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Document 52016AE6895

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione)»; [COM(2016) 861 final – 2016-379-COD, «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»; COM(2016) 862 final – 2016-377-COD, «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione)»; COM(2016) 863 final – 2016-378-COD, «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (rifusione)» COM(2016) 864 final – 2016-380-COD]

    GU C 288 del 31.8.2017, p. 91–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 288/91


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla:

    «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione)»;

    [COM(2016) 861 final – 2016-379-COD

    «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;

    COM(2016) 862 final – 2016-377-COD

    «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione)»;

    COM(2016) 863 final – 2016-378-COD

    «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (rifusione)»

    COM(2016) 864 final – 2016-380-COD]

    (2017/C 288/13)

    Relatore:

    Alfred GAJDOSIK

    Consultazione

    Parlamento europeo, 16.1.2017

    Consiglio dell’Unione europea, 19.1.2017

    Base giuridica

    Articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

     

     

    Sezione competente

    Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

    Adozione in sezione

    16.5.2017

    Adozione in sessione plenaria

    31.5.2017

    Sessione plenaria n.

    526

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    185/2/2

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il CESE accoglie con favore le proposte della Commissione relative a un nuovo assetto del mercato, alla regolamentazione sulla preparazione ai rischi e a una nuova organizzazione della cooperazione fra le autorità di regolamentazione dell’energia. Esse fanno segnare un ulteriore passo avanti nell’UE nel percorso da mercati nazionali regolamentati in direzione di un approccio per l’energia elettrica basato sul mercato, in grado di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento al costo più basso possibile e rispondente agli interessi essenziali di tutti i consumatori di elettricità europei, tra cui le utenze industriali, commerciali e domestiche. Questo obiettivo potrà essere conseguito, tuttavia, solo se ci si incammina verso una maggiore elettrificazione dell’economia, che costituisce il modo più efficiente e flessibile per la sua realizzazione

    1.2

    In linea con precedenti pareri, il Comitato sottolinea che un corretto funzionamento dei mercati dell’elettricità è un presupposto per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia (1). Il CESE concorda con la Commissione nel ritenere che, per il corretto funzionamento del mercato, siano necessari cambiamenti significativi dell’assetto del mercato, soprattutto visto il crescente impiego di energia elettrica da fonti rinnovabili (2). L’integrazione delle energie rinnovabili nel mercato esistente non sarà sufficiente. È necessario un nuovo mercato. Il Comitato ritiene che il pacchetto sull’assetto del mercato, nei suoi lineamenti generali, costituisca una risposta adeguata alle esigenze di cambiamento, aprendo la strada a una transizione energetica efficiente in termini di costi e finanziariamente sostenibile.

    1.3

    Il CESE apprezza l’impostazione generale del pacchetto sull’assetto del mercato, in particolare in riferimento agli obiettivi consistenti nel mettere i consumatori al centro del mercato dell’energia, nell’aumentare la fornitura di elettricità e nel rafforzare la cooperazione regionale. Mentre il rispettivo adeguamento delle regole di mercato e del quadro normativo rappresenta un passo importante in direzione di un approvvigionamento stabile di energia pulita per tutti i consumatori europei a prezzi quanto più bassi possibile, Ciononostante, per alcuni aspetti vi è ancora spazio per ulteriori miglioramenti. In particolare sono necessarie norme più specifiche (3).

    1.4

    La decarbonizzazione è uno degli obiettivi strategici dell’Unione dell’energia, e pertanto l’intenzione di stimolare gli investimenti nella decarbonizzazione del mercato dell’energia elettrica va sostenuta. Tuttavia, il modo migliore per incentivare questo processo è rappresentato da condizioni di mercato uguali e eque, vantaggiose sia per i consumatori che per la transizione ecologica. La completa internalizzazione dei costi esterni della produzione di energia elettrica convenzionale che comprende i danni risultanti dai cambiamenti climatici e i danni per la salute umana è di importanza cruciale per una decarbonizzazione efficiente ed efficace. Un’imposizione fiscale adeguata è l’approccio migliore per indirizzare gli investimenti verso l’elettricità verde.

    1.5

    Il CESE è un forte sostenitore dell’idea che tutti i consumatori, comprese l’industria, le imprese commerciali e le famiglie, abbiano il diritto di produrre, immagazzinare e negoziare essi stessi energia e che le comunità locali dell’energia abbiano il diritto di sostenere, sviluppare o prendere in locazione reti collettive. Sono necessarie regole più specifiche, tuttavia, per consentire di asserire tali diritti e di superare gli ostacoli esistenti (accesso alle reti, oneri di rete iniqui e sproporzionati, ostacoli giuridici e amministrativi ecc.).

