EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0470

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (2012/2094(INI))

GU C 434 del 23.12.2015, p. 24–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/24


P7_TA(2012)0470

Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (2012/2094(INI))

(2015/C 434/03)

Il Parlamento europeo,

vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 5 luglio 2012 dal titolo «The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet», (Promozione, protezione e godimento dei diritti umani su Internet), che riconosce l'importanza della protezione dei diritti umani e della libera circolazione delle informazioni on-line (1),

viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite, Frank La Rue, del 16 maggio 2011 (A/HRC/17/27) e del 10 agosto 2011 (A/66/290), sulla promozione e salvaguardia del diritto alla libertà di opinione ed espressione, che sottolineano l'applicabilità delle norme e dei principi internazionali in materia di diritti umani riguardanti il diritto alla libertà di opinione ed espressione su Internet, visto come mezzo di comunicazione,

vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 28 marzo 2008 (7/36) che istituisce il mandato del relatore speciale sulla promozione e la salvaguardia della libertà di opinione e di espressione,

vista la relazione delle Nazioni Unite del 16 giugno 2011 dal titolo «Principi guida su imprese e diritti umani: Attuare il quadro “Proteggere, rispettare e riparare” dell'ONU» (che riflette il lavoro del rappresentante speciale delle Nazioni Unite John Ruggie),

vista la risoluzione adottata dal consiglio direttivo dell'Unione interparlamentare il 19 ottobre 2011 (2),

visto il quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, adottato dal Consiglio il 25 giugno 2012 (3),

vista la sua raccomandazione al Consiglio del 13 giugno 2012 relativa al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani (4),

vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 dal titolo «Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate — realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale» (5),

vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 dal titolo «L'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo» (6),

vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (7),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa (8),

visto il bilancio generale 2012 del 29 febbraio 2012, in particolare l'invito a creare un «Fondo per la libertà di Internet a livello globale» (9),

vista la comunicazione del 12 dicembre 2011 del Commissario per l'Agenda digitale sulla strategia di non disconnessione («No Disconnect»),

vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 dicembre 2011 dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sull'apertura e neutralità della rete Internet in Europa (10),

vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011–2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa (11),

vista la sua risoluzione, del 7 luglio 2011, sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (12),

vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 25 maggio 2011 dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulle dimensioni culturali delle azioni esterne dell'UE (13),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (14),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo «Governance di Internet: le prossime tappe» (15),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'Internet degli oggetti (16),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (17),

viste le sue risoluzioni su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, in cui si sollevano preoccupazioni relative alle libertà digitali,

vista la sua posizione del 27 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (18),

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 e che introduce restrizioni alle esportazioni delle TIC e degli strumenti di controllo (19),

visto il regolamento (UE) n. 264/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran e che introduce restrizioni alle esportazioni delle TIC e degli strumenti di controllo (20),

visti gli articoli 3 e 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, compreso il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

vista la convenzione delle Nazioni Unite del 17 aprile 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (21),

vista la Carta delle Nazioni Unite,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i negoziati in corso per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0374/2012),

A.

considerando che gli sviluppi tecnologici consentono ai soggetti in tutto il mondo di utilizzare nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di collegarsi a Internet, promuovendo in tal modo cambiamenti rivoluzionari nelle società, il funzionamento di democrazia, governance, economia, aziende, mezzi di comunicazione, sviluppo e commercio;

B.

considerando che Internet è un elemento fondamentale per garantire l'accesso alle informazioni, la libertà di espressione, di stampa, di riunione e lo sviluppo economico, sociale, politico e culturale;

C.

considerando che esiste un consenso globale, che si riflette nel diritto internazionale, sul fatto che le restrizioni ai diritti fondamentali devono essere previste ex lege;

D.

considerando che l'UE deve tutelare e promuovere i diritti umani, sia offline che online;

E.

considerando che garantire l'inclusione, promuovere le competenze informatiche e colmare il divario digitale sono elementi cruciali per gestire al meglio il crescente potenziale di Internet e delle TIC;

