EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1205(02)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

GU C 405 del 5.12.2015, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 405/20


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

(2015/C 405/09)

Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 4 settembre 2015 da EU ProSun («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle).

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), e originari dalla Repubblica popolare cinese o da essa provenienti, a meno che non siano in transito ai sensi dell’articolo V del GATT.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto oggetto del riesame:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l’elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all’utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio (3).

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato tale impegno sui prezzi. Successivamente alla notifica di una versione modificata dell’impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori d’intesa con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (5), l’accettazione dell’impegno sui prezzi modificato («l’impegno») per il periodo di applicazione di misure definitive.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza delle sovvenzioni

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di diverse sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese e da amministrazioni regionali e locali della Repubblica popolare cinese.

Le sovvenzioni consistono, tra l’altro, in 1) trasferimenti diretti di fondi e potenziali trasferimenti diretti di fondi o passività, ad esempio vari finanziamenti, prestiti agevolati e crediti diretti concessi da banche di proprietà pubblica, crediti all’esportazione e garanzie e assicurazioni all’esportazione; 2) rinuncia a introiti o mancato incasso di introiti da parte dello Stato, ad esempio sgravi o esenzioni dall’imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all’importazione e sgravi o esenzioni dall’IVA; 3) fornitura da parte dell’amministrazione centrale di beni o servizi diversi dall’infrastruttura generale, ad esempio la messa a disposizione da parte dello Stato di terreni, energia, acqua e materie prime per la produzione del prodotto oggetto del riesame; 4) versamenti a favore di un meccanismo di finanziamento o di un fiduciario o della direzione di un ente privato affinché svolga una o più delle funzioni di cui ai punti 1), 2) e 3), ad esempio la messa a disposizione di prestiti agevolati da parte di banche private e la fornitura di beni e servizi (energia, acqua, materie prime) contro un corrispettivo inferiore all’importo adeguato da parte di imprese private che, secondo la domanda, sono tenute a seguire le politiche governative e ad agire come banche di proprietà pubblica o come imprese pubbliche.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzionamento eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

Il richiedente asserisce che i regimi di cui sopra si configurano come sovvenzioni poiché implicano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di amministrazioni regionali o locali di tale paese e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. Essi sarebbero specifici per un’impresa o un settore, ovvero per un gruppo di imprese o settori, e quindi passibili di dazi compensativi.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova non manifestamente infondati del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio, il quale potrebbe essere causato da un ulteriore aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione dal paese interessato del prodotto oggetto del riesame, data l’esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese e date le misure di difesa commerciale istituite in paesi terzi nei confronti del prodotto oggetto del riesame, nonché considerato il fatto che il mercato dell’Unione mantiene la sua attrattività in termini di volume. Se non venissero istituite misure, inoltre, il livello dei prezzi all’esportazione cinesi sarebbe talmente basso da arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (6), che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

I produttori esportatori (7) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.2.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono provvedervi entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite e delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (8)  (9)

Gli importatori indipendenti che importano nell’Unione il prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione. Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono provvedervi entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione. Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta o alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono provvedervi entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure compensative sia contrario o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («diffusione limitata») (10).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRADE-SOLAR-SUBSIDY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere formulate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).


(1)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative (GU C 137 del 25.4.2015, pag. 28).

(2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(4)  Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26).

(5)  Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214).

(6)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(7)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che intervengono a livello di produzione, vendita sul mercato nazionale o esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate si rinvia alla nota 3 dell’allegato I del presente avviso.

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

Image

Image

Image

Image


ALLEGATO II

Image

Image


Top