    1.6

    Inoltre, l’obiettivo deve essere quello di fare in modo che i consumatori europei abbiano la possibilità di partecipare pienamente a tutto il mercato dell’energia elettrica e, in tal modo, alla nella negoziazione e alla fornitura di energia elettrica. Nelle proposte della Commissione non figurano norme specifiche per creare le condizioni necessarie a tale scopo. Occorre sviluppare sedi e strutture di negoziazione decentrate che aprano possibilità di scambiare direttamente anche piccole unità di energia. Se il decentramento della fornitura e della negoziazione dell’energia elettrica rappresenta un prerequisito per la piena integrazione dei consumatori nel mercato, la sua realizzazione non significa frammentare il mercato europeo dell’energia elettrica.

    1.7

    Mentre la Commissione affronta correttamente l’obiettivo di rafforzare i mercati a breve termine, nel lungo termine ciò non sarà sufficiente a basare gli investimenti nell’energia elettrica da fonti rinnovabili su meccanismi di mercato. A tale scopo, l’energia elettrica da fonti rinnovabili deve avere la possibilità di essere negoziata mediante contratti a termine e su derivati in mercati decentrati, cosa che sarà possibile soltanto se i prodotti di bilanciamento sono negoziati mediante opzioni di flessibilità.

    1.8

    Poiché in molti paesi europei il problema oggi non è la mancanza di capacità di produzione, ma l’eccesso di capacità, i meccanismi di regolazione della capacità per la generazione di energia elettrica convenzionale dovrebbero essere utilizzati solo come soluzione di breve durata, se i prodotti di bilanciamento non riescono a fornire la sicurezza di approvvigionamento necessaria, al fine di garantire la stabilità degli investimenti per tutti i partecipanti al mercato.

    1.9

    Il CESE ricorda che il problema della povertà energetica deve essere preso in considerazione per la futura politica diretta a realizzare una società a basse emissioni di carbonio. Il prosumo può essere una strategia per affrontare questo problema, purché i consumatori vulnerabili siano messi in grado di accedere al capitale necessario con prestiti pubblici o con l’aiuto di comuni, regioni o altri soggetti, come le ONG.

    1.10

    Il CESE sottolinea che, data la tipica minor scala di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione in centrali termoelettriche a blocco, sta assumendo sempre maggiore importanza l’esistenza di reti di distribuzione ben funzionanti, moderne ed intelligenti. Le norme nazionali devono consentire e incoraggiare i gestori delle reti ad effettuare gli investimenti necessari. Inoltre, sono necessari investimenti per migliorare l’interconnessione delle reti elettriche nazionali. Questi due elementi contribuiranno a garantire l’approvvigionamento energetico e creeranno nuovi posti di lavoro in Europa.

    1.11

    Il CESE sottolinea che per conseguire l’obiettivo di garantire elevati livelli di sicurezza della fornitura di elettricità, in un contesto di mercato in cui i consumatori avranno un ruolo centrale, si impongono l’uso intensivo delle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), nuove metodologie di pianificazione e nuovi strumenti di utilizzazione del sistema elettrico, che tutti insieme permetteranno, in tempo reale, di individuare i bisogni dei consumatori e delle reti, il che presuppone un considerevole investimento nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (cfr. punto 3.13).

    1.12

    In termini di flessibilità, di mobilità elettrica, di stoccaggio e di altre opzioni di bilanciamento, il CESE appoggia la posizione della Commissione di concedere una prerogativa agli attori di mercato indipendenti per sviluppare tali importanti mercati prima che gli operatori di rete siano autorizzati a assumere un ruolo di gestore o operatore dei rispettivi impianti.

    2.   Contenuto delle comunicazioni della Commissione

    2.1

    Nel pacchetto proposto, la Commissione segnala che conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia presuppone una riforma profonda del mercato dell’elettricità. L’integrazione delle energie rinnovabili nel mercato esistente non sarà sufficiente. È necessario un nuovo mercato.

    2.2

    La Commissione europea articola la sua nuova politica di mercato intorno a due principi:

    vanno applicate nuove regole di mercato che riflettano le principali caratteristiche delle energie rinnovabili, vale a dire il decentramento e la flessibilità, e che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e l’efficacia in termini di costi,

    i consumatori dovrebbero essere al centro del nuovo mercato dell’energia.

    2.3

    La proposta della Commissione si concentra anche sulla questione di come rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento attraverso un approccio di preparazione ai rischi.

    2.4

    Un quarto aspetto è una riforma della vigilanza regolamentare, con la ridefinizione del ruolo e delle competenze dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).

    Dato l’approccio settoriale, il presente parere esaminerà in primo luogo i testi legislativi sotto il profilo della loro aderenza ai principi esposti al punto 2.2. Poiché, a giudizio del CESE, tale questione è principalmente trattata nei documenti relativi al mercato interno dell’energia elettrica (COM(2016) 861 final e COM(2016) 864 final), il presente parere si concentra in particolare su questi due documenti.

