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Document 52012DC0670
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) River Basin Management Plans
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l’attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) Piani di gestione dei bacini idrografici
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l’attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) Piani di gestione dei bacini idrografici
/* COM/2012/0670 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l’attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) Piani di gestione dei bacini idrografici /* COM/2012/0670 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l’attuazione della direttiva
quadro sulle acque (2000/60/CE) Piani di gestione dei bacini idrografici (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione La direttiva quadro sulle acque[1] ha introdotto nel 2000
obiettivi nuovi e ambiziosi per la protezione e il ripristino degli ecosistemi
acquatici al fine di garantire un utilizzo sostenibile delle acque per le
persone, le imprese e l’ambiente naturale. Tale direttiva ha racchiuso all’interno
di uno strumento giuridicamente vincolante i principi fondamentali della
gestione integrata dei bacini idrografici, includendo nella gestione delle
risorse idriche considerazioni di natura economica ed ecologica. La direttiva quadro sulle acque ha definito un
programma e un calendario per la predisposizione dei piani di gestione dei
bacini idrografici da parte degli Stati membri entro il 2009. I piani avrebbero
dovuto individuare tutte le azioni da adottare nel bacino idrografico per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva in questione. A partire dal 2001 l’attuazione della
direttiva è stata sostenuta da uno sforzo di cooperazione informale nell’ambito
della strategia comune di attuazione, svolto dai direttori delle amministrazioni
delle risorse idriche degli Stati membri e dalla Commissione con la
partecipazione di tutti i portatori d’interesse. La strategia comune di
attuazione ha prodotto documenti di orientamento e numerosi documenti
strategici e rappresenta una valida piattaforma per lo scambio di esperienze e
buone pratiche. La presente relazione della Commissione sull’esecuzione
è richiesta a norma dell’articolo 18 della direttiva quadro sulle acque e si
basa sulla valutazione dei piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati
membri da parte della Commissione. È accompagnata da documenti di lavoro dei
servizi della Commissione, che riportano una valutazione dettagliata di tali
piani ed è alla base della comunicazione della Commissione relativa a un “Piano
per la salvaguardia delle risorse idriche europee”. 2. Principali elementi
della direttiva quadro sulle acque L’obiettivo principale della direttiva quadro
sulle acque è raggiungere un buono stato per tutti i corpi idrici entro il 2015.
Ciò include il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico delle acque
superficiali e di un buono stato quantitativo e chimico delle acque
sotterranee. Il principale strumento di attuazione della
direttiva quadro sulle acque è il piano di gestione del bacino idrografico e il
programma di misure che lo accompagna. Il processo di pianificazione inizia con
il recepimento e gli accordi amministrativi, seguiti dalle fasi di
caratterizzazione del distretto idrografico[2],
dal monitoraggio e dalla valutazione dello stato, dalla definizione degli
obiettivi e infine dal programma di misure e dalla relativa attuazione. Il
monitoraggio e la valutazione dell’efficacia delle misure forniscono
informazioni di fondamentale importanza che collegano un ciclo di
pianificazione con il successivo. Il programma di misure è lo strumento in
grado di far fronte alle pressioni individuate, consentendo in tal modo il
raggiungimento di un buono stato del bacino idrografico/corpo idrico. La forza del processo di pianificazione,
nonché l’idoneità e l’affidabilità dei piani di gestione dei bacini idrografici,
dipendono dalla corretta esecuzione di ogni fase intermedia. Se, ad esempio,
viene sottovalutata una pressione significativa nella fase di analisi delle
pressioni e degli impatti, è probabile che il monitoraggio non venga progettato
in modo corretto per eseguire la relativa valutazione e che il programma di
misure non preveda delle azioni per farvi fronte. Figura 1:
Rappresentazione schematica del processo di pianificazione previsto dalla
direttiva quadro sulle acque 3. Valutazione dei piani
di gestione di un bacino idrografico La valutazione dei piani di gestione dei
bacini idrografici si basa sulle relazioni degli Stati membri, che consistono
nei piani pubblicati e nella documentazione di accompagnamento[3], e sulle relazioni elettroniche
prodotte mediante il sistema di informazione sulle acque per l’Europa (Water
Information System for Europe – WISE)[4].
