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Document 52011XX1129(03)

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria

GU C 348 del 29.11.2011, pp. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 348/9


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria

2011/C 348/08

Il presente caso riguarda un cartello nell'ambito del quale i produttori di ceramiche sanitarie e di rubinetteria hanno coordinato prezzi e sconti in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi.

CONTESTO

In seguito a una richiesta di immunità dalle ammende presentata, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, da Masco Corporation il 15 luglio 2004, la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di alcune imprese e associazioni appartenenti all'industria delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria di cinque paesi: Austria, Belgio, Germania, Italia e Paesi Bassi. A seguito degli accertamenti, hanno presentato domanda di trattamento favorevole anche Grohe, American Standard, Roca, Hansa e Dornbracht. La Commissione ha concesso l'immunità condizionale a Masco in data 2 marzo 2005.

PROCEDURA SCRITTA

Comunicazione degli addebiti

Dopo aver ricevuto le domande di trattamento favorevole di cui sopra e aver svolto un'indagine, il 26 marzo 2007 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti (CA) che è stata notificata a 79 soggetti giuridici appartenenti a 19 gruppi di imprese (2). La Commissione ha concluso in via preliminare che i destinatari della comunicazione avevano preso parte, secondo diversi livelli di gravità e durata, a un'infrazione unica e continuata all'articolo 101 del TFUE (ex articolo 81 del trattato CE) e all'articolo 53 dell'accordo SEE sul mercato delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria (3) di sei Stati membri (4). Secondo la comunicazione degli addebiti, i destinatari coordinavano periodicamente gli aumenti dei prezzi, si accordavano sulla fissazione dei prezzi e si scambiavano informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. La Commissione ha annunciato la propria intenzione di adottare una decisione di infrazione e imporre ammende ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (5).

Accesso al fascicolo

Le parti hanno ottenuto accesso al fascicolo mediante DVD. Le dichiarazioni orali rilasciate nel quadro della comunicazione sul trattamento favorevole potevano essere consultate nei locali della Commissione. Durante la procedura di accesso al fascicolo le informazioni originariamente considerate non accessibili sono state messe a disposizione delle parti in tre occasioni mediante ulteriori DVD.

Proroga del periodo previsto per la risposta alla CA

Per presentare le loro osservazioni scritte relative alla comunicazione medesima, i destinatari della comunicazione degli addebiti disponevano originariamente di due mesi a decorrere dal ricevimento del fascicolo della Commissione su DVD. A seguito della richiesta di diverse parti e a causa, tra l'altro, della divulgazione di ulteriori informazioni e del periodo di festività intercorso, sono state concesse a tutti i destinatari della CA due proroghe generali di un mese. In via eccezionale, queste proroghe sono state accordate direttamente dalla direzione generale della Concorrenza previa approvazione del consigliere-auditore. Inoltre, a seguito di richieste debitamente giustificate, il consigliere-auditore responsabile all'epoca ha concesso ulteriori proroghe individuali ad alcune parti. In linea generale, le parti hanno ottenuto un periodo di circa quattro mesi per rispondere alla CA e tutte hanno risposto per tempo.

PROCEDURA ORALE

Audizione

Tutti i gruppi di imprese, ad eccezione di RAF Rubinetteria SpA, hanno esercitato il diritto al contraddittorio in occasione di un'audizione orale che si è svolta il 12-14 novembre 2007 (6).

Lettera di esposizione dei fatti

In data 9 luglio 2009 è stata inviata a tutte le parti una lettera di esposizione dei fatti, con la quale la Commissione ha sottolineato alcuni elementi di prova che non erano stati specificatamente menzionati o utilizzati nella comunicazione degli addebiti ma sui quali intendeva comunque basare la propria decisione finale. Allo stesso tempo le parti sono state informate delle conclusioni che avrebbero potuto essere tratte da tali prove per corroborare gli addebiti già mossi nella CA. Sebbene gli specifici elementi di prova non siano stati utilizzati nella comunicazione degli addebiti, erano comunque contenuti nel fascicolo cui le parti avevano avuto accesso. Alle parti è stato concesso un periodo di tre settimane per rispondere alla lettera di esposizione dei fatti.

Previa consultazione del comitato consultivo, una parte del procedimento ha richiesto una seconda audizione, invocando la presunta lunghezza irragionevole del procedimento amministrativo.

