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Document 52011PC0730

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

/* COM/2011/0730 definitivo - 2011/0330 (CNS) */

52011PC0730

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise /* COM/2011/0730 definitivo - 2011/0330 (CNS) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004 istituiscono un quadro giuridico per la cooperazione amministrativa in materia di accise. È necessario riesaminare tali disposizioni per tener conto dell’introduzione del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( Excise Movement and Control System , di seguito EMCS) istituito sulla base della decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. L’EMCS offre alle autorità degli Stati membri un approccio più veloce ed integrato per controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa, grazie a un sistema automatizzato di analisi dei rischi (cfr. il terzo considerando della decisione n. 1152/2003/CE).

Il vigente regolamento del Consiglio ha fornito una base giuridica per la fase iniziale del progetto EMCS, per consentire l’introduzione di procedure manuali assistite da elaboratore (fase 0 dell’EMCS) in attesa dell’automazione del sostegno alla cooperazione amministrativa oggetto delle fasi 2 e 3 dell’EMCS. Gli articoli concernenti l’uso del sistema di registrazione degli operatori economici SEED ( System of Exchange of Excise Data - sistema di scambio di dati relativi alle accise), SIPA (EWSE, Early Warning System for Excise - sistema di informazione preventiva per le accise) e MVS ( Movement Verification System - sistema di verifica dei movimenti) costituiscono la base giuridica per l’utilizzo di tali strumenti, accanto agli articoli di carattere più generale relativi alle richieste di informazioni, allo scambio automatico e allo scambio spontaneo. Tali articoli derivano dalla precedente legislazione in materia di cooperazione amministrativa (direttiva 77/799/CEE del Consiglio) e da talune disposizioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

I sistemi SIPA e MVS sono ora in via di graduale abolizione; la fase 2 dell’EMCS è operativa e l’avvio della fase 3 è previsto per il 2012. Nella fase 3 l’EMCS sarà in grado di generare messaggi elettronici per sostituire il sistema SIPA e, dapprima parzialmente e in un secondo tempo interamente, il sistema MVS.

L’attuale descrizione del sistema SEED contenuta nel regolamento (CE) n. 2073/2004 è obsoleta e deve essere aggiornata, in quanto basata sulla fase 0 del sistema stesso. Occorre inoltre una chiara base giuridica per il servizio fornito sul portale Europa per il controllo della validità delle autorizzazioni degli operatori economici (SEED-su-Europa).

La fase 3 comprenderà lo scambio automatico di messaggi tra gli operatori economici e le amministrazioni degli Stati membri per la segnalazione di situazioni eccezionali, quali i risultati di controlli su strada, le segnalazioni di eccezioni effettuate dagli operatori economici e le interruzioni definitive dei movimenti. Tali scambi sono attualmente gestiti manualmente con la massima diligenza possibile. L’automazione di questi flussi di messaggi contribuirà a migliorare il controllo e la cooperazione amministrativa.

Il progetto EMCS prevede un servizio statistiche e relazioni (CS/MISE – Central Services/Management Information System Excise ). Questo servizio, volto a rafforzare la qualità e la frequenza delle relazioni sul funzionamento dell’EMCS, eliminerà parzialmente la necessità di procedere alla raccolta manuale delle statistiche operative da parte degli Stati membri e della Commissione. Occorrerà una base giuridica per consentire la raccolta di dati dalle registrazioni dei movimenti.

La decisione n. 1152/2003/CE prevedeva l’obbligo per la Commissione e gli Stati membri di finanziare lo sviluppo, la sperimentazione e l’attuazione dell’EMCS. Ora che il sistema EMCS è divenuto operativo, il nuovo regolamento impone agli Stati membri e alla Commissione un obbligo analogo per la manutenzione del sistema e dei servizi ad esso associati.

Oltre a questi interventi specifici, si ritiene necessario apportare le seguenti modifiche al contenuto del regolamento (CE) n. 2073/2004:

- aggiornamento del linguaggio utilizzato nel regolamento, per tener conto dei nuovi standard legislativi;

- revisione generale del testo, soppressione delle disposizioni che non sono più pertinenti e razionalizzazione della struttura del testo;

- presa in conto delle nuove procedure di cooperazione amministrativa nel settore delle accise e in altri settori onde fornire un quadro normativo più efficace e meno oneroso per le autorità competenti e gli operatori economici.

Per dare una base giuridica alle funzioni di cooperazione amministrativa dell’EMCS e per riorganizzare il documento rafforzandone la coerenza e la leggibilità, si propone, tenuto conto della portata delle modifiche, di sostituire completamente il testo del regolamento attualmente in vigore.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D ’IMPATTO

Ricorso al parere di esperti

La proposta è stata elaborata in stretta collaborazione con un gruppo di esperti sotto gli auspici del comitato delle accise (istituito dalla direttiva 2008/118/CE). I servizi della Commissione hanno proceduto a diverse discussioni bilaterali e multilaterali con gli Stati membri interessati per esaminare ulteriormente la proposta.

Valutazione dell’impatto sui servizi della Commissione e degli Stati membri

Tra i nuovi elementi contenuti nella proposta quello fondamentale è costituito dalle norme giuridiche che garantiscono l’applicazione del sistema EMCS. Il relativo impatto va essenzialmente attribuito non al testo qui proposto ma alla decisione n. 1152/2003/CE, con la quale è stata decisa la creazione dell’EMCS. Come indicato sopra, il nuovo sistema, in particolare, semplifica i movimenti in sospensione d’accisa e facilita lo svolgimento di appropriati controlli da parte degli Stati membri. Rispetto alla situazione attuale, la presente proposta non comporta un onere supplementare per gli operatori economici interessati dalle accise, in quanto è essenzialmente incentrata sulla modernizzazione di strumenti e pratiche esistenti. L’introduzione di nuovi sistemi statistici e di relazione dovrebbe ridurre l’onere amministrativo che grava attualmente sulle amministrazioni degli Stati membri, migliorando al tempo stesso la qualità delle relazioni.

Valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali

La proposta presuppone che gli Stati membri limiteranno a quanto necessario e proporzionato il ricorso all’articolo 13 della direttiva 95/46/CE, che conferisce loro la facoltà di esentare le amministrazioni dall’obbligo di agire nel rispetto di tutti i diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali. Il regolamento consente agli Stati membri di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 13 della direttiva 95/46/CE riguardo alla conservazione o allo scambio di informazioni, qualora tale restrizione sia necessaria per salvaguardare rilevanti interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria. L’esatto campo di applicazione della deroga è disciplinato dalla legislazione e dalla prassi amministrativa nazionale, fatto salvo il recepimento nazionale della direttiva 95/46/CE e il rispetto dei principi giuridici generali di necessità e proporzionalità delle misure adottate e di prevedibile pertinenza delle informazioni raccolte, conservate o scambiate. Rispetto al vigente regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia di accise non vi sono pertanto cambiamenti in relazione ai diritti e agli obblighi degli Stati membri.

Il trattamento dei dati da parte della Commissione è limitato ai seguenti ambiti:

1. creazione di un canale di comunicazione sicuro (CCN/CSI) tra le amministrazioni degli Stati membri. Tale canale è utilizzato per trasmettere messaggi strutturati per lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio automatico di informazioni e la trasmissione spontanea di informazioni, al fine di contribuire alla corretta applicazione della legislazione sulle accise;

2. creazione di un meccanismo che consenta di riprodurre, tra gli Stati membri, i dati di registrazione degli operatori economici interessati dalle accise;

3. estrazione di dati a fini statistici.

Il primo ambito (canale di comunicazione sicuro) consente di trasmettere le informazioni ottenute dagli Stati membri che si sono avvalsi delle deroghe previste all’articolo 13 della direttiva 95/46/CE, qualora uno Stato membro debba scambiare dati con un altro Stato membro per tracciare un quadro esaustivo e accurato del modo in cui gli operatori si sono conformati alla legislazione in materia di accise. La Commissione parte dal presupposto che il ricorso all’articolo 13 sia limitato ai casi in cui la notifica alla persona interessata potrebbe ragionevolmente interferire con la valutazione del rispetto della legislazione sulle accise da parte degli Stati membri in questione. La portata delle informazioni trattate ai sensi del presente progetto di regolamento è limitata a quanto necessario a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise (progetto di articolo 1 e spiegazioni ad esso afferenti riportate nel prosieguo). Gli Stati membri sono tenuti, in virtù degli obblighi ad essi imposti dal trattato e della legislazione nazionale derivata dalla direttiva 95/46/CE, a rispettare i diritti degli interessati ai sensi dell’articolo 8, ma sono altresì vincolati dai principi giuridici generali di necessità e proporzionalità. Il presente regolamento non specifica, in quanto ciò non risulta necessario, le modalità da adottare a livello nazionale. La Commissione presuppone inoltre che nell’esercizio dei poteri ad essi conferiti ai sensi del presente regolamento gli Stati membri rispettino tutti gli altri obblighi imposti dal trattato.