F.

considerando che le TIC, pur essendo strumenti fondamentali nell'organizzazione di movimenti e proteste sociali in diversi paesi, specialmente con riferimento alla Primavera araba, sono impiegate anche come strumenti di repressione attraverso la censura (di massa), la sorveglianza e il rilevamento e la localizzazione di informazioni e individui;

G.

considerando che le TIC possono anche rivelarsi uno strumento utile alle organizzazioni terroristiche per la preparazione e l'esecuzione dei loro attacchi;

H.

considerando che il contesto in cui sono impiegate le tecnologie determina, in gran misura, l'impatto che esse possono avere come promotrici di sviluppi positivi o, al contrario, di repressione;

I.

considerando che tali cambiamenti creano nuovi contesti, che richiedono di adeguare l'applicazione del diritto vigente sulla base di una strategia intesa a integrare Internet e le TIC in tutte le azioni esterne dell'UE;

J.

considerando che Internet si è ampliata e sviluppata organicamente come piattaforma di enorme valore pubblico; che, tuttavia, l'uso improprio di nuove opportunità e di nuovi strumenti messi a disposizione da Internet determina anche nuovi rischi e pericoli;

K.

considerando che Internet è anche divenuto un fattore di sviluppo del commercio internazionale che necessita di vigilanza continua, con particolare riferimento alla protezione dei consumatori;

L.

considerando che le restrizioni devono essere ammissibili solo nei casi in cui l'uso di Internet sia destinato ad attività illecite, quali l'incitamento all'odio, alla violenza e agli atteggiamenti razzisti, la propaganda totalitaria, l'accesso dei bambini alla pornografia o il loro sfruttamento sessuale;

M.

considerando che la natura globale e senza confini di Internet richiede nuove forme di cooperazione e governance internazionale con molteplici parti interessate;

N.

considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sottolinea che «l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine»;

O.

considerando che la neutralità della rete rappresenta un principio essenziale per l'Internet aperta, garantendo la concorrenza e la trasparenza;

P.

considerando che la sicurezza digitale e la libertà digitale sono entrambe essenziali e non possono sostituirsi l'una con l'altra;

Q.

considerando che l'UE può fungere da esempio relativamente alle libertà digitali solo se esse sono tutelate al suo interno;

Diritti umani e sviluppo

1.

riconosce che l'accesso privo di censure a Internet, cellulari e TIC ha influenzato i diritti umani e le libertà fondamentali, esercitando un effetto positivo, ampliando la portata della libertà di espressione, l'accesso all'informazione, il diritto alla riservatezza e la libertà di riunione in tutto il mondo;

2.

riconosce l'enorme potenziale creativo e catalizzante all'Internet aperta e delle TIC per la creazione di comunità, la società civile, lo sviluppo economico, sociale, scientifico, culturale e politico a livello mondiale, contribuendo in tal modo al progresso dell'umanità nel suo complesso; è tuttavia consapevole dei nuovi rischi e pericoli in materia di diritti umani derivanti da un uso improprio delle TIC;

3.

riconosce che Internet e i mezzi di comunicazione sociale consentono ai governi di praticare la diplomazia diretta e favoriscono l'intensificarsi dei contatti interpersonali in tutto il mondo; sottolinea che i dibattiti aperti sulle idee possono contribuire a confutare l'estremismo e a migliorare l'impegno e la comprensione interculturali;

4.

è del parere che la cultura agevoli l'accesso e i contatti laddove le relazioni politiche sono interrotte o tese; riconosce che la libertà e la cultura sono strettamente interconnesse e che la diplomazia culturale digitale è di interesse strategico per l'UE;

5.

riconosce il ruolo della libertà artistica e della libertà di imitazione e di riutilizzo quali pietre angolari per la creatività e la libertà di espressione e di pensiero; è consapevole della presenza significativa di eccezioni e di limitazioni nell'ecosistema del diritto d'autore, soprattutto nell'ambito di giornalismo, citazioni, satira, archivi, biblioteche e in relazione alla garanzia di accesso e fruibilità del patrimonio culturale;

