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Document 52012AP0440

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sul progetto di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) (11142/1/2012 — C7-0330/2012 — 2012/0033A(NLE))

GU C 419 del 16.12.2015, p. 218–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/218


P7_TA(2012)0440

Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) — (inclusa la partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sul progetto di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) (11142/1/2012 — C7-0330/2012 — 2012/0033A(NLE))

(Consultazione — rifusione)

(2015/C 419/49)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (11142/1/2012),

visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0330/2012),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera del 12 ottobre 2012 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87, 55 e 46, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0368/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva il progetto del Consiglio quale adattato alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificato in appresso;

2.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Progetto di regolamento

Considerando 6

Progetto del Consiglio

Emendamento

(6)

È opportuno continuare e portare a termine lo sviluppo del SIS II nel quadro del calendario generale del SIS II approvato dal Consiglio il 6 giugno 2008 e successivamente modificato nell'ottobre 2009 a seguito degli orientamenti del Consiglio GAI del 4 giugno 2009.La presente versione del calendario globale del SIS II è stata presentata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo nell'ottobre 2010.

(6)

È opportuno continuare e portare a termine lo sviluppo del SIS II entro il 30 giugno 2013.

Emendamento 2

Progetto di regolamento

Considerando 16

Progetto del Consiglio

Emendamento

(16)

Per aiutare gli Stati membri a scegliere la soluzione tecnica e finanziaria più favorevole, la Commissione dovrebbe iniziare senza indugio il processo di adeguamento del presente regolamento, proponendo un regime giuridico per la migrazione che rifletta meglio l'approccio tecnico alla migrazione descritto nel piano di migrazione per il progetto SIS («piano di migrazione») adottato dalla Commissione dopo il voto favorevole del comitato SIS-VIS il 23 febbraio 2011.

soppresso

Emendamento 3

Progetto di regolamento

Considerando 17

Progetto del Consiglio

Emendamento

(17)

Conformemente al piano di migrazione, nel corso del periodo di transizione tutti gli Stati membri effettueranno uno dopo l'altro la transizione della loro applicazione dal SIS 1+ al SIS II. Dal punto di vista tecnico, è auspicabile che gli Stati membri che hanno completato la transizione siano in grado di utilizzare pienamente il SIS II dal momento della transizione stessa, senza aspettare che anche gli altri Stati membri abbiano compiuto la transizione. È pertanto necessario applicare il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI dal momento in cui il primo Stato membro inizia la transizione. Ai fini della certezza del diritto, il periodo di transizione dovrebbe essere il più breve possibile e non superare le 12 ore. L'applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI non impedisce agli Stati membri che non abbiano ancora completato la transizione o che per motivi tecnici abbiano dovuto ripiegare sulla funzione di fallback di utilizzare il SIS II limitatamente alle funzionalità del SIS 1+ durante il periodo di monitoraggio intensivo. Al fine di applicare le stesse norme e condizioni alle segnalazioni, al trattamento dei dati e alla protezione dei dati in tutti gli Stati membri, è necessario applicare il quadro giuridico del SIS II alle attività operative del SIS degli Stati membri che non hanno ancora completato la transizione.

(17)

È previsto che nel corso del periodo di transizione tutti gli Stati membri effettueranno uno dopo l'altro la transizione della loro applicazione dal SIS 1+ al SIS II. Dal punto di vista tecnico, è auspicabile che gli Stati membri che hanno completato la transizione siano in grado di utilizzare pienamente il SIS II dal momento della transizione stessa, senza aspettare che anche gli altri Stati membri abbiano compiuto la transizione. È pertanto necessario applicare il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI dal momento in cui il primo Stato membro inizia la transizione. Ai fini della certezza del diritto, il periodo di transizione dovrebbe essere il più breve possibile e non superare le 12 ore. L'applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI non impedisce agli Stati membri che non abbiano ancora completato la transizione o che per motivi tecnici abbiano dovuto ripiegare sulla funzione di fallback di utilizzare il SIS II limitatamente alle funzionalità del SIS 1+ durante il periodo di monitoraggio intensivo. Al fine di applicare le stesse norme e condizioni alle segnalazioni, al trattamento dei dati e alla protezione dei dati in tutti gli Stati membri, è necessario applicare il quadro giuridico del SIS II alle attività operative del SIS degli Stati membri che non hanno ancora completato la transizione.