    3.   Osservazioni generali sull’assetto del mercato

    3.1

    Per decarbonizzare il sistema energetico nel suo complesso, compresi i settori del riscaldamento e della mobilità, la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’energia elettrica deve essere corrispondentemente aumentata in tutta l’UE. Su questo sfondo, l’approccio della Commissione è fondamentalmente corretto: il mercato europeo dell’elettricità deve essere sviluppato in modo tale che sia compatibile con le energie rinnovabili. Il CESE ritiene che questa chiara impostazione rappresenti una tappa importante per realizzare un mercato europeo dell’energia elettrica che aiuti a superare gli ostacoli esistenti, come i vincoli fisici dovuti alla mancanza di interconnessioni e le differenze normative e fiscali tra gli Stati membri.

    3.2

    Una considerazione iniziale rilevante riguarda il fatto che le energie rinnovabili variabili sono, per loro stessa natura, decentrate, in altre parole:

    i parchi eolici terrestri e gli impianti fotovoltaici sono, in media, di dimensioni notevolmente inferiori rispetto a quelle delle unità di produzione convenzionali,

    l’energia da fonti eoliche terrestri e da irraggiamento solare è disponibile praticamente ovunque,

    essa può essere pianificata in modo da corrispondere ai consumi, se sono presenti i giusti incentivi di mercato, e ciò in quanto, nonostante non si abbia il controllo delle fonti rinnovabili, è possibile prevedere la loro disponibilità con grande precisione.

    Le stesse caratteristiche valgono spesso per altre tecnologie quali la cogenerazione in centrali termoelettriche a blocco, che grazie alla loro elevata efficienza svolgeranno un ruolo importante come opzioni di flessibilità e di bilanciamento nei futuri mercati dell’energia.

    3.3

    Da un lato, tali caratteristiche danno luogo a vantaggi specifici, che la Commissione europea cita, in una certa misura, nelle sue proposte per il nuovo assetto del mercato, d’altro canto, la proposta della Commissione potrebbe essere più coerente e concisa quando si tratta di articolare le regole di mercato intorno a tali vantaggi. In tale contesto, si richiama l’attenzione sulle posizioni formulate al riguardo dal CESE nel parere TEN/622 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione)  (4). Il fatto che le energie rinnovabili e altre tecnologie decentrate contribuiscano in misura significativa ad aumentare la liquidità del mercato è di particolare importanza per l’assetto del mercato.

    3.4

    Il nuovo mercato dell’energia sarà caratterizzato, come sottolinea giustamente la Commissione, da molte più unità di produzione rispetto alla struttura di produzione convenzionale, caratterizzata dalla presenza di pochissime centrali elettriche. Di conseguenza, vi sarà un significativo aumento della molteplicità di soggetti coinvolti nella produzione di elettricità. In questo contesto è essenziale far sì che i consumatori divengano partecipanti più attivi. La produzione di elettricità e la cogenerazione da fonti rinnovabili permettono ai consumatori di diventare produttori, come la Commissione ha riconosciuto nella sua proposta.

    3.5

    È importante notare che l’idea di «far sì che i consumatori divengano consumatori attivi» va riferita a tutte le categorie di consumatori, inclusi i consumatori commerciali e industriali in grado di realizzare notevoli risparmi sui costi attraverso investimenti in tecnologie di produzione decentrata progettate per l’autoconsumo. La mobilitazione dei consumatori non solo porterà così a mercati dell’elettricità più liquidi, ma anche a ulteriori impulsi economici: piccole e grandi imprese potranno trarre beneficio dai vantaggi competitivi, il valore aggiunto verrà generato localmente e si potrà stimolare nuova occupazione. D’altro canto, molte famiglie non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per diventare prosumatori. Prestiti favorevoli ai consumatori e l’aiuto attivo dei comuni e delle regioni possono dare un contributo in questo senso.

    3.6

    Tuttavia, l’attivazione dei consumatori è ostacolata da tre elementi.

    3.6.1

    In primo luogo, praticamente nessun costo esterno delle centrali a carbone e di quelle nucleari è internalizzato. Tra tali costi vanno presi in considerazione in particolare quelli per i danni alla salute e per i danni causati dai cambiamenti climatici. La mancata internalizzazione di tali costi mette le energie rinnovabili che non provocano effetti esterni comparabili in condizioni di significativo svantaggio concorrenziale. Dato che è soprattutto l’energia rinnovabile che consente ai consumatori di diventare più attivi, si deve concludere che la limitata partecipazione dei consumatori deve essere politicamente auspicabile, o almeno accettata di buon grado. In tutto il pacchetto Inverno non si fa nessuno sforzo per rettificare tale distorsione del mercato. La distorsione è ancora maggiore poiché non internalizzare i costi esterni dell’energia elettrica convenzionale accresce la necessità di sovvenzionare in misura massiccia le energie rinnovabili.