La Commissione si limita a fornire un sistema di comunicazione per lo scambio dei dati raccolti e conservati dagli Stati membri; essa non ha alcun accesso operativo ai dati stessi, tranne ai fini della manutenzione del sistema. Nell’ambito della presente proposta, alla Commissione spetta la responsabilità di garantire la riservatezza e la corretta trasmissione dei dati che le sono stati affidati.

Il secondo ambito (copia speculare delle registrazioni relative agli operatori economici nazionali) non comporta il ricorso all’articolo 13 da parte degli Stati membri, in quanto le informazioni sono fornite dagli stessi interessati. Gli Stati membri devono notificare tali dati agli interessati dando loro la possibilità di rettificare eventuali inesattezze. A tutela di questo diritto la proposta richiama la necessità di garantire agli interessati l’accesso ai propri dati in tale ambito e la possibilità di correggere gli errori. Tuttavia la Commissione non ha alcun accesso operativo e quindi alcuna possibilità di modificare i dati stessi; in tal caso, infatti, essa dovrebbe esercitare un controllo sui registri nazionali degli operatori economici, mentre la responsabilità principale della DG TAXUD è di garantire il mantenimento della riservatezza delle informazioni trattate. Il servizio pubblico preposto al controllo della validità delle autorizzazioni si avvale di un estratto dei dati di registrazione degli operatori economici interessati dalle accise nel quale figura unicamente un numero di autorizzazione; tale estratto non contiene informazioni, quali nomi o indirizzi, che potrebbero consentire l’identificazione dei soggetti interessati. La Commissione mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica di contatto associato a questo servizio. Se un operatore economico ritiene che le informazioni fornite siano inesatte, la Commissione gli trasmette le coordinate dell’amministrazione dello Stato membro che è responsabile del trattamento dei suoi dati.

Il terzo ambito riguarda l’estrazione di dati operativi resi anonimi, utilizzati per l’elaborazione di relazioni statistiche. I dati estratti non contengono elementi atti a identificare gli operatori economici che partecipano a un movimento di prodotti soggetti ad accisa.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La Commissione propone al Consiglio di adottare un nuovo regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia di accise, che sostituirà l’attuale regolamento del Consiglio in questo settore.

Scopo della proposta è adeguare la legislazione in questo settore alle possibilità offerte dalla creazione dell’EMCS e conferire a tali possibilità una base giuridica esaustiva e più chiaramente definita, consentendo di sostituire le attuali procedure manuali o semiautomatizzate.

In secondo luogo, la proposta mira a definire in modo più chiaro i diritti e gli obblighi degli Stati membri e della Commissione nel settore considerato, sia in generale che nell’ambito dell’EMCS.

Tale approccio permetterà di instaurare e di promuovere una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri e di allineare la legislazione in questo settore alle disposizioni recentemente adottate in materia di cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA e dell’imposizione diretta.

Base giuridica

Articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri per il seguente motivo.

L’obiettivo della proposta è sostituire il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio con disposizioni che assolvano la stessa funzione, ossia fornire un quadro giuridico comune per la cooperazione amministrativa nel settore specifico dei prodotti soggetti ad accisa e consentire un utilizzo efficace delle possibilità offerte dal sistema EMCS.

Tale obiettivo non può essere realizzato in modo soddisfacente mediante l’intervento dei singoli Stati membri, ma può essere conseguito più efficacemente a livello dell’Unione europea. In assenza della presente proposta e del vigente regolamento, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri potrebbe essere realizzato soltanto attraverso la negoziazione di trattati bilaterali. Appare improbabile che gli Stati membri interessati possano predisporre per tali accordi bilaterali soluzioni elettroniche che comporterebbero costi non sostenibili. Le variazioni tra gli accordi bilaterali potrebbero inoltre ostacolare il corretto funzionamento del mercato unico.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

L’azione proposta si limita a stabilire norme procedurali e strumenti comuni al fine di facilitare la cooperazione amministrativa quotidiana tra gli Stati membri, che rimangono pertanto interamente responsabili della loro organizzazione interna e della ripartizione delle risorse, della scelta dei casi per i quali si fa ricorso alla cooperazione amministrativa internazionale e dell’utilizzo che viene fatto dei risultati.

L’azione proposta non comporterà ulteriori oneri finanziari e amministrativi per l’Unione, i governi nazionali, le autorità regionali e locali, gli operatori economici e i cittadini, ma dovrebbe al contrario razionalizzare i costi umani e finanziari grazie alla definizione di un approccio comune alla cooperazione amministrativa internazionale.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

La scelta dello strumento è perfettamente in linea con l’atto giuridico attualmente in vigore. Un regolamento stabilisce un quadro comune di attività che può essere applicato direttamente in sostituzione del vigente regolamento.

La proposta intende gettare le basi per una modernizzazione dell’attuale quadro comune per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Il regolamento verte esclusivamente sulla cooperazione amministrativa e non concerne il ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti la gestione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa o la tassazione di tali prodotti, che sono già disciplinate da altri atti giuridici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L’eventuale incidenza finanziaria connessa all’introduzione della fase 3 dell’EMCS è riconducibile alla decisione n. 1152/2003/CE. L’incidenza finanziaria dello sviluppo e della gestione di un nuovo servizio per la raccolta di statistiche e dell’impegno a proseguire lo sviluppo e la gestione del sistema in generale rientra tra le spese previste nell’ambito del programma Fiscalis 2013[1] e non sarà pertanto trattata in questa sede.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Abrogazione di disposizioni vigenti

L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di disposizioni vigenti, ossia del regolamento (CE) n. 2073/2004.

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione della normativa, la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell’UE o nazionali) e la semplificazione delle procedure amministrative per i privati.

L’atto proposto favorisce la semplificazione amministrativa, in quanto comprende misure comuni che sono facili da interpretare e da applicare e che a questo riguardo vanno al di là delle misure contenute nel regolamento (CE) n. 2073/2004.

Le autorità pubbliche potranno utilizzare strumenti comuni nell’ambito di un quadro organizzativo predefinito. Questa serie di misure semplificherà il ricorso alla cooperazione amministrativa internazionale europea. Con l’estensione del campo di applicazione della normativa dell’UE le autorità amministrative non avranno bisogno di applicare legislazioni diverse, ciascuna con le proprie norme e condizioni, a seconda del tipo di credito per cui chiedono assistenza.

Illustrazione dettagliata della proposta

La seguente illustrazione dettagliata articolo per articolo evidenzia le disposizioni nuove o modificate sostanzialmente rispetto alle disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 2073/2004. La tabella di concordanza allegata al nuovo regolamento proposto permette di correlare le nuove disposizioni alle vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004.

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e campo d’applicazione

Questo articolo riflette l’ampliamento del campo d’applicazione del regolamento, che sarà esteso alla cooperazione amministrativa volta a garantire non soltanto il calcolo corretto dei diritti d’accisa, ma anche il rispetto di tutta la legislazione in materia di accise. Introduce inoltre il principio per cui il regolamento non pregiudicherà l’applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

Il criterio di “necessità” mira a garantire che lo scambio di informazioni in materia di accise sia commisurato alle reali esigenze delle amministrazioni fiscali, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (articolo 8 e articolo 52, paragrafo 1). Concretamente, una richiesta di informazioni può essere ritenuta “necessaria”, ad esempio, quando consenta di verificare la fondatezza dei sospetti degli investigatori circa l’eventuale coinvolgimento di un operatore economico in attività irregolari dal punto di vista delle accise. D’altro canto, il termine “necessario” chiarisce che gli Stati membri non sono liberi di procurarsi o di chiedere informazioni che con tutta probabilità non sono pertinenti per esaminare la situazione in fatto di accise di una data persona o di un determinato gruppo o categoria di persone.

Articolo 2 – Definizioni

Rispetto al regolamento (CE) n. 2073/2004, per tener conto dell’avvio delle fasi 2 e 3 dell’EMCS e per garantire la conformità alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, sono state inserite le seguenti nuove definizioni: “scambio connesso a un evento”, “operatore economico”, “numero di accisa”, “documento amministrativo elettronico”, “documento di assistenza amministrativa reciproca” e “documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva”. Altre definizioni sono state leggermente modificate.

Articoli da 3 a 6 – Autorità competenti, ufficio centrale di collegamento per le accise (UCCA), servizi di collegamento

La proposta mantiene le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004, che opera una distinzione tra l’autorità competente, che è giuridicamente responsabile dello scambio di informazioni e nel nome della quale lo scambio è effettuato, e i contatti diretti tra servizi e funzionari operanti su delega di un’autorità competente. Tali contatti sono soggetti alla sorveglianza di un ufficio centrale di collegamento per le accise che funge anche da primo punto di contatto. Questa scelta è motivata dall’impossibilità di stabilire norme uniformi a questo riguardo, tenuto conto del campo di applicazione del regolamento e delle differenze esistenti tra Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e lo Stato in generale. In alcuni paesi, ad esempio, la competenza spetterà alle autorità o ai servizi responsabili delle accise, mentre in altri paesi determinati aspetti dell’assistenza amministrativa in questo settore potranno essere demandati ad altri organismi. Gli Stati membri possono decidere liberamente di designare un’altra autorità competente, fermo restando l’obbligo di informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

Questi articoli non impongono pertanto alcuna restrizione riguardo alle modalità di organizzazione interna scelte dagli Stati membri, salvo l’obbligo di disporre di un primo punto di contatto. La proposta continua quindi a fornire un quadro giuridico chiaro per una cooperazione decentrata e conferisce un ruolo essenziale agli uffici centrali di collegamento per le accise, definendone chiaramente le funzioni di cui hanno la responsabilità primaria.