La valutazione dei piani è un’attività complessa che richiede l’elaborazione di
informazioni dettagliate in 21 lingue. L’accuratezza della valutazione effettuata
dalla Commissione dipende dall’accuratezza delle relazioni sottoposte dagli
Stati membri. Notoriamente, l’elaborazione delle relazioni rappresenta un
compito impegnativo per gli Stati membri, in particolare nel caso delle
relazioni elettroniche sottoposte tramite WISE. Si registrano esempi di
relazioni di ottima qualità, tuttavia vi sono casi in cui le relazioni
presentano lacune o contraddizioni. 4. Adozione dei piani di
gestione dei bacini idrografici e relazioni pertinenti: la situazione 23 Stati membri hanno adottato tutti i loro
piani e hanno sottoposto le relative relazioni. 4 Stati membri (BE, EL, ES e
PT) non hanno adottato piani o hanno adottato solo alcuni piani e prodotto
relazioni in merito ad essi. Complessivamente, sono stati sottoposti alla
Commissione 124 piani di gestione dei bacini idrografici (sui 174 previsti). Il
75% di loro riguarda bacini idrografici transfrontalieri[5]. In Belgio, sono stati adottati piani dalla Regione
fiamminga, dalla Regione di Bruxelles capitale e dal governo federale
(responsabile delle acque costiere), mentre sono ancora attesi i piani della Regione
vallona. In Spagna, sono stati approvati i piani di gestione dei bacini
idrografici dei fiumi Tinto, Odiel e Piedras, dei fiumi Guadalete e Barbate e
del fiume Cuencas Mediterraneas Andaluzas, tuttavia le relative relazioni non
sono ancora state presentate. È stato approvato solamente il piano di gestione
del bacino idrico della Catalogna, per il quale è stata anche sottoposta una
relazione. In Portogallo e Grecia nessun piano è stato ancora adottato, né sono
state presentate le relative relazioni[6]. Figura 2[7]:
Stato di adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici: VERDE –
adottato. ROSSO – non adottato o parzialmente adottato. I ritardi nell’adozione al primo ciclo dei
piani di gestione dei bacini idrografici in alcuni Stati membri producono
conseguenze sul secondo giro di attuazione sia all’interno dello Stato membro
interessato, sia per gli altri Stati con i quali vi è un bacino idrografico in
comune. 5. Risultati della Commissione: messaggi e
raccomandazioni principali 5.1. L’obiettivo del conseguimento
di un buono stato entro il 2015 sarà raggiunto? L’obiettivo di raggiungere un buono stato per
tutti i corpi idrici, stabilito dalla direttiva quadro sulle acque, è
necessario per garantire la disponibilità di risorse idriche sufficienti e di
buona qualità nel lungo periodo. Il conseguimento di un buono stato per tutti i
corpi idrici consentirà il recupero degli ecosistemi acquatici e la messa a
disposizione dei servizi ecosistemici necessari al sostegno delle forme di vita
e delle attività economiche dipendenti dalle risorse idriche. La valutazione dei piani di gestione dei
bacini idrografici indica che sono previsti progressi verso il conseguimento
dell’obiettivo, ma che, tuttavia, nel 2015 un numero significativo di corpi
idrici non lo avrà ancora raggiunto. Ciò è da ascrivere a una serie di cause.
La valutazione dei piani di gestione dei bacini idrografici da parte della
Commissione[8]
permette di individuare i principali ostacoli che si presentano in ciascuno
Stato membro e di evidenziare che le pressioni idromorfologiche, l’inquinamento
e un’eccessiva estrazione di acqua rappresentano ancora le principali forme di
pressione sull’ambiente idrico. || N. di SM || N. di corpi idrici || % di corpi idrici in stato buono o potenzialmente buono nel 2009 || % di corpi idrici in stato buono o potenzialmente buono nel 2015 || Progressi 2009-2015 in % || Stato non noto nel 2009 in %[9] Stato ecologico delle acque superficiali || 21[10] || 82684 || 43 || 53 || 10 || 15 Stato chimico delle acque superficiali || Informazioni poco chiare ai fini della definizione dei livelli di riferimento del 2009[11] || 40 Stato quantitativo delle acque sotterranee[12] || 24 || 5197 || 85 || 92 || 7 || 6 Stato chimico delle acque superficiali12 || 24 || 5197 || 68 || 77 || 9 || 3 Fonte: Informazioni
dagli Stati membri, 2012 Le informazioni fornite nei piani di gestione
dei bacini idrografici e relative allo stato chimico delle acque superficiali
non sono sufficientemente chiare per definire i livelli di riferimento per il 2009.
La qualità chimica dei corpi idrici è migliorata in modo significativo negli
ultimi 30 anni, tuttavia la situazione relativamente a queste sostanze
prioritarie introdotte dalla direttiva quadro sulle acque è inferiore agli
obiettivi stabiliti. Si riferisce uno stato chimico non noto per un’ampia
percentuale di corpi idrici superficiali. Inoltre, i primi piani di gestione
dei bacini idrografici presentano livelli diversi di attuazione della direttiva
2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale, rendendo difficile il
confronto tra le valutazioni dello stato chimico prodotte dai diversi Stati
membri. La direttiva quadro sulle acque riconosce che
per taluni corpi idrici il conseguimento di un buono stato potrebbe richiedere
tempi più lunghi. Per tale motivo, gli Stati membri possono essere dispensati
dall’obbligo di conseguire un buono stato entro il 2015 in considerazione delle
condizioni naturali del corpo idrico e può essere concessa loro la possibilità
di prolungare il termine al 2027 o oltre[13].
Il termine per il conseguimento di un buono
stato può essere altresì prorogato se, inter alia, il recupero del buono
stato di un corpo idrico entro il 2015 non è un’operazione fattibile
tecnicamente o presenta costi sproporzionati[14].
