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Document 52014DC0069
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Seventh report under Article 12 of Regulation (EEC, Euratom) n° 1553/89 on VAT collection and control procedures
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Settima relazione a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 sulle procedure di riscossione e di controllo dell’IVA
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Settima relazione a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 sulle procedure di riscossione e di controllo dell’IVA
/* COM/2014/069 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Settima relazione a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 sulle procedure di riscossione e di controllo dell’IVA /* COM/2014/069 final */
INDICE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO Settima relazione a norma dell’articolo 12 del regolamento
(CEE, Euratom) n. 1553/89 sulle procedure di riscossione e di controllo
dell’IVA 1........... Introduzione................................................................................................................. 3 2........... Impatto dell’efficienza e
dell’efficacia dell’amministrazione fiscale........................... 4 2.1........ Divario dell’IVA e risorse proprie
provenienti dall’IVA............................................. 4 2.2........ Costi di conformità a carico delle
imprese.................................................................... 5 2.3........ Costi dell’amministrazione fiscale a
carico degli Stati membri.................................... 5 3........... Rendere l’amministrazione fiscale
più efficiente: sfide................................................ 6 3.1........ Organizzazione delle amministrazioni
fiscali................................................................ 6 3.2........ Identificazione, registrazione e
cancellazione ai fini dell’IVA..................................... 6 3.3........ Regime doganale 42..................................................................................................... 8 3.4........ Dichiarazione IVA e pagament.................................................................................... 9 3.5........ Riscossione e recupero dell’IVA................................................................................ 10 3.6........ Controlli e accertamenti relativi
all’IVA.................................................................... 10 3.7........ Sistema di composizione delle
controversie fiscali..................................................... 11 3.8........ Rispetto della normativa in materia
di IVA............................................................... 12 4........... Conclusioni................................................................................................................. 13 4.1........ Modernizzazione dell’amministrazione
dell’IVA....................................................... 13 4.2........ Azioni che devono essere intraprese
dagli Stati membri............................................ 13 4.3........ Azioni che devono essere intraprese
dalla Commissione............................................ 15 1. Introduzione L’articolo 12 del regolamento n. 1553/89
del Consiglio[1] concernente il regime uniforme definitivo
di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore
aggiunto invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una
relazione triennale sulle procedure di registrazione dei soggetti passivi, di
determinazione e di riscossione dell’IVA applicate dagli Stati membri, nonché
in merito alle modalità e ai risultati dei loro sistemi di controllo nell’ambito
di questa imposta. Dal 1989 sono state compilate sei relazioni[2]. Le relazioni
precedenti hanno toccato tutte le aree tematiche indicate nel succitato regolamento
formulando inoltre raccomandazioni volte a conseguire miglioramenti nella maggior
parte di tali aree. L’ultima relazione[3]
ha altresì valutato se le relazioni precedenti e le conseguenti raccomandazioni
siano state efficaci. La presente relazione è la settima della serie
e ha lo scopo di misurare i miglioramenti rilevati nell’amministrazione dell’IVA
negli Stati membri ai sensi dell’articolo 12 del succitato regolamento. Nel
contempo essa mira a individuare le buone prassi nelle varie fasi dell’effettiva
riscossione dell’IVA, nonché a consentire agli Stati membri di valutare i
rischi e riconoscere le opportunità di miglioramento dei sistemi di controllo e
di riscossione dell’IVA. A tale proposito la Commissione sottolinea che
relazione dovrebbe essere vista come la possibilità “di proporre eventuali
miglioramenti delle procedure per renderle più efficaci” (articolo 12, paragrafo
2, del succitato regolamento). I risultati presentati in questa relazione
sono messi a confronto con i parametri di riferimento comuni fissati dalla Commissione
sulla base delle raccomandazioni formulate in relazioni precedenti[4] e con gli sviluppi a livello nazionale e dell’UE nel campo dell’amministrazione
fiscale. Questi sviluppi riguardano principalmente misure di prevenzione,
misure di promozione del rispetto volontario della normativa, approcci basati
sui servizi alla clientela, gestione dei rischi e ottimizzazione dell’uso di
strumenti informatici. Per raccogliere le informazioni necessarie alla
preparazione della presente relazione è stato distribuito a tutti gli Stati
membri[5] un questionario concernente temi selezionati. Le domande riguardavano
le principali aree tematiche indicate di seguito: organizzazione delle amministrazioni
fiscali; identificazione, registrazione e cancellazione ai fini dell’IVA; regime
doganale 42; dichiarazioni e versamenti dell’IVA; riscossione e recupero dell’IVA;
controlli e accertamenti relativi all’IVA; sistema di composizione delle
controversie fiscali; rispetto della normativa in materia di IVA. Tutti gli
Stati membri hanno risposto al questionario e hanno fornito le informazioni
richieste. In diverse occasioni le informazioni trasmesse sono state discusse
insieme agli Stati membri. La presente relazione riassume i risultati ottenuti
grazie alle risposte fornite al questionario suddividendoli per area tematica e
presentandoli nell’ordine sequenziale descritto in precedenza. 2. Impatto dell’efficienza e dell’efficacia dell’amministrazione
fiscale L’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione
fiscale negli Stati membri incidono sulle dimensioni del divario dell’IVA
nonché sull’ammontare delle risorse proprie provenienti dall’IVA dovute dagli
Stati membri all’Unione europea. Questi fattori hanno poi
effetti anche sulla relativa quota delle risorse proprie totali pagate da altri
Stati membri. Nel contempo, l’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione fiscale
influenzano anche i costi di conformità sostenuti dalle imprese e i costi dell’amministrazione
fiscale sostenuti dai governi. Poiché l’IVA rappresenta una parte considerevole
dell’onere amministrativo delle imprese, è importante migliorare la qualità dell’amministrazione dell’IVA anche per questo
motivo. 2.1. Divario
dell’IVA e risorse proprie provenienti dall’IVA Il divario dell’IVA è la differenza tra l’importo
dell’IVA potenzialmente riscuotibile[6]
e l’importo dell’IVA effettivamente riscossa ed è la conseguenza di mancate
entrate dovute a casi di frode ed evasione, elusione fiscale lecita, fallimenti
e insolvenze finanziarie, oltre che a errori di calcolo e all’efficienza delle amministrazioni
fiscali. In uno studio recente[7] il divario totale dell’IVA[8]
nei 26 Stati membri dell’UE nel 2011[9]
è stato stimato in circa 193 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 18%
dell’IVA potenzialmente riscuotibile nell’UE-26, o a circa l’1,5% del PIL
