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Document 52014PC0358
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
/* COM/2014/0358 final - 2014/0180 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione /* COM/2014/0358 final - 2014/0180 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA In seguito all’adozione della direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE[1]
(“la direttiva”) e della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione[2],
occorre prevedere che le disposizioni di tali direttive si applichino agli
appalti aggiudicati dalle istituzioni europee per proprio conto. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Poiché la presente proposta si limita a dare
attuazione alle nuove direttive sugli appalti pubblici e sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, non è stata svolta nessuna consultazione
pubblica. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Le modifiche apportate al testo del
regolamento finanziario (RF) possono essere classificate in tre gruppi
principali. Una prima serie di modifiche attiene all’allineamento
con la direttiva. Vengono introdotte nuove disposizioni, come la consultazione
del mercato, la nuova procedura del partenariato per l’innovazione, il rispetto
degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro quale
requisito fondamentale, l’assenza di un ordine particolare di valutazione dei
criteri e la metodologia di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente
più vantaggiosa. Inoltre, sono introdotte per la prima volta nel RF le
concessioni di lavori e di servizi, cui si applicano gli stessi tipi di
procedure degli appalti pubblici. Un secondo gruppo di modifiche attiene
agli articoli sull’esclusione. Vengono chiariti e allineati con la direttiva i
motivi di esclusione e la possibilità per l’operatore economico interessato di
adottare misure correttive. Per evitare ogni confusione, l’esclusione viene
chiaramente distinta dal rigetto nell’ambito di una determinata procedura.
Viene istituito un sistema unico finalizzato alla maggiore tutela degli
interessi finanziari dell’Unione che tiene conto dell’attuale banca dati
centrale sull’esclusione. Scopo del sistema è garantire l’individuazione
precoce e la prevenzione dei rischi, nonché la pubblicazione delle informazioni
relative agli operatori economici esclusi. È istituita l’istanza cui spetta
prendere le decisioni di esclusione previo esame del caso e che garantisce all’operatore
economico il diritto alla difesa. Un terzo gruppo
di modifiche attiene alla chiarificazione del testo e alla semplificazione.
Entro i limiti della direttiva e al di sotto delle soglie di applicazione della
stessa, le disposizioni in materia di
appalti vengono rivedute al fine di garantire la coerenza della terminologia
utilizzata in tutto il titolo e chiarire alcune norme. Tali chiarimenti e
semplificazioni riguardano le misure di pubblicità al di sopra e al di sotto
delle soglie, i requisiti per l’apertura e la valutazione delle offerte, il
rigetto delle offerte non conformi, le garanzie bancarie per gli appalti di
lavori e di servizi complessi, la precisazione che le istituzioni dell’Unione
sono considerate amministrazioni aggiudicatrici centrali ai sensi della
direttiva, il riferimento alle soglie applicabili della direttiva, le procedure
per via elettronica e la possibilità per le organizzazioni internazionali di
partecipare agli appalti banditi dalle istituzioni. 2014/0180 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 322, in combinato disposto con il trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo
106 bis, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Corte dei conti[3], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] stabilisce le norme
relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione
europea. In particolare, contiene anche disposizioni in materia di appalti
pubblici. Il 26 febbraio 2014 sono state adottate la direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio[5]
sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio[6]
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. È pertanto necessario
adattare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per tener conto delle
summenzionate direttive in riferimento agli appalti aggiudicati dalle
istituzioni europee per proprio conto. (2) È opportuno aggiungere alcune
definizioni e apportare taluni chiarimenti tecnici per assicurare che la
terminologia del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sia allineata a
quella delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE. (3) Occorre precisare le misure
di pubblicità ex ante ed ex post necessarie per avviare una procedura
di appalto nel caso dei contratti al di sopra e al di sotto delle soglie
stabilite dalla direttiva 2014/24/UE. (4) Il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 dovrebbe riportare l’elenco completo di tutte le procedure di
appalto a disposizione delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dalla
soglia. (5) In linea con la direttiva 2014/24/UE,
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe permettere la
consultazione di mercato prima dell’avvio di una procedura di appalto. (6) Occorre istituire un sistema
unico finalizzato alla maggiore tutela degli interessi finanziari dell’Unione
che tenga conto dell’attuale banca dati centrale sull’esclusione. Tale sistema
dovrebbe garantire l’individuazione precoce dei rischi e la centralizzazione delle
informazioni relative agli operatori economici esclusi. (7) Benché la gestione del
sistema di individuazione precoce e di esclusione sia di responsabilità della
Commissione, le altre istituzioni e organismi dovrebbero partecipare
direttamente all’individuazione precoce dei rischi. (8) Per rafforzare la tutela