Qualora sia applicata una tale proroga, la direttiva quadro sulle acque impone
agli Stati membri di giustificare e spiegare le motivazioni relative nell’ambito
dei piani di gestione dei bacini idrografici. Ciò significa spiegare su quale
base sono state fatte le valutazioni relative alle condizioni naturali, ai
costi sproporzionati e/o alla non fattibilità tecnica dell’operazione e
indicare come si intende operare per raggiungere l’obiettivo del buono stato.
La giustificazione è un fattore essenziale per la trasparenza e per l’obbligo
di rendere conto in merito alle decisioni prese. Troppo spesso, nei piani di gestione dei
bacini idrografici si fa ricorso a esenzioni per giustificare usi delle risorse
idriche e pratiche di gestione esistenti, senza produrre contestualmente alcun
piano per il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Raccomandazioni agli Stati membri: –
valutare gli ostacoli che hanno impedito l’attuazione
durante il primo ciclo e adottare provvedimenti per superare tali ostacoli nel
secondo ciclo; –
adottare misure più ambiziose per il
raggiungimento del buono stato. In caso di incertezze in merito all’efficacia,
ricorrere alle cosiddette “misure di no-regret”. 5.2. Monitoraggio
e valutazione: è necessaria una conoscenza approfondita per poter decidere con
cognizione di causa Il ricorso a una solida attività di monitoraggio
e a metodi per una valutazione complessiva dello stato dei corpi idrici sono
elementi essenziali per una corretta gestione delle acque. Il costo del
monitoraggio è di gran lunga inferiore rispetto ai costi derivanti da decisioni
non appropriate. La direttiva quadro sulle acque contempla
programmi di monitoraggio adattabili, che possono essere utilizzati per
eseguire attività di monitoraggio in via prioritaria nei casi in cui ciò sia
particolarmente necessario. È opportuno che programmi di monitoraggio
intelligenti siano parte integrante degli elementi concreti su cui poggia l’attività
di progettazione e attuazione dei provvedimenti. Numerosi programmi di
monitoraggio non illustrano in modo chiaro se e come le informazioni relative
alla caratterizzazione e alle pressioni vengono utilizzate per lo sviluppo
ulteriore dei piani di gestione dei bacini idrografici. Le informazioni trasmesse alla Commissione
evidenziano chiare lacune nell’attività di monitoraggio. Esse indicano che in
circa il 15% dei casi i corpi idrici superficiali dell’UE presentano uno stato
ecologico non noto e che nel 40% dei casi lo stato chimico non è noto. In
alcuni Stati membri, lo stato ecologico e chimico non è noto in oltre il 50%
dei corpi idrici. Occorre dunque un maggiore sforzo in questo ambito. In base alla definizione offerta dalla
direttiva quadro sulle acque, per stato ecologico si intende l’espressione
della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici. L’esercizio
di intercalibrazione previsto dalla direttiva quadro sulle acque ha confrontato
i metodi di valutazione dello stato ecologico degli Stati membri per garantire
che siano in linea con le definizioni della direttiva stessa, consentendo in
tal modo la possibilità di confronto tra gli Stati membri. Ciò ha favorito un significativo
scambio di informazioni, grazie al quale i paesi con minor esperienza nella
valutazione dello stato ecologico hanno potuto trarre vantaggio dalle
conoscenze altrui. Nonostante i notevoli progressi compiuti,
alcuni Stati evidenziano ancora importanti lacune nello sviluppo e nell’applicazione
dei metodi di valutazione. L’intercalibrazione è stata spesso considerata un esercizio
scientifico, non utilizzato ai fini della gestione idrica. Le lacune
evidenziate sono significative per le acque di transizione e costiere e per i
metodi di valutazione biologica sensibili alle pressioni idromorfologiche,
ovvero alle pressioni in presenza delle quali i corpi idrici sono maggiormente
a rischio di non raggiungere un buono stato ecologico. La valutazione dello stato chimico evidenzia
un’elevata percentuale di corpi idrici dallo stato chimico non noto. L’attività
di monitoraggio chimico è insufficiente in numerosi Stati membri, laddove non
interessa tutte le sostanze prioritarie o riguarda un numero ridotto di corpi
idrici. Raccomandazioni agli Stati membri: –
migliorare e ampliare gli strumenti di
monitoraggio e valutazione per garantire un quadro solido e completo dello
stato dell’ambiente acquatico e consentire un’attività di pianificazione
ulteriore. 5.3. Quadro
giuridico e governance Un solido quadro giuridico e strutture di governance
adeguate sono condizioni preliminari essenziali per la buona riuscita della
gestione integrata dei bacini idrografici. La direttiva quadro sulle acque ha introdotto
una nuova priorità nell’ambito della gestione delle risorse idriche, ponendo la
protezione dell’ambiente acquatico e gli obiettivi ecologici al centro di un
approccio integrato per la gestione delle risorse idriche a livello di bacino
idrografico. A tal fine, era atteso un adattamento dei contesti giuridici
esistenti e delle amministrazioni incaricate della gestione delle risorse
idriche. Nonostante i significativi progressi compiuti,
tale adattamento non si è verificato in gran parte degli Stati membri, nei
quali si registra un perdurare dello status quo. Gli obiettivi
ambientali della direttiva quadro sulle acque sembrano essere stati inseriti
come scopi aggiuntivi, ma non sono tuttavia realmente integrati nelle decisioni
politiche. Un’opportuna attività di coordinamento dei
processi decisionali tra vari settori è essenziale. Le decisioni in materia di
attività economiche che non tengono conto della disponibilità attuale e futura
delle risorse idriche possono favorire pratiche insostenibili, quali l’eccessivo
sfruttamento delle risorse, con ripercussioni negative sull’ambiente, sulla
popolazione e sugli altri settori economici. Con l’adozione della direttiva
quadro sulle acque gli Stati membri dovranno inserire nei propri piani di
gestione dei bacini idrografici misure riguardanti tutti i possibili utilizzi
di risorse idriche e garantire la coerenza tra tali piani e altri strumenti di
pianificazione territoriale. La direttiva ha avviato altresì il passaggio da
approcci tradizionali basati sull’utilizzo delle risorse idriche a un approccio
più integrato, che dovrebbe riflettersi in un determinato contesto di governance.
