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Document 52015PC0045

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

/* COM/2015/045 final - 2015/0028 (COD) */

52015PC0045

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca /* COM/2015/045 final - 2015/0028 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca stabilisce un divieto generale di immissione di tali prodotti sul mercato dell’Unione (il “regolamento di base”). Il regolamento di base prevede una deroga al divieto generale per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento (la “deroga IC”). Esso prevede inoltre una deroga all’importazione dei prodotti derivati dalla foca se la caccia è praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né finalità commerciali (“deroga MRM”), nonché una deroga all’importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Un regolamento di esecuzione, il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, reca modalità di applicazione del regolamento di base (il “regolamento di esecuzione”).

In sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il Canada e la Norvegia hanno impugnato i suddetti atti (che insieme costituiscono il “regime unionale sui prodotti della foca”) aprendo la controversia European Communities – measures prohibiting the importation and marketing of seal products (Comunità europee – provvedimenti che vietano l’importazione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca) (DS400 e DS401). Il 18 giugno 2014, l’organo di conciliazione dell’OMC ha adottato le relazioni del panel e dell’organo d’appello, in cui si legge che mentre la messa al bando dei prodotti derivati dalla foca può, in linea di principio, essere giustificata da preoccupazioni di ordine morale riguardo al benessere delle foche, le due deroghe - IC e MRM - sono contestate. La deroga MRM è stata ritenuta non giustificabile perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, tra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine (piccola scala, senza fini di lucro) non era tale da giustificare la distinzione. Per quanto riguarda la deroga IC, l’organo d’appello ha stabilito che, anche se in linea di principio rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una «discriminazione arbitraria e ingiustificata».

Il 10 luglio 2014 l’Unione europea ha notificato all’organo di conciliazione dell’OMC l’intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell’ambito della controversia in causa, in modo da rispettare i propri obblighi nel quadro dell’OMC.

Il 5 settembre 2014, l’Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che 16 mesi sarebbe stato un termine ragionevole per l’attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell’organo di conciliazione. Di conseguenza, il termine ragionevole scadrà il 18 ottobre 2015.

La presente proposta legislativa ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell’organo di conciliazione in merito al regolamento di base. Essa costituisce inoltre il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) n. 737/2010 alle suddette decisioni. Le preoccupazioni suscitate dalla deroga MRM sono dissipate eliminando detta deroga dal regolamento di base, mentre quelle relative alla concezione e all’applicazione della deroga IC sono risolte modificando tale deroga, in particolare collegandola al rispetto del benessere degli animali e introducendo un limite all’immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato se la portata della caccia o altre circostanze indicano che la caccia è praticata principalmente a fini commerciali. Gli esperti della Commissione stanno inoltre collaborando con i loro omologhi canadesi per predisporre il necessario sistema di attestazione che consenta agli Inuit canadesi di avvalersi della deroga IC nell’ambito del regime dell’UE relativo alla foca.

Occorre altresì approfittare di questa occasione per allineare il riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo, di cui al regolamento (CE) n. 1007/2009, all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Dato il calendario serrato stabilito per conformarsi alle decisioni dell’OMC e per consentire una rapida adozione della proposta da parte del legislatore, la Commissione, in via eccezionale, ha accolto nella presente proposta un emendamento sulla durata della delega che il Parlamento ha presentato nell’ambito della proposta COM(2013) 451 (anch’essa riguardante l’allineamento del regolamento (CE) n. 1007/2009).

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Non è stata svolta alcuna valutazione d’impatto in quanto la misura prevista non costituisce una nuova iniziativa politica, ma risponde alla necessità di conformare la legislazione unionale vigente alle decisioni dell’OMC in modo da garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione. L’entità delle modifiche introdotte dalla presente proposta è tale che non giustifica una nuova valutazione d’impatto, che si aggiunga a quella effettuata prima dell’adozione del regolamento di base nel 2009.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114 del TFUE, ossia la stessa base giuridica del regolamento di base che la presente proposta intende modificare. A norma dell’articolo 114 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il regolamento di base è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca.

· Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La conformità del regolamento di base alle raccomandazioni e alle decisioni adottate dall’organo di conciliazione dell’OMC può essere ottenuta solo modificando gli aspetti contestati del regolamento di base. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire la compatibilità della misura contestata con le disposizioni dell’OMC.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adatti in quanto un regolamento può essere modificato solo dal medesimo strumento, vale a dire un regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione europea.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Non applicabile.

