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Document 52012JC0038

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

/* JOIN/2012/038 final - 2012/0369 (NLE) */

52012JC0038

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq /* JOIN/2012/038 final - 2012/0369 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio istituisce misure restrittive nei confronti dell'Iraq in conformità della posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, a norma dell’articolo 4 del regolamento, sono congelati i fondi e le risorse economiche appartenenti a Saddam Hussein e ad altri alti funzionari dell’ex regime iracheno. In linea con il paragrafo 23 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento consente agli Stati membri di rendere disponibili tali fondi e risorse economiche per il loro trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq.

(2) Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso, al paragrafo 5, che i proventi del Fondo di sviluppo per l'Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituirlo e che il Fondo di sviluppo per l'Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011.

(3) Pertanto, in conformità della decisione 2012/…/PESC del Consiglio, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1210/2003 per permettere il trasferimento dei fondi, degli altri mezzi finanziari o risorse economiche congelati al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l'Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

2012/0369 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/…/PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq[1],

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996[2] congela in particolare i fondi e le risorse economiche appartenenti a Saddam Hussein e ad altri alti funzionari dell’ex regime iracheno.

(2)       Conformemente al paragrafo 23 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1210/2003 consente agli Stati membri di rendere disponibili tali fondi e risorse economiche per il loro trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq.

(3)       Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso, al paragrafo 5, che i proventi del Fondo di sviluppo per l'Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituirlo e che il Fondo di sviluppo per l'Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011.

(4)       Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1210/2003 per permettere il trasferimento dei fondi, degli altri mezzi finanziari o risorse economiche congelati al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l'Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(5)       È inoltre opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 1210/2003, in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, e l'indirizzo della Commissione europea.

(6)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è così modificato:

1) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente per il loro trasferimento al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l'Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2) L'allegato V è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

“ALLEGATO V

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548 SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu"

[1]               GU L … del … 2010, pag. .. .

[2]               GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.

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