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Document 52014PC0382
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 604/2013 as regards determining the Member State responsible for examining the application for international protection of unaccompanied minors with no family member, sibling or relative legally present in a Member State
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro
/* COM/2014/0382 final - 2014/0202 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro /* COM/2014/0382 final - 2014/0202 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Motivazione della proposta La presente proposta modifica l'articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide (rifusione)[1]
(di seguito, "regolamento Dublino III"). Durante i negoziati del regolamento Dublino
III, i colegislatori hanno deciso di lasciare in sospeso la questione dei
minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale nell'Unione
europea e che non hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio degli
Stati membri, mantenendo essenzialmente immutata la disposizione corrispondente
(articolo 8, paragrafo 4, che riflette il testo dell'articolo 6, secondo trattino,
del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo[2],
di seguito "regolamento Dublino"), e di allegare al regolamento la
seguente dichiarazione: "Il Consiglio e il Parlamento europeo
invitano la Commissione a prendere in considerazione, fatto salvo il suo
diritto di iniziativa, una revisione dell'articolo 8, paragrafo 4, della
rifusione del regolamento Dublino una volta che la Corte di giustizia si sarà
pronunciata sulla causa C‑648/11 MA e a. contro Secretary of State for
the Home Department e comunque entro i termini prescritti dall'articolo 46 del
regolamento Dublino. Il Parlamento europeo e il Consiglio eserciteranno
successivamente entrambi le rispettive competenze legislative, tenendo conto
del prevalente interesse del minore." Nella stessa dichiarazione la Commissione ha
acconsentito all'approccio proposto: "In uno spirito di compromesso e al fine
di garantire un'immediata adozione della proposta, la Commissione accetta di
prendere in considerazione tale invito, che intende limitato a queste
specifiche circostanze e non tale da creare un precedente." Il 6 giugno 2013 la Corte di giustizia si è
pronunciata sulla causa C-648/11, dichiarando che: "L'articolo 6, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso
che, in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali un
minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel
territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno
Stato membro, designa come "Stato membro competente" lo Stato membro
nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo". ·
Obiettivi della proposta Tenendo massimo conto della sentenza della
Corte di giustizia nella causa C-648/11, la presente proposta mira a risolvere
le attuali ambiguità della disposizione sui minori non accompagnati che non
hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio degli Stati membri,
garantendo la certezza del diritto per quanto riguarda la competenza per l'esame
di una domanda di protezione internazionale in tali casi. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO La presente proposta non ha richiesto
consultazioni e valutazioni d'impatto specifiche poiché dà seguito, con un
obiettivo particolarmente mirato, alle ampie consultazioni e valutazioni d'impatto
condotte dalla Commissione ai fini dell'elaborazione della proposta COM(2008) 820 def.
di rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio. Quelle
consultazioni valgono pertanto anche per la presente proposta. La Commissione ritiene che la proposta di
modifica dell'articolo 8, paragrafo 4, debba essere presentata quanto
prima onde garantire la certezza del diritto in relazione alle disposizioni sui
minori non accompagnati della "procedura Dublino". È inoltre
indispensabile disporre di una versione definitiva di questo articolo prima di
introdurre norme supplementari sui minori non accompagnati in base all'articolo 290
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte La presente proposta risolve la questione
della competenza per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un minore non
accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'UE.
