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Document 52014PC0570
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2001/18/EC as regards the possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio
/* COM/2014/0570 final - 2010/0208 (COD) */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio /* COM/2014/0570 final - 2010/0208 (COD) */
2010/0208 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio 1. Contesto Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento 2010/0208 COD): || 14 luglio 2010 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || 9 dicembre 2010 Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 5 luglio 2011 Data di trasmissione della proposta modificata: || [*] Data di adozione della posizione del Consiglio: || 23 luglio 2014 * La Commissione non ha elaborato una
proposta modificata ma ha espresso il suo parere sugli emendamenti del
Parlamento nella "Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai
pareri e alle risoluzioni adottati dal Parlamento europeo nella tornata di
luglio 2011" (documento SP (2011) 8072) trasmessa al Parlamento
europeo l'8 settembre 2011. 2. Finalità della proposta della Commissione L'Unione europea (UE) ha adottato un quadro
giuridico completo per l'autorizzazione dei prodotti costituiti o ricavati da
organismi geneticamente modificati (OGM). La procedura di autorizzazione
riguarda l'uso degli OGM per gli alimenti e i mangimi, la trasformazione
industriale e la coltivazione e l'uso dei prodotti da essi derivati per scopi
alimentari e per la produzione di mangimi. Il sistema di autorizzazioni dell'Unione europea
mira ad evitare gli effetti nocivi degli OGM sulla salute umana e animale e
sull'ambiente e a creare un mercato interno per questi prodotti. Due testi
legislativi, la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati[1]
e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati[2],
disciplinano l'autorizzazione che precede la commercializzazione degli OGM.
Entrambi fissano criteri scientifici per la valutazione dei rischi potenziali
per la salute umana, la salute animale e l'ambiente, nonché requisiti di
etichettatura. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1830/2003[3] definisce regole per la
tracciabilità e l'etichettatura degli OGM e per la tracciabilità degli alimenti
e dei mangimi prodotti da OGM. Nel marzo del 2009 il Consiglio ha respinto le
proposte della Commissione che avrebbero imposto ad Austria e Ungheria di
abrogare le rispettive misure di salvaguardia nazionali le quali, secondo
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), non erano
scientificamente supportate, come previsto dalla legislazione dell'UE.
Successivamente, un gruppo di 13 Stati membri[4]
ha chiesto alla Commissione di formulare proposte per concedere agli Stati
membri la libertà di decidere in merito alla coltivazione degli OGM[5]. A settembre 2009, gli orientamenti politici per la
nuova Commissione tracciati dal presidente Barroso facevano riferimento al
principio della sussidiarietà nel campo degli OGM quale esempio di equilibrio
non sempre corretto tra un quadro UE e la necessità di tener conto della
diversità in un'Unione europea composta da 27 Stati membri. Secondo tali
orientamenti dovrebbe essere possibile combinare un sistema di autorizzazioni
di OGM dell'Unione europea basato sulla scienza con la libertà per gli Stati
membri di decidere se desiderano coltivare colture GM sul loro territorio
oppure no. La proposta di regolamento tiene conto di tali
orientamenti politici fornendo una base giuridica all'interno del quadro
giuridico dell'UE sugli OGM affinché gli Stati membri possano limitare o
vietare in tutto o in parte del loro territorio la coltivazione degli OGM
autorizzati a livello di UE. Tali divieti o limitazioni devono essere
giustificati da ragioni diverse da quelle contemplate nella valutazione del
rischio ambientale e sanitario nel quadro del sistema di autorizzazioni
dell'UE. 3. Osservazioni sulla
posizione del Consiglio 3.1. Osservazioni generali La proposta della Commissione è stata trasmessa al
Parlamento europeo e al Consiglio il 14 luglio 2010. Il Parlamento europeo ha
adottato la sua posizione in prima lettura il 5 luglio 2011 e si è espresso a
