Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG1026(01)

    Conclusioni del Consiglio che invitano all’introduzione dell’identificatore della legislazione europea (ELI)

    GU C 325 del 26.10.2012, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 325/3


    Conclusioni del Consiglio che invitano all’introduzione dell’identificatore della legislazione europea (ELI)

    (2012/C 325/02)

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    L’articolo 67, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

    2.

    Uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui possa avere luogo la cooperazione giudiziaria richiede non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche, in particolare, la conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, inclusa la legislazione nazionale.

    3.

    La formazione «Legislazione on line» del gruppo «Legislazione on line» è competente a trattare gli sviluppi attinenti alle banche dati giuridiche e ai sistemi di informazione gestiti dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (1).

    II.   INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE

    4.

    Il portali EUR-Lex e N-Lex dovrebbero realizzare l’obiettivo di fornire l’accesso all’informazione sugli ordinamenti giuridici dell’UE e degli Stati membri e dovrebbero assistere utilmente i cittadini, i professionisti del diritto e le autorità degli Stati membri.

    5.

    La conoscenza quanto alla sostanza e all’applicazione del diritto dell’Unione europea non può essere acquisita solamente attraverso le fonti giuridiche dell’UE ma deve provenire anche dalle fonti nazionali, in particolare dalla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell’Unione europea.

    6.

    Il processo di cooperazione in seno all’Unione europea ha accresciuto la necessità di identificare e scambiare informazioni giuridiche provenienti da autorità regionali e nazionali a livello europeo. Tale esigenza è in parte soddisfatta grazie alla disponibilità digitale di informazioni giuridiche e al diffuso utilizzo di Internet. Tuttavia, lo scambio di informazioni giuridiche è notevolmente limitato dalle differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici nazionali, nonché tra i sistemi tecnici utilizzati a livello nazionale per la memorizzazione e la presentazione della legislazione tramite i rispettivi siti web. Ciò ostacola l’interoperabilità tra i sistemi di informazione delle istituzioni nazionali ed europee, nonostante la maggiore disponibilità di documenti in formato elettronico.

    7.

    L’utilizzazione di ELI potrebbe contribuire a superare tali problemi. Se gli Stati membri decidono in tal senso, l’uso di identificatori unici e di metadati strutturati per referenziare la legislazione nazionale nelle gazzette ufficiali consentirebbe una ricerca e uno scambio di informazioni efficaci, conviviali e più rapidi e permetterebbe di disporre di meccanismi di ricerca efficienti per i legislatori, i giudici, i professionisti del diritto e i cittadini.

    III.   INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI

    8.

    Conformemente al principio di proporzionalità e al principio di decentramento, ciascuno Stato membro dovrebbe continuare a gestire le proprie gazzette ufficiali nel modo che preferisce.

    9.

    Tuttavia, per facilitare l’ulteriore sviluppo di collegamenti tra le legislazioni nazionali e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell’uso di queste banche dati, si ritiene utile un sistema comune di identificazione della legislazione e dei relativi metadati. Tale standard comune è compatibile con i principi enunciati al punto precedente.

    10.

    Per l’identificazione della legislazione dovrebbe essere usato un identificatore unico che possa essere riconosciuto, letto e compreso sia dalle persone che dai computer e che sia compatibile con gli standard tecnologici esistenti. ELI propone inoltre un set di elementi di metadati per descrivere la legislazione nel rispetto di un’ontologia raccomandata. L’identificatore della legislazione europea (ELI) dovrebbe garantire un accesso pubblico economicamente valido ad atti legislativi affidabili e aggiornati. Avvalendosi dell’architettura emergente del web semantico, che consente il trattamento diretto delle informazioni sia da parte delle persone che dei computer, ELI permetterebbe un maggiore e più rapido scambio di dati rendendo possibile uno scambio di informazioni automatico ed efficiente.

    11.

    ELI dovrebbe offrire agli Stati membri e all’Unione europea un sistema flessibile, capace di autodocumentarsi, coerente ed unico per referenziare la legislazione nell’ambito di ordinamenti giuridici diversi. Gli identificatori uniformi di risorse (URI) di ELI identificano in maniera unica e stabile ogni atto legislativo in tutta l’Unione europea, tenendo conto nel contempo delle specificità degli ordinamenti giuridici nazionali.