    3.6.2

    Vi è un’altra ragione per cui le tecnologie decentrate come le fonti di energia rinnovabili o le centrali termoelettriche a blocco sono sistematicamente svantaggiate rispetto alle centrali convenzionali. L’attuale assetto dei mercati all’ingrosso favorisce le grandi unità di produzione. Gli impianti di produzione di energia rinnovabili e le centrali termoelettriche a blocco infatti, avendo dimensioni notevolmente inferiori e non godendo delle necessarie economie di scala, subiscono uno svantaggio competitivo.

    3.6.3

    Infine, molti operatori minori non sono in grado di accedere ai mercati di negoziazione dell’energia a causa di restrizioni legali, regole amministrative, prescrizioni in materia di autorizzazioni e di carattere burocratico. Ciò incide sulle utenze domestiche quanto sui consumatori commerciali e perfino industriali.

    3.7

    Con la volontà politica di agire in tal senso, questi tre difetti dell’attuale mercato dell’elettricità potrebbero essere corretti immediatamente. Tuttavia, il CESE teme che le rispettive norme proposte dalla Commissione non siano sufficientemente chiare.

    3.8

    Una tassazione accurata delle emissioni di CO2, che rappresenta uno dei problemi più considerevoli dei summenzionati costi esterni, è il minimo da fare se si vuole eliminare la distorsione del mercato a favore della produzione convenzionale di energia elettrica, come descritto al punto 3.6.1 e come il CESE ha chiesto a più riprese (5).

    3.9

    Il mercato dell’elettricità deve essere aperto a strutture più decentrate, soprattutto in riferimento alla negoziazione, al fine di compensare gli svantaggi citati ai punti 3.6.2 e 3.6.3.

    3.10

    Il decentramento non deve voler dire la frammentazione del sistema elettrico europeo. La tesi della Commissione secondo cui si dovrebbe consentire all’energia elettrica di circolare liberamente «dove e quando ve ne è una maggiore necessità» è sostanzialmente esatta. Tuttavia, sono necessari ingenti investimenti per migliorare le interconnessioni delle reti nazionali e va sviluppato un modello di rifinanziamento che non comporti oneri eccessivi per i consumatori.

    3.11

    La produzione di energia elettrica basata sulla domanda, anche con l’ausilio delle opzioni di flessibilità e di bilanciamento come lo stoccaggio in batteria, la produzione combinata di calore ed elettricità, la conversione dell’elettricità in gas («power-to-gas») e l’integrazione tra veicoli elettrici e rete («vehicle-to-grid»), rappresenta l’approccio migliore per mantenere al minimo i costi dell’espansione delle reti. Ciò spiega perché il prosumo, cioè le operazioni dirette tra produttori di elettricità e consumatori di energia, e il rafforzamento della responsabilità in materia di bilanciamento proposti dalla Commissione sono strumenti importanti che contribuiscono a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

    3.12

    La proposta della Commissione riflette in linea generale questi meccanismi. Il CESE accoglie con favore questo approccio che avrà un impatto positivo in particolare su mercati dell’energia elettrica non sufficientemente sviluppati che soffrono di eccesso di regolamentazione in alcuni Stati membri.

    3.13

    In tale contesto, la proposta della Commissione, tuttavia, ignora largamente il potenziale della digitalizzazione. Grazie alla digitalizzazione, i dati di consumo e di produzione possono essere registrati elettronicamente in modo molto dettagliato, fino alle unità più piccole (vale a dire i singoli chilowatt). La registrazione di profili di consumo specifici e individuali mediante contatori intelligenti e, in futuro, attraverso l’Internet degli oggetti, insieme con la molteplicità di partecipanti al processo di produzione, dà, letteralmente, a ogni consumatore la possibilità di diventare il gestore del proprio bilanciamento. I programmi di istruzione e formazione sono importanti per mettere in grado il maggior numero possibile di consumatori di svolgere questo ruolo, eliminando così lo svantaggio strutturale (vale a dire la limitata liquidità del mercato) delle forme decentrate di negoziazione, come le operazioni tra pari (peer to peer).

    3.14

    Come primo passo, le norme per il bilanciamento dell’energia elettrica (articoli 4 e 5 della proposta di regolamento COM(2016) 861 final) dovrebbero essere adeguate in modo tale che le unità di misura dell’energia possano essere registrate con un elevato grado di precisione temporale. Dovrebbero essere istituiti specifici mercati a breve termine per la negoziazione di questi quantitativi di energia molto ridotti. Gli articoli 6 e 7 della proposta di regolamento COM(2016) 861 final dovrebbero essere modificati di conseguenza.

