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Document 52012PC0242
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti
/* COM/2012/0242 final - 2011/0254 (NLE) */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti /* COM/2012/0242 final - 2011/0254 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto 1.1. Contesto e obiettivi L'esposizione alle radiazioni ionizzanti è
nociva per la salute. In situazioni normali le dosi sono estremamente basse e
non si verificano effetti clinicamente osservabili sui tessuti; sono tuttavia
possibili effetti tardivi, in particolare l'insorgenza di tumori. Si presume
che, per questo effetto, non esista una dose soglia: qualsiasi forma di
esposizione, per quanto limitata, può provocare un tumore in uno stadio
successivo della vita. Si presume inoltre che la probabilità dell'insorgenza di
un effetto tardivo è proporzionale alla dose. Si rende pertanto necessario un
approccio specifico alla protezione dalle radiazioni basato sui tre principi
della giustificazione, dell'ottimizzazione e della limitazione della dose, che
sono i pilastri del sistema di protezione stabiliti diversi decenni fa dalla
commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP). La legislazione Euratom ha sempre seguito le
raccomandazioni dell'ICRP. Questa autorevole organizzazione scientifica ha
pubblicato di recente una nuova guida al sistema di radioprotezione
(Pubblicazione n. 103, 2007). Pur mantenendo i tre pilastri del sistema, l'ICRP
definisce più nel dettaglio l'applicazione dei principi in qualsiasi situazione
di esposizione, indipendentemente dal fatto che la sorgente di radiazioni sia
artificiale o naturale. La protezione radiologica infatti non interessa
soltanto le esposizioni dovute all'uso di sorgenti di radiazioni (situazioni di
esposizione pianificate), bensì anche le situazioni di esposizione di
emergenza, per esempio dovute a un incidente nucleare, nonché una serie di
altre situazioni, in particolare le situazioni che comportano un'esposizione a
sorgenti di radiazioni naturali, denominate "situazioni di esposizione
esistenti". L'ICRP ha anche aggiornato la metodologia per la valutazione
della dose efficace oltre che l'applicazione di limiti di dose, alla luce delle
più recenti informazioni scientifiche. Un elevato numero di lavoratori impiegati da
industrie che trattano i materiali radioattivi presenti in natura (NORM) sono
esposti a dosi superiori al limite fissato per la popolazione, ma non
beneficiano della protezione di cui godono invece i lavoratori esposti nell'esercizio
della professione. Poiché questa anomalia è inaccettabile, le nuove
raccomandazioni dell'ICRP si prefiggono lo scopo di integrare le sorgenti di
radiazioni naturali nel sistema generale. Già nel 1996, la legislazione Euratom[1] attualmente in vigore aveva introdotto
prescrizioni per le attività lavorative che comportano un'esposizione a
sorgenti di radiazioni naturali. Tali prescrizioni erano state tuttavia
raggruppate in un titolo distinto anziché essere integrate nel quadro generale
sulla protezione dalle radiazioni. Inoltre, era stata offerta agli Stati membri
la massima flessibilità nello stabilire, per esempio, i settori NORM da
considerare preoccupanti. Ciò ha determinato enormi differenze nel controllo
delle industrie NORM e nella protezione dei lavoratori da esse impiegati.
Questa situazione non è compatibile con il ruolo dell'Euratom, che è quello di
fissare norme uniformi. L'esposizione in ambienti chiusi al radon, un
gas nobile radioattivo presente in natura che penetra nelle abitazioni dal
suolo, è di gran lunga più importante rispetto all'esposizione da qualsiasi
altra sorgente di radiazioni. Recenti studi epidemiologici hanno confermato che
il cancro dei polmoni potrebbe essere provocato dall'esposizione al radon e l'OMS[2] classifica questo gas naturale tra i
principali elementi problematici per la salute[3].
Il problema dell'esposizione al radon nelle abitazioni è stato affrontato nel 1990
in una raccomandazione della Commissione. La conferma che l'esposizione al
radon provoca il cancro ai polmoni sottolinea l'importanza di rafforzare le
politiche di mitigazione del radon in Europa attraverso disposizioni
vincolanti. La radioattività nei materiali edili è stata inclusa nella
direttiva sui prodotti da costruzione[4],
senza che tuttavia ciò abbia portato all'adozione di norme corrispondenti da
parte del Comitato europeo di normazione (CEN). La revisione della direttiva
sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva BSS) non riguarderà soltanto
il riciclo dei residui delle industrie NORM in materiali da costruzione, ma
garantirà altresì una protezione più coerente e armonizzata nei confronti di
altri prodotti da costruzione con livelli elevati di radioattività. Oltre alla protezione della salute della
popolazione, il nuovo sistema di radioprotezione dell'ICRP si occupa anche
della protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei biota. Benché
si ritenga, in generale, che l'esposizione dei biota non richieda l'introduzione
di misure aggiuntive, oggi questa ipotesi deve essere suffragata dalla
conformità a determinati criteri e sulla base di una metodologia concordata. Un significativo corpus di normative Euratom
disciplina vari aspetti correlati alla protezione dalle radiazioni; nel
trattato Euratom tali disposizioni sono definite "norme fondamentali di
sicurezza". Poiché queste norme sono state elaborate in un arco temporale
piuttosto ampio, è inevitabile che si siano prodotte alcune incoerenze tra i
vari atti legislativi e che l'aggiornamento della legislazione abbia reso
obsoleti alcuni riferimenti. Occorre rimediare a tali incoerenze, in linea con
la politica di semplificazione della legislazione europea della Commissione. Il problema può essere così sintetizzato: –
l'attuale legislazione non rispecchia pienamente i
progressi scientifici; –
vi sono incoerenze tra le varie norme in vigore; –
il campo di applicazione della legislazione attuale
non copre integralmente la protezione dell'ambiente o tutte le sorgenti di
radiazioni naturali. Si configurano pertanto quattro obiettivi
specifici: –
introdurre le necessarie modifiche ai testi per garantire
la corrispondenza con le più recenti informazioni scientifiche e con l'esperienza
operativa più attuale; –
chiarire i requisiti e garantire coerenza all'interno
del corpus della legislazione europea; –
assicurare la coerenza con le raccomandazioni internazionali; –
considerare l'intera gamma delle situazioni di
esposizione e delle categorie di esposizione. 1.2. Sussidiarietà Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del
trattato Euratom “(…) la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente
trattato (…) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione”. Di
conseguenza, nel preambolo del trattato gli Stati membri dichiarano di essere “risoluti
a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare" e
anche "solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i
pericoli per la vita e la salute delle popolazioni". L'Euratom ha il
compito di "stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione”.
Pertanto, la competenza dell'Euratom a legiferare nella sfera della protezione
sanitaria contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti è
esplicitamente riconosciuta dal trattato Euratom. La natura esclusiva dei poteri legislativi
dell'Euratom di cui agli articoli 30 e 31 del trattato Euratom non richiede, in
linea di massima, l'applicazione del principio di sussidiarietà. Tali articoli
prescrivono che la Commissione solleciti, per le sue proposte legislative, il
parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico
dell'Euratom. 1.3. Legislazione vigente Dopo l'entrata in vigore del trattato Euratom,
è stato emanato, in forza dell'articolo 31 del trattato, un insieme esaustivo
di atti legislativi che stabiliscono norme fondamentali in materia di
sicurezza. Il principale pilastro di tale legislazione è
rappresentato dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, che stabilisce le
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti (direttiva Euratom BSS). Tra gli altri atti emanati sulla base dell'articolo
31 del trattato Euratom si annoverano: — decisione 87/600/Euratom
del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le
modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva; — regolamento (Euratom) n. 3954/87
del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i
livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per
gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito
di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, e
gli atti legislativi ad esso correlati: il regolamento (Euratom)
n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989,
che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i
prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi
altro caso di emergenza radioattiva, e il regolamento (Euratom)
n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990,
che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali
contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da
radiazione[5]; — direttiva 89/618/Euratom del
Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della
popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul
comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (direttiva sull'informazione
della popolazione); — raccomandazione 90/143/Euratom
della Commissione, del 21 febbraio 1990, sulla tutela della
popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi; — direttiva 90/641/Euratom del
Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa
dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso
del loro intervento in zona controllata (direttiva sui lavoratori esterni); — regolamento (Euratom) n. 1493/93del
Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze
radioattive tra gli Stati membri; — direttiva 97/43/Euratom del
Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a
esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom, del 3 settembre 1984
(direttiva sulle esposizioni mediche); — raccomandazione 2001/928/Euratom
della Commissione, del 20 dicembre 2001, sulla tutela della
popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile; — direttiva 2003/122/Euratom del
Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (direttiva HASS,
High-Activity Sealed Radioactive Sources); — direttiva 2006/117/Euratom del
Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare
esaurito; — direttiva 2009/71/Euratom del
Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. La direttiva BSS è stata periodicamente
aggiornata nel 1962, 1966, 1976, 1980, 1984 e nel 1996, tenendo conto delle
nuove conoscenze scientifiche in materia di effetti delle radiazioni
ionizzanti, in linea con le raccomandazioni dell'ICRP e sulla base dell'esperienza
operativa. Le esposizioni mediche hanno cominciato a essere inserite nella
legislazione specifica a partire dal 1984. Gli aspetti problematici specifici
sono disciplinati da tre cosiddette "direttive associate": la
direttiva sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività
(direttiva HASS), la direttiva sui lavoratori esterni e la direttiva sull'informazione
della popolazione. Da un'analisi della legislazione emanata in forza dell'articolo
31 del trattato Euratom emerge che la direttiva sulle esposizioni mediche, la
direttiva HASS, la direttiva sui lavoratori esterni e la direttiva sull'informazione
della popolazione sono strettamente correlate alla direttiva 96/29/Euratom,
poiché sviluppano ulteriormente le disposizioni di tale direttiva o fanno
riferimento a varie disposizioni della stessa. Per questo motivo la proposta di
una nuova direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza comprenderà anche l'oggetto
e l'ambito di applicazione di tali direttive. La Commissione proporrà separatamente una
direttiva per fissare requisiti in materia di tutela della salute dei cittadini
dagli effetti nocivi delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate
al consumo umano (COM(2011) 385). Tale direttiva Euratom sostituirà la precedente
direttiva 98/83/CE per quanto riguarda la sua applicazione alle sostanze
radioattive e la integrerà con allegati tecnici sulle frequenze di
campionamento, i metodi di analisi e i livelli di rilevamento. L'oggetto della
presente direttiva è tale che, al momento opportuno, potrebbe essere inglobato
in una rifusione con le norme fondamentali di sicurezza. In questa fase,
tuttavia, poiché lo scopo della direttiva è esclusivamente quello di recepire
le disposizioni vigenti nell'ambito della legislazione del trattato CE, in modo
da evitare interpretazioni in relazione a un'eventuale modifica sostanziale, si
ritiene più appropriato non inglobare questo aspetto in una proposta per una
revisione della direttiva BSS. Inoltre all'epoca in cui il gruppo di esperti di
cui all'articolo 31 ha formulato il proprio parere sulla revisione della
direttiva BSS, si discuteva ancora se una direttiva sulle sostanze radioattive
nelle acque destinate al consumo umano dovesse essere fondata sul trattato
Euratom o sul trattato CE. In tali circostanze si è deciso di procedere con la
proposta di revisione della direttiva BSS, come concordato nel febbraio 2010
dal gruppo di esperti di cui all'articolo 31. La restante legislazione fondata sull'articolo
31 del trattato Euratom, analizzata nella relazione sulla valutazione d'impatto,
utilizza uno strumento diverso oppure presenta un campo di applicazione
sostanzialmente al di fuori della protezione dalle radiazioni o ancora riguarda
nello specifico determinati tipi di impianti. 1.4. Semplificazione Nel 2005 la Commissione europea ha pubblicato
la comunicazione "Attuazione del programma comunitario di Lisbona — Una
strategia per la semplificazione del contesto normativo: legiferare meglio"
(COM/2005/535 definitivo) in risposta alle sollecitazioni del Parlamento
europeo e del Consiglio a semplificare la legislazione dell'UE, migliorandone
la qualità. Tale iniziativa rappresenta il fondamento per il consolidamento
delle summenzionate cinque direttive. Non è né praticabile né di alcuna utilità
rifondere tali direttive con altri atti legislativi ai sensi del capo III del
trattato Euratom. 1.5. Contesto internazionale Le norme fondamentali di sicurezza elaborate a
livello internazionale riflettono il consenso della comunità internazionale su
ciò che costituisce un elevato livello di sicurezza per proteggere la
popolazione e l'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti.
Sono state approvate dal Consiglio dei governatori dell'AEIA e non hanno
carattere vincolante. Il principale documento sulla protezione dalle
radiazioni è la raccolta di norme di sicurezza n. 115: "International
Basic Safety Standards for Protection against Ionising Radiation and for the
Safety of Radiation Sources", AEIA, 1996. Nel 2006 l'AEIA, assieme ad
altre organizzazioni internazionali (FAO, OIL, AEN/OCSE, OPS e OMS), ha avviato
una revisione delle suddette norme. L'attività è ancora in corso e trae spunto
dalle nuove raccomandazioni dell'ICRP contenute nella Pubblicazione n. 103 del 2007. La Commissione europea ha iniziato una stretta
collaborazione con l'AEIA e con altre organizzazioni internazionali per
rivedere le norme fondamentali di sicurezza internazionali. Si deve tuttavia
sottolineare che la direttiva Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza non
è uno strumento che conferisce uno status giuridicamente vincolante alle
disposizioni internazionali. Esistono due ragioni principali che rendono
impossibile fare dei rimandi o inglobare nella legislazione europea le norme
fondamentali di sicurezza internazionali. Da un lato, il linguaggio usato nelle
norme fondamentali di sicurezza internazionali non è conforme alle norme
redazionali giuridiche dell'Unione europea. Le disposizioni internazionali,
inoltre, sono a volte troppo dettagliate e vanno oltre la nozione di norme "fondamentali"
contenuta nel trattato Euratom. Le disposizioni Euratom in materia di norme
fondamentali di sicurezza devono inoltre tener conto delle regole del mercato
interno. Dall'altro lato, le norme fondamentali di sicurezza internazionali
presuppongono che tutti i paesi del mondo, caratterizzati da un'infrastruttura
regolamentare e tecnologica diversa, siano in grado di conformarsi ad esse. La
legislazione europea è più ambiziosa. Il trattato impone all'Euratom di
stabilire norme fondamentali di sicurezza uniformi. Di conseguenza, inglobare
le norme fondamentali di sicurezza internazionali in un atto europeo non
soltanto è difficile, ma contrasterebbe con il ruolo principale assegnato sin
dal 1959 all'Euratom oltre che con il significativo corpus legislativo emanato
fino ad oggi. Nonostante ciò, la Commissione persegue la più ampia coerenza
possibile tra le norme Euratom e le norme internazionali, e auspica la promozione
di queste ultime da parte dell'Euratom. 2. Consultazione delle parti interessate e
valutazione d'impatto 2.1. Parti interessate La Commissione (DG ENER) ha avviato e
sostenuto alcuni progetti e studi vertenti su specifiche questioni relative alla
protezione dalle radiazioni, i cui risultati sono stati pubblicati nella serie
Radioprotezione della Commissione europea[6].
I vari progetti, studi e convegni individuano le sfide che riguardano l'attuazione
dell'attuale legislazione in materia di protezione dalle radiazioni e gli
ambiti problematici che non sono sufficientemente coperti dal sistema di
protezione attuale. Nel 2009 la Commissione ha lanciato una
consultazione su una "proposta di nuove disposizioni sulle sorgenti di
radiazioni naturali nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza".
Il gruppo di lavoro "Sorgenti naturali", nominato dal gruppo di
esperti di cui all'articolo 31, ha proposto un approccio globale per la
regolamentazione delle industrie NORM, del radon e dei materiali da
costruzione. Il presente documento è stato pubblicato sul sito Internet della Commissione
ed è stato segnalato sul sito Internet dell'EANNORM[7]. Le consultazioni sono durate dal 2
febbraio 2009 al 20 aprile 2009. La revisione delle norme fondamentali di
sicurezza dell'Euratom ha beneficiato dell'interazione continua di due
organizzazioni che rappresentano le principali parti interessate, vale a dire i
responsabili delle autorità europee competenti in materia di radioprotezione
(HERCA, Heads of European Radiological Protection Competent Authorities) e l'Associazione
internazionale per la protezione dalle radiazioni (IRPA, International
Radiation Protection Association). Una sintesi della revisione delle norme
fondamentali di sicurezza è stata presentata agli HERCA nel corso di riunioni
tenutesi nel dicembre 2008 e 2009 oltre che nel giugno 2010. La risposta delle
autorità competenti in materia di radioprotezione è stata positiva e gli HERCA
non hanno sollevato questioni tali da richiedere modifiche all'approccio
adottato. La revisione è stata presentata in occasione del congresso internazionale
dell'IRPA (Buenos Aires 2008) e dei convegni organizzati dall'IRPA in Europa
(Brasov 2006, Helsinki 2010) oltre che in occasione delle riunioni annuali
delle società europee dell'IRPA. Il ramo europeo dell'IRPA ha istituito un
gruppo di lavoro allo scopo di raccogliere contributi dalle società aderenti
sulla revisione delle norme fondamentali di sicurezza internazionali ed Euratom
attualmente in corso. Sono stati inoltre intrattenuti contatti regolari con il
Forum atomico europeo (FORATOM), che rappresenta le parti interessate dell'industria
nucleare. Le principali forme di interazione con le
parti interessate hanno per tramite il gruppo di esperti di cui all'articolo 31,
ovvero gli esperti da consultare ai sensi del citato articolo del trattato Euratom.
Nel febbraio 2010 il gruppo di esperti ha elaborato un parere sulla possibile
revisione della legislazione europea sotto forma di progetto di direttiva.
Questo testo è il frutto di un'intensa attività condotta dai gruppi di lavoro
del gruppo di esperti, che ha tenuto conto degli studi condotti dalla
Commissione oltre che di altre fonti di informazione (convegni, reti). Il progetto proposto dalla Commissione è in
larga misura identico al quello su cui si è fondato il parere del gruppo di
esperti di cui all'articolo 31. Sono state soltanto apportate alcune modifiche
di carattere editoriale e sono state aggiunte alcune definizioni. Gli esperti
hanno lasciato alla Commissione la facoltà di decidere se la definizione di
sorgenti HASS dovesse rimanere la stessa della direttiva 2003/122/Euratom o se
dovesse essere allineata con il codice di condotta dell'AIEA sulla sicurezza
delle sorgenti radioattive. La Commissione ha optato per quest'ultima
alternativa. Nel suo parere il gruppo di esperti di cui all'articolo
31 suggerisce altresì di mantenere il testo dell'articolo 54 della direttiva 96/29/Euratom,
che consente agli Stati membri di scostarsi dalle norme fondamentali di
sicurezza uniformi per introdurre limiti di dose più severi, al fine di tener
conto di nuove eventuali acquisizioni scientifiche emerse dopo l'adozione della
direttiva. Ciò tuttavia potrebbe configurarsi come violazione del trattato
Euratom, che prescrive la definizione di norme uniformi. Il testo della
direttiva proposto non comprende pertanto questa clausola. Nella sentenza del
25 novembre 1992 nella causa Commissione delle Comunità europee contro
Regno del Belgio (causa C-376/90[8]),
la Corte statuisce che "in mancanza di una espressa disposizione
contraria, la direttiva deve essere interpretata nel senso che consente agli
Stati membri di fissare, (…), limiti di dose più rigorosi". A tale
proposito, una dichiarazione esplicita sull'uniformità delle norme è stata
introdotta nel testo proposto della direttiva rivista sulle norme fondamentali
di sicurezza. 2.2. Valutazione dell'impatto È stata svolta una valutazione dell'impatto
esaustiva al fine di esaminare le opzioni possibili per conseguire gli
obiettivi prefissati: 1.
allineare le norme in materia di protezione
sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dei pazienti ai più aggiornati
dati scientifici e all'esperienza operativa più recente; 2.
semplificare la legislazione dell'UE in vigore nel
campo della radioprotezione; 3.
assicurare la coerenza con le norme e le
raccomandazioni internazionali; 4.
trattare l'intera gamma delle situazioni di
esposizione, compresa l'esposizione alle sorgenti di radiazioni naturali, oltre
che la protezione dell'ambiente. Alla luce di tali obiettivi, la relazione sulla
valutazione dell'impatto considera un'ampia gamma di opzioni per quanto
concerne sia il grado di consolidamento con altre normative sia il campo di
applicazione e la sostanza della legislazione inglobata: Opzione 1: mantenere lo status quo della
legislazione vigente. Opzione 2: rivedere la direttiva sulle norme
fondamentali di sicurezza e la direttiva sulle esposizioni mediche. Questa
opzione prevede l'introduzione di modifiche nelle due direttive menzionate, al
fine di allinearle con le più recenti raccomandazioni dell'ICRP e con le nuove
acquisizioni scientifiche. Opzione 3: rivedere e consolidare la direttiva
sulle norme fondamentali di sicurezza e la direttiva sulle esposizioni mediche,
e integrare la direttiva sui lavoratori esterni, la direttiva sull'informazione
della popolazione e la direttiva HASS. Le misure non legislative riguarderebbero
le problematiche in materia di radiazioni naturali e la protezione delle specie
diverse dall'uomo. Questa opzione prevede una revisione della direttiva sulle
norme fondamentali di sicurezza, estendendone le disposizioni alle esposizioni
mediche, alle attività d'informazione della popolazione, all'esposizione dei
lavoratori esterni e alle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività. Nell'ambito
di questa opzione politica, la direttiva 96/29/CE e gli atti legislativi ad
essa correlati (direttiva 97/43/Euratom, direttiva 90/641/Euratom,
direttiva 2003/122/Euratom, direttiva 89/618/Euratom, raccomandazione 90/143/Euratom
della Commissione) si fonderanno e, contemporaneamente, le disposizioni della
direttiva BSS e della direttiva sulle esposizioni mediche saranno aggiornate in
modo da tener conto delle più recenti conoscenze scientifiche ed esperienze in
campo regolamentare. Opzione 4: revisione della direttiva sulle
norme fondamentali di sicurezza e ampliamento del suo campo di applicazione al
fine di comprendere le radiazioni naturali in ambiente domestico. Con questa
opzione, nel corpus di disposizioni della legislazione Euratom in materia di
norme fondamentali di sicurezza sarà inserito un approccio unico alla gestione delle
esposizioni dovute alle sorgenti di radiazioni naturali. Le disposizioni
rifletteranno in tal modo la distinzione tra situazioni di esposizione
pianificate ed esistenti, così come previsto anche nella Pubblicazione n. 103
dell'ICRP. Se è vero che l'esposizione professionale alle sorgenti di
radiazioni naturali (oltre che l'esposizione della popolazione dovuta a residui
o effluenti delle industrie NORM) è già considerata nelle opzioni da 1 a 3, le
esposizioni alle sorgenti di radiazioni naturali, che saranno esplicitamente
inglobate, si riferiscono tuttavia all'esposizione della popolazione in
ambiente domestico. Opzione 5: revisione della direttiva sulle
norme fondamentali di sicurezza e ampliamento del suo campo di applicazione al
fine di comprendere la protezione delle specie diverse dall'uomo. L'oggetto e
la finalità generale della direttiva 96/29/Euratom riguardano la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti. La presente direttiva si applica alla protezione dell'ambiente
umano, ma soltanto come strumento per regolamentare l'esposizione dell'uomo derivante
da sorgenti ambientali. In linea con le nuove raccomandazioni dell'ICRP, sarà
integrata tenendo specificamente conto dell'esposizione dei biota nell'ambiente
in generale, con l'obiettivo di chiedere agli Stati membri di inserire nella
propria legislazione in materia di protezione dalle radiazioni una protezione
adeguata delle specie diverse dall'uomo. Opzione 6: revisione e consolidamento della
direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza e della direttiva sulle
esposizioni mediche, integrazione della direttiva sui lavoratori esterni, della
direttiva sull'informazione della popolazione e della direttiva sulle sorgenti
sigillate ad alta attività, e ampliamento del campo di applicazione al fine di includere
l'esposizione della popolazione alle radiazioni naturali e la protezione delle
specie diverse dall'uomo. Questa opzione ingloba tutti gli elementi dell'opzione
3 (revisione della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza e
integrazione delle altre quattro direttive). La revisione delle norme
fondamentali di sicurezza comprende tutte le problematiche individuate ed
estende il campo di applicazione fino a includere l'intera gamma delle
situazioni di esposizione, compresa l'esposizione della popolazione in ambiente
domestico al radon e ai materiali da costruzione, nonché tutte le categorie di
esposizione dell'uomo e di altre specie. L'efficacia delle opzioni proposte è valutata
rispetto agli obiettivi, all'efficienza delle disposizioni aggiuntive in
termini di salute e impatto ambientale, al beneficio economico e ai costi
amministrativi, oltre che alla coerenza della direttiva con l'intero corpus
legislativo dell'Euratom e dell'Unione europea. Le modifiche alla direttiva
sulle norme fondamentali di sicurezza e sulle esposizioni mediche avranno un
impatto rilevante nei seguenti settori: — impatto sociale e sanitario: l'impatto
sociale riguarda l'assicurazione di un'adeguata protezione ai lavoratori delle
industrie NORM. L'impatto sanitario sarà visibile soprattutto in termini di
esposizioni mediche, in particolare per quanto concerne la prevenzione di esami
radiologici frequenti o a dosi elevate (per esempio, scansioni CT) non
necessari per i pazienti, che potrebbero determinare in futuro un'accresciuta
incidenza dei tumori. Specifici gruppi professionali (per esempio, i
cardiologi) beneficeranno della riduzione del limite di dose per il cristallino
ed eviteranno di contrarre cataratta indotta da radiazioni; — impatto economico: se in questa fase non è
possibile elaborare una valutazione economica quantificata, le industrie NORM
beneficeranno dell'armonizzazione delle disposizioni tra Stati membri; — costi amministrativi: se da un lato il principio
che mira a ottimizzare la protezione, in base al quale le dosi dovrebbero
essere mantenere "al minimo ragionevolmente possibile" (ALARA),
tenendo conto dei fattori sociali ed economici, è fondamentale per assicurare
un adeguato rapporto costi/benefici nella protezione operativa dalle
radiazioni, dall'altro il nuovo concetto di "approccio graduato"
estende tale principio, in modo da accentuare l'efficacia della sorveglianza
regolamentare e ridurre i costi amministrativi per le industrie. Le modifiche aggiuntive apportate alle altre
tre direttive sono le seguenti: — armonizzazione della definizione di sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività (HASS) con le norme internazionali; — disposizioni specifiche per la protezione
dei lavoratori esterni, con una chiara definizione delle responsabilità dei
datori di lavoro e degli esercenti che svolgono pratiche che comportano un'esposizione; — disposizioni per informare la popolazione
prima e nel corso di un'emergenza, nell'ambito del campo di applicazione generale
rivisto per la gestione delle situazioni di esposizione di emergenza. La fusione delle cinque direttive rappresenta
un obiettivo di rilievo in termini di coerenza della legislazione Euratom. La
ristrutturazione necessaria per definire questo più ampio campo di applicazione
della direttiva BSS chiarisce ulteriormente il testo e garantisce una migliore applicazione
operativa delle disposizioni. Il più ampio campo di applicazione della nuova
direttiva comporta ulteriori modifiche sostanziali. Per quanto concerne le "situazioni di
esposizione esistenti", sono forniti livelli di riferimento per le
concentrazioni di radon in ambienti chiusi e per l'esposizione esterna dovuta
ai materiali da costruzione. Gli Stati membri dovranno redigere un piano d'azione
esaustivo e trasparente per il radon, adeguato alle esigenze nazionali e alle
caratteristiche geologiche delle diverse regioni. Le disposizioni armonizzate
per i materiali da costruzione permetteranno un'ulteriore normalizzazione nell'ambito
della direttiva sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE del
Consiglio). Da un lato, i consumatori e gli operatori del settore edile
beneficeranno delle attività di monitoraggio ed etichettatura dei materiali;
dall'altro lato, l'onere amministrativo a carico dell'industria sarà mantenuto
a livelli minimi grazie alla scelta adeguata di livelli di riferimento e all'elenco
dei tipi di materiali considerati preoccupanti. Le disposizioni delle norme fondamentali di
sicurezza Euratom per la protezione delle specie diverse dall'uomo
consentiranno agli Stati membri di inglobare questo aspetto nelle politiche
nazionali per l'ambiente, in maniera coerente rispetto agli approcci
attualmente adottati per la protezione sanitaria contro le radiazioni
ionizzanti. A tale riguardo la valutazione dell'impatto ambientale delle nuove
disposizioni riguarda essenzialmente la prevenzione del danno ambientale in
caso di incidente nucleare. Nel caso dell'operatività normale si tratta
piuttosto della dimostrazione che non vi è impatto sull'ambiente. 3. Elementi giuridici della proposta La rifusione delle cinque direttive comporta
un'unica, voluminosa direttiva, con oltre 100 articoli e numerosi
allegati. In considerazione dell'entità e della complessità delle modifiche,
non si procede a una procedura di rifusione formale. Non è possibile mettere in
luce ogni singolo elemento della proposta. Le seguenti sezioni servono a dare
una descrizione sintetica delle principali caratteristiche di ciascun capo. 3.1. Capo I: Oggetto e campo d'applicazione Questo capo definisce il campo di applicazione
della nuova direttiva (finalità generale della direttiva nelle diverse
categorie di esposizione e nelle diverse situazioni di esposizione, risultante dall'integrazione
delle disposizioni in materia di sorgenti radioattive sigillate ad alta
attività e di informazione della popolazione, e dall'esclusione delle
esposizioni che esulano dal controllo). L'ambito di applicazione è ampliato
fino a includere l'esposizione del personale navigante alle radiazioni cosmiche,
l'esposizione in ambito domestico al radon presente nell'atmosfera degli
ambienti chiusi, l'esposizione esterna alle radiazioni gamma provenienti da
materiali da costruzione e la protezione dell'ambiente, considerando tutte le
vie d'esposizione ambientali, quindi non limitatamente alle vie che comportano
un'esposizione per l'uomo. 3.2. Capo II: Definizioni Questo capo comprende tutte le definizioni già
fornite nelle precedenti direttive, con alcuni adeguamenti finalizzati a
ovviare alle incoerenze oltre che a uniformarsi alla nuova terminologia
introdotta nella pubblicazione n. 103 dell'ICRP e nel progetto di norme
fondamentali di sicurezza internazionali. 3.3. Capo III: Sistema di radioprotezione Questo capo si riferisce ai principi generali
della radioprotezione: la giustificazione, l'ottimizzazione e la limitazione
delle dosi. Spiega il l'accresciuto ruolo dei vincoli fissati per le dosi e dei
livelli di riferimento nel processo di ottimizzazione; l'allegato I presenta
le fasce dei livelli di riferimento proposti dall'ICRP per le situazioni di
esposizione esistenti e di emergenza. I limiti di dose non sono stati
modificati, a esclusione di una definizione uniforme del limite di dose annuale
per l'esposizione professionale (non più riferito alla media nell'arco di 5
anni) e di un limite di dose inferiore per il cristallino, secondo le
raccomandazioni dell'ICRP. La nuova direttiva non comprende più le misurazioni
tecniche che rientrano nella definizione di dose efficace né altri fattori che
riguardano la valutazione delle dosi, ma a tale scopo fa riferimento alla
Pubblicazione n. 103 dell'ICRP. Inoltre, la direttiva non contiene i lunghi
elenchi di coefficienti di dose specifici per i radionuclidi (dosi per unità di
assunzione per ingestione o inalazione), ma fa riferimento a un documento
consolidato di prossima pubblicazione dell'ICRP che potrà essere scaricato
gratuitamente. 3.4. Capo IV: Disposizioni in materia di
istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione Questo capo riunisce le disposizioni delle
diverse direttive che disciplinano l'istruzione e la formazione e comprende disposizioni
per il riconoscimento dell' “esperto in radioprotezione” e dello “specialista in
fisica medica”. 3.5. Capo V: Giustificazione e controllo di
regolamentazione delle pratiche L'applicazione del principio della
giustificazione rimane di competenza nazionale. Un'attenzione specifica è
riservata alla giustificazione di pratiche che comportano l'esposizione
deliberata delle persone a metodiche per immagini a scopo non medico (per
esempio, per controlli di sicurezza negli aeroporti). Il regime per il controllo regolamentare è
presentato come un sistema articolato in tre livelli (notifica, registrazione,
autorizzazione), in sostituzione del precedente sistema a due livelli di
notifica e "previa autorizzazione". È fornito un elenco più
dettagliato dei tipi di pratiche che sono assoggettate a registrazione o ad
autorizzazione. Nell'ambito della nozione di "approccio graduato" al
controllo da parte dell'autorità, è stata introdotta una disposizione esplicita
per l'esenzione specifica di talune pratiche (dall'obbligo di notifica e
autorizzazione) a livello nazionale. I valori standard per l'esenzione sulla
base delle concentrazioni di attività sono tratti dalla guida dell'AEIA "Safety
Guide RS-G-1.7". Gli stessi valori standard si applicano all'esonero dal
controllo di regolamentazione (livelli di allontanamento), ma negli
orientamenti europei sono previsti valori specifici. Gli Stati membri potranno
mantenere livelli di allontanamento standard nella legislazione nazionale
vigente, oltre che i valori di esenzione esistenti per quantitativi di
materiale modesti. Nell'allegato VI figurano informazioni dettagliate sui
criteri di esenzione, e sui livelli di allontanamento. Il presente capo contiene anche disposizioni
più precise sulle informazioni da fornire nella domanda di licenza (il rilascio
di autorizzazioni di scarico degli effluenti radioattivi gassosi e liquidi è
disciplinato dal capo allegato VIII). 3.6. Capo VI: Protezione dei lavoratori,
degli apprendisti e degli studenti Questo capo presenta, con qualche modifica, le
disposizioni sull'esposizione professionale di cui alla direttiva 96/29/Euratom.
