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Document 52011PC0315

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    /* COM/2011/0315 def. - COD 2011/0150 */

    52011PC0315

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio /* COM/2011/0315 def. */


    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta

    · Motivazione e obiettivi della proposta

    La normalizzazione europea è il risultato di una cooperazione volontaria tra l'industria, le autorità pubbliche e le altre parti interessate che agiscono di concerto in un sistema basato sull'apertura, sulla trasparenza e sul consenso. Per l'industria europea le norme riassumono le prassi ottimali in un determinato settore, perché comprendono la perizia collettiva degli operatori che partecipano alla loro elaborazione.

    In futuro la normalizzazione europea svolgerà un ruolo cruciale in una gamma di settori più ampia rispetto ad oggi, che vanno dal sostegno alla competitività europea, alla tutela del consumatore, al miglioramento dell'accessibilità per i disabili e gli anziani all'affrontare il cambiamento climatico. Per soddisfare rapidamente le esigenze in via di evoluzione in tutti i settori sarà necessario disporre di un sistema di normalizzazione europeo aggiornato dal punto di vista tecnico, efficace, completo e inclusivo. Tale sistema si baserà sui punti di forza del sistema attuale, ma dovrà essere anche flessibile e atto ad affrontare le sfide future non appena si presentano.

    Nella strategia EUROPA 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva [COM(2010)2020] la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare il metodo di elaborazione delle norme e l'uso delle norme in Europa per elevare gli standard europei ed internazionali per la competitività a lungo termine dell'industria europea e per raggiungere importanti obiettivi politici in settori quali l'e-government, i servizi sanitari online o l'accessibilità elettronica.

    Il 21 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una relazione sul futuro della normalizzazione europea [A7-0276/2010], secondo la quale nella revisione della normalizzazione europea è opportuno mantenerne i numerosi elementi positivi, colmare le sue lacune e raggiungere un corretto equilibrio tra dimensione europea, nazionale ed internazionale. Nella relazione si riconosce inoltre che l'interoperabilità è fondamentale per l'innovazione e la competitività, soprattutto nel settore delle TIC.

    Nella sua comunicazione del 13 aprile 2011 "Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", la Commissione elenca, tra le dodici azioni prioritarie che le istituzioni dell'UE devono adottare entro la fine del 2012, anche l'estensione del sistema europeo di normalizzazione ai servizi.

    · Contesto generale

    Le norme e la normalizzazione sono strumenti politici molto efficaci per l'UE. Sebbene le norme e la normalizzazione forniscano vantaggi molto più ampi per l'economia europea, esse sono impiegate come strumenti politici al fine di garantire, tra l'altro, il funzionamento del mercato unico dei prodotti, l'interoperabilità delle reti e dei sistemi, in particolare nel settore delle TIC, un livello elevato di tutela del consumatore e dell'ambiente, più innovazione ed inclusione sociale.

    Nella società digitale le norme sono indispensabili per garantire l'interoperabilità delle reti e dei sistemi, soprattutto nel settore delle TIC. Nella società digitale le soluzioni TIC sono applicate in qualsiasi settore economico, come anche nella nostra vita quotidiana. Le soluzioni, le applicazioni e i servizi TIC devono essere in grado di comunicare tra loro; essi devono essere interoperabili. L'interoperabilità è basata sulle norme.

    Le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel funzionamento del mercato interno per i prodotti industriali. Le norme europee sostituiscono quelle nazionali, spesso contrastanti tra loro e che, per tale motivo, possono creare ostacoli tecnici ad un mercato nazionale.

    Ai fini del presente regolamento esistono due tipi di norme: le norme europee elaborate su richiesta della Commissione, sulla base di un cosiddetto "mandato" nel quale gli organismi europei di normalizzazione (OEN) sono invitati ad intervenire, e le altre norme europee elaborate su iniziativa di altri attori (imprese, organismi nazionali di normalizzazione, soggetti interessati, ecc.).

    La presente proposta affronta tre problemi principali.