IL PROGETTO DI DECISIONE

Dopo aver ricevuto le comunicazioni orali e scritte dei destinatari, la Commissione ha mosso addebiti nei confronti di 63 soggetti giuridici appartenenti a 17 gruppi di imprese mentre ha deciso di farli cadere riguardo a due altre imprese (7). Riguardo alle imprese destinatarie del progetto di decisione, per la maggior parte dei paesi la durata dell'infrazione è stata notevolmente ridotta e la durata generale è stata diminuita da circa 19 anni a circa 12 anni.

Inoltre, rispetto alla CA, per alcune parti sono state ridimensionate sia la gravità dell'infrazione che il grado di partecipazione ad essa. In particolare, soltanto otto imprese sono state ritenute responsabili di un'infrazione unica e continuata per l'intera gamma di prodotti e per l'intera estensione geografica del cartello, costituita dai territori di Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi. Le rimanenti imprese sono state unicamente ritenute responsabili di un'infrazione unica e continuata nei paesi in cui si è potuta accertare la loro effettiva partecipazione al cartello, in quanto gli elementi di prova contenuti nel fascicolo non erano sufficienti per concludere senza ombra di dubbio che tali imprese fossero, o avrebbero potuto ragionevolmente essere, a conoscenza dell'intera portata geografica degli accordi di cartello. In particolare, cinque produttori italiani sono ritenuti responsabili unicamente di contatti illeciti nel settore della rubinetteria e degli articoli sanitari in ceramica, in quanto essi hanno proceduto all'attuazione o erano a conoscenza unicamente degli accordi di cartello in Italia, dove non vi è stata collusione nel settore dei box doccia. Le rimanenti imprese sono tuttavia ritenute responsabili di una infrazione unica e continuata relativa a tutti e tre i gruppi di prodotto in quanto, pur operando sugli altri mercati del prodotto, conoscevano (o avrebbero ragionevolmente potuto prevedere) l'intera portata degli accordi anticoncorrenziali in termini di prodotti. Tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammenda, saranno prese in considerazione solo le vendite effettivamente compiute nei mercati in cui tali imprese erano attive. Inoltre, la decisione ha stabilito che, per quanto riguarda i Paesi Bassi, a seguito di prescrizione il termine per l'imposizione di ammende è scaduto.

Infine, per quanto riguarda la lunghezza del procedimento amministrativo di specie, il consigliere-auditore osserva che l'articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dispone che ogni persona abbia diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. L'insieme del procedimento è durato circa cinque anni e sei mesi e sono passati più di tre anni dalla notifica della comunicazione degli addebiti e circa 31 mesi dallo svolgimento dell'audizione. Il periodo di tempo successivo all'audizione risulta quindi essere stato molto lungo, nonostante il fatto che la Commissione, nello stesso periodo, abbia inviato una lettera di esposizione dei fatti, alla quale le parti hanno avuto la possibilità di rispondere, e sia stata impegnata ad esaminare e a valutare numerose dichiarazioni di incapacità contributiva. In ogni caso, non è necessario esprimersi in merito al fatto che il tempo di cui la Commissione ha avuto bisogno per adottare la presente decisione abbia o non abbia violato il principio del termine ragionevole, in quanto non risulta che la durata del procedimento abbia impedito l'effettivo esercizio dei diritti di difesa (8).

Secondo il consigliere-auditore il progetto di decisione concerne unicamente addebiti per i quali è stata accordata alle parti la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.

Il consigliere-auditore reputa che nel presente caso il diritto al contraddittorio sia stato rispettato per tutti i partecipanti al procedimento.

Bruxelles, 21 giugno 2010

Michael ALBERS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (2001/462/CE, CECA) (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria e Zucchetti Rubinetteria. Tale mercato comprende tre gruppi di prodotti.

(3)  Tale mercato comprende tre gruppi di prodotti: i) rubinetteria, ii) box doccia e iii) articoli sanitari in ceramica.

(4)  Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi.

(5)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(6)  Sebbene tutti i gruppi di imprese, eccetto RAF Rubinetteria, fossero rappresentati all'audizione, alcuni soggetti giuridici appartenenti alle imprese American Standard, Duscholux e Sanitec, non hanno partecipato individualmente: Trane Inc (precedentemente American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) e Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […].

(8)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) del 21 settembre 2006 nella causa C-105/04 P, punto 35 e seguenti, Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG).


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