Contiene inoltre le disposizioni specifiche della direttiva sui lavoratori
esterni e introduce una chiara suddivisione di responsabilità tra il datore di
lavoro e l'esercente presso cui si svolge la pratica in oggetto. Il sistema di
trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale dei lavoratori
esposti e l'insieme minimo di dati da comunicare per i lavoratori esterni sono
stati aggiornati alla luce delle raccomandazioni degli HERCA. Non è prevista alcuna distinzione tra gestione
delle esposizioni professionali nelle industrie NORM e nell'ambito di altre
pratiche, ma quest'ultimo aspetto beneficerà di un approccio regolamentare
graduato in base alle esposizioni prevalenti e al loro potenziale di incremento
nel tempo. Questo capo disciplina ora l'esposizione
professionale in tutte le situazioni di esposizione, garantendo una protezione
più esplicita agli addetti all'emergenza e ai lavoratori esposti ad alti
livelli di radon in ambienti di lavoro chiusi. 3.7. Capo VII: Protezione di pazienti e di
altri individui soggetti a esposizioni mediche Il presente capo contiene le disposizioni
pertinenti della direttiva sulle esposizioni mediche ma le rende più incisive. in
particolare per quanto concerne: — l'applicazione del principio di
giustificazione; — le informazioni ai pazienti in merito ai
rischi e ai benefici per la salute; — le informazioni sulle dosi; — i livelli diagnostici di riferimento; — il coinvolgimento dello specialista in
fisica medica; — la prevenzione di esposizioni mediche
accidentali e indesiderate. 3.8. Capo
VIII: Protezione di individui della popolazione Questo capo contiene le disposizioni relative
all'esposizione della popolazione della direttiva 96/29/Euratom, con un
più esplicito richiamo al rilascio di autorizzazioni di scarico di effluenti
radioattivi (anche in riferimento alla raccomandazione 2004/2/Euratom della
Commissione). La sezione sulle situazioni di esposizione di
emergenza riprende le disposizioni della direttiva sull'informazione della
popolazione. La sezione sulle situazioni di esposizione esistenti
considera l'esposizione al radon in ambienti chiusi, con un livello di
riferimento massimo leggermente inferiore rispetto alla raccomandazione 90/143/Euratom
della Commissione per le abitazioni esistenti, in linea con le raccomandazioni
dell'ICRP e dell'OMS. Contiene altresì disposizioni sulla classificazione dei
materiali da costruzione in base a un indice di radioattività e a un livello di
riferimento uniforme per la dose annuale ottenuto considerando la permanenza in
un edificio costruito con tali materiali. 3.9. Capo IX: Protezione dell'ambiente Questo capo, in linea con il più ampio campo
di applicazione della direttiva rispetto al campo di applicazione delle norme
fondamentali di sicurezza internazionali, intende offrire uno strumento per
dimostrare la conformità ai criteri ambientali. L'ICRP ha pubblicato una
metodologia per la valutazione della dose per i biota, ma non è ancora stato
messo a disposizione un documento relativo all'applicazione dei criteri. In
attesa di tale documento orientativo, spetta alle autorità nazionali valutare
le dosi per animali e piante rappresentativi in termini di protezione dell'ecosistema. È inoltre necessario adottare misure tecniche
adeguate per evitare le conseguenze ambientali di un rilascio accidentale e per
controllare i livelli di radioattività esistenti nell'ambiente, dal punto di
vista sia della protezione dell'ambiente sia della salute umana. 3.10. Capo X: Disposizioni relative al
controllo di regolamentazione Questo capo disciplina tutte le responsabilità
delle autorità di regolamentazione per tutte le situazioni di esposizione. Una
chiara struttura è fornita dalle seguenti sezioni: — infrastruttura istituzionale; — controllo delle sorgenti radioattive
sigillate (con gli allegati II, XII, XIII, XIV, XV che inglobano diversi
aspetti della direttiva sulle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività); — sorgenti orfane (con nuove disposizioni
concernenti la contaminazione da metalli); — situazioni di esposizione di emergenza
(istituzione di un sistema di gestione dell'emergenza e di collaborazione
internazionale; i requisiti per la protezione dei lavoratori e della
popolazione in una situazione di esposizione di emergenza sono invece trattati
rispettivamente, nei capi V e VIII); — situazioni di esposizione esistenti
(disposizioni generali per la gestione delle zone contaminate, piano d'azione
per il radon); — sistema di applicazione (programma ispettivo
e risposta alle carenze). La prima sezione riguardante l'"infrastruttura
istituzionale" invoca una chiara definizione delle responsabilità delle
diverse autorità. La Commissione dovrà ricevere periodicamente informazioni
dettagliate, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale. La sezione
inoltre definisce le responsabilità dell'"esperto in protezione contro le
radiazioni", dell'"addetto incaricato della protezione contro le
radiazioni" (funzioni che, nella direttiva BSS attuale, erano svolte dalla
figura dell'"esperto qualificato") e dello “specialista in fisica
medica”. 3.11. Capo XI: Disposizioni finali Il recepimento della nuova direttiva nelle
legislazioni nazionali non dovrebbe richiedere un grande impegno legislativo,
per cui un termine di 2 anni per il recepimento è considerato sufficiente. I
nuovi elementi specifici, come la protezione dell'ambiente, possono essere
recepiti in un secondo tempo. In linea con il trattato Euratom, le norme
fondamentali devono essere applicate in maniera uniforme negli Stati membri, fatte
salve tuttavia le disposizioni la cui flessibilità emerga chiaramente dal
tenore del testo. Tuttavia, i limiti della dose, i valori di esenzione
standard, il livello di riferimento per i materiali da costruzione ecc. devono
essere esplicitamente recepiti e applicati in maniera uniforme. 4. Incidenza sul bilancio Nessuna. 2011/0254 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, vista la proposta della Commissione, elaborata
sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato
scientifico e tecnico fra esperti scientifici degli Stati membri, e previa
consultazione del Comitato economico e sociale europeo, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1)
l'articolo 2, lettera b), del trattato prevede
la definizione di norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori, mentre l'articolo 30 del trattato definisce "norme
fondamentali" relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. (2)
Per poter svolgere i compiti che le sono assegnati,
la Comunità ha fissato norme fondamentali per la prima volta nel 1959,
conformemente all'articolo 218 del trattato, mediante le direttive del 2
febbraio 1959 che fissano le norme fondamentali relative alla protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti[9]. Le
direttive sono state riviste più volte, e più di recente, nel 1996 con la
direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti[10],
che ha abrogato le precedenti direttive. (3)
La direttiva 96/29/Euratom stabilisce le norme fondamentali
di sicurezza. Tale direttiva si applica alle situazioni normali e di emergenza
ed è stata integrata da norme più specifiche. (4)
La direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30
giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che
abroga la direttiva 84/466/Euratom[11],
la direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione
della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul
comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva[12], la direttiva 90/641/Euratom del Consiglio,
del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni
esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in
zona controllata[13] e
la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle
sorgenti orfane[14]
disciplinano aspetti specifici diversi a integrazione della direttiva 96/29/Euratom. (5)
Nel corso del tempo le definizioni usate negli atti
legislativi citati hanno subito modifiche e sono state adeguate al campo di
applicazione specifico; tuttavia molte disposizioni contenute in queste
direttive erano adatte al contesto originale esistente al tempo della loro
adozione ma non possono essere utilizzate nella direttiva 96/29/Euratom. (6)
Il gruppo di esperti nominato dal Comitato
scientifico e tecnico ha sottolineato l'opportunità che le norme fondamentali
di sicurezza stabilite in conformità degli articoli 30 e 31 del trattato
Euratom tengano conto delle nuove raccomandazioni della Commissione
internazionale per la protezione radiologica (ICRP), in particolare quelle
contenute nella Pubblicazione n. 103 (2007)[15],
e siano riviste alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e dell'esperienza
operativa recente. (7)
È opportuno che la presente direttiva adotti l'approccio
orientato alle situazioni introdotto dalla Pubblicazione n. 103 dell'ICRP e distinguano
pertanto tra situazioni di esposizione esistenti, pianificate ed emergenti.
Tenendo conto di questo nuovo quadro, è opportuno che la direttiva contempli
tutte le situazioni di esposizione e tutte le categorie di esposizione, vale a
dire l'esposizione professionale e della popolazione e le esposizioni mediche. (8)
È opportuno inoltre che la presente direttiva tenga
conto della nuova metodologia introdotta dall'ICRP per calcolare le dosi in
base alle più recenti informazioni sui rischi dovuti alle radiazioni. (9)
Gli attuali limiti annuali delle dosi per l'esposizione
professionale e della popolazione sono rimasti invariati. Tuttavia, non
dovrebbe essere ulteriormente necessario stabilire una media oltre i cinque
anni, fatte salve circostanze particolari specificate nella legislazione
nazionale. (10)
Le nuove informazioni scientifiche sugli effetti a
livello tissutale rendono indispensabile applicare il principio dell'ottimizzazione
anche alle dosi assorbite dagli organi, ove opportuno, al fine di mantenere le
dosi al minimo ragionevolmente possibile. È opportuno che la direttiva faccia
altresì riferimento ai nuovi orientamenti dell'ICRP sul limite di dose per il
cristallino nell'esposizione professionale. (11)
Le industrie che lavorano i materiali radioattivi
presenti in natura estratti dalla crosta terrestre sottopongono i lavoratori e,
se il materiale è rilasciato nell'ambiente, la popolazione a un'accresciuta
esposizione alle radiazioni. (12)
La protezione dalle sorgenti di radiazioni
naturali, anziché essere disciplinata distintamente sotto un titolo specifico, dovrebbe
essere interamente integrata nelle disposizioni generali. In particolare, le
industrie che lavorano i radionuclidi presenti in natura dovrebbero rientrare
nell'ambito del medesimo quadro regolamentare delle altre pratiche. (13)
È necessario che le nuove disposizioni sulla
radioattività nei materiali da costruzione consentano la libera circolazione
dei materiali da costruzione. (14)
Recenti risultati epidemiologici ottenuti da studi
residenziali dimostrano l'esistenza di un rischio di carcinoma polmonare
correlato all'esposizione al radon in ambienti chiusi a livelli dell'ordine di 100
Bq/m3. La nuova nozione di situazioni di esposizione permette di
inglobare le disposizioni della raccomandazione 90/143/Euratom della
Commissione sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in
ambienti chiusi[16]
nelle disposizioni vincolanti delle norme fondamentali di sicurezza, lasciando
un sufficiente margine di flessibilità per l'attuazione. (15)
L'esposizione del personale navigante alle radiazioni
cosmiche dovrebbe essere gestita nell'ambito delle situazioni di esposizione
pianificate. È opportuno che l'uso di veicoli spaziali rientri nell'ambito di
applicazione della presente direttiva e sia gestito come un'esposizione
soggetta ad autorizzazione speciale. (16)
La protezione sanitaria della popolazione parte dal
presupposto della la presenza di sostanze radioattive nell'ambiente. Oltre alle
vie di esposizione dirette attraverso l'ambiente, è opportuno tenere in
considerazione la tutela dell'ambiente nel suo complesso, compresa l'esposizione
dei biota, nell'ambito di un quadro generale esaustivo e coerente. Poiché gli
esseri umani vivono nell'ambiente naturale, da questa politica deriveranno nel
lungo termine vantaggi sotto forma di protezione della salute. (17)
Nel settore medico, importanti sviluppi tecnologici
e scientifici hanno determinato un incremento notevole dell'esposizione dei
pazienti. A tale riguardo, è opportuno che la direttiva evidenzi la necessità di
giustificare le esposizioni mediche, compresa l'esposizione di soggetti
asintomatici, e rafforzi i requisiti riguardanti le informazioni da fornire ai
pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure
mediche, l'uso di livelli di riferimento diagnostici e la disponibilità di
dispositivi che segnalino la dose. (18)
Le esposizioni mediche accidentali e indesiderate
rappresentano una fonte di continua preoccupazione. La prevenzione di tali
eventi e, nel caso si verifichino, e le successive attività di monitoraggio
devono essere pienamente affrontate. A tale riguardo, è necessario porre in
rilievo il ruolo svolto da programmi di assicurazione della qualità, compresa
un'analisi dei rischi in radioterapia, per evitare questo genere di incidenti;
in queste evenienze, inoltre, è necessario rendere obbligatorie pratiche quali
la registrazione, la segnalazione, l'analisi e le azioni correttive. (19)
Le esposizioni cosiddette "medico-legali",
un concetto introdotto dalla direttiva 97/43/Euratom, sono oggi
chiaramente equiparate a esposizioni deliberate di soggetti a scopi diversi da
quello medico, o "esposizioni a metodiche per immagini a scopo non medico".
È necessario che tali pratiche siano sottoposte a un controllo regolamentare
adeguato e giustificate al pari delle esposizioni mediche. Tuttavia, si rende
necessario un approccio diverso, che distingua da un lato le procedure attuate
da operatori sanitari che utilizzano attrezzature mediche e dall'altro le
procedure messe in atto da personale non sanitario con attrezzature non mediche.
In generale, è necessario applicare i limiti annuali delle dosi e i
corrispondenti vincoli per l'esposizione della popolazione. (20)
È opportuno chiedere agli Stati membri di
assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni
ionizzanti a un sistema di controllo regolamentare o di proibire determinate
pratiche. Gli Stati membri dovrebbero trarre beneficio dall'applicazione di un
approccio graduato al controllo di regolamentazione, commisurato all'ordine di
grandezza e alla probabilità delle esposizioni derivanti da tali pratiche,
oltre che proporzionato all'impatto che il controllo regolamentare può avere
nel ridurre tali esposizioni o migliorare la sicurezza degli impianti. (21)
Può essere utile avere i medesimi valori di
concentrazione delle attività sia per l'esenzione di pratiche dal controllo di
regolamentazione sia per l'esenzione di materiali da prassi regolamentate. Dopo
un esame esauriente, si è giunti alla conclusione che i valori raccomandati nel
documento dell'AEIA RS-G-1.7[17]
possono essere utilizzati sia come valori di esenzione standard, in
sostituzione dei valori di concentrazione di attività definiti nell'allegato I
alla direttiva 96/29/Euratom, sia come livelli generali di allontanamento, in
sostituzione dei valori raccomandati dalla Commissione nel testo "Radioprotezione
n.122"[18]. (22)
Gli Stati membri possono accordare un'esenzione
specifica dall'autorizzazione per talune pratiche implicanti attività al di
sopra dei valori di esenzione. (23)
Livelli di allontanamento specifici al di sopra dei
valori standard per l'esenzione e l'allontanamento, oltre a orientamenti
comunitari corrispondenti[19],
rimangono strumenti importanti per la gestione di grandi quantitativi di
materiali ottenuti dallo smantellamento di impianti autorizzati. (24)
È opportuno che gli Stati membri si assicurino che
i lavoratori esterni beneficino di una protezione identica a quella accordata
ai lavoratori esposti alle dipendenze di esercenti che svolgono attività con
sorgenti di radiazioni. È necessario che le disposizioni specifiche relative ai
lavoratori esterni della direttiva 90/641/Euratom siano applicate anche alle
attività svolte in zone controllate. (25)
Per quanto concerne la gestione delle situazioni di
esposizione di emergenza, è opportuno sostituire l'approccio attuale, basato sui
livelli di intervento, con un sistema più completo che preveda l'analisi delle
minacce, un sistema globale di gestione delle emergenze, piani di intervento in
caso di emergenza per le minacce identificate e strategie finalizzate alla
gestione di ciascun evento ipotizzato. (26)
L'introduzione di livelli di riferimento per le
situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti consente di proteggere i
cittadini e di tenere conto di altri criteri sociali allo stesso modo dei
limiti di dose e dei vincoli di dose previsti per le situazioni di esposizione
pianificate. (27)
La gestione efficace di un'emergenza nucleare con
conseguenze transnazionali richiede una collaborazione rafforzata tra Stati
membri in termini di pianificazione e risposta alle emergenze. (28)
Di concerto con l'Organizzazione mondiale della
sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,
l'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Agenzia per l'energia nucleare
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e l'Organizzazione
panamericana della sanità, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica sta
rivedendo le norme fondamentali di sicurezza internazionali alla luce della
nuova Pubblicazione n. 103 dell'ICRP. (29)
È necessario chiarire i ruoli e le responsabilità
dei servizi e degli esperti nazionali che contribuiscono a garantire che gli
aspetti tecnici e pratici della protezione dalle radiazioni siano gestiti con
un elevato livello di competenza. (30)
È opportuno introdurre requisiti più precisi per il
rilascio di autorizzazioni allo scarico e per il controllo degli scarichi. La
raccomandazione 2004/2/Euratom della Commissione, del 18 dicembre 2003,
relativa ad informazioni standardizzate sugli scarichi radioattivi liquidi e
gassosi emessi nell'ambiente dalle centrali nucleari e dagli impianti di
ritrattamento durante il normale funzionamento[20]
ha introdotto informazioni standardizzate per la comunicazione di dati sugli
scarichi dalle centrali nucleari e dagli impianti di ritrattamento. (31)
Non è necessario apportare modifiche di rilievo
alla più recente direttiva (2003/122/Euratom) sul controllo delle sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, ma solo
ampliare il campo di applicazione di alcuni requisiti al fine di includervi
tutte le sorgenti radioattive sigillate. Rimangono tuttavia problemi irrisolti per
quanto riguarda le sorgenti orfane e si sono registrati casi significativi di
metalli contaminati importati da paesi terzi. Di conseguenza, è necessario
introdurre una disposizione riguardante la notifica di incidenti con sorgenti
orfane o la contaminazione dei metalli. Quanto alla sicurezza internazionale, è
importante anche armonizzare i livelli al di sopra dei quali una sorgente è
considerata sorgente sigillata ad alta attività con quelli stabiliti dall'AEIA. (32)
Conformemente alla dichiarazione politica congiunta
degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28
settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia
giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più
documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. In relazione
alla presente direttiva il legislatore ritiene che la trasmissione di tali
documenti sia giustificata. (33)
È necessario pertanto abrogare le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Oggetto 1.
La presente direttiva fissa le norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione, dei
lavoratori, dei pazienti e di altri individui soggetti ad esposizione medica
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai fini dell'applicazione
uniforme da parte degli Stati membri. 2.
La direttiva si applica alla protezione dell'ambiente
come via di esposizione dell'uomo a sorgenti di radiazioni e, se del caso, è
integrata tenendo specifico conto dell'esposizione dei biota nell'ambiente
complessivo. 3.
La presente direttiva definisce i requisiti di
controllo della sicurezza delle sorgenti radioattive e le disposizioni per un'informazione
adeguata in una situazione di esposizione di emergenza. 4.
Essa fissa i criteri per prevenire l'esposizione
dei lavoratori e degli individui della popolazione a radiazioni ionizzanti
derivanti da sorgenti orfane e da un controllo inadeguato delle sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività e armonizzare i controlli esistenti
negli Stati membri, stabilendo apposite prescrizioni che garantiscano che
ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo. 5.
La presente direttiva definisce, a livello dell’Unione,
obiettivi comuni circa le misure e procedure di informazione della popolazione
volte a rafforzare la protezione sanitaria operativa di quest'ultima per i casi
di emergenza. Articolo 2 Ambito di applicazione 1.
La presente direttiva si applica a qualsiasi
situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un
rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato
dal punto di vista della radioprotezione ai fini della protezione sanitaria di
lavoratori, della popolazione, di pazienti e di altri individui soggetti a
esposizione medica o in relazione alla protezione dell'ambiente. 2.
La presente direttiva si applica a tutte le
pratiche concernenti sorgenti di radiazioni, segnatamente: (a)
alla produzione, alla lavorazione, alla
manipolazione, all'impiego, alla detenzione, allo stoccaggio, al trasporto, all'importazione
nella Comunità e all'esportazione a partire dalla Comunità e allo smaltimento
di materiali radioattivi; (b)
al funzionamento di apparecchiature elettriche che
emettono radiazioni ionizzanti e di qualunque apparecchiatura elettrica
funzionante con una differenza di potenziale superiore a 5 kV; (c)
a pratiche implicanti la presenza di sorgenti di
radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione
dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare: i) il funzionamento di aeromobili e
veicoli spaziali; ii) l'esposizione al radon nei luoghi
di lavoro; iii) le attività svolte nei settori
industriali che lavorano i radionuclidi presenti in natura o le attività
correlate a tali lavorazioni; (d)
a ogni altra pratica designata dallo Stato membro. 3.
La presente direttiva si applica alla gestione
delle situazioni di esposizione esistenti, in particolare all'esposizione della
popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai
materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli
effetti di un'emergenza o di un'attività lavorativa del passato. 4.
La presente direttiva si applica alla gestione di
situazioni di esposizione di emergenza nella misura in cui si ritenga che tali
situazioni giustifichino un intervento volto a tutelare la salute della
popolazione o dei lavoratori o a proteggere l'ambiente; le esposizioni
potenziali e la preparazione e la pianificazione delle emergenze rientrano nelle
situazioni di esposizione pianificate. Articolo 3 Esclusione dall'ambito di applicazione La presente direttiva non si applica ai
radionuclidi contenuti nell'organismo umano, alla radiazione cosmica presente
al livello del suolo e all'esposizione sulla superficie terrestre ai
radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. CAPO II DEFINIZIONI Articolo 4 Ai fini della presente direttiva si applicano le
seguenti definizioni: (1)
“esposizione medica”: l'esposizione di pazienti o
individui asintomatici nell'ambito di una procedura diagnostica o di una terapia
medica o dentistica volta ad assicurarne la salute o il benessere, oltre che l'esposizione
di assistenti e accompagnatori, nonché di volontari nel campo della ricerca
biomedica; (2)
“radiazione ionizzante”: il trasferimento di
energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche pari ad una lunghezza d'onda
di 100 nanometri o meno (a una frequenza uguale a o maggiore di 3×1015
Hertz) in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente; (3)
“emergenza”: una situazione o un evento non
routinario che richiede un'azione tempestiva mirata prevalentemente a mitigare
un pericolo o conseguenze avverse per la salute e la sicurezza della
popolazione, la qualità della vita, il patrimonio o l'ambiente. Sono comprese
in questa accezione le emergenze nucleari e radiologiche; (4)
“situazione di esposizione di emergenza”: una
situazione di esposizione dovuta a un qualsiasi evento improvviso che rende
necessaria l'adozione di decisioni urgenti per mantenere il controllo della
situazione. L'evento può essere la conseguenza di un incidente (considerato o
meno come esposizione potenziale) o di un atto doloso; (5)
“esposizione”: l'atto di esporre o la condizione di
essere esposti a radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente al di fuori dell'organismo
(esposizione esterna) o all'interno dell'organismo (esposizione interna); (6)
“situazione di esposizione”: una situazione che dà
origine a un'esposizione, comprese le sorgenti di radiazioni e le attività o
azioni che possono incidere sull'esposizione dovuta a tali sorgenti di
radiazioni; (7)
“individui della popolazione”: i singoli individui
soggetti a una esposizione del pubblico; (8)
“sorgente di radiazioni”: un'entità che può
provocare un'esposizione alle radiazioni, per esempio per emissione di
radiazioni ionizzanti o per il rilascio di materiali radioattivi, e che può
essere considerata come un'entità singola ai fini della protezione e della
sicurezza; (9)
“sorgente radioattiva”: una sorgente di radiazioni
che contiene materiale radioattivo allo scopo di sfruttarne la radioattività; (10)
“materiale radioattivo”: materiale che contiene
sostanze radioattive; (11)
“sorgente orfana”": una sorgente sigillata che
non è esente da né sottoposta a controlli da parte delle autorità, per esempio
perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in
luogo errato, rubata o comunque trasferita senza apposita autorizzazione; (12)
“materiale da costruzione”: un prodotto da
costruzione realizzato per essere incorporato in via permanente in un edificio; (13)
“smaltimento”: il deposito di rifiuti radioattivi o
di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza che vi sia l'intenzione
di recuperarli; (14)
“situazione di esposizione esistente”: una
situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una
decisione sul controllo della stessa e per la quale non è necessaria o non è
più necessaria l'adozione di misure urgenti; (15)
“sorgente di radiazioni naturale”: sorgenti di
radiazioni ionizzanti di origine naturale, terrestre o cosmica; (16)
“situazione di esposizione pianificata”: una
situazione di esposizione che si verifica per il funzionamento o l'introduzione
pianificati di una sorgente di radiazioni o da attività che alternano le vie d'esposizione
in modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale della popolazione
o dell'ambiente. Le situazioni di esposizione pianificate possono includere le
esposizioni normali e quelle potenziali; (17)
“esposizione potenziale”: un'esposizione che, pur
non essendo certa, può verificarsi in conseguenza di un evento o di una sequenza
di eventi di natura probabilistica, tra cui guasti delle apparecchiature ed
errori di funzionamento; (18)
“protezione dalle radiazioni”: la protezione della
popolazione dagli effetti dannosi dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti e
i mezzi per garantire tale protezione; (19)
“pratica”: qualsiasi tipo di attività che comporta
l'uso o l'introduzione di sorgenti di radiazioni o che altera le vie di
esposizione ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata; (20)
“radon”: l'isotopo Rn-222 e i suoi figli, a seconda
dei casi (con l'espressione “esposizione al radon” si intende invece l'esposizione
ai figli del radon); (21)
“stoccaggio”: la conservazione di sorgenti
radioattive o di rifiuti radioattivi in un impianto equipaggiato per un loro
adeguato confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente; (22)
“ottimizzazione”: un processo iterativo
lungimirante atto a stabilire adeguate misure di protezione che tengano conto
delle circostanze prevalenti, delle opzioni disponibili e della natura della
situazione di esposizione, allo scopo di mantenere l'ordine di grandezza e la
probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo
ragionevolmente ottenibile; (23)
“esposizione della popolazione”: l'esposizione dei
singoli individui, escluse le esposizioni professionali o mediche; (24)
“esposizione professionale”: l'esposizione dei
lavoratori nel corso dell'attività lavorativa; (25)
“detrimento sanitario”: valutazione del rischio di
riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una
popolazione in seguito a esposizione. Essa include le perdite derivanti da
effetti sui tessuti, cancro e gravi disfunzioni genetiche; (26)
“dose efficace (E)”: la somma delle dosi
equivalenti pesate in tutti i tessuti ed organi del corpo causate da
irradiazioni interne ed esterne. È definita dall'espressione: dove: DT,R è la dose assorbita
media, nel tessuto o organo T dovuta alla radiazione R e wR è il fattore di peso per la
radiazione e wT è il fattore di peso per il tessuto
o l'organo T. I valori wT e wR adeguati
sono indicati nella Pubblicazione n. 103 della Commissione Internazionale per
la Protezione Radiologica. L'unità di dose efficace è il sievert; (27)
“limite di dose”: il valore della dose efficace o
della dose equivalente in un periodo di tempo specificato che non può essere
superato per il singolo individuo. Il limite di dose si applica alla somma
delle esposizioni da tutte le pratiche autorizzate; (28)
“vincolo di dose”: vincolo fissato come margine
superiore potenziale di una dose individuale, usato per definire la gamma di
opzioni considerate nel processo di ottimizzazione per una data sorgente di
radiazioni in una situazione di esposizione pianificata; (29)
“dose equivalente (HT)”: la dose assorbita, nel
tessuto o organo T, pesata in base al tipo e alla qualità della radiazione R. È
indicata da: dove: — DT,R è la dose assorbita
media, nel tessuto o organo T, dovuta alla radiazione R e — wR è il fattore di ponderazione per
la radiazione R. Quando il campo di radiazioni è composto di tipi
ed energie con valori diversi di wR, la dose equivalente totale, HT,
è espressa da I valori wR adeguati sono indicati
nella Pubblicazione n. 103 della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica.