degli interessi finanziari dell’Unione occorre migliorare le regole di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto. (9) L’esclusione di un operatore
economico, in particolare dalla partecipazione alle procedure di appalto, e l’irrogazione
di una sanzione finanziaria dovrebbero essere decise da una nuova istanza
centralizzata, istituita dalla Commissione e composta dai principali soggetti
interessati della Commissione e delle istituzioni, degli organismi od uffici
dell’Unione coinvolti. (10) Conformemente alla direttiva 2014/24/UE,
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe definire l’elenco delle
attività illecite che costituiscono motivo di esclusione, con particolare
riferimento al lavoro minorile o altre forme di
tratta di esseri umani. Occorre precisare che la grave violazione di un
contratto costituisce motivo di esclusione. (11) L’operatore economico non
dovrebbe essere oggetto di una decisione di esclusione quando può dimostrare la
propria affidabilità adottando misure correttive. Tuttavia, questa possibilità
non dovrebbe essere prevista per le attività criminali più gravi. (12) La nuova istanza dovrebbe
escludere l’operatore economico nei casi comprovati di gravi illeciti
professionali, frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale,
riciclaggio di proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo,
reati connessi ad attività terroristiche, lavoro minorile o altre forme di
tratta di esseri umani, nonché grave violazione contrattuale. (13) L’istanza dovrebbe garantire
all’operatore economico il diritto alla difesa. Nei casi di frode, corruzione o
altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione che non
sono ancora oggetto di una sentenza definitiva, l’istanza dovrebbe avere la
facoltà di differire la possibilità offerta all’operatore economico di
presentare le sue osservazioni. Tale differimento dovrebbe essere giustificato
esclusivamente da motivi preminenti e legittimi a garanzia della riservatezza
dell’indagine. (14) L’amministrazione
aggiudicatrice dovrebbe altresì escludere l’operatore economico in caso di
decisione amministrativa definitiva o sentenza definitiva per gravi illeciti
professionali, inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali o al versamento di tributi, frode, corruzione,
partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di
attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi ad attività
terroristiche, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani. (15) I criteri di esclusione
dovrebbero essere chiaramente distinti dai criteri che determinano
eventualmente il rigetto nell’ambito di una determinata procedura. (16) Ogni entità che partecipa all’esecuzione
del bilancio dovrebbe condividere le informazioni riguardanti un operatore
economico allorché prende una decisione di esclusione sotto la sua
responsabilità allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. (17) La durata dell’esclusione
dovrebbe essere limitata nel tempo, conformemente alla direttiva 2014/24/UE. (18) Al fine di potenziare l’effetto
deterrente delle norme in materia di esclusione e di sanzioni finanziarie, le
informazioni relative agli operatori economici in situazione di esclusione
dovrebbero essere pubblicate sul sito internet della Commissione, nel rispetto
degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e dalla direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[8].
(19) In linea con la direttiva 2014/24/UE,
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe consentire di verificare
l’esclusione, di applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché
di verificare la conformità con i documenti di gara in qualsiasi ordine.
Pertanto, dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere delle offerte
sulla base dei criteri di aggiudicazione senza previa verifica rispetto ai
criteri di esclusione o selezione del corrispondente offerente. (20) L’aggiudicazione degli appalti
dovrebbe essere effettuata sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in linea con la direttiva 2014/24/UE. (21) Occorre chiarire che nell’ambito
di qualsivoglia procedura devono essere aperte e valutate tutte le offerte, a
prescindere dal fatto che sia stata nominata una specifica commissione di
apertura o commissione di valutazione delle offerte. La decisione di
aggiudicazione dovrebbe sempre essere il risultato di una valutazione. (22) Poiché non è previsto un
ordine particolare di applicazione dei criteri, è necessario dare agli
offerenti respinti che hanno presentato offerte conformi la possibilità di
essere informati delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta
prescelta, qualora ne facciano richiesta. (23) Per lavori, forniture e
servizi complessi, dovrebbe essere prevista la possibilità di esigere garanzie
contrattuali che garantiscano il rispetto degli obblighi contrattuali
sostanziali, in conformità delle consuete prassi di tali settori, ai fini della
corretta esecuzione dell’appalto per tutta la sua durata. (24) È necessario prevedere la
possibilità di sospendere l’esecuzione di un contratto, al fine di determinare
se si siano verificati errori, irregolarità o frodi. (25) Al fine di determinare quali
soglie e procedure sono applicabili alle istituzioni dell’Unione, è necessario
precisare che le istituzioni dell’Unione vanno considerate amministrazioni
aggiudicatrici centrali ai sensi della direttiva 2014/24/UE. (26) È opportuno inserire un
riferimento alle due soglie previste dalla direttiva 2014/24/UE per i
lavori e le forniture e servizi. Tali soglie dovrebbero applicarsi anche ai
contratti di concessione per motivi di semplificazione e di sana gestione
finanziaria, tenuto conto delle esigenze specifiche delle istituzioni dell’Unione
in materia di appalti. L’aggiornamento di tali soglie in conformità della
direttiva 2014/24/UE sarebbe quindi direttamente applicabile agli appalti