Articolo 7 – Informazioni o documenti ottenuti con l’autorizzazione o su richiesta dell’autorità giudiziaria

Se le informazioni richieste comportano la necessità di effettuare indagini a nome o per conto di autorità giudiziarie, lo scambio di informazioni è talvolta negato o subisce gravi ritardi. Questo può impedire all’autorità amministrativa dello Stato membro richiedente di avviare procedimenti amministrativi o giudiziari efficaci e tempestivi nei confronti dei colpevoli. L’articolo 7 impone pertanto agli Stati membri l’obbligo di cooperare nei casi che comportano procedimenti penali, nel rispetto delle norme applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

Capo II – Cooperazione su richiesta

La proposta definisce i diritti e gli obblighi degli Stati membri e opera una distinzione tra le richieste di informazioni e di indagini amministrative, la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle indagini amministrative, il ricorso a controlli simultanei e le richieste di notifica. L’articolo 11 stabilisce un termine di tre mesi per la comunicazione delle informazioni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta (un mese se le informazioni sono già disponibili), ma consente anche di fissare termini diversi in singoli casi.

Articolo 8 – Obblighi generali dell’autorità interpellata

L’articolo 8 riprende in larga misura l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2004. L’articolo 8, paragrafo 1, costituisce la base giuridica per tutte le richieste di informazioni effettuate mediante il sistema EMCS o in altro modo. Il paragrafo 2 impone all’autorità interpellata di effettuare le indagini amministrative eventualmente necessarie per ottenere le informazioni richieste. A tal fine il paragrafo 3 dispone che le richieste di informazioni possano comprendere una richiesta motivata di indagine amministrativa. Tuttavia lo Stato membro interpellato può decidere che non sono necessarie indagini; in tal caso esso comunica senza indugio allo Stato membro richiedente i motivi per i quali ha deciso di non effettuare tali indagini. Per evitare rifiuti arbitrari, l’articolo 25 stabilisce un elenco di motivi giuridici di tale rifiuto. Come nel sistema attuale, l’autorità interpellata è tenuta a procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro.

Articoli 9 e 10 – Modalità della richiesta e della risposta e trasmissione dei documenti

L’articolo 9 aggiorna l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2073/2004 per garantire che le richieste e le risposte di cui all’articolo 8 siano di norma effettuate avvalendosi del sistema EMCS. Le modalità particolareggiate dei processi operativi, degli scambi di informazioni e delle procedure di riserva formeranno oggetto di un atto di esecuzione del presente regolamento adottato conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, che fornirà una base giuridica per le procedure operative e le specifiche di messaggio di cui alla sezione IV delle specifiche funzionali del sistema delle accise ( Functional Excise System Specification - FESS).

Tuttavia non è possibile prevedere in anticipo tutte le modalità delle richieste di informazioni e indagini amministrative. Inoltre è necessario scambiare elementi di prova e documenti. Per questi motivi è importante riconoscere che nel campo di applicazione dell’articolo 8 rientra anche lo scambio di informazioni che attualmente non sono contemplate dal sistema EMCS. Occorre che tali richieste continuino a disporre di una base giuridica e che, per quanto possibile, siano trasmesse per via elettronica al fine di evitare oneri inutili per le amministrazioni degli Stati membri. Si tratta, ad esempio, di utilizzare il sistema di posta elettronica protetto CCN per lo scambio di informazioni tra gli uffici centrali di collegamento per le accise.

L’articolo 10 privilegia l’uso di copie conformi o di estratti per evitare la trasmissione di documenti originali il cui trattamento comporterebbe un ulteriore onere amministrativo.

Articolo 11 – Termini

All’articolo 11 la Commissione propone un termine massimo normale di tre mesi per la trasmissione delle informazioni, analogamente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2073/2004. Se lo Stato membro interpellato dispone già delle informazioni richieste, questo termine normale è ridotto a un mese. In casi particolari, ad esempio in casi di frode particolarmente complessi che interessano più Stati membri, è possibile fissare un altro termine di comune accordo. Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, l’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che le sarà possibile dar seguito alla richiesta.

Articolo 12 – Partecipazione di funzionari di altri Stati membri ad indagini amministrative

Analogamente al regolamento (CE) n. 2073/2004, questo capo della proposta stabilisce una base giuridica che consente ai funzionari del settore delle accise di essere presenti sul territorio di un altro Stato membro per scambiarsi informazioni e per partecipare ad indagini amministrative in qualità di osservatori. La Commissione propone di riformulare leggermente il testo attuale per chiarire che, previo accordo reciproco, i funzionari di un altro Stato membro sono autorizzati ad essere presenti ovunque siano autorizzati ad essere presenti i funzionari dello Stato membro.

Articolo 13 – Controlli simultanei

La Commissione rimane dell’idea che i controlli simultanei possano contribuire positivamente alla cooperazione amministrativa e che dovrebbero formare parte integrante dei normali piani di controllo degli Stati membri. In caso di sospette irregolarità o infrazioni transfrontaliere in materia di accise, i controlli simultanei possono costituire per le amministrazioni degli Stati membri uno strumento molto efficace per accertare e garantire l’osservanza delle norme.

Il programma Fiscalis 2013 finanzia determinati controlli multilaterali per incoraggiare gli Stati membri ad inserire i controlli simultanei nei loro piani di controllo. La Commissione propone soltanto una piccola modifica dell’attuale formulazione del regolamento (sostituzione del termine “ufficio centrale di collegamento” con “ufficio centrale di collegamento per le accise”).

Articolo 14 – Richieste di notifica delle decisioni e delle misure amministrative

Questo articolo consente ai destinatari di essere informati delle decisioni adottate nei loro confronti dall’autorità richiedente, escluse le notifiche dei crediti. La proposta si limita ad aggiornare il riferimento alla direttiva sul recupero dei crediti, in quanto la direttiva 76/308/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2010/24/UE, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure[2].

Capo III – Scambio di informazioni senza previa richiesta

Articoli da 15 a 18 – Scambio obbligatorio, scambio facoltativo e follow-up

In questo capo la Commissione propone una serie di modifiche intese a creare un quadro logico e di facile comprensione per lo scambio automatico e lo scambio spontaneo, nonché un quadro flessibile di diritti giuridici per gli Stati membri che desiderino andare oltre gli scambi automatici previsti alla sezione 4 del FESS. La proposta introduce inoltre il concetto di “follow-up”, simile al concetto di “feedback” nel settore dell’IVA e delle imposte dirette. Si tratta della possibilità, per lo Stato membro richiedente o ricevente, di effettuare una segnalazione volontaria in merito all’utilità delle informazioni ricevute. Questo meccanismo, attualmente non previsto dal sistema EMCS, può contribuire positivamente alla qualità delle informazioni scambiate.

Il regolamento vigente contiene già articoli concernenti lo scambio automatico o obbligatorio e alcuni Stati membri si sono avvalsi delle possibilità previste dal quadro giuridico per scambiare relazioni mensili e trasmettere informazioni. Tuttavia l’attuale regolamento manca di chiarezza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti da tali articoli; la situazione è ulteriormente aggravata dall’esistenza di un articolo distinto per il sistema di informazione preventiva per le accise (SIPA), che costituisce di fatto una particolare forma di scambio spontaneo o facoltativo, associato a un meccanismo obbligatorio di feedback nel caso di messaggi di avvertimento.

I messaggi di informazione del SIPA sono diventati obsoleti con l’introduzione della fase 2 dell’EMCS, in quanto sono stati sostituiti dalla trasmissione di documenti amministrativi elettronici (e-AD) da parte dello Stato membro di spedizione. I restanti messaggi di avvertimento del SIPA diventeranno obsoleti quando sarà avviata la fase 3 dell’EMCS, che prevede un supporto per lo scambio spontaneo che sostituirà tale funzione.

L’articolo 15 della proposta mantiene l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere informazioni a qualsiasi altro Stato membro nel caso in cui possa essere stata commessa un’infrazione o un’irregolarità, se un’infrazione o un’irregolarità possono avere ripercussioni in un altro Stato membro o se esiste un rischio di frode o di perdita di accise. Questo articolo prescrive inoltre l’utilizzo di messaggi EMCS per questo scambio di informazioni, laddove si disponga di tali messaggi per veicolare le informazioni in questione. L’articolo 15 prevede altresì lo scambio di messaggi per la segnalazione di situazioni eccezionali che possono verificarsi durante un movimento di prodotti soggetti ad accisa, come previsto nella sezione 4 del FESS. Si pensa di rendere obbligatorio lo scambio di segnalazioni sulle situazioni eccezionali che possono verificarsi durante un movimento di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d’accisa. Un atto di esecuzione definirà le varie categorie di informazioni che possono essere oggetto di uno scambio automatico, sia obbligatorio che facoltativo. In funzione di tali categorie, gli Stati membri potranno decidere se optare o no per lo scambio automatico. L’elenco delle categorie sarà riesaminato annualmente. L’articolo 16 della proposta chiarisce inoltre che non si intende in alcun modo limitare eventuali accordi conclusi dagli Stati membri in materia di scambi bilaterali o multilaterali di informazioni.