    3.15

    Purtroppo, la Commissione europea non ha proposto alcuna iniziativa in tal senso. Invece, l’articolo 3 della proposta di regolamento COM(2016) 861 final prevede che la partecipazione al mercato dei consumatori e delle piccole imprese sia consentita tramite aggregatori. L’esistenza degli aggregatori è giustificata principalmente dagli effetti di portafoglio e dai costi delle operazioni, ma se si introducesse una decentralizzazione degli scambi dell’energia elettrica questi costi verrebbero meno, aprendo la possibilità per i consumatori e le piccole imprese, che volessero avere un ruolo attivo e fossero in grado di farlo, di partecipare pienamente e direttamente al mercato dell’energia elettrica. È significativo il fatto che la Commissione europea non faccia alcun riferimento agli scambi di energia elettrica quando si parla di «piano di parità» all’articolo 3, paragrafo 1, lettera i).

    3.16

    In tale contesto, le operazioni dirette tra produttori e consumatori sembrano particolarmente promettenti da un punto di vista economico, in quanto, in un unico segnale di prezzo possono riflettere diverse componenti del prezzo che, contrariamente a quanto avviene oggi in molti Stati membri, sono in larga misura determinate dal mercato. Ad esempio, il segnale di prezzo delle operazioni dirette può riflettere una serie di fattori quali:

    un contributo forfettario per il finanziamento dell’infrastruttura di rete,

    un contributo dinamico, specifico per ogni operazione che riflette la fruizione di servizi ausiliari necessari per la specifica operazione nella rete elettrica,

    un premio di capacità diretto a finanziare gli impianti di produzione, di stoccaggio e di conversione dell’elettricità, che può essere negoziato tra i partecipanti all’operazione.

    3.17

    In alcuni Stati membri (per esempio nei Paesi Bassi e in Estonia) si stanno sviluppando modelli aziendali per la negoziazione decentrata di elettricità, ma in diversi mercati extraeuropei ne esistono di molto ambiziosi che sono già in uso, per esempio negli Stati Uniti e in Australia. Si tratta chiaramente di una tendenza a livello mondiale. L’Europa potrà sfruttare al massimo le sue opportunità di esportazione sui mercati mondiali dell’energia soltanto se le imprese europee svilupperanno modelli convincenti per la negoziazione decentrata e digitalizzata di energia elettrica. Ma l’Unione europea dovrebbe anche dare alle sue imprese l’occasione per mettere in pratica questi modelli in primo luogo nei loro mercati interni.

    4.   Osservazioni specifiche in merito a determinati aspetti della proposta di direttiva COM(2016) 864 final, nonché sulle proposte di regolamento COM(2016) 861 final, COM(2016) 862 final e COM(2016) 863 final

    4.1

    Il CESE accoglie con favore il chiaro impegno della Commissione europea a decarbonizzare il mercato dell’energia elettrica. Date le argomentazioni di cui al punto 3.6, però, la restrizione del dispacciamento prioritario, come indicato all’articolo 11 della proposta di regolamento COM(2016) 861 final, rende più difficile conseguire tale obiettivo, almeno finché non vi sia una completa internalizzazione dei costi esterni della produzione convenzionale di energia elettrica. Mentre è corretto stabilire la neutralità tecnologica come principio di base per la gestione del dispacciamento, questo presuppone un contesto operativo uniforme. A causa della mancata internalizzazione dei costi esterni della produzione convenzionale di energia elettrica, non vi è un contesto uniforme. Prima di cercare di limitare severamente il dispacciamento prioritario, come previsto nella proposta della Commissione, si deve procedere a una completa internalizzazione dei costi esterni.

    4.2

    Di conseguenza, occorre prevedere che il dispacciamento prioritario sia mantenuto per un periodo di tempo limitato in tutti gli Stati membri con una quota di energie rinnovabili inferiore al 15 %. Gli Stati membri con una percentuale più elevata dovrebbero presentare per esame alla Commissione europea un quadro di dispacciamento corrispondente. Tale quadro di dispacciamento non dovrebbe falsare il meccanismo di libero mercato per le opzioni di flessibilità a basse emissioni di carbonio ed efficaci sotto il profilo dei costi. La Commissione europea dovrebbe esaminare tale quadro di riferimento per valutare se esso sia in grado di sostenere la decarbonizzazione.

    4.3

    In ogni caso, al fine di allineare la politica, i valori «de minimis», di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della proposta di regolamento COM(2016) 861 final dovrebbero essere sostituiti con le rispettive cifre fornite (paragrafi 125 e 127 — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia (6)) al fine di consentire ai piccoli partecipanti al mercato di continuare ad avere una possibilità di operare in un contesto di concorrenza leale.

    4.4

    Le norme in materia di ridispacciamento e riduzione conformemente all’articolo 12 della proposta di regolamento COM(2016) 861 final costituiscono un ulteriore ostacolo all’obiettivo della decarbonizzazione. Dal momento che le centrali elettriche a carbone, in particolare, hanno costi di avvio e di spegnimento relativamente elevati, i gestori di tali impianti terranno conto di questi costi nelle loro offerte di ridispacciamento. Gli impianti di energia eolica e solare non presentano tali costi. Il risultato è che gli impianti di energia eolica e solare sono più frequentemente staccati dalla rete, fatto che rappresenta un passo indietro per l’Europa in termini di decarbonizzazione. Pertanto, il ridispacciamento basato sul mercato dovrebbe essere limitato all’energia non rinnovabile.