Emendamento 4

Progetto di regolamento

Considerando 19

Progetto del Consiglio

Emendamento

(19)

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale sia utilizzata la migliore tecnologia disponibile, fatta salva un'analisi costi-benefici. L'allegato delle conclusioni del Consiglio del 4 e 5 giugno 2009 sull'ulteriore orientamento del SIS II ha stabilito le tappe principali che andrebbero seguite al fine di proseguire l'attuale progetto SIS II. Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l'elaborazione di uno scenario tecnico alternativo per lo sviluppo del SIS II basato sull'evoluzione del SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d'emergenza, qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo.

(19)

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale sia utilizzata la migliore tecnologia disponibile, fatta salva un'analisi costi-benefici. L'allegato delle conclusioni del Consiglio del 4 e 5 giugno 2009 sull'ulteriore orientamento del SIS II ha stabilito le tappe principali che andrebbero seguite al fine di proseguire l'attuale progetto SIS II. Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l'elaborazione di uno scenario tecnico alternativo per lo sviluppo del SIS II basato sull'evoluzione del SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d'emergenza, qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo. In tal caso, è opportuno che la Commissione presenti una proposta di revisione del presente regolamento.

Emendamento 5

Progetto di regolamento

Considerando 31

Progetto del Consiglio

Emendamento

(31)

Compete al garante europeo della protezione dei dati sorvegliare e assicurare l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 e controllare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione attinenti al trattamento dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni specifiche della convenzione Schengen, nonché del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI in merito alla protezione e alla sicurezza dei dati personali.

(31)

Compete al garante europeo della protezione dei dati sorvegliare e assicurare l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 e controllare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione attinenti al trattamento dei dati personali. L'Autorità comune di controllo è responsabile della supervisione dell'unità di supporto tecnico dell'attuale SIS 1+ fino all'entrata in vigore del quadro giuridico del SIS II. Le autorità nazionali di controllo sono responsabili della supervisione del trattamento dei dati SIS 1+ sul territorio del rispettivo Stato membro e rimarranno competenti per il controllo sulla liceità del trattamento dei dati personali SIS II sul territorio degli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni specifiche della convenzione Schengen, nonché del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI in merito alla protezione e alla sicurezza dei dati personali. Il quadro giuridico del SIS II prevede che le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati garantiscano il controllo coordinato del SIS II.

Emendamento 6

Progetto di regolamento

Considerando 43 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(43 bis)

Il presente regolamento costituisce una messa a punto dell'acquis di Schengen, al quale la Bulgaria e la Romania partecipano in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e della decisione del Consiglio 2010/365/UE, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania. (2)

Emendamento 7

Progetto di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 6

Progetto del Consiglio

Emendamento

6.   Le attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio,

6.   Le attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. Il Parlamento europeo deve essere periodicamente informato su tali attività.

Emendamento 8

Progetto di regolamento

Articolo 11 — paragrafo - 1 (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

-1.     Prima di avviare la migrazione al SIS II, gli Stati membri verificano l'esattezza, l'attualità e la liceità di tutti i dati personali, conformemente alla decisione 2007/533/GAI.

 

I dati che non possono essere verificati prima dell'avvio della migrazione devono essere verificati entro un termine massimo di sei mesi dall'avvio della migrazione.

Emendamento 9

Progetto di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Progetto del Consiglio

Emendamento

1.   Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale. I dati della banca dati del SIS 1+ di cui all'articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen non sono inseriti nel SIS II centrale.

1.   Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale. I dati della banca dati del SIS 1+ di cui all'articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen non sono inseriti nel SIS II centrale. Tali dati sono cancellati entro un mese dalla conclusione del periodo di monitoraggio intensivo.

