanza di trasparenza che ne deriva. A tal fine essa deve essere facile da applicare per i fabbricanti, senza però per questo perdere valenza informativa e controllabilità e deve rispondere a criteri di competitività e di proporzionalità. A ciò contribuirebbe la creazione di un marchio europeo attraverso il quale conseguire una reputazione chiara e positiva che apra le porte all’economia circolare. Sarà inoltre necessario mettere a punto una strategia per l’introduzione di tale marchio e la relativa comunicazione, nonché attuare un piano che consenta di rendere concreta detta strategia, per esempio attraverso programmi di miglioramento e campagne pubblicitarie a livello europeo;

    28.

    invita la Commissione e gli Stati membri a riformare a medio termine il sistema fiscale aumentando l’imposizione sul consumo di materie prime primarie rispetto a quella sul consumo di materie prime, materiali e componenti secondari riutilizzabili, rafforzando così significativamente l’incentivo a riutilizzare materie prime, materiali e componenti già entrati nel ciclo economico, anziché utilizzare materie prime primarie vergini. Potrebbe risultare necessario rivedere la direttiva dell’UE relativa al sistema d’imposta sul valore aggiunto per non precludere una differenziazione delle aliquote IVA a tal fine. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con gli enti locali e regionali, dovrebbero promuovere maggiormente l’utilizzo di materie prime secondarie e di materiali e componenti secondari, anche ricorrendo ad altri strumenti economici adeguati;

    29.

    riconosce che gli appalti pubblici verdi («Green Public Procurement» — GPP), in virtù del loro elevato contributo al PIL, possono costituire un importante motore per un’economia circolare. Al riguardo, il CdR sottolinea che gli enti locali e regionali gestiscono una percentuale molto consistente del volume degli appalti pubblici su scala UE e svolgono dunque un ruolo chiave in materia di GPP. Si creeranno così le condizioni necessarie per stimolare la crescita dell’economia verde e per dischiudere grandi potenzialità sul fronte dell’occupazione, in modo da migliorare la realizzazione del piano d’azione verde per le PMI e dell’iniziativa per favorire l’«occupazione verde» (6);

    30.

    constata che manca tuttora un’attuazione sostanziale dei GPP, pubblicizzati ormai da molti anni e, pertanto, accoglie con favore ogni iniziativa della Commissione intesa a rendere più efficiente l’attuazione di tale politica in materia di appalti; sottolinea che, nell’ambito degli appalti pubblici, è importante tenere conto non solo del prezzo più basso, ma anche della cosiddetta «offerta economicamente più vantaggiosa». Ciò significa privilegiare le soluzioni di acquisto che hanno un costo totale del ciclo di vita inferiore, offrono prestazioni tecnologiche elevate e sono, nel complesso, più sostenibili; le pratiche di questo tipo dovrebbero essere incluse nei regolamenti dei fondi strutturali, poiché in tal modo si potrebbe migliorare la commercializzazione delle materie prime secondarie;

    31.

    rileva che, anche se gli Stati membri dell’UE hanno attuato le nuove norme UE in materia di appalti pubblici (7), esistono ulteriori opportunità di appalti sostenibili, competitivi, generatori di innovazione e trasparenti, come ad esempio regole più intelligenti e un maggiore impiego di procedure elettroniche. Ritiene che gli imprenditori (e in particolare le PMI) dovrebbero essere maggiormente sensibilizzati alle nuove possibilità offerte dalle norme UE modificate in materia di appalti pubblici;

    32.

    invita la Commissione e gli Stati membri a presentare orientamenti e proposte volti ad aumentare il ricorso ai GPP. A tal fine, il manuale pubblicato dalla Commissione Acquistare verde! Gli appalti pubblici verdi in Europa rappresenta un primo passo nella giusta direzione. Chiede inoltre che per il suddetto manuale sia stilato un elenco, da aggiornare periodicamente, in cui figurino le materie prime e i materiali secondari che sono idonei ai GPP, come anche i prodotti fabbricati utilizzando tali sostanze e tali materiali;

    33.