6.

invita la Commissione a rivolgere la giusta attenzione al fatto che esistono paesi in cui vige la repressione e il controllo di cittadini, organizzazioni della società civile e attivisti mentre, in alcuni paesi, le attività commerciali presuppongono una componente tecnologica crescente in termini di blocco dei contenuti e il controllo e l'identificazione dei diritti umani, dei giornalisti, degli attivisti e dei dissidenti; invita inoltre la Commissione a reagire alla criminalizzazione dell'espressione legittima online e all'adozione di una normativa restrittiva che giustifichi tali misure; ribadisce pertanto che tali pratiche sono contrarie ai criteri di Copenaghen;

7.

sottolinea che il riconoscimento e l'attuazione dei principi della responsabilità sociale delle imprese da parte di fornitori di servizi Internet, sviluppatori di software, produttori di hardware, servizi/media di reti sociali, ecc. sono necessari per garantire la libertà d'azione e la sicurezza dei difensori dei diritti umani nonché la libertà di espressione;

8.

sottolinea che la promozione e la salvaguardia delle libertà digitali devono essere integrate e riviste su base annuale in modo da garantire responsabilità e continuità, in tutte le azioni esterne, politiche e strumenti di finanziamento e di aiuto dell'UE sotto la guida dell'alto rappresentante e del SEAE; esorta ad adottare un approccio proattivo a tal riguardo e ad adottare misure che garantiscano una cooperazione e un coordinamento orizzontali tra le istituzioni e le agenzie pertinenti dell'UE e in seno alle stesse;

9.

approva la valutazione della Commissione secondo la quale l'accesso sicuro a Internet fa parte dei criteri di Copenaghen e che le limitazioni alla libertà di espressione, anche su Internet, devono essere giustificate da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, essere proporzionate al fine legittimo perseguito;

10.

è consapevole delle preoccupazioni in materia di tutela e promozione dei diritti umani e delle libertà online che esistono in tutti i paesi, pur riconoscendo le fondamentali distinzioni che influiscono sul contesto di utilizzo delle TIC, come ad esempio l'esistenza dello Stato di diritto e del diritto al ricorso;

11.

invita la Commissione a garantire coerenza tra le azioni esterne dell'UE e le sue strategie quando si tratta di giustificare restrizioni ai diritti fondamentali strettamente necessarie e proporzionate, e in particolare laddove si accolgano i principi fondamentali del diritto internazionale, come ad esempio il fatto che le restrizioni devono essere fondate sul diritto e non introdotte ad hoc dall'industria;

12.

esorta il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a inserire le libertà digitali e la strategia «No Disconnect» tra le sue principali priorità;

13.

sottolinea che per garantire politiche dell'UE di sviluppo e dei diritti umani efficaci è necessario integrare le TIC e colmare il divario digitale, fornendo le infrastrutture tecnologiche di base, facilitando l'accesso alle conoscenze e alle informazioni e promuovendo l'alfabetizzazione digitale in tutto il mondo;

14.

ritiene che le TIC consentano la trasparenza e buona governance, alfabetizzazione, istruzione, assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, controllo efficace delle elezioni e soccorso in caso di calamità, in special modo nelle zone isolate o nelle società in via di sviluppo;

15.

sottolinea che le politiche dell'UE in materia di sviluppo e diritti umani dovrebbero comprendere programmi di aiuto intesi a promuovere le libertà digitali, soprattutto nelle società dei paesi non democratici, come pure nei paesi che attraversano transizioni post-belliche o politiche; ritiene che gli esperti dell'UE in materia di regolamentazione siano interlocutori essenziali al fine di formare le controparti e inserire i diritti e principi di base all'interno di una nuova regolamentazione e normativa (in materia di mezzi di comunicazione) nei paesi terzi; sottolinea che gli aiuti sotto forma di creazione di infrastrutture TIC dovrebbero essere subordinati alla realizzazione e al mantenimento di un accesso privo di censure a Internet e alle informazioni online, e più in generale alla libertà digitale;