Si illustrano di seguito alcune situazioni tipiche in cui può essere fatto ricorso allo scambio automatico:

a) situazioni nelle quali si sospetta una frode in un altro Stato membro. Esempio: non è stata inviata alcuna nota di ricevimento EMCS, né sono state fornite spiegazioni e si sospetta che nello Stato membro di destinazione il carico di prodotti soggetti ad accisa sia stato deviato;

b) situazioni che rappresentano un considerevole rischio di frode in un altro Stato membro. Esempio: le accise sono state pagate in uno Stato membro in cui l’aliquota dell’imposta è bassa e i prodotti circolano nell’ambito del regime applicabile ai prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo; tuttavia essi non giungono mai al destinatario, ma sono deviati verso il mercato di uno Stato membro in cui l’aliquota d’accisa è elevata;

c) situazioni in cui nel territorio di uno Stato membro è stato constatato un caso di frode che potrebbe avere ramificazioni in un altro Stato membro. Esempio: lo Stato membro che constata la presenza fisica irregolare di prodotti soggetti ad accisa sospetta che la frode possa essere stata commessa nello Stato membro di partenza (sottodichiarazione o dichiarazione errata dei prodotti soggetti ad accisa nei documenti amministrativi elettronici).

L’articolo 16 dà agli Stati membri la possibilità di trasmettere informazioni che non rientrano nelle categorie previste per lo scambio automatico di informazioni, ad esempio nel caso in cui si riscontri un’irregolarità insolita ma rilevante sotto il profilo economico. Tale articolo prevede inoltre la possibilità di istituire una procedura di follow-up che consenta all’autorità richiedente di riferire all’autorità interpellata in merito all’utilità delle informazioni trasmesse. L’esperienza acquisita nei settori dell’IVA e delle imposte dirette ha dimostrato che questo tipo di feedback incoraggia il ricorso agli scambi spontanei e può aiutare l’autorità richiedente a completare le informazioni di cui dispone.

In sintesi, la proposta intende definire un quadro nel contempo flessibile ed efficace per questo tipo di scambi di informazioni tra gli Stati membri.

Capo IV – Archiviazione e scambio di informazioni sugli operatori economici e statistiche relative alle operazioni nell’Unione

I quattro articoli di questo capo riprendono i capi IV e V del regolamento (CE) n. 2073/2004. I sistemi SIPA e MVS sono stati sostituiti dagli strumenti istituiti dalla fase 3 dell’EMCS e gli articoli ad essi afferenti sono stati pertanto soppressi. Il campo di applicazione di questo nuovo capo, definito con maggiore chiarezza, comprende gli aspetti della cooperazione amministrativa per i quali i servizi della Commissione forniscono un supporto operativo ad attività di cooperazione amministrativa degli Stati membri e svolgono un ruolo di coordinamento e di facilitazione.

Articolo 19 – Archiviazione e scambio di informazioni contenute nelle banche dati elettroniche

Questo articolo definisce le modalità applicabili alla banca dati elettronica SEEDv.1, che differisce per alcuni aspetti dalla precedente banca dati descritta nel regolamento (CE) n. 2073/2004. Esso impone inoltre agli Stati membri e ai servizi centrali della Commissione l’obbligo di garantire che i dati siano esatti e aggiornati, in modo da consentire l’immediata esecuzione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione e da evitare eventuali movimenti verso destinazioni non autorizzate. Infine l’articolo 19 istituisce una base giuridica chiara per il servizio SEED-su-Europa, che consente agli operatori economici di verificare la validità delle autorizzazioni dei loro partner commerciali.

Articolo 20 – Accesso ai dati e rettifica delle informazioni

L’articolo 20 conferisce agli operatori economici il diritto di verificare i dati pubblicati su SEED-su-Europa relativi alla loro autorizzazione, inserendo il loro numero di autorizzazione accisa. Gli operatori possono inoltre chiedere allo Stato membro che rilascia l’autorizzazione di rettificare eventuali errori nelle informazioni pubbliche. La Commissione si impegna a trasmettere le richieste di rettifica all’autorità competente interessata. Per consultare e rettificare le informazioni non pubbliche relative agli operatori economici, a cui la Commissione non ha accesso, gli operatori economici devono continuare a rivolgersi all’autorità competente interessata.

Articolo 21 – Conservazione dei dati

Questo articolo dispone che tutte le informazioni archiviate nel sistema EMCS devono rimanere accessibili per almeno 3 anni, a seconda della politica dell’autorità competente in materia di conservazione dei dati, ed essere inoltre disponibili on-line per gli altri Stati membri. Questo mira a evitare ritardi eccessivi quando gli Stati membri effettuano analisi di rischio sulla base di dati storici.

La legislazione in materia di protezione dei dati prevede che, scaduto il periodo di conservazione, i dati siano cancellati o modificati in modo da eliminare le informazioni atte a consentire l’identificazione delle persone.

Articolo 22 – Modalità di applicazione per le informazioni archiviate

L’articolo 22 stabilisce le modalità di applicazione per l’archiviazione e la correzione dei dati.

Capo V – Condizioni comuni che disciplinano la prestazione di assistenza

Questo capo raggruppa una serie di requisiti e di limitazioni comuni concernenti la prestazione di assistenza.

Articolo 23 – Regime linguistico

Questo articolo è stato riformulato nella proposta ai fini di una maggiore chiarezza. La maggiore disponibilità di interfacce multilingue nel sistema EMCS consentirà di ridurre il ricorso alle traduzioni.

Articolo 24 – Qualità del servizio

La proposta introduce un obbligo di manutenzione del sistema informatizzato sia per la Commissione che per gli Stati membri, in modo che le correzioni e gli aggiornamenti siano sviluppati e applicati secondo un calendario concordato. Le modalità particolareggiate di tale manutenzione formeranno oggetto di un accordo sul livello dei servizi che definirà gli obblighi reciproci della Commissione e degli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri applicheranno inoltre una politica di sicurezza per il sistema informatizzato.

Articolo 25 – Limitazioni generali degli obblighi dell’autorità interpellata

Questo articolo prevede che l’autorità interpellata possa rifiutarsi di effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando l’autorità richiedente non abbia esaurito le consuete fonti di informazione, quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano all’amministrazione fiscale di detto Stato di effettuare tali indagini o di raccogliere o utilizzare tali informazioni ai suoi propri fini o quando la trasmissione delle informazioni sarebbe contraria all’ordine pubblico o condurrebbe alla divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale o di un procedimento commerciale. L’articolo è stato aggiornato per chiarire che il fatto che le informazioni siano detenute da un’istituzione finanziaria non costituisce di per sé un motivo sufficiente per opporre tale rifiuto.

L’articolo 25, paragrafo 5, della proposta prevede che l’autorità interpellata comunichi all’autorità richiedente e alla Commissione i motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza reciproca.

Articolo 26 – Spese

Questo articolo riformula l’articolo corrispondente del regolamento (CE) n. 2073/2004. Il fatto che l’autorità interpellata possa chiedere il rimborso dei costi diversi da quelli per esperti esterni contrasta con l’obbligo generale dell’autorità interpellata di trattare le richieste di cooperazione amministrativa come se agisse per proprio conto nell’esecuzione dell’indagine richiesta.

Articolo 27 – Importo minimo

Questo articolo conferisce al comitato delle accise la facoltà di fissare una soglia minima per i diritti di accisa dovuti, onde evitare un ricorso sproporzionato al regolamento .

Articolo 28 – Segreto d ’ufficio, protezione dei dati e uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento

Questo articolo precisa i fini ai quali possono essere utilizzate le informazioni raccolte. La protezione dei dati è stata estesa alla protezione delle informazioni che possono non essere correlate alle azioni intraprese, alle quali un funzionario ha avuto accesso nell’esercizio delle sue funzioni. Per il resto non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla norma vigente, eccetto l’aggiornamento dei riferimenti ad altre disposizioni legislative.

Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto d’ufficio e possono essere divulgate unicamente per scopi specifici, come nel caso di procedimenti giudiziari o amministrativi che comportino sanzioni avviati a seguito di violazioni della normativa fiscale. Possono inoltre essere utilizzate per l’accertamento della base imponibile, la riscossione e il controllo delle accise e il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, nonché per la determinazione di altri dazi o imposte contemplati dalla direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010. Questo articolo stabilisce una base giuridica per gli scambi tra le autorità responsabili delle accise e altre autorità fiscali dello stesso Stato membro.