    chiede che, in previsione di future modifiche del quadro giuridico UE entrato in vigore nel 2016, sia obbligatorio tenere conto dei GPP negli appalti pubblici quando questi superino la soglia prevista per i bandi di gara a livello UE nonché nei progetti finanziati da fondi pubblici. In ogni caso, i GPP dovrebbero essere utilizzati nei programmi di finanziamento dell’UE, affinché tali progetti possano fungere da modello e motore per il ricorso a questo tipo di appalti;

    34.

    esorta pertanto, al fine di garantire la coerenza del diritto UE e in linea con la raccomandazione di cui sopra, a rivedere la direttiva sugli appalti pubblici (2014/24/UE) in modo che, negli appalti pubblici, si debbano privilegiare, in linea di principio, prodotti e soluzioni sostenibili ed efficienti sul piano del consumo di risorse, con l’obbligo di motivare eventuali decisioni in altro senso; raccomanda inoltre di prevedere un sistema di monitoraggio che, tenendo conto dell’intera catena del valore, confronti e verifichi i costi dei GPP rispetto a quelli degli appalti convenzionali orientati esclusivamente a ottenere vantaggi in termini di prezzo/prestazioni sul breve periodo; raccomanda altresì che i sistemi di indizione degli appalti siano sviluppati in modo tale da consentire, ove necessario, di ottenere dati comparabili in merito ai differenti appalti e ai relativi criteri.

    Smaltimento dei rifiuti

    35.

    appoggia l’intenzione della Commissione di rafforzare la cooperazione con gli Stati membri al fine di garantire una migliore applicazione della normativa dell’UE in materia di rifiuti e sottolinea che agli enti locali e regionali spetta un ruolo importante in tal senso. Il CdR invita pertanto la Commissione a garantire che essi siano strettamente coinvolti, tramite gli Stati membri, nelle necessarie misure tecniche e fiscali come pure nello scambio di buone pratiche;

    36.

    ribadisce l’invito rivolto alla Commissione europea e agli Stati membri a promuovere l’introduzione di un riciclaggio di alta qualità, in particolare nelle regioni tuttora meno sviluppate, nonché ad accelerare l’applicazione di strumenti economici come il principio «chi inquina paga», le tasse sulle discariche e i sistemi di pagamento proporzionali ai rifiuti prodotti (8);

    37.

    mette l’accento sull’importanza di incoraggiare la cooperazione e la diffusione degli esempi di buone pratiche in questo settore, in considerazione delle differenze che esistono tra le regioni e gli Stati membri dell’UE nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’attuale legislazione europea sulla gestione dei rifiuti, in modo che gli Stati e le regioni con i risultati più modesti siano aiutati nel raggiungere gli obiettivi finali, in particolare nel caso delle regioni con bassa densità di popolazione e di quelle insulari e ultraperiferiche, caratterizzate da forte pressione demografica e lunghe distanze da percorrere fino ai centri di trattamento, poiché in tali regioni è praticamente impossibile raggiungere l’obiettivo di una totale soppressione della messa in discarica;

    38.

    sottolinea la necessità di coinvolgere molto di più i consumatori in tutte le misure relative allo smaltimento dei rifiuti. A tal fine, gli enti locali e regionali competenti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani devono informare in modo trasparente circa i procedimenti di trattamento e di controllo del riciclaggio di tutti i materiali, in modo da coinvolgere maggiormente i consumatori nell’adeguata eliminazione o nel riciclaggio degli stessi;

    39.

    sottolinea che la parità di condizioni nell’attuazione delle disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti è un fattore importante per la competitività delle PMI nel mercato interno europeo;

    40.

    accoglie con favore i piani della Commissione volti ad affrontare il ruolo del recupero di energia dai rifiuti nel quadro della politica energetica e climatica. Il CdR sottolinea che in tale contesto occorre basarsi sulla gerarchia dei rifiuti stabilita dall’UE per la riduzione massima della quantità di rifiuti e sul ciclo di vita; fa presente altresì che non si deve minare il modello di economia circolare con tassi elevati di riutilizzo e riciclaggio a vantaggio della produzione energetica (9);

    41.

