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Document 52014PC0358

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

    /* COM/2014/0358 final - 2014/0180 (COD) */

    52014PC0358

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione /* COM/2014/0358 final - 2014/0180 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    In seguito all’adozione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE[1] (“la direttiva”) e della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione[2], occorre prevedere che le disposizioni di tali direttive si applichino agli appalti aggiudicati dalle istituzioni europee per proprio conto.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Poiché la presente proposta si limita a dare attuazione alle nuove direttive sugli appalti pubblici e sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, non è stata svolta nessuna consultazione pubblica.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Le modifiche apportate al testo del regolamento finanziario (RF) possono essere classificate in tre gruppi principali.

    Una prima serie di modifiche attiene all’allineamento con la direttiva. Vengono introdotte nuove disposizioni, come la consultazione del mercato, la nuova procedura del partenariato per l’innovazione, il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro quale requisito fondamentale, l’assenza di un ordine particolare di valutazione dei criteri e la metodologia di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, sono introdotte per la prima volta nel RF le concessioni di lavori e di servizi, cui si applicano gli stessi tipi di procedure degli appalti pubblici.

    Un secondo gruppo di modifiche attiene agli articoli sull’esclusione. Vengono chiariti e allineati con la direttiva i motivi di esclusione e la possibilità per l’operatore economico interessato di adottare misure correttive. Per evitare ogni confusione, l’esclusione viene chiaramente distinta dal rigetto nell’ambito di una determinata procedura. Viene istituito un sistema unico finalizzato alla maggiore tutela degli interessi finanziari dell’Unione che tiene conto dell’attuale banca dati centrale sull’esclusione. Scopo del sistema è garantire l’individuazione precoce e la prevenzione dei rischi, nonché la pubblicazione delle informazioni relative agli operatori economici esclusi. È istituita l’istanza cui spetta prendere le decisioni di esclusione previo esame del caso e che garantisce all’operatore economico il diritto alla difesa.

    Un terzo gruppo di modifiche attiene alla chiarificazione del testo e alla semplificazione. Entro i limiti della direttiva e al di sotto delle soglie di applicazione della stessa, le disposizioni in materia di appalti vengono rivedute al fine di garantire la coerenza della terminologia utilizzata in tutto il titolo e chiarire alcune norme. Tali chiarimenti e semplificazioni riguardano le misure di pubblicità al di sopra e al di sotto delle soglie, i requisiti per l’apertura e la valutazione delle offerte, il rigetto delle offerte non conformi, le garanzie bancarie per gli appalti di lavori e di servizi complessi, la precisazione che le istituzioni dell’Unione sono considerate amministrazioni aggiudicatrici centrali ai sensi della direttiva, il riferimento alle soglie applicabili della direttiva, le procedure per via elettronica e la possibilità per le organizzazioni internazionali di partecipare agli appalti banditi dalle istituzioni.

    2014/0180 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Corte dei conti[3],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] stabilisce le norme relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea. In particolare, contiene anche disposizioni in materia di appalti pubblici. Il 26 febbraio 2014 sono state adottate la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6] sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. È pertanto necessario adattare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per tener conto delle summenzionate direttive in riferimento agli appalti aggiudicati dalle istituzioni europee per proprio conto.

    (2)       È opportuno aggiungere alcune definizioni e apportare taluni chiarimenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sia allineata a quella delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE.

    (3)       Occorre precisare le misure di pubblicità ex ante ed ex post necessarie per avviare una procedura di appalto nel caso dei contratti al di sopra e al di sotto delle soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE.

    (4)       Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe riportare l’elenco completo di tutte le procedure di appalto a disposizione delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dalla soglia.

    (5)       In linea con la direttiva 2014/24/UE, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe permettere la consultazione di mercato prima dell’avvio di una procedura di appalto.