Tale passaggio è avvenuto a livelli diversi. In alcuni casi la responsabilità
in merito all’attuazione della direttiva quadro sulle acque è stata assegnata a
unità dedicate, senza che vi fossero chiari legami tra queste e la gestione
quotidiana delle risorse o eventuali riscontri a livello di bacino. Ciò ha
portato a una sovrapposizione di approcci e, in taluni casi, a decisioni e
azioni non in linea con gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. La cooperazione transfrontaliera e il
coordinamento dei processi di esecuzione sono altresì essenziali per l’attuazione
del principio della gestione a livello di bacino idrografico, espresso dalla
direttiva, in particolare se si tiene conto del fatto che gran parte dell’UE è
interessata da bacini idrografici transfrontalieri. L’adozione della direttiva
quadro sulle acque ha permesso di rafforzare e migliorare in modo significativo
la cooperazione internazionale, che in alcuni casi è progredita evolvendosi da
uno scambio di informazioni alla diagnosi di un problema comune e a decisioni
congiunte sull’adozione di misure transfrontaliere. Sono stati predisposti
piani congiunti per la gestione di grandi bacini idrografici transfrontalieri,
tuttavia è necessario proseguire gli sforzi per il coordinamento delle misure. Un altro elemento essenziale introdotto dalla
direttiva quadro sulle acque è la partecipazione di soggetti pubblici e privati
alla gestione delle risorse idriche. Un approccio proattivo può portare a
decisioni ottimali, che sono più accettabili e meglio attuate direttamente sul
campo. La trasparenza sul modo in cui si tiene conto dei risultati del processo
di consultazione è ritenuta un aspetto importante e vi sono esempi positivi in
tal senso. Raccomandazioni agli Stati membri: –
proseguire il consolidamento della gestione
integrata multidisciplinare delle risorse idriche; ricercare soluzioni in grado
di equilibrare gli aspetti della protezione ambientale con lo sviluppo
economico sostenibile nel lungo periodo e, se del caso, adottare approcci
legali e amministrativi; –
coordinarsi con i paesi interessati da bacini
idrografici comuni nelle prime fasi del processo di redazione dei piani di
gestione dei bacini idrografici, concordare e attuare provvedimenti
transfrontalieri; –
coinvolgere i portatori d’interesse e le
autorità sin dall’inizio del processo di pianificazione e agire all’insegna
della trasparenza. 5.4. Integrazione
di aspetti quantitativi e qualitativi nella gestione delle risorse idriche È opportuno che una corretta gestione delle
risorse idriche integri aspetti di natura qualitativa e quantitativa: il
conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque è possibile
solo se vi è una sufficiente quantità di acqua pulita disponibile per gli
ecosistemi acquatici. A tal fine, il flusso ecologico deve necessariamente
sostenere lo stato ecologico e garantire che vi sia disponibilità di acqua per
usi diversi. L’importanza della questione legata alla quantità delle risorse
idriche è riconosciuta in molti bacini idrografici europei i cui piani di
gestione hanno individuato misure per far fronte ai problemi legati alla
scarsità di acqua e alla siccità, che si prevede peggioreranno in seguito all’impatto
dei cambiamenti climatici[15]. Tuttavia, sono state rilevate alcune carenze nei piani di gestione
dei bacini idrografici relativamente alla qualità e alla disponibilità delle serie
di dati raccolte e alla mancanza di misure coerenti. Alcuni piani di gestione dei bacini
idrografici contengono informazioni sugli impatti dei cambiamenti climatici,
tuttavia in gran parte dei casi tali dati non influiscono sulla scelta dei
provvedimenti e si prevede che verranno presi maggiormente in considerazione
nel prossimo ciclo di pianificazione dei piani. La gestione del rischio di alluvioni è parte
integrante della gestione integrata delle risorse idriche. Ne consegue che alle
problematiche legate alle alluvioni si fa riferimento nei piani di gestione dei
bacini idrografici in tutta l’UE, in particolare perché tali fenomeni possono
essere causa di modifiche sostanziali a un corpo idrico. Il secondo ciclo dei
piani di gestione dei bacini idrografici dovrà essere coordinato con i primi
piani di gestione del rischio di alluvioni. Raccomandazioni agli Stati membri: –
applicare regimi di flusso ecologici per
garantire che le autorità e gli utenti sappiano quanta acqua e che regime di
flusso sono necessari per il raggiungimento dell’obiettivo di un buono stato
ecologico; –
migliorare le serie di dati relative alla
quantità e alla disponibilità di acqua e alle previsioni della domanda al fine
di sviluppare una serie di misure coerenti ed efficaci; –
introdurre le considerazioni legate ai
cambiamenti climatici nei piani di gestione dei bacini idrografici; –
coordinare la preparazione e la consultazione
dei piani di gestione del rischio di alluvioni con i piani di gestione dei
