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Document 52014XC0222(01)

    Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Repubblica del Sud Africa

    GU C 51 del 22.2.2014, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/22


    AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

    Indicazioni geografiche della Repubblica del Sud Africa

    (2014/C 51/09)

    Nell’ambito dei negoziati in corso con la Repubblica del Sud Africa, tesi a stipulare un protocollo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari (in appresso «il protocollo»), le autorità sudafricane hanno presentato, in allegato al presente avviso, elenchi di indicazioni geografiche (IG) di prodotti agricoli e di vini perché siano protetti nell’ambito del protocollo. La Commissione europea sta attualmente valutando se tali IG debbano essere protette a norma del presente protocollo come IG in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS.

    La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo o sia residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

    Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione e vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

    AGRI-A3-GI@ec.europa.eu

    Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra le quali dimostrino che la protezione della denominazione proposta:

    a)

    è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

    b)

    è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1) e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2) e il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (3), oppure è contenuta in accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:

    Australia (4),

    Cile (5),

    Svizzera (6),

    Messico (7),

    Corea (8),

    America centrale (9),

    Colombia e Perù (10),

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (11),

    Croazia (12),

    Canada (13),

    Stati Uniti (14),

    Albania (15),

    Montenegro (16),

    Bosnia-Erzegovina (17),

    Serbia (18),

    Moldavia (19),

    Georgia (20);

    c)

    tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

    d)

    danneggia l’esistenza di una denominazione omonima, anche solo parzialmente, o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

    e)

    oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

    I criteri di cui sopra saranno valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale tutela definitiva delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

    Elenco delle indicazioni geografiche di vini e prodotti agricoli e alimentari  (21)

    Tipo di prodotto

    Denominazione protetta in Sud Africa

    Infusione

    Honeybush/Heunningbos/Honeybush Tea/Heuningbos Tee

    Infusione

    Rooibos/Red Bush/Rooibos Tea/Rooitee/Rooibosch

    Vini

    Banghoek

    Vini

    Bot River

    Vini

    Breedekloof

    Vini

    Cape Agulhas

    Vini

    Cape South Coast

    Vini

    Central Orange River

    Vini

    Ceres Plateau

    Vini

    Citrusdal Mountain

    Vini

    Citrusdal Valley

    Vini

    Eastern Cape

    Vini

    Elandskloof

    Vini

    Franschhoek Valley

    Vini

    Greyton

    Vini

    Hemel-en-Aarde Ridge

    Vini

    Hemel-en-Aarde Valley

    Vini

    Hex River Valley

    Vini

    Hout Bay

    Vini

    Klein River

    Vini

    Kwazulu-Natal

    Vini

    Lamberts Bay

    Vini

    Langeberg-Garcia

    Vini

    Limpopo

    Vini

    Malgas

    Vini

    Napier

    Vini

    Northern Cape

    Vini

    Outeniqua

    Vini

    Philadelphia

    Vini

    Plettenberg Bay

    Vini

    Polkadraai Hills

    Vini

    St Francis Bay

    Vini

    Stanford Foothills

    Vini

    Stilbaai East

    Vini

    Sunday’s Glen

    Vini

    Sutherland-Karoo

    Vini

    Theewater

    vini

    Tradouw Highlands

    Vini

    Upper Hemel-en-Aarde Valley

    Vini

    Upper Langkloof

    Vini

    Voor Paardeberg

    Vini

    Western Cape


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    (4)  Decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio di vino (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1).

    (5)  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

    (6)  Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7.

    (7)  Decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15).

    (8)  Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

    (9)  Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).

    (10)  Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).

    (11)  Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6).

    (12)  Decisione 2001/918/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42).

    (13)  Decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1).

    (14)  Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

    (15)  Decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra — Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1).

    (16)  Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).

    (17)  Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10). — Protocollo 6.

    (18)  Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra - (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

    (19)  Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 3).

    (20)  Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).

    (21)  Elenco fornito dalle autorità del Sud Africa nell’ambito dei negoziati in corso, protetto nella Repubblica del Sud Africa.


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