Emendamento 10

Progetto di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1

Progetto del Consiglio

Emendamento

3.   La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II inizia con il caricamento dei dati dell'N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II.

3.   La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II inizia con il caricamento dei dati dell'N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II. Gli Stati membri garantiscono la correttezza, l'attualità e la liceità di tutti i dati personali caricati nel N.SIS II, conformemente alla decisione 2007/533/GAI.

Emendamento 11

Progetto di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

4 bis.     Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle autorità di vigilanza competenti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al completamento della migrazione, in particolare alla transizione degli Stati membri al SIS II. Tale relazione stabilisce se la migrazione e in particolare la transizione sono state eseguite nel pieno rispetto del presente regolamento sia a livello centrale che a livello nazionale, e se nel corso dell'intera migrazione il trattamento dei dati personali è stato conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. (3)

Emendamento 12

Progetto di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

4 ter.     Un mese dopo la conclusione del periodo di monitoraggio intensivo, la banca dati del SIS 1+, tutti i dati contenuti nella banca dati SIS 1+, indipendentemente dal supporto o dalla posizione, C.SIS, N.SIS degli Stati membri ed eventuali copie sono definitivamente cancellati.

Emendamento 13

Progetto di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Migrazione degli uffici SIRENE

 

La migrazione degli uffici SIRENE alla rete S-TESTA avviene contestualmente alla transizione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e si conclude immediatamente dopo la transizione.

Emendamento 14

Progetto di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Progetto del Consiglio

Emendamento

A partire dalla transizione del primo Stato membro dall'N.SIS all'N.SIS II, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, si applica la decisione 533/2007/GAI .

A partire dall'esito positivo della transizione del primo Stato membro dall'N.SIS all'N.SIS II, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, si applica la decisione 2007/533/GAI .

Emendamento 15

Progetto di regolamento

Articolo 15 — paragrafo - 1 (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

-1.     Oltre alla registrazione delle interrogazioni automatizzate, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le norme applicabili in materia di protezione dei dati durante la migrazione di cui al presente regolamento siano rispettate e che le attività di cui all'articolo 3, lettera f, e articolo 11 siano adeguatamente registrate nel SIS II centrale. La registrazione di tali attività garantisce in particolare l'integrità e la liceità dei dati durante la migrazione e la transizione al SIS II.

Emendamento 16

Progetto di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4

Progetto del Consiglio

Emendamento

4.   I registri riportano, in particolare, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e la denominazione dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

4.   I registri riportano, in particolare, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi, la denominazione dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati e il nome dell'utente finale .

Emendamento 17

Progetto di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5

Progetto del Consiglio

Emendamento

5.   I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 3 e sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 18

Progetto di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 7

Progetto del Consiglio

Emendamento

7.   Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti.

7.   Le autorità competenti di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 61, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI incaricate di verificare la legittimità di un'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri , conformemente alla decisione 2007/533/GAI, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti.

Emendamento 19

Progetto di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

7 bis.     Tutte le autorità di protezione dei dati competenti per il SIS 1+ o per il SIS II partecipano direttamente a tutte le fasi della migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Emendamento 20

Progetto di regolamento

Articolo 19

Progetto del Consiglio

Emendamento

La Commissione presenta, entro la fine di ogni semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

La Commissione presenta, entro la fine di ogni semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. La Commissione informa il Parlamento europeo sui risultati dei test di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Emendamento 21

Progetto di regolamento

Articolo 21

Progetto del Consiglio

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino alla conclusione della migrazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma. Se tale data non può essere rispettata a causa di difficoltà tecniche irrisolte connesse al processo di migrazione, esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino alla conclusione della migrazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma. Se tale data non può essere rispettata a causa di difficoltà tecniche irrisolte connesse al processo di migrazione, esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI ed in ogni caso entro il 30 giugno 2013 .


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(2)   GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17.

(3)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


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