L'unità della dose equivalente è il sievert. (30)
“lavoratore esterno”: qualsiasi lavoratore esposto
della categoria A, compresi i tirocinanti, gli apprendisti e gli studenti, che
non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e
controllate, ma svolge le sue attività in queste zone; (31)
“esercente”: una persona fisica o giuridica che è
giuridicamente responsabile dello svolgimento di una pratica o che è
giuridicamente responsabile di una sorgente di radiazioni (compresi i casi in
cui il proprietario o il detentore di una sorgente di radiazioni non svolge
attività correlate); (32)
“vincolo di rischio”: un vincolo fissato come
limitazione del rischio individuale posto da una sorgente di radiazioni
(rischio nel senso di probabilità di detrimento sanitario dovuto a una
potenziale esposizione, che è una funzione della probabilità di un evento
imprevisto che provoca una dose e della probabilità del danno causato da tale
dose); (33)
“assistenti e accompagnatori”: persone che
coscientemente e intenzionalmente (al di fuori della loro occupazione) si
espongono a radiazioni ionizzanti per assistere e confortare persone sottoposte
o costrette a sottoporsi a esposizioni mediche; (34)
“livello di riferimento”: in una situazione di
esposizione di emergenza o in una situazione di esposizione esistente, il
livello di dose o di rischio al di sopra del quale si ritiene inopportuno permettere
che si verifichino esposizioni e al di sotto del quale si dovrebbe continuare a
ricercare un'ottimizzazione della protezione; (35)
“lavoratori esposti”: persone, lavoratori autonomi
o dipendenti, sottoposte a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche
contemplate dalla presente direttiva e che possono ricevere dosi superiori ad
uno qualsiasi dei limiti di dose uguali a quelli fissati per la popolazione; (36)
“sievert (Sv)”: denominazione speciale dell'unità
di dose equivalente e dose efficace. Un sievert equivale ad un joule per
chilogrammo: 1 Sv = 1 J kg-1; (37)
“introduzione”: attività dei radionuclidi, provenienti
dall'ambiente esterno, che penetrano nell'organismo; (38)
“apprendista”: persona che beneficia, presso un
esercente, un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere
specifico; (39)
“dose efficace impegnata (E(t))”: somma delle dosi
equivalenti impegnate in un organo o tessuto (HT(t)) risultanti da una
assunzione, moltiplicate per un fattore relativo di peso del tessuto wT. È
definita dalla formula: Nell'espressione E(t), t indica il numero di anni per
i quali è attuata l'integrazione. Ai fini della conformità ai limiti di dose
specificati nella presente direttiva, t è il periodo di 50 anni successivo all'assunzione
nel caso degli adulti e fino all'età di 70 nel caso dei bambini. L'unità di
dose efficace impegnata è il sievert; (40)
“specialista in fisica medica”: persona che
possiede le conoscenze, la formazione e l'esperienza necessarie a operare o a
esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata
alle esposizioni mediche, e la cui idoneità a svolgere tali funzioni è
riconosciuta dalle autorità competenti; (41)
“servizio di medicina del lavoro”: un professionista
o un ente sanitario specializzato nella sorveglianza medica dei lavoratori
esposti e la cui idoneità a svolgere tale funzione è riconosciuta dalle
autorità competenti; (42)
“esperto in protezione contro le radiazioni”:
persona che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie a
esprimere pareri in materia di protezione dalle radiazioni al fine di garantire
un'efficace protezione delle persone, e la cui idoneità a svolgere tali
funzioni è riconosciuta dalle autorità competenti; (43)
“sorgente sigillata ad alta attività”: una sorgente
sigillata in cui il quantitativo di materiale radioattivo supera i valori
indicati nell'allegato II; (44)
“piano di intervento in caso di emergenza”: insieme
di misure per pianificare un intervento adeguato in una situazione di
esposizione di emergenza in relazione a un determinato impianto o a una
determinata attività sulla base di eventi ipotizzati e dei relativi scenari; (45)
“addetto all'emergenza”: qualsiasi persona
investita di uno specifico ruolo nell'ambito di un'emergenza che potrebbe
essere esposta a radiazioni nel corso di un intervento di emergenza; (46)
“servizio di dosimetria”: struttura o persona
preposta alla taratura, alle rilevazioni o all'interpretazione di singoli
dispositivi di monitoraggio, o alla misurazione della radioattività nel corpo
umano o nei campioni biologici, o alla valutazione delle dosi, la cui idoneità
a svolgere tali funzioni è riconosciuta dalle autorità competenti; (47)
“sistema di gestione delle emergenze”: quadro
giuridico o amministrativo che definisce le responsabilità per la preparazione
e la pianificazione delle emergenze e fissa le disposizioni per l'adozione di
decisioni in una situazione di esposizione di emergenza; (48)
“medico-radiologico”: attinente alla radiodiagnostica
e alla radioterapia nonché alla radiologia interventistica o ad altre forme di
programmazione o indirizzo radiologico che fanno ricorso alle radiazioni
ionizzanti; (49)
“aspetti pratici delle procedure che comportano
esposizione medica”: le operazioni materiali connesse a un'esposizione medica e
qualsiasi altro aspetto correlato, compresi la manovra e l'impiego di apparecchiature
radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi
di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell'apparecchiature, la
preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, e l'elaborazione di
immagini da parte, tra gli altri, di tecnici di radiologi e tecnici in medicina
nucleare e radioterapia; (50)
“medico specialista”: il medico, odontoiatra o
altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica
delle esposizioni mediche individuali in conformità con i requisiti nazionali; (51)
“livelli diagnostici di riferimento”: livelli di
dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o nelle pratiche di radiologia
interventistica o, nel caso della medicina nucleare diagnostica, livelli di
attività, per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o
fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti; (52)
“attivazione”: processo per effetto del quale un
nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con
particelle o con fotoni ad alta energia del materiale in cui è contenuto; (53)
“sostanza radioattiva”: qualsiasi sostanza che
contenga uno o più radionuclidi, la cui attività o concentrazione non possono
essere trascurate ai fini della radioprotezione; (54)
“esposizione a metodiche per immagini a scopo non
medico”: una qualsiasi esposizione deliberata di persone a metodiche per
immagini quando la motivazione primaria dell'esposizione non è correlata alla
salute o al benessere della persona esposta; (55)
“notifica”: il requisito di sottoporre alle
autorità competenti un documento atto a notificare l'intenzione di svolgere una
pratica rientrante nel campo d'applicazione della presente direttiva; (56)
“registrazione”: permesso rilasciato dalle autorità
competenti, o previsto dalla legislazione nazionale, che consente di svolgere
un'attività in conformità alle condizioni definite dalla legislazione
nazionale; (57)
“prodotto di consumo”: un dispositivo o un articolo
fabbricato in cui sono stati integrati intenzionalmente o prodotti per
attivazione dei radionuclidi, o che genera radiazioni ionizzanti, e che può
essere venduto o messo a disposizione del pubblico senza una sorveglianza o un
controllo specifici da parte delle autorità dopo la vendita; (58)
“acceleratore”: apparecchio o installazione in cui
sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia
superiore a 1 mega-electron volt (MeV); (59)
“sorgente dismessa”: una sorgente sigillata non più
utilizzata né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata
concessa l'autorizzazione; (60)
“ispezione”: il controllo da parte di un'autorità
competente per verificare la conformità con le disposizioni nazionali; (61)
"generatore di radiazioni": un
dispositivo capace di generare radiazioni ionizzanti come raggi X, neutroni,
elettroni o altre particelle cariche, che può essere usato a scopo scientifico,
industriale o medico; (62)
"rifiuti radioattivi": materiale
radioattivo per il quale non è previsto un ulteriore uso; (63)
“garanzia della qualità”: ogni azione programmata e
sistematica intesa ad accertare con adeguata affidabilità che un impianto, un
sistema, un componente o un procedimento funzionerà in maniera soddisfacente
conformemente agli standard stabiliti. Il controllo della qualità rientra nella
garanzia della qualità; (64)
“licenza”: permesso rilasciato dalle autorità
competenti, su richiesta, che consente di svolgere una pratica alle condizioni
fissate in uno specifico documento; (65)
“livelli di allontanamento”: valori fissati dalle
autorità competenti o dalla legislazione nazionale, espressi in termini di
concentrazioni di attività ai quali, o al di sotto dei quali, i materiali
derivanti da qualsiasi pratica soggetta al requisito di notifica o
autorizzazione possono essere esentati dalle prescrizioni di cui alla presente
direttiva; (66)
“zona sorvegliata”: zona sottoposta a sorveglianza
ai fini della radioprotezione; (67)
“zona controllata”: zona sottoposta a
regolamentazione speciale ai fini della radioprotezione o della prevenzione
della contaminazione radioattiva, e il cui accesso è controllato; (68)
“esposizione accidentale”: esposizione di singole
persone, a esclusione dei lavoratori addetti all'emergenza, a seguito di
incidente; (69)
“esposizione professionale d'emergenza”:
esposizione professionale verificatasi durante una situazione d'emergenza di
persone che intervengono per mitigare le conseguenze dell'emergenza; (70)
“screening sanitario”: il procedimento che impiega
impianti medico-radiologici per la diagnosi precoce nei gruppi di popolazione a
rischio; (71)
“zona a rischio radon”: un'area geografica o una
regione amministrativa definita sulla base di rilevazioni secondo cui la
percentuale di abitazioni per le quali si prevede il superamento del livello di
riferimento nazionale è significativamente maggiore rispetto ad altre parti del
paese; (72)
“procedura medico-radiologica”: qualunque procedura
che comporti un'esposizione medica; (73)
“prescrivente”: medico, odontoiatra o altro
operatore sanitario autorizzato a indirizzare persone presso un medico
specialista ai fini di esposizioni medico-radiologiche in conformità dei
requisiti nazionali; (74)
“danno per la salute”: gli effetti deleteri
clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro
discendenti e la cui comparsa è immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso,
probabile ma non certa; (75)
“radiologia interventistica”: l'impiego di tecniche
per immagini a raggi X, oltre alle tecniche di immaginografia (imaging) quali
gli ultrasuoni o la risonanza magnetica o le tecniche che non comportano l'uso
di radiazioni ionizzanti, per introdurre e guidare nell'organismo dispositivi a
fini diagnostici o terapeutici; (76)
“radiodiagnostico”: attinente alla medicina
nucleare diagnostica in vivo, alla radiologia diagnostica medica con radiazioni
ionizzanti e alla radiologia odontoiatrica; (77)
“radioterapeutico”: attinente alla radioterapia,
compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici; (78)
“responsabilità clinica”: responsabilità riguardo a
esposizioni mediche individuali attribuita a un medico specialista,
segnatamente: giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del
risultato; cooperazione con altri specialisti e con il personale, se del caso,
riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medica; reperimento
di informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione di informazioni
medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri medici specialisti e/o
prescriventi, come richiesto; informazione dei pazienti e delle altre persone
interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti; (79)
“verifica clinica”: l'esame sistematico o il
riesame di procedure medico-radiologiche finalizzate al miglioramento della
qualità e del risultato delle cure somministrate al paziente mediante un
controllo strutturato, per cui le pratiche medico-radiologiche, i procedimenti
e i risultati sono esaminati in base agli standard convenuti per procedure
medico-radiologiche di buon livello, modificando le pratiche se del caso, e
applicando nuovi standard se necessario; (80)
“impianto medico-radiologico”: impianto contenente
attrezzature medico-radiologiche; (81)
“esposizione involontaria”: esposizione medica
significativamente diversa dall'esposizione medica destinata a uno scopo
specifico; (82)
“individuo rappresentativo”: persona che riceve una
dose rappresentativa di quella degli individui di una popolazione maggiormente
esposti; (83)
“addetto incaricato alla radioprotezione”: una
persona tecnicamente competente nelle questioni di protezione dalle radiazioni
specifiche per un determinato tipo di pratica, che è assunta da un esercente
per sovrintendere all'attuazione delle disposizioni in materia di radioprotezione
dell'esercente stessa; (84)
“misure correttive”: la rimozione di una sorgente o
la riduzione della sua portata (in termini di attività o di quantità), al fine
di evitare o ridurre le dosi alle quali altrimenti si potrebbe essere esposti
in una situazione di esposizione esistente; (85)
“misure protettive”: misure diverse dalle misure
correttive adottate allo scopo di evitare o ridurre le dosi alle quali
altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di esposizione di
emergenza o esistente; (86)
“autorizzazione”: un permesso scritto rilasciato da
un'autorità competente a un esercente per l’esecuzione di attività specifiche
soggette a controlli da parte delle autorità, sotto forma di registrazione o
licenza; (87)
“sorgente sigillata”: sorgente radioattiva in cui
il materiale radioattivo è sigillato in permanenza in una capsula o intimamente
legato in forma solida; (88)
“fornitore”: qualsiasi persona fisica o giuridica
che fornisce o mette a disposizione una sorgente sigillata; (89)
“contenitore della sorgente”: il contenimento di
una sorgente sigillata che non è parte integrante della sorgente, ma è
destinato a schermare la sorgente durante il suo impiego, il trasporto, la
manipolazione ecc.; (90)
“toron”: l'isotopo Rn-220; (91)
“dose residua”: la dose alla quale si prevede si
verifichi un'esposizione da tutte le vie di esposizione dopo che le misure
protettive sono state interamente attuate o dopo che è stata adottata la
decisione di non attuare misure preventive; (92)
“dose assorbita (D)”: energia assorbita per unità
di massa dove: — è l'energia media
ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento di volume; — dm è la massa di materia contenuta in tale
elemento di volume. Nella presente direttiva, la dose assorbita indica
la dose media in un tessuto o in un organo. L'unità di dose assorbita è il
gray; (93)
“gray (Gy)”: l'unità di dose assorbita. Un gray
equivale a un joule per chilogrammo: 1Gy = 1 J kg-1; (94)
“attività (A)”: l'attività A di una determinata
quantità di un radionuclide in uno stato particolare di energia in un momento
determinato; è il quoziente di dN fratto dt, ove dN è il numero atteso di
transizioni nucleari spontanee da tale stato di energia nell'intervallo di
tempo dt: L'unità di attività è il becquerel; (95)
“becquerel (Bq)”: denominazione speciale dell'unità
di attività. Un becquerel equivale ad una transizione per secondo: 1 Bq = 1 s-1; (96)
“dose equivalente impegnata (H(t))”: integrale
rispetto al tempo (t) dell'intensità di dose equivalente (nel tessuto o organo T) che sarà
ricevuta da un individuo a seguito di una introduzione. È indicata dalla
formula: per un'assunzione al tempo t0, dove T(t) è l'intensità di
dose equivalente (nell'organo o nel tessuto T) al tempo t, t
è il periodo per cui è calcolato l'integrale. Nell'espressione HT(t), t è indicato in anni. Qualora t non sia indicato, si
sottintende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'età di 70
anni per i bambini. L'unità della dose equivalente impegnata è il sievert; (97)
“esposizione normale”: esposizione che si prevede
si verifichi nelle condizioni di funzionamento normali di un’installazione o di
un’attività (tra cui la manutenzione, l'ispezione, la disattivazione), compresi
gli eventuali incidenti minori che possono essere tenuti sotto controllo, vale a
dire nel corso del normale funzionamento e gli eventi operativi previsti; (98)
“dose prevista”: dose alla quale si prevedrebbe un'esposizione
se non fossero adottate misure protettive; (99)
“controllo della qualità”: una serie di operazioni
(programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare
la qualità. Esso comprende il monitoraggio, la valutazione e il
mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle
attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate; (100)
“strategia di intervento”: una serie di misure
protettive diverse attuate per rispondere a eventi ipotizzati o effettivi allo
scopo di far fronte a una situazione di esposizione di emergenza in conformità
con gli obiettivi stabiliti. Nell'ambito di un piano di intervento in caso di
emergenza, le strategie di intervento sono stabilite per ciascun evento
ipotizzato e per ciascuno scenario. CAPO III SISTEMA DI RADIOPROTEZIONE Articolo 5 Principi generali Gli Stati membri fissano i requisiti giuridici
e stabiliscono un appropriato regime di controllo regolamentare che, per tutte
le situazioni di esposizione, rifletta un sistema di radioprotezione basato sui
principi della giustificazione, dell'ottimizzazione e della limitazione delle
dosi seguenti: (a)
giustificazione: le decisioni che introducono o
modificano una sorgente di radiazioni, una via di esposizione o l'esposizione
effettiva devono essere giustificate, nel senso che tali decisioni devono
essere adottate al fine di garantire che il beneficio da esse derivante per i
singoli individui o per la collettività sia superiore al danno che potrebbero
causare; (b)
ottimizzazione: in tutte le situazioni di
esposizione, la protezione dalle radiazioni è ottimizzata allo scopo di
mantenere l'ordine di grandezza e la probabilità dell'esposizione e il numero
di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile tenendo conto dei
fattori economici e sociali, per cui l'ottimizzazione della protezione delle
persone sottoposte a esposizione medica è proporzionale allo scopo medico dell'esposizione
così come descritto all'articolo 55. Tale principio si applica in termini sia
di dose efficace sia di dosi assorbite dagli organi, come misura precauzionale
destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di
sotto della soglia per effetti deterministici; (c)
limitazione della dose: nelle situazioni di
esposizione pianificate, la somma delle dosi cui è esposto un individuo
considerando tutte le sorgenti di radiazioni regolamentate non può superare i
limiti di dose fissati per l'esposizione professionale o per l'esposizione
della popolazione. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle
dosi. Sezione 1 strumenti per l'ottimizzazione Articolo 6 Vincoli di dose per l'esposizione
professionale e della popolazione 1.
Per l'esposizione professionale il vincolo di dose
è stabilito dall’esercente come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto
la supervisione generale delle autorità competenti. Nel caso dei lavoratori
esterni il vincolo di dose è stabilito di concerto dal datore di lavoro e dall’esercente.
2.
Per quanto concerne l'esposizione della popolazione
il vincolo di dose è fissato per la dose individuale cui sono esposti individui
della popolazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente
di radiazioni. Le autorità competenti determinano il vincolo di dose in modo da
assicurare la conformità al limite di dose per la somma di dosi a cui è esposto
il medesimo individuo considerando tutte le pratiche autorizzate. 3.
Quanto alle esposizioni potenziali, l'ottimizzazione
comprende una gestione adeguata della sicurezza delle sorgenti e delle
installazioni. Se del caso, possono essere fissati vincoli di rischio. 4.
I vincoli di dose sono stabiliti in termini di dosi
individuali efficaci o equivalenti nell'arco di un anno o di un qualsiasi altro
appropriato periodo più breve. 5.
Qualora i vincoli di dose siano introdotti per
limitare una qualsiasi esposizione accumulata protratta, tali vincoli sono
stabiliti in termini di dosi efficaci o equivalenti annuali assorbite da un
organo. Articolo 7 Vincoli di dose per l'esposizione medica I vincoli di dose non si applicano all'esposizione
medica dei pazienti. Nel caso di assistenti e accompagnatori nonché di
volontari che partecipano a studi di ricerca medici e biomedici (per i quali
non si prevede alcun beneficio medico diretto derivante dall'esposizione), i
vincoli di dose sono stabiliti in termini di dose individuale che non dovrebbe
essere superata nel corso dell'esposizione oltre il periodo dell'esame, della
terapia o del progetto di ricerca in questione. Articolo 8 Livelli di riferimento 1.
Sono stabiliti livelli di riferimento per le
situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti in termini di livelli di
dose efficace o di dose assorbita da un organo al di sopra dei quali si ritiene
inappropriato autorizzare esposizioni in situazioni di emergenza o esistenti. 2.
Sono pianificate e messe in atto strategie di
protezione ottimizzate allo scopo di portare le dosi individuali al di sotto
dei livelli di riferimento. I valori scelti per i livelli di riferimento
dipendono dal tipo di situazione di esposizione. 3.
Per l'ottimizzazione della protezione è data
priorità alle esposizioni al di sopra del livello di riferimento. Per la scelta
dei limiti di riferimento si tiene conto sia delle disposizioni in materia di
radioprotezione sia di criteri sociali. 4.
Nella scelta dei limiti di riferimento per la dose
efficace si tiene conto delle tre fasce di livelli di riferimento di cui all'allegato I,
punto 1. Sezione 2 Limitazione della dose Articolo 9 Limiti d'età per i lavoratori esposti Salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 2, i
minori di anni diciotto non possono essere adibiti a lavori in conseguenza dei
quali rientrerebbero nella categoria di lavoratori esposti. Articolo 10 Limiti di dose per l'esposizione
professionale 1.
Il limite di dose efficace per l'esposizione
professionale è di 20 mSv in un singolo anno. Tuttavia, in circostanze
particolari o per determinate situazioni di esposizione previste dalla
legislazione nazionale, può essere autorizzato un valore di dose efficace fino
a 50 mSv all'anno in un solo anno, purché la media nell'arco di cinque anni
consecutivi non superi 20 mSv l’anno. Nel caso dei lavoratori addetti all'emergenza può
essere autorizzata una dose efficace superiore, in linea con il disposto dell'articolo
52. 2.
Oltre ai limiti di dose efficace stabiliti al
paragrafo 1, si applicano i seguenti limiti di dose equivalente: (a)
per il cristallino, 20 mSv all'anno o, se del
caso, lo stesso valore specificato per il limite di dose efficace; (b)
per la pelle, 500 mSv all'anno; tale limite si
applica alla dose media calcolata su 1 cm² di pelle,
indipendentemente dall'area esposta; (c)
per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie,
500 mSv all'anno. Articolo 11 Protezione delle donne in gravidanza 1.
Non appena una gestante informa l'esercente della
propria condizione, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale in
vigore, la protezione del nascituro è paragonabile a quella prevista per
individui della popolazione. Le condizioni di lavoro delle gestanti devono essere
tali che la dose equivalente per il nascituro sia la più bassa ragionevolmente
possibile e che sia improbabile che la dose ecceda 1 mSv durante il
restante periodo della gravidanza. 2.
Non appena una lavoratrice che allatta informa l'esercente
della propria condizione, non può eseguire un lavoro che implica significativi
rischi di introduzione di radionuclidi. Articolo 12 Limiti di dose per apprendisti e studenti 1.
Agli apprendisti e agli studenti di almeno diciotto
anni di età i quali, nel corso dei loro studi, debbono venire in contatto con
sorgenti di radiazioni si applicano i limiti di dose per l'esposizione
professionale stabiliti all'articolo 10. 2.
Per gli apprendisti e gli studenti d'età compresa
fra i sedici e i diciotto anni i quali, nel corso dei loro studi, debbono
entrare in contatto con sorgenti di radiazioni il limite di dose efficace è di 6 mSv
all'anno. Oltre ai limiti di dose efficace stabiliti al
primo comma si applicano i seguenti limiti relativi alla dose equivalente: (a)
il limite di dose equivalente per il cristallino è
di 20 mSv l'anno; (b)
il limite di dose equivalente per la pelle è di 150 mSv
l'anno, calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente dall'area
esposta; (c)
il limite di dose equivalente per le mani, gli
avambracci, i piedi e le caviglie è di 150 mSv l'anno. 3.
I limiti di dose per gli apprendisti e gli studenti
che non sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono quelli
stabiliti dall'articolo 13 per gli individui della popolazione. Articolo 13 Limiti di dose per l'esposizione della
popolazione 1.
Il limite di dose efficace per l'esposizione della
popolazione è di 1 mSv l'anno. 2.
Oltre al limite di dose efficace stabilito al paragrafo
1 si applicano i seguenti limiti di dose equivalente: (a)
il limite di dose equivalente per il cristallino è
di 15 mSv l'anno; (b)
il limite di dose equivalente per la pelle è di 50 mSv
l'anno, calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente dall'area
esposta. Articolo 14 Valutazione della dose efficace ed
equivalente Per la valutazione della dose efficace ed
equivalente si usano i valori e rapporti indicati di seguito. (a)
Nel caso di radiazioni esterne, per stimare la dose
efficace ed equivalente si usano i valori e rapporti definiti nella Pubblicazione
n. 103 della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica. (b)
Nel caso di esposizioni interne provocate da un
radionuclide o da una miscela di radionuclidi, per stimare le dosi efficaci
impegnate si usano i valori e rapporti definiti nella Pubblicazione n. 103
della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica nonché i
coefficienti della dose di inalazione e di ingestione riportati nella
Pubblicazione n. 72 della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica. CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E INFORMAZIONE NEL CAMPO DELLA RADIOPROTEZIONE Articolo 15 Responsabilità generali in materia di
istruzione, formazione e trasmissione di informazioni 1.
Gli Stati membri stabiliscono un quadro legislativo
e amministrativo appropriato per l'erogazione di un'adeguata istruzione,
formazione e trasmissione di informazioni in materia di radioprotezione a tutte
le persone le cui funzioni richiedano competenze specifiche nel campo della
protezione dalle radiazioni. La formazione, la riqualificazione e l'informazione
delle persone interessate sono ripetute a intervalli appropriati e sono
documentate. 2.
Gli Stati membri stabiliscono norme per l'istruzione,
la formazione e la riqualificazione al fine di consentire il riconoscimento di
esperti in protezione contro le radiazioni, specialisti in fisica medica,
servizi di medicina del lavoro e servizi di dosimetria. Articolo 16 Formazione dei lavoratori esposti, degli
apprendisti e degli studenti e informazioni trasmesse a queste categorie 1.
Gli Stati membri impongono all'esercente o al
datore di lavoro l'obbligo di informare i lavoratori esposti, gli apprendisti e
gli studenti soggetti a esposizione professionale in merito a: (a)
i rischi per la salute connessi con la loro attività
di lavoro; (b)
le procedure di radioprotezione generali e le
precauzioni da adottare, in particolare quelle connesse con le condizioni
operative e di lavoro esistenti sia nella pratica in generale, sia in ogni tipo
di postazione di lavoro o di mansione cui possono essere assegnati; (c)
i piani e le procedure di intervento in caso di
emergenza; (d)
l'importanza di rispettare le precauzioni tecniche,
mediche e amministrative. 2.
Gli Stati membri obbligano l'esercente o il datore
di lavoro a informare le donne sull'importanza di dichiarare tempestivamente il
proprio stato di gravidanza in considerazione dei rischi di esposizione del
nascituro e del rischio di contaminazione del lattante in caso di introduzione
di radionuclidi. 3.
Gli Stati membri obbligano l'esercente o il datore
di lavoro a provvedere affinché siano erogati al loro personale programmi di
formazione e informazione adeguati nel campo della radioprotezione. 4.
Oltre alle informazioni e alla formazione nel campo
della radioprotezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, un esercente responsabile
di sorgenti sigillate ad alta attività è tenuta a garantire che la formazione
erogata comprenda specifiche prescrizioni sulla gestione sicura e sulla
sicurezza delle sorgenti sigillate ad alta attività, al fine di preparare
adeguatamente i lavoratori a qualsiasi evento che possa mettere a repentaglio
la loro sicurezza o la protezione dalle radiazioni di altri individui. Le attività
di informazione e la formazione pongono l'accento sulle necessarie esigenze di
sicurezza e prevedono specifiche informazioni sulle possibili conseguenze della
mancanza di controlli adeguati sulle sorgenti sigillate ad alta attività. Articolo 17 Attività di informazione e formazione di
lavoratori potenzialmente esposti a sorgenti orfane Gli Stati membri garantiscono che la direzione e
il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o
sottoposte a trasformazione sorgenti orfane (in particolare, i grandi
depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici) nonché la
direzione e il personale di importanti nodi di transito: (a)
siano informati della possibilità di trovarsi
dinanzi a sorgenti; (b)
ricevano consulenze e formazione sul riconoscimento
visivo delle sorgenti e dei loro contenitori; (c)
ricevano le informazioni di base sulle radiazioni
ionizzanti e sui loro effetti; (d)
siano informati in merito ai sistemi di
rilevamento; (e)
siano informati e formati sulle misure da adottare
in loco in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente. Articolo 18 Attività di informazione e formazione per
lavoratori addetti all'emergenza 1.
Gli Stati membri garantiscono che i lavoratori
addetti all'emergenza e qualunque altra persona che potrebbe intervenire nell'organizzazione
dei soccorsi in caso di emergenza ricevano un'informazione adeguata e regolarmente
aggiornata sui rischi che l'intervento comporterebbe per la loro salute e sulle
precauzioni da prendere in un caso simile. Tale informazione tiene conto dei
vari casi di emergenza. 2.
Nel caso si verifichi un'emergenza, le informazioni
di cui al paragrafo 1 sono completate da informazioni appropriate, tenendo
conto delle circostanze particolari. 3.
Gli Stati membri garantiscono che i lavoratori
addetti all'emergenza ricevano una formazione periodica come previsto dal
sistema di gestione delle emergenze di cui all'articolo 97. Se del caso, detta
formazione comprende esercitazioni pratiche. 4.
Gli Stati membri provvedono affinché, oltre alla
formazione in materia di intervento in caso di emergenza di cui al precedente
paragrafo 3, l'organizzazione responsabile della protezione dei lavoratori
addetti alle emergenze di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b),
eroghi a questi lavoratori una formazione e attività di informazione adeguate
nel campo della radioprotezione. Articolo 19 Istruzione, attività di informazione e
formazione nel settore dell'esposizione medica 1.
Gli Stati membri provvedono affinché i medici
specialisti e i soggetti impegnati negli aspetti pratici delle procedure che
comportano esposizione medica dispongano di un'adeguata istruzione, informazione
e formazione teorica e pratica ai fini delle pratiche medico-radiologiche,
nonché di adeguata competenza in materia di radioprotezione. A tale scopo gli Stati membri curano l'elaborazione
di adeguati piani di studio e riconoscono i relativi diplomi, certificati o
qualifiche formali. 2.
I soggetti che seguono programmi di formazione
pertinenti possono partecipare ad applicazioni pratiche delle procedure che
prevedono un'esposizione medica di cui all'articolo 56, paragrafo 4. 3.
Gli Stati membri assicurano che, dopo il
conseguimento della qualifica, siano fornite un'istruzione e una formazione
continua e che, nel caso speciale dell'impiego clinico di nuove tecniche, siano
organizzati corsi di formazione riguardanti dette tecniche e le pertinenti
prescrizioni in materia di radioprotezione. 4.
Gli Stati membri provvedono affinché siano messi in
atto meccanismi per la divulgazione tempestiva di informazioni sulla
radioprotezione in caso di esposizione medica derivanti da lezioni apprese nel
corso di eventi significativi. 5.
Gli Stati membri garantiscono che sia introdotto un
corso di radioprotezione nei piani di studio di medicina e odontoiatria. CAPO V GIUSTIFICAZIONE E CONTROLLO DI REGOLAMENTAZIONE
DELLE PRATICHE Articolo 20 Giustificazione delle pratiche 1.