    (6)       Occorre istituire un sistema unico finalizzato alla maggiore tutela degli interessi finanziari dell’Unione che tenga conto dell’attuale banca dati centrale sull’esclusione. Tale sistema dovrebbe garantire l’individuazione precoce dei rischi e la centralizzazione delle informazioni relative agli operatori economici esclusi.

    (7)       Benché la gestione del sistema di individuazione precoce e di esclusione sia di responsabilità della Commissione, le altre istituzioni e organismi dovrebbero partecipare direttamente all’individuazione precoce dei rischi.

    (8)       Per rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione occorre migliorare le regole di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto.

    (9)       L’esclusione di un operatore economico, in particolare dalla partecipazione alle procedure di appalto, e l’irrogazione di una sanzione finanziaria dovrebbero essere decise da una nuova istanza centralizzata, istituita dalla Commissione e composta dai principali soggetti interessati della Commissione e delle istituzioni, degli organismi od uffici dell’Unione coinvolti.

    (10)     Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe definire l’elenco delle attività illecite che costituiscono motivo di esclusione, con particolare riferimento al lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani. Occorre precisare che la grave violazione di un contratto costituisce motivo di esclusione.

    (11)     L’operatore economico non dovrebbe essere oggetto di una decisione di esclusione quando può dimostrare la propria affidabilità adottando misure correttive. Tuttavia, questa possibilità non dovrebbe essere prevista per le attività criminali più gravi.

    (12)     La nuova istanza dovrebbe escludere l’operatore economico nei casi comprovati di gravi illeciti professionali, frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi ad attività terroristiche, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani, nonché grave violazione contrattuale.

    (13)     L’istanza dovrebbe garantire all’operatore economico il diritto alla difesa. Nei casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione che non sono ancora oggetto di una sentenza definitiva, l’istanza dovrebbe avere la facoltà di differire la possibilità offerta all’operatore economico di presentare le sue osservazioni. Tale differimento dovrebbe essere giustificato esclusivamente da motivi preminenti e legittimi a garanzia della riservatezza dell’indagine.

    (14)     L’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe altresì escludere l’operatore economico in caso di decisione amministrativa definitiva o sentenza definitiva per gravi illeciti professionali, inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o al versamento di tributi, frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi ad attività terroristiche, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani.

    (15)     I criteri di esclusione dovrebbero essere chiaramente distinti dai criteri che determinano eventualmente il rigetto nell’ambito di una determinata procedura.

    (16)     Ogni entità che partecipa all’esecuzione del bilancio dovrebbe condividere le informazioni riguardanti un operatore economico allorché prende una decisione di esclusione sotto la sua responsabilità allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

    (17)     La durata dell’esclusione dovrebbe essere limitata nel tempo, conformemente alla direttiva 2014/24/UE.

    (18)     Al fine di potenziare l’effetto deterrente delle norme in materia di esclusione e di sanzioni finanziarie, le informazioni relative agli operatori economici in situazione di esclusione dovrebbero essere pubblicate sul sito internet della Commissione, nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[8].

    (19)     In linea con la direttiva 2014/24/UE, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe consentire di verificare l’esclusione, di applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché di verificare la conformità con i documenti di gara in qualsiasi ordine. Pertanto, dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione senza previa verifica rispetto ai criteri di esclusione o selezione del corrispondente offerente.

    (20)     L’aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con la direttiva 2014/24/UE.

    (21)     Occorre chiarire che nell’ambito di qualsivoglia procedura devono essere aperte e valutate tutte le offerte, a prescindere dal fatto che sia stata nominata una specifica commissione di apertura o commissione di valutazione delle offerte. La decisione di aggiudicazione dovrebbe sempre essere il risultato di una valutazione.

    (22)     Poiché non è previsto un ordine particolare di applicazione dei criteri, è necessario dare agli offerenti respinti che hanno presentato offerte conformi la possibilità di essere informati delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, qualora ne facciano richiesta.

