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Document 52011XC0414(03)

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Croazia

GU C 116 del 14.4.2011, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/12


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Croazia

2011/C 116/07

I negoziati di adesione tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia, inclusa la protezione delle indicazioni geografiche dei vini, vini aromatizzati e bevande spiritose, sono in corso. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell’Unione europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.

L'inclusione delle denominazioni richiesta dalla Croazia nel trattato di adesione può avere luogo solo a seguito di una procedura di esame e di opposizione. Verrà garantita la tutela per le suddette denominazioni a partire dalla data di adesione, limitata ad un periodo di transizione durante il quale la Croazia è tenuta a presentare i fascicoli completi.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-B2@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrano che la protezione della denominazione proposta:

1)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già tutelata nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), del regolamento (CEE) n. 1601/91, del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (2) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; oppure è contenuta in accordi conclusi dall’Unione europea con uno dei seguenti paesi:

Repubblica di Albania [decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (4) (Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato)],

Australia [decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (5)],

Bosnia-Erzegovina [decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (6) (Protocollo n. 6)],

Canada [decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (7)],

Repubblica del Cile [decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (8)],

ex Repubblica iugoslava di Macedonia [decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia , dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (9)],

Messico [decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (10)],

Montenegro [decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (11)],

Serbia [decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (12)],

Sudafrica [decisione 2002/51/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (13) e decisione 2002/52/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose (14)],

Svizzera [decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (15), in particolare l’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7 e allegato 8],

Stati Uniti d’America [decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (16)].

2)

è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto, tenendo conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso.

I criteri di cui sopra saranno valutati rispetto al territorio dell'Unione europea per il quale, nel caso dei diritti di proprietà intellettuale, si intendono soltanto il territorio/i territori in cui i suddetti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco delle indicazioni geografiche per i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose  (17)

Classe di prodotto

Denominazione registrata nella Repubblica di Croazia

Vino

Dalmatinska zagora

Vino

Dingač

Vino

Hrvatsko primorje

Vino

Istočna kontinentalna Hrvatska

Vino

Hrvatska Istra

Vino

Moslavina

Vino

Plešivica

Vino

Podunavlje

Vino

Pokuplje

Vino

Prigorje-Bilogora

Vino

Primorska Hrvatska

Vino

Sjeverna Dalmacija

Vino

Slavonija

Vino

Srednja i Južna Dalmacija

Vino

Zagorje – Međimurje

Vino

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Vino aromatizzato

Samoborski Bermet

Bevanda spiritosa

Hrvatska loza

Bevanda spiritosa

Hrvatska travarica

Bevanda spiritosa

Hrvatska stara šljivovica

Bevanda spiritosa

Slavonska šljivovica

Bevanda spiritosa

Pelinkovac

Bevanda spiritosa

Zadarski maraschino


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(4)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

(5)  GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1.

(6)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(7)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

(8)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

(9)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

(10)  GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15.

(11)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(12)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

(13)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

(14)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

(15)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(16)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

(17)  Elenco fornito dalle autorità della Repubblica di Croazia. Basato sull’ordinanza per le indicazioni geografiche relative al vino pubblicata nelle GU 141/10 e GU 31/11, ai vini aromatizzati nella GU 14/11 e alle bevande spiritose nelle GU 61/09 e 141/09.


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