Gli Stati membri fanno sì che i nuovi tipi di
pratiche implicanti un'esposizione a radiazioni ionizzanti siano giustificati
prima della loro approvazione. 2.
Gli Stati membri stilano un elenco dei tipi di
pratiche autorizzati dalla legislazione o da atti amministrativi. 3.
I tipi di pratica esistenti sono verificati per
quanto concerne la giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti
prove della loro efficacia o delle loro potenziali conseguenze. Articolo 21 Giustificazione di pratiche eseguite con
apparecchi o prodotti che emettono radiazioni ionizzanti 1.
Gli Stati membri obbligano qualunque esercente che
intenda fabbricare o importare o esportare un nuovo tipo di apparecchio o
prodotto che emette radiazioni ionizzanti a fornire alle autorità competenti
informazioni pertinenti conformi come indicato nell'allegato III, sezione A,
per permettere alle autorità di decidere, sulla scorta della valutazione delle
informazioni di cui all'allegato III, sezione B, se l'uso previsto
dell'apparecchio o del prodotto possa essere giustificato. 2.
L'autorità competente condivide le informazioni
ricevute ai sensi del paragrafo 1 con le autorità competenti degli altri Stati
membri in modo da permettere loro di adottare le proprie decisioni circa la
giustificazione dell'uso previsto dell'apparecchio o del prodotto. 3.
L'esercente è informata in merito alle decisioni
adottate dalle autorità competenti degli Stati membri entro sei mesi. Articolo 22 Proibizione di pratiche Gli Stati membri non permettono l'aggiunta
intenzionale di sostanze radioattive nella produzione di alimenti, giocattoli,
ornamenti personali e cosmetici, e vietano l'importazione e l'esportazione di
tali prodotti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/2/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[21],
le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportano un aumento
dell'attività nei prodotti associati non sono considerate giustificate. Articolo 23 Pratiche implicanti l'esposizione
intenzionale delle persone a scopo non medico 1.
Gli Stati membri garantiscono, mediante indagini o
con qualsiasi altro mezzo appropriato, l'individuazione di pratiche implicanti
l'esposizione alle metodiche per immagini a scopo non medico riportate all'allegato IV. 2.
Gli Stati membri garantiscono che sia prestata un'attenzione
specifica alla giustificazione di pratiche implicanti l'esposizione a metodiche
per immagini a scopo non medico, in particolare: (a)
tutti i tipi di pratiche che comportano esposizioni
a metodi di imaging a scopo non medico elencate nell'allegato IV
devono essere giustificate preliminarmente prima di essere generalmente
adottate; (b)
ogni applicazione specifica di un tipo di pratica
generalmente adottata deve essere giustificata preliminarmente; (c)
ogni singola procedura che comporta esposizioni a
metodiche per immagini a scopo non medico elencata nell'allegato IV, sezione A,
impiegata da personale medico mediante apparecchiature medico-radiologiche deve
essere giustificata preliminarmente tenendo conto degli obiettivi specifici
della procedura e delle caratteristiche della persona interessata; (d)
la giustificazione generale e particolare di
pratiche che comportano esposizioni a metodiche per immagini a scopo non
medico, così come specificato alle lettere a) e b), è soggetta a
periodica revisione da parte dell'autorità competente. 3.
Se uno Stato membro stabilisce che una determinata
pratica implicante esposizioni a metodiche per immagini a scopo non medico sia
giustificata, esso deve fare in modo che: (a)
ciascuna pratica sia soggetta ad autorizzazione; (b)
l'autorità competente, se del caso in
collaborazione con altri enti e organi professionali pertinenti, stabilisca
prescrizioni per la pratica, compresi i criteri per l'applicazione individuale; (c)
per ciascuna pratica siano stabiliti vincoli di
dose, che devono essere ben al di sotto del limite di dose definito per
individui della popolazione, laddove possibile, anche per le procedure attuate
da personale medico attraverso l'impiego di attrezzature mediche, come
stabilito all'allegato IV, sezione A; per altre pratiche, quali
stabilite nell'allegato IV, sezione B, i vincoli di dose devono soddisfare
i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2; (d)
le procedure messe in atto dal personale medico
tramite l'impiego di attrezzature medico-radiologiche soddisfino le
prescrizioni pertinenti del capo VII, comprese quelle relative alle
attrezzature, all'ottimizzazione, alle responsabilità e alla protezione
speciale in caso di gravidanza; (e)
si richieda il consenso informato alla persona
esposta, considerando tuttavia i casi in cui le forze di polizia sono autorizzate
a procedere anche senza autorizzazione, in conformità della legislazione
nazionale; (f)
nel caso in cui l'esposizione sia una pratica
routinaria condotta a scopo di sicurezza, le persone controllate abbiano la
possibilità di scegliere una tecnica alternativa che non comporti l'esposizione
a radiazioni ionizzanti. Articolo 24 Individuazione di pratiche che comportano l'impiego
di materiali radioattivi presenti in natura Gli Stati membri garantiscono l'individuazione di
pratiche che comportano l'impiego di materiali radioattivi presenti in natura e
che determinano un livello di esposizione dei lavoratori o della popolazione
non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione. L'individuazione
avviene mediante indagini o con qualsiasi altro mezzo appropriato, tenendo
conto dei settori industriali elencati nell'allegato V. Articolo 25 Notifica 1.
Gli Stati membri prescrivono che tutte le pratiche,
comprese le pratiche individuate conformemente all'articolo 24, siano
notificate, a eccezione delle pratiche giustificate che comportano l'impiego
di: (a)
materiali contenenti sostanze radioattive qualora
le quantità dell'attività implicate non superino in totale i valori di
esenzione di cui all'allegato VI o valori superiori autorizzati dalle
autorità competenti per specifiche applicazioni e che soddisfano i criteri
generali di esenzione e di allontanamento di cui all'allegato VI; o (b)
materiali contenenti sostanze radioattive, purché
la concentrazione di attività per unità di massa non superi i valori di
esenzione di cui alla tabella A dell'allegato VI, o valori diversi
autorizzati dalle autorità competenti per specifiche applicazioni e che
soddisfano i criteri generali di esenzione e di allontanamento di cui all'allegato VI;
o (c)
qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire
immagini visive o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una
differenza di potenziale non superiore a 30 kV, o qualsiasi altro
apparecchio o prodotto del tipo approvato dalle autorità competenti degli Stati
membri, purché: i) in condizioni di funzionamento normale, non
comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie
accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv×h–1; e ii) nel caso in cui contengano sostanze
radioattive, tali sostanze siano chiuse in una capsula o fissate a una solida
morsa; e iii) le condizioni di smaltimento siano state
specificate dalle autorità competenti. 2.
Gli Stati membri possono esonerare altri tipi di
pratiche dal requisito della notifica purché sia garantita la conformità con i
criteri di esenzione generali di cui all'allegato VI, punto 3, oppure nei
casi in cui una valutazione dell'ottimizzazione della protezione dimostri che l'esenzione
rappresenta l'opzione migliore. 3.
Le pratiche che prevedono l'impiego di materiali
radioattivi presenti in natura, individuate conformemente all'articolo 24, e i
prodotti e i residui di processi che sono notoriamente riciclati come materiali
da costruzione identificati sono soggetti all'obbligo di notifica se l'indice
di concentrazione di attività nei materiali da costruzione così ottenuti, così
come definito all'allegato VII, può essere superiore a 1. Anche in questo
caso l'esercente informa l'utente del residuo in merito alla concentrazione di
attività del residuo. 4.
Nelle situazioni rilevate dagli Stati membri in cui
si tema che una pratica individuata conformemente all'articolo 24 possa
determinare la presenza nell'acqua di radionuclidi allo stato naturale in
quantità tali da compromettere la qualità delle reti idriche di acqua potabile
o qualsiasi altra via di esposizione, rappresentando in tal modo un pericolo
dal punto di vista della radioprotezione, l'autorità competente può prescrivere
che tale pratica sia soggetta all'obbligo di notifica, in deroga al paragrafo 1,
lettera b), del presentearticolo. 5.
Per i tipi di pratiche soggetti all'obbligo di
notifica, gli Stati membri specificano le informazioni che l'esercente deve
fornire per permettere all'autorità competente di stabilire mezzi appropriati
di controllo di regolamentazione. 6.
Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c),
gli Stati membri si scambiano informazioni sulle omologazioni concesse e sulla
relativa documentazione e valutazione. Nell'adottare le proprie decisioni in
merito all'esenzione di pratiche corrispondenti, le autorità competenti tengono
conto di tali informazioni oltre che delle norme europee e nazionali
applicabili. Articolo 26 Controllo di regolamentazione 1.
Gli Stati membri prescrivono che una qualsiasi
pratica notificata sia soggetta al controllo da parte delle autorità, che deve
essere commisurato all'ordine di grandezza e alla probabilità delle esposizioni
derivanti da tali pratiche, oltre che proporzionato all'impatto che il
controllo può avere nel ridurre tali esposizioni o migliorare la sicurezza
degli impianti. 2.
Le pratiche notificate possono essere esentate dall'obbligo
di autorizzazione. 3.
In caso di quantitativi modesti di materiali
specificati dagli Stati membri, ai fini dell'esenzione possono essere
utilizzati i valori di concentrazione di attività definiti nell'allegato VI,
tabella B, seconda colonna. 4.
Le pratiche notificate non esenti sono soggette all'obbligo
di autorizzazione mediante registrazione o licenza. Articolo 27 Autorizzazione 1.
Nei casi in cui un rischio di esposizione limitato
non richieda l'esame di singoli casi e la pratica è svolta in conformità delle
condizioni previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti
possono limitare il controllo di regolamentazione alla registrazione della
pratica e al periodico svolgimento di ispezioni. 2.
Gli Stati membri prevedono il rilascio di una
licenza per le seguenti pratiche: (a)
il funzionamento e la disattivazione di impianti
del ciclo del combustibile nucleare e sfruttamento e chiusura delle miniere di
uranio; (b)
l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive
nella produzione e manifattura di beni di consumo e di altri prodotti, compresi
i medicinali, nonché per l'importazione o l'esportazione di tali beni; (c)
la fabbricazione, l'uso o l'acquisizione di una
sorgente sigillata ad alta attività; (d)
il funzionamento, la disattivazione e la chiusura
di qualsiasi impianto per la lavorazione, lo stoccaggio o lo smaltimento di
rifiuti radioattivi; (e)
le pratiche in cui i lavoratori sono verosimilmente
esposti a una dose efficace annua superiore a 6 mSv in condizioni
operative e di lavoro normali; (f)
le pratiche che prevedono il rilascio nell'ambiente
di quantitativi significativi di effluenti radioattivi gassosi o liquidi. 3.
Gli Stati membri richiedono la registrazione o il
rilascio di licenze per le seguenti pratiche: (a)
la somministrazione intenzionale di sostanze
radioattive alle persone e, per quanto riguarda la radioprotezione delle
persone, agli animali a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
veterinaria; (b)
l'impiego di generatori di radiazioni o di sorgenti
radioattive per radiografia industriale o il trattamento di prodotti oppure la
ricerca e l'uso di acceleratori, fatta eccezione per i microscopi elettronici; (c)
l'uso di generatori di radiazioni o di sorgenti
radioattive per esposizioni mediche; (d)
la fabbricazione e il funzionamento di attrezzature
elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e funzionanti con una differenza
di potenziale superiore a 30 kV, oltre che l'importazione o l'esportazione
di tali attrezzature; (e)
le pratiche in cui i lavoratori sono verosimilmente
esposti a una dose efficace annua superiore a 1 mSv in condizioni
operative e di lavoro normali; (f)
i settori industriali che comportano l'impiego di
materiali radioattivi presenti in natura individuati dagli Stati membri ai
sensi dell'articolo 24, e che determinano verosimilmente l'esposizione della
popolazione a una dose efficace pari o superiore a 0,3 mSv all'anno. 4.
Gli Stati membri possono richiedere la
registrazione o il rilascio di licenze per tipi di pratiche diversi da quelli
elencati ai paragrafi 2 e 3. Articolo 28 Procedura di autorizzazione 1.
Ai fini dell'autorizzazione, gli Stati membri
richiedono la trasmissione di informazioni proporzionalmente alla natura della
pratica e ai rischi implicati. 2.
Le informazioni richieste per il rilascio di una
licenza devono indicare almeno quanto segue: (a)
le responsabilità e le disposizioni organizzative
per la protezione e la sicurezza; (b)
le competenze del personale, anche in materia d'informazione
e di formazione; (c)
le caratteristiche di progettazione dell'impianto e
delle sorgenti di radiazioni; (d)
l'esposizione prevista in campo professionale e per
quanto riguarda la popolazione in generale in condizioni di funzionamento
normali; (e)
la valutazione della sicurezza delle attività e
dell'impianto al fine di: i) individuare in che modo potrebbero verificarsi
potenziali esposizioni o esposizioni mediche accidentali e indesiderate; ii) stimare, nei limiti del possibile, le
probabilità e l'ordine di grandezza delle potenziali esposizioni; iii) valutare la qualità e la portata delle
disposizioni in materia di protezione e sicurezza, incluse le caratteristiche
tecniche oltre che le procedure amministrative; iv) definire i limiti operativi e le condizioni di
esercizio; (f)
le procedure di emergenza e i collegamenti di
comunicazione; (g)
gli interventi di manutenzione, i collaudi, le
ispezioni e le attività di riparazione in modo da garantire che la sorgente di
radiazioni e l'impianto continuino a soddisfare i requisiti di progettazione, i
limiti operativi e le condizioni di esercizio nel corso della loro durata di
vita; (h)
la gestione dei rifiuti radioattivi e i
provvedimenti per lo smaltimento di tali rifiuti, in conformità con le
disposizioni regolamentari applicabili; (i)
la gestione delle sorgenti sigillate dismesse; (j)
la garanzia della qualità. 3.
La licenza contiene condizioni specifiche al fine
di garantire che i vari elementi della licenza stessa siano giuridicamente
applicabili o di imporre restrizioni adeguate ai limiti operativi o alle
condizioni di esercizio. Le condizioni stabiliscono inoltre l'applicazione
formale e documentata del principio di ottimizzazione. 4.
Se del caso, una licenza contiene un'autorizzazione
allo scarico rilasciata in conformità delle disposizioni di cui al capo VIII
per permettere l'emissione di effluenti radioattivi gassosi o liquidi nell'ambiente. 5.
Gli Stati membri obbligano l'esercente a notificare
tempestivamente il verificarsi di un qualsiasi evento significativo che
determini o rischi di determinare l'esposizione di un individuo al di sopra dei
limiti operativi o delle condizioni di esercizio specificati nelle prescrizioni
per il rilascio delle licenze per quanto concerne l'esposizione professionale o
della popolazione o secondo quanto definito dalle autorità in merito alle
esposizioni mediche. Articolo 29 Esonero dal controllo di regolamentazione 1.
Lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo di
materiali radioattivi derivanti da qualsiasi pratica autorizzata è soggetto ad
autorizzazione. 2.
I materiali destinati allo smaltimento, al riciclo
o al riutilizzo possono essere esonerati dai requisiti della presente direttiva
purché le concentrazioni di attività per unità di massa: (a)
non superino i valori di cui all'allegato VI, tabella A,
parte 1; o (b)
siano conformi a livelli di allontanamento
specifici e alle prescrizioni associate per specifici materiali o per materiali
derivanti da specifici tipi di pratiche; tali livelli di allontanamento
specifici, in aggiunta ai livelli di allontanamento generici di cui alla lettera a),
sono stabiliti dall'autorità nazionale competente in base ai criteri di
esenzione generali definiti all'allegato VI, punto 3, e tenendo conto
degli orientamenti tecnici forniti dalla Comunità. 3.
Per quanto concerne l'allontanamento di materiali
contenenti radionuclidi presenti in natura, i valori per le concentrazioni di
attività per unità di massa sono quelli definiti all'allegato VI, tabella A,
parte 2. Ciò nonostante, trovano applicazione le seguenti disposizioni: (a)
per le pratiche soggette a licenza ai sensi dell'articolo
27, paragrafo 3, lettera f), devono essere soddisfatti i criteri di dose
previsti per l'allontanamento di radionuclidi presenti in natura; (b)
per altre pratiche autorizzate, in particolare per
le pratiche che fanno parte del ciclo del combustibile nucleare, i livelli di
allontanamento sono conformi ai criteri di dose previsti per l'allontanamento
di materiali contenenti radionuclidi artificiali; (c)
nel caso delle pratiche autorizzate soggette all'obbligo
di notifica secondo il disposto dell'articolo 25, paragrafo 3, devono essere
rispettati i corrispondenti requisiti per l'immissione sul mercato dei
materiali da costruzione. 4.
È vietata la diluizione intenzionale di residui
radioattivi diversa dalla mescolanza di materiali che avviene in condizioni
normali quando la radioattività non sia un elemento importante. L'autorità
competente può, in circostanze specifiche, autorizzare la mescolanza di residui
radioattivi contenenti materiale radioattivo naturale con altri materiali per
promuovere il riutilizzo e il riciclo di tali materiali e ridurre l'esposizione
della popolazione. CAPO VI PROTEZIONE DEI LAVORATORI, DEGLI
APPRENDISTI E DEGLI STUDENTI Articolo 30 Responsabilità 1.
Le disposizioni in materia di esposizione
professionale di cui al presente capo e agli articoli 9, 10, 11 e 12 si
applicano alla protezione dei lavoratori in qualsiasi situazione di esposizione
nel caso in cui l'esposizione sul lavoro o conseguente a un'attività lavorativa
sia una responsabilità giuridica di un esercente o di un'altra persona
giuridica, compresi a titolo esemplificativo: (a)
il datore di lavoro di lavoratori esterni; (b)
l'organizzazione responsabile della protezione
degli addetti all'emergenza; (c)
l'organizzazione responsabile della bonifica di
terreni, edifici e altri tipi di strutture contaminati; (d)
il datore di lavoro su cui ricade la responsabilità
giuridica dell'esposizione al radon di lavoratori sul luogo di lavoro, nella
situazione descritta all'articolo 53, paragrafo 4. 2.
La responsabilità di un esercente per l'esposizione
professionale è estesa agli apprendisti e agli studenti i quali, nel corso dei
loro studi, sono costretti a lavorare con sorgenti di radiazioni nonché ai
lavoratori autonomi o alle persone che operano su base volontaria per un ente
caritativo. 3.
L'esercente è responsabile della valutazione e dell'esecuzione
dei provvedimenti di protezione dalle radiazioni dei lavoratori esposti. Articolo 31 Protezione operativa dei lavoratori La protezione operativa dei lavoratori esposti
si basa su: (a)
una valutazione preventiva che identifichi la
natura e l'ordine di grandezza del rischio radiologico per i lavoratori
esposti; (b)
l'ottimizzazione della protezione dalle radiazioni
in tutte le condizioni di lavoro; (c)
la classificazione dei lavoratori in diverse
categorie; (d)
l'attuazione di disposizioni di controllo e di
sorveglianza per le diverse zone e le diverse condizioni di lavoro compresa,
ove necessario, la sorveglianza individuale; (e)
la sorveglianza medica Articolo 32 Consultazioni con l'esperto in radioprotezione
Gli Stati membri obbligano l'esercente a
consultare un esperto in radioprotezione in merito all'esame e al collaudo dei
dispositivi di protezione e degli strumenti di misurazione, che comprendono in
particolare: (a)
l'esame critico preventivo dei progetti di impianti
sotto il profilo della radioprotezione; (b)
il collaudo delle sorgenti di radiazioni nuove o
modificate sotto il profilo della radioprotezione; (c)
la verifica periodica dell'efficacia dei
dispositivi e delle tecniche di protezione; (d)
la calibrazione periodica degli strumenti di
misurazione e il controllo periodico dello stato di funzionamento e del
corretto impiego di tali strumenti. Articolo 33 Provvedimenti da adottare sul luogo di
lavoro 1.
Ai fini della radioprotezione, sono presi
provvedimenti concernenti tutti i luoghi di lavoro qualora esista la
possibilità di esposizione a radiazioni ionizzanti al di sopra di una dose
efficace di 1 mSv all'anno o di una dose equivalente di 15 mSv all'anno
per il cristallino o di 50 mSv all'anno per la pelle e le estremità del
corpo. Tali provvedimenti devono essere adattati ai tipi di impianti e di
sorgenti nonché all'entità e alla natura dei rischi. 2.
Per quanto riguarda le pratiche che comportano l'uso
di materiali radioattivi presenti in natura si applicano le disposizioni del
presente capo se c'è il rischio che la dose efficace cui sono esposti i
lavoratori superi il valore di 6 mSv all'anno. Qualora la dose efficace
cui sono esposti i lavoratori sia pari o inferiore a 6 mSv all'anno, le
autorità competenti devono perlomeno obbligare gli esercenti a seguire l'andamento
delle esposizioni, tenendo conto del fatto che la protezione può essere
migliorata o che le dosi potrebbero aumentare, con il passare del tempo oppure
in seguito a cambiamenti del procedimento di lavoro o degli accordi di lavoro. 3.
Per le imprese che esercitano aeromobili, nel caso
in cui la dose efficace cui è esposto il personale navigante a causa delle
radiazioni cosmiche possa superare il valore di 6 mSv all'anno, si
applicano le disposizioni pertinenti di cui al presente capo. Qualora la dose
efficace cui è esposto l'equipaggio sia pari o inferiore a 6 mSv all'anno
e vi sia il rischio che possa superare il valore di 1 mSv all'anno, le
autorità competenti devono perlomeno obbligare le imprese a seguire l'andamento
delle esposizioni, tenendo conto del fatto che le dosi potrebbero variare, con
il passare del tempo oppure in seguito a cambiamenti del procedimento di lavoro
o degli accordi di lavoro. Le imprese adottano misure appropriate, in
particolare ai seguenti scopi: (a)
valutare l'esposizione del personale considerato; (b)
tener conto del valore suddetto quando organizzano
orari di lavoro, per ridurre l'esposizione del personale navigante maggiormente
esposto; (c)
informare i lavoratori in questione dei rischi che
il loro lavoro comporta per la loro salute e della loro dose individuale. Articolo 34 Classificazione dei luoghi di lavoro 1.
I luoghi di lavoro sono classificati in zone diverse,
se del caso, in base alla valutazione delle dosi annue previste e delle
probabilità e dell'ordine di grandezza delle potenziali esposizioni. 2.
È fatta distinzione fra zone controllate e zone
sorvegliate. Le autorità competenti elaborano criteri orientativi per la
classificazione delle zone controllate e delle zone sorvegliate, tenuto conto
delle circostanze specifiche. 3.
L'esercente tiene sotto controllo le condizioni di
lavoro nelle zone controllate e nelle zone sorvegliate. Articolo 35 Obblighi relativi alle zone controllate 1.
Gli obblighi minimi relativi ad una zona
controllata sono i seguenti: (a)
la zona controllata è delimitata e l'accesso è
limitato alle persone cui siano state impartite opportune istruzioni e
controllato secondo procedure scritte stabilite dall'esercente. Sono adottati
specifici provvedimenti qualora sussista un rischio significativo di diffusione
della contaminazione radioattiva, compresi l'accesso e l'uscita delle persone e
dei beni, e il monitoraggio della contaminazione nella zona controllata e nelle
immediate vicinanze; (b)
in rapporto alla natura e all'entità dei rischi
radiologici, nelle zone controllate è organizzata una sorveglianza radiologica
dell'ambiente di lavoro in conformità dell'articolo 37; (c)
sono affissi segnali che indicano il tipo di zona,
la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio; (d)
sono predisposte istruzioni di lavoro adeguate al
rischio radiologico inerente alle sorgenti ed alle operazioni previste. 2.
L'esercente è responsabile dell'esecuzione di tali obblighi
previa consultazione con l'esperto in radioprotezione. Articolo 36 Obblighi relativi alle zone sorvegliate 1.
Gli obblighi relativi ad una zona sorvegliata sono
i seguenti: (a)
in rapporto alla natura e all'entità dei rischi
radiologici nelle zone sorvegliate è organizzata una sorveglianza radiologica
dell'ambiente di lavoro in conformità dell'articolo 37; (b)
sono affissi segnali che indicano il tipo di zona,
la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio; (c)
sono predisposte istruzioni di lavoro adeguate al
rischio radiologico inerente alle sorgenti ed alle operazioni previste. 2.
L'esercente è responsabile dell'esecuzione di tali obblighi
previa consultazione con l'esperto in radioprotezione. Articolo 37 Sorveglianza radiologica dell'ambiente di
lavoro 1.
La sorveglianza radiologica dell'ambiente di
lavoro, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo
36, paragrafo 1, lettera a), comprende se del caso gli elementi seguenti: (a)
la misurazione delle intensità esterne di dose,
indicando la natura e la qualità delle radiazioni interessate; (b)
la misurazione della concentrazione dell'attività
aerea e della densità superficiale dei radionuclidi contaminanti, indicandone
la natura e lo stato fisico e chimico; (c)
la misurazione delle concentrazioni di radon nel
luogo di lavoro. 2.
I risultati delle misurazioni sono annotati e, se
necessario, utilizzati per la stima dell'esposizione individuale, in conformità
dell'articolo 39. Articolo 38 Categoria di lavoratori esposti 1.
Ai fini del controllo e della sorveglianza, è fatta
distinzione fra due categorie di lavoratori esposti: (a)
categoria A: i lavoratori esposti che possono
ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv all'anno o una dose
equivalente superiore a 15 mSv all'anno per il cristallino o superiore a 150 mSv
all'anno per la pelle e le estremità del corpo; (b)
categoria B: i lavoratori esposti che non sono
classificati quali lavoratori della categoria A. 2.
La distinzione tra due categorie di lavoratori
esposti di cui al paragrafo 1 è fatta prima dell'assunzione in mansioni che
comportano esposizione ed è soggetta a regolare revisione sulla base delle
condizioni di lavoro e della sorveglianza medica. 3.
Per gli addetti all'emergenza la distinzione tra
due categorie di lavoratori esposti di cui al paragrafo 1, se del caso, non
incide sulle prescrizioni in materia di monitoraggio stabilite dagli articoli 37,
39-43, fintantoché i lavoratori non operano in una situazione di esposizione di
emergenza effettiva. Articolo 39 Sorveglianza individuale 1.
I lavoratori della categoria A sono
sistematicamente sorvegliati in base a misurazioni individuali eseguite da un
servizio di dosimetria. Se esiste la possibilità che lavoratori della
categoria A possano ricevere una significativa esposizione interna o
un’esposizione significativa del cristallino o delle estremità del corpo è
istituito un sistema adeguato di sorveglianza. Le autorità competenti si
adoperano in particolare per individuare tali lavoratori. 2.
La sorveglianza per i lavoratori della
categoria B è almeno sufficiente a dimostrare che tali lavoratori sono
correttamente classificati nella categoria B. Gli Stati membri possono
esigere la sorveglianza individuale e, eventualmente, misurazioni individuali
eseguite da un servizio di dosimetria sui lavoratori della categoria B. 3.
Ove le misurazioni individuali risultino
impossibili o inadeguate, la sorveglianza individuale è basata su stime
ricavate o da misurazioni individuali su altri lavoratori esposti o dai
risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro prevista all'articolo 37. Articolo 40 Sorveglianza in caso di esposizioni
accidentali In caso di esposizioni accidentali l'esercente,
in collaborazione con il servizio di dosimetria, valuta le dosi relative e la
loro distribuzione nell'organismo. Articolo 41 Registrazione e comunicazione dei risultati 1.
Per ciascun lavoratore esposto sottoposto a
controlli è predisposto un libretto contenente i risultati della sorveglianza
individuale. 2.
Ai fini del paragrafo 1, vanno conservate le
seguenti informazioni relative ai lavoratori esposti: (a)
un registro delle esposizioni misurate o stimate, a
seconda dei casi, delle dosi individuali, in conformità degli articoli 39, 40, 51
e 52; (b)
nel caso delle esposizioni di cui agli articoli 40
e 52, le dichiarazioni relative alle circostanze e alle misure adottate; (c)
i risultati della sorveglianza del luogo di lavoro
utilizzati per definire le dosi individuali, laddove necessario. 3.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate
per tutto il periodo lavorativo implicante esposizione a radiazioni ionizzanti
e, successivamente, fino a quando i lavoratori esposti hanno, o avrebbero,
compiuto i 75 anni — e comunque per almeno 30 anni dalla cessazione del lavoro
implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti. 4.
L'esposizione di cui agli articoli 40, 51 e 52 è
annotata separatamente nel libretto di cui al paragrafo 1. 5.
Qualora i risultati della sorveglianza siano
utilizzati per la gestione delle situazioni di esposizione pianificate, sono
presi provvedimenti adeguati per escludere dai registri le esposizioni
attribuite a una situazione di esposizione esistente, vale a dire le radiazioni
esterne di fondo o l'ingresso del radon dal suolo nel caso di industrie che
lavorano i materiali radioattivi presenti in natura. Articolo 42 Accesso ai risultati 1.
Gli Stati membri prescrivono che i risultati della
sorveglianza individuale prevista agli articoli 39, 40 e 52 siano: (a)
messi a disposizione delle autorità competenti,
dell'esercente e del datore di lavoro dei lavoratori esterni; (b)
messi a disposizione del lavoratore interessato a
norma dell'articolo 43, paragrafo 1; (c)
presentati ai servizi di medicina del lavoro
affinché ne valutino le ripercussioni per la salute umana secondo quanto
previsto all'articolo 44; (d)
trasmessi al sistema di trattamento dei dati per la
sorveglianza radiologica individuale istituito dallo Stato membro in conformità
al paragrafo 2. 2.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui
comunicare i risultati della sorveglianza individuale. 3.
Il sistema di trattamento dei dati per la
sorveglianza radiologica individuale comunica quanto meno le informazioni
elencate nell'allegato VIII, sezione A. 4.
In caso di esposizione accidentale o di emergenza,
i risultati della sorveglianza individuale sono comunicati senza indugio. Articolo 43 Accesso ai risultati da parte dei
lavoratori 1.
Gli Stati membri dispongono che i lavoratori
abbiano accesso, a loro richiesta, ai risultati della sorveglianza individuale
che li riguarda, compresi i risultati delle misurazioni eventualmente
utilizzate per la valutazione di tali risultati, o ai risultati della
valutazione delle dosi, ricavate dalle misurazioni sul luogo di lavoro. 2.
Gli Stati membri agevolano lo scambio, tra autorità
competenti, servizi di medicina del lavoro, esperti in protezione contro le
radiazioni o servizi di dosimetria all'interno dell'Unione, di tutte le
informazioni relative alle dosi assorbite in precedenza da un lavoratore, al
fine di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione o della
classificazione come lavoratore della categoria A previste dall'articolo 44 e
di controllare l'ulteriore esposizione dei lavoratori. Articolo 44 Sorveglianza medica dei lavoratori esposti 1.