16.

richiama l'attenzione sull'importanza di sviluppare le TIC nelle zone di conflitto onde promuovere le attività di costruzione della pace a livello della società civile, allo scopo di offrire comunicazioni sicure tra le parti coinvolte nella risoluzione pacifica dei conflitti e in tal modo superare attivamente gli ostacoli fisici e i rischi inerenti ai contatti bilaterali per i singoli e le organizzazioni di tali zone;

17.

auspica che le moderne tecnologie della comunicazione, e in particolare i mezzi di comunicazione sociale, mediante un opportuno utilizzo, possano servire a rafforzare e affermare la democrazia diretta tra i cittadini dei paesi dell'UE e dei paesi terzi attraverso la creazione di piattaforme sociali per legiferare;

18.

sottolinea che la raccolta e la diffusione digitali di prove relative alle violazioni dei diritti umani possono contribuire alla lotta globale contro l'impunità; ritiene che tale materiale debba risultare ammissibile ai sensi del diritto (penale) internazionale quale materiale probatorio nei procedimenti giudiziari;

19.

sottolinea la necessità di garantire che i materiali contenenti terre rare impiegati nella produzione delle TIC siano ottenuti in condizioni di rispetto dei diritti umani, lavorativi e ambientali e non siano soggetti a pratiche monopolistiche o a limitazioni dell'accesso commerciale per motivi meramente politici; è convinto che un approccio multilaterale inteso a garantire che l'accesso alle terre rare avvenga in condizioni umane sia un presupposto indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi;

Commercio

20.

riconosce che Internet è diventato una parte dello spazio pubblico in cui si realizzano nuove forme di scambio transfrontaliero e sviluppi innovativi del mercato nonché scambi sociali e culturali; è convinto che le libertà digitali e lo scambio transfrontaliero debbano andare di pari passo al fine di creare e ottimizzare le opportunità commerciali a favore delle imprese europee nell'economia digitale globale;

21.

è preoccupato per il fatto che alcuni cittadini sentono sempre più spesso l'espressione diritti d'autore e odiano ciò che essa sottintende; riconosce l'importante ruolo svolto dalla politica di commercio estero nello sviluppo dei meccanismi per il rispetto dei diritti d'autore;

22.

deplora il fatto che le tecnologie e i servizi prodotti all'interno dell'UE siano talvolta utilizzati nei paesi terzi per violare i diritti umani attraverso la censura delle informazioni, sorveglianza di massa, controllo, rilevamento e localizzazione dei cittadini e delle loro attività sulle reti telefoniche (mobili) e su Internet; esorta la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per interrompere tale commercio di armi digitali;

23.

chiede un divieto di esportazione di tecnologie e servizi di repressione nei regimi autoritari; ritiene che tale divieto debba costituire un precedente per misure restrittive strutturali; ritiene, tuttavia, prudente precisare che divieti di questo tipo devono essere emessi caso per caso, tenendo conto delle particolari situazioni delle aree di conflitto o dei regimi autoritari;

24.

reputa che determinati prodotti e servizi che utilizzano tecnologie di interferenza, sorveglianza, controllo e intercettazione mirati siano prodotti per un unico uso e chiede, pertanto, di istituire un elenco, da aggiornarsi regolarmente, dei paesi che violano la libertà di espressione nel contesto dei diritti umani e verso i quali sarebbe opportuno vietare l'esportazione dei suddetti articoli monouso;

25.

sottolinea la necessità di applicare e controllare le sanzioni dell'UE relative alle tecnologie a livello dell'Unione al fine di garantire che gli Stati membri si conformino ugualmente e che sia tutelata la parità di condizioni;

26.

sottolinea che la Commissione deve essere in grado di fornire alle aziende che sono in dubbio se richiedere o meno una licenza di esportazione, informazioni in tempo reale in merito alla legittimità o agli effetti potenzialmente nocivi degli accordi commerciali; ciò deve anche applicarsi alle aziende dell'UE o con sede nell'Unione che stabiliscono relazioni contrattuali con i governi di paesi terzi, sia per ottenere licenze operative o negoziare clausole di standstill o accettare la partecipazione pubblica nelle loro operazioni aziendali o l'impiego pubblico di reti e servizi;

