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Document 52013AE4005
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting the free movement of citizens and businesses by simplifying the acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012’ COM(2013) 228 final — 2013/119 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l’accettazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012» COM(2013) 228 final — 2013/119 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l’accettazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012» COM(2013) 228 final — 2013/119 (COD)
GU C 327 del 12.11.2013, p. 52–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 327/52 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l’accettazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012»
COM(2013) 228 final — 2013/119 (COD)
2013/C 327/11
Relatore generale: Vincent FARRUGIA
Il Consiglio e il Parlamento europeo, rispettivamente in data 13 e 21 maggio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
COM(2013) 228 final — 2013/119 (COD).
L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 21 maggio 2013, ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori in materia.
Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 491a sessione plenaria dei giorni 10 e 11 luglio 2013 (seduta dell'11 luglio 2013), ha nominato relatore generale Vincent FARRUGIA e ha adottato il seguente parere con 96 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
I cittadini sono al centro dell'integrazione europea. La relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione sottolinea che la cittadinanza dell'Unione offre ai cittadini nuovi diritti e nuove opportunità. Come evidenzia la relazione, la possibilità di circolare e soggiornare liberamente nell'UE è il diritto che le persone che vivono negli Stati membri associano più strettamente alla cittadinanza dell'Unione, il diritto cioè di lasciare il proprio paese per periodi brevi o più lunghi, andare e venire tra paesi dell'UE per motivi di lavoro, studio e formazione, fare viaggi di lavoro o effettuare acquisti all'estero (1). |
1.2 |
Nella relazione 2013 la Commissione propone dodici nuove azioni, per continuare a eliminare gli ostacoli che impediscono ai cittadini di godere dei propri diritti nell'UE, nei sei settori che seguono (2):
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1.3 |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2013) 228 final, 2013/0119 (COD)). |
1.4 |
La proposta di regolamento risulta in armonia con la relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione, nel senso che introduce misure in grado di facilitare l'effettivo esercizio dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'UE. |
1.5 |
Benché il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE abbiano rafforzato i diritti dei cittadini definiti dal Trattato di Maastricht, ivi compreso il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la procedura amministrativa a supporto dell'esercizio di tali diritti non è stata riformata di conseguenza. L'apposizione, infatti, di un'apostille - una formalità introdotta dalla Convenzione dell'Aia del 1961 allo scopo di agevolare i movimenti attraverso i confini internazionali in un mondo scarsamente tecnologico - non tiene conto dell'assenza di frontiere nell'Unione e quindi, invece di facilitare, ostacola l'esercizio del diritto - per un cittadino dell'UE - di muoversi liberamente sul suo territorio. |
1.6 |
La semplificazione di taluni documenti pubblici nell'UE, elencati nella proposta, è un'importante misura che produrrà un quadro giuridico più coeso in grado di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione.
La semplificazione dei suddetti documenti pubblici nell'UE faciliterà indubbiamente la promozione della libera circolazione dei cittadini e delle imprese in quanto accrescerà ulteriormente gli scambi nel mercato interno oltre ad agevolare ancora la raccolta di tali documenti da parte dei cittadini di ogni Stato membro. |
1.7 |
L'introduzione di un quadro semplificato per l'accettazione di alcuni documenti pubblici anche nelle amministrazioni pubbliche locali va considerato un importante strumento politico, in quanto:
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1.8 |
Il CESE deplora che le riforme introdotte dalla proposta di regolamento allo scopo di facilitare a cittadini e imprese l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE siano presentate a 20 anni dal lancio della cittadinanza dell'Unione e a 42 anni dalla Convenzione dell'Aia. L'Unione europea non si è infatti mossa al passo con i progressi tecnologici di cui avrebbe potuto avvalersi per ridurre od eliminare gli oneri a carico di cittadini e imprese che volessero esercitare il loro diritto di circolare liberamente. Il CESE sottolinea che il sistema di informazione del mercato interno (IMI) costituisce un importante strumento da sfruttare più a fondo per consentire ai cittadini dell'UE di esercitare i loro diritti fondamentali. |
1.9 |
Il CESE conclude pertanto che la raccomandazione politica presentata dalla Commissione, che consiste in:
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1.10 |
Il CESE raccomanda quanto segue:
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2. Introduzione
2.1 |
Il Programma di Stoccolma del 2009 Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (6) sottolinea la necessità di rendere la cittadinanza dell'Unione una realtà tangibile e incentra sui cittadini le politiche europee nel settore della giustizia. Il relativo piano d'azione (7) conferma questo obiettivo e dichiara che, per funzionare correttamente, lo spazio giudiziario europeo "deve essere soprattutto al servizio dei cittadini e delle imprese e promuovere l'attività economica nel mercato unico (…)". Nella sua relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione la Commissione europea ha risposto confermando il suo impegno ad agevolare la libera circolazione dei documenti pubblici all'interno dell'UE, e nel dicembre 2010 ha presentato al pubblico una prospettiva concreta contenuta nel Libro verde Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile (8). |