La sorveglianza medica dei lavoratori esposti è
basata sui principi della medicina del lavoro generalmente applicati. 2.
Alla sorveglianza medica dei lavoratori della
categoria A sono preposti i servizi di medicina del lavoro. Detta sorveglianza medica permette di valutare lo
stato di salute dei lavoratori ad essa sottoposti relativamente all'idoneità
fisica ai compiti loro assegnati. A tal fine, il servizio di medicina del
lavoro ha accesso a qualunque informazione ritenga utile, comprese le
informazioni sulle condizioni ambientali nei luoghi di lavoro. 3.
La sorveglianza medica include: (a)
una visita medica prima dell'assunzione o della
classificazione quale lavoratore della categoria A, allo scopo di
determinare l'idoneità fisica del lavoratore a un posto come lavoratore della
categoria A per cui è preso in considerazione. (b)
Controlli periodici dello stato di salute. Lo stato di salute di tutti i lavoratori della
categoria A è controllato almeno una volta all'anno per determinare se
essi conservano l'idoneità all'esercizio delle proprie mansioni. La natura di
tali controlli, che possono essere effettuati il numero di volte ritenuto
necessario dai servizi di medicina del lavoro, dipende dal tipo di lavoro e
dallo stato di salute del singolo lavoratore. 4.
I servizi di medicina del lavoro possono segnalare
la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la cessazione del
rapporto di lavoro, per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per
proteggere la salute del lavoratore interessato. Articolo 45 Classificazione medica Per quanto riguarda l'idoneità al lavoro dei
lavoratori della categoria A, la classificazione medica consolidata è la
seguente: (a)
idoneo; (b)
idoneo, a determinate condizioni; (c)
non idoneo. Articolo 46 Divieto di impiegare o classificare
lavoratori non idonei Nessun lavoratore può essere occupato o
classificato per qualsiasi periodo di tempo in un determinato posto di lavoro come
lavoratore della categoria A, se dall'esito della sorveglianza medica egli
risulta non idoneo a detto posto di lavoro. Articolo 47 Libretti sanitari 1.
Per ciascun lavoratore della categoria A è
costituito un libretto sanitario, tenuto aggiornato per tutto il periodo di
permanenza in tale categoria. In seguito, esso è conservato fino a quando il
lavoratore abbia, o avrebbe, compiuto i 75 anni e, comunque, per almeno 30 anni
dalla cessazione dell'attività lavorativa implicante esposizione a radiazioni
ionizzanti. 2.
Nel libretto sanitario sono annotate le
informazioni sulla natura del posto di lavoro, i risultati della visita medica
effettuata prima dell'assunzione o la classificazione come lavoratore della
categoria A, dei controlli periodici, nonché la registrazione delle dosi
prevista dall'articolo 41. Articolo 48 Sorveglianza medica speciale 1.
Oltre alla sorveglianza medica dei lavoratori
esposti di cui all'articolo 44, sono disposte tutte le ulteriori iniziative di
protezione sanitaria del soggetto esposto ritenute necessarie dai servizi di
medicina del lavoro, quali ulteriori esami, interventi di decontaminazione o
trattamenti correttivi d'urgenza. 2.
La sorveglianza medica speciale è attivata ogniqualvolta
si superi la dose efficace annua di 50 mSv nell'arco di un anno o uno
qualsiasi dei limiti di dose indicati all'articolo 10, paragrafo 2. 3.
Le condizioni per un'esposizione successiva sono
soggette all'approvazione da parte dei servizi di medicina del lavoro. Articolo 49 Ricorsi Gli Stati membri stabiliscono procedure di
ricorso contro le conclusioni e le decisioni adottate ai sensi degli articoli 45,
46 e 48. Articolo 50 Protezione dei lavoratori esterni 1.
Gli Stati membri vigilano affinché il sistema di
sorveglianza radiologica individuale offra ai lavoratori esterni una protezione
equivalente a quella di cui usufruiscono i lavoratori impiegati a titolo
permanente dall'esercente. 2.
L'esercente assume, direttamente o mediante accordi
contrattuali con il datore di lavoro dei lavoratori esterni, la responsabilità
degli aspetti operativi della protezione radiologica dei lavoratori esterni. 3.
In particolare, l'esercente: (a)
si accerta che il lavoratore esterno sia
riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'intervento che gli verrà
richiesto; (b)
assicura che, oltre ad una formazione di base in
radioprotezione, di cui all'articolo 16, il lavoratore esterno abbia ricevuto
una formazione specifica in rapporto con le caratteristiche particolari della
zona controllata e dell'intervento; (c)
si accerta che il suddetto lavoratore esterno
disponga dei necessari dispositivi di protezione individuale; (d)
si accerta inoltre che il lavoratore esterno sia
sottoposto a una sorveglianza individuale dell'esposizione adeguata alla natura
dell'intervento e che fruisca della sorveglianza dosimetrica operativa
eventualmente necessaria; (e)
garantisce la conformità con il sistema di
protezione di cui al capo III; (f)
adotta o prende ogni disposizione utile affinché,
dopo ogni intervento, si provveda alla registrazione dei dati radiologici di
cui all'allegato VIII, sezione B, parte 2, ricavati dalla
sorveglianza individuale dell'esposizione per ciascun lavoratore esterno. 4.
I datori di lavoro dei lavoratori esterni
garantiscono, direttamente o mediante accordi contrattuali con l'esercente, che
la protezione radiologica dei loro lavoratori sia conforme alle disposizioni
pertinenti della presente direttiva, e segnatamente: (a)
garantiscono la conformità al sistema di protezione
di cui al capo III; (b)
fornisce le informazioni e la formazione nel campo
della radioprotezione di cui all'articolo 16; (c)
garantisce che i lavoratori siano sottoposti alla
valutazione dell'esposizione e alla sorveglianza medica alle condizioni
definite agli articoli 37 e 39-48; (d)
assicura che i dati radiologici relativi alla
sorveglianza individuale dell'esposizione di ciascuno dei lavoratori ai sensi
dell'allegato VIII, sezione B, punto 1, siano conservati nel sistema
di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale di cui all'articolo
42, paragrafo 1, lettera d). 5.
Tutti i lavoratori esterni sono tenuti a offrire
per quanto possibile il proprio contributo alla protezione che intende
assicurare loro il sistema di sorveglianza radiologica di cui al paragrafo 1. Articolo 51 Esposizioni soggette ad autorizzazione
speciale 1.
In situazioni eccezionali da valutare caso per
caso, escluse le emergenze, le autorità competenti possono autorizzare, qualora
lo esiga l'esecuzione di un'operazione specifica, che lavoratori volontari
singolarmente designati subiscano esposizioni professionali individuali
superiori ai limiti di dose di cui all'articolo 10, purché tali esposizioni
siano limitate nel tempo, circoscritte a determinati ambienti di lavoro ed
entro i limiti di esposizione massima fissati dalle autorità competenti nel
caso specifico. Si tiene conto delle seguenti condizioni: (a)
possono essere sottoposti a tali esposizioni
soltanto i lavoratori della categoria A di cui all'articolo 38; (b)
da tali esposizioni sono esclusi apprendisti,
studenti, gestanti e, qualora sussista il rischio di introduzione di
radionuclidi, madri che allattano; (c)
l'esercente è tenuta a giustificare preventivamente
e in modo rigoroso tali esposizioni e a discuterne in modo approfondito con i
lavoratori volontari, i loro rappresentanti, i servizi di medicina del lavoro o
l'esperto in protezione contro le radiazioni; (d)
vengono fornite preventivamente ai lavoratori
interessati informazioni sui rischi connessi con l'operazione e sulle
precauzioni da adottare nel corso di essa; (e)
tutte le dosi derivanti da tale esposizione sono
annotate separatamente sul libretto sanitario previsto dall'articolo 47 e sul
libretto individuale previsto dall'articolo 41. 2.
Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di
esposizioni soggette ad autorizzazione speciale non costituisce necessariamente
un motivo di esclusione dall'abituale attività di lavoro del lavoratore o di
trasferimento, senza il consenso del lavoratore interessato. 3.
L'esposizione del personale navigante al di sopra
dei limiti di dose è gestita come un'esposizione soggetta ad autorizzazione
speciale. Articolo 52 Esposizione professionale d'emergenza 1.
Le organizzazioni per la gestione delle emergenze
provvedono affinché nessun lavoratore addetto all'emergenza partecipi ad azioni
che comportano l'esposizione a dosi superiori a 50 mSv, a eccezione dei
casi specifici menzionati nel piano d'emergenza nazionale. In queste evenienze
sono definiti livelli di riferimento appropriati al di sopra di 50 mSv. In
situazioni eccezionali, ossia per salvare vite umane, impedire gravi effetti
sulla salute dovuti alle radiazioni o impedire il verificarsi di una
catastrofe, può essere fissato un livello di riferimento superiore a 100 mSv. 2.
Le organizzazioni per la gestione delle emergenze
si accertano che gli addetti all'emergenza che possono partecipare a interventi
implicanti una potenziale esposizione a valori superiori a 50 mSv siano
volontari che sono stati chiaramente ed esaustivamente informati in anticipo in
merito ai rischi per la salute associati a tali interventi e alle misure di
protezione disponibili. 3.
In caso di esposizione di emergenza, gli Stati
membri stabiliscono l'obbligo di provvedere alla sorveglianza radiologica e
alla sorveglianza medica dei lavoratori addetti all'emergenza. A seconda delle
circostanze si procede a una sorveglianza individuale o a una valutazione delle
dosi individuali. Articolo 53 Radon nei luoghi di lavoro 1.
Nell'ambito del piano d'azione di cui all'articolo 103,
gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le
concentrazioni di radon in ambienti chiusi. Tali livelli di riferimento
non superano la media annuale di 1 000 Bq m-3 per
luogo di lavoro. 2.
Nell'ambito del piano d'azione nazionale, gli Stati
membri garantiscono che le misurazioni del radon siano effettuate in luoghi di
lavoro situati al pianterreno o a livello interrato in zone a rischio radon e
in specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel piano d'azione. 3.
Gli Stati membri obbligano le imprese presso le
quali il livello di riferimento nazionale per i luoghi di lavoro esistenti sia
stato superato ad adottare misure adeguate per ridurre le concentrazioni di
radon o le esposizioni al radon, in conformità del principio dell'ottimizzazione
di cui al capo III. 4.
Nell'eventualità in cui, nonostante le misure
intraprese conformemente al paragrafo 3, nei luoghi di lavoro o in locali
specifici di un edificio si continui a superare il livello di riferimento, gli
Stati membri gestiscono tale situazione come una situazione di esposizione
pianificata e applicano le prescrizioni pertinenti per l'esposizione
professionale di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera d). CAPO VII PROTEZIONE DI PAZIENTI E DI ALTRI INDIVIDUI
SOGGETTI A ESPOSIZIONI MEDICHE Articolo 54 Giustificazione 1.
Le esposizioni mediche devono mostrare di essere
sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi
diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici
diretti per la salute o il benessere della persona e della collettività,
rispetto al danno alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo
conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative
disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo ma che non comportano un'esposizione,
ovvero comportano un'esposizione inferiore alle radiazioni ionizzanti. Si tiene conto inoltre del danno alla persona
dovuto all'esposizione del personale medico-radiologico e di altre persone. In particolare, si applicano le seguenti
disposizioni: (a)
tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano
esposizioni mediche devono essere giustificate preliminarmente prima di essere
generalmente adottate; (b)
i tipi di pratiche esistenti che comportano
esposizioni mediche sono rivisti ogniqualvolta vengano acquisite prove nuove e
rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze; (c)
tutte le esposizioni mediche di persone devono
essere giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici
dell'esposizione e delle caratteristiche della persona interessata. Se un tipo di pratica che comporta un'esposizione
medica non è in generale giustificata, un'esposizione individuale specifica di
tale tipo potrebbe essere giustificata in circostanze speciali da valutare caso
per caso. Il prescrivente e il medico specialista cercano di
ottenere, laddove fattibile, precedenti informazioni diagnostiche o
documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione ed esaminano questi
dati per evitare esposizioni non necessarie. 2.
Le esposizioni mediche per la ricerca medica e
biomedica sono esaminate da un comitato etico, istituito secondo le procedure
nazionali, e/o dalle autorità competenti. 3.
Le autorità sanitarie, di concerto con appropriati
organismi professionali, predispongono una giustificazione specifica per le
procedure medico-radiologiche da attivare nell'ambito di un programma di
screening sanitario. 4.
Le esposizioni di assistenti e accompagnatori
devono mostrare di essere sufficientemente efficaci, tenendo conto anche dei
benefici diretti per la salute del paziente, dei vantaggi per l'assistente/l'accompagnatore
nonché del danno che l'esposizione potrebbe causare. 5.
Ogni procedura medico-radiologica condotta su un
soggetto asintomatico ai fini della diagnosi precoce di una malattia rientra in
un programma di screening sanitario o richiede una giustificazione documentata
specifica per il soggetto interessato da parte del medico specialista, in
consultazione con il prescrivente, in linea con linee guida redatte da
organismi professionali pertinenti e dalle autorità competenti. Particolare
attenzione è rivolta alla comunicazione di informazioni ai pazienti, secondo il
disposto dell'articolo 56, paragrafo 3. 6.
Un'esposizione che non può essere giustificata
conformemente ai paragrafi 1-5 è vietata. Articolo 55 Ottimizzazione 1.
Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per
scopi radiodiagnostici e di radiologia interventistica sono mantenute al
livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il
raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto dei
fattori economici e sociali. Per tutte le esposizioni mediche di persone a fini
radioterapeutici l'esposizione di volumi bersaglio è programmata
individualmente tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio
devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine
radioterapeutico perseguito con l'esposizione. 2.
Gli Stati membri garantiscono la definizione, la
revisione periodica e l'impiego di livelli diagnostici di riferimento per esami
radiodiagnostici nonché, se del caso, per procedure di radiologia interventistica,
e provvedono a rendere disponibili indicazioni a tal fine. 3.
Gli Stati membri si adoperano affinché, per ciascun
progetto biomedico e di ricerca medica: (a)
le persone interessate partecipino volontariamente; (b)
tali persone siano informate circa i rischi dell'esposizione; (c)
un vincolo di dose sia fissato per le persone per
le quali non si aspetta alcun beneficio medico diretto dall'esposizione; (d)
nel caso di pazienti che accettano volontariamente
di sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico e che si
aspettano di ricevere un beneficio terapeutico o diagnostico da tale
trattamento, il medico specialista e/o il prescrivente considera i livelli
delle dosi interessate su base individuale. 4.
L'ottimizzazione comprende la scelta delle
attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione diagnostica o di
risultati terapeutici appropriati, gli aspetti pratici delle procedure di
esposizione medica, la garanzia della qualità, nonché l'esame e la valutazione
delle dosi o delle attività somministrate al paziente e al personale, tenendo
conto dei fattori economici e sociali. 5.
Gli Stati membri provvedono affinché: (a)
siano stabiliti vincoli di dose per le esposizioni
di assistenti e accompagnatori; (b)
siano elaborate adeguate direttive per le
esposizioni di assistenti e accompagnatori. 6.
Gli Stati membri assicurano che, nel caso di un
paziente sottoposto a un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi, se del
caso, il medico specialista o l'esercente fornisca al paziente stesso o al suo
tutore legale istruzioni scritte volte a ridurre le dosi per le persone in
contatto con il paziente, per quanto ragionevolmente conseguibile, e a fornire
informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni sono impartite prima di lasciare l'ospedale,
la clinica o una struttura affine. Articolo 56 Responsabilità 1.
Il prescrivente e il medico specialista partecipano
al processo di giustificazione come specificato dagli Stati membri. 2.
Gli Stati membri si adoperano affinché ogni
esposizione medica sia effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico
specialista. 3.
Il medico specialista si accerta che il paziente o
il suo tutore legale ricevano informazioni adeguate in merito ai benefici e ai
rischi associati alla dose di radiazione dovuta all'esposizione medica per permettere
il rilascio del consenso informato. Analoghe informazioni oltre che direttive
pertinenti ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, lettera b), sono
fornite ad assistenti e accompagnatori. 4.
Gli aspetti pratici per le procedure che prevedono
un'esposizione medica possono essere delegati dall'esercente o dal medico
specialista, se del caso, ad uno o più soggetti abilitati a operare nella
fattispecie in un campo di specializzazione riconosciuto Articolo 57 Procedure 1.
Per ciascun tipo di procedura medico-radiologica
standard sono elaborati protocolli scritti per ciascuna apparecchiatura. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché vengano
fornite ai prescriventi linee guida di riferimento per l’imaging medico,
che tengano conto delle dosi di radiazioni. 3.
Nelle pratiche medico-radiologiche è opportunamente
coinvolto uno specialista in fisica medica; il tipo di intervento di tale specialista
è proporzionale al rischio radiologico associati alla pratica. In particolare: (a)
nelle pratiche radioterapeutiche diverse dalle pratiche
terapeutiche normalizzate di medicina nucleare deve essere rigorosamente coinvolto
uno specialista in fisica medica; (b)
nelle pratiche terapeutiche normalizzate di
medicina nucleare e nelle pratiche di radiodiagnostica e radiologia interventistica
deve essere coinvolto uno specialista in fisica medica; (c)
per altre semplici procedure radiodiagnostiche deve
essere coinvolto, ove opportuno, uno specialista in fisica medica per
consultazioni e pareri sui problemi connessi con la radioprotezione relativa
alle esposizioni mediche. 4.
Gli audit clinici sono effettuati secondo le
procedure nazionali. 5.
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di
superamento costante dei livelli diagnostici di riferimento, si proceda a un
adeguato esame locale e, laddove necessario, a un intervento correttivo. Articolo 58 Formazione Gli Stati membri provvedono affinché i medici
specialisti, gli specialisti in fisica medica e i soggetti di cui all'articolo 56,
paragrafo 4, soddisfino i requisiti di cui agli articoli 15, 19 e 81 in materia
di formazione e riconoscimento delle qualifiche. Articolo 59 Apparecchiatura 1.
Gli Stati membri adottano le iniziative che
ritengono necessarie per evitare l'inutile proliferazione di apparecchiature
medico-radiologiche. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché: (a)
tutte le apparecchiature medico-radiologiche in uso
siano tenute sotto stretta sorveglianza per quanto riguarda la radioprotezione; (b)
un inventario aggiornato delle apparecchiature medico-radiologiche
per ogni impianto medico-radiologico sia a disposizione delle autorità
competenti; (c)
l'esercente attui adeguati programmi di garanzia
della qualità, comprese le valutazioni della dose o dell'attività somministrata
ai pazienti; (d)
si effettuino, con il coinvolgimento di uno
specialista in fisica medica, prove di accettazione prima che l'attrezzatura
sia utilizzata per la prima volta per scopi clinici, e successivamente prove di
funzionamento a intervalli regolari e dopo ogni intervento rilevante di
manutenzione. 3.
Le autorità competenti provvedono affinché l'esercente
adotti le misure necessarie per porre rimedio agli aspetti inadeguati o
difettosi dell'attrezzatura medico-radiologica. Esse adottano anche criteri
specifici per l'accettabilità dell'attrezzatura, al fine di indicare quando è
necessario un adeguato intervento correttivo, che prevedano eventualmente l'ipotesi
di mettere l'attrezzatura fuori servizio. 4.
È vietato l'impiego della fluoroscopia senza
dispositivi per controllare il rateo di dose o senza intensificazione dell'immagine
o tecniche analoghe. 5.
Ogni attrezzatura usata per la radiologia
interventistica e la tomografia computerizzata è munita di un dispositivo o di
un indicatore che informi il medico specialista circa la quantità di radiazioni
prodotte dall'attrezzatura nel corso della procedura medico-radiologica. Ogni
altra attrezzatura medico-diagnostica introdotta successivamente all'entrata in
vigore della presente direttiva deve essere munita di siffatto dispositivo o
indicatore o di mezzi equivalenti atti a determinare la quantità di radiazioni
prodotte. La dose di radiazioni è indicata nel referto dell'esame. Articolo 60 Pratiche speciali 1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano usate
attrezzature medico-radiologiche, tecniche e attrezzature ausiliarie adeguate
per le esposizioni mediche: (a)
di bambini; (b)
nel quadro di programmi di screening sanitario; (c)
comportanti alte dosi per il paziente, quali la
radiologia interventistica, la tomografia computerizzata o la radioterapia. Si deve prestare particolare attenzione ai
programmi di garanzia della qualità e alla valutazione della dose o dell'attività
somministrata ai pazienti, come previsto all'articolo 59, paragrafo 2, lettera c),
per tali pratiche. 2.
Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti
affinché i medici specialisti e i soggetti di cui all'articolo 56, paragrafo 4,
che effettuano le esposizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo ricevano
una formazione specifica su queste pratiche medico-radiologiche secondo quanto
dispone l'articolo 19. Articolo 61 Protezione particolare durante la
gravidanza e l'allattamento 1.
In caso di donna in età di procreare, il
prescrivente e il medico specialista, secondo quanto specificato dallo Stato
membro, si informano se la donna è in stato di gravidanza o se allatta, se del
caso. Qualora la gravidanza non possa essere esclusa,
particolare attenzione è rivolta, secondo il tipo di esposizione medica,
soprattutto se sono interessate le regioni addominali e pelviche, alla
giustificazione, in particolare all'urgenza, e all'ottimizzazione dell'esposizione
medica tenendo conto dell'esposizione sia della madre che del nascituro. 2.
In medicina nucleare, nel caso delle donne che
allattano, si rivolge particolare attenzione, secondo il tipo di esame o
trattamento medico, alla giustificazione, specialmente per quanto concerne l'urgenza,
e all'ottimizzazione dell'esposizione medica tenendo conto dell'esposizione sia
della madre che del figlio. 3.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri
prendono misure per rendere maggiormente consapevoli le donne contemplate dal
presente articolo, ad esempio affiggendo avvisi pubblici in luoghi appropriati. Articolo 62 Esposizioni accidentali e indesiderate Gli Stati membri provvedono affinché: (a)
siano adottate tutte le misure ragionevoli per
ridurre al minimo la probabilità e l'ordine di grandezza delle esposizioni
accidentali o indesiderate dei pazienti in seguito a ogni procedura
medico-radiologica, tenendo conto dei fattori economici e sociali; (b)
nel caso delle pratiche radioterapeutiche, il
programma di garanzia della qualità comprenda uno studio del rischio di
esposizioni accidentali o indesiderate; (c)
l'esercente attui, per tutte le esposizioni
mediche, un sistema per la registrazione e l'analisi di eventi implicanti o
potenzialmente implicanti esposizioni accidentali o indesiderate; (d)
l'esercente comunichi tempestivamente alle autorità
competenti il verificarsi di eventi significativi così come definiti dalle
autorità, inclusi i risultati di indagini e le misure correttive adottate per
evitare tali evenienze. Le autorità competenti condividono tali informazioni
con le autorità responsabili della sorveglianza successiva all'immissione
stabilite dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi
medici; (e)
sono presi provvedimenti per informare il
prescrivente, il medico specialista e il paziente in merito a un'esposizione
indesiderata o accidentale. Articolo 63 Valutazione delle dosi di esposizione della
popolazione Gli Stati membri provvedono affinché la
distribuzione delle valutazioni delle dosi individuali connesse con le
esposizioni mediche sia determinata e tenga conto della classe di età e del
sesso della popolazione esposta. CAPO VIII PROTEZIONE DI INDIVIDUI DELLA POPOLAZIONE Sezione 1 Protezione di individui della popolazione in
circostanze normali Articolo 64 Principi di protezione di individui della
popolazione Gli Stati membri creano le condizioni
necessarie a garantire la migliore protezione possibile della popolazione nelle
circostanze correnti, in base ai principi stabiliti al capo III
riguardanti il sistema di radioprotezione e mettendo in atto le prescrizioni
del presente capo. Articolo 65 Protezione operativa di individui della
popolazione 1.
La protezione operativa di individui della
popolazione contro le pratiche soggette ad obbligo di licenza, in circostanze normali,
comprende l'insieme delle disposizioni e degli accertamenti atti ad individuare
ed eliminare i fattori che, nello svolgimento di un'operazione qualsiasi che
esponga a radiazioni ionizzanti, possono comportare per individui della
popolazione un rischio di esposizione che non può essere trascurato dal punto
di vista della radioprotezione. La protezione prevede i seguenti adempimenti: (a)
esame e approvazione dei progetti di impianti
implicanti un rischio di esposizione nonché dei siti proposti per detti impianti
nel territorio interessato, sotto il profilo della radioprotezione; (b)
collaudo di nuovi impianti implicanti un rischio di
esposizione, previa verifica dell'esistenza di un'adeguata protezione contro
qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa uscire dal loro
perimetro, tenendo conto, se del caso, delle condizioni demografiche,
meteorologiche, geologiche, idrologiche ed ecologiche; (c)
esame ed approvazione di progetti per lo
smaltimento degli effluenti radioattivi. Questi compiti vengono svolti conformemente a
modalità determinate dalle autorità competenti a seconda del rischio di
esposizione. 2.
L'autorità competente fissa limiti autorizzati per
il rilascio di effluenti radioattivi. Le autorizzazioni per il rilascio di
tali sostanze: (a)
tengono conto dei risultati dell'ottimizzazione
dell'esposizione della popolazione; (b)
riflettono le buone prassi nel funzionamento di
impianti analoghi; (c)
contemplano un margine di flessibilità operativa
per l'impianto. Articolo 66 Stima delle dosi per individui della
popolazione 1.
Gli Stati membri, a seconda del rischio di
esposizione implicato, stabiliscono un sistema per la stima delle dosi cui sono
esposti individui della popolazione in situazioni di esposizione pianificate. 2.
Le autorità competenti individuano pratiche per le
quali è necessario svolgere una valutazione realistica delle dosi cui sono
esposti individui della popolazione. Per le altre pratiche gli Stati membri
possono richiedere soltanto una valutazione di controllo con dati generici. 3.
Per una valutazione realistica delle dosi cui sono
esposti individui della popolazione, le autorità competenti: (a)
provvedono affinché le stime delle dosi di pratiche
di cui all'articolo 65 siano eseguite nel modo più realistico possibile per
individui rappresentativi della popolazione; (b)
decidono sulla frequenza delle valutazioni e
prendono tutti i provvedimenti necessari per individuare un soggetto
rappresentativo, tenendo conto delle vie effettive di trasmissione delle
sostanze radioattive; (c)
provvedono affinché, tenuto conto dei rischi di
radiazioni, le stime delle dosi per individui della popolazione includano
quanto segue: i) valutazione delle dosi dovute alle
radiazioni esterne, con l'indicazione, se del caso, della qualità delle
radiazioni in oggetto; ii) valutazione dell'assunzione di
radionuclidi, con l'indicazione della natura dei radionuclidi e, se del caso,
del loro stato fisico e chimico, e determinazione dell'attività e delle
concentrazioni di detti radionuclidi; iii) valutazione delle dosi che l'individuo
rappresentativo può ricevere e specificazione delle caratteristiche di tale
individuo rappresentativo; (d)
prescrivono la conservazione di registri delle
misurazioni dell'esposizione esterna, delle stime dell'assunzione di
radionuclidi e di contaminazione radioattiva, nonché delle conclusioni delle
valutazioni delle dosi ricevute dall'individuo rappresentativo; tali registri
devono essere messi a disposizione di tutte le parti interessate. Articolo 67 Controllo degli scarichi radioattivi 1.
Gli Stati membri obbligano l'esercente responsabile
di pratiche per le quali è concessa l'autorizzazione allo scarico a controllare
in maniera adeguata l'emissione di effluenti radioattivi gassosi o liquidi nell'ambiente
e a trasmettere i risultati di tale attività di controllo all'autorità competente.
2.
Gli Stati membri obbligano qualsiasi esercente
responsabile di una centrale nucleare o di un impianto di ritrattamento a
controllare le emissioni durante il normale funzionamento, in conformità alle
informazioni standardizzate scelte ai fini del controllo e della comunicazione
alla Commissione europea di cui alla raccomandazione 2004/2/Euratom della
Commissione[22]. Articolo 68 Adempimenti degli esercenti 1.
Gli Stati membri impongono agli eserceti l'obbligo
di adempiere i seguenti compiti: (a)
raggiungere e conservare un livello di protezione
ottimale; (b)
verificare l'efficacia e lo stato di manutenzione
dei dispositivi tecnici; (c)
collaudare, sotto il profilo della sorveglianza
della radioprotezione, le apparecchiature e i processi di misurazione nonché, a
seconda dei casi, di valutazione dell'esposizione di individui della
popolazione e della contaminazione radioattiva dell'ambiente; (d)
calibrare periodicamente gli strumenti di
misurazione e controllarne periodicamente lo stato di funzionamento e il
corretto impiego. 2.
I compiti elencati al paragrafo 1 sono affidati a
esperti in materia di radioprotezione e, se del caso, ad addetti incaricati
della radioprotezione. Articolo 69 Programma di monitoraggio ambientale Gli Stati membri provvedono affinché sia messo
a punto un programma di monitoraggio ambientale adeguato a stimare l'esposizione
di individui della popolazione. Sezione 2 Situazioni di esposizione di emergenza Articolo 70 Intervento in caso di emergenza 1.
Gli Stati membri prescrivono all'esercente
responsabile di una pratica l'obbligo di notificare immediatamente alle
autorità competenti il verificarsi di qualsiasi emergenza nel suo impianto o
correlata alle sue attività e di adottare tutte le misure appropriate per
ridurne gli effetti. 2.
Gli Stati membri garantiscono che, in caso di
emergenza radiologica sul proprio territorio, l'esercente proceda ad una prima
valutazione provvisoria delle circostanze e degli effetti dell'emergenza e
fornisca il suo contributo alle misure protettive attuate. 3.
Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte
misure protettive riguardanti: (a)
la sorgente di radiazioni, per ridurre o arrestare
la radiazione e la dispersione dirette di radionuclidi o per impedire l'esposizione
o la contaminazione dovute alle sorgenti orfane; (b)
l'ambiente, per ridurre il trasferimento di
sostanze radioattive agli individui; (c)
gli individui, per ridurre l'esposizione. 4.
In caso di emergenza all'interno o all'esterno del
proprio territorio, lo Stato membro o l'autorità responsabile della gestione
delle emergenze richiede: (a)
l'organizzazione degli opportuni interventi,
tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza e in linea con la
strategia di protezione ottimizzata che è parte integrante del piano di
intervento in caso di emergenza; gli elementi da inserire in un piano di
intervento in caso di emergenza sono riportati nell'allegato IX, sezione B; (b)
la valutazione e la registrazione delle conseguenze
dell'emergenza e dell'efficacia delle misure protettive. 5.
Lo Stato membro o l'autorità responsabile della gestione
delle emergenze garantisce che, ove la situazione lo esiga, siano presi
provvedimenti per organizzare le cure mediche alle vittime. Articolo 71 Attività di informazione a individui della
popolazione che rischiano di essere interessati da un'emergenza 1.
