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Document 52014JC0041
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 174/2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d’Ivoire
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio
/* JOIN/2014/041 final - 2014/0351 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio /* */
RELAZIONE (1)
Sulla base della posizione comune 2004/852/PESC, il
regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio ha introdotto un divieto
relativo all'esportazione in Costa d'Avorio di materiale per la repressione
interna. La posizione comune 2004/852/PESC è stata successivamente sostituita
dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 174/2005,
modificato, attua ora la decisione 2010/656/PESC a livello dell'Unione
imponendo restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari
in Costa d'Avorio. (2)
È opportuno aggiungere una deroga supplementare al
divieto di vendere, fornire, trasferire e esportare materiale che potrebbe
essere impiegato per la repressione interna, per consentire la fornitura di
materiale destinato a progetti civili nel settore minerario o infrastrutturale,
in seguito all'adozione della decisione 2014/.../PESC del Consiglio. (3)
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di attuare tali
misure mediante un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 174/2005 in
base all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). 2014/0351 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005
del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente
ad attività militari in Costa d'Avorio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1, vista la decisione 2010/656/PESC del
Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti
della Costa d'Avorio[1], vista la proposta congiunta dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione 2010/656/PESC ha
sostituito la posizione comune 2004/852/PESC[2]
e prorogato le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio per
attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR")
1572 (2004) e le successive UNSCR. Il regolamento (CE) n. 174/2005 del
Consiglio[3],
che era stato adottato per attuare la posizione comune 2004/852/PESC, attua ora
la decisione 2010/656/PESC a livello dell'Unione imponendo restrizioni alla
prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio. (2) Dovrebbe essere introdotta
una deroga supplementare al divieto di vendere, fornire, trasferire e esportare
materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, onde
consentire il rilascio di licenze per un certo tipo di materiale destinato a
progetti civili nel settore minerario o infrastrutturale, in seguito all'adozione
della decisione 2014/.../PESC del Consiglio. (3) Poiché la misura in questione
rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua
attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare
al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori
economici di tutti gli Stati membri. (4) Il regolamento (CE) n. 174/2005
dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo
1 Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così
modificato: (1) l'articolo 1 è soppresso; (2) l'articolo 4 bis è sostituito da
quanto segue: Articolo
4 bis 1. In deroga all'articolo 3, l'autorità
competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore
o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal
quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato,
può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la
fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale incluso
nell'allegato I, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è
destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere
l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza. 2. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente,
indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore
o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal
quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato,
può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la
fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale che può essere
impiegato per la repressione interna, elencato nell'allegato I, destinato
unicamente al sostegno al processo ivoriano di riforma del settore della
sicurezza e al sostegno o all'uso da parte dell'operazione delle Nazioni Unite
in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi che l'appoggiano. 3. L'autorizzazione di cui al presente
articolo è concessa conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio
dell'Unione. (3) È inserito il seguente articolo 4 ter: "Articolo
4 ter 1. In deroga all'articolo 3, l'autorità
competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore
o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal
quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato,
può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la
fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale di cui al punto 4
dell'allegato I, purché il materiale sia destinato unicamente a un uso civile
per progetti nel settore minerario o infrastrutturale. 2. L'autorizzazione di cui al presente
articolo è concessa conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio
dell'Unione. 3. Gli esportatori forniscono all'autorità
competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la loro
domanda di autorizzazione. 4. Le autorità competenti concedono
autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione
del materiale di cui al punto 4 dell'allegato I solo dopo aver accertato che il
materiale in questione è destinato unicamente a un uso civile per progetti nel
settore minerario o infrastrutturale. 5. Lo Stato membro interessato informa gli
altri Stati membri e la Commissione, con almeno due settimane di anticipo,
della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1
del presente articolo." (4) Il titolo dell'allegato I è sostituito da
quanto segue: "Elenco del materiale di cui agli
articoli 3, 4 bis e 4 ter che potrebbe essere usato per la
repressione interna" (5) Il titolo dell'allegato II è sostituito da
quanto segue: "Elenco delle autorità competenti di cui
agli articoli 4 bis e 4 ter". Articolo
2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28. [2] Posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 368 del
15.12.2004, pag. 50). [3] Regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31
gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente
ad attività militari in Costa d'Avorio (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5).