totale dell’UE-26. Quest’ultima percentuale è aumentata rispetto all’1,1% del
PIL totale dell’UE-26 registrato nel 2006 ed è superiore anche alla media dell’1,2%
del periodo 2000-2011. Il valore medio del divario dell’IVA espresso in
percentuale del PIL ha registrato una moderata tendenza al ribasso fino al 2008[10], mentre, a partire dal
2008, le difficoltà economiche hanno penalizzato i sistemi dell’IVA
determinando un aumento del divario medio dell’imposta. In particolare, i paesi
maggiormente colpiti dalla crisi economica e finanziaria hanno registrato
aumenti significativi del divario dell’IVA e non sono riusciti a migliorare la
loro situazione in termini sostanziali nel corso del tempo. In generale, i divari
dell’IVA stimati a livello di singoli Stati membri sono molto diversi da un
paese all’altro e rivelano forti disparità in termini di prestazioni. Le conclusioni generali dello studio indicano che
il rispetto della normativa in materia di IVA è minore nei periodi di
recessione e in quelli successivi agli aumenti delle aliquote, soprattutto nei
paesi in cui l’attività di contrasto in campo fiscale è più debole. Questi
risultati sono in linea con le previsioni secondo la teoria dell’evasione
fiscale e con alcune stime precedenti; sottolineano altresì l’importante ruolo
svolto dall’amministrazione fiscale e dall’attività di contrasto in campo
fiscale nel delineare le riforme della politica in materia di IVA e le risposte
alle pressioni fiscali. Nel 2011 le risorse proprie provenienti dall’IVA
rappresentavano l’11% delle entrate UE, pari a circa 14 miliardi di euro. Per
il calcolo delle risorse proprie provenienti dall’IVA si applica, di norma, un’aliquota
uniforme di prelievo dello 0,3% sulla base imponibile armonizzata dell’IVA di
ciascuno Stato membro[11]. Questa base imponibile dell’IVA è livellata, tuttavia, al 50% del
reddito nazionale lordo per ciascuno Stato membro. 2.2. Costi
di conformità a carico delle imprese Nell’attuale situazione di fragilità economica
e finanziaria, i costi di conformità sostenuti dalle imprese sono divenuti una
questione importante di cui i governi devono tener conto nel valutare le
soluzioni più idonee a stimolare e a sostenere la crescita economica. Lo studio
Paying Taxes relativo al 2013[12]
è giunto alla conclusione che esiste un legame tra la crescita economica e gli
oneri amministrativi a carico delle imprese. Lo studio dimostra che le economie
che hanno adottato provvedimenti volti a ridurre la complessità dell’amministrazione
fiscale – in termini sia di numero di versamenti sia di tempo dedicato agli adempimenti
fiscali – hanno registrato miglioramenti sotto il profilo della crescita economica.
È emerso inoltre che ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese produce
maggiori effetti sulla crescita economica che ridurre le tasse. Per quanto riguarda la regione UE ed EFTA[13], lo studio dimostra
che nel periodo preso in considerazione sono diminuiti sia il numero medio di
ore necessarie per gli adempimenti fiscali sia il numero di versamenti. Questa evoluzione è dovuta in gran parte a un maggiore utilizzo
di migliori risorse elettroniche per la dichiarazione e il pagamento, nonché a livelli
di efficienza più elevati dell’amministrazione fiscale. I sistemi dell’IVA
assorbono in media il 32% del tempo dedicato agli adempimenti fiscali nella regione
considerata. Esistono, tuttavia, notevoli differenze tra gli Stati membri
perché le diverse procedure amministrative di attuazione dell’imposta variano
considerevolmente. 2.3. Costi
dell’amministrazione fiscale a carico degli Stati membri Il livello aggregato di spesa che un’amministrazione
fiscale deve sostenere per ottemperare alle proprie responsabilità fiscali e d’altro
tipo inerenti al suo mandato è una questione importante e attuale per tutti gli
Stati membri. Le risorse disponibili per applicare la legislazione nazionale in
campo fiscale sono limitate, cosicché gli Stati membri cercano costantemente di
ridurre i costi dell’amministrazione fiscale. Secondo una recente indagine dell’OCSE[14], nella maggior parte delle amministrazioni fiscali la quota dei costi
di riscossione[15] registra una tendenza al ribasso, che può essere attribuita, almeno in
parte, a una maggiore efficienza derivante da investimenti tecnologici e altre
iniziative. L’indagine ha mostrato inoltre che i costi salariali aggregati – in
quanto parte dei costi amministrativi totali dei paesi dell’OCSE – sono
diminuiti nettamente, del 6% (in termini assoluti), sia nel 2010 che nel 2011. Molto
probabilmente questo calo è da ricondurre all’impatto delle riduzioni di
personale disposte dai governi e/o ad aumenti dell’efficienza ottenuti grazie a
iniziative di automazione e riorganizzazione interna. Nondimeno permangono
differenze tra gli Stati membri. 3. Rendere l’amministrazione fiscale più efficiente: sfide In un’amministrazione fiscale moderna un ruolo
importante spetta alle valutazioni periodiche delle prestazioni, che possono
servire per rendere l’amministrazione più efficiente e più efficace. Le
disposizioni dell’articolo 12 offrono l’occasione di valutare il funzionamento
delle amministrazioni competenti per l’IVA e di comprendere i modelli sia del
rispetto che del mancato rispetto della normativa in materia di IVA, il che può
a sua volta contribuire a ridurre il divario dell’IVA e a generare vantaggi economici.
Questo capitolo sintetizza, per ciascuna area tematica, i parametri di
riferimento e i risultati della valutazione posti alla base della presente relazione. 3.1. Organizzazione
delle amministrazioni fiscali Nell’organizzazione delle amministrazioni fiscali
degli Stati membri è possibile riconoscere due tendenze importanti. In primo
luogo, vi è la tendenza a conferire maggiore autonomia alle amministrazioni fiscali.
In linea di principio, l’autonomia può migliorare le prestazioni perché rimuove
gli ostacoli a una gestione efficace ed efficiente mantenendo, nel contempo, un
livello adeguato di responsabilità e trasparenza. I diversi ordinamenti
istituzionali degli Stati membri consentono, in generale, una maggiore
autonomia sia di bilancio sia di gestione delle risorse umane e di definizione
della struttura organizzativa. Tuttavia, in molti Stati membri permangono
significative restrizioni per quanto riguarda la gestione. In secondo luogo, nella struttura
organizzativa delle amministrazioni fiscali sussiste la tendenza a passare da
un approccio fondato sulle tasse a uno fondato sul contribuente. L’approccio
fondato sul contribuente include, tra l’altro, la creazione di unità specifiche
per i grandi contribuenti, per le persone e i lavoratori autonomi molto
benestanti nonché per la gestione dei rischi. La maggior parte degli Stati
membri dispone di un’unità per i grandi contribuenti, che molto spesso, però, è
semplicemente un centro di controllo e non si occupa di presentazione della
documentazione, pagamenti, riscossione forzosa o servizi a favore dei
contribuenti. Solo pochi Stati membri sono dotati di un’unità distinta
responsabile della gestione del rispetto della normativa da parte di persone
fisiche e lavoratori autonomi molto benestanti e hanno istituito un’unità
separata per la gestione dei rischi, a sostegno di un approccio olistico al
rispetto della normativa. 3.2. Identificazione,
registrazione e cancellazione ai fini dell’IVA 3.2.1. Parametri di riferimento La registrazione è trasparente e i
contribuenti sono bene informati su come, quando e dove possono registrarsi. È
possibile accedere ai servizi per i contribuenti tramite sportelli di
consulenza, sistemi online o call-centre. I contribuenti non stabiliti possono
ottenere informazioni facilmente. Le domande di registrazione sono trattate sollecitamente.