bacini idrografici di secondo ciclo per garantire la coerenza. 5.5. Il ruolo fondamentale della
legislazione antecedente alla direttiva quadro sulle acque nel raggiungimento
degli obiettivi della direttiva Prima della direttiva quadro sulle acque, la
politica UE in questo settore aveva affrontato le importanti pressioni
esercitate sull’ambiente acquatico attraverso l’adozione della direttiva in
materia di acque reflue urbane e della direttiva nitrati[16]. Tali direttive garantiscono
protezione rispetto alle pressioni esercitate dai nutrienti associati agli
sviluppi agricoli e urbani e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della
direttiva quadro sulle acque. Lo stato di
attuazione della direttiva nitrati è relativamente avanzato nei vecchi Stati
membri (UE15), lo è tuttavia molto meno negli Stati membri che hanno aderito
all’UE dal 2004 (UE12) e che hanno approfittato di periodi di transizione. I
principali ostacoli sono dati dalla mancanza di sostegno finanziario e
pianificazione adeguata. L’ultima relazione[17] prevista dalla direttiva in
materia di acque reflue urbane evidenzia la presenza di sistemi di raccolta
delle acque reflue per il 99% del potenziale inquinante complessivo dell’UE15 e
per il 65% del potenziale complessivo generato dall’UE12. Gli impianti di
trattamento secondario erano in funzione per il 96% del potenziale inquinante
dell’UE15 e per il 48% del potenziale dell’UE12. Gli impianti per un trattamento
più rigoroso dei rifiuti riguardavano l’89% del potenziale inquinante dell’UE15
e il 27% del potenziale generato nell’UE12. Un ostacolo al rispetto delle
disposizioni è rappresentato dalla non disponibilità delle risorse necessarie a
coprire gli investimenti. Pertanto, occorre promuovere soluzioni tecniche
innovative ed efficaci dal punto di vista dei costi. L’inquinamento
proveniente dalle emissioni industriali è regolamentato dalla direttiva sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)[18]. L’ultima relazione sulla sua
attuazione evidenzia che, sebbene la direttiva IPPC abbia indotto in modo
significativo la razionalizzazione della legislazione ambientale industriale in
numerosi Stati membri, troppi permessi presentavano valori limite di emissione
non in linea con le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques,
BAT) e che non tutelavano in modo sufficiente l’ambiente acquatico. Raccomandazioni
agli Stati membri: –
rafforzare i programmi d’azione e la
designazione di zone vulnerabili ai nitrati previsti dalla direttiva nitrati,
migliorare le percentuali di conformità relativamente al trattamento delle
acque reflue realizzando piani di investimento adeguati e garantire la
conformità dei valori limite di emissione alle migliori tecniche disponibili. 5.6. Promozione
di un utilizzo razionale mediante tariffe idriche adeguate La
trasparenza rappresentata da adeguate informazioni sulle tariffe idriche è la
base per lo sviluppo di politiche sulle tariffe idriche tese a incentivare
opportunamente gli utenti affinché facciano un uso più efficiente dell’acqua in
linea con la direttiva quadro sulle acque. Si registrano, tuttavia, scarsi
progressi nell’attuazione di politiche tariffarie trasparenti. Un uso efficiente delle risorse idriche
prevede che venga misurato il volume dell’acqua utilizzata. I regimi
forfettari, le tariffe basate sulla superficie irrigata o la condivisione di
bollette tra utenti difficilmente offrono incentivi a utilizzare l’acqua in
modo sostenibile. In alcuni Stati membri, in settori quali l’agricoltura o gli
ambienti domestici, non si ricorre ancora pienamente ai contatori per misurare il
consumo idrico. Il recupero dei costi finanziari sostenuti per
i servizi idrici, compresi i costi in conto capitale, garantisce la necessaria
sostenibilità a lungo termine degli investimenti. I costi ambientali e delle
risorse sono anch’essi una componente essenziale dei costi che occorre recuperare
per per garantire che le esternalità generate dall’uso e dallo smaltimento dell’acqua
siano opportunamente recuperate. Inoltre, il recupero dei costi dei servizi
idrici dovrebbe tenere conto del principio “chi inquina paga”[19]. Solo pochissimi Stati membri hanno attuato un
sistema trasparente di recupero dei costi ambientali e delle risorse. In
maggiore o minor misura, il recupero dei costi avviene nelle famiglie e nelle
imprese. In molte zone, per l’agricoltura le risorse idriche sono soggette a
tariffe limitate. La valutazione dei piani di gestione dei
bacini idrografici evidenzia una cattiva stima di costi e benefici. Occorre
pertanto apportare un consistente miglioramento in questo ambito e definire una
metodologia condivisa per il calcolo dei costi (compresi i costi ambientali e
delle risorse) e dei benefici (inclusi i servizi ecosistemici). In alternativa,
non sarà possibile garantire l’attuazione di politiche tariffarie efficaci, né
evitare misure sproporzionate e inadeguate. Raccomandazioni agli Stati membri: –