    (23)     Per lavori, forniture e servizi complessi, dovrebbe essere prevista la possibilità di esigere garanzie contrattuali che garantiscano il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali, in conformità delle consuete prassi di tali settori, ai fini della corretta esecuzione dell’appalto per tutta la sua durata.

    (24)     È necessario prevedere la possibilità di sospendere l’esecuzione di un contratto, al fine di determinare se si siano verificati errori, irregolarità o frodi.

    (25)     Al fine di determinare quali soglie e procedure sono applicabili alle istituzioni dell’Unione, è necessario precisare che le istituzioni dell’Unione vanno considerate amministrazioni aggiudicatrici centrali ai sensi della direttiva 2014/24/UE.

    (26)     È opportuno inserire un riferimento alle due soglie previste dalla direttiva 2014/24/UE per i lavori e le forniture e servizi. Tali soglie dovrebbero applicarsi anche ai contratti di concessione per motivi di semplificazione e di sana gestione finanziaria, tenuto conto delle esigenze specifiche delle istituzioni dell’Unione in materia di appalti. L’aggiornamento di tali soglie in conformità della direttiva 2014/24/UE sarebbe quindi direttamente applicabile agli appalti indetti dalle istituzioni dell’Unione.

    (27)     È necessario precisare le condizioni di applicazione del periodo di statu quo.

    (28)     È necessario chiarire quali operatori economici hanno accesso agli appalti indetti dalle istituzioni dell’Unione in funzione del loro luogo di stabilimento, nonché prevedere espressamente la possibilità di accesso anche per le organizzazioni internazionali.

    (29)     L’applicazione dei motivi di esclusione dovrebbe essere estesa agli altri strumenti di esecuzione del bilancio, quali le sovvenzioni, i premi, gli strumenti finanziari e gli esperti retribuiti, nonché in caso di gestione indiretta.

    (30)     È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

    (1) all’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    “d) applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell’Unione tramite appalti, sovvenzioni, premi e strumenti finanziari, compresi gli obblighi di cui all’articolo 108, paragrafo 5;”;

    (2) alla parte prima, l’intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente:

    “TITOLO V

    APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI”;

    (3) alla parte prima, titolo V, capo 1, le sezioni 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

    “Sezione 1

    Ambito d’applicazione e principi di aggiudicazione

    Articolo 101

    Definizioni ai fini del presente titolo

    1. Per “appalto” si intende l’acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante contratto, di edifici, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

    2. Per “appalto pubblico” si intende un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

    Gli appalti pubblici includono quanto segue:

    a) gli appalti immobiliari;

    b) gli appalti di forniture;

    c) gli appalti di lavori;

    d) gli appalti di servizi.

    3. Per “contratto di concessione” si intende un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190, per affidare a un operatore economico l’esecuzione di lavori o la gestione di servizi. La remunerazione consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi in questione.

    4. Per “contratto” si intende un appalto pubblico o un contratto di concessione.

    5. Per “contratto quadro” si intende un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e tra una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

    6. Per “operatore economico” si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico che offra la fornitura di prodotti, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

    7. Per “documento di gara” si intende qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura, ivi comprese le misure di pubblicità di cui all’articolo 103, il capitolato d’oneri o il documento descrittivo, il progetto di contratto e l’invito a presentare offerte.

    8. Fatti salvi gli articoli da 106 a 108, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni, né ai contratti di assistenza tecnica definita conformemente all’articolo 125, paragrafo 8, conclusi con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

    9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la definizione e l’ambito di applicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nonché dei contratti quadro e dei contratti specifici.

    Articolo 102

    Principi applicabili alle procedure di appalto e ai contratti

    1. Tutte le procedure di appalto e tutti i contratti rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

    2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera d).

    Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

    Sezione 2

    Pubblicità

    Articolo 103

    Misure di pubblicità

    1. Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 118, paragrafo 1, o all’articolo 190, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

    a) un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera d);

    b) un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.