Durante la procedura di registrazione vengono raccolte informazioni che
permettono all’amministrazione fiscale di individuare e arrestare le frodi a
uno stadio precoce. Sin dall’inizio l’amministrazione fiscale controlla la
conformità delle domande e dei pagamenti dei soggetti passivi registrati
considerati a rischio, anche tramite visite in loco compiute dopo la registrazione
nella fase iniziale e successivamente, su base periodica. Le procedure di
cancellazione sono efficaci e permettono di cancellare rapidamente dal sistema
IVA le società fantasma. Il registro è aggiornato e vengono adottate misure per
garantire la qualità e l’affidabilità dei dati contenuti nel sistema VIES. Le
autorità fiscali e gli operatori economici possono contare sulla validità dei
numeri d’identificazione IVA utilizzati nel VIES. Ove sospettino intenzioni
fraudolente ma non possano rifiutare la registrazione, le amministrazioni fiscali
adottano misure di sicurezza supplementari a titolo precauzionale come
prerequisito per la registrazione. 3.2.2. Situazione attuale La procedura di registrazione è trasparente
nella maggior parte degli Stati membri e i contribuenti – compresi quelli non stabiliti
– sono ben informati su come, quando e dove possono chiedere la registrazione a
fini IVA (AT, BG, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL,
PT, RO, SE, SI, SK e UK). I contribuenti non stabiliti possono accedere
facilmente a informazioni in lingue straniere, perlopiù in inglese (AT, BG, CZ,
DK, EE, ES, FR, HU, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, SE, SK e UK). Tuttavia, in
presenza di questioni più specifiche e correlate alle imprese, le informazioni
fornite in lingua straniera sono più scarse. Nonostante il
considerevole impegno profuso dagli Stati membri per migliorare il loro sito
web, resta difficile capire se determinate imprese siano soggette o meno all’obbligo
di registrazione e quali siano gli adempimenti a loro carico. Durante la procedura di registrazione devono
essere verificate l’attività prevista e l’identità del contribuente, al fine di
prevenire frodi associate a imprese fittizie (dette anche “società fantasma”). Una
procedura di registrazione moderna consiste in un processo completo che
comprende i controlli prima della registrazione, i programmi di monitoraggio post-registrazione
della conformità della dichiarazione e dei pagamenti IVA dei soggetti a rischio,
nonché la cancellazione della registrazione non appena le relative condizioni
non sono più soddisfatte[16]. Con l’attuazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio[17], alla fase precedente la registrazione e alla cancellazione è stata
riservata maggiore attenzione, ma non tutti gli Stati membri hanno predisposto
una procedura di registrazione completa. Nella fase precedente la registrazione, la
maggior parte degli Stati membri (ad eccezione di EL, FR, IT e PT) effettua
sistematicamente controlli incrociati tra la domanda di registrazione e altre
fonti di dati (ad esempio i registri delle imprese e le banche dati interne), ma
compiono solo occasionalmente visite in loco. La maggior parte degli Stati
membri si affida agli indicatori di rischio. Dai dati,
laddove disponibili, riguardanti le domande di registrazione respinte nei
singoli Stati membri (BE, BG, DK, DE, EE, ES, FR, HU, IE, LT, MT, PL, SE, SI e
UK) risulta che le procedure di registrazione raramente si concludono con il
rifiuto della registrazione. I programmi di monitoraggio
post registrazione sono attuati da circa la metà degli Stati membri. Gli scarsi dati disponibili sulla cancellazione rivelano
che le cancellazioni disposte d’ufficio sono poche e che le procedure sono di
solito troppo lente per riuscire ad arrestare le frodi in materia di IVA perpetrate
dalle società fantasma. In merito al VIES (sistema di scambio di
informazioni sull’IVA), è necessario migliorare il grado di aggiornamento, la
completezza e l’accuratezza dei dati disponibili nel sistema. In alcuni Stati
membri sono particolarmente problematici i lunghi intervalli di aggiornamento
del sistema (BE, EL, ES e PT) e la cancellazione retroattiva (CY, DK, EL, FR,
IE, PL, PT, RO e UK). In quest’ultimo caso, nel rispetto dei principi di
trasparenza e certezza del diritto, nella versione web del VIES dovrebbe essere
visibile la data effettiva di cancellazione delle partite IVA. 3.3. Regime
doganale 42 3.3.1. Parametri
di riferimento Gli Stati membri
hanno attuato un sistema che permette di controllare i numeri d’identificazione
IVA al momento dell’importazione. Il sistema prevede l’accesso online alla
banca dati del VIES contenente tutti i numeri validi d’identificazione IVA presenti
nella banca dati dell’UE. Le autorità doganali trasmettono sistematicamente
alle amministrazioni fiscali dati sulle importazioni per mezzo del regime
doganale 42, nell’ottica di un efficiente scambio di dati. All’interno del
sistema di analisi dei rischi delle amministrazioni fiscali, le importazioni effettuate
nell’ambito del regime doganale 42 sono classificate a rischio supplementare. Lo
scambio dei risultati delle analisi dei rischi avviene nel contesto di Eurofisc[18] attraverso l’ambito
di attività n. 3 “Regime doganale 4200”. 3.3.2. Situazione attuale Il regime doganale 42 è utilizzato dagli
importatori per ottenere l’esenzione IVA quando i beni importati sono destinati
a essere trasportati in un altro Stato membro. L’IVA è dovuta nello Stato
membro di destinazione. Quando i beni vengono reimportati, si applica il regime
doganale 63. Ai fini della presente relazione, i riferimenti al regime doganale
42 comprendono anche il regime doganale 63. Nell’ambito del regime doganale 42, in un
numero considerevole di Stati membri non vengono effettuati controlli sistematici della validità dei numeri d’identificazione IVA, né degli
importatori né dei clienti (BE, BG, FR[19],
HU, IE, LU, NL, PT e UK), e le informazioni sulle relative operazioni non
vengono scambiate tra le autorità doganali e le amministrazioni fiscali (EL,
IT, NL[20],