garantire politiche tariffarie per i servizi
idrici trasparenti ed eque, basate sull’impiego di contatori; –
migliorare la valutazione costi-benefici per
garantire il recupero dei costi. 5.7. Finanziamento
delle misure I programmi di misure degli Stati membri
contengono diversi strumenti (giuridici, amministrativi, tecnici,
infrastrutturali, di formazione, ecc.) e possono essere finanziati in modi
diversi. Si prevede che il bilancio pubblico finanzi una parte delle misure,
tuttavia sono previsti finanziamenti anche da parte di operatori privati, ad
esempio mediante disposizioni di recupero dei costi. Anche i fondi europei –
Fondo strutturale e di coesione o fondi PAC – possono contribuire al
finanziamento di alcune misure previste dalla direttiva quadro sulle acque. La proposta della Commissione relativa a un
nuovo regolamento LIFE 2014-2020 contempla la possibilità di cofinanziare
progetti che integrano diversi fondi UE e altre risorse finanziarie in un unico
progetto di grande portata per l’attuazione delle misure previste dalla
direttiva quadro sulle acque. La proposta della Commissione relativa alla
politica di coesione 2014-2020 si basa su elementi essenziali della direttiva
quadro sulle acque, con la proposta di condizioni ex-ante per l’utilizzo
dei fondi di coesione e strutturali per il settore idrico. La politica di
coesione offre l’opportunità di associare le esigenze di gestione dell’acqua
all’attuazione di una politica delle risorse idriche. Le decisioni relative ai finanziamenti devono
essere in linea con le priorità evidenziate nei piani di gestione di bacini
idrografici. Gran parte di tali piani non contiene informazioni precise sui
costi dell’attuazione delle misure e su come queste saranno finanziate. I
meccanismi di finanziamento e la disponibilità di fondi vanno individuati al
momento della selezione delle misure, altrimenti, non è certo che l’attuazione
possa essere realizzata. Raccomandazioni
agli Stati membri: –
allineare le decisioni in materia di
finanziamento (compresi i fondi UE) alle priorità e alle azioni individuate nei
piani di gestione dei bacini idrografici; verificare che siano conformi alle
disposizioni delle norme legislative dell’UE in materia di acqua; –
indicare nei piani di gestione dei bacini
idrografici e nei programmi di misure i costi delle misure stesse, le autorità
responsabili e i soggetti che si faranno carico di tali costi. 5.8. Integrazione con altre
politiche Pianificazione dell’uso del suolo,
agricoltura, sviluppo delle aree urbane, energia idroelettrica, navigazione,
protezione dalle alluvioni: tutti questi settori esercitano, potenzialmente,
impatti considerevoli sulle risorse idriche. Il processo legato ai piani di
gestione dei bacini idrografici offre un’opportunità unica di interagire con
tali settori e sviluppare un contesto nel quale le attività possono svolgersi
in modo sostenibile. L’attuazione della direttiva quadro sulle acque prevede l’integrazione
degli obiettivi di politica idrica nello sviluppo e nella programmazione delle
attività economiche basate sull’uso dell’acqua. Oltre il 90% dei piani di gestione dei bacini
idrografici sottoposti a valutazione evidenzia che l’agricoltura rappresenta un
elemento di pressione significativa nei bacini, dando origine a inquinamento da
fonti puntuali o diffuso, causato da materiale organico, nutrienti e pesticidi,
con rilevanti impatti idromorfologici. Sebbene i programmi di misure presentino
numerose misure tecniche, non tecniche o strumenti economici, essi non
contengono alcuni elementi importanti (legati all’ambito di applicazione, alla
tempistica e alle modalità di finanziamento). In generale, i piani di gestione
dei bacini idrografici non riportano provvedimenti risoluti per affrontare le
pressioni agricole, né evidenziano una partecipazione soddisfacente degli
agricoltori al processo previsto dalla direttiva quadro sulle acque[20]. Inoltre, non contengono
dettagli su come sia possibile approfittare delle opportunità offerte dai
programmi di sviluppo rurale. Le proposte della Commissione per la riforma
della PAC[21]
riportano una serie di elementi in grado di migliorare considerevolmente l’interazione
tra agricoltura e politica delle risorse idriche. Tra tali elementi sono da
annoverare l’aggiunta, soggetta a determinati requisiti, delle disposizioni
della direttiva quadro sulle acque alla condizionalità, l’integrazione degli
aspetti ambientali nel primo pilastro della PAC (il cosiddetto “inverdimento”
del primo pilastro della PAC) e un sistema di programmazione nell’ambito della
politica di sviluppo rurale che individui in modo esplicito negli impieghi
efficienti delle risorse idriche e nella loro gestione delle sottopriorità a
cui fornire risposte attraverso i programmi di sviluppo rurale. L’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva
quadro sulle acque in materia di nuovi progetti e modifiche ai corpi idrici