favore degli obiettivi principali della proposta della Commissione, fatti salvi
28 emendamenti. La Commissione non ha presentato una proposta
modificata. Nel documento "Comunicazione della Commissione sul seguito
dato ai pareri e alle risoluzioni adottati dal Parlamento europeo nella tornata
di luglio 2011" (documento SP (2011) 8072), inviato al Parlamento
europeo l'8 settembre 2011, la Commissione ha indicato di poter accettare
integralmente, in parte, in linea di massima o a condizione che fossero
riformulati, 21 dei 28 emendamenti, ritenendoli idonei a chiarire o migliorare
la proposta della Commissione, nonché coerenti con gli obiettivi generali. Prima e dopo l'adozione della posizione del
Parlamento europeo in prima lettura, si sono svolti dibattiti in sede di
Consiglio al fine di pervenire ad una posizione comune. Tali dibattiti si sono
conclusi con l'adozione a maggioranza qualificata di un accordo politico in
occasione del Consiglio "Ambiente" del 12 giugno 2014, che si è
tradotto in una posizione comune del Consiglio, al Consiglio del 23 luglio
2014. La Commissione ritiene che la posizione comune del
Consiglio corrisponda agli obiettivi originari della proposta della
Commissione. Secondo la Commissione la posizione comune, pur essendo su alcuni
elementi diversa dalla sua proposta, affronta tutti gli argomenti ritenuti
essenziali al momento dell'adozione. 3.2. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla
Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di massima
nella posizione del Consiglio in prima lettura ·
Considerando L'emendamento 2, che
chiarisce gli aspetti specifici della valutazione armonizzata del rischio
ambientale a livello dell'UE previsti a norma della direttiva
2001/18/CE, è accolto dalla Commissione. La posizione comune del Consiglio
riprende in parte il suddetto emendamento nel considerando 2 modificato,
tramite un rinvio generale all'allegato II della direttiva 2001/18/CE. L'emendamento 11, che fa riferimento all'importanza
di evitare che le misure nazionali volte a limitare o vietare la coltivazione
di OGM impediscano lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica,
è accolto dalla Commissione. Questo emendamento è stato ripreso integralmente
nel nuovo considerando 15 della posizione comune del Consiglio. L'emendamento 44
include un invito ad adottare orientamenti aggiornati sulla valutazione
del rischio ambientale, dando seguito alle conclusioni del Consiglio
"Ambiente" del 4 dicembre 2008. Esso precisa che tali orientamenti
non dovrebbero basarsi unicamente sul principio di equivalenza sostanziale o
sul concetto di valutazione comparativa di sicurezza. Questa parte
dell'emendamento può essere accolta con riserva di riformulazione per chiarire
che il quadro giuridico di riferimento per la valutazione del rischio
ambientale rimane l'allegato II della direttiva 2001/18/CE, che recita "il
confronto delle caratteristiche di uno o più OGM con quelle dell'organismo non
modificato, in condizioni comparabili di emissioni o uso, aiuterà ad
identificare i potenziali effetti negativi particolari prodotti dalla
modificazione genetica". Nella valutazione del rischio ambientale è
opportuno avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza precedenti e utilizzare
il termine di paragone adeguato al fine di mettere in luce le differenze
associate alla pianta GM nell'ambiente ricevente. Inoltre, gli orientamenti per
la valutazione del rischio elaborati nell'ambito del protocollo di Cartagena
sulla biosicurezza nel 2012 seguono un approccio coerente con quello dell'EFSA,
vale a dire graduale e caso per caso, utilizzando un'analisi comparativa e
trattando le stesse sette aree di rischio. La posizione comune del Consiglio
riprende in parte tale sezione dell'emendamento 44 nel nuovo articolo 2
della direttiva di modifica, che impone alla Commissione di riferire in merito
ai progressi verso l'obiettivo di conferire uno status normativo al documento
orientativo rafforzato 2010 dell'EFSA sulla valutazione del rischio ambientale
delle piante GM. ·
Elenco indicativo dei motivi che giustificano
le misure di non partecipazione (opt-out) La valutazione dei potenziali rischi per la salute
dell'uomo e degli animali e per l'ambiente derivanti dall'emissione deliberata