    4.5

    Il CESE concorda con la Commissione europea sulla necessità di evitare, nell’interesse dei consumatori, distorsioni del mercato e incoraggia la Commissione europea a fare di più per prevenire le distorsioni di mercato attuali e future. I meccanismi di regolazione della capacità per le centrali convenzionali, di cui al regolamento COM(2016) 861 final, potrebbero comportare ulteriori gravi distorsioni di mercato, come ammette la stessa Commissione europea. Tali meccanismi devono pertanto essere considerati come ultima opzione per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e come una soluzione a breve termine. Vi è un’urgente necessità di norme molto più specifiche che stabiliscano quando i meccanismi di regolazione della capacità sono ammissibili.

    4.6

    Occorre ricordare che l’energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti (energia eolica e solare) in quanto tale non può partecipare ai meccanismi di regolazione della capacità e non può essere negoziata sui mercati a termine. Se è quindi corretto rafforzare la negoziazione del giorno prima e infragiornaliera, la specifica struttura dei costi dell’energia solare ed eolica (vale a dire il costo marginale pari a zero) significa che questo non condurrà a un rifinanziamento degli investimenti e delle energie rinnovabili. L’energia elettrica da fonti rinnovabili deve avere la possibilità di essere negoziabile sui mercati a termine. Il solo modo immaginabile per raggiungere questo obiettivo è quello di collegare le energie rinnovabili alle opzioni di bilanciamento e flessibilità. Oltre allo stoccaggio in batteria, ciò comprende principalmente opzioni tecniche quali la conversione di elettricità in calore e di elettricità in gas (7).

    4.7

    Tuttavia, vi sono barriere normative significative a livello di Stati membri e, di conseguenza, i prodotti di bilanciamento attualmente non sono sviluppati in modelli aziendali. I testi legislativi sull’assetto del mercato non offrono soluzioni in tal senso. Come minimo, il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della proposta di regolamento COM(2016) 861 final dovrebbe essere completato precisando che le regole di mercato e il quadro di dispacciamento che deve essere istituito dagli Stati membri dovrebbero fornire un incentivo all’utilizzo delle opzioni di flessibilità. Ciò può anche contribuire a risolvere/evitare le strozzature.

    4.8

    In questo contesto, il CESE chiede di stabilire priorità chiare. Dovrebbe essere possibile avvalersi di meccanismi di regolazione della capacità per le centrali elettriche convenzionali soltanto se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che le strozzature in termini di capacità non possono essere corrette mediante il bilanciamento (energia elettrica da fonti rinnovabili con l’ausilio di opzioni di flessibilità). Tale obbligo dovrebbe essere inserito nell’articolo 8 della proposta di direttiva COM(2016) 864 final e l’articolo 14 della proposta di regolamento COM(2016) 861 final dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    4.9

    Tali sistemi di bilanciamento offrono altri due vantaggi. Essi, rendendo l’energia elettrica da fonti rinnovabili negoziabile sul mercato a termine, sono attualmente l’unica opzione che promette la rifinanziabilità sul mercato degli investimenti in impianti per le energie rinnovabili. In secondo luogo, presentano un orientamento verso il livello locale, avvalendosi del fatto che l’energia rinnovabile è disponibile praticamente ovunque (cfr. punto 3.2) e, quindi, aumentando il valore aggiunto locale delle fonti di energia rinnovabili.

    4.10

    Se sono disponibili gli incentivi appropriati basati sul mercato, la produzione decentrata di elettricità può alleggerire il carico della rete. Tuttavia non è così. Il calcolo dei corrispettivi di rete (COM(2016) 861 final, articolo 16), almeno, dovrebbe essere modificato in modo da fornire un incentivo per una produzione localizzata in prossimità dei consumatori che rifletta l’utilizzo effettivo. In generale i costi specifici di rete delle operazioni di generazione e consumo individuale possono essere accertati usando contatori intelligenti e il criterio di rispecchiare l’utilizzo effettivo suggerisce che essi dovrebbero rappresentare la base del calcolo dei corrispettivi di rete.

    4.11

    Una produzione di elettricità sintonizzata sul consumo è inoltre agevolata dalla determinazione di precise zone di prezzo. Di conseguenza, il CESE sostiene appieno le posizioni in materia esposte al considerando 14 e all’articolo 13 della proposta COM(2016) 864 final. Ma se la richiesta formulata al punto 4.10 non è accolta, i guadagni di efficienza ottenuti grazie a zone di prezzo più precise potrebbero essere annullati e andare persi a causa di corrispettivi di rete fissati in un modo che non riflette l’utilizzo effettivo. Un parametro di riferimento europeo per l’imposizione fiscale dei prodotti energetici, che rafforzi i segnali di prezzo, potrebbe essere di ulteriore aiuto.

