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Document 52012AP0036

Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

GU C 249E del 30.8.2013, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/72


Martedì 14 febbraio 2012
Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini ***II

P7_TA(2012)0036

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

2013/C 249 E/24

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16696/1/2011 – C7-0011/2012),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0666),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0031/2012),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 92.

(2)  Testi approvati del 7.4.2011, P7_TA(2011)0147.


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