indetti dalle istituzioni dell’Unione. (27) È necessario precisare le
condizioni di applicazione del periodo di statu quo. (28) È necessario chiarire quali
operatori economici hanno accesso agli appalti indetti dalle istituzioni dell’Unione
in funzione del loro luogo di stabilimento, nonché prevedere espressamente la
possibilità di accesso anche per le organizzazioni internazionali. (29) L’applicazione dei motivi di
esclusione dovrebbe essere estesa agli altri strumenti di esecuzione del
bilancio, quali le sovvenzioni, i premi, gli strumenti finanziari e gli esperti
retribuiti, nonché in caso di gestione indiretta. (30) È opportuno quindi modificare
di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
è così modificato: (1)
all’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, la
lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) applicano idonee norme e procedure per erogare
finanziamenti a titolo dei fondi dell’Unione tramite appalti, sovvenzioni,
premi e strumenti finanziari, compresi gli obblighi di cui all’articolo 108,
paragrafo 5;”; (2)
alla parte prima, l’intestazione del titolo V è
sostituita dalla seguente: “TITOLO V APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI”; (3)
alla parte prima, titolo V, capo 1, le sezioni 1, 2
e 3 sono sostituite dalle seguenti: “Sezione 1 Ambito d’applicazione e principi di aggiudicazione Articolo 101 Definizioni ai fini del presente titolo 1. Per “appalto” si intende l’acquisizione da
parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante contratto, di
edifici, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dalle
amministrazioni aggiudicatrici stesse. 2. Per “appalto pubblico” si intende un contratto
a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una
o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190,
per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del
bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o
la prestazione di servizi. Gli appalti pubblici includono quanto segue: a) gli appalti immobiliari; b) gli appalti di forniture; c) gli appalti di lavori; d) gli appalti di servizi. 3. Per “contratto di concessione” si intende un
contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori
economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117
e 190, per affidare a un operatore economico l’esecuzione di lavori o la
gestione di servizi. La remunerazione consiste unicamente nel diritto di gestire
i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L’aggiudicazione
di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al
concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei
servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta,
o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel
caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero
degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori
o dei servizi in questione. 4. Per “contratto” si intende un appalto pubblico
o un contratto di concessione. 5. Per “contratto quadro” si intende un appalto
pubblico concluso tra uno o più operatori economici e tra una o più
amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole
relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare
per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. 6. Per “operatore economico” si intende una
persona fisica o giuridica o un ente pubblico che offra la fornitura di
prodotti, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. 7. Per “documento di gara” si intende qualsiasi
documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione
aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della
procedura, ivi comprese le misure di pubblicità di cui all’articolo 103,
il capitolato d’oneri o il documento descrittivo, il progetto di contratto e l’invito
a presentare offerte. 8. Fatti salvi gli articoli da 106 a 108, il
presente titolo non si applica alle sovvenzioni, né ai contratti di assistenza
tecnica definita conformemente all’articolo 125, paragrafo 8, conclusi con la
BEI o il Fondo europeo per gli investimenti. 9. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti la definizione e l’ambito di applicazione degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione nonché dei contratti quadro e dei
contratti specifici. Articolo 102 Principi applicabili alle procedure di appalto
e ai contratti 1. Tutte le procedure di appalto e tutti i
contratti rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di
trattamento e non discriminazione. 2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando
la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di
cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera d). Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a
contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza. Sezione 2 Pubblicità Articolo 103 Misure di pubblicità 1. Per le procedure di valore pari o superiore
alle soglie di cui all’articolo 118, paragrafo 1, o all’articolo 190,
l’amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea: a) un bando di gara per avviare la procedura,
tranne nel caso della procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 1,
lettera d); b) un avviso di aggiudicazione che riporta i
risultati della procedura. 2. Le procedure di valore inferiore alle soglie
previste agli articoli 118 o 190 sono oggetto di una adeguata pubblicità. 3. La pubblicazione di talune informazioni relative
all’aggiudicazione dell’appalto può essere omessa qualora la divulgazione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure
possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro. 4. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti i requisiti per la pubblicità delle procedure e la
pubblicazione dei bandi di gara. Sezione 3 Procedure di appalto Articolo 104 Procedure di appalto 1. Le procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una
