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Document 52014PC0343

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)

    /* COM/2014/0343 final - 2014/0175 (COD) */

    52014PC0343

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione) /* COM/2014/0343 final - 2014/0175 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

    2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

    3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione degli atti dell'Unione.

    Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

    4.           Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

    5.           La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 673/2005 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV del regolamento codificato.

    ê 673/2005 (adattato)

    2014/0175 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l'articolo Ö 207, paragrafo 2 Õ ,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    ê

    (1)       Il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio[6] ha subito varie e sostanziali modifiche[7]. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

    ê 673/2005 considerando 1

    (2)       Il 27 gennaio 2003 l'organo di conciliazione dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) ha adottato la relazione dell'organo di appello[8] e la relazione del gruppo di esperti[9], confermata dalla relazione dell'organo di appello, che constata l'incompatibilità della legge Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'"OMC".

    ê 673/2005 considerando 2 (adattato)

    (3)       Poiché le autorità statunitensi non hanno adeguato la loro legislazione agli accordi in questione, la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione di essere autorizzata a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie e dei relativi obblighi assunti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("GATT") del 1994[10]. Gli Stati Uniti hanno contestato il livello di sospensione delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi e la questione è stata sottoposta ad arbitrato.

    ê 673/2005 considerando 3 (adattato)

    (4)       Il 31 agosto 2004 l'arbitro ha stabilito che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari al 72% dell'importo dei pagamenti per la CDSOA relativi a dazi antidumping o compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale erano all'epoca disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi. L'arbitro ha pertanto concluso che la sospensione da parte della Comunità delle concessioni o di altri obblighi, tramite l'imposizione su una serie di prodotti originari degli Stati Uniti di dazi supplementari all'importazione, oltre ai dazi doganali consolidati, a concorrenza di un valore commerciale complessivo annuo non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio, risultava coerente con le norme dell'OMC. Il 26 novembre 2004, conformemente alla decisione dell'arbitro, l'organo di conciliazione ha concesso l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi previsti dall'accordo GATT del 1994.

    ê 673/2005 considerando 4 (adattato)

    (5)       I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale Ö esistevano all'epoca Õ dati disponibili si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2004 (dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità Ö era Õ pari a 27,81 milioni di USD. La Comunità pertanto Ö ha potuto Õ sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie per un importo equivalente. L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15% ad valorem, sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato I originari degli Stati Uniti Ö rappresentava Õ in un anno un valore commerciale non superiore a 27,81 milioni di USD. Con riguardo a tali prodotti, la Comunità Ö ha sospeso Õ l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie a decorrere dal 1o maggio 2005.

    ê 673/2005 considerando 5 (adattato)

    (6)       Se la decisione e le raccomandazioni dell'organo di conciliazione continuano a non essere applicate, la Commissione dovrebbe adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati Ö all'Unione Õ dalla CSDOA in tale periodo. La Commissione dovrebbe modificare l'elenco di cui all'allegato I oppure l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione, secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

    ê 673/2005 considerando 6 (adattato)

    (7)       La Commissione dovrebbe rispettare i seguenti criteri:

    a)      la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio; in altre circostanze, la Commissione dovrebbe aggiungere prodotti all'elenco di cui all'allegato I se il livello della sospensione aumenta oppure togliere prodotti da detto elenco se il livello della sospensione diminuisce;

    b)      se aggiunge prodotti, la Commissione seleziona automaticamente i prodotti elencati nell'allegato II secondo l'ordine di presentazione degli stessi; di conseguenza, la Commissione dovrebbe modificare anche l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'allegato I;

    c)      se elimina dei prodotti, la Commissione dovrebbe depennare dapprima i prodotti che sono stati aggiunti all'allegato I Ö dopo il 1° maggio 2005 Õ e Ö procedere Õ quindi ad eliminare i prodotti che Ö figuravano Õ nell'allegato I Ö il 1° maggio 2005 Õ , seguendo l'ordine di detto elenco.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 4 (adattato)

    (8)       Per procedere ai necessari adeguamenti delle misure di cui al Ö presente Õ regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla modifica dell'aliquota del dazio supplementare o degli elenchi contenuti negli allegati I e II alle condizioni fissate dal Ö presente Õ regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

    ê 673/2005 (adattato)

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per Ö l'Unione Õ nel quadro dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