di OGM è completamente armonizzata grazie all'allegato II della direttiva
2001/18/CE. L'ambito della valutazione degli OGM destinati alla coltivazione
comprende tutte le possibili zone di rischi ambientali sull'intero territorio
dell'UE, anche a livello regionale o locale. Nell'ambito della valutazione
rientra ad esempio l'invasività o la persistenza di un evento GM, la
possibilità di incrocio con piante domestiche coltivate o selvatiche, la
conservazione della biodiversità e la persistente incertezza scientifica. Un
OGM può essere autorizzato soltanto se dalla valutazione dei rischi risulta, in
particolare dopo l'esame degli elementi di cui sopra, che l'OGM è sicuro per la
salute dell'uomo e degli animali e per l'ambiente. La proposta della Commissione prevede che le
misure adottate dagli Stati membri per limitare o vietare la coltivazione di
OGM sulla base di tale proposta (cosiddetto "opt-out") debbano essere
basate su motivazioni diverse da quelle legate alla valutazione degli effetti
nocivi per la salute e per l'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione
deliberata o dall'immissione sul mercato di OGM. Pertanto gli emendamenti 5,
8, 10, 41 e 47 possono essere accolti dalla Commissione con riserva di
riformulazione per chiarire che i motivi invocati dagli Stati membri per
giustificare misure di opt-out non sono in conflitto con la valutazione del
rischio ambientale a livello dell'UE. La posizione comune del Consiglio
introduce, nei considerando modificati 10 e 11 e nel nuovo articolo
26 ter, paragrafo 3, della direttiva modificata, una definizione
diversa dei motivi inerenti all'ambiente che garantisce che non vi sia
interferenza con la valutazione del rischio in tutta l'UE a livello dello Stato
membro: "obiettivi di politica ambientale distinti dagli elementi
valutati a norma della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003".
La Commissione ritiene che la formulazione proposta dal Consiglio sia in linea
con l'obiettivo della proposta. Peraltro la Commissione può accogliere i motivi
non connessi alla dimensione ambientale proposti dal Parlamento europeo o dal
Consiglio, poiché essi sono molto simili nella sostanza. ·
Altre modifiche del proposto nuovo
articolo 26 ter della direttiva modificata La Commissione conviene con il Parlamento europeo
circa l'importanza di mettere a disposizione degli operatori (compresi gli
agricoltori), in modo tempestivo, le informazioni necessarie su qualsiasi
restrizione o divieto della coltivazione di OGM sul territorio di uno
Stato membro, e di dare loro il tempo necessario per adattarsi e concludere il
periodo vegetativo in corso quando le misure riguardano OGM già autorizzati a
livello dell'Unione (emendamenti 7, 17 e 43). La posizione comune del
Consiglio riprende le disposizioni contenute in questi emendamenti nel nuovo considerando
21 e nei nuovi articoli 26 ter, paragrafo 4, 26 ter,
paragrafo 5, 26 quater, paragrafo 3 e 26 quater, paragrafo 5,
della direttiva modificata (ad eccezione degli obblighi d'informazione nei
confronti degli agricoltori). La Commissione accetta il particolare riferimento
all'importanza del fatto che le misure nazionali siano conformi al principio
di proporzionalità (emendamento 20). Questo emendamento è stato
ripreso integralmente dal Consiglio, nel nuovo considerando 13 e nel
nuovo articolo 26 ter, paragrafo 3, della
direttiva modificata. ·
Modifica di altri articoli della direttiva
2001/18/CE L'emendamento 26, che riguarda l'entrata
in vigore del regolamento, è accolto dalla Commissione. La posizione
comune del Consiglio incorpora integralmente l'emendamento nel nuovo articolo 3
della direttiva di modifica. 3.3. Emendamenti
del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e inseriti integralmente,
parzialmente o in linea di massima nella posizione in prima lettura del
Consiglio ·
Modifica di altri articoli della direttiva
2001/18/CE La Commissione non
può accogliere l'emendamento 12 che modifica l'articolo 22 della
direttiva 2001/18/CE sulla libera circolazione, poiché la
proposta consentirebbe agli Stati membri di limitare esclusivamente la
coltivazione degli OGM sul loro territorio e non il commercio o l'importazione
di sementi, alimenti e mangimi GM o tradizionali. Tuttavia, la Commissione