delle seguenti forme: a) procedura aperta; b) procedura ristretta, anche tramite un sistema
dinamico di acquisizione; c) concorso di progettazione; d) procedura negoziata; e) dialogo competitivo; f) procedura competitiva con negoziazione; g) partenariato per l’innovazione; h) procedure a seguito di invito a manifestare
interesse. 2. Nei casi in cui un contratto o un contratto
quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o
organismi di cui agli articoli 208 e 209 e ogniqualvolta vi è la possibilità di
migliorare l’efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la
facoltà di eseguire la procedura e la gestione del susseguente contratto
diretto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una
delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli organismi istituiti dal Consiglio nell’ambito
della PESC di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea possono anch’essi
partecipare alle procedure interistituzionali. Le condizioni stabilite da un contratto quadro
sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale
fine dall’avvio della procedura di appalto e gli operatori economici parti del
contratto quadro. 3. Nei casi in cui un contratto o un contratto
quadro è necessario per l’attuazione di un’azione comune fra un’istituzione e una
o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di
appalto può essere condotta congiuntamente dall’istituzione e dalle
amministrazioni aggiudicatrici in talune situazioni che devono essere
specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Con gli Stati dell’EFTA e con i paesi candidati
all’Unione si può procedere ad un’aggiudicazione congiunta, se tale possibilità
è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale. 4. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere
alla procedura negoziata soltanto nei casi previsti negli atti delegati
adottati a norma del presente regolamento. 5. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti i tipi di procedura di aggiudicazione, il sistema
dinamico di acquisizione, l’aggiudicazione congiunta, gli appalti di valore
modesto e il pagamento a fronte di fatture. Articolo 105 Preparazione di una procedura 1. Prima dell’avvio di una procedura, l’amministrazione
aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini
della preparazione dell’appalto. 2. Nei documenti di gara l’amministrazione
aggiudicatrice individua l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle
sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle
forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri applicabili. Indica
altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono
soddisfare. 3. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti il contenuto dei documenti di gara e la consultazione
preliminare di mercato. Articolo 106 Criteri di esclusione 1. Un operatore economico è escluso dalla
partecipazione alle procedure di appalto nei casi di: a) fallimento, procedura di insolvenza o di
liquidazione, stato di amministrazione controllata, concordato preventivo con i
creditori, cessazione d’attività o qualsiasi altra situazione analoga derivante
da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; b) gravi illeciti professionali, comprovati da
elementi accertati con decisione dell’istanza di cui all’articolo 108 o da
una sentenza definitiva o decisione amministrativa; c) inottemperanza agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi
al pagamento d’imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese
dove è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese
dove dev’essere eseguito il contratto, accertata da una sentenza definitiva o
decisione amministrativa; d) frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione
criminale, riciclaggio di proventi di attività criminose, finanziamento del
terrorismo, reati connessi al terrorismo, lavoro minorile o altre forme di
tratta di esseri umani, comprovati da elementi accertati dall’istanza di cui
all’articolo 108 o da una sentenza definitiva; e) grave violazione di un contratto finanziato dal
bilancio dell’Unione, accertata da una decisione dell’istanza di cui all’articolo 108;
f) irregolarità, comprovata da elementi accertati
con decisione dell’istanza di cui all’articolo 108 o da una sentenza
definitiva o decisione amministrativa. 2. L’operatore economico è escluso ove una persona
che è membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di
tale operatore economico o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di
controllo si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 1. 3. Tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera
d), l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non escludere l’operatore
economico in questione che abbia adottato misure correttive a dimostrazione della
sua affidabilità. Per un periodo di tempo limitato e in attesa dell’adozione
delle misure correttive di cui al primo comma, l’amministrazione aggiudicatrice
può decidere di non escludere l’operatore economico in questione se ciò è
indispensabile per garantire la continuità del servizio. In tal caso l’amministrazione
aggiudicatrice ha l’obbligo di motivare la sua decisione. 4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica in
caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che sta definitivamente liquidando l’attività commerciale, oppure dal
liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga
prevista nel diritto nazionale. 5. L’operatore economico
deve dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di
cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure di rientrare in uno dei
casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se del caso, l’operatore economico fornisce la stessa
dichiarazione per un’entità sulla cui capacità intende fare affidamento.
Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può
astenersi dall’esigere tale certificazione per i contratti di valore molto
modesto. 6. Se l’amministrazione aggiudicatrice lo esige, l’operatore
economico fornisce la prova di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
esclusione elencate al paragrafo 1. Se l’amministrazione aggiudicatrice nutre dubbi in
merito al rispetto delle disposizioni del paragrafo 2, l’operatore economico
fornisce, su richiesta, informazioni sulle persone che sono membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che hanno poteri di
rappresentanza, di decisione o di controllo. L’operatore economico fornisce
inoltre, su richiesta, adeguata prova che una o più di tali persone non si trovano
in una delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1. 7. L’amministrazione aggiudicatrice può altresì
verificare che un subappaltatore non si trovi in nessuna delle situazioni di
esclusione elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure che
rientri in uno dei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 8. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti la definizione delle situazioni di esclusione, le
misure correttive nonché la dichiarazione e la prova che un operatore economico
non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1
del presente articolo. Articolo 107 Rigetto 1. Nell’ambito di una procedura determinata non
può essere aggiudicato l’appalto a un operatore economico che: a) si trovi in una delle situazioni di esclusione
di cui all’articolo 106, paragrafi 1 e 2; b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura; c) abbia precedentemente partecipato alla
preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della
concorrenza non altrimenti risolvibile. 2. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210
riguardo a norme dettagliate concernenti le misure atte a evitare la
distorsione della concorrenza nonché in materia di dichiarazione e prova che un operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di
esclusione elencate al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 108 Sistema di individuazione precoce e di
esclusione 1. La Commissione crea e
gestisce un sistema per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Tale
sistema prevede l’individuazione precoce dei rischi che minacciano gli
interessi finanziari dell’Unione, l’esclusione degli operatori economici che si
trovino in una delle situazioni di esclusione elencate all’articolo 106,
paragrafo 1, e l’irrogazione di una sanzione finanziaria all’operatore
economico che si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 106,
paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f). 2. L’individuazione precoce dei rischi che
minacciano gli interessi finanziari dell’Unione si basa sulla trasmissione di
informazioni da parte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) dell’OLAF, conformemente al regolamento (UE,
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, ove un’indagine
dell’OLAF in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure
precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; b) di un ordinatore della Commissione o di un’agenzia
esecutiva in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frodi
o gravi violazioni del contratto; c) di un’altra istituzione, un organismo o un
ufficio europeo in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità,
frodi o gravi violazioni del contratto. Le informazioni di cui primo comma, lettere a), b)
e c), sono trasmesse senza indugio attraverso il
sistema contabile della Commissione agli ordinatori della Commissione e
delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni, organismi e uffici europei, al fine di consentire
loro di adottare misure preventive temporanee e conservative nell’esecuzione
del bilancio. Tali misure non possono andare oltre le
prescrizioni dei documenti di gara. 3. Per le situazioni di
cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f), la
Commissione istituisce un’istanza su richiesta di un ordinatore della
Commissione o di un’agenzia esecutiva, oppure un’istanza congiunta su richiesta
di un’altra istituzione, di un organismo o di un ufficio europeo. L’istanza applica, a nome della Commissione e delle sue
agenzie esecutive, delle altre istituzioni, degli organismi ovvero degli
uffici europei, la seguente procedura: a) il richiedente
deferisce il caso all’istanza comunicando le necessarie informazioni e la
situazione di esclusione; b) l’istanza comunica senza indugio all’operatore
economico i fatti in questione e la loro classificazione giuridica preliminare,
che potrebbero configurarsi come situazioni di esclusione di cui all’articolo 106,
paragrafo 1, e/o che potrebbero determinare l’irrogazione di una sanzione
finanziaria; c) ove la richiesta dell’ordinatore si fondi, tra
l’altro, sulle informazioni fornite dall’OLAF, l’Ufficio collabora con l’istanza
a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013; d) l’istanza può decidere di escludere l’operatore
economico a titolo provvisorio, per un periodo massimo di 6 mesi; e) prima di adottare una decisione definitiva o
provvisoria, l’istanza dà all’operatore economico la possibilità di presentare
osservazioni; f) l’istanza può
prendere una decisione di esclusione, anche per quanto riguarda la durata dell’esclusione,
e/o può irrogare una sanzione finanziaria sulla
base degli elementi di prova e delle informazioni ricevute, tenendo conto del
principio di proporzionalità; g) l’istanza può rivedere la
sua decisione durante il periodo di esclusione, su richiesta dell’operatore
economico escluso qualora egli abbia adottato misure correttive sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità o fornisca nuovi elementi comprovanti che non
sussiste più la situazione di esclusione di cui all’articolo 106,
paragrafo 1; h) al fine di potenziare l’effetto deterrente dell’esclusione
o della sanzione finanziaria, la Commissione pubblica sul proprio sito internet
le informazioni relative alla decisione dell’istanza; i) la decisione dell’istanza è comunicata all’operatore
economico. Nei casi di cui all’articolo 106,
paragrafo 1, lettere d) ed f), la comunicazione di cui al primo comma,
lettera b), del presente paragrafo e la possibilità di cui al primo comma,
lettera e), del presente paragrafo possono eccezionalmente essere differite se
motivi preminenti e legittimi impongono di garantire la riservatezza dell’indagine
o dei procedimenti giudiziari nazionali. In casi eccezionali, in particolare qualora siano
interessate persone fisiche od occorra garantire la riservatezza dell’indagine
o di un procedimento giudiziario nazionale, l’istanza può decidere di non
rendere nota l’esclusione o la sanzione finanziaria di cui al primo comma,
lettera h), del presente paragrafo, tenendo debitamente conto del diritto alla
vita privata e nel rispetto dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 45/2001.