27.

sottolinea l'importanza di proteggere i diritti dei consumatori nell'ambito degli accordi internazionali in materia di TIC;

28.

esorta la Commissione a presentare, al più tardi entro il 2013, proposte che richiedano una maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle imprese con sede nell'UE come pure la diffusione di strategie in materia di valutazione d'impatto sui diritti umani onde migliorare il controllo sulle esportazioni di TIC, prodotti e servizi intesi al blocco dei siti web, alla sorveglianza di massa, alla localizzazione e al controllo dei singoli, all'irruzione nelle conversazioni private (e-mail) o al filtraggio dei risultati di ricerca;

29.

chiede alla Commissione di presentare proposte per creare un quadro giuridico dell'UE che obblighi le aziende che partecipano ad appalti pubblici negli Stati membri a condurre valutazioni di impatto dei diritti umani sulle TIC pertinenti, iniziando dalla fase di R&S, e a garantire la non complicità in eventuali violazioni dei diritti umani in paesi terzi;

30.

ritiene che le imprese debbano elaborare e attuare pratiche commerciali atte a monitorare i possibili effetti dei nuovi prodotti TIC sui diritti umani, anche nella fase di ricerca e sviluppo, e a garantire la non complicità in possibili violazioni dei diritti umani nei paesi terzi; invita la Commissione a fornire alle imprese dell'UE una vasta gamma di informazioni in modo che possano garantire il giusto equilibrio tra gli interessi commerciali e la responsabilità sociale delle imprese;

31.

deplora, a tale riguardo, il coinvolgimento attivo delle imprese europee e delle aziende internazionali che operano nell'UE in paesi in cui sono poste in atto politiche governative di repressione nei confronti degli attivisti dei diritti umani e dei dissidenti politici, con riferimento ai diritti digitali, all'accesso a Internet e alle TIC; sollecita la Commissione a escludere le imprese impegnate in tali attività dalle procedure di appalto e dai bandi di gara dell'UE;

32.

invita la Commissione a fornire alle aziende dell'UE una vasta quantità di informazioni e linee guida, sulla base dei principi delle Nazioni Unite di Ruggie, in modo da garantire il rispetto tanto degli interessi aziendali quanto della responsabilità sociale delle imprese;

33.

sottolinea la necessità di prendere in considerazione l'effetto della definizione di standard tecnologici per le TIC e prodotti e servizi nel settore delle telecomunicazioni nell'UE, qualora tali beni e servizi siano esportati in paesi terzi in cui concetti come l'intercettazione legale hanno diverse implicazioni, ad esempio dove non esiste lo Stato di diritto;

34.

riconosce che Internet si è trasformata in luogo pubblico nonché mercato, per il quale la libera circolazione di informazioni e l'accesso alle TIC sono indispensabili; ritiene, pertanto, che occorra promuovere e al contempo proteggere le libertà digitali e il libero scambio, al fine di incentivare e sostenere il libero scambio di idee, nonché maggiori opportunità commerciali per i cittadini dell'UE in un'economia globale sempre più digitale;

35.

chiede l'inserimento di clausole di condizionalità negli accordi di libero scambio dell'UE, stipulando misure di salvaguardia trasparenti, preservando l'accesso a Internet senza restrizioni e garantendo la libera circolazione delle informazioni;

36.

invita la Commissione e il Consiglio a garantire che i mandati per i negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, nonché lo svolgimento dei negoziati stessi, possano efficacemente contribuire al conseguimento di importanti obiettivi dell'UE, in particolare la promozione dei suoi valori democratici e dello Stato di diritto, il completamento di un vero mercato unico digitale e il rispetto della politica in materia di cooperazione allo sviluppo;

37.