2015/0028 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca. Tali misure sono state adottate in risposta alle preoccupazioni di ordine morale sollevate dall’opinione pubblica circa aspetti dell’uccisione delle foche inerenti al benessere degli animali e in merito alla possibile presenza sul mercato di prodotti derivati da animali uccisi secondo modalità che causano dolore eccessivo, angoscia, paura e altre forme di sofferenza. Tali preoccupazioni sono state corroborate da dati scientifici comprovanti l’impossibilità di applicare e far rispettare in modo coerente e efficace un metodo di uccisione non crudele nelle condizioni in cui è praticata la caccia alla foca. Per conseguire tale obiettivo il regolamento (CE) n. 1007/2009 ha introdotto, come regola generale, il divieto di immettere sul mercato i prodotti derivati dalla foca.

(2)       Allo stesso tempo, la caccia alla foca è parte integrante della cultura e dell’identità degli Inuit e di altre comunità indigene, e contribuisce notevolmente al loro sostentamento. Per tali motivi, la caccia alla foca tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene non desta nell’opinione pubblica le stesse preoccupazioni morali della caccia praticata principalmente a fini commerciali. Inoltre, è ampiamente riconosciuto che gli interessi fondamentali e sociali degli Inuit e di altre comunità indigene non dovrebbero essere pregiudicati, conformemente alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e altri strumenti internazionali pertinenti. Per questo motivo il regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza, in via eccezionale, l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata tradizionalmente dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono al loro sostentamento.

(3)       Nella caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene, così come nelle altre forme di caccia alla foca, non è possibile applicare con coerenza e efficacia un metodo di uccisione che sia realmente privo di crudeltà. È tuttavia opportuno, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regolamento (CE) n. 1007/2009, subordinare l’immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene alla condizione che tale caccia sia condotta secondo modalità che riducono nei limiti del possibile dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza degli animali cacciati, tenendo conto al tempo stesso dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di sostentamento degli Inuit e di altre comunità indigene. La deroga concessa per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene dovrebbe essere limitata alla caccia che contribuisce alle esigenze di sostentamento di tali comunità e che pertanto non è praticata principalmente a fini commerciali. La Commissione dovrebbe quindi essere abilitata a limitare, se necessario, la quantità di prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato a titolo della suddetta deroga, onde evitare che si ricorra a quest’ultima per prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata principalmente a fini commerciali.

(4)       Il regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza anche, in via eccezionale, l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Pur riconoscendo l’importanza della caccia esercitata per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine, nella pratica, tuttavia, può essere difficile distinguere questa forma di caccia da quella su grande scala esercitata principalmente a fini commerciali. Ne può derivare una discriminazione ingiustificata tra i prodotti interessati derivati dalla foca. Questa deroga non dovrebbe quindi più essere prevista. È fatta salva la facoltà degli Stati membri di continuare a disciplinare la caccia praticata a fini di gestione delle risorse marine.

(5)       Al fine di stabilire le modalità di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)       È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1007/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1007/2009 è così modificato:

(1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Condizioni di immissione sul mercato

1.         L’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando essi provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene, purché sia soddisfatta la totalità delle seguenti condizioni:

(a) la caccia costituisce una pratica tradizionalmente svolta dalla comunità;

(b) la caccia contribuisce al sostentamento della comunità e non viene effettuata principalmente per finalità commerciali;

(c) la caccia viene praticata in modo da ridurre, per quanto possibile, dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza degli animali cacciati, tenendo conto dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di sostentamento della comunità.

Le condizioni di cui sopra si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati.

2.         L’importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l’importazione possa avere finalità commerciali.

3.         L’applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

4.         Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 4 bis al fine di stabilire norme dettagliate per l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

5.         Se il numero delle foche cacciate, la quantità di prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato a norma del paragrafo 1 o altre circostanze sono tali da indicare che la caccia è praticata principalmente a fini commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 4 al fine di limitare la quantità di prodotti derivanti da tale caccia che possono essere immessi sul mercato.

6.         La Commissione predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.”;

(2) è inserito il seguente articolo 4 bis:

“Articolo 4 bis

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [inserire data - data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

(3) l’articolo 5 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36).

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