    2. Le procedure di valore inferiore alle soglie previste agli articoli 118 o 190 sono oggetto di una adeguata pubblicità.

    3. La pubblicazione di talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.

    4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti per la pubblicità delle procedure e la pubblicazione dei bandi di gara.

    Sezione 3

    Procedure di appalto

    Articolo 104

    Procedure di appalto

    1. Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:

    a) procedura aperta;

    b) procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;

    c) concorso di progettazione;

    d) procedura negoziata;

    e) dialogo competitivo;

    f) procedura competitiva con negoziazione;

    g) partenariato per l’innovazione;

    h) procedure a seguito di invito a manifestare interesse.

    2. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui agli articoli 208 e 209 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l’efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del susseguente contratto diretto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

    Gli organismi istituiti dal Consiglio nell’ambito della PESC di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea possono anch’essi partecipare alle procedure interistituzionali.

    Le condizioni stabilite da un contratto quadro sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine dall’avvio della procedura di appalto e gli operatori economici parti del contratto quadro.

    3. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l’attuazione di un’azione comune fra un’istituzione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall’istituzione e dalle amministrazioni aggiudicatrici in talune situazioni che devono essere specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

    Con gli Stati dell’EFTA e con i paesi candidati all’Unione si può procedere ad un’aggiudicazione congiunta, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

    4. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata soltanto nei casi previsti negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

    5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di procedura di aggiudicazione, il sistema dinamico di acquisizione, l’aggiudicazione congiunta, gli appalti di valore modesto e il pagamento a fronte di fatture.

    Articolo 105

    Preparazione di una procedura

    1. Prima dell’avvio di una procedura, l’amministrazione aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione dell’appalto.

    2. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice individua l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri applicabili. Indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare.

    3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il contenuto dei documenti di gara e la consultazione preliminare di mercato.

    Articolo 106

    Criteri di esclusione

    1. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alle procedure di appalto nei casi di:

    a) fallimento, procedura di insolvenza o di liquidazione, stato di amministrazione controllata, concordato preventivo con i creditori, cessazione d’attività o qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

    b) gravi illeciti professionali, comprovati da elementi accertati con decisione dell’istanza di cui all’articolo 108 o da una sentenza definitiva o decisione amministrativa;

    c) inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev’essere eseguito il contratto, accertata da una sentenza definitiva o decisione amministrativa;

    d) frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi al terrorismo, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani, comprovati da elementi accertati dall’istanza di cui all’articolo 108 o da una sentenza definitiva;

    e) grave violazione di un contratto finanziato dal bilancio dell’Unione, accertata da una decisione dell’istanza di cui all’articolo 108;

    f) irregolarità, comprovata da elementi accertati con decisione dell’istanza di cui all’articolo 108 o da una sentenza definitiva o decisione amministrativa.

    2. L’operatore economico è escluso ove una persona che è membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.

    3. Tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non escludere l’operatore economico in questione che abbia adottato misure correttive a dimostrazione della sua affidabilità.

    Per un periodo di tempo limitato e in attesa dell’adozione delle misure correttive di cui al primo comma, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non escludere l’operatore economico in questione se ciò è indispensabile per garantire la continuità del servizio. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice ha l’obbligo di motivare la sua decisione.

    4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l’attività commerciale, oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga prevista nel diritto nazionale.

    5. L’operatore economico deve dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure di rientrare in uno dei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se del caso, l’operatore economico fornisce la stessa dichiarazione per un’entità sulla cui capacità intende fare affidamento. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall’esigere tale certificazione per i contratti di valore molto modesto.

    6. Se l’amministrazione aggiudicatrice lo esige, l’operatore economico fornisce la prova di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1.

    Se l’amministrazione aggiudicatrice nutre dubbi in merito al rispetto delle disposizioni del paragrafo 2, l’operatore economico fornisce, su richiesta, informazioni sulle persone che sono membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo. L’operatore economico fornisce inoltre, su richiesta, adeguata prova che una o più di tali persone non si trovano in una delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1.