invita l'UE a prestare supporto politico alle società europee che nei paesi terzi si vedono costrette a rimuovere contenuti creati dagli utenti o fornire informazioni personali secondo modalità che violano i diritti fondamentali e limitano la libertà di svolgere attività commerciali;

38.

invita l'Unione europea a contestare e ridurre al minimo l'impatto extraterritoriale della legislazione di paesi terzi su cittadini e aziende dell'UE online;

39.

rileva che il commercio elettronico si è sviluppato al di fuori dei tradizionali quadri di regolamentazione del commercio; sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione internazionale nell'ambito dell'OMC e dell'OMPI onde proteggere e garantire lo sviluppo del mercato digitale globale; chiede di rivedere e aggiornare l'attuale accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA) in sede di OMC e invita l'UE a valutare la possibilità di un accordo internazionale per l'economia digitale (IDEA);

40.

invita la Commissione, nei futuri accordi commerciali, a non affidare agli operatori economici l'applicazione e l'esercizio dei diritti d'autore e a garantire inoltre che le azioni che interferiscono con la libertà di esercitare il diritto a Internet possano avere luogo solo nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

41.

ritiene che le restrizioni di accesso per le aziende e i consumatori online dell'UE ai mercati (digitali) attraverso la censura di massa in paesi terzi costituiscano misure protezionistiche e barriere commerciali; invita la Commissione a presentare una strategia volta a contrastare le misure dei paesi terzi che limitano l'accesso delle aziende dell'UE ai loro mercati online;

42.

invita l'UE a battersi per garantire che la regolamentazione di Internet e delle TIC sia mantenuta a un livello congruo e adeguato e sia messa in atto soltanto qualora l'UE lo ritenga necessario;

43.

chiede l'inserimento di tecnologie di repressione mirate nell'Intesa di Wassenaar;

44.

invita il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a prestare supporto politico alle società dell'UE che nei paesi terzi si vedono costrette a rimuovere contenuti creati dagli utenti, limitare la libertà di prestare servizi o di fornire informazioni personali secondo modalità che violano i diritti fondamentali; evidenzia che le imprese digitali spesso operano senza confini e che la normativa dei paesi terzi può incidere negativamente su utenti e consumatori europei; chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di provvedere affinché sia ridotto al minimo l'impatto della legislazione dei paesi terzi sulle persone fisiche e giuridiche che operano nell'UE;

45.

osserva che il crescente coinvolgimento degli Stati e la maggiore regolamentazione di Internet compromettono la sua natura aperta e senza restrizioni, limitando in tal modo il potenziale di crescita del commercio elettronico e l'attività delle imprese dell'UE che operano nell'economia digitale; ritiene che un approccio multilaterale rappresenti il modo migliore per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici e quelli privati in Internet e sul mercato globale; chiede uno sforzo a livello internazionale per costruire le infrastrutture necessarie a consentire l'espansione dell'economia digitale, compresi i regimi normativi liberali, e invita i paesi in via di sviluppo ad aumentare i vantaggi reciproci conformemente al principio del «commercio per il cambiamento»;

46.

ritiene che la limitazione dell'accesso delle imprese dell'UE ai mercati digitali e ai consumatori online mediante, tra l'altro, un'imponente censura di Stato o la limitazione dell'accesso al mercato per i fornitori europei di servizi online nei paesi terzi costituiscano un ostacolo agli scambi; invita la Commissione e il Consiglio a includere un meccanismo di salvaguardia in tutti i futuri accordi commerciali, specialmente in quelli contenenti disposizioni su servizi online e comunità di utenti online che condividono informazioni, onde garantire che le società dell'UE nel settore delle TIC non siano costrette da terzi a limitare l'accesso ai siti web, rimuovere contenuti creati dagli utenti o fornire informazioni personali, quali indirizzi IP personali, secondo modalità che sono in contrasto con i diritti e le libertà fondamentali; invita, inoltre, il Consiglio e la Commissione a sviluppare una strategia per contrastare le misure dei paesi terzi che limitano l'accesso delle società dell'UE ai mercati globali online;

47.