riconosce l'utilità di dichiarare chiaramente che la proposta non incide sul
funzionamento del mercato interno. Pertanto la Commissione accetta la
formulazione modificata del Consiglio dei considerando 13 e 18 e i nuovi
articoli 26 ter, paragrafo 9 e 26 quater, paragrafo 6,
della direttiva modificata riguardanti la libera circolazione e l'importazione
di OGM autorizzati in tutti gli Stati membri e il loro utilizzo negli Stati
membri che non limitano o vietano la coltivazione di OGM, e il nuovo considerando
20 per quanto concerne la libera circolazione delle sementi, dei materiali
di moltiplicazione delle piante e dei prodotti del raccolto convenzionali. 3.4. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla
Commissione integralmente, parzialmente o in linea di massima ma non inseriti
nella posizione del Consiglio in prima lettura ·
Considerando L'emendamento 4, che fa riferimento
all'importanza di raccogliere i risultati della ricerca, è
accolto. La Commissione accetta le disposizioni dell'emendamento
44 relativo alla creazione di una vasta rete di organizzazioni
scientifiche e allo svolgimento di ricerca indipendente
sui potenziali rischi derivanti dall'emissione deliberata o dall'immissione sul
mercato di OGM. ·
Modifiche del proposto nuovo articolo 26
ter della direttiva modificata L'emendamento 40, che chiarisce la necessità
di un esame caso per caso prima dell'adozione di misure nazionali, può
essere accolto. L'emendamento 42, che chiede un'analisi
preliminare indipendente costi-benefici delle misure nazionali tenendo
conto di possibili alternative, può essere accolto. L'emendamento 19, che richiede che le
misure nazionali siano oggetto di una consultazione pubblica preliminare
di almeno 30 giorni, può essere accolto. Tuttavia la Commissione ritiene che la pertinenza
dei tre emendamenti suddetti debba essere rivista alla luce della posizione
comune del Consiglio, che propone di trasformare il regolamento in una
direttiva, la quale lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei
metodi. ·
Modifica di altri articoli della direttiva
2001/18/CE La Commissione accetta, in linea di massima, la
modifica dell'articolo 26 bis della direttiva (emendamenti 6, 14)
volta ad istituire l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare misure in
materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM sul loro
territorio e nelle zone di confine degli Stati membri limitrofi, sebbene la
legislazione attuale non contempli alcun obbligo al riguardo. Anche l'emendamento
9, che sottolinea l'importanza di misure efficaci volte a evitare la
contaminazione transfrontaliera, può essere accolto. Anche la posizione
comune del Consiglio affronta le misure in materia di coesistenza, ma solo
facendo riferimento, in un nuovo considerando 22, alla raccomandazione
della Commissione del 13 luglio 2010, che fornisce agli Stati membri
orientamenti non vincolanti per la definizione di misure in materia di
coesistenza, anche nelle zone di confine. La Commissione accetta tale
formulazione, che ricalca la legislazione esistente e riflette la diversità
delle posizioni degli Stati membri su tale questione. La Commissione desidera
sottolineare che la modifica dell'articolo 25 della direttiva, riguardante
l'importanza di rendere disponibili le sementi per la ricerca
indipendente non è connessa agli obiettivi della proposta (emendamento
13). Tuttavia la Commissione accoglie in linea di massima l'emendamento a
condizione che sia compatibile con la base giuridica dell'atto. 3.5. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla
Commissione e non inseriti nella posizione in prima lettura del Consiglio ·
Base giuridica La Commissione ritiene che la proposta dovrebbe
essere basata sull'articolo 114 del TFUE, dato che modifica la direttiva
2001/18/CE, anch'essa basata sull'articolo 114 del TFUE, e in quanto mira
a garantire un più corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel
contempo la tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 114, paragrafo 2, del
TFUE. Anche se gli emendamenti 8 e 47 del Parlamento europeo, che
introducono la possibilità di vietare la coltivazione in base a motivi legati
all'ambiente, venissero adottati, il centro di gravità della proposta e della