Come nel vigente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei doveri definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva 95/46/CE quando ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi finanziari degli Stati membri e dell’Unione europea in conformità dell’articolo 13 della direttiva 95/46/CE. Tali esenzioni garantiscono la riservatezza delle indagini e consentono di riutilizzare i dati relativi alle accise originariamente raccolti per altri fini presso l’operatore economico o altre parti.

Articolo 29 – Accesso alle informazioni autorizzato dalla Commissione

Questo articolo stabilisce la base per l’accesso ai dati da parte delle persone autorizzate dalla Commissione, al fine di limitarlo al minimo necessario per la manutenzione e il funzionamento del sistema .

Articolo 30 – Valore probatorio delle informazioni ottenute

Il testo di questo articolo è identico a quello dell’articolo 32 del vigente regolamento, in base al quale le informazioni ricavate dallo scambio di informazioni hanno lo stesso valore probatorio degli elementi di prova ottenuti da altre autorità all’interno dello stesso Stato membro.

Articolo 31 – Obbligo di cooperare

Il testo di questo articolo corrisponde a quello dell’articolo 33 del regolamento vigente. Esso mira a garantire un coordinamento efficace a livello nazionale e unionale imponendo agli Stati membri l’obbligo di adottare tutte le misure a tal fine necessarie.

Articolo 32 – Relazioni con i paesi terzi

Questo articolo consente agli Stati membri di trasmettere le informazioni utili provenienti da un paese terzo ad altri Stati membri; esso prevede altresì la possibilità di trasmettere informazioni a paesi terzi che siano vincolati da un accordo a trattare le informazioni secondo i principi della direttiva 95/46/CE.

Articolo 33 — Assistenza agli operatori economici

Questo articolo riguarda il servizio previsto all’articolo 24, paragrafo 3, del vigente regolamento, in base al quale uno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di effettuare un’indagine amministrativa per reperire documenti mancanti.

Capo VI – Valutazione e disposizioni transitorie e finali

Articolo 34 – Valutazione del sistema, raccolta di statistiche operative e relazioni

Analogamente al regolamento vigente, la proposta mira a istituire un sistema efficace di assistenza reciproca e di scambio di informazioni inteso a prevenire le frodi nei movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione. Esso attribuisce alla Commissione la responsabilità di sovrintendere alla cooperazione amministrativa, ma non le conferisce in alcun modo un ruolo operativo nell’individuazione e nella lotta contro la frode fiscale. Tuttavia, data la dimensione interna della frode in materia di accise nell’Unione, è essenziale che tale fenomeno sia affrontato a livello unionale mediante l’azione congiunta degli Stati membri e della Commissione. Sono gli Stati membri a dover garantire le necessarie misure di prevenzione delle frodi nei movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione, mentre alla Commissione spetta un ruolo di coordinamento e di facilitazione. Per questo motivo gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni statistiche necessarie per la reciproca valutazione dell’efficacia della cooperazione amministrativa. Con l’entrata in funzione dell’EMCS, i dati da raccogliere e il metodo di valutazione sulla base di relazioni saranno ridefiniti mediante un atto di esecuzione una volta concluse le discussioni in corso con gli Stati membri. Questo articolo stabilirà inoltre la base giuridica ai fini della raccolta diretta dei dati relativi ai movimenti per la produzione di relazioni statistiche mediante l’applicazione CS/MISE. Questo ridurrà notevolmente la necessità per gli Stati membri di raccogliere manualmente le statistiche, migliorando così l’esattezza e la tempestività delle relazioni.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre trasmettere qualsiasi altra informazione riguardante i metodi e le pratiche effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise. La Commissione trasmetterà agli altri Stati membri una relazione su tutte queste informazioni, affinché sia possibile migliorare costantemente le modalità della cooperazione amministrativa previste dal presente regolamento o dalla legislazione in materia di accise e affinché gli Stati membri e la Commissione possano adeguare la cooperazione amministrativa per far fronte a eventuali nuove minacce.

Articolo 35 – Comitato delle accise

L’articolo 35 della nuova proposta aggiorna l’articolo 34 del regolamento vigente per tener conto delle nuove disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti gli atti di esecuzione.

Articolo 36 – Abrogazione del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio

Questo articolo prevede l’abrogazione formale del regolamento vigente e stabilisce che tutti i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento.

Articolo 37 – Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

L’articolo 37 in materia di relazioni riprende il testo dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 2073/2004.

Articolo 38 – Accordi bilaterali

Questo articolo impone agli Stati membri l’obbligo di comunicare l’esistenza di eventuali altri accordi bilaterali alla Commissione, che provvede a informarne gli altri Stati membri.

Articolo 39 – Entrata in vigore

Questo articolo stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento e la data a decorrere dalla quale esso si applicherà (1º gennaio 2012).

2011/0330 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

sentito il garante europeo della protezione dei dati[3],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

4. Il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise[7], prevede un sistema comune in base al quale gli Stati membri si prestano mutua assistenza e collaborano con la Commissione al fine di garantire una corretta applicazione della legislazione in materia di accise e contrastare l’evasione e le distorsioni che ne derivano sul mercato interno. Alla luce dell’esperienza maturata e tenuto conto dei recenti sviluppi, è necessario apportare una serie di modifiche a detto regolamento. Per ragioni di chiarezza, dato il numero di modifiche richieste, è opportuno sostituire il regolamento.

5. Ai fini del completamento del mercato interno permane la necessità di un sistema di cooperazione amministrativa nel settore delle accise.

6. Per motivi di efficacia, rapidità e costo è indispensabile rafforzare il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio di informazioni. Tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all’interno dell’Unione, è importante assicurare un ricorso più generalizzato a formati standard nell’ambito dello scambio di informazioni, affinché le richieste di informazioni siano trattate più rapidamente. Questi requisiti possono essere più efficacemente realizzati attraverso un utilizzo più sistematico del sistema di informatizzazione previsto dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa[8]. Tale sistema offre attualmente maggiori possibilità rispetto al momento dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2073/2004 e continuerà ad essere sviluppato. È quindi opportuno esigere che gli Stati membri vi facciano ricorso ogniqualvolta ciò sia possibile.

7. Lo scambio di informazioni in materia di accise è in larga misura necessario per tracciare un quadro fedele delle attività di alcuni soggetti in questo settore; nel contempo, tuttavia, gli Stati membri non sono liberi di procurarsi o di chiedere informazioni che con tutta probabilità non sono pertinenti per esaminare la posizione in fatto di accise di una data persona o di un determinato gruppo o categoria di persone.

8. Ai fini di un corretto coordinamento del flusso di informazioni, è necessario mantenere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004 riguardanti un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro. Poiché per motivi di efficienza possono essere necessari contatti più diretti tra le autorità e i funzionari, è altresì opportuno mantenere le disposizioni in materia di delega e designazione dei funzionari competenti.

9. Affinché le informazioni necessarie siano trasmesse in tempo utile, è opportuno mantenere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004 che impongono all’autorità interpellata di agire con la massima rapidità e in ogni caso entro un termine determinato. Tuttavia il termine per la trasmissione di informazioni di cui lo Stato membro interpellato già dispone dovrebbe essere inferiore al termine normale.

10. Ai fini di un monitoraggio efficace delle procedure relative alle accise nelle operazioni transfrontaliere, è necessario continuare a prevedere la possibilità di controlli simultanei da parte degli Stati membri e la presenza di funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della cooperazione amministrativa.

11. Per la gestione delle difficoltà connesse alla notifica transfrontaliera delle decisioni e delle misure amministrative è opportuno mantenere le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004.

12. Per lottare efficacemente contro la frode è necessario mantenere le disposizioni sullo scambio di informazioni senza previa richiesta. Per facilitare tale scambio occorre specificare le categorie di informazioni che devono essere scambiate su base obbligatoria.

13. È opportuno che gli Stati membri possano continuare a scambiarsi su base volontaria le informazioni necessarie per la corretta applicazione delle legislazione sulle accise, qualora tali informazioni non rientrino nelle categorie previste per lo scambio automatico.

14. Il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate. È quindi opportuno predisporre un quadro per consentire tale ritorno d’informazione.

15. L’archiviazione elettronica, da parte degli Stati membri, di taluni dati specifici sulle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del sistema delle accise e la lotta contro la frode. Essa consente lo scambio rapido di tali dati tra gli Stati membri e l’accesso automatico alle informazioni. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante il ricorso alle informazioni già contenute nei sistemi informatizzati nazionali per le accise, l’elaborazione di analisi dei rischi volte a migliorare le informazioni esistenti a livello nazionale sugli operatori economici interessati dalle accise e i loro movimenti all’interno dell’Unione e l’inclusione di una serie di informazioni sui soggetti passivi e sulle loro operazioni.

16. Per garantire l’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati elettroniche, occorre prevederne l’aggiornamento regolare.

17. È opportuno che gli operatori economici siano in grado di effettuare rapidamente le verifiche necessarie per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa. Essi devono poter ottenere la conferma elettronica della validità dei numeri di accisa mediante un registro centrale gestito dalla Commissione e alimentato con le informazioni contenute nelle banche dati nazionali.