PL e SK). Dopo che le informazioni sono state messe a disposizione delle
autorità doganali, dovrebbero essere trasmesse all’amministrazione fiscale
dello Stato membro importatore, la quale, a questo punto,
può controllare se l’importatore (o il suo rappresentante fiscale) ha
presentato l’elenco riepilogativo e l’operazione può quindi essere
ulteriormente monitorata. Nonostante le forti perdite del gettito IVA
subite a causa di abusi del regime doganale 42, non tutti gli Stati membri
hanno classificato questo tipo di operazioni come rischi supplementari nei loro
sistemi nazionali di analisi dei rischi, né trasmettono informazioni attraverso
Eurofisc (EE, FI, LU e MT). Nel 2011 è stato predisposto all’interno di
Eurofisc uno specifico ambito di attività per garantire un rapido scambio di
informazioni su possibili operazioni fraudolente e sugli operatori che abusano
del regime doganale 42. Diversi Stati membri utilizzano strumenti specifici,
quali licenze (LU, MT, NL e SK) e garanzie (AT, DK, EE, ES, HU, IT, LU, MT, NL,
RO e SK), per prevenire abusi del regime doganale 42. Licenze e garanzie sono
strumenti utili nel caso degli operatori a rischio. Tuttavia, imporre un
obbligo generale di licenza o garanzia a tutti gli operatori o rappresentanti
fiscali che vogliono avvalersi del regime doganale 42 costituisce un onere
sproporzionato per le imprese oneste, oltre a mettere a repentaglio il corretto
funzionamento del mercato interno perché annulla la flessibilità e l’attrattiva
della semplificazione offerta da questo regime. Pertanto, gli Stati membri che
impongono un sistema di licenza o garanzia dovrebbero applicarlo unicamente agli
operatori a rischio. 3.4. Dichiarazione
IVA e pagament 3.4.1. Parametri di riferimento Presentare la dichiarazione IVA è il primo
passo (dopo la registrazione) del processo completo di accertamento dell’IVA
dovuta. È in atto un approccio sistematico mirato a controllare e dare
esecuzione agli obblighi di dichiarazione, nonché a garantire la presentazione
puntuale della dichiarazione. Procedure operative altamente automatizzate, che
comprendono la presentazione elettronica delle dichiarazioni IVA e degli
elenchi riepilogativi nell’ambito del VIES, sono supportate da strumenti di
analisi del profilo dei contribuenti, per individuare le azioni di follow-up più
idonee nei confronti dei contribuenti che hanno smesso di presentare le
dichiarazioni (ad esempio telefonate, messaggi di posta elettronica, sms,
ingiunzioni di pagamento, visite personali, accertamento dell’inadempienza o
azione penale). Si fa ampio ricorso alla presentazione delle dichiarazioni per
via elettronica. L’IVA dovuta e l’IVA rimborsata sono pagate puntualmente. In
caso di pagamento o rimborso tardivi, gli interessi sono addebitati o pagati
automaticamente. Sanzioni ragionevoli contribuiscono al rispetto degli obblighi
di dichiarazione e di pagamento. 3.4.2. Situazione attuale Nell’Unione europea il tasso medio di dichiarazione
(ossia il numero di dichiarazioni ricevute rispetto al numero previsto) è
elevato e si aggira intorno al 96%. Vi sono, tuttavia, significative differenze
tra i singoli Stati membri. Il tasso individuale delle dichiarazioni dipende,
tra l’altro, dall’efficienza del sistema automatizzato di dichiarazione e
pagamento, dagli interessi e dalle sanzioni previsti e dall’accuratezza del
registro dei contribuenti. Il ricorso alla dichiarazione elettronica è in
crescita, ma resta ancora al di sotto delle aspettative realistiche. Solo in
una piccola maggioranza di Stati membri vigono norme adeguate che prevedono l’obbligo
della presentazione elettronica delle dichiarazioni IVA (AT, BE, BG, DE, DK,
EL, ES[21], FR, IE, IT, LU, LV, NL, PT, RO, SI e UK). Negli altri Stati membri si
applica un sistema opzionale (CY, CZ[22],
EE, ES, FI, FR[23], HU, LT, MT, PL, RO, SE e SK). Nella maggior parte degli Stati membri
la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell’IVA sono oggetto di
monitoraggio sistematico, ma in molti di essi (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES,
FI, FR, HU, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SE, SI e SK) mancano procedure moderne e
automatiche di follow-up per le dichiarazioni presentate in ritardo (o non
presentate) e per i versamenti tardivi (ad esempio solleciti automatici,
valutazione stimata immediata in caso di mancata dichiarazione). Tutti gli Stati membri applicano sanzioni in caso
di dichiarazione e pagamento tardivi o omessi, ma gli interessi e le sanzioni
variano considerevolmente da uno Stato membro all’altro. I dati attuali non
garantiscono che le sanzioni abbiano un impatto effettivo e penalizzano i
contribuenti con un onere complessivo superiore a quello che avrebbero dovuto
sostenere se avessero fatto ricorso al finanziamento tramite terzi. La puntualità dei rimborsi IVA è generalmente
migliorata nel periodo 2009-2011. Nella maggior parte degli Stati membri la
domanda di rimborso dell’IVA deve essere presentata entro una determinata
scadenza (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, SI, LT, LV, MT,
NL, PL, RO e UK) e il rimborso avviene generalmente entro tale scadenza, compresa
fra 30 e 45 giorni. Tuttavia, in alcuni Stati membri, la puntualità dei
rimborsi resta un problema. Alcuni Stati membri non pagano gli interessi in
caso di rimborsi tardivi (AT, CY, LU, NL e UK[24]). 3.5. Riscossione
e recupero dell’IVA 3.5.1. Parametri di riferimento Il valore del debito d’imposta è stabile e
inferiore al 10% delle entrate fiscali annue. Gli arretrati dei debiti vecchi
sono rivisti con cadenza regolare per verificarne l’esigibilità; sono in atto
idonee politiche di estinzione del debito. Le operazioni di riscossione dei debiti
sono svolte da personale specializzato impiegato a tempo pieno. Le funzioni
sono altamente automatizzate e comprendono: (i) notifiche, solleciti e
ingiunzioni automatizzati; (ii) identificazione automatica dei beni grazie a
informazioni di terzi; (iii) compensazione automatica tra crediti e debiti d’imposta.