    12.

    ELI tiene conto non soltanto della complessità e della specificità dei sistemi legislativi regionali, nazionali ed europei ma anche delle modifiche degli strumenti giuridici (ad esempio, consolidamenti, atti abrogati ecc.). È concepito in modo da sovrapporsi in maniera omogenea ai sistemi esistenti che utilizzano dati strutturati e può essere attuato dagli Stati membri secondo il loro ritmo.

    13.

    L’identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) (2), applicabile su base volontaria, fornisce già un sistema europeo per l’identificazione della giurisprudenza. ELI identifica testi legislativi aventi caratteristiche diverse e più complesse, e i due sistemi sono complementari.

    IV.   CONCLUSIONI

    14.

    Il Consiglio si compiace dell’iniziativa di alcuni Stati membri intesa a sviluppare, su base volontaria a livello nazionale, l’identificatore della legislazione europea (in appresso «ELI»).

    15.

    Rilevando che ciascun elemento di ELI (ossia identificatori unici, metadati e ontologia) di cui all’allegato è oggetto di un’introduzione volontaria, graduale e facoltativa, il Consiglio invita gli Stati membri che decidono di introdurre ELI a provvedere su base volontaria a:

    a)

    applicare ELI ai testi legislativi nazionali riportati nelle gazzette ufficiali nazionali o nelle banche dati gestite dagli Stati membri;

    b)

    attribuire, nel modo a loro avviso tecnicamente più fattibile ai testi legislativi nazionali pubblicati nelle gazzette ufficiali o disponibili nelle loro banche dati:

    a)

    un identificatore unico, basato su un template che utilizzi parte o l’insieme dei componenti di cui al punto 1 dell’allegato;

    b)

    parte dei metadati e dell’ontologia di cui al punto 2 dell’allegato;

    c)

    nominare un coordinatore nazionale di ELI, come indicato al punto 3.1. dell’allegato;

    d)

    condividere e divulgare le informazioni relative ad ELI;

    e)

    discutere ogni anno, in seno al gruppo di lavoro del Consiglio, dei progressi compiuti nell’introduzione di ELI e dei metadati per la legislazione nazionale.

    16.

    Rilevando che ciascun elemento di ELI (ossia identificatori unici, metadati e ontologia) di cui all’allegato è oggetto di un’introduzione volontaria, graduale e facoltativa, si applicano le seguenti raccomandazioni:

    a)

    ELI dovrebbe applicarsi alla legislazione dell’Unione europea riportata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel portale EUR-Lex, gestiti dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea;

    b)

    l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea dovrebbe pertanto, conformemente alla decisione 2009/496/CE (3), integrare ELI nel portale EUR-Lex, come indicato al punto 4 dell’allegato;

    c)

    l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea potrebbe ospitare e mantenere nel suo portale EUR-Lex il registro delle descrizioni formali degli schemi degli URI degli Stati membri, le tabelle di autorità referenziate insieme all’ontologia di ELI, nonché informazioni utili.

    17.

    Oltre agli Stati membri, i paesi candidati, gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano (4) e gli altri Stati sono incoraggiati ad utilizzare il sistema ELI.


    (1)  Cfr. doc. 16113/10.

    (2)  Il Consiglio, mediante conclusioni, ha invitano a procedere all’introduzione dell’European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza (GU C 127 del 29.4.2011, pag. 1).

    (3)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.

    (4)  Islanda, Norvegia e Svizzera.


    ALLEGATO

    ELEMENTI DI ELI

    I seguenti elementi di ELI rispondono a livello tecnico a dette esigenze. Tali componenti possono essere attuati indipendentemente l’uno dall’altro ma la combinazione dell’insieme dei medesimi permetterà di beneficiare appieno di ELI.

    1.   Identificazione della legislazione — Come identificare in maniera unica e denominare la legislazione nazionale ed europea e come accedervi

    ELI utilizza gli «URI HTTP» per identificare specificamente tutte le informazioni giuridiche online pubblicate ufficialmente in tutta Europa. Tali URI sono descritti in maniera formale mediante template URI leggibili elettronicamente (IETF RFC 6570), che utilizzano componenti che comprendono dati semantici sia dal punto di vista giuridico che da quello dell’utente finale. Ciascuno Stato membro costruirà i propri URI, mediante tecniche di autodescrizione, utilizzando i componenti descritti e tenendo conto dei requisiti specifici della propria lingua.