18. Le norme nazionali in materia di segreto bancario potrebbero compromettere l’efficienza dei meccanismi previsti dal presente regolamento. È quindi opportuno che gli Stati membri non abbiano la facoltà di negare le informazioni richieste unicamente in virtù di tali norme.

19. Il presente regolamento deve far salve e deve integrare le altre misure adottate a livello dell’Unione che contribuiscono alla lotta contro le irregolarità e le frodi nel settore delle accise.

20. Fatte salve determinate condizioni, segnatamente in materia di protezione dei dati, le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni con i paesi terzi si sono rivelate utili ai fini della corretta applicazione della legislazione e devono pertanto essere mantenute.

21. Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[9]. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[10].

22. Per un’applicazione efficace del presente regolamento può essere necessario limitare la portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, e segnatamente dei diritti definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva stessa, al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare tali limitazioni nella misura in cui sono necessarie e proporzionate.

23. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 8, 16, 19, 20, 21 e 34 del presente regolamento, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[11].

24. Poiché gli atti di esecuzione costituiscono misure di portata generale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 182/2011, per la loro adozione occorre applicare la procedura di esame.

25. È necessario controllare e valutare il funzionamento del presente regolamento. Occorre pertanto prevedere la raccolta di statistiche e di altre informazioni da parte degli Stati membri nonché l’elaborazione di relazioni periodiche da parte della Commissione.

26. Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio del 16 novembre 2004.

27. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la semplificazione e il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, che richiedono un approccio armonizzato, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell’unità d’azione e dell’efficacia perseguite, essere realizzati più efficacemente a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

28. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8). Tenuto conto dei limiti fissati dal presente regolamento, il trattamento di tali dati nell’ambito del regolamento medesimo non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

29. Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione in materia di accise devono cooperare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l’osservanza di tale legislazione. A tal fine esso definisce norme e procedure che consentano alle autorità competenti degli Stati membri di cooperare e di scambiarsi, per via elettronica o in altro modo, le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della suddetta legislazione.

30. Il presente regolamento fa salva l’applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. Esso non pregiudica l’esecuzione di eventuali obblighi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) “autorità competente”, l’autorità designata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1;

(2) “autorità richiedente”, l’ufficio centrale di collegamento per le accise di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

(3) “autorità interpellata”, l’ufficio centrale di collegamento per le accise di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

(4) “ufficio delle accise”, qualsiasi ufficio in cui possono essere espletate alcune delle formalità previste dalle norme in materia di accise;

(5) “scambio automatico connesso a un evento”, la comunicazione sistematica di informazioni riguardanti un evento di interesse a un altro Stato membro, senza previa richiesta e secondo una struttura predefinita, ogniqualvolta tali informazioni siano disponibili, ad esclusione dello scambio di informazioni di cui all’articolo 21 della direttiva 2008/118/CE;

(6) “scambio automatico regolare”, la comunicazione sistematica a un altro Stato membro di informazioni secondo una struttura predefinita, senza previa richiesta e a intervalli regolari prestabiliti;

(7) “scambio spontaneo”, la comunicazione di informazioni a un altro Stato membro senza previa richiesta nei casi non contemplati ai punti (5) e (6);

(8) “sistema informatizzato”, il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa previsto dalla decisione n. 1152/2003/CE;

(9) “persona”, una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire;

(10) “operatore economico”, una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla legislazione in materia di accise, sia essa a tal fine autorizzata o no;

(11) “mezzo elettronico”, qualsiasi tipo di attrezzatura elettronica atta a consentire il trattamento (compresa la trasmissione e la compressione) e l’archiviazione di dati, compreso il sistema informatizzato di cui al punto (8);

(12) “numero di accisa”, il numero di identificazione assegnato dagli Stati membri ai fini dell’accisa nei registri degli operatori economici e dei luoghi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b);

(13) “movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione”, il movimento tra due o più Stati membri di prodotti soggetti ad accisa in sospensione dall’accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE o di prodotti soggetti ad accisa dopo l’immissione in consumo ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva 2008/118/CE;

(14) “indagine amministrativa”, tutti i controlli, le verifiche e gli interventi effettuati da funzionari o da autorità competenti nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise;

(15) “rete CCN/CSI”, la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;

(16) “accise”, le tasse di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE;

(17) “documento di assistenza amministrativa reciproca”, un documento elaborato dal sistema informatizzato e utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 15 o dell’articolo 16 e per il follow-up ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 16;

(18) “documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva”, un documento su supporto cartaceo utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 15, nel caso in cui il sistema informatizzato non sia disponibile;

(19) “controllo simultaneo”, un controllo coordinato, connesso alla legislazione sulle accise, sulla situazione di un operatore economico o di persone collegate, organizzato da due o più Stati membri partecipanti aventi interessi comuni o complementari.

Articolo 3 Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente a nome della quale è applicato il presente regolamento. Esso informa senza indugio la Commissione di tale designazione e di ogni successiva modifica.

2. La Commissione mette a disposizione un elenco di tutte le autorità competenti e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4 Uffici centrali di collegamento per le accise e servizi di collegamento

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento per le accise quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

L’ufficio centrale di collegamento per le accise può essere inoltre designato quale responsabile dei contatti con la Commissione.

2. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare servizi di collegamento dotati di competenza territoriale specifica o di responsabilità funzionale specializzata, diversi dall’ufficio centrale di collegamento per le accise, per lo scambio diretto di informazioni ai sensi del presente regolamento.

L’ufficio centrale di collegamento per le accise provvede affinché l’elenco di questi servizi sia tenuto aggiornato e reso accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.

Articolo 5 Funzionari competenti

1. L ’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare, alle condizioni stabilite dallo Stato membro, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni ai sensi del presente regolamento.

L’autorità competente può limitare la portata di tale delega.

Spetta all’ufficio centrale di collegamento per le accise tenere aggiornato l’elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.

2. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 sono ritenuti funzionari competenti ai fini di tali articoli, conformemente alle condizioni definite dalle autorità competenti.

Articolo 6 Obblighi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise, dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti

1. L ’ufficio centrale di collegamento per le accise è il responsabile principale degli scambi di informazioni sui movimenti di prodotti soggetti ad accisa e in particolare:

a) dello scambio di informazioni di cui all’articolo 8;

b) della trasmissione delle notifiche relative alle decisioni amministrative e alle misure richieste dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14;

c) degli scambi obbligatori di informazioni ai sensi dell’articolo 15;

d) degli scambi spontanei di informazioni ai sensi dell’articolo 16;

e) della presentazione di relazioni sulle azioni di follow-up ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 16, paragrafo 2;

f) dello scambio di informazioni presenti nella banca dati elettronica di cui all’articolo 19;

g) della trasmissione di dati statistici e di altre informazioni ai sensi dell’articolo 34.

2. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta di assistenza o una risposta a una richiesta di assistenza, ne informa l’ufficio centrale di collegamento per le accise del suo Stato membro alle condizioni stabilite da quest’ultimo.

3. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un’azione fuori del suo ambito territoriale o operativo, la trasmette immediatamente all’ufficio centrale di collegamento per le accise del suo Stato membro nonché al funzionario competente del servizio di collegamento responsabile e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso, i termini previsti all’articolo 11 decorrono dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all’ufficio centrale di collegamento per le accise e al funzionario competente del servizio di collegamento responsabile, e comunque entro una settimana dal ricevimento della richiesta di cui alla prima frase del presente paragrafo.

Articolo 7 Informazioni o documenti ottenuti con l’autorizzazione o su richiesta dell’autorità giudiziaria

1. L’obbligo di fornire assistenza non esclude la trasmissione di informazioni o documenti che l’autorità interpellata ha ottenuto con l’autorizzazione o su richiesta dell’autorità giudiziaria.

2. La trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente deve essere preventivamente autorizzata dall’autorità giudiziaria, se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale.

Capo IICooperazione su richiesta

Articolo 8 Obblighi generali dell’autorità interpellata

1. Su richiesta dell ’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, anche in relazione a uno o più casi specifici, con particolare riguardo ai movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione.

2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata predispone lo svolgimento delle eventuali indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in questione.

3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata decide che un’indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l’autorità richiedente delle ragioni di tale decisione.

4. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta, l’autorità interpellata, o l’autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro.

5. L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato.

Articolo 9 Modalità della richiesta e della risposta

1. Le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell’articolo 8 e le risposte a tali richieste sono scambiate mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Se il sistema informatizzato è indisponibile, al posto del documento di assistenza amministrativa reciproca viene utilizzato il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:

a) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca;

b) le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca;

c) il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva;

d) le norme e le procedure riguardanti l’uso del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.

La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto della relazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro stabilisce in quali situazioni il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile.

4. Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi eccezionali il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

Articolo 10 Trasmissione di documenti

1. I documenti da trasmettere ai sensi dell ’articolo 8, a prescindere dal loro contenuto, sono allegati al documento di assistenza amministrativa di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

Tuttavia, nel caso in cui ciò risultasse impossibile o difficilmente praticabile, i documenti sono trasmessi per via elettronica o in altro modo.

2. L’autorità interpellata ha l’obbligo di fornire documenti originali soltanto se sono necessari ai fini perseguiti dall’autorità richiedente e sempre che ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata.

