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Document 52014JC0041

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio

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52014JC0041

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio /* */


RELAZIONE

(1) Sulla base della posizione comune 2004/852/PESC, il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio ha introdotto un divieto relativo all'esportazione in Costa d'Avorio di materiale per la repressione interna. La posizione comune 2004/852/PESC è stata successivamente sostituita dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 174/2005, modificato, attua ora la decisione 2010/656/PESC a livello dell'Unione imponendo restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio.

(2) È opportuno aggiungere una deroga supplementare al divieto di vendere, fornire, trasferire e esportare materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, per consentire la fornitura di materiale destinato a progetti civili nel settore minerario o infrastrutturale, in seguito all'adozione della decisione 2014/.../PESC del Consiglio.

(3) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di attuare tali misure mediante un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 174/2005 in base all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2014/0351 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio[1],

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       La decisione 2010/656/PESC ha sostituito la posizione comune 2004/852/PESC[2] e prorogato le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1572 (2004) e le successive UNSCR. Il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio[3], che era stato adottato per attuare la posizione comune 2004/852/PESC, attua ora la decisione 2010/656/PESC a livello dell'Unione imponendo restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio.

(2)       Dovrebbe essere introdotta una deroga supplementare al divieto di vendere, fornire, trasferire e esportare materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, onde consentire il rilascio di licenze per un certo tipo di materiale destinato a progetti civili nel settore minerario o infrastrutturale, in seguito all'adozione della decisione 2014/.../PESC del Consiglio.

(3)       Poiché la misura in questione rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)       Il regolamento (CE) n. 174/2005 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è soppresso;

(2) l'articolo 4 bis è sostituito da quanto segue:

Articolo 4 bis

1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale incluso nell'allegato I, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza.

2. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, elencato nell'allegato I, destinato unicamente al sostegno al processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e al sostegno o all'uso da parte dell'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi che l'appoggiano.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

(3) È inserito il seguente articolo 4 ter:

"Articolo 4 ter

1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale di cui al punto 4 dell'allegato I, purché il materiale sia destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3. Gli esportatori forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la loro domanda di autorizzazione.

4. Le autorità competenti concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale di cui al punto 4 dell'allegato I solo dopo aver accertato che il materiale in questione è destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo."

(4) Il titolo dell'allegato I è sostituito da quanto segue:

"Elenco del materiale di cui agli articoli 3, 4 bis e 4 ter che potrebbe essere usato per la repressione interna"

(5) Il titolo dell'allegato II è sostituito da quanto segue:

"Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

[2]                      Posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50).

[3]               Regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5).

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