Gli Stati membri vigilano affinché gli individui
della popolazione che rischiano di essere interessati da un'emergenza siano
informati sulle misure di protezione sanitaria ad essi applicabili, nonché sul
comportamento che devono adottare in caso di emergenza. 2.
Le informazioni fornite devono comprendere almeno
gli elementi di cui all'allegato X, sezione A. 3.
Le informazioni sono comunicate agli individui
della popolazione indicati al paragrafo 1 senza che essi debbano farne
richiesta. 4.
Gli Stati membri aggiornano le informazioni, le
comunicano regolarmente e anche quando si verificano cambiamenti significativi.
Dette informazioni sono in permanenza accessibili al pubblico. Articolo 72 Attività di informazione a individui della
popolazione effettivamente interessati da un'emergenza 1.
Gli Stati membri vigilano affinché, nell'eventualità
di un'emergenza, gli individui della popolazione effettivamente interessati
siano immediatamente informati sui fatti relativi all'emergenza, sul
comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essi
applicabili. 2.
Le informazioni fornite riguardano i punti di cui
all'allegato X, sezione B, che sono pertinenti secondo il caso di
emergenza. Sezione 3 Situazioni di esposizione esistenti Articolo 73 Zone contaminate 1.
Le strategie per la gestione delle zone contaminate
comprendono, se del caso, quanto segue: (a)
indicazione delle regioni colpite e individuazione
degli individui della popolazione interessati; (b)
valutazione della necessità di applicare misure
protettive nelle regioni colpite e a beneficio degli individui della
popolazione interessati, e determinazione della portata di tali misure; (c)
valutazione della necessità di impedire e
controllare l'accesso alle regioni colpite, o di imporre limitazioni alle
condizioni di vita in tali regioni; (d)
valutazione dell'esposizione di gruppi diversi
della popolazione e valutazione dei mezzi a disposizione dei singoli individui
per verificare la propria esposizione; (e)
obiettivi e traguardi di lungo termine perseguiti
dalla strategia e livelli di riferimento corrispondenti. 2.
Per le zone con una contaminazione residua di lunga
durata in cui gli Stati membri abbiano deciso di autorizzare l'insediamento e
la ripresa delle attività sociali ed economiche, gli Stati membri provvedono,
consultandosi con le parti interessate, affinché siano presi, se del caso,
accorgimenti per il controllo costante dell'esposizione, allo scopo di
stabilire condizioni di vita che possono essere considerate normali, tra cui: (a)
la definizione di livelli di riferimento compatibili
con la vita quotidiana; (b)
l'istituzione di un'infrastruttura a sostegno delle
misure protettive continue di autoassistenza nelle zone colpite, tra cui la
trasmissione di informazioni, la consulenza e la sorveglianza. Articolo 74 Presenza di radon nelle abitazioni e negli
edifici pubblici 1.
Nell'ambito del piano d'azione di cui all'articolo 103,
gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le
concentrazioni di radon in ambienti chiusi, che non devono superare (in media
all'anno): (a)
200 Bq m-3 per le nuove abitazioni e i
nuovi edifici pubblici; (b)
300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti; (c)
300 Bq m-3 per gli edifici pubblici
esistenti. In casi specifici in cui si prevede un'occupazione di breve termine
può essere fissato un livello di riferimento fino a 1 000 Bq m-3. 2.
Nell'ambito del piano d'azione nazionale, gli Stati
membri: (a)
individuano le abitazioni esistenti che superano il
livello di riferimento e per promuovere misure di riduzione del radon nelle
abitazioni esistenti in cui vengono superati i livelli di riferimento; (b)
vigilano affinché i valori del radon siano misurati
negli edifici pubblici situati nelle zone a rischio radon. 3.
Gli Stati membri definiscono norme edilizie
specifiche per impedire l'ingresso del radon dal suolo e, come specificato nel
piano d'azione nazionale, dai materiali da costruzione, e prescrivono la
conformità a tali norme edilizie, in particolare nelle zone a rischio radon, al
fine di evitare concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento per
i nuovi edifici. 4.
Gli Stati membri forniscono informazioni locali e
nazionali sulle concentrazioni di radon prevalenti, sui rischi per la salute e
sui mezzi tecnici disponibili per ridurre le concentrazioni di radon esistenti. Articolo 75 Materiali da costruzione 1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
nei seguenti casi: (a)
materiali da costruzione che sono stati individuati
e segnalati dalle autorità competenti pertinenti come problematici dal punto di
vista della radioprotezione, tenendo conto dell'elenco indicativo di materiali
di cui all'allegato XI in riferimento alle radiazioni gamma emesse da tali
materiali; o (b)
materiali da costruzione che l'autorità ha
classificato come preoccupanti nel piano d'azione nazionale per il radon, così
come specificato all'articolo 103. 2.
Per determinati tipi di materiali da costruzione
identificati, le industrie che immettono tali materiali sul mercato: (a)
determinano le concentrazioni dei radionuclidi
specificate nell'allegato VII; (b)
forniscono alle autorità competenti informazioni
sui risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di
attività, così come definito nell'allegato VII. 3.
L'autorità competente vigila affinché le tipologie
individuate di materiali da costruzione siano classificate, secondo il disposto
dell'allegato VII, sulla base dell'uso previsto e dell'indice di
concentrazione di attività. 4.
I tipi di materiali da costruzione identificati che
verosimilmente non comportano dosi superiori al livello di riferimento di 1 mSv
all'anno per l'esposizione esterna in ambienti chiusi da materiali da
costruzione, in eccesso rispetto all'esposizione esterna all'aperto prevalente,
non sono soggetti alle prescrizioni nazionali, fermo restando il disposto dell'articolo
103. Tali materiali da costruzione sono tuttavia sottoposti a ulteriori
controlli per garantire che la concentrazione di attività continui a essere
conforme al detto livello di riferimento. I materiali di riferimento della
categoria A specificati nell'allegato VII non sono soggetti a
limitazioni per quanto concerne l'immissione sul mercato dell'Unione. 5.
Nel caso dei tipi di materiali da costruzione
individuati che possono comportare dosi superiori al livello di riferimento di 1 mSv
all'anno per l'esposizione esterna in ambienti chiusi dovuta ai materiali da costruzione,
in eccesso rispetto all'esposizione esterna all'aperto prevalente, l'autorità
competente decide in merito alle misure appropriate da adottare, che vanno
dalla registrazione e dall'applicazione generica di norme edilizie pertinenti a
restrizioni specifiche sull'uso previsto di tali materiali. 6.
Le informazioni sui tipi di materiali da
costruzione individuati che risultino pertinenti per l'attuazione delle norme
edilizie, compresi le concentrazioni di radionuclidi, l'indice di
concentrazione di attività e la corrispondente classificazione, sono messe a
disposizione prima dell'immissione sul mercato di tali materiali. CAPO IX PROTEZIONE DELL'AMBIENTE Articolo 76 Criteri ambientali Gli Stati membri includono nel quadro
giuridico in materia di protezione dalle radiazioni e, in particolare, nel
sistema generale di protezione della salute dell'uomo disposizioni per la
protezione dalle radiazioni di specie diverse dall'uomo nell'ambiente. Tale
quadro giuridico introduce criteri ambientali finalizzati a proteggere
popolazioni di specie diverse dall'uomo vulnerabili o rappresentative, alla
luce della loro importanza per l'ecosistema. Se del caso, sono individuate
tipologie di pratiche per le quali è garantito un controllo da parte delle
autorità allo scopo di attuare le prescrizioni di tale quadro giuridico. Articolo 77 Limiti per lo scarico autorizzati Le autorità competenti degli Stati membri, nel
determinare limiti autorizzati per lo scarico di effluenti radioattivi, in
conformità dell'articolo 65, paragrafo 2, sono altresì tenute ad assicurare una
protezione adeguata delle specie diverse dall'uomo. A tal fine può essere
condotta una valutazione di controllo generica per garantire che i criteri
ambientali siano soddisfatti. Articolo 78 Fughe accidentali Gli Stati membri obbligano le imprese ad
adottare provvedimenti tecnici adeguati per evitare un danno ambientale
significativo in caso di fuga accidentale o per ridurre l'entità di tale danno. Articolo 79 Monitoraggio ambientale Durante la preparazione dei programmi di
monitoraggio ambientale, o durante la loro esecuzione, le autorità competenti
degli Stati membri provvedono affinché siano considerate, se necessario, le
specie diverse dall'uomo oltre che i comparti ambientali che costituiscono una
via di esposizione per individui della popolazione. CAPO X PRESCRIZIONI PER IL CONTROLLO DI REGOLAMENTAZIONE Sezione 1 Infrastruttura istituzionale Articolo 80 Autorità competente 1.
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità
competenti a svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
nome e l'indirizzo dell'autorità o delle autorità competenti e le rispettive
sfere di competenza per permettere alla Commissione di mettersi rapidamente in
contatto con tali autorità. 3.
Qualora in uno Stato membro vi siano più autorità
competenti per il controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività e delle
sorgenti orfane, lo Stato in questione designa un punto di contatto per le
comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri. 4.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione
eventuali modifiche dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3. 5.
La Commissione comunica le informazioni di cui ai
paragrafi 2, 3 e 4 a tutte le autorità competenti e provvede alla loro
pubblicazione periodica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ad intervalli
non superiori ai due anni. Articolo 81 Riconoscimento di servizi, esperti e
specialisti 1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
il riconoscimento: (a)
dei servizi di medicina del lavoro; (b)
dei servizi di dosimetria; (c)
degli esperti in materia di protezione contro le
radiazioni; (d)
degli specialisti in fisica medica. Gli Stati membri adottano disposizioni per
garantire la continuità dell'esperienza acquisita da tali servizi, esperti e
specialisti. 2.
Gli Stati membri definiscono i requisiti in materia
di riconoscimento e li comunicano alla Commissione unitamente al nome e all'indirizzo
delle autorità competenti responsabili del riconoscimento. Gli Stati membri
notificano eventuali variazioni di tali informazioni. 3.
Gli Stati membri segnalano altri servizi, esperti o
specialisti che necessitano di qualifiche specifiche in materia di
radioprotezione e, se del caso, descrivono l'iter che deve essere seguito per
il riconoscimento di tali qualifiche. 4.
La Commissione mette a disposizione degli Stati
membri le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 2. Articolo 82 Servizi di medicina del lavoro I servizi di medicina del lavoro si occupano
della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, monitorandone l'esposizione
alle radiazioni ionizzanti e verificandone l'idoneità a eseguire gli incarichi
ad essi affidati. Articolo 83 Servizi di dosimetria I servizi di dosimetria determinano la dose
interna ed esterna cui sono esposti i lavoratori sottoposti a sorveglianza
individuale al fine di registrare la dose in collaborazione con l'esercente e
con il servizio di medicina del lavoro. I servizi di dosimetria comprendono la
taratura, la lettura e l'interpretazione dei dispositivi di sorveglianza
individuale e la misurazione della radioattività nel corpo umano e in campioni
biologici. Articolo 84 Esperto in materia di protezione contro le
radiazioni 1.
L'esperto in materia di protezione contro le
radiazioni fornisce una consulenza competente all'esercente, sulla base di un
giudizio personale, di misurazioni e di valutazioni, in merito ad aspetti
correlati all'esposizione professionale e all'esposizione della popolazione. 2.
La consulenza dell'esperto in materia di protezione
contro le radiazioni si estende, a titolo meramente esemplificativo: (a)
ai piani per i nuovi impianti e al collaudo di
sorgenti di radiazioni nuove o modificate in riferimento a qualsiasi tipo di
controllo tecnico, caratteristica progettuale, caratteristica di sicurezza e
dispositivo di allarme connesso alla radioprotezione; (b)
alla classificazione delle zone controllate e
sorvegliate; (c)
alla classificazione dei lavoratori; (d)
ai contenuti dei luoghi di lavoro e dei programmi
di sorveglianza individuale; (e)
alla strumentazione appropriata da utilizzare per
il monitoraggio delle radiazioni; (f)
ai metodi adeguati di dosimetria personale; (g)
all'ottimizzazione e alla determinazione di
appropriati vincoli di dose; (h)
alla garanzia della qualità; (i)
al programma di monitoraggio ambientale; (j)
alle prescrizioni in materia di smaltimento dei
rifiuti radioattivi; (k)
alle misure per la prevenzione di incidenti e
infortuni; (l)
alla capacità di intervento e alla pianificazione
degli interventi in situazioni di esposizione di emergenza; (m)
ai programmi di formazione e riqualificazione dei
lavoratori esposti. 3.
Se del caso, le mansioni dell'esperto in materia di
protezione dalle radiazioni possono essere assunte da un gruppo di specialisti
che, collettivamente, dispongano dell'esperienza necessaria. Articolo 85 Specialista in fisica medica 1.
In ambito sanitario, lo specialista in fisica
medica interviene, in funzione delle esigenze, o fornisce una pareri specialistici
su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni
mediche. 2.
A seconda della pratica medico-radiologica, lo specialista
in fisica medica è responsabile della dosimetria, incluse le misurazioni
fisiche per la valutazione della dose somministrata al paziente, fornisce
pareri sulle attrezzature medico-radiologiche e contribuisce in particolare a: (a)
ottimizzare la protezione dalle radiazioni di
pazienti e di altri individui sottoposti a esposizioni mediche, ivi compresi l'applicazione
e l'impiego di livelli diagnostici di riferimento; (b)
definire e mettere in atto la garanzia della
qualità delle attrezzature medico-radiologiche; (c)
redigere le specifiche tecniche per le attrezzature
medico-radiologiche e la progettazione degli impianti; (d)
effettuare la sorveglianza degli impianti
medico-radiologici dal punto di vista della radioprotezione; (e)
scegliere le apparecchiature necessarie per
effettuare le misurazioni di radioprotezione; (f)
erogare una formazione ai medici specialisti e ad
altri operatori per quanto concerne aspetti pertinenti della radioprotezione. Quando opportuno, i compiti dello specialista in
fisica medica possono essere assunti da un servizio di fisica medica. Articolo 86 Addetto incaricato della radioprotezione 1.
Gli Stati membri individuano le pratiche per le
quali è necessario nominare un addetto incaricato dello svolgimento delle
attività di radioprotezione presso un esercente. Gli Stati membri obbligano gli
esercenti a fornire agli addetti incaricati della radioprotezione tutti i mezzi
necessari per svolgere le loro mansioni. L'addetto incaricato della radioprotezione
risponde direttamente all'esercente. 2.
A seconda della natura della pratica, i compiti
dell'addetto incaricato della radioprotezione possono comprendere: (a)
accertamenti atti a stabilire se le attività svolte
a contatto con le radiazioni siano eseguite conformemente ai requisiti di
eventuali procedure specificate o norme locali; (b)
la supervisione dell'attuazione dei programmi di
sorveglianza del luogo di lavoro; (c)
la conservazione di adeguati registri delle
sorgenti radioattive; (d)
lo svolgimento di valutazioni periodiche delle
condizioni dei sistemi di sicurezza e di allarme pertinenti; (e)
la supervisione dell'attuazione dei programmi di
sorveglianza personale; (f)
la supervisione dell'attuazione del programma di
sorveglianza sanitaria; (g)
l'esposizione ai neoassunti delle norme e delle
procedure locali; (h)
la formulazione di pareri e osservazioni sui piani
di lavoro; (i)
l'autorizzazione dei piani di lavoro; (j)
la trasmissione di relazioni alla dirigenza locale; (k)
il contributo alla preparazione di provvedimenti
per la prevenzione, la pianificazione degli interventi e l'attuazione degli
interventi in situazioni di esposizione di emergenza; (l)
i contatti con l'esperto in radioprotezione. Le mansioni dell'addetto incaricato della radioprotezione
possono essere assunte da un'unità per la radioprotezione istituita all'interno
di un esercente. Sezione 2 Controllo delle sorgenti sigillate Articolo 87 Requisiti di portata generale 1.
Gli Stati membri adottano disposizioni per
mantenere un controllo adeguato delle sorgenti sigillate per quanto concerne l'ubicazione,
l'impiego e la disattivazione. 2.
Gli Stati membri obbligano l'esercente a tenere un
registro di ogni analoga sorgente di cui è responsabile, in cui siano annotati
l'ubicazione e i trasferimenti. 3.
Gli Stati membri istituiscono un sistema che
consenta loro di essere adeguatamente informati dei singoli trasferimenti di
sorgenti sigillate, se del caso, e in ogni caso dei trasferimenti di sorgenti
sigillate ad alta attività. 4.
Gli Stati membri impongono a ciascun esercente detentore
di una sorgente sigillata l'obbligo di notificare tempestivamente all'autorità
competente lo smarrimento, il furto o l'utilizzo non autorizzato di una
sorgente sigillata. Articolo 88 Prescrizioni relative al controllo delle
sorgenti sigillate ad alta attività Gli Stati membri, prima di concedere un'autorizzazione
per pratiche concernenti una sorgente sigillata ad alta attività, verificano che: (a)
siano state adottate misure adeguate per la
gestione sicura e la sicurezza delle sorgenti, compreso il momento in cui
verranno dismesse. Tali misure possono prevedere il trasferimento delle sorgenti
dismesse al fornitore o la loro collocazione in un impianto di smaltimento o di
stoccaggio oppure un obbligo per il fabbricante o il fornitore di ritirarle; (b)
siano state adottate adeguate disposizioni, per
mezzo di una garanzia finanziaria o di strumenti equivalenti consoni alla
sorgente in questione, per la gestione sicura delle sorgenti nel momento in cui
verranno dismesse, anche nel caso in cui l'esercente diventi insolvente o cessi
le sue attività. Articolo 89 Prescrizioni specifiche relative al rilascio
di licenze per sorgenti sigillate ad alta attività In aggiunta alle prescrizioni generali
relative al rilascio di licenze di cui al capo V, gli Stati membri
provvedono affinché nella licenza per la fabbricazione, l'utilizzo o l'acquisizione
di una sorgente sigillata ad alta attività siano indicati: (a)
i criteri minimi di rendimento delle sorgenti, dei
contenitori e delle altre apparecchiature; (b)
le procedure di lavoro da rispettare; (c)
l'adeguata gestione delle sorgenti dismesse,
compresi gli accordi relativi al trasferimento, ove opportuno, di tali sorgenti
a un fabbricante, un fornitore o un altro esercente autorizzato, o a un
impianto di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti. Articolo 90 Tenuta dei registri da parte delle imprese Gli Stati membri richiedono che i registri
delle sorgenti sigillate ad alta attività contengano le informazioni previste
nell'allegato XII e che l'esercente trasmetta alle autorità competenti, su
richiesta, una copia di tutti i registri o parte di essi nonché perlomeno
quanto specificato nell'allegato XIII. I registri dell'esercente sono
messi a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi. Articolo 91 Tenuta dei registri da parte delle autorità
competenti Le autorità competenti tengono registri delle
imprese autorizzate a svolgere pratiche con sorgenti sigillate ad alta attività
e delle sorgenti sigillate ad alta attività detenute da tali imprese. Tali
registri comprendono l'indicazione del radionuclide in questione, l'attività
alla data di fabbricazione o, qualora tale attività non sia nota, l'attività al
momento della prima immissione sul mercato o al momento in cui l'esercente ha
acquisito la sorgente e il tipo di sorgente. Le autorità competenti tengono
aggiornati i registri tenendo conto dei trasferimenti delle sorgenti e di altri
fattori. Articolo 92 Sicurezza delle sorgenti sigillate ad alta
attività 1.
L'esercente che svolge attività concernenti
sorgenti sigillate ad alta attività risponde ai requisiti stabiliti nell'allegato XIV. 2.
Il fabbricante, il fornitore e ogni esercente
garantiscono che le sorgenti sigillate ad alta attività e i contenitori
soddisfino i requisiti per l'identificazione e l'apposizione di contrassegni
previsti nell'allegato XV. Sezione 3 Sorgenti orfane Articolo 93 Identificazione di sorgenti orfane 1.
Gli Stati membri provvedono affinché chiunque si
trovi dinanzi a una sorgente orfana ne dia tempestiva notifica all'organizzazione
responsabile della gestione delle emergenze o all'autorità competente e si
astenga dal compiere qualsiasi altra azione fino a quando tali organismi non
abbiano fornito istruzioni appropriate. 2.
Gli Stati membri provvedono all'introduzione di
sistemi diretti al ritrovamento di sorgenti orfane in luoghi come i grandi
depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, in cui
è in genere possibile che le sorgenti orfane vengano rinvenute, o i principali
nodi di transito, ove opportuno, quali le dogane. 3.
Gli Stati membri provedono affinché le persone che
lavorano nei luoghi di cui al paragrafo 2 e normalmente non coinvolte in
operazioni soggette a prescrizioni in tema di radioprotezione ricevano
rapidamente consulenza e assistenza tecnica specializzata. Lo scopo primario
della consulenza e dell'assistenza è la radioprotezione dei lavoratori e della
popolazione e la sicurezza della sorgente. Articolo 94 Contaminazione da metalli Gli Stati membri stabiliscono che un impianto
di riciclaggio dei rottami metallici notifichi tempestivamente all'autorità
competente l'eventuale fusione di una sorgente orfana e che il metallo
contaminato non sia sottoposto a ulteriori lavorazioni senza la previa
autorizzazione dell'autorità competente. Articolo 95 Recupero, gestione e smaltimento delle
sorgenti orfane 1.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità
competenti siano preparate o abbiano preso le disposizioni necessarie, ivi
compresa l'attribuzione delle responsabilità, per recuperare le sorgenti orfane
e affrontare le emergenze dovute a sorgenti orfane e dispongano di piani e di
misure di intervento adeguati. 2.
Gli Stati membri promuovono, se necessario, l'organizzazione
di campagne di recupero delle sorgenti orfane che sono state tramandate da
pratiche del passato. Le campagne possono prevedere la partecipazione
finanziaria degli Stati membri alle spese di recupero, gestione e smaltimento
delle sorgenti e possono comprendere anche ricerche negli archivi storici delle
autorità competenti, come le dogane, e delle imprese, come gli istituti di
ricerca, i laboratori per prove sui materiali o gli ospedali. Articolo 96 Garanzia finanziaria per le sorgenti orfane Gli Stati membri istituiscono, in base a
modalità che essi stessi dovranno stabilire, un sistema di garanzia finanziaria
o un altro strumento equivalente per coprire i costi di intervento relativi al
recupero delle sorgenti orfane e che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 95. Sezione 4 Situazioni di esposizione di emergenza Articolo 97 Sistema di gestione delle emergenze 1.
Gli Stati membri vigilano affinché si tenga conto
del fatto che le emergenze possono verificarsi sul loro territorio e che essi
possono essere colpiti da emergenze verificatesi al di fuori dello stesso. Gli
Stati membri istituiscono un sistema di gestione delle emergenze e mettono in
atto adeguati provvedimenti amministrativi atti a mantenere tale sistema. 2.
Il sistema di gestione delle emergenze è concepito
in modo da essere proporzionato ai risultati di una valutazione delle minacce e
da permettere l'attivazione di interventi efficaci in una situazione di
esposizione di emergenza in relazione a pratiche o a eventi imprevisti, inclusi
gli atti ostili e il rinvenimento di sorgenti orfane. 3.
Il sistema di gestione delle emergenze prevede la
preparazione di piani di intervento in caso di emergenza, onde evitare effetti
deterministici in uno qualsiasi degli individui della popolazione colpiti e di
ridurre il rischio di effetti stocastici, tenendo conto dei principi generali
della protezione in materia di radiazioni e dei livelli di riferimento di cui
al capo III. Il sistema di gestione delle emergenze comprende gli elementi di
cui all'allegato IX, sezione A. Articolo 98 Preparazione all'emergenza 1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano
predisposti anticipatamente piani di intervento in caso di emergenza per i vari
tipi di emergenze individuati nella valutazione delle minacce. 2.
Gli Stati membri vigilano affinché i piani di
intervento in caso di emergenza siano collaudati, riesaminati e aggiornati a
intervalli regolari. 3.
I piani di intervento in caso di emergenza, se del
caso, inglobano elementi pertinenti del sistema di gestione delle emergenze di
cui all'articolo 97. 4.
I piani di intervento in caso di emergenza
comprendono gli elementi di cui all'allegato IX, sezione B. Articolo 99 Cooperazione internazionale 1.
Gli Stati membri collaborano con altri Stati membri
e paesi terzi per far fronte a potenziali emergenze verificatesi sul loro
territorio che potrebbero colpire altri Stati membri o paesi terzi, al fine di
favorire l'organizzazione della radioprotezione in questi Stati membri o paesi
terzi. 2.
Ove si verifichi un'emergenza sul loro territorio
ovvero qualora un'emergenza rischi di avere conseguenze radiologiche sul loro
territorio, gli Stati membri stabiliscono contatti per collaborare con
qualsiasi altro Stato membro o paese terzo eventualmente coinvolto. 3.
Gli Stati membri scambiano tempestivamente
informazioni e cooperano con altri Stati membri o paesi terzi interessati e con
le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo
spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti sigillate ad alta attività,
di altre sorgenti radioattive e di materiale radioattivo critico e ai relativi
provvedimenti di follow-up o indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di
riservatezza e la legislazione nazionale in materia. Sezione 5 Situazioni di esposizione esistenti Articolo 100 Programmi relativi a situazioni di
esposizione esistenti 1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano
predisposti programmi per individuare e valutare le situazioni di esposizione
esistenti e per determinare le esposizioni professionali e della popolazione
che risultano preoccupanti dal punto di vista della radioprotezione. 2.
Le prescrizioni relative alle situazioni di
esposizione esistenti si applicano a: (a)
l'esposizione dovuta alla contaminazione di zone da
parte di materiale radioattivo residuo da: i) attività del passato che non sono mai
state sottoposte a controlli da parte delle autorità o che non sono state
disciplinate conformemente alle prescrizioni della presente direttiva; ii) un'emergenza, dopo che una situazione
di esposizione di emergenza è stata dichiarata conclusa, come previsto dal
sistema di gestione delle emergenze; iii) residui di attività del passato per le
quali l'esercente non è più giuridicamente responsabile; (b)
l'esposizione alle sorgenti di radiazioni naturali,
tra cui: i) l'esposizione al radon e al toron in
ambienti chiusi (luoghi di lavoro, abitazioni e altri edifici); ii) l'esposizione esterna in ambienti
chiusi dovuta a materiali da costruzione; (c)
l'esposizione a beni di consumo contenenti: i) radionuclidi provenienti dalle zone
contaminate di cui alla lettera a), o ii) radionuclidi presenti in natura, in
particolare in alimenti, acqua potabile e materiali da costruzione; (d)
altre situazioni di esposizione esistenti non
trascurabili dal punto di vista della radioprotezione. 3.
Gli Stati membri, tenendo conto del principio
generale della giustificazione, possono decidere che una situazione di
esposizione esistente non necessita dell'applicazione di misure protettive. 4.
Le situazioni di esposizione esistenti che
rientrano tra le responsabilità giuridiche di un esercente e che destano
preoccupazione dal punto di vista della radioprotezione sono soggette alle
prescrizioni relative alle situazioni di esposizione pianificate. Articolo 101 Definizione di strategie 1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano definite
strategie per garantire che le situazioni di esposizione esistenti siano
gestite in maniera adeguata e che le risorse messe a disposizione a tal fine
siano proporzionate ai rischi e all'efficacia delle misure protettive. 2.
L'autorità competente incaricata della definizione
di una strategia per la gestione della situazione di esposizione esistente si
accerta che la strategia specifichi: (a)
gli obiettivi perseguiti dalla strategia stessa; (b)
livelli di riferimento appropriati, tenendo conto
delle fasce di livelli di riferimento di cui all'allegato I. Articolo 102 Attuazione di strategie 1.
Gli Stati membri assegnano la responsabilità dell'attuazione
delle strategie per la gestione delle esposizioni esistenti a un'autorità
competente nonché, se del caso, a soggetti che richiedono la registrazione,
imprese titolari di licenze e altre parti coinvolte nell'attuazione di misure
correttive e protettive, e danno disposizioni adeguate per il coinvolgimento di
parti interessate nelle decisioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione di
strategie per la gestione delle esposizioni. 2.
La natura, l'ordine di grandezza e la durata di
tutte le misure protettive valutate ai fini dell'attuazione di una strategia
sono ottimizzate. 3.
La distribuzione di dosi residue derivanti dall'attuazione
di una strategia deve essere presa in considerazione. Sono presi in esame
ulteriori interventi allo scopo di ridurre eventuali esposizioni che risultano
ancora superiori al livello di riferimento. 4.
Nel corso dell'attuazione di una strategia, l'autorità
competente è periodicamente tenuta a: (a)
valutare le misure correttive e protettive
disponibili per conseguire gli obiettivi e l'efficienza delle misure
pianificate e realizzate; (b)
fornire agli individui esposti informazioni sui
potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per ridurre la rispettiva
esposizione; (c)
fornire orientamenti per la gestione delle
esposizioni a livello individuale o locale; (d)
in relazione alle attività che prevedono l'impiego
di materiali radioattivi presenti in natura e che non sono gestite come
situazioni di esposizione pianificate, fornire informazioni sui mezzi adeguati
per il controllo delle concentrazioni e delle esposizioni e per l'adozione di
misure protettive nel contesto di prescrizioni generali in materia di salute e
sicurezza. Articolo 103 Piano d'azione per il radon 1.
Gli Stati membri definiscono un piano d'azione allo
scopo di gestire i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon
nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi
via di ingresso del radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua.
Il piano d'azione tiene conto degli aspetti elencati nell'allegato XVI. 2.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il
piano d'azione e le informazioni relative a qualsiasi zona a rischio radon
individuata. Gli Stati membri aggiornano periodicamente il piano d'azione e le
informazioni relative alle zone a rischio radon. Sezione 6 Sistema di applicazione Articolo 104 Ispezioni 1.
Gli Stati membri istituiscono uno o più sistemi di
ispezione al fine di far rispettare le norme adottate in conformità della
presente direttiva e di promuovere le misure di sorveglianza e di intervento
correttivo che si rivelino necessarie. 2.
L'autorità competente predispone un programma d'ispezione
sistematica che tenga conto dell'ordine di grandezza e della natura potenziali
dei pericoli associati alle pratiche, di una valutazione generale degli aspetti
correlati alla radioprotezione per le pratiche in questione e dello stato di
conformità con le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. 3.
Gli Stati membri vigilano affinché i risultati di
ciascuna ispezione siano registrati e le relazioni siano trasmesse all'impresa
interessata. 4.
Gli Stati membri mettono a disposizione della
popolazione il programma ispettivo e i risultati principali della sua
attuazione. 5.