I metodi di analisi del profilo dei debitori contribuiscono a individuare gli
strumenti più efficaci per la riscossione dell’IVA. I nuovi debitori sono
contattati tempestivamente tramite call-centre. L’amministrazione adotta un
approccio strutturato e trasparente agli schemi di rateizzazione e vi è un
sistema di individuazione automatica dei beni basato su informazioni di terzi e
su metodi di analisi del profilo dei debitori. Il governo adotta un approccio
olistico per una riscossione coordinata dei tributi e dei contributi
previdenziali non versati. 3.5.2. Situazione attuale È stata registrata una crescita degli
arretrati relativi ai versamenti dell’IVA (in media del 15% nella maggior parte
degli Stati membri) che si può spiegare, almeno in parte, con la recessione. Ma
in alcuni Stati membri (BG, CY, EL, FI e MT) il livello di estinzione del debito è basso e addirittura prossimo
allo zero; risulta perciò difficile confrontare il valore
del debito esigibile. I debiti di cui è stata accertata l’inesigibilità
a costi ragionevoli dovrebbero essere sottoposti a una procedura di estinzione flessibile.
Senza un programma continuo di estinzione, le amministrazioni fiscali rischiano
di sprecare risorse preziose cercando di riscuotere debiti inesigibili e
trascurando, invece, quelli esigibili. In un numero rilevante di Stati membri il
compito di riscossione dei debiti non è gestito da una prospettiva completa. È
necessario un approccio coerente per gestire il processo di riscossione dal
momento dell’accertamento del debito fino alla sua estinzione. La maggior parte degli Stati membri si è sforzata
di rendere più efficiente la riscossione dei tributi non versati. Si nota una
netta tendenza verso procedure di riscossione non sequenziali (AT, BE, BG, DE,
ES, FR, HU, IE, LT, LU, LV, PT, SE e UK) e di riscossione unificata dei tributi
e dei contributi previdenziali non versati (AT, BG, DK, EE, ES, FI, HU, IE, LV,
NL, RO, SE, SI e UK). Circa la metà degli Stati membri ha attuato procedure di
riscossione totalmente o parzialmente integrate, coadiuvate dall’individuazione
automatica dei beni basata su informazioni interne o di terzi (BE, BG, CZ, DK,
ES, FI, HU, IE, IT, LT, PT, SI e SE). 3.6. Controlli
e accertamenti relativi all’IVA 3.6.1. Parametri di riferimento Il programma di controllo comprende una
serie di approcci che, unitamente ai servizi per i contribuenti, rappresentano
un approccio equilibrato alla promozione del rispetto volontario della
normativa. È in atto un sistema di gestione basato sul rischio per la selezione
dei contribuenti da sottoporre a controlli e per lo stanziamento delle risorse
disponibili per i controlli a seconda del rischio dei contribuenti. L’amministrazione
fiscale dispone di sufficiente personale con formazione adeguata. Esiste la
separazione delle competenze durante tutto il processo di controllo ed è
applicato un sistema di controlli ed equilibri per ridurre al minimo le
possibilità di corruzione. Viene elaborato, attuato e monitorato un piano
operativo annuale volto al conseguimento di un livello adeguato di prestazione
operativa. I controllori possono contare su assistenza nelle questioni tecniche
e procedurali per garantire l’adozione di decisioni coerenti ed eque sul campo
e sono dotati di strumenti di controllo moderni. 3.6.2. Situazione attuale La maggior parte degli Stati membri (ad eccezione
di EL, ES, LU, PT e RO) applica una strategia basata sul rischio per la
selezione dei contribuenti da sottoporre a controlli e attua in misura crescente
controlli mirati. Alcuni Stati membri prevedono tuttavia l’obbligo di
sottoporre determinati contribuenti a controlli tutti gli anni (AT, DE, FI, IE,
IT, PL e SI). Sebbene tale obbligo valga soltanto per i grandi contribuenti,
esso impedisce agli Stati membri di agire con la flessibilità necessaria per
destinare risorse per i controlli alle verifiche dei contribuenti a maggior
rischio. Esistono differenze sostanziali tra gli Stati
membri per quanto concerne sia la percentuale di contribuenti sottoposti a
controlli sul campo sia l’importo supplementare dell’IVA accertato a seguito
dei controlli. Alcuni Stati membri, però, non dispongono di indicatori di
prestazione per valutare l’efficacia dei loro controlli (CY, DK, FI, LU e MT). Con
molti dipendenti impegnati in compiti di controllo, le amministrazioni fiscali
devono calcolare regolarmente l’efficacia delle loro attività di controllo per
poter stanziare le risorse di conseguenza. Nella grande maggioranza degli Stati membri è
ben sviluppato anche il controllo elettronico. I controllori ricevono pertanto
una formazione nel campo dei controlli elettronici (ad eccezione di IT e MT) e
degli strumenti di analisi dei dati forniti mediante sistemi computerizzati. Nel
contempo vigono norme che impongono ai contribuenti di trasmettere i dati per
mezzo di sistemi computerizzati durante i controlli fiscali (AT, BE, BG, CZ,
CY, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LV, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI e
UK). Nondimeno, la maggior parte degli Stati membri non prevede l’uso di un file
di audit standard, che permetterebbe di accrescere ulteriormente l’efficienza e
l’efficacia dell’attività di controllo. Nella maggior parte degli Stati membri i
controllori hanno accesso a numerose categorie di informazioni di terzi (ad esempio
il registro immobiliare, il registro automobilistico, informazioni fornite
dagli enti di previdenza sociale e finanziari), ma non sempre in modo automatizzato.
La maggioranza degli Stati membri chiede spesso informazioni ad altri Stati membri,
ma permangono ostacoli considerevoli (di tipo giuridico o attinenti alla
velocità e qualità della risposta e alla lingua) che limitano l’efficacia di
questo strumento. La maggioranza degli Stati membri dispone di
unità antifrode specializzate nel campo dell’IVA (ad eccezione di AT, CZ, EE,
EL, FI, HU, LV, RO e SI). Questo aspetto è importante perché gli accertamenti
in potenziali casi di frode devono essere svolti da controllori preparati e
operanti nell’ambito di squadre, in grado di analizzare le tendenze delle frodi
e individuare tracce di attività fraudolente. 3.7. Sistema
di composizione delle controversie fiscali 3.7.1. Parametri di riferimento Il contribuente può fare ricorso contro le
decisioni dell’amministrazione fiscale utilizzando un sistema di composizione
delle controversi fiscali codificato, trasparente, rapido e poco costoso. Il sistema
prevede che sia esperita una procedura amministrativa obbligatoria di ricorso,
indipendente dall’autorità che ha adottato la decisione appellata, prima di
deferire la causa ai tribunali. Questa procedura di ricorso amministrativo serve
a garantire che alla procedura di ricorso giudiziario vengano sottoposti solo i
casi rilevanti sotto il profilo legislativo. L’amministrazione fiscale
raccoglie informazioni gestionali sulla composizione della controversia e
modifica di conseguenza le proprie prassi a titolo preventivo, per evitare ricorsi
inutili. Per proporre un ricorso giurisdizionale è richiesto il pagamento delle
imposte contestate, e l’arretrato dei casi non ancora discussi è minimo. Vi
sono pertanto unità specializzate e funzionari in possesso di una formazione
specifica per la gestione di controversie fiscali all’interno o all’esterno
dell’amministrazione fiscale. L’amministrazione fiscale è in grado di gestire
il sistema di composizione delle controversie fiscali sulla base di dati
gestionali, che permettono all’amministrazione fiscale di modificare, se
necessario, le proprie prassi. 3.7.2. Situazione attuale Nella maggior parte degli Stati membri vige una
procedura amministrativa obbligatoria per la composizione delle controversie
che prevede scadenze per l’adozione delle decisioni. Questo approccio mira a
garantire l’efficienza della procedura di ricorso e contribuisce a ridurre il
numero e la durata dei ricorsi. In circa la metà degli Stati membri la prima
fase della procedura di composizione delle controversie fiscali consiste in una
procedura amministrativa obbligatoria di ricorso interna all’amministrazione fiscale.
