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Document 52015PC0045
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1007/2009 on trade in seal products
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
/* COM/2015/045 final - 2015/0028 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca /* COM/2015/045 final - 2015/0028 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio
dei prodotti derivati dalla foca stabilisce un divieto generale di immissione
di tali prodotti sul mercato dell’Unione (il “regolamento di base”). Il
regolamento di base prevede una deroga al divieto generale per i prodotti
derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli
Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento
(la “deroga IC”). Esso prevede inoltre una deroga all’importazione dei prodotti
derivati dalla foca se la caccia è praticata al solo scopo di garantire una
gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né finalità
commerciali (“deroga MRM”), nonché una deroga all’importazione di natura
occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei
viaggiatori o delle loro famiglie. Un regolamento di esecuzione, il regolamento
(UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, reca modalità di
applicazione del regolamento di base (il “regolamento di esecuzione”). In sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il
Canada e la Norvegia hanno impugnato i suddetti atti (che insieme costituiscono
il “regime unionale sui prodotti della foca”) aprendo la controversia European
Communities – measures prohibiting the importation and marketing of seal
products (Comunità europee – provvedimenti che vietano l’importazione e la
commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca) (DS400 e DS401). Il 18
giugno 2014, l’organo di conciliazione dell’OMC ha adottato le relazioni del
panel e dell’organo d’appello, in cui si legge che mentre la messa al bando dei
prodotti derivati dalla foca può, in linea di principio, essere giustificata da
preoccupazioni di ordine morale riguardo al benessere delle foche, le due
deroghe - IC e MRM - sono contestate. La deroga MRM è stata ritenuta non giustificabile
perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, tra la
caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una
gestione sostenibile delle risorse marine (piccola scala, senza fini di lucro)
non era tale da giustificare la distinzione. Per quanto riguarda la deroga IC,
l’organo d’appello ha stabilito che, anche se in linea di principio rispecchia
una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne
fanno una «discriminazione arbitraria e ingiustificata». Il 10 luglio 2014 l’Unione europea ha notificato all’organo
di conciliazione dell’OMC l’intenzione di attuare le raccomandazioni e le
decisioni da esso emanate nell’ambito della controversia in causa, in modo da
rispettare i propri obblighi nel quadro dell’OMC. Il 5 settembre 2014, l’Unione europea, il Canada e la
Norvegia hanno convenuto che 16 mesi sarebbe stato un termine ragionevole per l’attuazione
delle raccomandazioni e delle decisioni dell’organo di conciliazione. Di
conseguenza, il termine ragionevole scadrà il 18 ottobre 2015. La presente proposta legislativa ha lo scopo di attuare le
raccomandazioni e le decisioni dell’organo di conciliazione in merito al
regolamento di base. Essa costituisce inoltre il fondamento giuridico per conformare
il regolamento (UE) n. 737/2010 alle suddette decisioni. Le preoccupazioni
suscitate dalla deroga MRM sono dissipate eliminando detta deroga dal
regolamento di base, mentre quelle relative alla concezione e all’applicazione
della deroga IC sono risolte modificando tale deroga, in particolare
collegandola al rispetto del benessere degli animali e introducendo un limite
all’immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato se la portata della
caccia o altre circostanze indicano che la caccia è praticata principalmente a
fini commerciali. Gli esperti della Commissione stanno inoltre collaborando con
i loro omologhi canadesi per predisporre il necessario sistema di attestazione
che consenta agli Inuit canadesi di avvalersi della deroga IC nell’ambito del
regime dell’UE relativo alla foca. Occorre altresì approfittare di questa
occasione per allineare il riferimento alla procedura di regolamentazione con
controllo, di cui al regolamento (CE) n. 1007/2009, all’articolo 290
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Dato il calendario
serrato stabilito per conformarsi alle decisioni dell’OMC e per consentire una
rapida adozione della proposta da parte del legislatore, la Commissione, in via
eccezionale, ha accolto nella presente proposta un emendamento sulla durata
della delega che il Parlamento ha presentato nell’ambito della proposta
COM(2013) 451 (anch’essa riguardante l’allineamento del regolamento (CE) n. 1007/2009). 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Non è stata svolta alcuna valutazione d’impatto
in quanto la misura prevista non costituisce una nuova iniziativa politica, ma
risponde alla necessità di conformare la legislazione unionale vigente alle
decisioni dell’OMC in modo da garantire il rispetto degli obblighi
internazionali dell’Unione. L’entità delle modifiche introdotte dalla presente
proposta è tale che non giustifica una nuova valutazione d’impatto, che si
aggiunga a quella effettuata prima dell’adozione del regolamento di base nel
2009. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA ·
Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114
del TFUE, ossia la stessa base giuridica del regolamento di base che la
presente proposta intende modificare. A norma dell’articolo 114 del TFUE, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le
misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed
il funzionamento del mercato interno. Il regolamento di base è stato adottato
allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno
dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il
commercio dei prodotti derivati dalla foca. ·
Principi di sussidiarietà e di proporzionalità La conformità del regolamento di base alle raccomandazioni
e alle decisioni adottate dall’organo di conciliazione dell’OMC può essere
ottenuta solo modificando gli aspetti contestati del regolamento di base. La
proposta si limita a quanto è necessario per conseguire la compatibilità della
misura contestata con le disposizioni dell’OMC. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adatti in quanto un
regolamento può essere modificato solo dal medesimo strumento, vale a dire un
regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell’Unione europea. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Non applicabile. 2015/0028 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti
derivati dalla foca (Testo rilevante ai fini del SEE) IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta
della Commissione europea, previa trasmissione
del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del
Comitato economico e sociale europeo[1],
deliberando secondo
la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto
segue: (1) Il regolamento (CE) n.