La disposizione proposta contempla i due possibili casi di minori non
accompagnati che si trovano in tale situazione. Il paragrafo 4 bis concerne la
situazione descritta nella causa C-648/11, ossia quella del minore non
accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'UE e
che ha presentato più domande, tra cui una nello Stato membro in cui si trova
attualmente. In tal caso, lo Stato membro competente è stabilito sulla base
della sentenza della Corte di giustizia: la competenza spetta allo Stato membro
in cui il minore ha presentato una domanda e si trova attualmente. Questa norma
mira a garantire che la procedura per determinare lo Stato membro competente
non sia prolungata inutilmente e che i minori non accompagnati accedano
rapidamente alle procedure volte al riconoscimento dello status di protezione
internazionale. Il riferimento all'interesse superiore del minore è introdotto
per consentire di derogare alla norma quando dalle circostanze del caso emerge
il rischio che l'interesse superiore del minore possa essere pregiudicato se il
minore rimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova. Il paragrafo 4 ter riguarda il caso in
cui il minore che chiede protezione internazionale si trova in uno Stato membro
in cui non ha presentato domanda. La proposta prevede che lo Stato membro
garantisca al minore la possibilità di presentare domanda nel suo territorio,
dopo averlo informato di tale diritto e delle relative conseguenze. Il minore
ha pertanto due opzioni: presentare domanda di protezione internazionale in
quello Stato membro oppure non presentarla. Se presenta domanda alle autorità
di quello Stato membro, si applicano le circostanze di cui al paragrafo 4 bis
e quello Stato membro diventa competente per l'esame della domanda. Pertanto,
il minore rimarrà nello Stato membro in cui si trova e la domanda sarà
esaminata là, purché ciò sia nel suo interesse superiore. L'alternativa è il
trasferimento del minore nello Stato membro che risulta più idoneo alla luce
del suo interesse superiore (che può includere il fatto che la procedura per l'esame
della domanda di protezione internazionale è in corso o chiusa con una
decisione definitiva, ecc., senza peraltro limitarsi a tali considerazioni). La sentenza nella causa C-648/11 non regola il
caso del minore che decide di non presentare una nuova domanda nello Stato
membro in cui si trova. Questa situazione deve però essere disciplinata dal regolamento,
onde evitare eventuali elusioni dei criteri di competenza. La soluzione
proposta prevede che sia competente lo Stato membro in cui il minore ha
presentato l'ultima domanda. Tale soluzione intende garantire la certezza nella
determinazione dello Stato membro competente, introducendo una disposizione
certa e prevedibile. È inserito un riferimento all'interesse superiore del
minore per evitare, come al paragrafo 4 bis, i trasferimenti contrari a
detto interesse. Il paragrafo 4 quater mira ad
assicurare che la valutazione dell'interesse superiore del minore sia
effettuata dallo Stato membro richiesto in cooperazione con lo Stato membro
richiedente, affinché lo Stato membro competente per il minore sia definito
congiuntamente e siano evitati i conflitti di interesse. Le garanzie applicabili ai minori ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 604/2013 si applicano a tutti i
minori che sono soggetti alle procedure di detto regolamento. Non è stato
pertanto ritenuto necessario introdurre un riferimento esplicito alle
disposizioni dell'articolo 6 in relazione ai minori non accompagnati che
si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 8,
paragrafo 4. Il paragrafo 4 quinquies non contiene
un criterio per determinare la competenza, bensì una norma che consente agli
Stati membri di informarsi in merito alle nuove competenze assunte. Grazie a
tale disposizione, lo Stato membro precedentemente competente per una "procedura
Dublino" può chiudere il caso a livello amministrativo interno. Ciò è
particolarmente importante perché permette di evitare situazioni di abuso del
sistema, in cui il minore si trasferisce in un altro Stato membro al solo scopo
di prolungare il soggiorno nel territorio dell'UE. La disposizione è simile a
quella dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento
(UE) n. 604/2013, che prevede lo stesso obbligo di informazione rispetto alla
clausola di sovranità. ·
Geometria variabile La presente proposta modifica il regolamento
(UE) n. 604/2013 e si fonda sulla stessa base giuridica, ossia l'articolo 78,
paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). Il titolo V del TFUE non si applica al Regno
Unito né all'Irlanda, a meno che tali Stati membri decidano altrimenti secondo
le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal
regolamento (CE) n. 604/2013 avendo notificato che desiderano partecipare
alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione
di tali Stati membri rispetto al regolamento (CE) n. 604/2013 non
pregiudica la loro eventuale partecipazione al regolamento modificato. Ai sensi del protocollo sulla posizione della
Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da
parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE (ad
eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati membri" e delle "misure relative
all'instaurazione di un modello uniforme per i visti"). Tuttavia,
poiché la Danimarca applica l'attuale regolamento Dublino in seguito a un
accordo internazionale concluso con la CE nel 2006[3], essa dovrà notificare
alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, la decisione di
attuare o meno il contenuto del regolamento modificato. ·
Conseguenze della proposta sugli Stati non membri
dell'UE associati al sistema Dublino Parallelamente all'associazione di vari paesi
terzi all'acquis di Schengen, la Comunità ha concluso con questi stessi
paesi accordi di associazione all'acquis di Dublino/Eurodac: –
accordo di associazione dell'Islanda e della
Norvegia, concluso nel 2001[4]; –
accordo di associazione della Svizzera, concluso il
28 febbraio 2008[5]; –
protocollo di associazione del Liechtenstein,
firmato il 28 febbraio 2008[6]. Per stabilire diritti e obblighi tra la
Danimarca - che è stata associata, come illustrato sopra, all'acquis
Dublino/Eurodac con un accordo internazionale - e i paesi associati di cui
sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi
associati[7]. In conformità dei tre accordi citati, i paesi
associati accettano l'acquis Dublino/Eurodac e i relativi sviluppi senza
eccezioni. Pur non partecipando all'adozione di atti che modificano l'acquis
di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali
paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono
di accettare o meno il contenuto di tali atti una volta approvati dal Consiglio
e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il
Liechtenstein non accettino un atto che modifica l'acquis
Dublino/Eurodac o si basa su di esso, si applica la clausola "ghigliottina"
e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il
comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all'unanimità. 2014/0202 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013
per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame
di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non
accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in
uno Stato membro IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8],
visto il parere del Comitato delle regioni[9], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Ai sensi del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[10], lo Stato membro in
cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione
internazionale è competente per l'esame di tale domanda. (2) Successivamente all'adozione
del regolamento (UE) n. 604/2013, la Corte di giustizia ha dichiarato,
nella causa C-648/11, che "in circostanze [...] nelle quali un minore non
accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio
di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro,
[è] designa[to] come "Stato membro competente" lo Stato membro nel
quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo". (3) La situazione del minore non
accompagnato che non ha familiari presenti legalmente nel territorio di uno
Stato membro, che ha presentato domanda di asilo in uno o più Stati membri e
che si trova nel territorio di uno Stato membro in cui non ha presentato
domanda non è stata affrontata dalla sentenza. Al fine di garantire che il
presente regolamento contenga una disposizione coerente sui minori non
accompagnati ed evitare l'incertezza giuridica, dovrebbe essere previsto un
criterio anche per determinare lo Stato membro competente in tali situazioni. (4) In base alla sentenza della
Corte di giustizia, lo Stato membro competente dovrebbe informare della sua
competenza lo Stato membro nel quale è stata presentata la prima domanda.
Poiché la domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, lo
Stato membro competente dovrebbe informare della sua decisione lo Stato membro
precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta
a determinare lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stato
chiesto di prendere o riprendere in carico il minore, a seconda del caso. (5) [A norma dell'articolo 3 e
dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione
del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che
desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente
regolamento.] (6) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non
partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è
soggetta alla sua applicazione. (7) È opportuno pertanto
modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 604/2013, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 604/2013 è sostituito dal seguente: "4 bis. Se il minore
non accompagnato non ha familiari, fratelli o parenti legalmente presenti in
uno Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2, è competente lo Stato membro
in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione
internazionale e in cui lo stesso si trova, purché ciò sia nell'interesse
superiore del minore. 4 ter. Qualora il richiedente
di cui al paragrafo 4 bis si trovi nel territorio di uno Stato membro in
cui non ha presentato domanda, tale Stato membro informa il minore non
accompagnato del diritto di presentare domanda e gli offre l'effettiva
possibilità di presentarla nel suo territorio. Se il minore non accompagnato di cui al primo
comma presenta domanda nello Stato membro in cui si trova, tale Stato membro
diventa competente per l'esame della domanda, purché ciò sia nell'interesse
superiore del minore. Se il minore non accompagnato di cui al primo
comma non presenta domanda nello Stato membro in cui si trova, è competente lo
Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato l'ultima domanda,
a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore. 4 quater. Lo Stato membro
al quale è chiesto di riprendere in carico il minore non accompagnato coopera
con lo Stato membro in cui quest'ultimo si trova al fine di valutare l'interesse
superiore del minore. 4 quinquies. Lo Stato membro
competente ai sensi del paragrafo 4 bis ne informa, se del caso: (a)
lo Stato membro precedentemente competente; (b)
lo Stato membro che ha in corso la procedura volta
a determinare lo Stato membro competente; (c)
lo Stato membro al quale è stato chiesto di
prendere in carico il minore non accompagnato; (d)
lo Stato membro al quale è stato chiesto di
riprendere in carico il minore non accompagnato. Tali informazioni sono inviate tramite la rete
telematica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1560/2003." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31. [2] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1. [3] Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai
criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di
una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle
impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino
(GUL 66 dell'8.3.2006, pag. 38). [4] Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di
Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente
per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in
Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40). [5] Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui
criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una
domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53
del 27.2.2008, pag. 5). [6] Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il
Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai
meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una
domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 160
del 18.6.2011, pag. 39). [7] Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il
Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di
determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta
in uno degli Stati membri o in Svizzera, concluso il 24.10.2008 (GU L 161 del
24.6.2009, pag. 8) e protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi
per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo
presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del
3.4.2001). [8] GU C del , pag. . [9] GU C del , pag. . [10] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).