    sottolinea inoltre che i rifiuti che non possono essere evitati o riciclati dovrebbero essere trattati in termovalorizzatori ad alta efficienza, soprattutto se contemporaneamente vi è utilizzo di energia, evitando il sovradimensionamento degli impianti per lo smaltimento o l’incenerimento dei rifiuti;

    42.

    sostiene fermamente l’intenzione della Commissione europea di intensificare l’applicazione del regolamento riveduto sulle spedizioni di rifiuti, in modo da contrastare l’esportazione illegale di rifiuti post-consumo e la spedizione di rifiuti verso impianti di trattamento non conformi, all’interno o all’esterno dell’UE. La Commissione dovrebbe coinvolgere strettamente gli enti locali e regionali competenti nelle proprie attività, promuovere lo sviluppo di un sistema per l’interscambio elettronico dei dati riguardanti le spedizioni di rifiuti e definire degli orientamenti per un’adeguata pianificazione delle ispezioni, requisito introdotto con l’ultima revisione della direttiva.

    Stimolare il mercato delle materie prime secondarie

    43.

    ritiene, in linea di principio, che debba essere l’industria che impiega materie prime a definire, in funzione delle esigenze, le norme di qualità, poiché solo i produttori sanno quali siano le caratteristiche che devono presentare le materie prime e i materiali da utilizzare per la produzione. A questo riguardo, il Comitato sottolinea però che il fattore determinante non dovrebbe essere l’origine ma la qualità di un prodotto;

    44.

    ritiene tuttavia che rientri nella responsabilità della Commissione individuare e rimuovere gli ostacoli giuridici esistenti che impediscono o rendono più difficile l’utilizzo di materie prime secondarie, a condizione che non si tratti di aspetti inerenti alla sicurezza (ad esempio sostanze nocive, malattie degli animali e igiene);

    45.

    accoglie con favore l’intenzione della Commissione di valutare l’interazione delle disposizioni in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, e ritiene che tale valutazione debba essere effettuata al più presto. In tale contesto, il Comitato sottolinea che la sostituzione delle sostanze pericolose e tossiche mediante alternative sicure, già esistenti o ancora da mettere a punto, nonché la tracciabilità dei prodotti chimici pericolosi nella catena del valore e nei cicli di vita dei materiali siano indispensabili per un corretto funzionamento dell’economia circolare.

    Settori prioritari

    46.

    accoglie con favore l’attenzione rivolta dalla Commissione al settore della plastica, rimanda al proprio parere sul Libro verde Una strategia europea per i rifiuti di plastica nell’ambiente  (10) e sottolinea che, per quanto riguarda l’utilizzo della plastica in determinati settori, vanno adottate norme per facilitare il riciclaggio di materie plastiche o ridurne l’impiego in settori specifici. Le materie plastiche contenenti sostanze nocive per l’ambiente o la salute non devono tuttavia essere riutilizzate o riciclate, se le sostanze nocive non possono essere rimosse mediante il trattamento ed eliminate dal ciclo di vita del materiale. Le materie plastiche che contengono sostanze nocive dovrebbero quindi essere ritirate dal ciclo, ad esempio mediante incenerimento. È importante che la Commissione tenga conto di questo aspetto nella definizione di norme e valori-obiettivo. dovrebbe inoltre intervenire per fare in modo che, nel più breve tempo possibile, le sostanze nocive per l’ambiente e la salute non siano più impiegate nella produzione primaria;

    47.

    sottolinea che molti nuovi materiali combinati possono avere effetti positivi sul piano ambientale (isolamento, minor peso ecc.), ma d’altro canto rischiano di porre nuove sfide durante il loro ciclo di vita, per quanto riguarda il reimpiego, il riciclaggio o lo smaltimento;

    48.

    critica il mancato approfondimento, nel piano d’azione, degli importanti temi dell’abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico («littering») e della migrazione («leaching») della plastica ed esorta pertanto la Commissione a dare uno spazio sufficiente a questi argomenti e a prevedere obiettivi chiari di risoluzione dei problemi nella strategia sulla plastica nell’economia circolare, annunciata per il 2017;

    49.

    incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere iniziative di mercato volte a intensificare l’utilizzo di materiali riciclati attraverso incentivi fiscali ed economici atti a far sì che i modelli commerciali adottati dalle imprese e i prodotti e i servizi acquistati dai consumatori favoriscano l’economia circolare;

    50.

    ritiene che la riduzione degli sprechi alimentari costituisca un importante settore dell’economia circolare dal punto di vista sia economico-ambientale che etico e, a tale proposito, rimanda ai propri pareri formulati nell’ambito del pacchetto legislativo nonché al parere di iniziativa sugli sprechi alimentari (11);

    51.

    ritiene che le misure intese a prevenire gli sprechi alimentari in ogni fase della catena di valore non siano di esclusiva competenza degli Stati membri, degli enti locali e regionali e delle imprese, bensì che, dati i collegamenti di questo tema con altri settori politici (ad esempio norme sanitarie/tutela dei consumatori, norme commerciali e sovvenzioni agricole), un ruolo fondamentale spetti alla Commissione europea e ad altre istituzioni dell’UE;

    52.

    ritiene che, soprattutto nel settore dell’edilizia, sia indispensabile adottare un approccio globale considerata l’entità e la crescente complessità dei rifiuti che rientrano in tale ambito. In particolare nel caso dei prodotti edili, la progettazione ecocompatibile deve tenere conto dell’intero ciclo di vita e deve pertanto essere applicata in misura maggiore a questo tipo di prodotti. Sebbene sia di indubbio interesse migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse nel settore dell’edilizia dell’UE, i diversi approcci nazionali pubblici e privati comportano un aumento della complessità dell’ambiente di lavoro per tutte le parti interessate. L’assenza di obiettivi, indicatori e dati comuni, oltre alla mancanza di riconoscimento reciproco dei diversi approcci, rischia di vanificare rapidamente i progressi compiuti finora e di generare distorsioni del mercato interno nei settori della pianificazione, della progettazione, della costruzione e della fabbricazione;

    53.

    ritiene che, nell’applicazione dei principi dell’economia circolare al mondo del real estate e delle costruzioni, sia necessario pensare di progettare «a strati», selezionare materiali e componenti, costruire già tenendo presenti i processi di disassemblaggio e l’adattabilità. In tal senso occorre coinvolgere il settore industriale e ridefinire lo scarto come una risorsa di valore, mentre gli edifici devono diventare delle «banche di materiali» per le future generazioni. Per raggiungere questo obiettivo è necessario creare materiali ed elementi costruttivi con strutture che possano essere smontate, in parte o completamente, per poter riusare i diversi componenti, recuperare i materiali o ricostruire interi edifici in un altro luogo;

    54.

    sottolinea l’importanza regionale dell’economia circolare dei rifiuti di costruzione, in quanto questi ultimi, per via del loro volume e peso, non sono adatti, in termini di costi-benefici, ad essere trasportati su lunghe distanze e quindi restano per lo più nella regione di origine;

    55.

    considera il settore dell’edilizia come un importante campo d’azione per le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli di governo, poiché esse, in quanto proprietarie di edifici pubblici ma anche responsabili della creazione e del mantenimento di infrastrutture, dovrebbero essere in prima fila nel promuovere un ampio accesso al mercato di processi e prodotti (ad esempio aggregati secondari derivanti dai rifiuti da costruzione e demolizione di strade e infrastrutture) innovativi e rispettosi dell’ambiente (12);

    56.

    sottolinea che soprattutto gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante nell’autorizzazione delle procedure di costruzione e demolizione e che essi dovrebbero ricevere dall’UE orientamenti che li sostengano nell’integrazione dell’economia circolare in questo settore;

    57.

    ribadisce che per gli enti locali e regionali dell’UE è importante mettere a punto indicatori per valutare la prestazione ambientale durante il ciclo di vita di un edificio e tali indicatori costituiscono una condizione preliminare per la definizione di obiettivi e norme generali per la protezione dell’ambiente nel settore delle costruzioni. Gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nello sviluppo di tali indicatori (13);

    58.

    rileva che nel piano d’azione non vengono affrontati i temi dei farmaci e dei nanomateriali come rifiuti o emissioni nell’ambiente e che tali questioni vanno affrontate nel breve termine come ulteriori settori prioritari tramite strategie adeguate.