    7. L’amministrazione aggiudicatrice può altresì verificare che un subappaltatore non si trovi in nessuna delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure che rientri in uno dei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la definizione delle situazioni di esclusione, le misure correttive nonché la dichiarazione e la prova che un operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 107

    Rigetto

    1. Nell’ambito di una procedura determinata non può essere aggiudicato l’appalto a un operatore economico che:

    a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafi 1 e 2;

    b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura;

    c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

    2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le misure atte a evitare la distorsione della concorrenza nonché in materia di dichiarazione e prova che un operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 108

    Sistema di individuazione precoce e di esclusione

    1. La Commissione crea e gestisce un sistema per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Tale sistema prevede l’individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell’Unione, l’esclusione degli operatori economici che si trovino in una delle situazioni di esclusione elencate all’articolo 106, paragrafo 1, e l’irrogazione di una sanzione finanziaria all’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f).

    2. L’individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell’Unione si basa sulla trasmissione di informazioni da parte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

    a) dell’OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, ove un’indagine dell’OLAF in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

    b) di un ordinatore della Commissione o di un’agenzia esecutiva in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frodi o gravi violazioni del contratto;

    c) di un’altra istituzione, un organismo o un ufficio europeo in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frodi o gravi violazioni del contratto.

    Le informazioni di cui primo comma, lettere a), b) e c), sono trasmesse senza indugio attraverso il sistema contabile della Commissione agli ordinatori della Commissione e delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni, organismi e uffici europei, al fine di consentire loro di adottare misure preventive temporanee e conservative nell’esecuzione del bilancio. Tali misure non possono andare oltre le prescrizioni dei documenti di gara.

    3. Per le situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f), la Commissione istituisce un’istanza su richiesta di un ordinatore della Commissione o di un’agenzia esecutiva, oppure un’istanza congiunta su richiesta di un’altra istituzione, di un organismo o di un ufficio europeo. L’istanza applica, a nome della Commissione e delle sue agenzie esecutive, delle altre istituzioni, degli organismi ovvero degli uffici europei, la seguente procedura:

    a) il richiedente deferisce il caso all’istanza comunicando le necessarie informazioni e la situazione di esclusione;

    b) l’istanza comunica senza indugio all’operatore economico i fatti in questione e la loro classificazione giuridica preliminare, che potrebbero configurarsi come situazioni di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafo 1, e/o che potrebbero determinare l’irrogazione di una sanzione finanziaria;

    c) ove la richiesta dell’ordinatore si fondi, tra l’altro, sulle informazioni fornite dall’OLAF, l’Ufficio collabora con l’istanza a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;

    d) l’istanza può decidere di escludere l’operatore economico a titolo provvisorio, per un periodo massimo di 6 mesi;

    e) prima di adottare una decisione definitiva o provvisoria, l’istanza dà all’operatore economico la possibilità di presentare osservazioni;

    f) l’istanza può prendere una decisione di esclusione, anche per quanto riguarda la durata dell’esclusione, e/o può irrogare una sanzione finanziaria sulla base degli elementi di prova e delle informazioni ricevute, tenendo conto del principio di proporzionalità;

    g) l’istanza può rivedere la sua decisione durante il periodo di esclusione, su richiesta dell’operatore economico escluso qualora egli abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o fornisca nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafo 1;

    h) al fine di potenziare l’effetto deterrente dell’esclusione o della sanzione finanziaria, la Commissione pubblica sul proprio sito internet le informazioni relative alla decisione dell’istanza;

    i) la decisione dell’istanza è comunicata all’operatore economico.

    Nei casi di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere d) ed f), la comunicazione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e la possibilità di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo possono eccezionalmente essere differite se motivi preminenti e legittimi impongono di garantire la riservatezza dell’indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.