esorta la Commissione a presentare un nuovo progetto di quadro normativo sull'esportazione di prodotti a duplice uso, riguardante le esportazioni di prodotti e servizi TIC potenzialmente dannosi nei paesi terzi e che attribuisca alla Commissione un ruolo di coordinamento e controllo;

Governance di Internet

48.

ritiene che un processo decisionale trasparente e collaborativo sia fondamentale per garantire il rispetto della natura aperta e partecipativa di Internet; ritiene che qualsiasi dibattito sulle regolamentazioni relative ad Internet debba essere aperto e coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare coloro che sono specializzati nella protezione dei diritti fondamentali, come pure gli utenti regolari di Internet; è del parere che l'UE debba svolgere un ruolo guida nell'elaborazione di regole di base in materia di libertà digitale e di norme di comportamento nel ciberspazio, compresi meccanismi di risoluzione delle controversie, e tenendo conto dei conflitti giurisdizionali;

49.

osserva che, attualmente, la struttura di Internet è relativamente non regolamentata e che governata attraverso un approccio multilaterale; sottolinea la necessità per l'UE di garantire che il modello multilaterale sia inclusivo e che le piccole imprese e gli attori e utenti della società civile non siano dominati da alcune grandi imprese e attori governativi;

50.

ritiene che la cooperazione tra i governi e gli attori privati sulle questioni relative alle TIC non debba basarsi sull'imposizione di obblighi diretti e indiretti ai fornitori di servizi Internet intesi all'adozione di incarichi di applicazione della legge tramite la sorveglianza e la regolamentazione di Internet;

51.

sottolinea l'importanza di una strategia generale dell'UE per la governance di Internet, e anche per questioni relative alla regolamentazione delle telecomunicazioni, ricordando che il settore è gestito a livello internazionale attraverso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, in cui ogni Stato membro dell'UE dispone di un voto;

52.

è preoccupato per le proposte da parte di coalizioni di governi e aziende che cercano di introdurre una sorveglianza regolamentare e un maggiore controllo privato e governativo su Internet e sulle operazioni di telecomunicazione;

53.

invita l'UE a far fronte e a opporsi all'impatto extraterritoriale delle legislazioni dei paesi terzi, in particolare delle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale degli Stati Uniti, su cittadini, consumatori e imprese dell'UE; in tale contesto invita la Commissione a presentare tempestivamente la propria strategia per il cloud computing a livello dell'UE, come evidenziata nell'agenda digitale europea;

54.

rammenta che Internet, la connessione e l'immagazzinamento di dati e le TIC sono componenti essenziali dell'infrastruttura critica dell'UE;

55.

si rammarica per la pressione in seno all'UE a favore di maggiori poteri per bloccare i siti web, dato che questa dovrebbe sempre essere una misura da adottare come ultima ratio;

56.

sostiene fermamente il principio della neutralità della rete, ossia che i fornitori di servizi Internet non pongano in essere blocchi, discriminazioni, limitazioni o degradazioni, anche tramite le tariffe, a danno della capacità di ciascun individuo di utilizzare un servizio per accedere a contenuti, applicazioni o servizi di sua scelta nonché di utilizzare, inviare, pubblicare, ricevere o mettere a disposizione gli stessi, indipendentemente dalla fonte o dalla destinazione;

57.

ritiene necessaria una maggiore cooperazione a livello globale al fine di preservare e modernizzare i diritti di proprietà intellettuale in futuro, dal momento che ciò è essenziale per garantire l'innovazione, l'occupazione e un commercio mondiale aperto;

58.

invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare una politica in materia di diritti di proprietà intellettuale, affinché coloro che desiderino creare i propri contenuti e condividerli senza l'acquisizione di tali diritti possano continuare a farlo;

59.

invita la Commissione a proporre un nuovo quadro normativo per il commercio transfrontaliero online, una valutazione e una revisione della direttiva 2001/29/CE sulla società dell'informazione per garantire prevedibilità e flessibilità nell'ambito del regime sul diritto d'autore dell'UE, e una revisione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED), che bilancerebbe la necessità di pertinente riforma e tutela del diritto d'autore con la necessità di tutelare i diritti fondamentali online preservando l'Internet aperta e costituirebbe la base per disposizioni e impegni in materia di DPI nei prossimi accordi di libero scambio;