    Innovazione, investimenti e altre misure orizzontali

    59.

    accoglie con favore il fatto che nel piano d’azione la Commissione si impegni a sostenere gli Stati membri e gli enti locali e regionali, tramite azioni mirate, nel rafforzamento delle misure relative all’economia circolare e metta a loro disposizione risorse provenienti da diversi strumenti di finanziamento dell’UE, come i fondi strutturali e d’investimento europei, il FEIS, LIFE, Orizzonte 2020 o il programma COSME, per sostenere lo sviluppo di progetti nel campo dell’economia circolare; sottolinea la necessità di rafforzare le sinergie tra i vari fondi e programmi e di semplificarne l’impiego. Invita ad adottare un approccio del tipo «sportello unico»;

    60.

    sottolinea, a tale proposito, che questi strumenti finanziari spesso non sono adeguati alle esigenze delle regioni e degli enti locali e regionali, e chiede pertanto che siano orientati anche alle esigenze e capacità finanziarie e amministrative di tali enti; è necessario adattare le misure e gli strumenti alle diverse realtà territoriali delle regioni europee, tenendo conto, in concreto, della densità della popolazione e della sua distribuzione sul territorio;

    61.

    rileva che i programmi operativi dei fondi strutturali e d’investimento europei sono già stati stabiliti prima del piano d’azione e, quindi, non è stato possibile programmare gli investimenti necessari per l’economia circolare in modo tale da consentire la realizzazione anche di progetti minori in materia di prevenzione dei rifiuti, sviluppo di reti per il riutilizzo, la riparazione, l’economia della condivisione, sperimentazione di nuove pratiche per la cernita e il trattamento dei rifiuti o sviluppo di capacità per le PMI e sensibilizzazione dei cittadini;

    62.

    invita pertanto la Commissione a tenere maggiormente conto di questo aspetto nel prossimo periodo di programmazione e, nel complesso, a conferire al tema dell’economia circolare, nel quadro dei fondi strutturali e d’investimento di tale periodo, un grado di priorità altrettanto elevato di quello finora attribuito ai cambiamenti climatici;

    63.

    esorta la Commissione a sostenere maggiormente, nel quadro dell’economia circolare, le tecnologie cosiddette di rottura («disruptive»), che possono modificare massicciamente o persino sopprimere interi segmenti di mercato, per garantire una migliore valorizzazione delle conoscenze.

    Monitoraggio e governance

    64.

    invita la Commissione europea a presentare al CdR relazioni periodiche sullo stato di attuazione del piano d’azione, a discutere periodicamente con il Comitato dei progressi compiuti e a valutare l’opportunità di chiedere a quest’ultimo di elaborare pareri di prospettiva affinché possa dare il suo contributo già nella fase di preparazione delle politiche.

    Bruxelles, 12 ottobre 2016

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Markku MARKKULA


    (1)  COM(2014) 446 final e COM(2016) 381 final.

    (2)  Conclusioni del Consiglio Ambiente del 20 giugno 2016, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/06/st10444_en16_pdf/.

    (3)  Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull’efficienza delle risorse: transizione verso un’economia circolare (2014/2208(INI)].

    (4)  CdR 140/2011.

    (5)  CdR 4083/2014, risoluzione del Parlamento europeo 2014/2208(INI).

    (6)  COM(2014) 440 final e COM(2014) 446 final.

    (7)  Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

    (8)  Cfr. CdR 4083/2014.

    (9)  Cfr. CdR 3751/2013.

    (10)  Cfr. CdR 3751/2013.

    (11)  Cfr. CdR 6646/2015.

    (12)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo EU GPP Criteria for Office Building Design, Construction and Management (Criteri UE in materia di appalti pubblici verdi per la progettazione, costruzione e gestione di edifici adibiti a uffici), del 20 maggio 2016, SWD(2016) 180 final.

    (13)  Cfr. CdR 4084/2014.


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