    4.12

    La determinazione di zone di prezzo più precise non deve essere erroneamente interpretata come una decisione di abbandonare l’idea della necessità di una rete europea ben interconnessa, che costituisce il modo migliore per conseguire un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

    4.13

    Come osservato nel punto 3.14, l’apertura della negoziazione di energia elettrica ai consumatori e ai prosumatori è importante per la piena partecipazione al mercato dell’energia. L’articolo 3 della proposta di regolamento COM(2016) 864 final dovrebbe essere pertanto chiarito. La partecipazione dei consumatori, che è limitata all’articolo 3, paragrafo 1 alla generazione, allo stoccaggio e alla mobilità elettrica, deve comprendere anche la negoziazione di elettricità. All’articolo 3, paragrafo 2, le barriere all’entrata nel mercato dovrebbero essere definite in modo più chiaro. In base al punto 3.6.3 del presente parere, tali ostacoli sono costituiti principalmente dalle economie di scala e da ostacoli amministrativi.

    4.14

    Un modo che gli Stati membri possono impiegare per ridurre tali ostacoli è quello di istituire strutture di negoziazione speciali per i piccoli produttori, i consumatori e i prosumatori. Il controllo dell’attuazione di tale condizione dovrebbe spettare all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. Inoltre, norme contabili semplificate per le associazioni tra produttori e consumatori di piccole dimensioni potrebbero essere incorporate nell’articolo 4 della proposta di regolamento COM(2016) 861 final. Infine, la parola «negoziare» dovrebbe sostituire il termine «vendere» all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della proposta di direttiva COM(2016) 864 final.

    4.15

    Per quanto riguarda la povertà energetica (considerando 14 e articolo 5 della proposta di direttiva COM(2016) 864 final e articoli 28 e 29 della proposta di regolamento COM(2016) 861 final), il CESE ha già sottolineato a più riprese che la povertà energetica è un problema che va risolto e che le future iniziative politiche a favore di una società decarbonizzata devono tenerne conto. A questo proposito, il CESE ribadisce la posizione sostenuta nel suo precedente parere sull’argomento (8). A questo riguardo, il CESE sostiene altresì la posizione della Commissione e le proposte specifiche. Tuttavia, il CESE sottolinea il suo punto di vista, espresso in precedenti pareri (9), secondo cui le energie rinnovabili e il prosumo in particolare possono, in determinate circostanze, costituire un metodo sostenibile per evitare il fenomeno di una povertà energetica persistente se si forniscono ai consumatori vulnerabili prestiti pubblici e un migliore accesso al capitale, con l’aiuto di enti locali, come regioni o comuni, o di soggetti privati, come le ONG. L’importanza delle norme in materia di consumatori attivi e delle collettività dell’energia a livello locale, di cui agli articoli 15 e 16 della proposta di direttiva COM(2016) 864 final, dovrebbe inoltre essere intesa in questo contesto. Il prosumo come una possibile soluzione per evitare la povertà energetica dovrebbe essere espressamente menzionato all’articolo 5, paragrafo 2, della proposta di direttiva COM(2016) 864 final.

    4.16

    Per quanto riguarda i diritti dei consumatori, il CESE accoglie con favore il fatto che alla responsabilizzazione e alla tutela dei consumatori sia dedicato un capo nella proposta di direttiva COM(2016) 864 final. L’articolo 10 dovrebbe anche stabilire esplicitamente che i consumatori devono avere il diritto sia di esprimere preferenze specifiche riguardo alla loro fornitura di energia elettrica sia di assicurare che tali preferenze siano rispettate. Il testo dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b) andrebbe completato nel senso che i corrispettivi di rete devono essere specifici, in modo che ai consumatori possano essere imputati solo i costi di rete specifici che sono stati determinati dalle loro proprie attività, vale a dire dalla produzione, dallo stoccaggio, dal consumo o dallo scambio di energia elettrica. Inoltre, il sistema di tariffe di rete dovrebbe incentivare le attività che sono «compatibili con la rete» come trasferimento del carico, autoconsumo, o stoccaggio. Gli Stati membri devono indicare le modalità di calcolo di tali corrispettivi di rete in base all’utilizzo effettivo. In tale contesto è fondamentale che vi sia prevedibilità affinché i consumatori possano effettuare i loro investimenti.

    4.17

    Il CESE si compiace del fatto che l’articolo 16 della proposta di direttiva COM(2016) 864 final definisca le collettività dell’energia locali (o comunità dell’energia locali) e conferisca loro diritti corrispondenti, come il Comitato ha chiesto nel suo parere L’energia e le cooperative energetiche dei prosumatori: opportunità e sfide negli Stati membri dell’UE  (10). Ciò detto, gli oneri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d) devono riflettere l’utilizzo effettivo, vale a dire essere fissati secondo lo stesso principio indicato al punto 4.16 del presente parere, in relazione all’articolo 15 della proposta di direttiva COM(2016) 864 final.