Una strategia di libertà digitale

60.

riconosce che i diritti umani devono essere tutelati anche online, ed è convinto che, per portare avanti tali sforzi, le TIC debbano essere integrate in tutti i programmi dell'UE, in special modo nella politica europea di vicinato e nei partenariati strategici;

61.

chiede il riconoscimento da parte dell'UE delle libertà digitali come diritti fondamentali e prerequisiti indispensabili per il godimento dei diritti umani universali, quali la privacy, la libertà di espressione, riunione e accesso alle informazioni e per garantire la trasparenza e responsabilità nella vita pubblica;

62.

invita la Commissione e il Consiglio a sostenere, formare e dare maggiore potere ai difensori dei diritti umani, attivisti della società civile e giornalisti indipendenti che utilizzano le TIC nell'ambito delle loro attività e a ribadire i relativi diritti fondamentali di privacy, libertà di espressione, riunione e associazione online;

63.

chiede agli Stati membri di non utilizzare l'eccezione di ordine pubblico come misura restrittiva per limitare i diritti fondamentali di riunione e di manifestazione delle organizzazioni della società civile e ricorda che qualsiasi eccezione di tale genere deve essere motivata e proporzionata;

64.

chiede il sostegno politico e diplomatico per le libertà digitali nei paesi beneficiari degli aiuti dell'UE, oltre ai programmi di assistenza;

65.

ritiene che si debba tenere pienamente conto delle restrizioni delle libertà digitali nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi, mentre a coloro che ricevono assistenza e aiuti dell'UE, diversi dai paesi che si trovano nella fase acuta di un conflitto, colpiti da catastrofi, o in situazioni di post conflitto e post catastrofe, debba essere chiesto di utilizzare le TIC secondo modalità atte a migliorare la trasparenza e responsabilità;

66.

esorta il Consiglio e la Commissione a inserire, nei negoziati di adesione e nei negoziati sugli accordi quadro con i paesi terzi, dialoghi sui diritti umani, negoziati commerciali e tutte le forme di contatto relative ai diritti umani, clausole di condizionalità che stabiliscano la necessità di garantire e rispettare l'accesso senza restrizioni a Internet e le libertà digitali;

67.

invita la Commissione e il Consiglio a promuovere e tutelare elevati standard di libertà digitale nell'UE, in particolare codificando il principio di neutralità della rete mediante una normativa adeguata, in modo da rafforzare la credibilità dell'Unione in termini di promozione e difesa delle libertà digitali nel mondo;

68.

ritiene che la sinergia delle politiche commerciali, estere e di sicurezza dell'UE e l'allineamento dei suoi valori e interessi siano indispensabili se l'Unione intende dispiegare pienamente la propria potenza economica e agire come attore globale nella difesa delle libertà digitali;

69.

ritiene che il coordinamento e le iniziative diplomatiche congiunte con gli altri paesi OCSE nella fase di elaborazione e attuazione di una strategia di libertà digitale siano essenziali per un'azione efficace e rapida;

70.

invita la Commissione e il Consiglio ad adottare quanto prima una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE;

o

o o

71.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione e al SEAE.


(1)  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx

(2)  Risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio direttivo dell'Unione interparlamentare in occasione della sua 189a sessione (Berna, 19 ottobre 2011) -http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/189/is01.htm

(3)  http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0250.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2012)0237.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2012)0140.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2012)0126.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2012)0059.

(9)  GU L 56 del 29.2.2012, pag. 1.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2011)0511.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2011)0364.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2011)0334.

(13)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.

(14)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(15)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 33.

(16)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 24.

(17)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

(18)  Testi approvati, P7_TA(2011)0406.

(19)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(20)  GU L 87 del 24.3.2012, pag. 26.

(21)  http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf


Top