2.2 |
Nel contempo è stato adottato l'Atto per il mercato unico (9), il cui scopo è rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato interno e accrescerne il potenziale in quanto vero motore di crescita dell'economia europea. Ciò ha richiesto, tra le altre misure, l'eliminazione delle barriere sproporzionate che impediscono a cittadini e imprese dell'Unione di beneficiare delle libertà offerte dal mercato interno. Favorire la mobilità dei cittadini e delle imprese nell'UE è uno dei principali obiettivi dell'Atto per il mercato unico II (10). |
2.3 |
Il Piano d'azione della Commissione sul diritto europeo delle società e sul governo societario (11) si concentra sul sostegno alle imprese europee, in particolare sul rafforzamento della certezza giuridica per le operazioni transnazionali. L'Agenda digitale europea (12) si riferisce alla proposta legislativa sull'identificazione elettronica e sulla firma elettronica (13), che prevede l'introduzione di un quadro regolamentare per le formalità amministrative comuni riguardanti i cittadini e l'identificazione elettronica delle imprese. |
2.4 |
Secondo il recente piano d'azione Imprenditorialità 2020 (14), la riduzione degli oneri normativi eccessivi rimane tra le priorità principali dell'agenda politica della Commissione: la burocrazia va eliminata o ridotta ove possibile per tutte le imprese e in particolare per le microimprese. Eliminare le formalità burocratiche, semplificare le procedure per l'uso e l'accettazione transfrontalieri dei documenti pubblici tra gli Stati membri e armonizzare le norme in materia contribuisce quindi a tutte le iniziative dirette a creare un'Europa dei cittadini e a far funzionare al meglio il mercato unico per le imprese dell'Unione. |
2.5 |
La relazione sulla cittadinanza dell'Unione sottolinea che tale status conferisce ai cittadini nuovi diritti e nuove opportunità. Come evidenzia la relazione, la possibilità di circolare e soggiornare liberamente nell'UE è il diritto che le persone che vivono negli Stati membri associano più strettamente alla cittadinanza dell'Unione, il diritto cioè di lasciare il proprio paese per periodi brevi o più lunghi, andare e venire tra paesi dell'UE per motivi di lavoro, studio e formazione, fare viaggi di lavoro, o effettuare acquisti all'estero. Nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione la Commissione propone dodici nuove azioni, per continuare a eliminare gli ostacoli che impediscono ai cittadini di godere dei propri diritti nell'UE, ivi compreso il diritto di circolare liberamente e di impiantare la propria attività nel territorio di un altro Stato membro, nei sei settori che seguono (15):
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2.6 |
Benché il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE abbiano rafforzato i diritti dei cittadini definiti dal Trattato di Maastricht, ivi compreso il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la procedura amministrativa a supporto dell'esercizio di tali diritti non è stata riformata di conseguenza. A livello UE continua ad esistere un quadro giuridico frammentato, in quanto gli Stati membri applicano ancora formalità amministrative come l'apposizione di un'apostille per certificare copie e traduzioni - una formalità introdotta dalla Convenzione dell'Aia del 1961 allo scopo di agevolare i movimenti attraverso i confini internazionali. Tale formalità non tiene conto dell'assenza di frontiere nell'Unione e quindi, invece di facilitare, ostacola l'esercizio del diritto per un cittadino dell'Unione di muoversi liberamente sul suo territorio. |
2.7 |
Per fare un esempio, nella situazione attuale il cittadino che si sposta in un altro Stato membro deve perdere molto tempo e sostenere notevoli costi per garantire che i documenti pubblici rilasciati dal proprio paese di origine siano autentici. Il CESE riconosce che le imprese e i cittadini trarranno di certo beneficio da un quadro di disposizioni coerenti e trasparenti a disciplina di taluni documenti pubblici fondamentali per il flusso di merci, servizi e persone all'interno dell'UE e nel mercato unico. |
2.8 |
L'Unione europea non si è infatti mossa al passo con i progressi tecnologici di cui si può avvalere per ridurre od eliminare gli oneri a carico di cittadini e imprese che vogliano esercitare il loro diritto di circolare liberamente. Il CESE è consapevole del fatto che l'IMI, un'applicazione on-line che consente alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e agevolmente con le loro controparti all'estero, costituisce una piattaforma TIC appropriata in grado di agevolare la cooperazione amministrativa una volta in applicazione la proposta. L'IMI fungerà altresì da importante repertorio dei modelli dei documenti pubblici nazionali maggiormente utilizzati nell'UE, ivi compresa la loro traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, al fine di assistere le autorità prive di conoscenze linguistiche sufficienti a giudicare la correttezza o la qualità delle traduzioni dei documenti pubblici ricevuti (16). |
2.9 |
Il CESE deplora che le riforme introdotte dalla proposta di regolamento allo scopo di facilitare a cittadini e imprese l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE siano presentate a 20 anni dal lancio della cittadinanza dell'Unione e a 42 anni dalla Convenzione dell'Aia. |
3. Elementi giuridici della proposta
Segue ora la posizione del CESE riguardo alle principali caratteristiche della proposta.
