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Document 52014XC0412(01)

    Informazioni della Commissione sulle notifiche degli Stati membri di casi di non-reciprocità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio quale modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    GU C 111 del 12.4.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 111/1


    Informazioni della Commissione sulle notifiche degli Stati membri di casi di non-reciprocità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio quale modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (2014/C 111/01)

    I.   Base giuridica

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), quale modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), entro trenta giorni dall’istituzione dell’obbligo del visto da parte di un paese terzo figurante nell’allegato II, o, nei casi in cui l’obbligo di visto vigente al 9 gennaio 2014 sia mantenuto, entro trenta giorni da tale data, gli Stati membri interessati ne danno notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e comprendono la data di istituzione dell’obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti interessati.

    Le presenti informazioni sono basate sulle notifiche ricevute dagli Stati membri ai sensi del sopra menzionato articolo 1, paragrafo 4, lettera a).

    Disclaimer: La pubblicazione, da parte della Commissione europea, delle informazioni sulle notifiche degli Stati membri relative alla reciprocità in materia di visti non comporta un riconoscimento automatico, da parte della Commissione europea, di una situazione di non reciprocità in materia di visti ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 539/2001 quale modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013.

    II.   Informazioni sulle notifiche degli Stati membri interessati, inclusi la data di istituzione dell’obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione

    La Commissione ha ricevuto notifiche da 5 Stati membri:

    —   Bulgaria— notifica inviata il 7 febbraio 2014;

    —   Croazia— notifica inviata il 7 febbraio 2014;

    —   Cipro— notifica inviata il 7 febbraio 2014;

    —   Polonia— notifica inviata il 4 febbraio 2014;

    —   Romania— notifica inviata il 5 febbraio 2014.

    BULGARIA

    Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

    Data di istituzione dell’obbligo del visto

    Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

    Stati Uniti d’America

    Dall’adesione della Bulgaria all’Unione europea, 1o gennaio 2007

    Cittadini bulgari titolari di passaporti bulgari

    Australia

    Dall’adesione della Bulgaria all’Unione europea, 1o gennaio 2007

    Cittadini bulgari titolari di passaporti bulgari

    Canada

    Dall’adesione della Bulgaria all’Unione europea, 1o gennaio 2007

    Cittadini bulgari titolari di passaporti bulgari

    CROAZIA

    Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

    Data di istituzione dell’obbligo del visto

    Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

    Stati Uniti d’America

    Dal riconoscimento della Repubblica di Croazia da parte degli USA, 7 aprile 1992

    Passaporti diplomatici,

    passaporti ufficiali,

    passaporti ordinari

    Brunei Darussalam

    Dal riconoscimento della Repubblica di Croazia da parte del Brunei Darussalam, 21 maggio 1992

    Passaporti diplomatici,

    passaporti ufficiali,

    passaporti ordinari

    CIPRO

    Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

    Data di istituzione dell’obbligo del visto

    Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

    Stati Uniti d’America

    Dall’adesione di Cipro all’UE, 1o maggio 2004

    Cittadini della Repubblica di Cipro, titolari di passaporti ciprioti

    Australia

    Dall’adesione di Cipro all’UE, 1o maggio 2004

    Cittadini della Repubblica di Cipro, titolari di passaporti ciprioti

    POLONIA

    Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

    Data di istituzione dell’obbligo del visto

    Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

    Stati Uniti d’America

    Dall’adesione della Polonia all’UE, 1o maggio 2004

    Tutti i cittadini polacchi; tutti i tipi di documenti di viaggio

    ROMANIA

    Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

    Data di istituzione dell’obbligo del visto

    Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

    Australia

    Dall’adesione della Romania all’Unione europea, 1o gennaio 2007

    Tutti i cittadini rumeni, indipendentemente dal tipo di documento o dalla finalità del soggiorno di breve durata

    Canada

    Dall’adesione della Romania all’Unione europea, 1o gennaio 2007

    Tutti i cittadini rumeni, indipendentemente dal tipo di documento o dalla finalità del soggiorno di breve durata

    Giappone

    Dall’adesione della Romania all’Unione europea, 1o gennaio 2007

    Passaporti temporanei ordinari;

    I titolari di passaporti ordinari elettronici godono di un’esenzione temporanea dal visto solo (fino al 31 dicembre 2015).

    Stati Uniti d’America

    Dall’adesione della Romania all’Unione europea, 1o gennaio 2007

    Tutti i cittadini rumeni, indipendentemente dal tipo di documento o dalla finalità del soggiorno di breve durata


    (1)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74.


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