Articolo 11 Termini

1. L’autorità interpellata trasmette le informazioni di cui all’articolo 8 quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Tuttavia, se l’autorità interpellata è già in possesso delle informazioni, tale termine è fissato ad un mese.

2. Per alcune categorie di casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

31. Qualora non sia in grado di dare seguito alla richiesta entro il termine di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente, entro il termine di un mese e mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, delle circostanze che le impediscono di rispettare il termine prescritto e indica quando potrà dare seguito alla richiesta.

Articolo 12 Partecipazione di funzionari di altri Stati membri alle indagini amministrative

1. Previo accordo tra l ’autorità richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, funzionari debitamente autorizzati dall’autorità richiedente possono essere presenti negli uffici o in qualsiasi altro luogo in cui le autorità amministrative dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata esercitano le loro funzioni, al fine di scambiare le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell’autorità interpellata, ne è fornita copia ai funzionari dell’autorità richiedente.

2. Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, funzionari designati dall’autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato al fine di scambiare le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise.

Se viene raggiunto tale accordo, i funzionari dell’autorità richiedente possono avere accesso agli stessi luoghi e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, per il tramite di tali funzionari e unicamente ai fini dello svolgimento dell’indagine amministrativa. In nessun caso i funzionari dell’autorità richiedente esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell’autorità interpellata.

3. I funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Articolo 13 Controlli simultanei

1. Per lo scambio delle informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio, di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

2. Ai fini della conclusione di un accordo ai sensi del paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro presenta una proposta alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

La proposta:

a) specifica i casi per i quali è proposto il controllo simultaneo;

b) identifica ogni singola persona in relazione alla quale si intende effettuare tale controllo;

c) indica le ragioni che giustificano la necessità di un controllo comune;

d) specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.

3. Al ricevimento della proposta di cui al paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono se intendono partecipare ai controlli simultanei; essi comunicano tale decisione quanto prima possibile, e comunque entro un mese dal ricevimento della proposta, all’autorità competente che l’ha formulata. L’eventuale rifiuto di partecipare a controlli simultanei deve essere debitamente motivato.

4. Se viene raggiunto l’accordo di cui al paragrafo 1, ogni autorità competente che vi aderisce designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo simultaneo.

5. Al termine del controllo simultaneo, se ritengono che tale informazione sia di particolare interesse per altri Stati membri, le autorità competenti informano senza indugio gli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri in merito a eventuali metodi e pratiche riscontrati nel corso del controllo simultaneo che sono stati effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise.

Articolo 14 Richiesta di notifica di decisioni e misure amministrative

1. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme applicabili ad analoghe notifiche nello Stato membro in cui essa ha sede, tutte le decisioni e le misure adottate dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente concernenti l’applicazione della legislazione in materia di accise.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai documenti di cui all’articolo 8 della direttiva 2010/24/UE.

2. Le richieste di notifica di cui al paragrafo 1 precisano l’oggetto della decisione o della misura da notificare e indicano il nome, l’indirizzo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del destinatario.

3. L’autorità interpellata informa senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica di cui al paragrafo 1 precisando la data in cui la decisione o la misura è stata notificata al destinatario.

4. Se non è in grado di dare seguito alla richiesta di notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata ne informa per iscritto l’autorità richiedente entro un mese dal ricevimento della richiesta.

L’autorità interpellata non può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di notifica a motivo del contenuto della decisione o della misura da notificare.

Capo IIIScambio di informazioni senza previa richiesta

Articolo 15 Scambio obbligatorio di informazioni

1. L’autorità competente di ogni Stato membro trasmette alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione delle legislazione in materia di accise, senza previa richiesta e mediante uno scambio automatico regolare o connesso a un evento, nei casi seguenti:

a) se in un altro Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise;

b) se nel territorio di uno Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise che possa avere ripercussioni in un altro Stato membro;

c) se esiste un rischio di frode o perdita di accise in un altro Stato membro;

d) se durante un movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione si è verificato un evento eccezionale che non è definito dalle disposizioni della direttiva 2008/118/CE e che può incidere sul calcolo delle accise a carico di un operatore economico.

2. Se riguardano un movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, fatto salvo il paragrafo 3.

Tuttavia, se per ragioni pratiche non è possibile utilizzare tale documento, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

3. Se il sistema informatizzato è indisponibile, al posto del documento di cui al paragrafo 2 viene utilizzato il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:

a) le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1;

b) la frequenza dello scambio regolare per ciascuna categoria di informazioni;

c) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca;

d) il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva;

e) le norme e le procedure relative agli scambi dei documenti di cui alle lettere c) e d).

La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione al fine di stabilire in quali situazioni il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile dalle autorità competenti ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 16 Scambio facoltativo di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri possono in ogni caso trasmettersi reciprocamente, senza previa richiesta e mediante scambio spontaneo, qualsiasi informazione in loro possesso, non contemplata dall’articolo 15, necessaria a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.

A tal fine essi possono avvalersi del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.

2. L’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere amministrativo sproporzionato.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:

a) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca destinati alla trasmissione dei tipi più comuni di informazioni di cui al paragrafo 1;

b) le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca.

La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto della relazione di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 17 Obbligo degli Stati membri di agevolare gli scambi di informazioni senza previa richiesta

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.

Articolo 18 Limitazione degli obblighi

Ai fini dell’attuazione del presente capo gli Stati membri non sono tenuti ad imporre nuovi obblighi agli operatori economici in materia di raccolta di informazioni né ad assumersi oneri amministrativi sproporzionati.

Capo IVArchiviazione e scambio di informazioni elettroniche relative agli operatori economici

Articolo 19 Archiviazione e scambio delle informazioni relative alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi

1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro gestisce una banca dati elettronica contenente i seguenti registri:

a) un registro degli operatori economici appartenenti a una delle seguenti categorie:

i) depositari autorizzati ai sensi dell’articolo 4, punto 1), della direttiva 2008/118/CE;

ii) destinatari registrati ai sensi dell’articolo 4, punto 9), della direttiva 2008/118/CE;

iii) speditori registrati ai sensi dell’articolo 4, punto 10), della direttiva 2008/118/CE;

b) un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali ai sensi dell’articolo 4, punto 11), della direttiva 2008/118/CE.

2. I registri di cui al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a) il numero unico di accisa rilasciato dall’autorità competente per un operatore economico o un luogo;

b) il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo;

c) la categoria del prodotto soggetto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto soggetto ad accisa (CPA) di cui all’allegato II, elenco codici 11, del regolamento (CE) n. 684/2009 dei prodotti coperti dall’autorizzazione;

d) gli estremi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise o dell’ufficio delle accise presso i quali si possono ottenere altre informazioni;

e) la data a partire dalla quale l’autorizzazione è valida, è modificata e, se del caso, cessa di essere valida;

f) per i depositari autorizzati, il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali cui è concessa l’autorizzazione e, se la normativa nazionale lo prevede, una menzione indicante che il depositario è autorizzato a frazionare un movimento in conformità dell’articolo 23 della direttiva 2008/118/CE, o che è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della medesima direttiva;

g) per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, una menzione indicante che il destinatario è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE;

h) per i destinatari registrati di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, il contenuto dell’autorizzazione per quanto riguarda la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità dell’autorizzazione;

i) in deroga alla lettera h), nel caso di destinatari registrati di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE in possesso di un’autorizzazione a ricevere vino da speditori che beneficiano della deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE, è omessa l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione. Nel registro figura in questo caso un riferimento alla deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE;

j) per i depositi fiscali, il depositario autorizzato o l’elenco dei depositari autorizzati per i quali tale deposito fiscale è autorizzato per l’uso.

3. L’ufficio centrale di collegamento per le accise o un servizio di collegamento di ogni Stato membro provvede affinché le informazioni contenute nei registri nazionali siano complete, esatte e aggiornate.

4. Le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 2 sono scambiate automaticamente mediante un registro centrale.

La Commissione gestisce il registro nell’ambito del sistema informatizzato in modo da garantire in qualsiasi momento una panoramica precisa e aggiornata dell’insieme dei dati dei registri nazionali trasmessi da tutti gli Stati membri.

Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento degli Stati membri comunicano in tempo utile alla Commissione il contenuto del registro nazionale e le sue eventuali modifiche.

Articolo 20 Accesso alle informazioni e rettifica delle informazioni

1. La Commissione provvede affinché le persone che intervengono in un movimento di prodotti soggetti ad accisa all ’interno dell’Unione siano autorizzate a ottenere conferma per via elettronica della validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4. Le eventuali richieste di rettifica di tali informazioni presentate da un operatore economico sono trasmesse dalla Commissione all’ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento competente per l’autorizzazione dell’operatore economico in questione.

2. Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento degli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici siano autorizzati a ottenere conferma delle informazioni ad essi attinenti detenute ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, e chiedere la rettifica di eventuali inesattezze.