L’operatore economico escluso per decisione dell’istanza
o oggetto di una sanzione finanziaria può rivolgersi al Mediatore europeo e
presentare ricorso. 4. La durata dell’esclusione non supera uno dei
periodi seguenti: a) l’eventuale periodo stabilito dalla sentenza
definitiva; b) cinque anni nel caso di cui all’articolo 106,
paragrafo 1, lettera d); c) tre anni nei casi di cui all’articolo 106,
paragrafo 1, lettere b), e) ed f). L’operatore economico è escluso fintantoché si trovi
in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere
a) e c). Il primo comma del presente paragrafo non si
applica se l’esclusione è comunicata da autorità ed entità di cui al paragrafo 5
alle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio**. 5. Le autorità degli Stati membri e dei paesi
terzi, nonché la BCE, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e le entità
che partecipano all’esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 58 e 61:
a) comunicano senza indugio alla Commissione, solo
per sentenze definitive o decisioni amministrative prese sotto la loro propria
responsabilità, le informazioni sugli operatori economici che si trovano in una
delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere a),
b), c) d) o f), compreso il periodo di esclusione; b) verificano se il sistema segnala un’esclusione
e ne tengono conto per l’aggiudicazione di appalti connessi all’esecuzione del
bilancio. Nell’ambito delle misure di cui all’articolo 60,
paragrafo 1, lettera c), la Commissione può altresì escludere un operatore
economico e/o irrogare sanzioni finanziarie alle condizioni previste al
paragrafo 3 del presente articolo. 6. La Commissione pubblica sul
proprio sito internet le informazioni relative all’esclusione di operatori
economici, che riceve dalle autorità di cui al paragrafo 5. La Commissione può
pubblicare le esclusioni comunicate da altre fonti. 7. La Commissione informa annualmente il
Parlamento europeo e il Consiglio del numero totale delle esclusioni in corso e
delle nuove decisioni. 8. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti il sistema dell’Unione per la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione, comprese le relative procedure standardizzate e le
informazioni soggette a pubblicazione, i termini temporali per l’esclusione, l’organizzazione
dell’istanza, la durata dell’esclusione e le sanzioni finanziarie. Articolo 110 Aggiudicazione degli appalti 1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei
criteri di aggiudicazione, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia
verificato le seguenti condizioni cumulative: a) l’offerta è conforme ai requisiti minimi
precisati nei documenti di gara; b) il candidato od offerente non è escluso ai
sensi dell’articolo 106 né respinto ai sensi dell’articolo 107; c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. 2. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’aggiudicazione
degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti i criteri di selezione, i criteri di aggiudicazione e l’offerta
economicamente più vantaggiosa. Alla Commissione è inoltre conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo ai documenti
atti a comprovare la capacità giuridica, la capacità economica e finanziaria e
la capacità tecnica e professionale, nonché a norme dettagliate concernenti le
aste elettroniche e le offerte anormalmente basse. Articolo 111 Presentazione e valutazione 1. Le modalità di presentazione delle offerte sono
tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al
momento dell’apertura simultanea. 2. La Commissione garantisce con mezzi appropriati
e in applicazione dell’articolo 95 che gli offerenti possono registrare i
contenuti delle offerte e qualsiasi documento giustificativo in formato
elettronico (“approvvigionamento elettronico”). La Commissione riferisce periodicamente al
Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell’attuazione
della presente disposizione. 3. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l’amministrazione
aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia preliminare a tutela
del mantenimento delle offerte presentate. 4. L’amministrazione aggiudicatrice apre tutte le
domande di partecipazione e le offerte. L’amministrazione aggiudicatrice
respinge: (a)
le richieste di partecipazione che non rispettano
il termine per la ricezione; (b)
le offerte che non rispettano il termine per la
ricezione o pervenute già aperte all’amministrazione aggiudicatrice. 5. L’amministrazione aggiudicatrice valuta tutte
le richieste di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura
di cui al paragrafo 4 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al
fine di aggiudicare l’appalto oppure di procedere a un’asta elettronica. 6. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti i termini per la ricezione delle offerte e delle
richieste di partecipazione, l’accesso ai documenti di gara, i termini per la
comunicazione di informazioni supplementari, i termini in casi urgenti, nonché
le modalità di presentazione delle offerte e dei cataloghi elettronici. Alla
Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 210 concernenti la possibilità di chiedere una
garanzia dell’offerta, l’apertura e la valutazione delle offerte e delle
richieste di partecipazione e l’istituzione di commissioni di apertura e di
valutazione. Articolo 112 Contatti durante la procedura 1. Durante lo svolgimento della procedura di
appalto, tutti i contatti tra l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati od
offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e
parità di trattamento. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle
offerte, tali contatti non danno luogo a modificazioni dei documenti di gara o
a sostanziali modifiche dei termini dell’offerta presentata, ad eccezione dei
