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Document 52012JC0038
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
/* JOIN/2012/038 final - 2012/0369 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq /* JOIN/2012/038 final - 2012/0369 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio
istituisce misure restrittive nei confronti dell'Iraq in conformità della
posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, a norma dell’articolo 4 del
regolamento, sono congelati i fondi e le risorse economiche appartenenti a
Saddam Hussein e ad altri alti funzionari dell’ex regime iracheno. In linea con
il paragrafo 23 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, il regolamento consente agli Stati membri di rendere disponibili
tali fondi e risorse economiche per il loro trasferimento al Fondo di sviluppo
per l'Iraq. (2)
Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso,
al paragrafo 5, che i proventi del Fondo di sviluppo per l'Iraq siano
trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo istituito dal governo iracheno
per sostituirlo e che il Fondo di sviluppo per l'Iraq cessi di esistere entro
il 30 giugno 2011. (3)
Pertanto, in conformità della decisione 2012/…/PESC
del Consiglio, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1210/2003 per
permettere il trasferimento dei fondi, degli altri mezzi finanziari o risorse
economiche congelati al meccanismo istituito dal governo iracheno per
sostituire il Fondo di sviluppo per l'Iraq, alle condizioni stabilite nelle
risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite. 2012/0369 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003
relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e
finanziarie con l’Iraq IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2012/…/PESC del Consiglio,
che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq[1], vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) In linea con la risoluzione 1483
(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche
restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996[2]
congela in particolare i fondi e le risorse economiche appartenenti a Saddam
Hussein e ad altri alti funzionari dell’ex regime iracheno. (2) Conformemente al paragrafo 23
della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1210/2003 consente agli
Stati membri di rendere disponibili tali fondi e risorse economiche per il loro
trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq. (3) Il 15 dicembre 2010 il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010),
con la quale ha deciso, al paragrafo 5, che i proventi del Fondo di sviluppo
per l'Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo istituito dal
governo iracheno per sostituirlo e che il Fondo di sviluppo per l'Iraq cessi di
esistere entro il 30 giugno 2011. (4) Occorre pertanto modificare
il regolamento (CE) n. 1210/2003 per permettere il trasferimento dei fondi,
degli altri mezzi finanziari o risorse economiche congelati al meccanismo
istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l'Iraq,
alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (5) È inoltre opportuno
aggiornare il regolamento (CE) n. 1210/2003, in funzione delle ultime
informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione
delle autorità competenti, e l'indirizzo della Commissione europea. (6) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio
è così modificato: 1) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente: 2. In tutti gli altri casi, i fondi, le
risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi
dell'articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente per il loro trasferimento
al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di
sviluppo per l'Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956
(2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 2) L'allegato V è sostituito dal testo
contenuto nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO “ALLEGATO
V Siti
Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli
6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea A. Autorità competenti di ciascuno Stato
membro: BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAESI BASSI www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO www.fco.gov.uk/competentauthorities B. Indirizzo per le notifiche o altre
comunicazioni alla Commissione europea: Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera
(FPI) EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles Belgio E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu" [1] GU L … del … 2010, pag. ..
. [2] GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.