    1. In un mondo e in una società che cambiano rapidamente, soprattutto in settori caratterizzati da prodotti dalla vita molto breve e da cicli di sviluppo brevi, le norme devono tenere il passo con il rapido sviluppo tecnologico. Taluni soggetti interessati affermano che l'intero processo di elaborazione delle norme europee richieste dalla Commissione è troppo lento. La principale conseguenza negativa di un processo di elaborazione delle norme lento è che le norme nazionali contrastanti continuano ad essere in vigore e a poter creare ostacoli tecnici nella catena di approvvigionamento o ostacoli agli scambi, se la norma nazionale viene impiegata come strumento protezionistico. Un'altra conseguenza consiste nel fatto che, in assenza di norme armonizzate, le imprese non possono avvalersi della norma pertinente per conferire una presunzione di conformità e devono dimostrare di rispettare i requisiti fondamentali nel rispetto della procedura di valutazione della conformità stabilita dalla legislazione UE applicabile. In entrambi i casi le imprese non riescono a risparmiare i costi sostenuti a causa della frammentazione del mercato interno o delle procedure di valutazione della conformità. Le norme nazionali contrastanti o l'assenza di norme armonizzate fanno aumentare i costi delle operazioni e i costi unitari, data la necessità di produrre lotti diversi. L'industria reagisce a tale situazione fissando canali di normalizzazione informali per il rapido sviluppo di specifiche tecniche, volte a garantire l'interoperabilità, che assumono portata internazionale.

    2. Le PMI devono affrontare una serie di problemi inerenti alle norme e alla normalizzazione. Uno dei problemi maggiori, secondo molte parti in causa, è dovuto al fatto che le PMI in generale sono sottorappresentate nelle attività di normalizzazione, soprattutto a livello europeo. Inoltre le norme si riferiscono spesso alla sicurezza e al benessere dei cittadini, all'efficienza delle reti, all'ambiente e ad altri settori di importanza pubblica. Sebbene le norme svolgano una funzione importante nella società, l'opinione delle pertinenti componenti interessate della società non è ancora sufficientemente integrata nel processo di normalizzazione nell'UE. Per affrontare il problema dell'insufficiente rappresentazione delle PMI e delle componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione si versano contributi finanziari alle organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società. I criteri di ammissibilità a tali sovvenzioni, le rispettive condizioni di impiego ed il tipo di contributo finanziario disponibile variano ampiamente. Talune organizzazioni ricevono sovvenzioni per azioni, mentre altre ricevono anche sovvenzioni di funzionamento. La conseguenza più negativa del problema relativo all'insufficiente partecipazione delle PMI e delle componenti interessate della società è che esse non esercitano alcuna influenza sul processo.

    3. Nel settore delle TIC molte norme che garantiscono l'interoperabilità non sono elaborate dagli OEN, ma da altre organizzazioni che elaborano norme (di seguito "forum e consorzi mondiali"). Un esempio concreto è costituito dalle norme riguardanti Internet ed il World Wide Web. Prevalentemente a causa della mancanza di competenze altamente specializzate, le organizzazioni solitamente responsabili dell'elaborazione delle norme non trattano il settore delle TIC e di conseguenza la maggior parte dell'attività di normalizzazione in questo settore a livello mondiale viene svolta all'esterno del sistema formale di normalizzazione europeo o internazionale. Attualmente il riferimento a "norme di forum e consorzi" nell'ambito degli appalti pubblici, soggetti alla direttiva 2004/18/CE, è possibile solo in circostanze eccezionali. Poiché le suddette norme, in quanto tali, non rientrano in nessuna delle categorie di norme alle quali le autorità pubbliche possono fare riferimento nei loro inviti a presentare offerte, le autorità pubbliche più caute si asterranno dal fare riferimento a tali norme. Di conseguenza le TIC oggetto dei loro appalti potranno non essere interoperabili con le TIC acquistate da altre autorità. Tale difficoltà spesso impedisce alle autorità pubbliche di definire le loro strategie e architetture in materia di TIC, compresa l'interoperabilità transfrontaliera tra organizzazioni.

    · Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    La presente proposta sostituisce una parte della direttiva 98/34/CE e abroga le decisioni nn.1673/2006/CE e 87/95/CEE.

    · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    La presente iniziativa è parte delle iniziative faro di Europa 2020 sull'Unione dell'innovazione [COM(2010)546], sulla politica industriale [COM(2010)614], un'agenda digitale europea [COM(2010)245] e un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse [COM(2011)21]. Essa reca inoltre attuazione dell'atto per il mercato unico [COM(2011)206] nonché della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 [COM(2010)636]. L'iniziativa è parte di un'iniziativa strategica del programma di lavoro della Commissione 2011.

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    · Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

    Nel 2009 e nel 2010 sono state effettuate due consultazioni pubbliche generali, mentre una consultazione più specifica delle autorità nazionali, delle organismi europei di normalizzazione, degli organismi nazionali di normalizzazione, delle organizzazioni, dei forum e dei consorzi dei soggetti interessati è stata organizzata nel 2010. Nel 2009 è stato adottato il Libro bianco "Ammodernamento della normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE – Prospettive".