delinea le condizioni alle quali è possibile giungere a compromessi tra
protezione delle risorse idriche e sviluppo economico. L’articolo stabilisce
che le nuove modifiche debbano essere condizionate da spiegazioni dettagliate
nei piani di gestione dei bacini idrografici. Dei 116 piani sottoposti a
valutazione e che riportano, tra l’altro, delle esenzioni, solo 12 piani si
riferiscono a progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 7. Sebbene sia evidente
che molti altri progetti, previsti e in corso, possano comportare il
deterioramento dello stato dei corpi idrici, tali progetti non vengono indicati
nei piani di gestione dei bacini idrografici. Il mancato riferimento a nuovi progetti o
programmi in gran parte dei piani è una mancata opportunità per lo sviluppo
sostenibile di attività economiche nell’ambito di una gestione delle risorse
idriche realmente integrata. Nel contesto dell’articolo 4, paragrafo 7,
particolare attenzione va rivolta allo sviluppo dell’energia idroelettrica. È
necessario affrontare in modo adeguato i significativi impatti ambientali causati
da questo tipo di energia. Occorre dare priorità al rifacimento e all’ampliamento
degli impianti esistenti rispetto all’installazione di nuovi impianti; questi
ultimi dovrebbero essere accompagnati da una valutazione strategica condotta a
livello di bacino idrografico, selezionando le sedi più adatte in termini di
produzione energetica e impatto ambientale minimo[22]. Analogamente, sebbene la navigazione in acque
interne rappresenti una modalità di trasporto a basse emissioni di anidride
carbonica, essa può esercitare effetti negativi sull’ambiente acquatico. Nel
contesto della strategia comune di attuazione e di altri processi[23] sono stati sviluppati
documenti di orientamento dettagliati da consultare per garantire uno sviluppo
sostenibile della navigazione interna, che non comprometta gli obiettivi della
direttiva quadro sulle acque. Le pressioni interne influenzano lo stato dell’ambiente
marino. Le misure adottate nell’ambito dei piani di gestione dei bacini
idrografici contribuiranno al raggiungimento di un buono stato ambientale ai
sensi della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino[24]. Tale direttiva prevede la
predisposizione di un programma di misure entro il 2015, che potrebbe trarre
vantaggio dal coordinamento con i piani di gestione dei bacini idrografici
realizzati nel secondo ciclo entro il 2015. Raccomandazioni agli Stati membri –
utilizzare il processo dei piani di gestione dei
bacini idrografici al fine di fornire un chiaro quadro di riferimento per lo
sviluppo di attività economiche basate sulle risorse idriche; –
migliorare la cooperazione con la comunità
agricola nella preparazione del programma di misure per garantirne la
fattibilità e l’accettazione; garantire che il sistema di consulenza aziendale
svolga un ruolo proattivo e sfrutti le opportunità offerte dai programmi di
sviluppo rurale; –
realizzare un giusto equilibrio tra azioni
volontarie e misure obbligatorie in agricoltura al fine di ottenere riferimenti
concreti per i programmi di sviluppo rurale e i requisiti di condizionalità
legati alle risorse idriche; aumentare la dipendenza da misure polivalenti
sostenibili per la ritenzione naturale delle acque; –
coordinare e contemplare programmi, piani e
progetti che incidono sull’ambiente idrico (quali la navigazione, l’energia
idroelettrica o le misure di protezione dalle alluvioni) all’interno dei piani
di gestione dei bacini idrografici. 6. Conclusioni ·
La preparazione e la redazione dei piani di
gestione dei bacini idrografici hanno richiesto un notevole impegno. Le nostre
conoscenze sullo stato delle acque dell’UE e delle attività che le influenzano
non sono mai state così approfondite. Tuttavia, la valutazione della
Commissione indica che è necessaria una maggiore determinazione per garantire
il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque
per i cicli 2015, 2021 e 2027. ·
Esistono buoni esempi di attuazione di tutti gli
aspetti della direttiva. Pertanto, gli Stati membri in ritardo nell’approvazione
e nell’attuazione dei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici hanno
l’opportunità di apprendere dagli altri Stati membri nell’ottica di porre
rimedio ai propri ritardi. ·
L’attuazione dovrebbe garantire una gestione delle
risorse idriche basata su una migliore comprensione dei principali rischi e
delle pressioni presenti all’interno di un bacino idrografico grazie a un’attenta
attività di monitoraggio. Ciò conduce a interventi più efficaci a livello di costi,
in grado di garantire risorse idriche sostenibili a lungo termine destinate a individui,
ad aziende e all’ambiente naturale. ·
La Commissione continuerà a ricercare e a
promuovere una proficua collaborazione informale con gli Stati membri e i portatori
d’interesse, nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva. ·