    ê 303/2014 Articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

    Articolo 2

    È istituito un dazio ad valorem dello 0,35%, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio[11], sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

    ê 673/2005 (adattato)

    Articolo 3

    1. La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati Ö all'Unione Õ dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:

    a)           l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72% dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti Ö dall'Unione Õ nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;

    b)           l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio;

    c)           fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I; tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo;

    d)           fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati dei prodotti; la Commissione depenna in primo luogo i prodotti che Ö figuravano Õ nell'elenco di cui all'allegato II Ö al 1° maggio 2005 Õ e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva; essa procede quindi ad eliminare i prodotti che Ö figuravano Õ nell'elenco di cui all'allegato I Ö al 1° maggio 2005 Õ , seguendo l'ordine di detto elenco;

    e)           la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

    2. Se aggiunge prodotti all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti in questione. Essa non modifica l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 4, 1)

    3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di apportare modifiche e adeguamenti a norma del presente articolo.

    Qualora le informazioni sui pagamenti effettuati dagli Stati Uniti siano disponibili tardi nel corso dell'anno, in modo che non risulti possibile rispettare i termini regolamentari e imposti dall'OMC seguendo la procedura di cui all'articolo 4 e qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, sussistano imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 5 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del primo comma.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 4, 2)

    Articolo 4

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 4, 3)

    Articolo 5

    1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

    2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o del Consiglio hanno sollevato obiezioni.

    ê 673/2005 (adattato)

    Articolo 6

    L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente Ö al Õ regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 7

    1. Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi è stata rilasciata prima Ö del 30 aprile 2005 Õ.

    2. I dazi supplementari non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I ammessi in franchigia conformemente al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio[12].

    3. I prodotti elencati nell'allegato I possono essere vincolati al regime doganale di «trasformazione sotto controllo doganale» ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[13], solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno che i prodotti e le operazioni figurino nell'allegato 76, parte A, di detto regolamento.

    ê

    Articolo 8

    Il regolamento (CE) n. 673/2005 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti, se del caso, al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

    ê 673/2005 (adattato)

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno Ö successivo alla Õ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               COM(87) 868 PV.

    [2]               V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

    [3]               Iscritto nel programma legislativo per il 2014.

    [4]               V. allegato III della presente proposta.

    [5]               GU C […]del […], pag. […].

    [6]               Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio del 25 aprile 2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1).

    [7]               Si veda l'allegato III.

    [8]               Stati Uniti - Offset Act (Byrd Amendment), relazione dell'organo di appello (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 gennaio 2003).

    [9]               Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione del gruppo di esperti (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 settembre 2002).

    [10]             Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), ricorso da parte delle Comunità europee a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del DSU (WT/DS217/22, 16 gennaio 2004).

    [11]             Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

    [12]             Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

    [13]             Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    ê 303/2014 Art. 1, paragrafo 2 e allegato (adattato)

    ALLEGATO I

    I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[1], come modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione[2].

    del 7 settembre 2004

    che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo

    alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

    0710 40 00

    9003 19 30

    8705 10 00

    6204 62 31

    ____________

    ê 349/2013 Art. 2 e allegato II

    ALLEGATO II

    I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    ____________

    é

    ALLEGATO III

    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio  (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1) || ||

    || Regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione (GU L 111 del 25.4.2006, pag. 5) Regolamento (CE) n. 409/2007 della Commissione (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16) Regolamento (CE) n. 283/2008 della Commissione (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 19) Regolamento (CE) n. 317/2009 della Commissione (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 6) Regolamento (CE) n. 305/2010 della Commissione (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2011 della Commissione (GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 51) Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 6) ||

    || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 11 dell'allegato

    || Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52) || limitatamente al punto 4 dell'allegato

    || Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2014 della Commissione (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 6) ||

    ____________

    ALLEGATO IV

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 673/2005 || Presente regolamento

    Articoli da 1 a 4 || Articoli da 1 a 4

    Articolo 4 bis || Articolo 5

    Articolo 5 || Articolo 6

    Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 2 || -

    Articolo 6, paragrafo 3 || Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 4 || Articolo 7, paragrafo 3

    - || Articolo 8

    Articolo 8 || Articolo 9

    Allegato I || Allegato I

    Allegato II || Allegato II

    - || Allegato III

    - || Allegato IV

    _____________

    [1]               Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    [2]               Regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).

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