    In casi eccezionali, in particolare qualora siano interessate persone fisiche od occorra garantire la riservatezza dell’indagine o di un procedimento giudiziario nazionale, l’istanza può decidere di non rendere nota l’esclusione o la sanzione finanziaria di cui al primo comma, lettera h), del presente paragrafo, tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e nel rispetto dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

    L’operatore economico escluso per decisione dell’istanza o oggetto di una sanzione finanziaria può rivolgersi al Mediatore europeo e presentare ricorso.

    4. La durata dell’esclusione non supera uno dei periodi seguenti:

    a) l’eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva;

    b) cinque anni nel caso di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettera d);

    c) tre anni nei casi di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere b), e) ed f).

    L’operatore economico è escluso fintantoché si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere a) e c).

    Il primo comma del presente paragrafo non si applica se l’esclusione è comunicata da autorità ed entità di cui al paragrafo 5 alle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**.

    5. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché la BCE, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e le entità che partecipano all’esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 58 e 61:

    a) comunicano senza indugio alla Commissione, solo per sentenze definitive o decisioni amministrative prese sotto la loro propria responsabilità, le informazioni sugli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere a), b), c) d) o f), compreso il periodo di esclusione;

    b) verificano se il sistema segnala un’esclusione e ne tengono conto per l’aggiudicazione di appalti connessi all’esecuzione del bilancio.

    Nell’ambito delle misure di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), la Commissione può altresì escludere un operatore economico e/o irrogare sanzioni finanziarie alle condizioni previste al paragrafo 3 del presente articolo.

    6. La Commissione pubblica sul proprio sito internet le informazioni relative all’esclusione di operatori economici, che riceve dalle autorità di cui al paragrafo 5. La Commissione può pubblicare le esclusioni comunicate da altre fonti.

    7. La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio del numero totale delle esclusioni in corso e delle nuove decisioni.

    8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il sistema dell’Unione per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, comprese le relative procedure standardizzate e le informazioni soggette a pubblicazione, i termini temporali per l’esclusione, l’organizzazione dell’istanza, la durata dell’esclusione e le sanzioni finanziarie.

    Articolo 110

    Aggiudicazione degli appalti

    1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato le seguenti condizioni cumulative:

    a) l’offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;

    b) il candidato od offerente non è escluso ai sensi dell’articolo 106 né respinto ai sensi dell’articolo 107;

    c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

    2. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di selezione, i criteri di aggiudicazione e l’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo ai documenti atti a comprovare la capacità giuridica, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale, nonché a norme dettagliate concernenti le aste elettroniche e le offerte anormalmente basse.

    Articolo 111

    Presentazione e valutazione

    1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell’apertura simultanea.

    2. La Commissione garantisce con mezzi appropriati e in applicazione dell’articolo 95 che gli offerenti possono registrare i contenuti delle offerte e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico (“approvvigionamento elettronico”).

    La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell’attuazione della presente disposizione.

    3. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

    4. L’amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. L’amministrazione aggiudicatrice respinge:

    (a) le richieste di partecipazione che non rispettano il termine per la ricezione;

    (b) le offerte che non rispettano il termine per la ricezione o pervenute già aperte all’amministrazione aggiudicatrice.

    5. L’amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le richieste di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 4 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare l’appalto oppure di procedere a un’asta elettronica.

    6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i termini per la ricezione delle offerte e delle richieste di partecipazione, l’accesso ai documenti di gara, i termini per la comunicazione di informazioni supplementari, i termini in casi urgenti, nonché le modalità di presentazione delle offerte e dei cataloghi elettronici. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 concernenti la possibilità di chiedere una garanzia dell’offerta, l’apertura e la valutazione delle offerte e delle richieste di partecipazione e l’istituzione di commissioni di apertura e di valutazione.