casi in cui una procedura a norma dell’articolo 104, paragrafo 1,
autorizza specificatamente tali possibilità. 2. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo ai contatti
consentiti tra l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati od offerenti
durante la procedura di appalto. Articolo 113 Decisione di aggiudicazione e informazione dei
candidati e offerenti 1. L’ordinatore responsabile designa l’aggiudicatario
dell’appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati
nei documenti di gara. 2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica a
ogni candidato od offerente la cui domanda di partecipazione od offerta è stata
respinta i motivi del rigetto, nonché la durata del periodo di statu quo di cui
all’articolo 118, paragrafo 2. Per l’aggiudicazione di contratti specifici nell’ambito
di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l’amministrazione
aggiudicatrice informa gli offerenti dell’esito della valutazione. 3. L’amministrazione aggiudicatrice comunica a
ogni offerente che non si trova in situazione di esclusione, la cui offerta è
conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto le informazioni
seguenti: a) le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta
selezionata, nonché il nominativo dell’aggiudicatario, tranne nel caso di un
contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del
confronto competitivo; b) l’andamento delle negoziazioni e del dialogo
con gli offerenti. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può
decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico
ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici
o possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro. 4. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti la relazione di valutazione, la decisione di
aggiudicazione e l’informazione dei candidati e offerenti. Articolo 114 Annullamento della procedura di aggiudicazione
dell’appalto Fino al momento della firma del contratto l’amministrazione
aggiudicatrice può annullare la procedura, senza che i candidati o gli
offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento. La decisione è giustificata ed è resa nota ai
candidati od offerenti con la massima tempestività. __________________ * Regolamento (UE,
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999
del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). ** Direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 65).”; (4)
Alla parte prima, titolo V, capo 1, la sezione 4 è
sostituita dalla seguente: “Sezione 4 Esecuzione del contratto, garanzie e azioni
correttive Articolo 114 bis Esecuzione e modifiche del contratto 1. L’esecuzione del contratto non può avere inizio
prima che lo stesso sia stato firmato. 2. L’amministrazione aggiudicatrice può modificare
sostanzialmente un contratto o un contratto quadro senza organizzare una
procedura di appalto soltanto nei casi previsti dagli atti delegati adottati a
norma del presente regolamento e purché la modifica sostanziale non muti l’oggetto
del contratto o del contratto quadro. 3. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti la firma e le modifiche dei contratti. Articolo 115 Garanzie 1. Tranne che per gli appalti di valore modesto, l’amministrazione
aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, su una base caso
per caso e previa analisi dei rischi, esigere dai contraenti una garanzia a uno
dei fini seguenti: a) limitare i rischi finanziari collegati al
versamento di prefinanziamenti; b)
garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di
lavori, forniture o servizi complessi; c) garantire la regolare esecuzione del contratto
dopo il pagamento del saldo. 2. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate, inclusi criteri per l’analisi dei rischi, concernenti le garanzie
richieste ai contraenti. Articolo 116 Errori sostanziali, irregolarità o frodi 1. Quando la procedura si rivela inficiata da
errori sostanziali, irregolarità o frodi, l’amministrazione aggiudicatrice la
sospende e può adottare ogni provvedimento necessario, incluso l’annullamento
della procedura stessa. 2. Quando, dopo la firma del contratto, la
procedura o l’esecuzione del contratto si rivela inficiata da errori
sostanziali, irregolarità o frodi, l’amministrazione aggiudicatrice può
sospendere l’esecuzione oppure, se del caso, risolvere il contratto. Inoltre, l’esecuzione del contratto può essere
sospesa al fine di accertare se si sono effettivamente verificati i presunti
errori sostanziali, irregolarità o frodi. Se gli errori sostanziali, le irregolarità o le
frodi sono imputabili al contraente, l’amministrazione aggiudicatrice può inoltre
rifiutare il pagamento o recuperare gli importi versati indebitamente,
proporzionalmente alla gravità degli errori sostanziali, delle irregolarità o
delle frodi. 3. L’OLAF esercita il potere conferito alla
Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996,
relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione
ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro
le frodi e altre irregolarità(1) per effettuare verifiche sul posto
e controlli negli Stati membri nonché, conformemente agli accordi vigenti in
materia di cooperazione e assistenza reciproca, in paesi terzi e nei locali
delle organizzazioni internazionali. 4. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti la sospensione di un contratto in caso di errori
sostanziali, irregolarità o frodi nonché la definizione di errore sostanziale o
irregolarità. __________________ (5)
(1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.”; gli
articoli 117 e 118 sono così modificati: “Articolo 117 L’amministrazione aggiudicatrice 1. Le istituzioni sono considerate amministrazioni
aggiudicatrici centrali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 2),
della direttiva 2014/24/UE per gli appalti che aggiudicano per proprio conto.