    Tutti i componenti sono facoltativi, possono essere selezionati in base a requisiti nazionali e non hanno un ordine prestabilito. Per consentire lo scambio di informazioni il template URI prescelto deve essere documentato utilizzando il meccanismo previsto dal template stesso (cfr. esempio in appresso):

    /eli/{jurisdiction}/{agent}/{sub-agent}/{year}/{month}/{day}/{type}/{natural identifier}/{level 1…}/{point in time}/{version}/{language}

    ELI template components

     

    Name

    Comments

     

    eli

     

    Jurisdiction

    Jurisdiction

    Use of DCTERMS.ISO3166: 2 alpha country codes, e.g. ‘LÙ’

    For international organisations, the registered domain name can be used: e.g. ‘EÙ’ or ‘WTO’

     

    Agent

    Administrative hierarchical structure, e.g. federal States, constitutional court, parliament ecc.

     

    Subagent

    Administrative hierarchical substructure, e.g. the responsible ministry

    Reference

    Year

    YYYY

    Various interpretations allowed depending on countries’ requirements, e.g. date of signature or date of publication ecc.

     

    Month

    MM

     

    Day

    DD

     

    Type

    Nature of the act (law, decree, draft bill ecc.)

    Various interpretations depending on countries’ requirements

     

    Subtype

    Subcategory of an act depending on countries’ requirements (e.g. corrigendum)

     

    Domain

    Can be used if acts are classified by themes, e.g. codes

     

    Natural identifier

    Reference or number to distinguish an act of same nature signed or published on the same day

    Subdivision

    Level 1

    Reference to a subdivision of an act, e.g. Article 15

     

    Level 2

    Reference to a smaller subdivision than level 1, e.g. Article 15.2

     

    Level 3

    Reference to a smaller subdivision than level 2

     

    Level n

    Reference to a smaller subdivision

    Point in time

    Point in time

    YYYYMMDD

    Version of the act as valid at a given date

    Version

    Version

    To distinguish between original act or consolidated version

    Language

    Language

    To differ different official expressions of the same act

    Use of DCTERMS.ISO3166: 3 alpha

    2.   Proprietà che descrivono ciascun atto legislativo

    Un URI strutturato può già identificare atti utilizzando una serie di componenti predefiniti ma l’attribuzione di metadati supplementari stabiliti nel contesto di una sintassi condivisa porrà le basi per promuovere lo scambio ed accrescere l’interoperabilità tra i diversi sistemi di informatica giuridica. Grazie all’identificazione dei metadati con la descrizione delle caratteristiche essenziali di una risorsa, gli Stati membri saranno in grado di riutilizzare informazioni pertinenti trattate da altri utenti per le loro proprie esigenze, senza dover creare ulteriori sistemi d’informazione.

    Pertanto, gli Stati membri sono liberi di utilizzare il loro proprio sistema di metadati ma sono incoraggiati a seguire e utilizzare gli standard di metadati di ELI con tabelle di autorità condivise ma estensibili, che permettono di rispondere ad esigenze specifiche. Il sistema di metadati di ELI è destinato ad essere utilizzato in combinazione con sistemi di metadati personalizzati.

    Perché lo scambio di dati diventi più efficace, gli elementi di metadati di ELI possono essere serializzati conformemente alla raccomandazione del W3C «RDFa in XHTML: Syntax and Processing».

    a)   Metadati

    European Legislation Identifier (ELI)

    Field name

    Description

    Field identifier

    Cardinality

    Data type

    Comments

    Legal resource (language independent)

    Any type of legal resource published in an Official Journal at the work level

    Unique identifier

    The number or string used to uniquely identify the resource ELI URI schema

    id_document

    1…*

    String

    See URI proposal

    URI schema

    Reference to the URI schema used

    uri_schema

    1

    String

    URI of the URI template schema

    Local identifier

    Local identifier: the unique identifier used in a local reference system

    id_local

    0…*

    String

    Act’s reference in the EÙs, country’s or region’s own terminology, e.g. CELEX id, national id

    Type of legislation

    The type of a legal resource (e.g. directive, règlement grand ducal, law, règlement ministeriel, draft proposition, Parliamentary act ecc.)

    type_document

    0…1

    Authority table resource types

    For European law based on authority table:

    Resource types = class names in the OP’s common data model (CDM). For national and regional laws specified on the appropriate level.