    Articolo 112

    Contatti durante la procedura

    1. Durante lo svolgimento della procedura di appalto, tutti i contatti tra l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati od offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, tali contatti non danno luogo a modificazioni dei documenti di gara o a sostanziali modifiche dei termini dell’offerta presentata, ad eccezione dei casi in cui una procedura a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, autorizza specificatamente tali possibilità.

    2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo ai contatti consentiti tra l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati od offerenti durante la procedura di appalto.

    Articolo 113

    Decisione di aggiudicazione e informazione dei candidati e offerenti

    1. L’ordinatore responsabile designa l’aggiudicatario dell’appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.

    2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente la cui domanda di partecipazione od offerta è stata respinta i motivi del rigetto, nonché la durata del periodo di statu quo di cui all’articolo 118, paragrafo 2.

    Per l’aggiudicazione di contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l’amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell’esito della valutazione.

    3. L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in situazione di esclusione, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto le informazioni seguenti:

    a) le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata, nonché il nominativo dell’aggiudicatario, tranne nel caso di un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo;

    b) l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

    Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.

    4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la relazione di valutazione, la decisione di aggiudicazione e l’informazione dei candidati e offerenti.

    Articolo 114

    Annullamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto

    Fino al momento della firma del contratto l’amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

    La decisione è giustificata ed è resa nota ai candidati od offerenti con la massima tempestività.

    __________________

    * Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    ** Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).”;

    (4) Alla parte prima, titolo V, capo 1, la sezione 4 è sostituita dalla seguente:

    “Sezione 4

    Esecuzione del contratto, garanzie e azioni correttive

    Articolo 114 bis

    Esecuzione e modifiche del contratto

    1. L’esecuzione del contratto non può avere inizio prima che lo stesso sia stato firmato.

    2. L’amministrazione aggiudicatrice può modificare sostanzialmente un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi previsti dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e purché la modifica sostanziale non muti l’oggetto del contratto o del contratto quadro.

    3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la firma e le modifiche dei contratti.

    Articolo 115

    Garanzie

    1. Tranne che per gli appalti di valore modesto, l’amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, su una base caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere dai contraenti una garanzia a uno dei fini seguenti:

    a) limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti;

    b) garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi;

    c) garantire la regolare esecuzione del contratto dopo il pagamento del saldo.

    2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate, inclusi criteri per l’analisi dei rischi, concernenti le garanzie richieste ai contraenti.

    Articolo 116

    Errori sostanziali, irregolarità o frodi

    1. Quando la procedura si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l’amministrazione aggiudicatrice la sospende e può adottare ogni provvedimento necessario, incluso l’annullamento della procedura stessa.

    2. Quando, dopo la firma del contratto, la procedura o l’esecuzione del contratto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l’amministrazione aggiudicatrice può sospendere l’esecuzione oppure, se del caso, risolvere il contratto.

    Inoltre, l’esecuzione del contratto può essere sospesa al fine di accertare se si sono effettivamente verificati i presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.

    Se gli errori sostanziali, le irregolarità o le frodi sono imputabili al contraente, l’amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare il pagamento o recuperare gli importi versati indebitamente, proporzionalmente alla gravità degli errori sostanziali, delle irregolarità o delle frodi.

    3. L’OLAF esercita il potere conferito alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(1) per effettuare verifiche sul posto e controlli negli Stati membri nonché, conformemente agli accordi vigenti in materia di cooperazione e assistenza reciproca, in paesi terzi e nei locali delle organizzazioni internazionali.

    4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la sospensione di un contratto in caso di errori sostanziali, irregolarità o frodi nonché la definizione di errore sostanziale o irregolarità.

    __________________

    (5) (1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.”; gli articoli 117 e 118 sono così modificati:

    “Articolo 117

    L’amministrazione aggiudicatrice

    1. Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici centrali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/24/UE per gli appalti che aggiudicano per proprio conto. Esse delegano, a norma dell’articolo 65 del presente regolamento, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

    2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la delega della funzione di amministrazione aggiudicatrice.