direttiva modificata rimarrebbe comunque il corretto funzionamento del mercato
interno. Pertanto, la Commissione non può accogliere l'emendamento 1. ·
Considerando L'obiettivo della proposta della Commissione è
quello di consentire le restrizioni o i divieti nazionali in base a
motivi diversi dai rischi, che sono affrontati nell'ambito della
valutazione del rischio ambientale a livello dell'UE. Il principio di
precauzione deve essere preso in considerazione nell'attuazione della direttiva
2001/18/CE (in linea con il considerando 8), ma non è pertinente per il regolamento
proposto. Pertanto, la Commissione non può accogliere l'emendamento 46. ·
Modifiche del proposto nuovo articolo 26
ter della direttiva modificata L'emendamento 51 si riferisce alla possibilità
delle regioni degli Stati membri di adottare limitazioni o divieti sul
loro territorio. Questo è un aspetto che riguarda la ripartizione delle
competenze tra governo centrale ed enti locali/regionali all'interno degli
Stati membri, una questione che rientra nel diritto costituzionale nazionale e
in cui il diritto dell'Unione non può interferire. Pertanto, la Commissione non
può accogliere tale emendamento. L'emendamento 22, che limita la
durata delle misure degli Stati membri a cinque anni, mentre la durata
dell'autorizzazione concessa a un determinato OGM a norma del diritto dell'UE è
di 10 anni, non è coerente con gli obiettivi della proposta, ovvero offrire
agli Stati membri il più ampio margine di soluzioni giuridicamente valide per
limitare o vietare la coltivazione di OGM, né con il fatto che tali misure sono
giustificate da motivi di interesse pubblico, che possono rimanere invariati al
di là del periodo di cinque anni. Pertanto la Commissione non può accogliere
tale emendamento. L'emendamento 23 sopprime il termine
"motivato" con riferimento alle misure adottate dagli Stati membri.
La Commissione non accetta la soppressione perché le restrizioni o i divieti
devono essere ben motivati e giustificati nonché soddisfare le condizioni
nazionali. ·
Aggiunta di un nuovo articolo nella direttiva
2001/18/CE L'emendamento 24, che introduce nella
direttiva 2001/18/CE un nuovo articolo sugli obblighi in materia di
responsabilità non è direttamente collegato con l'obiettivo della
proposta. La Commissione desidera rammentare che gli OGM sono disciplinati
dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione dei danni ambientali[6].
Tale direttiva tiene debitamente conto del principio "chi inquina
paga", quale stabilito nel trattato e in conformità al principio dello
sviluppo sostenibile. Nel quadro dell'attuale legislazione dell'UE, le
questioni relative alla responsabilità e agli indennizzi in situazioni
contemplate dall'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE (cioè
le perdite economiche per gli agricoltori e gli operatori dovute alla presenza
involontaria di OGM autorizzati in altri prodotti) restano di competenza degli
Stati membri, come indicato nella raccomandazione della Commissione del 13
luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia
di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM. In effetti, benché
vi siano esempi in cui la legislazione dell'Unione stabilisce disposizioni
relative alla responsabilità finanziaria e agli indennizzi finanziari in alcuni
settori che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, tali questioni
generalmente non sono trattate nella legislazione dell'Unione, in
considerazione del principio di sussidiarietà e a causa di differenze notevoli
tra le disposizioni di diritto civile e penale dei vari Stati membri. La
Commissione sostiene l'elaborazione da parte degli Stati membri di norme che
istituiscono sistemi di indennizzo per le perdite economiche dovute alla
presenza accidentale di OGM autorizzati. Tuttavia l'attuale formulazione
dell'emendamento deve essere chiarita, in quanto mescola le questioni relative
alla responsabilità e agli indennizzi e non può pertanto essere accolto in
questa forma. 3.6. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio ·
Direttiva anziché regolamento La posizione comune del Consiglio trasforma il
regolamento proposto in direttiva, applicando il principio giuridico del
parallelismo formale. La Commissione osserva che la proposta è un atto atipico