3.1 Oggetto, campo di applicazione e definizioni
3.1.1 |
Il CESE concorda sul fatto che la definizione di "documenti pubblici" formulata all'articolo 3, paragrafo 1, della proposta comprende i documenti più importanti connessi ai diritti dei cittadini e delle imprese dell'UE. |
3.1.2 |
Il CESE sottolinea tuttavia che i documenti pubblici individuati nella proposta dovrebbero essere i primi di una serie di documenti pubblici da sottoporre a una procedura di semplificazione per migliorare la mobilità all'interno dell'UE, le attività transfrontaliere e il funzionamento del mercato interno. |
3.1.3 |
Il CESE sottolinea che le prossime procedure di semplificazione dovrebbero interessare documenti pubblici importanti, come quelli connessi alla mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE (fondamentale per lo sviluppo delle imprese e degli scambi transfrontalieri) o riguardanti portatori di handicap, sempreché tali documenti non siano già coperti da altre direttive dell'UE. Tra questi documenti potrebbero figurare, ad esempio, i certificati di accreditamento dell'istruzione nazionale e le attestazioni del regime di previdenza sociale. |
3.2 Esenzione dalla legalizzazione, semplificazione di altre formalità e richieste di informazioni
3.2.1 |
Il CESE sottolinea che gli attuali requisiti di apporre un'apostille rispecchiano le procedure internazionali, senza tener quindi conto della trasformazione dell'Unione in un mercato unico. Circa 12,5 milioni di cittadini dell'UE residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine ed oltre 380 000 imprese micro, piccole e medie coinvolte in subappalti di portata transfrontaliera sono continuamente alle prese con pratiche burocratiche e amministrative inutili per potersi spostare da uno Stato all'altro o per effettuare attività oltre frontiera. Questo stato di cose non corrisponde a un'Unione senza frontiere interne. |
3.2.2 |
Il CESE, pertanto, concorda con l'obiettivo della proposta della Commissione di esentare i documenti pubblici dai requisiti giuridici e amministrativi vigenti nei diversi Stati membri. A suo avviso si tratta infatti della prima fase di un programma di continua semplificazione dei documenti pubblici. |
3.2.3 |
Il CESE concorda sull'esigenza di introdurre disposizioni per garantire che vengano effettuate le verifiche necessarie in caso di dubbio fondato. Riconosce altresì che in alcuni casi sarà richiesto un coordinamento amministrativo tra Stati membri per garantire l'autenticità di un documento pubblico o della sua copia certificata. |
3.2.4 |
Il CESE è ampiamente favorevole al principio secondo cui un cittadino o un'impresa dovrebbe godere del massimo grado di certezza riguardo all'esenzione dei documenti pubblici presentati da ogni forma di legalizzazione o formalità analoghe. Tale certezza consente al cittadino o all'impresa di programmare in anticipo le proprie attività e, così facendo, garantisce un effettivo godimento dei vantaggi e dei benefici, sia concreti che immateriali, individuati nella valutazione d'impatto della Commissione (17). |
3.2.5 |
Il CESE rileva che, con il sistema attuale, il 99 % degli 1,4 milioni di apostille presentate per le attività all'interno dell'UE non solleva questioni di sorta. Ritiene pertanto che l'opzione politica presentata dalla Commissione in termini di cooperazione amministrativa (ricorso all'IMI in caso di dubbio fondato circa l'autenticità di documenti pubblici supportati da moduli multilingue) dovrebbe produrre risultati migliori. |
3.2.6 |
Il CESE raccomanda di rendere inequivocabile la definizione di "dubbio fondato" presentata nella proposta della Commissione, in modo da fugare qualunque incertezza. Propone pertanto di modificare come segue la formulazione dell'articolo:
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3.2.7 |
Qualora le autorità di uno Stato membro intendano presentare - sulla base di questa nuova definizione - una richiesta ufficiale di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati rilasciati i documenti sui quali nutrono un dubbio fondato, esse dovranno informare la persona o l'impresa riguardo alle motivazioni di tale richiesta. |
3.2.8 |
Il CESE è convinto che, una volta che l'IMI sarà applicato in tutti gli Stati membri, che le relazioni condotte ad intervalli regolari avranno dimostrato la stabilità e il buon funzionamento del sistema e che le autorità degli Stati membri avranno acquisito le conoscenze necessarie, le richieste di coordinamento amministrativo tra Stati membri saranno espletate in tempi molto minori rispetto al periodo massimo di un mese stabilito nella proposta. Il CESE raccomanda pertanto alla Commissione di ridurre tale periodo a due settimane nel caso in cui i risultati dimostrino questo miglioramento significativo. Questa modifica servirà ad inviare un messaggio forte a cittadini e imprese senza distinzione, i quali capiranno che l'UE sta veramente facendo della propria cittadinanza una realtà tangibile e sta incentrando sui cittadini le politiche europee. |