    Types of legislation are specific for each jurisdiction

    Territorial application

    Geographical scope of applicability of the resource (e.g. EU, country/Member State, region ecc.)

    relevant_for

    0…*

    Authority table

    Individual administrative units, taxonomy of possible values to be defined (NUTS taxonomy, two or more levels)

    Agent/authority

    Organisation(s) responsible for the resource

    The European institution, other bodies or Member State or regional bodies, who initiated/adopted the legal resource (e.g. European Parliament, Luxembourg Government, Rheinland-Pfalz Parliament ecc.)

    agent_document

    0…*

    Authority table corporate body

    Based on authority tables:

    Corporate bodies/countries, if necessary extended to cover regional agents.

    Record project

    Subagent/subauthority

    Person or suborganisation primarily responsible for the resource (e.g. name of ministry if applicable)

    Service

    0…*

    String

    Text indicating responsible ministries, DGs ecc.

    Subject

    The subject of this legal resource

    is_about

    0…*

    Reference to Eurovoc (concept_eurovoc)

    Eurovoc, national and regional extensions might be needed for areas not currently covered

    Date of document

    The official adoption or signature date of the document

    date_document

    0…1

    Date

    Format: YYYY-MM-DD

    Date of publication

    Date in which this legal resource was officially published/ratified

    date_publication

    0…1

    Date

    Format: YYYY-MM-DD

    Depending on the Member State, the date of publication or ratification (signature of the responsible organisation)

    Date entering in force

    Applicable date for the resource, if known and unique. Otherwise use controlled vocabulary such as ‘multiple’, ‘unspecified-future’ ecc.

    date_entry-in-force

    0…*

    Date or string

    Format: YYYY-MM-DD or string ‘unspecified’

    Date no longer in force

    Applicable date starting from which the resource is not in force anymore

    date_no-longer-in force

    0…*

    Date or string

    Format: YYYY-MM-DD or string ‘unspecified’

    Status

    Status of the legal resource (in force, not in force, partially applicable, implicitly revoked, explicitly revoked, repealed, expired, suspended ecc.)

    Status

    0…*

    String

    Free text

    Related to

    Reference to draft bills, judgments, press release ecc.

    related_to

    0…*

    URI identifier to other legal resource(s)

     

    Changed by

    Legal resource changed (amended or replaced) by another legal resource (typically a newer version, replacement can be completely or partially)

    changed_by

    0…*

    URI identifier to other legal resource(s)

     

    Basis for

    Legal resource (enabling act) enables another one (secondary legislation)

    basis_for

    0…*

    URI identifier to other legal resource(s)

    Enabling act/empowering act

    Based on

    Legal resource is based on another legal resource (e.g. a Treaty article, a provision in the constitution, framework legislation, enabling act ecc.)

    based_on

    0…*

    URI identifier to other legal resource(s)

     

    Cites

    References to other legal resources mentioned in the resource

    Cites

    0…*

    URI identifier to other legal resource(s)

     

    Consolidates

    Reference to the consolidated version(s) of the resource

    consolidates

    0…1

    URI identifier to other legal resource(s)

     

    Transposes

    References to other legal resources that allow Member States to adopt relevant legislation

    transposes

    0…*

    URI identifier to other legal resource(s)

     

    Transposed by

    References to other legal resources that have been adopted to comply with a framework legislation

    transposed_by

    0…*

    URI identifier to other legal resource(s)

     

    Interpretation (expression)

    Expression belongs to a work

    Association of the expression with its work

    belongs_to

    1

    URI of work

     

    Language

    Language version of the expression

    language_expression

    1

    String

    Based on authority table:

    Languages. Record project

    Title

    Title of the expression

    title_expression

    1

    String

    The name given to the resource, usually by the creator or publisher

    Short title

    Established short title of the expression (if any)

    short_title_expression

    0…1

    String

     

    Alias

    Alternative title of the expression (if any)

    title_alternative

    0…1

    String

     

    Publication reference

    Reference to the Official Journal or other publication in which the legal resource is published, identified by a suitable mechanism

    published_in

    0…*

    String

     

    Description of the act

    A suitable free text description of the legal resource in the expression’s language (e.g. using the abstract)

    description

    0…1

    String

     

    Format (manifestation) link or description to the physical object

    Manifestation belongs to an expression

    Association of the manifestation with its expression

    manifests

    0…1

    URI of expression

    If a link to a file is given, then the manifests element must be present

    Link to file

    Link to the concrete file (can be a local link)

    link_manifestation

    0…*

    Any URI

     

    Publisher

    The entity (e.g. agency including unit/branch/section) responsible for making the resource available in its present form, such as a publishing house, a university department, or a corporate entity

    publisher

    0…*

    String

    In a given country often a constant

    Bold and underlined: mandatory field.

    Bold: recommended.

    b)   Ontologia

    L’ontologia è la specificazione formale esplicita di una concettualizzazione condivisa e rappresenta la descrizione formale di una serie di concetti e delle relazioni esistenti tra di essi in un determinato dominio. Grazie alla descrizione delle caratteristiche della legislazione e delle relazioni tra i diversi concetti si rende possibile una comprensione condivisa evitando ambiguità tra i termini. Poiché si tratta di una specificazione formale è direttamente elaborabile in modo automatizzato.

    L’ELI si basa su un modello consolidato per i «Requisiti funzionali per record bibliografici» (FRBR, http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/), allineato con altre iniziative attuali di standardizzazione nel settore. L’FRBR distingue tra i concetti di: «opera» (creazione intellettuale o artistica specifica), «espressione» (realizzazione intellettuale o artistica di un’opera) e «manifestazione» (materializzazione di un’espressione).

    L’ELI descrive gli strumenti giuridici seguendo la stessa astrazione:

    Image

    3.   In merito all’attuazione a livello nazionale

    3.1.   Coordinatore nazionale ELI

    1.

    Ogni Stato membro che usa l’ELI deve nominare un coordinatore nazionale ELI. Un paese non può avere più di un coordinatore ELI.

    2.

    Il coordinatore nazionale ELI è responsabile degli aspetti seguenti:

    a)

    comunicazione sui progressi realizzati nell’attuazione dell’ELI;

    b)

    definizione dei template URI e relativa comunicazione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea;

    c)

    documentazione dei metadati disponibili e relazione con lo schema di metadati dell’ELI (se applicabile);

    d)

    condivisione e divulgazione delle informazioni relative all’ELI.

    3.

    Il coordinatore nazionale ELI dovrebbe fornire informazioni da pubblicare sul sito web ELI, definito al punto 4, informazioni che descrivono il modo in cui è costituito il numero ordinale.

    3.2.   Attuazione

    1.

    L’attuazione dell’ELI è di competenza nazionale.

    2.

    L’ELI può essere anche usato nell’ambito della manifestazione fisica dell’atto legislativo stesso per facilità di riferimento.

    4.   Sito web ELI

    1.

    È opportuno istituire un sito dell’ELI, che dovrebbe far parte del portale EUR-Lex.

    2.

    Il sito dovrebbe contenere:

    a)

    informazioni sul formato e l’utilizzo dell’ELI. Riguardo al formato, esso dovrebbe contenere:

    i)

    le regole di formattazione di cui al punto 1;

    ii)

    l’elenco delle abbreviazioni dei paesi partecipanti (o un riferimento ad esso);

    iii)

    informazioni tecniche;

    b)

    informazioni sulla disponibilità di metadati e ontologia, come indicato al punto 2;

    c)

    informazioni sui coordinatori nazionali ELI: loro ruolo e responsabilità, ma anche le informazioni di contatto per paese.

    5.   ELI in ambito UE

    1.

    Il coordinatore ELI per l’UE è l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

    2.

    Ove opportuno, nell’allegato i termini «paese» o «Stato membro» dovrebbero essere intesi come «UE».


    Top