L'autorità competente provvede affinché siano messi
a punto meccanismi per la divulgazione tempestiva alle parti interessate, tra
cui fabbricanti e fornitori di sorgenti nonché, se del caso, le organizzazioni
internazionali, delle informazioni in materia di protezione e sicurezza
ottenute dalle lezioni apprese nel corso di ispezioni e di incidenti e
infortuni segnalati oltre che dai risultati a questi correlati. Articolo 105 Applicazione Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità
competente abbia la facoltà di obbligare l'impresa a intervenire per porre
rimedio alle carenze e impedirne la ripetizione o, se del caso, a ritirare l'autorizzazione
laddove, da un'ispezione regolamentare o da un'altra valutazione regolamentare,
emerga che l'impresa non rispetta le disposizioni adottate ai sensi della
presente direttiva. Articolo 106 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni
applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla
Commissione entro il termine di cui all'articolo 107 e comunicano
tempestivamente ogni successiva modificazione. CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 107 Recepimento 1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva al più tardi entro il [00.00.0000]. Le disposizioni di
cui al capo IX in materia di protezione dell'ambiente sono recepite entro
il [00.00.0000]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la
presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 108 Abrogazione Le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom, 2003/122/Euratom sono abrogate con effetto dal [00.00.0000]. Articolo 109 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 110 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO I Fasce di livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione 1. L'ottimizzazione delle esposizioni
pubbliche nelle situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti si basa su
un livello di riferimento stabilito all'interno delle seguenti fasce, espresso
in mSv di dose efficace (acuta o annua): (a)
superiore a 20 e inferiore o pari a 100 (b)
superiore a 1 e inferiore o pari a 20 (c)
1 o meno. La scelta del livello di riferimento deve essere
conforme alle condizioni di cui ai punti 2-5. 2. Fatti salvi i livelli di riferimento per le
dosi assorbite dagli organi, i livelli di riferimento espressi in dosi efficaci
sono fissati nell'intervallo di 1-20 mSv all'anno per le situazioni di
esposizione esistenti e nell'intervallo di 20-100 mSv per le situazioni di
esposizione di emergenza. 3. In determinate circostanze può essere
considerato un livello di riferimento al di sotto degli intervalli di cui al
punto 1, segnatamente: a) può essere fissato un livello di
riferimento inferiore a20 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in
cui può essere fornita una protezione adeguata senza causare danni sproporzionati
dovuti alle contromisure attuate o costi eccessivi; b) può essere fissato un livello di
riferimento inferiore a 1 mSv all'anno, se del caso, in una situazione di
esposizione esistente per esposizioni specifiche in base alla sorgente o per
vie di esposizione specifiche. 4. Per la transizione da una situazione di
esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente sono fissati
livelli di riferimento adeguati, in particolare una volta conclusa l'applicazione
di contromisure di lungo termine come la dislocazione. 5. I livelli di riferimento fissati tengono
conto delle caratteristiche delle situazioni prevalenti oltre che di criteri
sociali, tra cui: –
a) per esposizioni inferiori a 1 mSv o 1 mSv all'anno,
informazioni generali sul livello di esposizione, senza considerare nello
specifico le esposizioni individuali; –
b) nell'intervallo fino a 20 mSv o 20 mSv all'anno,
informazioni specifiche per consentire ai singoli individui di gestire la
propria esposizione, se possibile; –
c) nell'intervallo fino a 100 mSv o 100 mSv all'anno,
la valutazione di singole dosi e informazioni specifiche sui rischi di
radiazioni e sulle azioni disponibili per ridurre le esposizioni. ALLEGATO II Valori
di attività per la definizione di sorgenti sigillate ad alta attività Per i radionuclidi non elencati nella seguente
tabella, il livello di attività pertinente è identico al valore D
definito nella pubblicazione dell'AEIA "Dangerous quantities of
radioactive material (D-values)" ("Quantitativi pericolosi di materiali
radioattivi (valori D)"), (EPR-D-VALUES 2006). Radionuclide || Livello di attività (TBq) Am-241 || 610-2 Am-241/Be || 610-2 Cf-252 || 210-2 Cm-244 || 510-2 Co-60 || 310-2 Cs-137 || 110-1 Gd-153 || 1100 Ir-192 || 810-2 Pm-147 || 4101 Pu-238 || 610-2 Pu-239/Be[23] || 610-2 Ra-226 || 410-2 Se-75 || 210-1 Sr-90 (Y-90) || 1100 Tm-170 || 2101 Yb-169 || 310-1 ALLEGATO III Immissione
in commercio di apparecchi o prodotti A. Un'impresa che intende immettere sul
mercato apparecchi o prodotti è tenuta a fornire alle autorità competenti tutte
le informazioni pertinenti, tra cui le seguenti: (1)
caratteristiche tecniche dell'apparecchio o
prodotto; (2)
nel caso di apparecchi contenenti sostanze
radioattive, informazioni sui mezzi di fissazione della sorgente in un
contenitore e sulla schermatura; (3)
intensità di dose a determinate distanze per l'utilizzo
dell'apparecchio o del prodotto, comprese le intensità di dose a una distanza
di 0,1 m da qualsiasi superficie accessibile; (4)
uso previsto dell'apparecchio o del prodotto e
informazioni sulla resa relativa del nuovo apparecchio o prodotto rispetto a
quelli esistenti; (5)
le dosi di esposizione previste per utenti regolari
dell'apparecchio o del prodotto. B. Le autorità competenti valutano le
informazioni elencate nella sezione A e, in particolare, stabiliscono: (1)
se la resa dell'apparecchio
o del prodotto ne giustifica l'uso previsto; (2)
se il progetto è
adeguato per ridurre l'esposizione in condizione di utilizzo normale nonché la
probabilità e le conseguenze di un uso improprio o di esposizioni accidentali; (3)
nel caso di
prodotti di consumo, se il prodotto è adeguatamente progettato per soddisfare i
criteri di esenzione e non necessita di precauzioni specifiche per lo
smaltimento al termine del suo utilizzo; (4)
nel caso di
apparecchi o prodotti destinati a essere utilizzati nell'ambito di pratiche
esenti dall'obbligo di autorizzazione, se le condizioni per lo smaltimento sono
adeguate; (5)
se l'apparecchio o prodotto è opportunamente
etichettato e se è fornita al consumatore una documentazione adatta con
istruzioni per l'uso e lo smaltimento appropriati. ALLEGATO IV Pratiche che comportano un'esposizione a
metodiche per immagini a scopo non medico Ai sensi dell'articolo 23 è necessario tener
conto del seguente elenco di pratiche che comportano un'esposizione a metodiche
per immagini a scopo non medico: A. Procedure attuate da personale medico
mediante attrezzature medico-radiologiche: 1.
valutazione dello stato di salute con mezzi
radiologici per motivi di lavoro; 2.
valutazione dello stato di salute con mezzi
radiologici per fini d'immigrazione; 3.
valutazione dello stato di salute con mezzi
radiologici a scopo assicurativo; 4.
valutazione dello stato di salute con mezzi
radiologici per altri scopi non destinati a migliorare la salute e il benessere
del soggetto esposto; 5.
valutazione radiologica dello sviluppo fisico di
bambini e adolescenti in vista di una carriera nel mondo dello sport, del
ballo, ecc.; 6.
valutazione radiologica dell'età; 7.
impiego di radiazioni ionizzanti ai fini del
rilevamento di oggetti nascosti nel corpo umano. B. Procedure attuate da personale non medico con
apparecchiature non mediche: 8.
impiego di radiazioni ionizzanti ai fini del
rilevamento di oggetti nascosti nel corpo umano o attaccati al corpo umano; 9.
impiego di radiazioni ionizzanti per il rilevamento
di persone nascoste durante il controllo di un carico; 10.
altre pratiche che comportano l'uso di radiazioni
ionizzanti a scopi legali o di sicurezza. ALLEGATO V Elenco
di pratiche industriali che comportano l'impiego di materiali radioattivi
presenti in natura Ai sensi dell'articolo 24 è necessario tener
conto del seguente elenco di pratiche industriali che comportano l'impiego di
materiali attivi naturali, compresi i processi secondari pertinenti: (1)
estrazione di terre rare da monazite; (2)
produzione di composti di torio e fabbricazione di
prodotti contenenti torio; (3)
lavorazione del minerale niobite-tantalite; (4)
produzione di gas e petrolio; (5)
produzione di energia geotermica; (6)
produzione del pigmento TiO2; (7)
produzione di fosforo per via termica; (8)
industria dello zircone e dello zirconio; (9)
produzione di fertilizzanti fosfatici; (10)
produzione di cemento, manutenzione di forni per la
produzione di clinker; (11)
centrali elettriche a carbone, manutenzione di
caldaie; (12)
produzione di acido fosforico; (13)
produzione primaria di ferro; (14)
fusione di stagno/piombo/rame; (15)
impianti per la filtrazione delle falde freatiche; (16)
sfruttamento di minerali diversi dal minerale di
uranio. ALLEGATO VI Criteri
di esenzione e di allontanamento 1.
Esenzione Alcune
pratiche possono essere esonerate dalle prescrizioni della presente direttiva
direttamente, in base alla conformità a taluni criteri di esenzione numerici
(valori di attività (Bq) o valori di concentrazione (Bq g-1))
definiti nella sezione 2, oppure mediante una decisione di regolamentazione,
adottata sulla scorta delle informazioni fornite unitamente alla notifica della
pratica e in linea con i criteri di esenzione generali di cui alla sezione 3,
finalizzata a esonerare la pratica da ulteriori prescrizioni. 2.
Valori di esenzione e di allontanamento I
valori di attività totali (Bq) per l'esenzione si applicano all'attività
complessiva implicata in una pratica e sono fissati nella colonna 3 della tabella B
nel caso dei radionuclidi artificiali e di alcuni radionuclidi naturali
utilizzati in prodotti di consumo. Per altre pratiche che prevedono l'impiego
di radionuclidi presenti in natura, in genere tali valori non si applicano. I
valori di concentrazione di attività dispensati (Bq g-1) per i
materiali utilizzati nell'ambito della pratica interessata figurano nella tabella A.
parte 1, (radionuclidi artificiali), e nella tabella A, parte 2
(radionuclidi naturali). I valori riportati nella tabella A1,
parte 1, sono riferiti a singoli radionuclidi, se del caso compresi i
radionuclidi di breve durata in equilibrio con il nuclide capostipite. I valori
di cui alla tabella A, parte 2, si applicano a tutti i radionuclidi della
catena di decadimenti di U-238 o Th-232, ma per segmenti della catena di
decadimenti che non sono in equilibrio con il radionuclide capostipite possono essere
applicati valori superiori. I
valori di concentrazione nella tabella A, parte 1, o nella tabella A,
parte 2, si applicano anche all'allontanamento di materiali solidi per il
riutilizzo, il riciclo, lo smaltimento tradizionale o l'incenerimento. Valori
superiori possono essere definiti per materiali specifici o vie specifiche,
tenendo conto degli orientamenti comunitari, compresi se del caso i requisiti
in termini di attività di superficie o di sorveglianza. Nel
caso delle miscele di radionuclidi artificiali, la somma pesata di attività o
concentrazioni specifiche per nuclidi (per vari radionuclidi contenuti nella
medesima matrice), divisa per il corrispondente valore di esenzione, deve
essere inferiore all'unità. Se del caso, tale condizione può essere verificata
sulla base delle migliori stime della composizione del vettore del
radionuclide. I valori della tabella A, parte 2, si applicano
singolarmente a ogni mix di radionuclidi. Alcuni elementi della catena di
decadimenti, per esempio Po-210 o Pb-210, possono garantire l'uso di valori
significativamente più elevati, fino a due ordini di grandezza, tenendo conto
degli orientamenti comunitari. Tali
valori non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da
costruzione di residui delle industrie che lavorano materiali radioattivi
presenti in natura. Il riciclo di residui da determinate industrie
individuate è gestito come una pratica autorizzata o è esonerato in base ai
criteri di esenzione generali di cui alla sezione 3. A tal fine, è necessario
verificare la conformità della somma delle concentrazioni di radionuclidi con
il valore appropriato dell'indice I dei radionuclidi per materiali da
costruzione, così come definito nell'allegato VII. I
valori elencati nella tabella B, colonna 3, si applicano all'inventario
totale di sostanze radioattive detenuto da una persona o impresa che partecipi
a una pratica specifica in qualsiasi momento. Tuttavia, l'autorità di
regolamentazione può applicare tali valori a entità o pacchetti più piccoli,
per esempio al fine di esonerare il trasporto o lo stoccaggio di prodotti di
consumo esenti, se sono soddisfatti i criteri di esenzione generali della
sezione 3. 3.
Criteri generali di esenzione e di allontanamento I
criteri generali per l'esenzione di pratiche notificate o per l'allontanamento
di materiali da pratiche autorizzate sono i seguenti: a) i
rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere
sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai fini della
regolamentazione, b) il
tipo di pratica è stato ritenuto giustificato; e c) la
pratica è intrinsecamente sicura. Si
ritiene che le pratiche che comportano l'uso di piccoli quantitativi di
sostanze radioattive o di basse concentrazioni di attività, paragonabili ai
valori di esenzione di cui alla tabella A, parte 1, o alla tabella B,
e in generale tutte le pratiche che prevedono l'impiego di radionuclidi
naturali soddisfano il criterio di cui alla lettera c). Le
pratiche che implicano l'utilizzo di quantitativi di sostanze radioattive o di
concentrazioni di attività inferiori ai valori di esenzione riportati nella tabella A,
parte 1, o nella tabella B, soddisfano automaticamente il criterio a) e
non necessitano di ulteriori considerazioni. È questo il caso anche dei
valori di cui alla tabella A, parte 2, a eccezione del riciclo di residui
nei materiali da costruzione, o di specifiche vie di esposizione come l'acqua
potabile. Per le
pratiche notificate che non soddisfano tali valori occorre effettuare una
valutazione della risultante esposizione di individui della popolazione. Quanto
alla conformità al criterio generale di cui alla lettera a), si deve
dimostrare che i seguenti criteri di dose sono soddisfatti in tutte le
possibili situazioni. Per
i radionuclidi artificiali: La dose
efficace cui si prevede sia esposto un individuo della popolazione a causa
della pratica esente è pari o inferiore a 10 mSv all'anno. Per
i radionuclidi naturali: L'incremento
di dose che permette la radiazione di fondo prevalente da sorgenti di radiazioni
naturali cui può essere esposto un individuo a causa della pratica esente è
nell'ordine di 300 µSv o meno in un anno per individui della popolazione e
inferiore a 1 mSv per i lavoratori. La
valutazione delle dosi cui sono esposti individui della popolazione tiene conto
non solo delle vie di esposizione tramite effluenti gassosi o liquidi, ma anche
delle vie derivanti dallo smaltimento o dal riciclo di residui solidi. TABELLA A: Valori di concentrazione di attività ai
fini dell'esenzione o dell'allontanamento di materiali che possono essere
applicati automaticamente a qualsiasi volume e tipo di materiale solido. TABELLA A,
parte 1: Radionuclidi artificiali Radionuclide || Concentrazione di attività (Bq g-1) H-3 || 100 Be-7 || 10 C-14 || 1 F-18 || 10 Na-22 || 0.1 Na-24 || 1 Si-31 || 1000 P-32 || 1000 P-33 || 1000 S-35 || 100 Cl-36 || 1 Cl-38 || 10 K-42 || 100 K-43 || 10 Ca-45 || 100 Ca-47 || 10 Sc-46 || 0.1 Sc-47 || 100 Sc-48 || 1 V-48 || 1 Cr-51 || 100 Mn-51 || 10 Mn-52 || 1 Mn-52m || 10 Mn-53 || 100 Mn-54 || 0.1 Mn-56 || 10 Fe-52a || 10 Fe-55 || 1000 Fe-59 || 1 Co-55 || 10 Co-56 || 0.1 Co-57 || 1 Co-58 || 1 Co-58m || 10 000 Co-60 || 0.1 Co-60m || 1000 Co-61 || 100 Co-62m || 10 Ni-59 || 100 Ni-63 || 100 Ni-65 || 10 Cu-64 || 100 Zn-65 || 0.1 Zn-69 || 1000 Zn-69ma || 10 Ga-72 || 10 Ge-71 || 10000 As-73 || 1000 As-74 || 10 As-76 || 10 As-77 || 1000 Se-75 || 1 Br-82 || 1 Rb-86 || 100 Sr-85 || 1 Sr-85m || 100 Sr-87m || 100 Sr-89 || 1000 Sr-90a || 1 Sr-91a || 10 Sr-92 || 10 Y-90 || 1000 Y-91 || 100 Y-91m || 100 Y-92 || 100 Y-93 || 100 Zr-93 || 10 Zr-95a || 1 Zr-97a || 10 Nb-93m || 10 Nb-94 || 0.1 Nb-95 || 1 Nb-97a || 10 Nb-98 || 10 Mo-90 || 10 Mo-93 || 10 Mo-99a || 10 Mo-101a || 10 Tc-96 || 1 Tc-96m || 1000 Tc-97 || 10 Tc-97m || 100 Tc-99 || 1 Tc-99m || 100 Ru-97 || 10 Ru-103a || 1 Ru-105a || 10 Ru-106a || 0.1 Rh-103m || 10000 Rh-105 || 100 Pd-103a || 1000 Pd-109a || 100 Ag-105 || 1 Ag-110ma || 0.1 Ag-111 || 100 Cd-109a || 1 Cd-115a || 10 Cd-115ma || 100 In-111 || 10 In-113m || 100 In-114ma || 10 In-115m || 100 Sn-113a || 1 Sn-125 || 10 Sb-122 || 10 Sb-124 || 1 Sb-125a || 0.1 Te-123m || 1 Te-125m || 1000 Te-127 || 1000 Te-127ma || 10 Te-129 || 100 Te-129ma || 10 Te-131 || 100 Te-131ma || 10 Te-132a || 1 Te-133 || 10 Te-133m || 10 Te-134 || 10 I-123 || 100 I-125 || 100 I-126 || 10 I-129 || 0.01 I-130 || 10 I-131 || 10 I-132 || 10 I-133 || 10 I-134 || 10 I-135 || 10 Cs-129 || 10 Cs-131 || 1000 Cs-132 || 10 Cs-134 || 0.1 Cs-134m || 1000 Cs-135 || 100 Cs-136 || 1 Cs-137a || 0.1 Cs-138 || 10 Ba-131 || 10 Ba-140 || 1 La-140 || 1 Ce-139 || 1 Ce-141 || 100 Ce-143 || 10 Ce-144 || 10 Pr-142 || 100 Pr-143 || 1000 Nd-147 || 100 Nd-149 || 100 Pm-147 || 1000 Pm-149 || 1000 Sm-151 || 1000 Sm-153 || 100 Eu-152 || 0.1 Eu-152m || 100 Eu-154 || 0.1 Eu-155 || 1 Gd-153 || 10 Gd-159 || 100 Tb-160 || 1 Dy-165 || 1000 Dy-166 || 100 Ho-166 || 100 Er-169 || 1000 Er-171 || 100 Tm-170 || 100 Tm-171 || 1000 Yb-175 || 100 Lu-177 || 100 Hf-181 || 1 Ta-182 || 0.1 W-181 || 10 W-185 || 1000 W-187 || 10 Re-186 || 1000 Re-188 || 100 Os-185 || 1 Os-191 || 100 Os-191m || 1000 Os-193 || 100 Ir-190 || 1 Ir-192 || 1 Ir-194 || 100 Pt-191 || 10 Pt-193m || 1000 Pt-197 || 1000 Pt-197m || 100 Au-198 || 10 Au-199 || 100 Hg-197 || 100 Hg-197m || 100 Hg-203 || 10 Tl-200 || 10 Tl-201 || 100 Tl-202 || 10 Tl-204 || 1 Pb-203 || 10 Bi-206 || 1 Bi-207 || 0.1 Po-203 || 10 Po-205 || 10 Po-207 || 10 At-211 || 1000 Ra-225 || 10 Ra-227 || 100 Th-226 || 1000 Th-229 || 0,1 Pa-230 || 10 Pa-233 || 10 U-230 || 10 U-231a || 100 U-232a || 0,1 U-233 || 1 U-236 || 10 U-237 || 100 U-239 || 100 U-240a || 100 Np-237a || 1 Np-239 || 100 Np-240 || 10 Pu-234 || 100 Pu-235 || 100 Pu-236 || 1 Pu-237 || 100 Pu-238 || 0,1 Pu-239 || 0,1 Pu-240 || 0,1 Pu-241 || 10 Pu-242 || 0,1 Pu-243 || 1000 Pu-244a || 0,1 Am-241 || 0,1 Am-242 || 1000 Am-242ma || 0,1 Am-243a || 0,1 Cm-242 || 10 Cm-243 || 1 Cm-244 || 1 Cm-245 || 0,1 Cm-246 || 0,1 Cm-247a || 0,1 Cm-248 || 0,1 Bk-249 || 100 Cf-246 || 1000 Cf-248 || 1 Cf-249 || 0,1 Cf-250 || 1 Cf-251 || 0,1 Cf-252 || 1 Cf-253 || 100 Cf-254 || 1 Es-253 || 100 Es-254a || 0,1 Es-254ma || 10 Fm-254 || 10000 Fm-255 || 100 a I radionuclidi capostipite e i loro
prodotti di filiazione il cui contributo è considerato nel calcolo della dose
(e per i quali è quindi sufficiente considerare il livello di esenzione del
radionuclide capostipite) sono elencati nella seguente tabella: Radionuclide capostipite || Prodotti di filiazione Fe-52 || Mn-52m Zn-69m || Zn-69 Sr-90 || Y-90 Sr-91 || Y-91m Zr-95 || Nb-95 Zr-97 || Nb-97m, Nb-97 Nb-97 || Nb-97m Mo-99 || Tc-99m Mo-101 || Tc-101 Ru-103 || Rh-103m Ru-105 || Rh-105m Ru-106 || Rh-106 Pd-103 || Rh-103m Pd-109 || Ag-109m Ag-110m || Ag-110 Cd-109 || Ag-109m Cd-115 || In-115m Cd-115m || In-115m In-114m || In-114 Sn-113 || In-113m Radionuclide capostipite || Prodotti di filiazione Sb-125 || Te-125m Te-127m || Te-127 Te-129m || Te-129 Te-131m || Te-131 Te132 || I-132 Cs-137 || Ba-137m Ce-144 || Pr-144, Pr-144m U-232 || Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 U-240 || Np-240m, Np-240 Np237 || Pa-233 Pu-244 || U-240, Np-240m, Np-240 Am-242m || Np-238 Am-243 || Np-239 Cm-247 || Pu-243 Es-254 || Bk-250 Es-254m || Fm-254 Per i
radionuclidi non elencati nella tabella A, parte 1, l'autorità competente
assegna valori appropriati per le quantità e concentrazioni di attività per
unità di massa, se del caso. Tali valori sono pertanto complementari a
quelli di cui alla tabella A, parte 1. TABELLA A, parte 2: Radionuclidi
naturali Valori per l'esenzione o l'allontanamento
dei radionuclidi naturali presenti nei materiali solidi in equilibrio secolare
con i loro prodotti di filiazione: Radionuclidi naturali della serie U-238 || 1 Bq g-1 Radionuclidi naturali della serie Th-232 || 1 Bq g-1 K-40 || 10 Bq g-1 TABELLA B: Valori di attività totali per l'esenzione
(colonna 3) e valori di esenzione per la concentrazione di attività in
quantitativi modesti di qualsiasi tipo di materiale (colonna 2) Radionuclide || Concentrazione di attività (Bq g-1) || Attività (Bq) H-3 || 1 × 106 || 1 × 109 Be-7 || 1 × 103 || 1 × 107 C-14 || 1 × 104 || 1 × 107 O-15 || 1 × 102 || 1 × 109 F-18 || 1 × 101 || 1 × 106 Na-22 || 1 × 101 || 1 × 106 Na-24 || 1 × 101 || 1 × 105 Si-31 || 1 × 103 || 1 × 106 P-32 || 1 × 103 || 1 × 105 P-33 || 1 × 105 || 1 × 108 S-35 || 1 × 105 || 1 × 108 Cl-36 || 1 × 104 || 1 × 106 Cl-38 || 1 × 101 || 1 × 105 Ar-37 || 1 × 106 || 1 × 108 Ar-41 || 1 × 102 || 1 × 109 K-40[24] || 1 × 102 || 1 × 106 K-42 || 1 × 102 || 1 × 106 K-43 || 1 × 101 || 1 × 106 Ca-45 || 1 × 104 || 1 × 107 Ca-47 || 1 × 101 || 1 × 106 Sc-46 || 1 × 101 || 1 × 106 Sc-47 || 1 × 102 || 1 × 106 Sc-48 || 1 × 101 || 1 × 105 V-48 || 1 × 101 || 1 × 105 Cr-51 || 1 × 103 || 1 × 107 Mn-51 || 1 × 101 || 1 × 105 Mn-52 || 1 × 101 || 1 × 105 Mn-52m || 1 × 101 || 1 × 105 Mn-53 || 1 × 104 || 1 × 109 Mn-54 || 1 × 101 || 1 × 106 Mn-56 || 1 × 101 || 1 × 105 Fe-52 || 1 × 101 || 1 × 106 Fe-55 || 1 × 104 || 1 × 106 Fe-59 || 1 × 101 || 1 × 106 Co-55 || 1 × 101 || 1 × 106 Co-56 || 1 × 101 || 1 × 105 Co-57 || 1 × 102 || 1 × 106 Co-58 || 1 × 101 || 1 × 106 Co-58m || 1 × 104 || 1 × 107 Co-60 || 1 × 101 || 1 × 105 Co-60m || 1 × 103 || 1 × 106 Co-61 || 1 × 102 || 1 × 106 Co-62m || 1 × 101 || 1 × 105 Ni-59 || 1 × 104 || 1 × 108 Ni-63 || 1 × 105 || 1 × 108 Ni-65 || 1 × 101 || 1 × 106 Cu-64 || 1 × 102 || 1 × 106 Zn-65 || 1 × 101 || 1 × 106 Zn-69 || 1 × 104 || 1 × 106 Zn-69m || 1 × 102 || 1 × 106 Ga-72 || 1 × 101 || 1 × 105 Ge-71 || 1 × 104 || 1 × 108 As-73 || 1 × 103 || 1 × 107 As-74 || 1 × 101 || 1 × 106 As-76 || 1 × 102 || 1 × 105 As-77 || 1 × 103 || 1 × 106 Se-75 || 1 × 102 || 1 × 106 Br-82 || 1 × 101 || 1 × 106 Kr-74 || 1 × 102 || 1 × 109 Kr-76 || 1 × 102 || 1 × 109 Kr-77 || 1 × 102 || 1 × 109 Kr-79 || 1 × 103 || 1 × 105 Kr-81 || 1 × 104 || 1 × 107 Kr-83m || 1 × 105 || 1 × 1012 Kr-85 || 1 × 105 || 1 × 104 Kr-85m || 1 × 103 || 1 × 1010 Kr-87 || 1 × 102 || 1 × 109 Kr-88 || 1 × 102 || 1 × 109 Rb-86 || 1 × 102 || 1 × 105 Sr-85 || 1 × 102 || 1 × 106 Sr-85m || 1 × 102 || 1 × 107 Sr-87m || 1 × 102 || 1 × 106 Sr-89 || 1 × 103 || 1 × 106 Sr-90b || 1 × 102 || 1 × 104 Sr-91 || 1 × 101 || 1 × 105 Sr-92 || 1 × 101 || 1 × 106 Y-90 || 1 × 103 || 1 × 105 Y-91 || 1 × 103 || 1 × 106 Y-91m || 1 × 102 || 1 × 106 Y-92 || 1 × 102 || 1 × 105 Y-93 || 1 × 102 || 1 × 105 Zr-93b || 1 × 103 || 1 × 107 Zr-95 || 1 × 101 || 1 × 106 Zr-97b || 1 × 101 || 1 × 105 Nb-93m || 1 × 104 || 1 × 107 Nb-94 || 1 × 101 || 1 × 106 Nb-95 || 1 × 101 || 1 × 106 Nb-97 || 1 × 101 || 1 × 106 Nb-98 || 1 × 101 || 1 × 105 Mo-90 || 1 × 101 || 1 × 106 Mo-93 || 1 × 103 || 1 × 108 Mo-99 || 1 × 102 || 1 × 106 Mo-101 || 1 × 101 || 1 × 106 Tc-96 || 1 × 101 || 1 × 106 Tc-96m || 1 × 103 || 1 × 107 Tc-97 || 1 × 103 || 1 × 108 Tc-97m || 1 × 103 || 1 × 107 Tc-99 || 1 × 104 || 1 × 107 Tc-99m || 1 × 102 || 1 × 107 Ru-97 || 1 × 102 || 1 × 107 Ru-103 || 1 × 102 || 1 × 106 Ru-105 || 1 × 101 || 1 × 106 Ru-106b || 1 × 102 || 1 × 105 Rh-103m || 1 × 104 || 1 × 108 Rh-105 || 1 × 102 || 1 × 107 Pd-103 || 1 × 103 || 1 × 108 Pd-109 || 1 × 103 || 1 × 106 Ag-105 || 1 × 102 || 1 × 106 Ag-108m || 1 × 101 || 1 × 106 Ag-110m || 1 × 101 || 1 × 106 Ag-111 || 1 × 103 || 1 × 106 Cd-109 || 1 × 104 || 1 × 106 Cd-115 || 1 × 102 || 1 × 106 Cd-115m || 1 × 103 || 1 × 106 In-111 || 1 × 102 || 1 × 106 In-113m || 1 × 102 || 1 × 106 In-114m || 1 × 102 || 1 × 106 In-115m || 1 × 102 || 1 × 106 Sn-113 || 1 × 103 || 1 × 107 Sn-125 || 1 × 102 || 1 × 105 Sb-122 || 1 × 102 || 1 × 104 Sb-124 || 1 × 101 || 1 × 106 Sb-125 || 1 × 102 || 1 × 106 Te-123m || 1 × 102 || 1 × 107 Te-125m || 1 × 103 || 1 × 107 Te-127 || 1 × 103 || 1 × 106 Te-127m || 1 × 103 || 1 × 107 Te-129 || 1 × 102 || 1 × 106 Te-129m || 1 × 103 || 1 × 106 Te-131 || 1 × 102 || 1 × 105 Te-131m || 1 × 101 || 1 × 106 Te-132 || 1 × 102 || 1 × 107 Te-133 || 1 × 101 || 1 × 105 Te-133m || 1 × 101 || 1 × 105 Te-134 || 1 × 101 || 1 × 106 I-123 || 1 × 102 || 1 × 107 I-125 || 1 × 103 || 1 × 106 I-126 || 1 × 102 || 1 × 106 I-129 || 1 × 102 || 1 × 105 I-130 || 1 × 101 || 1 × 106 I-131 || 1 × 102 || 1 × 106 I-132 || 1 × 101 || 1 × 105 I-133 || 1 × 101 || 1 × 106 I-134 || 1 × 101 || 1 × 105 I-135 || 1 × 101 || 1 × 106 Xe-131m || 1 × 104 || 1 × 104 Xe-133 || 1 × 103 || 1 × 104 Xe-135 || 1 × 103 || 1 × 1010 Cs-129 || 1 × 102 || 1 × 105 Cs-131 || 1 × 103 || 1 × 106 Cs-132 || 1 × 101 || 1 × 105 Cs-134m || 1 × 103 || 1 × 105 Cs-134 || 1 × 101 || 1 × 104 Cs-135 || 1 × 104 || 1 × 107 Cs-136 || 1 × 101 || 1 × 105 Cs-137b || 1 × 101 || 1 × 104 Cs-138 || 1 × 101 || 1 × 104 Ba-131 || 1 × 102 || 1 × 106 Ba-140b || 1 × 101 || 1 × 105 La-140 || 1 × 101 || 1 × 105 Ce-139 || 1 × 102 || 1 × 106 Ce-141 || 1 × 102 || 1 × 107 Ce-143 || 1 × 102 || 1 × 106 Ce-144b || 1 × 102 || 1 × 105 Pr-142 || 1 × 102 || 1 × 105 Pr-143 || 1 × 104 || 1 × 106 Nd-147 || 1 × 102 || 1 × 106 Nd-149 || 1 × 102 || 1 × 106 Pm-147 || 1 × 104 || 1 × 107 Pm-149 || 1 × 103 || 1 × 106 Sm-151 || 1 × 104 || 1 × 108 Sm-153 || 1 × 102 || 1 × 106 Eu-152 || 1 × 101 || 1 × 106 Eu-152m || 1 × 102 || 1 × 106 Eu-154 || 1 × 101 || 1 × 106 Eu-155 || 1 × 102 || 1 × 107 Gd-153 || 1 × 102 || 1 × 107 Gd-159 || 1 × 103 || 1 × 106 Tb-160 || 1 × 101 || 1 × 106 Dy-165 || 1 × 103 || 1 × 106 Dy-166 || 1 × 103 || 1 × 106 Ho-166 || 1 × 103 || 1 × 105 Er-169 || 1 × 104 || 1 × 107 Er-171 || 1 × 102 || 1 × 106 Tm-170 || 1 × 103 || 1 × 106 Tm-171 || 1 × 104 || 1 × 108 Yb-175 || 1 × 103 || 1 × 107 Lu-177 || 1 × 103 || 1 × 107 Hf-181 || 1 × 101 || 1 × 106 Ta-182 || 1 × 101 || 1 × 104 W-181 || 1 × 103 || 1 × 107 W-185 || 1 × 104 || 1 × 107 W-187 || 1 × 102 || 1 × 106 Re-186 || 1 × 103 || 1 × 106 Re-188 || 1 × 102 || 1 × 105 Os-185 || 1 × 101 || 1 × 106 Os-191 || 1 × 102 || 1 × 107 Os-191m || 1 × 103 || 1 × 107 Os-193 || 1 × 102 || 1 × 106 Ir-190 || 1 × 101 || 1 × 106 Ir-192 || 1 × 101 || 1 × 104 Ir-194 || 1 × 102 || 1 × 105 Pt-191 || 1 × 102 || 1 × 106 Pt-193m || 1 × 103 || 1 × 107 Pt-197 || 1 × 103 || 1 × 106 Pt-197m || 1 × 102 || 1 × 106 Au-198 || 1 × 102 || 1 × 106 Au-199 || 1 × 102 || 1 × 106 Hg-197 || 1 × 102 || 1 × 107 Hg-197m || 1 × 102 || 1 × 106 Hg-203 || 1 × 102 || 1 × 105 Tl-200 || 1 × 101 || 1 × 106 Tl-201 || 1 × 102 || 1 × 106 Tl-202 || 1 × 102 || 1 × 106 Tl-204 || 1 × 104 || 1 × 104 Pb-203 || 1 × 102 || 1 × 106 Pb-210b || 1 × 101 || 1 × 104 Pb-212b || 1 × 101 || 1 × 105 Bi-206 || 1 × 101 || 1 × 105 Bi-207 || 1 × 101 || 1 × 106 Bi-210 || 1 × 103 || 1 × 106 Bi-212b || 1 × 101 || 1 × 105 Po-203 || 1 × 101 || 1 × 106 Po-205 || 1 × 101 || 1 × 106 Po-207 || 1 × 101 || 1 × 106 Po-210 || 1 × 101 || 1 × 104 At-211 || 1 × 103 || 1 × 107 Rn-220b || 1 × 104 || 1 × 107 Rn-222b || 1 × 101 || 1 × 108 Ra-223b || 1 × 102 || 1 × 105 Ra-224b || 1 × 101 || 1 × 105 Ra-225 || 1 × 102 || 1 × 105 Ra-226b || 1 × 101 || 1 × 104 Ra-227 || 1 × 102 || 1 × 106 Ra-228b || 1 × 101 || 1 × 105 Ac-228 || 1 × 101 || 1 × 106 Th-226b || 1 × 103 || 1 × 107 Th-227 || 1 × 101 || 1 × 104 Th-228b || 1 × 100 || 1 × 104 Th-229b || 1 x 100 || 1 × 103 Th-230 || 1 × 100 || 1 × 104 Th-231 || 1 × 103 || 1 × 107 Th-234b || 1 × 103 || 1 × 105 Pa-230 || 1 × 101 || 1 × 106 Pa-231 || 1 × 100 || 1 × 103 Pa-233 || 1 × 102 || 1 × 107 U-230 || 1 × 101 || 1 × 105 U-231 || 1 × 102 || 1 × 107 U-232b || 1 × 100 || 1 × 103 U-233 || 1 × 101 || 1 × 104 U-234 || 1 × 101 || 1 × 104 U-235b || 1 × 101 || 1 × 104 U-236 || 1 × 101 || 1 × 104 U-237 || 1 × 102 || 1 × 106 U-238b || 1 × 101 || 1 × 104 U-239 || 1 × 102 || 1 × 106 U-240 || 1 × 103 || 1 × 107 U-240b || 1 × 101 || 1 × 106 Np-237b || 1 × 100 || 1 × 103 Np-239 || 1 × 102 || 1 × 107 Np-240 || 1 × 101 || 1 × 106 Pu-234 || 1 × 102 || 1 × 107 Pu-235 || 1 × 102 || 1 × 107 Pu-236 || 1 × 101 || 1 × 104 Pu-237 || 1 × 103 || 1 × 107 Pu-238 || 1 × 100 || 1 × 104 Pu-239 || 1 × 100 || 1 × 104 Pu-240 || 1 × 100 || 1 × 103 Pu-241 || 1 × 102 || 1 × 105 Pu-242 || 1 × 100 || 1 × 104 Pu-243 || 1 × 103 || 1 × 107 Pu-244 || 1 × 100 || 1 × 104 Am-241 || 1 × 100 || 1 × 104 Am-242 || 1 × 103 || 1 × 106 Am-242mb || 1 × 100 || 1 × 104 Am-243b || 1 × 100 || 1 × 103 Cm-242 || 1 × 102 || 1 × 105 Cm-243 || 1 × 100 || 1 × 104 Cm-244 || 1 × 101 || 1 × 104 Cm-245 || 1 × 100 || 1 × 103 Cm-246 || 1 × 100 || 1 × 103 Cm-247 || 1 × 100 || 1 × 104 Cm-248 || 1 × 100 || 1 × 103 Bk-249 || 1 × 103 || 1 × 106 Cf-246 || 1 × 103 || 1 × 106 Cf-248 || 1 × 101 || 1 × 104 Cf-249 || 1 × 100 || 1 × 103 Cf-250 || 1 × 101 || 1 × 104 Cf-251 || 1 × 100 || 1 × 103 Cf-252 || 1 × 101 || 1 × 104 Cf-253 || 1 × 102 || 1 × 105 Cf-254 || 1 × 100 || 1 × 103 Es-253 || 1 × 102 || 1 × 105 Es-254 || 1 × 101 || 1 × 104 Es-254m || 1 × 102 || 1 × 106 Fm-254 || 1 × 104 || 1 × 107 Fm-255 || 1 × 103 || 1 × 106 b I radionuclidi capostipite e i loro