3.2.9 |
Il CESE attribuisce grande importanza alla necessità di un sistema equilibrato di responsabilità che valuti in che misura gli Stati membri danno realmente applicazione alla proposta. Il CESE raccomanda alla Commissione di sottoporre a una valutazione comparata su base annuale le prestazioni degli Stati membri in termini di applicazione. |
3.3 Cooperazione amministrativa
Il CESE concorda sul fatto di ricorrere all'IMI (articolo 8) nel caso in cui le autorità di uno Stato membro nutrano un dubbio fondato, che non può essere chiarito altrimenti, circa l'autenticità di un documento pubblico o di una sua copia autenticata (articolo 7). Il CESE concorda inoltre sulla designazione da parte di ciascuno Stato membro di una o più autorità centrali, il cui nome e i cui estremi sono poi comunicati alla Commissione (articolo 9), nonché sul fatto che le autorità centrali forniscano assistenza per le richieste di informazioni di cui all'articolo 7 e adottino ogni misura necessaria per agevolare l'applicazione del regolamento (articolo 10).
3.4 Moduli standard multilingue dell'Unione
Al pari della Commissione, il CESE ravvisa l'opportunità di elaborare moduli standard multilingue dell'Unione per i documenti pubblici relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata, allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa, da inserire negli allegati alla proposta (articolo 11). Concorda altresì sul fatto di mettere tali moduli - recanti la data del rilascio e la firma e il timbro dell'autorità che li rilascia - a disposizione dei cittadini e delle società o altre imprese come alternativa ai documenti pubblici equivalenti (articolo 12). Il CESE è altresì d'accordo che la Commissione elabori orientamenti dettagliati sull'uso dei moduli standard multilingue dell'Unione (articolo 13) nonché versioni elettroniche di tali moduli (articolo 14), i quali avranno lo stesso valore probatorio ufficiale dei documenti pubblici equivalenti e saranno accettati dalle autorità degli Stati membri senza formalità (articolo 15).
3.5 Rapporti con altri strumenti
Il CESE concorda sul fatto che il regolamento in oggetto non pregiudica altre normative dell'UE o il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione (articolo 16), né l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte, ma che esso prevale sulle convenzioni concluse tra loro nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal regolamento (articolo 18). Il CESE concorda anche sull'aggiunta - nell'allegato - di una formula standard (articolo 17).
3.6 Disposizioni generali e finali
3.6.1 |
Il CESE concorda sul fatto che lo scambio e la trasmissione di informazioni e documenti effettuati dagli Stati membri abbia lo scopo specifico di permettere alle autorità di verificare l'autenticità dei documenti pubblici tramite il sistema IMI (articolo 19). Il CESE conviene altresì che gli Stati membri comunichino alla Commissione la designazione di una o più autorità centrali e qualsiasi successiva modifica di tali informazioni, che verranno a loro volta rese pubbliche dalla Commissione (articolo 20). Il CESE conviene infine che, almeno ogni tre anni, la Commissione presenti al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento in oggetto (articolo 21). |
3.6.2 |
Il CESE sottolinea che l'articolo 19 Protezione dei dati deve garantire che lo scambio e la trasmissione di informazioni e documenti effettuati dagli Stati membri in virtù del regolamento in oggetto rispecchino i principi dell'UE in materia di protezione dei dati. |
Bruxelles, 11 luglio 2013
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE
(1) COM(2013) 269 final.
(2) Idem.
(3) SWD(2013) 144 final.
(4) Idem.
(5) Idem.
(6) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(7) COM(2010) 171 final.
(8) COM(2010) 747 final.
(9) COM(2011) 206 final.
(10) COM(2012) 573 final.
(11) COM(2012) 740 final.
(12) COM(2012) 784 final.
(13) COM(2012) 238 final.
(14) COM(2012) 795 final.
(15) Idem.
(16) Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI), GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, fornisce un elevato livello di flessibilità ai fini di una estensione futura dell'IMI a taluni atti dell'Unione non ancora elencati nell'allegato (cfr. articolo 4 del regolamento IMI), sulla base dei progetti pilota realizzati dalla Commissione e della valutazione dei loro risultati, comprese questioni relative alla protezione dei dati e le funzionalità di traduzione.
(17) SWD(2013) 144 final.