Articolo 21 Conservazione dei dati

1. L’autorità competente di ogni Stato membro conserva le informazioni riguardanti i movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione e i dati contenuti nei registri nazionali di cui all’articolo 19 per un periodo minimo di tre anni decorrente dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto inizio il movimento, affinché tali informazioni possano essere utilizzate per le procedure previste dal presente regolamento. Le informazioni raccolte mediante il sistema informatizzato sono conservate in tale sistema in modo che sia possibile procedere alla loro estrazione e al successivo trattamento a seguito di una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 8.

2 Scaduto il periodo di conservazione dei dati, gli Stati membri cancellano il contenuto delle registrazioni in loro possesso o archiviano tali registrazioni secondo modalità che non consentano di individuare l’operatore o gli operatori economici interessati.

Articolo 22 Attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare:

a) i dettagli tecnici relativi all’aggiornamento automatico delle banche dati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e del registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4;

b) le regole e le procedure riguardanti l’accesso alle informazioni e la rettifica delle medesime ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1;

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Capo VCondizioni comuni in materia di assistenza

Articolo 23 Regime linguistico

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l ’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione.

Articolo 24 Qualità del servizio

1 La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le parti del sistema informatizzato necessarie per lo scambio di informazioni previsto dal presente regolamento siano correttamente funzionanti e siano oggetto di adeguati interventi di manutenzione e sviluppo.

2 La Commissione e gli Stati membri concludono un accordo sul livello dei servizi e stabiliscono di comune accordo una politica di sicurezza per il sistema informatizzato. L’accordo sul livello dei servizi definisce la qualità tecnica e la quantità dei servizi da fornire a cura della Commissione e degli Stati membri per garantire il corretto funzionamento di tutte le parti del sistema informatizzato e del sistema di comunicazione elettronica e la condivisione delle responsabilità per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo del sistema.

Articolo 25 Limitazioni generali degli obblighi dell’autorità interpellata

1. L’autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento a condizione che l’autorità richiedente abbia esaurito le consuete fonti di informazione di cui avrebbe potuto avvalersi, nelle circostanze in questione, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

2. Il presente regolamento non impone alle autorità competenti di uno Stato membro l’obbligo di effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato membro non consentano a dette autorità di effettuare tali indagini o di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

3. L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutarsi di fornire informazioni se, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni.

4. La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di fornire informazioni su un operatore economico soltanto perché tali informazioni sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.

5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza. Essa comunica inoltre annualmente alla Commissione, a fini statistici, le categorie di motivi per i quali è opposto il rifiuto.

Articolo 26 Spese

Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese derivanti dall’applicazione del presente regolamento, ad eccezione di eventuali compensi versati a periti.

Articolo 27 Importo minimo

1. La possibilità di chiedere assistenza ai sensi del presente regolamento può essere soggetta a una soglia minima per i diritti di accisa dovuti.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare la soglia di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 28 Segreto d’ufficio, protezione dei dati e uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento

1. Le informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento e tutte le informazioni cui abbia avuto accesso un funzionario, un altro agente o un contraente nell’esercizio delle sue funzioni sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che riceve tali informazioni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per gli scopi seguenti:

a) accertamento della base imponibile delle accise;

b) riscossione o controllo amministrativo delle accise;

c) controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa;

d) analisi di rischio nel settore delle accise;

e) indagini nel settore delle accise;

f) accertamento di altre tasse, dazi e oneri contemplati dall’articolo 2 della direttiva 2010/24/UE.

Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.

Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che comportano l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati a seguito di violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

3. Quando l’autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall’autorità interpellata possano essere utili all’autorità competente di un altro Stato membro, può trasmetterle a quest’ultima. Essa informa al riguardo l’autorità interpellata.

L’autorità interpellata può subordinare la trasmissione delle informazioni a un altro Stato membro al suo consenso preventivo.

4. L’archiviazione o lo scambio di informazioni da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 12 e all’articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. Tali restrizioni sono proporzionate agli interessi in questione.

Articolo 29 Accesso alle informazioni autorizzato dalla Commissione

A persone debitamente autorizzate dalla Commissione può essere dato accesso alle informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 4, soltanto nella misura necessaria per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI e per il funzionamento del registro centrale.

Tali persone sono tenute al segreto d’ufficio. Le informazioni cui è dato accesso sono protette come dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 30 Valore probatorio delle informazioni ottenute

Le relazioni, gli attestati e qualsiasi altro documento, come pure le copie conformi o gli estratti degli stessi, ottenuti da funzionari dell’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente ai sensi del presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dalle istanze competenti dello Stato membro dell’autorità richiedente allo stesso titolo di documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità di tale Stato membro.

Articolo 31 Obbligo di cooperazione

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all’articolo 3;

b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini del coordinamento di cui alla lettera a);

c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

2. La Commissione comunica senza indugio all’autorità competente di ogni Stato membro le informazioni che riceve e che è in grado di fornire, necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise.

Articolo 32 Relazioni con paesi terzi

1. Quando un paese terzo comunica informazioni all’autorità competente di uno Stato membro, questa può trasmetterle alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro che possa avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano, a condizione che gli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza lo consentano. Tali informazioni possono essere trasmesse anche alla Commissione se presentano un interesse per l’Unione e rispondono alle stesse finalità del presente regolamento.

2. Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale, per gli stessi scopi per i quali dette informazioni sono state fornite e in conformità della direttiva 95/46/CE, in particolare delle disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, e delle misure nazionali di attuazione della direttiva.

Articolo 33 Assistenza agli operatori economici

1. Le autorità competenti di uno Stato membro nel quale è stabilito uno speditore di prodotti soggetti ad accisa possono fornire assistenza a tale speditore qualora quest’ultimo non riceva la nota di ricevimento di cui all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE o, nelle situazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della stessa direttiva, la copia del documento di accompagnamento di cui all’articolo 34 della direttiva medesima.

Tale assistenza lascia impregiudicati gli obblighi fiscali dello speditore che ne fruisce.

2. Se, nel fornire assistenza ai sensi del paragrafo 1, uno Stato membro ritiene necessario ottenere informazioni da un altro Stato membro, chiede tali informazioni in conformità dell’articolo 8. L’altro Stato membro può rifiutarsi di procurare le informazioni richieste nel caso in cui lo speditore non abbia esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere la prova della conclusione del movimento di prodotti soggetti ad accisa.

Capo VIValutazione e disposizioni transitorie e finali

Articolo 34 Valutazione del sistema, raccolta di statistiche operative e relazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione riassume periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni disponibili in relazione all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, compresi i dati statistici necessari per la sua valutazione;

b) tutte le informazioni disponibili in relazione ai metodi e alle pratiche effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise, se tali metodi o pratiche rivelano carenze o lacune nel funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento.

Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione sulle accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.

La Commissione trasmette le informazioni comunicate dagli Stati membri agli altri Stati membri interessati.

L’obbligo di comunicare informazioni e dati statistici non deve comportare un aumento ingiustificato dell’onere amministrativo.

3. Fatto salvo l’articolo 28, la Commissione può estrarre direttamente informazioni, a fini operativi e statistici, dai messaggi generati dal sistema informatizzato.

4. Le informazioni comunicate dagli Stati membri ai fini dei paragrafi 1 e 2 non devono contenere dati individuali o personali.

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscano i pertinenti dati statistici che devono essere comunicati dagli Stati membri, le informazioni che possono essere estratte dalla Commissione e le relazioni statistiche che devono essere elaborate dalla Commissione e dagli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 35 Comitato delle accise

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall ’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 36 Abrogazione del regolamento (CE) n. 2073/2004

Il regolamento (CE) n. 2073/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tabella di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 37 Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Articolo 38 Accordi bilaterali

1. Il presente regolamento non osta all’esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

2. Se le autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, raggiungono un accordo su questioni bilaterali contemplate dal presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 39 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Tabella di concordanza n. 1: Regolamento (CE) n. 2073/2004 > nuovo regolamento |

Articolo 2073/2004 | Nuovo articolo | Articolo 2073/2004 | Nuovo articolo |

1 | 1 | 20 | 17 |

2 | 2 | 21 | 18 |

3 | 3, 4, 5, 6 | 22 | 19, 20 |

4 | 7 | 23 | - |

5 | 8 | 24 | 33 |

6 | 9 | 25 | 21 |

7 | 7, 10 | 26 | 34 |

8 | 11 | 27 | 32 |

9 | 11 | 28 | 9, 15, 16, 22 |

10 | 11 | 29 | 23 |

11 | 12 | 30 | 25, 27, 28, |

12 | 13 | 31 | 28, 29, 32 |

13 | 13 | 32 | 30 |

14 | 14 | 33 | 31 |

15 | 14 | 34 | 35 |

16 | 14 | 35 | 37 |

17 | 15 | 36 | 38 |

18 | 15 | 37 | 39 |

19 | 16 |

[pic][pic][pic]

[1] GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.

[2] GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

[3]

[4] GU C [...] del [...], pag.

[5] GU C [...] del [...], pag.

[6] GU C [...] del [...], pag.

[7] GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

[8] GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5.

[9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[10] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[11] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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