1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]
è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del
mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che
disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca. Tali misure sono
state adottate in risposta alle preoccupazioni di ordine morale sollevate dall’opinione
pubblica circa aspetti dell’uccisione delle foche inerenti al benessere degli
animali e in merito alla possibile presenza sul mercato di prodotti derivati da
animali uccisi secondo modalità che causano dolore eccessivo, angoscia, paura e
altre forme di sofferenza. Tali preoccupazioni sono state corroborate da dati
scientifici comprovanti l’impossibilità di applicare e far rispettare in modo
coerente e efficace un metodo di uccisione non crudele nelle condizioni in cui
è praticata la caccia alla foca. Per conseguire tale obiettivo il regolamento
(CE) n. 1007/2009 ha introdotto, come regola generale, il divieto di
immettere sul mercato i prodotti derivati dalla foca. (2) Allo stesso tempo, la caccia
alla foca è parte integrante della cultura e dell’identità degli Inuit e di
altre comunità indigene, e contribuisce notevolmente al loro sostentamento. Per
tali motivi, la caccia alla foca tradizionalmente praticata dagli Inuit e da
altre comunità indigene non desta nell’opinione pubblica le stesse
preoccupazioni morali della caccia praticata principalmente a fini commerciali.
Inoltre, è ampiamente riconosciuto che gli interessi fondamentali e sociali
degli Inuit e di altre comunità indigene non dovrebbero essere pregiudicati,
conformemente alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli
indigeni e altri strumenti internazionali pertinenti. Per questo motivo il
regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza, in via eccezionale, l’immissione
sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata
tradizionalmente dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono al
loro sostentamento. (3) Nella caccia praticata dagli
Inuit e da altre comunità indigene, così come nelle altre forme di caccia alla
foca, non è possibile applicare con coerenza e efficacia un metodo di uccisione
che sia realmente privo di crudeltà. È tuttavia opportuno, alla luce dell’obiettivo
perseguito dal regolamento (CE) n. 1007/2009, subordinare l’immissione sul
mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia
praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene alla condizione che tale
caccia sia condotta secondo modalità che riducono nei limiti del possibile
dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza degli animali cacciati,
tenendo conto al tempo stesso dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di
sostentamento degli Inuit e di altre comunità indigene. La deroga concessa per
i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e
da altre comunità indigene dovrebbe essere limitata alla caccia che
contribuisce alle esigenze di sostentamento di tali comunità e che pertanto non
è praticata principalmente a fini commerciali. La Commissione dovrebbe quindi
essere abilitata a limitare, se necessario, la quantità di prodotti derivati
dalla foca immessi sul mercato a titolo della suddetta deroga, onde evitare che
si ricorra a quest’ultima per prodotti derivati dalla foca provenienti dalla
caccia praticata principalmente a fini commerciali. (4) Il regolamento (CE) n. 1007/2009
autorizza anche, in via eccezionale, l’immissione sul mercato dei prodotti
derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di
garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Pur riconoscendo l’importanza
della caccia esercitata per garantire la gestione sostenibile delle risorse
marine, nella pratica, tuttavia, può essere difficile distinguere questa forma
di caccia da quella su grande scala esercitata principalmente a fini
commerciali. Ne può derivare una discriminazione ingiustificata tra i prodotti interessati
derivati dalla foca. Questa deroga non dovrebbe quindi più essere prevista. È
fatta salva la facoltà degli Stati membri di continuare a disciplinare la
caccia praticata a fini di gestione delle risorse marine. (5) Al fine di stabilire le
modalità di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca dovrebbe
essere delegato alla Commissione il potere di
adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato. È di
particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche
a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (6) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1007/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1007/2009 è così
modificato: (1)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 Condizioni
di immissione sul mercato 1. L’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è
autorizzata solo quando essi provengono dalla caccia tradizionalmente praticata
dagli Inuit e da altre comunità indigene, purché sia soddisfatta la totalità
delle seguenti condizioni: (a)
la caccia costituisce una pratica tradizionalmente
svolta dalla comunità; (b)
la caccia contribuisce al sostentamento della
comunità e non viene effettuata principalmente per finalità commerciali; (c)
la caccia viene praticata in modo da ridurre, per
quanto possibile, dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza degli
animali cacciati, tenendo conto dei modi di vita tradizionali e delle esigenze
di sostentamento della comunità. Le
condizioni di cui sopra si applicano al momento o nel luogo di importazione dei
prodotti importati. 2. L’importazione
di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura
occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale
dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non
sono tali da far ritenere che l’importazione possa avere finalità commerciali. 3. L’applicazione
dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del
presente regolamento. 4. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 4 bis
al fine di stabilire norme dettagliate per l’immissione sul mercato di prodotti
derivati dalla foca ai sensi dei paragrafi 1 e 2. 5. Se il
numero delle foche cacciate, la quantità di prodotti derivati dalla foca
immessi sul mercato a norma del paragrafo 1 o altre circostanze sono tali da
indicare che la caccia è praticata principalmente a fini commerciali, alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 4
al fine di limitare la quantità di prodotti derivanti da tale caccia che
possono essere immessi sul mercato. 6. La
Commissione predispone note tecniche orientative contenenti un elenco
indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i
prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.”; (2)
è inserito il seguente articolo 4 bis: “Articolo 4 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all’articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di
cinque anni a decorrere da [inserire data - data di entrata in vigore del
presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di
potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a
meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga
al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”; (3)
l’articolo 5 è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti
derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36).