che non impone obblighi diretti a terzi (come farebbe di norma un regolamento)
e non fissa neppure un risultato che gli Stati membri dovrebbero raggiungere
(come farebbe di norma una direttiva), ma si limita a fornire agli Stati membri
una possibilità di agire qualora lo desiderino. In queste circostanze la
Commissione ritiene che applicare il principio del parallelismo formale, vale a
dire modificare la direttiva 2001/18/CE con una direttiva, sia accettabile. ·
Restrizione dell'ambito geografico di
applicazione (fase 1) La posizione comune del Consiglio stabilisce una
procedura in due fasi consecutive per permettere agli Stati membri di limitare
o vietare la coltivazione di un OGM: in primo luogo la posizione comune del Consiglio,
nei nuovi articoli 26 ter, paragrafo 1, e 26 ter, paragrafo 2
della direttiva modificata, prevede che gli Stati membri, qualora desiderino
limitare o vietare la coltivazione di OGM su parte del loro territorio o su
tutto il loro territorio, debbano chiedere al richiedente, tramite la
Commissione, di escludere il proprio territorio dall'ambito di applicazione per
quanto riguarda la coltivazione (la cosiddetta "fase 1"). In secondo
luogo la posizione comune del Consiglio, nel nuovo articolo 26 ter,
paragrafo 3, della direttiva modificata, prevede che gli Stati
membri, nel caso di un esplicito rifiuto del richiedente nella fase 1, possano
adottare misure per limitare o vietare la coltivazione di un determinato OGM
dopo l'autorizzazione (la cosiddetta "fase 2" o "misure di
opt-out") sulla base di un elenco di motivi distinti dalla valutazione del
rischio ambientale, in linea con la proposta iniziale. La Commissione accetta la posizione comune del
Consiglio che istituisce una procedura in due fasi consecutive (al momento
della definizione della portata della domanda del richiedente e dopo che l'OGM
è stato autorizzato) per permettere agli Stati membri di limitare o vietare la
coltivazione di OGM in quanto amplia il ventaglio di strumenti per limitare o
vietare la coltivazione di OGM e salvaguarda il diritto degli Stati membri di
decidere in merito alla coltivazione degli OGM sulla base di motivi di
interesse pubblico, indipendentemente dalla posizione del richiedente/titolare
dell'autorizzazione. Inoltre, il termine ultimo per la presentazione di una
domanda di limitazione dell'ambito geografico nella fase 1 (entro 30 giorni dal
parere scientifico dell'EFSA) lascia agli Stati membri il tempo sufficiente per
decidere se intendono avvalersi di tale possibilità, poiché possono presentare
una domanda in qualsiasi momento durante la valutazione del rischio da parte
dell'EFSA, processo questo che può durare diversi mesi/anni. ·
Misure di opt-out — procedure da seguire
prima dell'adozione La posizione comune del Consiglio, nel nuovo articolo 26
ter, paragrafo 4, della direttiva modificata, prevede che gli
Stati membri che intendono adottare misure di opt-out successivamente
all'autorizzazione (fase 2), dovranno innanzitutto trasmettere un progetto di
tali misure alla Commissione, la quale disporrà di 75 giorni per presentare
eventuali osservazioni, qualora lo ritenga opportuno. Durante tale periodo lo
Stato membro deve astenersi dall'adottare e attuare le misure. Alla scadenza
del periodo di 75 giorni, lo Stato membro interessato può adottare le misure in
questione o nella forma inizialmente proposta, o modificate per tener conto
delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione. La Commissione
accoglie questo emendamento nella posizione comune del Consiglio, in linea con
l'approccio proposto dalla Commissione. ·
Termine di 2 anni per l'adozione delle misure
di opt-out La posizione comune del Consiglio prevede, al
considerando 14 modificato e al nuovo articolo 26 ter, paragrafo 4,
della direttiva modificata, che gli Stati membri adottino misure di opt-out al
più tardi 2 anni dopo la data in cui l'OGM è stato approvato/autorizzato. La
Commissione accetta questa disposizione che mira a fornire maggiore visibilità
e prevedibilità agli operatori (compresi gli agricoltori) per quanto riguarda
le misure di opt-out che devono essere adottate dagli Stati membri. ·
Misure transitorie La posizione comune del Consiglio prevede, al considerando
21 e al nuovo articolo 26 quater della direttiva modificata,