    4.18

    Pur approvando il fatto che tali comunità dell’energia siano autorizzate a gestire le proprie reti, il CESE sostiene che esse devono inoltre essere abilitate ad operare come fornitori di base. In tali casi ad esse si applicano tutte le norme sui corrispondenti compiti.

    4.19

    In riferimento agli articoli 15 e 16 della proposta di direttiva COM(2016) 864 final è opportuno un avvertimento: affinché i consumatori divengano soggetti più attivi e si creino comunità dell’energia locali è necessario che le energie rinnovabili siano usate. Se i problemi illustrati al punto 3.6 e le carenze riscontrate nella proposta sulle energie rinnovabili (11) non trovano soluzione, sia la mobilitazione dei consumatori che le comunità locali per l’energia saranno notevolmente indebolite o addirittura compromesse.

    4.20

    In riferimento ai dati provenienti dalla misurazione intelligente: come specificato al punto 3.13 del presente parere, la digitalizzazione rappresenta una grande opportunità. Essa comporta però alcuni rischi in termini di protezione e sicurezza dei dati. Il CESE apprezza il fatto che la Commissione europea affronti la questione negli articoli da 19 a 23 della proposta di direttiva COM(2016) 864 final.

    4.21

    Il CESE approva il fatto che la Commissione conceda la dovuta importanza a una protezione efficace dei dati generati dai contatori intelligenti e che le norme UE in materia di protezione dei dati si applichino anche ai dati relativi al consumo di energia elettrica. Tuttavia, non si è prestata attenzione alle questioni della gestione e della proprietà dei dati, nonché a quella dei dati aperti. L’articolo 23 dovrebbe pertanto garantire che, senza compromettere la protezione dei dati e il diritto alla privacy, i dati siano accessibili a tutte le parti interessate in forma anonima e sufficientemente aggregata. Per attivare l’intero potenziale della digitalizzazione, sono necessari programmi di istruzione e di formazione che affrontino il problema dell’analfabetismo digitale e l’esclusione dei consumatori.

    4.22

    In ordine al ruolo dei gestori delle reti: il decentramento in generale comporta che le reti di distribuzione acquisiranno importanza strategica al pari dell’interconnessione delle reti nazionali. È di fondamentale importanza che gli Stati membri elaborino un quadro che offra agli operatori di rete incentivi efficaci ed efficienti per gli investimenti destinati a migliorare le reti elettriche europee. Ciò permetterà inoltre di stimolare la crescita economica e creare posti di lavoro supplementari. In questo contesto, il CESE sostiene la proposta della Commissione di rafforzare le competenze dell’ACER che dovrebbe monitorare le politiche nazionali a tale riguardo.

    4.23

    Gli articoli 32, 33 e 36, della proposta di direttiva COM(2016) 864 final conferiscono ai gestori dei sistemi di distribuzione diritti condizionati per quanto concerne il funzionamento delle opzioni di flessibilità e dei punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il CESE accoglie con favore il rapido progresso in termini di flessibilità, mobilità elettrica e penetrazione sul mercato degli impianti di stoccaggio ma è importante che la prerogativa per attori del mercato indipendenti proposta dalla Commissione diventi effettiva e sia rispettata dai gestori del sistema di distribuzione e dalle autorità nazionali di regolamentazione. Lo stesso vale per la gestione dello stoccaggio da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione (articolo 54 della proposta di direttiva COM(2016) 864 final).

    4.24

    La creazione di un organismo europeo per i gestori dei sistemi di distribuzione (Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione), di cui all’articolo 50 della proposta di regolamento COM(2016) 861 final, non dovrebbe tradursi in una definizione autonoma dei codici di rete, in quanto ciò rafforzerebbe ulteriormente il potenziale potere di mercato dei gestori dei sistemi di distribuzione. La responsabilità di sviluppare un quadro adeguato dovrebbe essere attribuita all’ACER, e i regolatori nazionali dovrebbero essere rafforzati sotto questo aspetto.

    Bruxelles, 31 maggio 2017

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    (1)  GU C 383 del 17.11.2015, pag. 84, e GU C 264 del 20.7.2016, pag. 117.

    (2)  Cfr. anche il parere TEN/626 Stato dell'Unione dell'energia 2016 (cfr. pagina 100 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Cfr. anche il parere TEN/624 Pacchetto Energia pulita per tutti (non ancora pubblicato nella GU).

    (4)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    (5)  GU C 82 del 3.3.2016, pag. 13.

    (6)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

    (7)  GU C 82 del 3.3.2016, pag. 13.

    (8)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 21.

    (9)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 1; GU C 34 del 2.2.2017, pag. 44; GU C 82 del 3.3.2016, pag. 13.

    (10)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 44.

    (11)  Cfr. anche il parere TEN/622 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (non ancora pubblicato nella GU).


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