Esse delegano, a norma dell’articolo 65 del presente regolamento, i poteri
necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate
concernenti la delega della funzione di amministrazione aggiudicatrice. Articolo 118 Soglie applicabili e periodo di statu quo 1. Ai fini dell’aggiudicazione di appalti pubblici
e contratti di concessione, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto delle
soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE
all’atto della selezione di una procedura di cui all’articolo 104,
paragrafo 1, del presente regolamento. Tali soglie determinano le modalità
di pubblicazione di cui all’articolo 103, paragrafi 1 e 2, del presente
regolamento. 2. Fatte salve le eccezioni e condizioni
specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nel
caso di contratti di valore superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 l’amministrazione
aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’offerente
selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo. 3. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti i contratti distinti e i contratti per lotti, la stima
del valore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nonché il
periodo di statu quo prima della firma del contratto.”; (6)
gli articoli 119 e 120 sono sostituiti dai
seguenti: “Articolo 119 Norme in materia di accesso agli appalti La partecipazione alle procedure di appalto è
aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che
rientrano nell’ambito d’applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche
e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo
particolare con l’Unione nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto
di detto accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni
internazionali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate
concernenti la prova che deve essere fornita in relazione all’accesso agli
appalti. Articolo 120 Norme dell’Organizzazione mondiale del
commercio in materia di appalti Qualora sia applicabile l’accordo plurilaterale
sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del
commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici
stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da
esso previste.”; (7)
all’articolo 131, il paragrafo 4 è sostituito dal
seguente: “4. L’articolo 106, paragrafi 1, 2, 3 e 6, e gli articoli
107 e 108 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I
richiedenti devono dichiarare che non si trovano in nessuna delle situazioni di
cui all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 oppure che rientrano
in uno dei casi di cui all’articolo 106, paragrafo 3. L’articolo 108 si applica per analogia ai
beneficiari.”; (8)
all’articolo 131, il paragrafo 5 è soppresso; (9)
all’articolo 131, il paragrafo 6 è sostituito dal
seguente: “6. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate concernenti le disposizioni relative alle domande di sovvenzione,
la prova che non rientrino in una situazione di esclusione, i richiedenti che
non hanno personalità giuridica, le persone giuridiche che formano un unico
richiedente, le decisioni di esclusione e le sanzioni finanziarie, i criteri di
ammissibilità e le sovvenzioni di valore modesto.”; (10)
all’articolo 138, paragrafo 2, il terzo comma è
sostituito dal seguente: “Le regole del concorso stabiliscono almeno le
condizioni di partecipazione compresi i criteri di esclusione di cui all’articolo
106, paragrafi 1, 2 e 3, e all’articolo 107, i criteri di aggiudicazione, l’ammontare
del premio, le modalità di pagamento e il diritto di decidere esclusioni e di
irrogare sanzioni finanziarie.”; (11)
all’articolo 139 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
“5 bis. Nessun sostegno finanziario è
concesso ai veicoli di investimento dedicati, agli intermediari finanziari e ai
destinatari finali che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 106,
paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all’articolo 107, paragrafo 1, lettere b) e
c).”; (12)
all’articolo 183, il paragrafo 4 è sostituito dal
seguente: “4. Quando partecipa alle procedure di concessione
delle sovvenzioni o di appalto conformemente al paragrafo 1 del presente
articolo, il CCR non è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 106, all’articolo
107, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 108 e all’articolo 131,
paragrafo 4, in materia di esclusione e sanzioni relative all’aggiudicazione di
appalti e alla concessione di sovvenzioni.”; (13)
gli articoli 190 e 191 sono sostituiti dai
seguenti: “Articolo 190 Aggiudicazione degli appalti per l’azione
esterna 1. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate sull’aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne. 2. Agli appalti di cui al presente titolo si
applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle
disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni
specifiche sulle soglie e sulle modalità di aggiudicazione degli appalti
esterni previste negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
Gli articoli da 117 a 120 non sono applicabili all’aggiudicazione degli appalti
di cui al presente capo. Il presente capo si applica: a) agli appalti non aggiudicati dalla Commissione
per proprio conto; b) agli appalti aggiudicati da entità o persone
delegate a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), nei casi
previsti dalla convenzione di finanziamento di cui all’articolo 189. 3. Le procedure di aggiudicazione degli appalti
sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 189. 4. Il presente capo non si applica ad azioni
previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni
di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di
aiuto umanitario. Articolo 191 Norme in materia di accesso agli appalti 1. La partecipazione alle procedure di appalto è
aperta a parità di condizioni a tutte le persone che rientrano nell’ambito d’applicazione
dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche secondo le
disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore
della cooperazione interessata. La partecipazione è inoltre aperta alle
organizzazioni internazionali. 2. Nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 2,
possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi
diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in circostanze
eccezionali debitamente giustificate dall’ordinatore responsabile. 3. In caso di applicazione di un accordo relativo
all’apertura degli appalti di beni o servizi cui partecipa l’Unione, gli
appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche alle persone fisiche e
giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2,
alle condizioni definite in tale accordo. 4. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme
dettagliate in materia di accesso alle procedure di appalto.”; (14)
all’articolo 204 è aggiunto il seguente paragrafo: “Agli esperti si applicano le disposizioni dell’articolo 106,
paragrafi 1, 3 e 5, dell’articolo 106, paragrafo 6, primo comma, e
paragrafo 7, e degli articoli 107 e 108.”. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). [2] Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1). [3] GU C del , pag. . [4] Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012,
pag. 1). [5] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). [6] Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1). [7] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali
dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). [8] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).