una misura transitoria di 6 mesi che consente agli Stati membri di applicare le
disposizioni della direttiva agli OGM già autorizzati prima della sua entrata
in vigore (mais MON 810), o per i quali una domanda è già in una fase avanzata
in quel momento. La Commissione accetta questa disposizione in quanto è
necessaria nel contesto del collegamento tra la fase 1 e la fase 2: 1) non è
possibile applicare la fase 2 senza aver prima attuato la fase 1, e 2) la fase
1 può essere attuata solo se la domanda è in attesa per un periodo di tempo
limitato. La posizione comune del Consiglio prevede anche
che le misure transitorie non pregiudichino la coltivazione di sementi e di
materiali di moltiplicazione OGM autorizzati piantati legalmente prima del
divieto o della limitazione della coltivazione degli OGM. La Commissione è
favorevole a tale disposizione, che fornisce certezza del diritto agli
agricoltori che hanno piantato e raccolto gli OGM in questione prima che le
misure di divieto o di restrizione diventassero applicabili. ·
Possibilità per uno Stato membro di cambiare
la sua posizione circa la coltivazione di un OGM durante il periodo di validità
dell'autorizzazione La posizione comune del Consiglio prevede, all'articolo 26
ter, paragrafo 5 e all'articolo 26 ter, paragrafo 7,
della direttiva modificata che, dopo l'autorizzazione di un OGM e non prima di
due anni da tale data, uno Stato membro abbia la facoltà di avviare nuovamente
la procedura in 2 fasi per applicare o estendere un divieto di coltivazione su
parte del suo territorio o su tutto il suo territorio, qualora nuove
circostanze oggettive lo giustifichino. La posizione comune del Consiglio intende
fornire questa possibilità agli Stati membri "lasciando impregiudicata
la coltivazione di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante
geneticamente modificati autorizzati che siano stati piantati legalmente" prima
dell'adozione dell'adeguamento. La posizione comune del Consiglio prevede anche,
all'articolo 26 ter, paragrafi 6 e 7, della direttiva
modificata, che gli Stati membri che desiderano reintegrare una parte del loro
territorio o tutto il loro territorio nell'ambito geografico di un'autorizzazione
di un OGM, possono seguire a tal fine una procedura semplificata. La Commissione accoglie queste nuove disposizioni
poiché esse contribuiscono ad ampliare la gamma di possibilità offerte agli
Stati membri per limitare o vietare la coltivazione di OGM, preservando al
tempo stesso i diritti degli agricoltori che hanno piantato legalmente OGM
prima che fossero vietati. ·
Obblighi in materia di rendicontazione Nel nuovo articolo 2 della direttiva
di modifica la posizione comune del Consiglio prevede che "entro 4 anni
dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione relativa all'uso che gli Stati membri
hanno fatto della presente direttiva, compresi l'efficacia delle disposizioni
che consentono agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM
in tutto il loro territorio o in parte di esso e il corretto funzionamento del
mercato interno. Tale relazione può essere accompagnata dalle proposte
legislative che la Commissione ritenga opportune. La Commissione riferisce
inoltre in merito ai progressi compiuti verso l'assegnazione di uno status
normativo al documento orientativo rafforzato dell'EFSA del 2010 sulla
valutazione del rischio derivante da piante geneticamente modificate." La
Commissione accoglie questo emendamento nella posizione comune del Consiglio. 4. Conclusioni La Commissione ritiene che la posizione comune adottata dal Consiglio a
maggioranza qualificata il 3 luglio 2014 corrisponda agli obiettivi originali
della propria proposta e risponda a molte delle osservazioni del Parlamento
europeo. Per i motivi sopra
esposti la Commissione accetta la posizione comune del Consiglio. [1] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. [2] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. [3] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24. [4] AT, BG, IE, EL, CY, LV, LT, HU, LU, MT, NL, PL e SI. [5] I relativi dibattiti si sono tenuti durante le riunioni
del Consiglio del 2 marzo, del 23 marzo e del 25 giugno 2009. [6] cfr. punto 11 dell'allegato III della direttiva
2004/35/CE.