Il numero di ricorsi presentati varia, ma in taluni
Stati membri è alto; lo stesso vale per la percentuale di decisioni adottate a
favore del contribuente. Molti Stati membri, però, non controllano né
raccolgono informazioni gestionali (sufficienti) sulle rispettive procedure di
composizione delle controversie fiscali e non tengono conto dei risultati dei
ricorsi nelle misure preventive. Per ridurre al minimo le controversie
inutili sarebbe necessario monitorare tutti gli aspetti della procedura di ricorso;
in tal modo i risultati dei ricorsi servirebbero da riscontro per le misure di
prevenzione di nuove controversie e condurrebbero ad adeguamenti dei servizi
offerti ai contribuenti, chiarimenti di norme e regolamenti, ecc. Nella maggioranza degli Stati membri le somme
contestate continuano a essere totalmente o parzialmente esigibili durante la
procedura di ricorso (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES[25], FI, FR[26], HU, LU, LT, LV, MT,
NL, PL, RO, SE, SI, SK e UK[27]).
Questa è una buona prassi che tutela le entrate fiscali ed evita abusi
della procedura di ricorso. 3.8. Rispetto
della normativa in materia di IVA 3.8.1. Parametri di riferimento Le amministrazioni fiscali applicano una
strategia di gestione del rischio di conformità e intervengono per promuovere
il rispetto della normativa e prevenire il mancato rispetto sulla base delle
loro conoscenze del comportamento dei contribuenti. I contribuenti sono
suddivisi in base al rischio; questo tipo di suddivisione consente alle
amministrazioni fiscali di interagire con i contribuenti stessi secondo il loro
modello di rischio. Le amministrazioni fiscali offrono idonei servizi per i
contribuenti; in tal modo facilitano il compito dei contribuenti che intendono conformarsi
agli obblighi fiscali e promuovono il rispetto volontario della normativa
influenzando il comportamento dei contribuenti. 3.8.2. Situazione
attuale Nella maggior
parte degli Stati membri vi è la tendenza a elaborare e attuare una strategia
di gestione del rischio di conformità (AT, BE, BG, CY, CZ,
DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, SK, SI, SE e UK)
che suddivide i contribuenti in base al loro profilo di rischio e li gestisce
di conseguenza, al fine di promuovere il rispetto volontario della normativa. Tuttavia, solo pochi Stati membri valutano i risultati di tali strategie
e delle misure attuate. Inoltre, attualmente, sono pochissimi gli Stati membri
che stimano l’importo del divario dell’IVA (EE, IT, PL, SK e UK). In assenza di
informazioni sull’andamento del divario dell’IVA non si può valutare l’efficacia delle misure messe in atto per
contrastare le frodi e l’evasione fiscali. Occorrono quindi sforzi
considerevoli per migliorare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni. La maggior parte degli Stati membri ricorre sempre
più anche a informazioni di terzi per selezionare i controlli, suddividere i
contribuenti e riscuotere le somme dovute. Restano però ancora notevoli margini
di miglioramento soprattutto per quanto riguarda la suddivisione dei
contribuenti e la riscossione delle imposte dovute. 4. Conclusioni 4.1. Modernizzazione
dell’amministrazione dell’IVA Dall’inizio della recessione e della crisi
finanziaria nel 2008, il divario dell’IVA
è cresciuto e si stima che nel 2011 corrispondesse a circa l’1,5% del PIL dell’UE-26.
Esistono però grandi disparità tra i divari dell’IVA dei singoli Stati membri. In particolare, gli Stati membri
più colpiti dalla crisi registrano un divario dell’IVA più elevato e non sono stati in grado di migliorare
sostanzialmente la loro situazione nel corso del tempo. Poiché il divario dell’IVA è anche un indicatore dell’efficienza e dell’efficacia dell’amministrazione
dell’IVA, per poterlo ridurre gli Stati membri non hanno altra scelta se non
quella di modernizzare l’amministrazione dell’IVA. Questo è importante non solo
sotto il profilo delle entrate e delle risorse proprie provenienti dall’IVA, ma
anche per le imprese e i governi impegnati sui costi amministrativi. Come si
legge nelle conclusioni dello studio Paying Taxes del 2013, esiste
un legame tra i costi di conformità delle imprese e la crescita economica. A
quanto risulta, la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle
imprese ha effetti favorevoli sulla crescita economica. Nel contempo, la
riduzione dei costi dell’amministrazione fiscale, grazie al miglioramento della
sua efficienza ed efficacia, permetterà di allentare le restrizioni di bilancio
imposte ai governi e aiuterà a rimettere in sesto le finanze pubbliche. Nell’attuale situazione economica e
finanziaria, la modernizzazione dell’amministrazione dell’IVA è fondamentale e
costituisce un passo inevitabile per gli Stati membri che sono colpiti più
gravemente dalla crisi finanziaria e si trovano in difficoltà nel gestire i
disavanzi di bilancio. Se questi Stati membri decideranno di modificare le loro
prassi amministrative consolidate e di migliorare le procedure amministrative,
potranno trarre vantaggi sostanziali dalla modernizzazione. È quindi importante
che ricevano aiuto per i loro sforzi, compresa, ove richiesta, assistenza
tecnica. 4.2. Azioni
che devono essere intraprese dagli Stati membri Le raccomandazioni della presente relazione
sono rivolte agli Stati membri e hanno lo scopo di migliorare le loro
amministrazioni fiscali e di ridurre conseguentemente il divario dell’IVA. Le raccomandazioni più importanti sono riassunte di seguito
per area tematica. Nell’area dell’identificazione, registrazione
e cancellazione ai fini dell’IVA, gli Stati membri devono migliorare la qualità
delle informazioni disponibili in lingua straniera riguardanti i requisiti e la
procedura di registrazione ai fini dell’IVA. Allo stesso tempo devono
sviluppare (ulteriormente) una procedura di registrazione completa, soprattutto
attuando programmi di monitoraggio post-registrazione per gli operatori a
rischio (BG, CY, DE, DK, EL, IE, LT, PT, RO e SK) e procedure rapide di
cancellazione della registrazione nel caso delle società fantasma (AT, CY, EL,
HU, IE, PT e RO). Considerato che la disponibilità nel VIES di dati aggiornati,
completi e accurati costituisce il prerequisito per rafforzare sia la certezza