prodotti di filiazione il cui contributo è considerato nel calcolo della dose
(e per i quali è quindi sufficiente considerare il livello di esenzione del
radionuclide capostipite) sono elencati nella seguente tabella: Sr-90 || Y-90 Zr-93 || Nb-93m Zr-97 || Nb-97 Ru-106 || Rh-106 Ag-108m || Ag-108 Cs-137 || Ba-137m Ba-140 || La-140 Ce-144 || Pr-144 Pb-210 || Bi-210, Po-210 Pb-212 || Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) Bi-212 || Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) Rn-220 || Po-216 Rn-222 || Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 Ra-223 || Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 Ra-224 || Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) Ra-226 || Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 Ra-228 || Ac-228 Th-226 || Ra-222, Rn-218, Po-214 Th-228 || Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) Th-229 || Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 Th-234 || Pa-234m U-230 || Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 U-232 || Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) U-235 || Th-231 U-238 || Th-234, Pa-234m U-240 || Np-240m Np237 || Pa-233 Am-242m || Am-242 Am-243 || Np-239 ALLEGATO VII Definizione
e uso dell'indice di concentrazione di attività per le radiazioni gamma emesse
dai materiali da costruzione Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, per tipi
di materiali da costruzione individuati sono determinate le concentrazioni di
attività dei radionuclidi primordiali Ra-226, Th-232 (o il suo prodotto di
decadimento Ra-228) e K-40. L'indice di concentrazione di attività I è
dato dalla seguente formula: I = CRa226/300 Bq/kg + CTh232/200
Bq/kg+ CK40/3000 Bq/kg dove CRa226, CTh232 e CK40
sono le concentrazioni di attività in Bq/kg dei corrispondenti radionuclidi nel
materiale da costruzione. L'indice si riferisce direttamente alla dose
di radiazioni gamma in eccesso rispetto all'esposizione esterna tipica presente
in un edificio costruito con un determinato materiale da costruzione
specificato. Si applica al materiale da costruzione e non ai suoi componenti. Per l'applicazione
dell'indice a tali componenti, in particolare ai residui delle industrie che
lavorano materiali radioattivi naturali riciclati nei materiali da costruzione,
deve essere utilizzato un fattore di suddivisione. L'indice di concentrazione
di attività è usato come strumento di controllo per individuare materiali che
possono essere esonerati o da sottoporre a limitazioni. A tale scopo l'indice
di concentrazione di attività I può essere impiegato per la classificazione dei
materiali in quattro classi, così da definire due categorie di materiali da
costruzione (A e B): || Categoria (corrispondente alla dose standard) Utilizzo || A (≤ 1 mSv) || B (> 1 mSv) (1) materiali usati in quantitativi sfusi || A1 I≤1 || B1 I>1 (2) materiali superficiali e di altro genere soggetti a limitazioni di impiego || A2 I≤6 || B2 I>6 La suddivisione dei materiali in (1) o (2), a
seconda dell'impiego previsto, dipende dalle norme edilizie nazionali. Se del caso, si procede alla valutazione di
dosi effettivamente utilizzate ai fini del confronto con il livello di
riferimento, utilizzando modelli più elaborati che possono tener conto anche
dell'esposizione esterna di fondo in ambienti aperti dovuta a concentrazioni di
attività prevalenti a livello locale nella crosta terrestre non perturbata. ALLEGATO VIII Sistema
di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale Disposizioni
generali Il
sistema di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale
istituito da uno Stato membro può essere realizzato come rete nazionale
centralizzata o come registro nazionale delle dosi. Tali reti o registri
possono essere integrati con la pubblicazione di documenti di sorveglianza
radiologica individuale per ogni lavoratore esterno. 1. Ogni sistema di trattamento dei dati degli
Stati membri istituito per la sorveglianza radiologica individuale dei
lavoratori esposti è costituito dalle seguenti sezioni: (a)
dati relativi all'identità del lavoratore esterno; (b)
informazioni dettagliate sulla sorveglianza medica
del lavoratore; (c)
informazioni dettagliate concernenti l'impresa del
lavoratore e, nel caso di un lavoratore esterno, il suo datore di lavoro; (d)
i risultati della sorveglianza individuale del
lavoratore esposto. 2. Le competenti autorità degli Stati membri
prendono tutti i provvedimenti atti ad impedire qualsiasi falsificazione, abuso
o illecita manipolazione del sistema di trattamento dei dati per la
sorveglianza radiologica individuale. A: Dati da inserire nel sistema di
trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale 3. I dati relativi all'identità del lavoratore
comprendono: (a)
cognome: (b)
nome; (c)
sesso; (d)
data di nascita; (e)
nazionalità; e (f)
numero identificativo unico. 4. I
dati relativi alla sorveglianza medica del lavoratore includono: (a)
la classificazione medica del lavoratore ai sensi
dell'articolo 45 (idoneo; idoneo, a determinate condizioni; non idoneo); (b)
informazioni relative a eventuali limitazioni allo
svolgimento di attività a contatto con le radiazioni; (c)
la data dell'ultima visita medica periodica; (d)
il servizio di medicina del lavoro responsabile; e (e)
il periodo di validità dell'esito. 5. Le
informazioni riguardanti l'impresa comprendono il nome, l'indirizzo e il numero
identificativo unico dell'impresa. 6. I
dati relativi al datore di lavoro del lavoratore includono: (a)
il nome, l'indirizzo e il numero identificativo
unico del datore di lavoro; (b)
la data di entrata in servizio; e (c)
la classificazione del lavoratore ai sensi dell'articolo
38. 7. I
risultati della sorveglianza individuale del lavoratore esposto comprendono: (a)
il libretto ufficiale riferito agli ultimi 5 anni
di solari (anno; dose efficace in mSv; in caso di esposizione non uniforme,
indicazione dell'equivalente di dose in riferimento alle diverse parti del
corpo in mSv; in caso di contaminazione interna, la dose impegnata in mSv); e (b)
il libretto ufficiale riferito all'anno in corso
(periodo; dose efficace in mSv; in caso di esposizione non uniforme,
indicazione dell'equivalente di dose in riferimento alle diverse parti del
corpo in mSv; in caso di contaminazione interna, la dose impegnata in mSv). B:
Dati sui lavoratori esterni da trasmettere tramite il sistema di trattamento
dei dati per la sorveglianza radiologica individuale 1.
Prima di iniziare un'attività, il datore di lavoro del lavoratore esterno è
tenuto a trasmettere i seguenti dati all'impresa mediante il sistema di
trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale: (a)
informazioni riguardanti il datore di lavoro del
lavoratore esterno in conformità della sezione A, punto 6; (b)
informazioni riguardanti la sorveglianza medica del
lavoratore esterno in conformità della sezione A, punto 4; (c)
i risultati della sorveglianza dell'esposizione
individuale del lavoratore esterno ai sensi della sezione A, punto 7. 2. I
seguenti dati sono registrati o sono stati registrati dall'impresa nel sistema
di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale al termine
di ciascun intervento attività: (a)
durata dell'intervento; (b)
stima della dose efficace eventualmente ricevuta
dal lavoratore esterno (dose operativa per la durata dell'intervento); (c)
in caso di esposizione non uniforme, stima dell'equivalente
di dose nelle diverse parti del corpo; (d)
in caso di contaminazione interna, stima dell'introduzione
o della dose impegnata. C. Disposizioni riguardanti il documento di sorveglianza
radiologica individuale 1.
Gli Stati membri possono decidere di redigere un
documento di sorveglianza radiologica individuale per ogni lavoratore esterno. 2.
Il documento non è trasferibile. 3.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a
impedire che per lo stesso lavoratore sia rilasciato più di un documento di
sorveglianza individuale valido per volta. 4.
Oltre alle informazioni richieste nella
parte A e nella parte B, il documento riporta il nome e l'indirizzo
dell'ente responsabile del rilascio e la data del rilascio. ALLEGATO IX A. Elementi da inserire in un sistema per la
gestione delle emergenze 1.
valutazione delle minacce; 2.
chiara attribuzione delle responsabilità di persone
e organizzazioni che partecipano alla preparazione e alla pianificazione degli
interventi, compresi l'istituzione e il coordinamento di organizzazioni
responsabili della gestione delle emergenze con l'indicazione di tutte le
responsabilità per la gestione delle situazioni di esposizione di emergenza e,
se del caso, la creazione di squadre speciali per l'adozione delle misure
protettive; 3.
preparazione di piani di intervento in caso di
emergenza a livello nazionale, locale e all'interno degli impianti; 4.
comunicazioni affidabili e provvedimenti efficaci
ed efficienti per la collaborazione e il coordinamento presso l'impianto e a
livello locale, nazionale e internazionale; 5.
protezione della salute degli addetti all'emergenza; 6.
istruzione e formazione degli addetti all'emergenza
e di tutte le altre persone soggette a obblighi o investite di responsabilità
nell'ambito dell'intervento in caso di emergenza, ivi comprese le esercitazioni
periodiche; 7.
disposizioni per la sorveglianza individuale degli
addetti all'emergenza e per la registrazione delle dosi; 8.
disposizioni in materia di informazione della
popolazione; 9.
coinvolgimento delle parti interessate; 10.
fase di transizione dall'intervento in caso di
emergenza al recupero e alla bonifica. B. Elementi da inserire in un piano di
intervento in caso di emergenza Per la
preparazione all'emergenza: 1.
Livelli di riferimento, tenendo conto dei criteri
di cui all'allegato I; 2.
strategie di protezione ottimizzate per individui
della popolazione che potrebbero essere esposti, per eventi postulati diversi e
per gli scenari a questi correlati; 3.
criteri generici predefiniti per particolari misure
protettive, espressi in termini di dosi previste e ricevute; 4.
livelli standard o criteri operativi quali
caratteristiche osservabili e indicatori di condizioni sul posto; 5.
misure per il coordinamento tempestivo con l'organizzazione
responsabile della gestione dell'emergenza in uno Stato membro o in un paese
terzo limitrofo, nel caso di impianti in prossimità di un confine nazionale; 6.
disposizioni per la revisione e l'aggiornamento del
piano di intervento in caso di emergenza al fine di tener conto dei cambiamenti
intercorsi o delle lezioni apprese nel corso di esercitazioni o eventi. Le disposizioni da adottare ai fini della
revisione di tali elementi, se del caso durante una situazione di esposizione
di emergenza, allo scopo di adeguarsi alle condizioni mutevoli nel corso dell'intervento,
saranno definite anticipatamente. Per
gli interventi di emergenza: Durante una situazione di esposizione di
emergenza l'intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell'ambito
della preparazione all'emergenza, compresi a titolo meramente esemplificativo: 1.
la tempestiva attuazione di misure protettive,
possibilmente prima che abbia inizio l'esposizione; 2.
la valutazione dell'efficacia delle strategie e
delle azioni attuate e loro adeguamento, se del caso, alla situazione esistente; 3.
il confronto tra le dosi residue previste e il
livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi
esposti a dosi superiori al livello di riferimento; 4.
l'attuazione di ulteriori strategie protettive, se
necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni
disponibili. ALLEGATO X A. Attività preventive di informazione a individui della popolazione
che rischiano di essere interessati da un'emergenza 1.
Nozioni fondamentali sulla radioattività e sui suoi
effetti sull'essere umano e sull'ambiente; 2.
Vari casi di emergenza presi in considerazione e
relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente. 3.
Misure urgenti previste per avvertire, proteggere e
soccorrere la popolazione in caso di emergenza. 4.
Adeguate informazioni in merito al comportamento
che la popolazione dovrebbe adottare in caso di emergenza. B. Attività di informazione a individui della
popolazione colpiti da un'emergenza 1.
In funzione del piano di intervento in caso di
emergenza preliminarmente elaborato negli Stati membri, gli individui della
popolazione effettivamente interessati dall'emergenza riceveranno in modo
rapido e ripetuto: (a)
informazioni sull'emergenza sopravvenuta e, nella
misura del possibile, sulle sue caratteristiche (origine, portata, prevedibile
evoluzione); (b)
disposizioni di protezione che, in funzione del
caso in questione, possono: i) vertere in particolare sui
seguenti elementi: restrizioni del consumo di alcuni alimenti e di acqua
potabile che potrebbero essere contaminati; norme elementari di igiene e di
decontaminazione; confinamento nelle abitazioni; distribuzione e utilizzazione
di sostanze protettive; istruzioni in caso di evacuazione; ii) essere accompagnate eventualmente
da istruzioni speciali per alcuni gruppi della popolazione; (c)
suggerimenti di cooperazione, nell'ambito delle
istruzioni o delle richieste delle autorità competenti. 2.
Se l'emergenza è preceduta da una fase di
preallarme, gli individui della popolazione che rischiano di essere interessati
dall'emergenza dovranno ricevere già in questa fase informazioni e istruzioni
del tipo: (a)
un invito agli individui della popolazione
interessati a collegarsi a canali di comunicazione pertinenti; (b)
istruzioni preparatorie alle istituzioni con
responsabilità collettive speciali; (c)
raccomandazioni alle professioni specialmente
interessate. 3.
Informazioni ed istruzioni saranno completate in
funzione del tempo disponibile con un richiamo delle nozioni fondamentali sulla
radioattività e i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente. ALLEGATO XI Elenco
indicativo di tipi di materiali da costruzione considerati per le misure di
controllo per quanto concerne le radiazioni gamma emesse 1.
Materiali naturali (a)
Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi). (b)
Materiali da costruzione o additivi di origine
ignea naturale tra cui: –
granito; –
gneiss; –
porfidi; –
sienite; –
basalto; –
tufo; –
pozzolana; –
lava. 2.
Materiali che incorporano residui dalle industrie
che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui: –
ceneri volanti; –
fosfogesso; –
scorie di fosforo; –
scorie di stagno; –
scorie di rame; –
fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio); –
residui della produzione di acciaio. ALLEGATO XII
Informazioni da fornire nei registri per le sorgenti sigillate ad alta attività
HASS) ALLEGATO XIII Trasmissione
di dati sulle sorgenti sigillate ad alta attività L'impresa fornisce all'autorità competente una
copia elettronica o cartacea dei registri per le sorgenti sigillate ad alta
attività di cui all'articolo 90, contenente le informazioni precisate nell'allegato XII: 1.
tempestivamente al momento della creazione di tale
registro, che deve avvenire quanto prima, una volta acquisita la sorgente; 2.
in seguito, a intervalli da stabilire da parte
degli Stati membri, non superiori a 12 mesi dopo l'acquisizione della
sorgente, 3.
nel caso in cui la situazione indicata nel foglio
informativo sia cambiata; 4.
tempestivamente alla chiusura del registro relativo
ad una sorgente specifica, qualora l'impresa non sia più in possesso della
sorgente; in tal caso andrà incluso il nome dell'impresa o dell'impianto di
smaltimento e di stoccaggio a cui viene trasferita la sorgente; 5.
tempestivamente alla chiusura del registro, quando
l'impresa non detiene più alcuna sorgente. ALLEGATO XIV Prescrizioni
riguardanti le imprese responsabili di una sorgente sigillata ad alta attività Ogni impresa responsabile di una sorgente
sigillata ad alta attività: (a)
provvede affinché siano regolarmente effettuate
prove adeguate, quali prove di tenuta stagna basate su norme internazionali, al
fine di controllare e mantenere l'integrità di ciascuna sorgente; (b)
verifica regolarmente, a specifici intervalli che
possono essere determinati dagli Stati membri, la continua presenza e le buone
condizioni apparenti di ogni sorgente e, ove opportuno, degli impianti che
contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio; (c)
provvede affinché ogni sorgente fissa o mobile sia
oggetto di misure adeguate documentate, quali protocolli e procedure scritte,
volte a impedire l'accesso non autorizzato, lo smarrimento o il furto o il suo
danneggiamento in seguito a incendio; (d)
notifica tempestivamente all'autorità competente lo
smarrimento o il furto o l'utilizzo non autorizzato di una sorgente, provvede a
una verifica dell'integrità della sorgente dopo ogni avvenimento, compresi gli
incendi, che possa averla danneggiata e informa, ove opportuno, l'autorità
competente dell'accaduto e delle misure adottate; (e)
restituisce tempestivamente ogni sorgente, una
volta terminato l'uso, al fornitore oppure la trasferisce ad un impianto per lo
stoccaggio a lungo termine e lo smaltimento o ad un'altra impresa autorizzata,
a meno che l'autorità competente non abbia convenuto diversamente; (f)
accerta, anteriormente all'effettuazione di un
trasferimento, che il destinatario possieda un'adeguata autorizzazione; (g)
comunica celermente all'autorità competente
qualsiasi sinistro o incidente che abbia avuto per risultato l'esposizione
involontaria di un lavoratore o di un'altra persona. ALLEGATO XV Identificazione
e apposizione di un contrassegno alle sorgenti sigillate ad alta attività 1.
Il fabbricante o il fornitore garantiscono che: (a)
ogni sorgente ad alta attività sia identificata con
un numero di serie unico. Tale numero è apposto mediante incisione o
stampigliatura sulla sorgente, ove possibile. Il numero è apposto mediante incisione o
stampigliatura anche sul contenitore della sorgente. Se ciò non è possibile o
nel caso di contenitori per il trasporto riutilizzabili, il contenitore della
sorgente reca almeno informazioni sulla natura della sorgente. (b)
Il fabbricante o il fornitore provvedono inoltre
affinché siano apposti sul contenitore e, ove possibile, sulla sorgente un
contrassegno ed un'etichetta recanti un apposito simbolo per avvertire la
popolazione del rischio radiologico. 2.
Il fabbricante fornisce una fotografia di ciascun
tipo di sorgente prodotto e una fotografia del relativo contenitore tipico. 3.
L'impresa provvede affinché ogni sorgente sigillata
ad alta attività sia corredata di informazioni scritte da cui risulti che essa
è identificata e contrassegnata a norma del punto 1 e affinché il contrassegno
e l'etichetta di cui al punto 1 restino leggibili. A seconda dei casi le
informazioni comprendono fotografie della sorgente, del contenitore, dell'imballaggio
per il trasporto, del dispositivo e dell'apparecchiatura. ALLEGATO XVI Elenco indicativo di elementi da inserire
nel piano d'azione nazionale per la gestione dei rischi di lungo termine
derivanti dall'esposizione al radon 1.
Strategia per l'esecuzione di indagini sulle
concentrazioni di radon in ambienti chiusi, per la gestione dei dati di
misurazione (banca data nazionale sul radon) e per la creazione di altri
parametri (suolo e tipi di roccia, concentrazioni di gas nel suolo,
permeabilità e contenuto di radio-226 della roccia o del suolo). 2.
I dati disponibili e i criteri usati per la
definizione di zone a rischio radon o per l'individuazione di edifici a rischio
radon. 3.
Individuazione dei tipi di edifici pubblici e di
luoghi di lavoro, per esempio scuole, luoghi di lavoro sotterranei o
stabilimenti termali, in riferimento ai quali sono necessarie misurazioni, in
base a una valutazione del rischio che tenga conto delle ore di occupazione. 4.
La base per la fissazione di livelli di riferimento
per le abitazioni, i luoghi di lavoro e gli edifici pubblici esistenti nonché
per gli edifici di nuova costruzione. 5.
Assegnazione di responsabilità (governative e non
governative), meccanismi di coordinamento e risorse disponibili per la messa in
atto del piano d'azione. 6.
Strategia per la riduzione dell'esposizione al
radon nelle abitazioni, soprattutto nelle zone a rischio radon. 7.
Strategia, compresi i metodi e gli strumenti, per
impedire l'ingresso del radon nei nuovi edifici, inclusa l'individuazione di
materiali da costruzione con esalazione di radon significativa. 8.
Calendari per audit e revisioni del piano d'azione. 9.
Strategia per la comunicazione finalizzata a
sensibilizzare l'opinione pubblica e a informare i responsabili delle decisioni
a livello locale in merito ai rischi del radon associati al fumo. 10.
Se del caso, orientamenti riguardanti i metodi e
gli strumenti per le misurazioni e le misure correttive. Occorre considerare
anche l'opportunità di definire criteri per l'accreditamento dei servizi di
misurazione e di correzione. 11.
Se del caso, supporto alle indagini finalizzate al
rilevamento del radon e alle misure correttive, soprattutto per quanto concerne
le abitazioni private con concentrazioni di radon estremamente elevate. 12.
Obiettivi di lungo termine sotto forma di riduzione
del rischio di cancro dei polmoni attribuibile all'esposizione al radon (per
fumatori e non fumatori). [1] Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996,
che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti, GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. [2] Organizzazione mondiale della sanità. [3] WHO Handbook on indoor radon, Organizzazione
mondiale della sanità, 2009, ISBN 978 92 4 154767. [4] L'allegato I della direttiva 89/106/CEE del
Consiglio stabilisce che “[l]'opera deve essere concepita e costruita in modo
da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in
particolare in modo da non provocare (…) presenza nell'aria di particelle o di
gas pericolosi (...) [o] l'emissione di radiazioni pericolose”. [5] Questi atti sono soggetti a rifusione — Proposta di
regolamento (EURATOM) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di
radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso
di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in
qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione), COM/2010/0184
definitivo — CNS 2010/009. [6] Le pubblicazioni della serie Radioprotezione della
Commissione europea sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/publications_en.htm. [7] L'esito della consultazione è disponibile sul sito
Internet della rete europea ALARA per le industrie NORM (EANNORM),
alla pagina http://www.ean-norm.net/lenya/ean_norm/live/news.html. [8] Raccolta della Corte europea 1992, pag. I-06153. [9] GU L 11 del 20.2.1959, pag. 221. [10] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. [11] GU L 180 del 9.7.1997, pag. 22. [12] GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31. [13] GU L 349 del 13.12.1990, pag. 21. [14] GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57. [15] Raccomandazioni della Commissione internazionale per la radioprotezione
del 2007. [16] GU L 80 del 27.3.1990, pag. 26. [17] Serie Norme di sicurezza RS-G-1.7, AEIA 2004, "Application
of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance" (Applicazione dei
concetti di esclusione, esenzione e autorizzazione). [18] Radioprotezione n. 122: "Practical use of the
Concepts of the Clearance and Exemption — Part I, Guidance on General Clearance
Levels for Practices". [19] Radioprotezione
n. 89: "Recommended radiological protection criteria for the
recycling of metals from dismantling of nuclear installations", Radioprotezione
n. 113: "Recommended Radiological Protection Criteria for the Clearance of
Buildings and Building Rubble from the Dismantling of Nuclear Installations",
Radioprotezione n. 122: "Practical Use of the Concepts of the Clearance
and Exemption". [20] GU L 2 del 6.1.2004, pag. 36. [21] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16. [22] GU L 2 del 6.1.2000, pag. 36. [23] Il valore di attività fornito è quello del radionuclide
che emette radiazioni alfa [24] I sali di potassio in quantità inferiori a 1 000 kg
sono esenti.