    Articolo 118

    Soglie applicabili e periodo di statu quo

    1. Ai fini dell’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto delle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE all’atto della selezione di una procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali soglie determinano le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 103, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

    2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nel caso di contratti di valore superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 l’amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.

    3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i contratti distinti e i contratti per lotti, la stima del valore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nonché il periodo di statu quo prima della firma del contratto.”;

    (6) gli articoli 119 e 120 sono sostituiti dai seguenti:

    “Articolo 119

    Norme in materia di accesso agli appalti

    La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito d’applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l’Unione nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prova che deve essere fornita in relazione all’accesso agli appalti.

    Articolo 120

    Norme dell’Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

    Qualora sia applicabile l’accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.”;

    (7) all’articolo 131, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    “4. L’articolo 106, paragrafi 1, 2, 3 e 6, e gli articoli 107 e 108 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono dichiarare che non si trovano in nessuna delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 oppure che rientrano in uno dei casi di cui all’articolo 106, paragrafo 3. L’articolo 108 si applica per analogia ai beneficiari.”;

    (8) all’articolo 131, il paragrafo 5 è soppresso;

    (9) all’articolo 131, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    “6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le disposizioni relative alle domande di sovvenzione, la prova che non rientrino in una situazione di esclusione, i richiedenti che non hanno personalità giuridica, le persone giuridiche che formano un unico richiedente, le decisioni di esclusione e le sanzioni finanziarie, i criteri di ammissibilità e le sovvenzioni di valore modesto.”;

    (10) all’articolo 138, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    “Le regole del concorso stabiliscono almeno le condizioni di partecipazione compresi i criteri di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafi 1, 2 e 3, e all’articolo 107, i criteri di aggiudicazione, l’ammontare del premio, le modalità di pagamento e il diritto di decidere esclusioni e di irrogare sanzioni finanziarie.”;

    (11) all’articolo 139 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

    “5 bis. Nessun sostegno finanziario è concesso ai veicoli di investimento dedicati, agli intermediari finanziari e ai destinatari finali che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all’articolo 107, paragrafo 1, lettere b) e c).”;

    (12) all’articolo 183, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    “4. Quando partecipa alle procedure di concessione delle sovvenzioni o di appalto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il CCR non è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 106, all’articolo 107, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 108 e all’articolo 131, paragrafo 4, in materia di esclusione e sanzioni relative all’aggiudicazione di appalti e alla concessione di sovvenzioni.”;

    (13) gli articoli 190 e 191 sono sostituiti dai seguenti:

    “Articolo 190

    Aggiudicazione degli appalti per l’azione esterna

    1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate sull’aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne.

    2. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Gli articoli da 117 a 120 non sono applicabili all’aggiudicazione degli appalti di cui al presente capo.

    Il presente capo si applica:

    a) agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;

    b) agli appalti aggiudicati da entità o persone delegate a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), nei casi previsti dalla convenzione di finanziamento di cui all’articolo 189.

    3. Le procedure di aggiudicazione degli appalti sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 189.

    4. Il presente capo non si applica ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.

    Articolo 191

    Norme in materia di accesso agli appalti

    1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone che rientrano nell’ambito d’applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

    2. Nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in circostanze eccezionali debitamente giustificate dall’ordinatore responsabile.

    3. In caso di applicazione di un accordo relativo all’apertura degli appalti di beni o servizi cui partecipa l’Unione, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

    4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate in materia di accesso alle procedure di appalto.”;

    (14) all’articolo 204 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “Agli esperti si applicano le disposizioni dell’articolo 106, paragrafi 1, 3 e 5, dell’articolo 106, paragrafo 6, primo comma, e paragrafo 7, e degli articoli 107 e 108.”.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

    [2]               Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

    [3]               GU C del , pag. .

    [4]               Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    [5]               Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

    [6]               Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

    [7]               Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    [8]               Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

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