La Commissione provvederà altresì a monitorare a
livello bilaterale con gli Stati membri l’attuazione delle raccomandazioni
avanzate nella presente relazione sull’esecuzione e nei documenti che la
accompagnano, continuando ad applicare gli obblighi previsti dalla direttiva
quadro sulle acque, laddove necessario. ·
I risultati della presente relazione sono stati
utilizzati per individuare le proposte politiche evidenziate nella comunicazione
della Commissione relativa a un “Piano per la salvaguardia delle risorse
idriche europee” e saranno oggetto di ulteriori discussioni nell’ambito della
strategia comune di attuazione. [1] Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque; integrata dalla direttiva sulle acque
sotterranee (2006/118/CE) e dalla direttiva sugli standard di qualità
ambientale (2008/105/CE). [2] La caratterizzazione comprende l’analisi delle pressioni
e degli impatti, l’analisi economica, la descrizione dei corpi idrici e la
definizione della tipologia e delle condizioni di riferimento dei corpi idrici
superficiali, nonché la base della valutazione dello stato ecologico. [3] Cfr. http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_documents_1/submitted_rbmps. [4] Cfr, http://water.europa.eu
e in particolare http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/water-live-maps/wfd. [5] La Norvegia sta attuando la direttiva quadro sulle acque
nell’ambito dell’accordo sullo Spazio economico europeo sulla base di un
calendario specifico definito nell’accordo e ha pertanto adottato 9 piani
di gestione dei bacini idrografici. [6] La
Corte ha condannato il Belgio, la Grecia e il Portogallo per inadempienza
nell’adozione dei piani e nella redazione delle relazioni relative. È tuttora
attesa una sentenza contro la Spagna. Le cause in questione sono le seguenti: Grecia
- C‑297/11, Belgio
- C‑366/11, Portogallo
- C-223/11. [7] La situazione aggiornata è consultabile alla pagina http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm. [8] Cfr. i documenti di lavoro dei servizi della Commissione
che corredano la presente relazione. [9] ES, PT ed EL non compresi a causa della mancanza dei
piani di gestione dei bacini idrografici. [10] Stato ecologico: non sono compresi gli Stati che non hanno
prodotto relazioni a corredo dei propri piani di gestione dei bacini
idrografici, non hanno comunicato cause di esonero da tale obbligo, oppure
presentano uno stato non noto. [11] Stato chimico: oltre il 40% dei corpi idrici superficiali
sono associati ad uno “stato chimico non noto” e per i corpi idrici rimanenti
la valutazione non è paragonabile. [12] Le cifre non comprendono i dati di FI e SE, che presentano
un elevato numero di corpi idrici in buono stato. [13] Articolo 4, paragrafo 4, lettera c). [14] Articolo 4, paragrafi 4, 5 e 7. [15] Comunicazione sul riesame della politica europea in
materia di carenza idrica e di siccità. [16] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il
trattamento delle acque reflue urbane, GU L 135 del 30.5.1991, e direttiva 91/676/CEE
del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU L 375 del 31.12.1991. [17] 6ª sintesi della Commissione sull’attuazione della
direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane – Documento di lavoro dei
servizi della Commissione SEC(2011)1561 definitivo (periodo di riferimento 2007-2008). [18] Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento, GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29. Da sostituire con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento), a partire dal 7 gennaio 2014. Cfr. http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/key_impl.htm. [19] La Commissione ha avviato procedimenti d’infrazione nei
confronti di nove Stati membri colpevoli di aver applicato un’interpretazione
ristretta dei servizi idrici, limitata all’utilizzo di acqua potabile e al
trattamento delle acque. [20] Cfr. sito internet della DG ENV in tutte le lingue
ufficiali dell’UE: “Documento
di orientamento per le amministrazioni per favorire la chiarezza e la
trasparenza delle misure agricole previste dalla direttiva quadro sulle acque a
livello delle aziende” e “Integrare
le questioni legate alle risorse idriche nei servizi di consulenza aziendale:
Un manuale di idee per le amministrazioni”. [21] http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
[22] CIS Policy Paper on WFD and Hydromorphological
pressures. Recommendations for better policy integration (2006). http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d. [23] Ibidem; cfr. altresì: Joint Statement on Inland
Navigation and Environmental Sustainability in the Danube River Basin (2007);
PLATINA project Good Practice Manual on Sustainable Waterway Planning (2011);
Commission’s Guidance document on sustainable inland waterway development
and management in the context of EU nature legislation (2012). [24] Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino, GU L 164 del 25.6.2008.