del diritto per le attività imprenditoriali legittime sia la fiducia reciproca
tra le autorità fiscali nell’Unione europea, alcuni Stati dovranno migliorare
la qualità dei loro dati contenuti nel VIES (BE, EL, ES e PT). Per quanto riguarda il regime doganale 42,
gli Stati membri dovrebbero garantire che i numeri d’identificazione IVA (sia
dell’importatore che del destinatario) siano controllati sistematicamente (BE,
BG, DE, EE, HU, IE, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SE e UK) e che tutte le informazioni
sull’operazione siano trasmesse internamente all’amministrazione fiscale (EL,
IT, NL, PL e SK). Una minoranza di Stati membri deve altresì classificare il
regime doganale 42 come un rischio supplementare all’interno dei
sistemi nazionali di analisi dei rischi e potenziare lo scambio di informazioni
sulle operazioni e sugli operatori fraudolenti, tra l’altro partecipando
attivamente a Eurofisc (DE, DK, NL, PL e RO). Inoltre, circa la metà degli Stati
membri potrebbe prendere in considerazione il ricorso a licenze o garanzie nel
caso degli operatori a rischio, al fine di prevenire abusi (BE, BG, CY, CZ, DE,
FI, FR, EL, IE, LT, LV, PL, PT, SE, SI e UK). Nel settore della dichiarazione IVA e del
pagamento, la maggior parte degli Stati membri deve ancora adottare un
approccio sistematico per monitorare i casi di dichiarazioni e pagamenti
tardivi o omessi; tale approccio deve comprendere processi automatici, come
solleciti automatici e la valutazione stimata immediata nei casi di mancata
presentazione delle dichiarazioni (AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, FI, FR, IT, LU,
LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI e SK). Alcuni Stati membri non garantiscono
ancora un periodo effettivo standard compreso tra 30 e 45 giorni per i rimborsi
dell’IVA (AT, BE, EL, ES, CY, FI, IT, LU, MT e SE). Infine, si raccomanda
vivamente agli Stati membri di analizzare l’efficienza delle norme in materia
di interessi e scadenze per dichiarazioni e pagamenti tardivi o omessi. Per quanto concerne la riscossione e il recupero
dell’IVA, in generale la metà degli Stati membri deve attuare procedure di cancellazione
del debito per i debiti riconosciuti inesigibili a costi ragionevoli (BG, CY,
EE, EL, IE, FI, MT e SK). Senza un programma continuo di cancellazione del
debito, le amministrazioni fiscali rischiano di sprecare risorse preziose
cercando di riscuotere somme inesigibili. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero
elaborare procedure non sequenziali e integrate di riscossione dei crediti (AT,
CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, IT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI, SK e UK). Nel settore del controllo e degli
accertamenti dell’IVA, le raccomandazioni comprendono, da un lato, l’abolizione
dei controlli obbligatori annuali di determinati contribuenti e, dall’altro
lato, il ricorso a sistemi basati sul rischio (AT, FI, DE, IT, NL, PL e SI). Nel
contempo è opportuno promuovere (ulteriormente) i controlli elettronici e
istituire unità antifrode nel campo dell’IVA (AT, CZ, EE, EL, FI, HU, LV, RO e SI). Nel settore del sistema di composizione
delle controversie fiscali, alcuni Stati membri dovrebbero prendere in considerazione
l’introduzione di una procedura amministrativa obbligatoria indipendente per la
composizione delle controversie secondo la quale le somme contestate sono
totalmente o parzialmente esigibili anche durante la procedura di ricorso (BE,
BG, CY, EE, EL, FI e IT). Inoltre, si raccomanda vivamente agli Stati membri di
monitorare tutti gli aspetti della procedura di ricorso e di creare condizioni
tali da ridurre al minimo le controversie inutili (AT, BG, CY, HU, IT, LU, LV,
NL, RO e SK). Relativamente al rispetto della normativa
in materia di IVA, gli Stati membri devono sviluppare (ulteriormente) e
attuare strategie di gestione del rischio di conformità e valutare i risultati
delle misure attuate, al fine di individuare le strategie più idonee a influenzare
il comportamento dei contribuenti nel senso del volontario adempimento degli
obblighi fiscali (BE, CY, CZ, DE, DK, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE,
SI e SK). Inoltre, l’utilizzo di informazioni di terzi può essere migliorato in
modo significativo, soprattutto in riferimento alla suddivisione dei
contribuenti e alla riscossione delle imposte dovute. 4.3. Azioni
che devono essere intraprese dalla Commissione La Commissione continuerà a usare gli strumenti
previsti dall’articolo 12 per valutare il funzionamento delle amministrazioni
dell’IVA, nell’ottica di promuovere miglioramenti dell’amministrazione dell’IVA
negli Stati membri. In un’amministrazione fiscale moderna, i cicli di
valutazione assumono grande importanza in quanto possono essere utilizzati per migliorare la qualità dell’amministrazione. Per poter eseguire
valutazioni adeguate è necessario disporre di indicatori che permettano il
monitoraggio dei progressi da un periodo all’altro. Il divario dell’IVA può
essere considerato uno di tali indicatori. La Commissione continuerà a facilitare lo
scambio di informazioni sulle prassi amministrative e le raccoglierà per
individuare le migliori prassi. L’individuazione delle migliori prassi può contribuire a ottimizzare il sistema dell’IVA e quindi a ridurre i
costi di conformità, assicurando nel contempo le entrate dell’IVA. La Commissione sosterrà gli Stati membri nei
loro sforzi volti a modernizzare l’amministrazione dell’IVA e ad aumentare il
rispetto della normativa. Un’amministrazione dell’IVA più efficiente ed efficace
contribuirà non soltanto all’aumento del gettito IVA ma anche alla parità di
trattamento di tutti gli Stati membri sotto il profilo dei loro contributi al
bilancio dell’Unione. La Commissione coordinerà e faciliterà
qualsiasi richiesta di assistenza tecnica proveniente dagli Stati membri. Come
già indicato, la modernizzazione dell’amministrazione dell’IVA è fondamentale e
costituisce un passo inevitabile per gli Stati membri che sono colpiti più
gravemente dalla crisi finanziaria e si trovano in difficoltà nel gestire i
disavanzi di bilancio. [1] Regolamento (CEE, EURATOM)
n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime
uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta
sul valore aggiunto. [2] 6a relazione: COM/2008/719
def. e allegato SEC(2008) 2759. 5a
relazione: COM/2004/0855 def. e allegato SEC(2004) 1721. 4a
relazione: COM/00/0028 def. 3a
relazione: COM/98/0490 def. 2a
relazione: COM/95/354 def. 1a
relazione: SEC(92) 280 def. [3] Cfr. 6a relazione,
nota 2. [4] Cfr. allegato alla 6a
relazione, nota 2. [5] La Croazia non è compresa in
questa relazione poiché, al momento della raccolta dei dati, non era ancora uno
Stato membro dell’UE. [6] L’IVA potenzialmente
riscuotibile viene stimata individuando le categorie di spesa che determinano l’IVA
non recuperabile e associandole alle relative aliquote IVA. Poiché il divario dell’IVA
viene stimato principalmente sulla base di dati contabili nazionali, il suo
valore dipende dall’accuratezza e dalla completezza di tali dati. Inoltre, non
tiene conto delle attività imponibili che esulano dal campo di applicazione
della contabilità nazionale. [7] Fonte: Study to quantify and
analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States (Studio sulla
quantificazione e l’analisi del divario dell’IVA nei 27 Stati membri dell’UE),
commissionato dalla Commissione europea e condotto da CASE e CPB. Lo studio è
stato pubblicato dalla Commissione il 19 settembre 2013 ed è disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm. [8] Il divario totale dell’IVA è
calcolato per l’UE-26 come se fosse
un’unità. [9] Lo studio non ha potuto prendere
in considerazione Cipro a causa dell’ampia revisione delle statistiche
contabili nazionali in atto nel paese. [10] Questa tendenza era più evidente
nei dati relativi ai nuovi Stati membri (UE-10 e UE-2). [11] La base imponibile armonizzata
dell’IVA è calcolata dallo Stato membro interessato per mezzo del cosiddetto “metodo
delle entrate”, che consiste nel dividere il valore totale del gettito IVA
netto riscosso dallo Stato membro in questione per l’aliquota media ponderata
dell’IVA; si determina così la base imponibile IVA intermedia. La base
imponibile intermedia viene successivamente corretta mediante compensazioni
negative e positive per ottenere una base imponibile armonizzata dell’IVA ai
sensi della direttiva IVA. [12] Gli indicatori utilizzati nello
studio Paying Taxes (prelievo fiscale complessivo, tempo necessario per
gli adempimenti e numero di versamenti) rientrano nel progetto “Doing Business”
del Gruppo Banca mondiale e sono preparati da PwC, Banca mondiale e IFC. [13] Unione europea e Associazione
europea di libero scambio (EU ed EFTA). L’analisi dell’UE e dell’EFTA comprende
le economie dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica
ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera e Regno Unito. [14] OCSE (2013), Tax
Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and
Emerging Economies (Amministrazione fiscale 2013: Informazioni comparate
sull’OCSE e altre economie avanzate ed emergenti), OECD Publishing
(http://dx.doi.org/10.1787/9789264200814-en). [15] La quota dei
costi di riscossione si calcola confrontando i costi di amministrazione annuali
sostenuti da un organo competente per le entrate fiscali con il gettito
complessivo riscosso durante l’esercizio fiscale. Spesso la quota è espressa in
percentuale o come il costo di riscossione di 100 unità di entrate fiscali. È
influenzata dalle misure che riducono i costi amministrativi o che migliorano
il rispetto della normativa e le entrate. Tuttavia, esistono anche altri
fattori che influenzano la quota (ad esempio variazioni delle aliquote fiscali,
cambiamenti macroeconomici, modifiche dell’ambito di applicazione delle tasse
riscosse), i quali però non hanno nulla a che fare con l’efficienza o l’efficacia
relative. Per tali motivi si raccomanda di prestare grande attenzione nel confrontare queste quote
a livello internazionale. [16] Cfr. articolo 23, lettere a) e b),
del succitato regolamento n 904/2010 del Consiglio. [17] Articolo 22 del REGOLAMENTO (UE)
n. 904/2010 DEL CONSIGLIO, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione
amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore
aggiunto. [18] Cfr. articolo 33 del succitato
regolamento n. 904/2010 del Consiglio. [19] In Francia è stato introdotto un
sistema di controllo sistematico e automatico valido dal 1o giugno 2013. [20] Nei Paesi Bassi vige un meccanismo
nazionale generale di inversione contabile per l’IVA dovuta all’importazione.
Non essendo previste esenzioni dall’IVA dovuta all’importazione, le
raccomandazioni formulate nella relazione riguardo a tale procedura non sono
applicabili a questi tipi di importazioni. Ciò non esclude, tuttavia, che
possano esservi importazioni soggette al regime doganale 42, alle quali si
applicano pertanto le suddette raccomandazioni. [21] In Spagna la presentazione
elettronica delle dichiarazioni IVA è obbligatoria per determinati gruppi di
contribuenti, ad esempio i grandi contribuenti. [22] Nella Repubblica ceca la
presentazione delle dichiarazioni IVA in modalità elettronica è obbligatoria
dal 1o gennaio 2014. [23] In Francia la presentazione delle dichiarazioni
IVA in modalità elettronica è obbligatoria dal 1o gennaio 2014. [24] Il Regno Unito non paga
automaticamente gli interessi in tutti i casi di rimborso tardivo, però paga un
rimborso supplementare qualora sia accertato che un ritardo di cui è responsabile
l’amministrazione fiscale nazionale (HMRC), escluso un ragionevole periodo di
accertamenti, ha determinato il pagamento tardivo di rimborsi IVA richiesti. [25] In Spagna, in caso di controversie
fiscali la riscossione del debito di solito non viene rinviata; può tuttavia
essere rinviata se il debitore fornisce una garanzia per l’importo dovuto
mediante avallo da parte di un istituto di credito o ipoteca. [26] In Francia il debitore può
chiedere il rinvio del pagamento della somma contestata. [27] Nel Regno Unito il contribuente
non è tenuto a pagare l’IVA oggetto della controversia prima dell’appello se l’amministrazione
fiscale (HMCR) o il tribunale di appello riconoscono in sede di appello che
tale pagamento metterebbe il debitore in difficoltà.