    Inoltre il presente regolamento si basa sull'attività di un gruppo di esperti indipendenti, il Gruppo di esperti per la revisione del sistema europeo di normalizzazione (Expert Panel for the Review of the European Standardisation System – EXPRESS), composto da 30 esperti degli organismi europei, nazionali ed internazionali di normalizzazione, dell'industria, delle PMI, delle ONG, dei sindacati, delle università, dei forum e consorzi e delle autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE. Il gruppo EXPRESS ha presentato la relazione "Standardisation for a competitive and innovative Europe: a vision for 2020" (La normalizzazione per un'Europa competitiva e innovativa: strategia per il 2020) alla Commissione europea nel febbraio 2010.

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    Le risposte alle consultazioni, il Libro bianco "Ammodernamento della normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE – Prospettive", la suddetta relazione del gruppo EXPRESS e la relazione del Parlamento europeo costituiscono la base delle opzioni strategiche che sono state infine selezionate.

    Dal 23/03/2010 al 21/05/2010 si è tenuta una consultazione pubblica su Internet. La Commissione ha ricevuto 483 risposte. I risultati sono consultabili all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/public-consultation/index_en.htm.

    · Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    · Valutazione dell'impatto

    La valutazione dell'impatto e la sua sintesi offrono una panoramica delle varie opzioni.

    Solo una combinazione tra le opzioni strategiche 1.A (scadenze per la fornitura di norme europee) e 1.C (procedure trasparenti e semplificate per le norme armonizzate e le altre norme europee richieste dalla Commissione), e le opzioni 2.C (potenziare la posizione delle organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società all'interno degli OEN fornendo la possibilità di accedere a sovvenzioni di funzionamento) e 3.B (riferimento alle "norme di forum e consorzi" negli appalti pubblici) soddisfano i criteri di efficacia, efficienza e coerenza. Di conseguenza queste quattro opzioni costituiscono la base della presente proposta.

    La Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto elencata nel programma di lavoro; la relativa relazione si può consultare all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/index_en.htm.

    3. Elementi giuridici della proposta

    · Sintesi delle misure proposte

    1. La cooperazione tra organismi nazionali di normalizzazione diventerà più trasparente.

    2. L'uso di norme elaborate da altre organizzazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sarà possibile nell'ambito degli appalti pubblici, a condizione che tali norme rispettino una serie di criteri basati sui principi dell'OMC per i processi di normalizzazione internazionale, in settori in cui non esistono norme europee, nei quali le norme europee non sono state accolte dal mercato o nei quali tali norme sono diventate obsolete.

    3. La programmazione sarà migliorata: la Commissione stabilirà un programma di lavoro annuale, nel quale saranno indicate le priorità per la normalizzazione europea e i mandati richiesti.

    4. Le PMI e le componenti interessate della società dovrebbero essere rappresentate meglio nella normalizzazione europea ed il sostegno finanziario alle organizzazioni che le rappresentano sarà garantito.

    5. L'onere amministrativo per la Commissione e gli OEN sarà ridotto, ad esempio fornendo la possibilità di semplificare notevolmente gli importi forfettari, chiaramente scollegata da qualsiasi verifica dei costi effettivi di attuazione. La presente proposta costituisce un ulteriore spostamento verso un sistema basato sui risultati, sulla definizione di indicatori e obiettivi concordati (output e risultati). La velocità e l'efficienza del processo di elaborazione delle norme potrebbero essere uno di tali obiettivi.

    6. Sebbene le norme europee siano già ampiamente impiegate nell'ambito dei trasporti e della logistica, dei servizi postali e delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, le norme volontarie europee hanno svolto un ruolo meno incisivo nel sostenere il completamento del mercato unico dei servizi. Per tale motivo la presente proposta si applica anche alle norme sui servizi, al fine di consentire alla Commissione di emettere mandati per l'elaborazione di norme europee sui servizi e di finanziare una parte dei costi dell'elaborazione.

    · Base giuridica

    Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    · Principio di sussidiarietà

    Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea.

    Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i seguenti motivi.

    La normalizzazione europea sostiene la legislazione europea che istituisce il mercato unico e contribuisce ad aumentare la competitività dell'industria europea. L'armonizzazione delle norme sui prodotti a livello europeo supera gli ostacoli tecnici agli scambi che potrebbero essere creati da norme nazionali contrastanti. Per tale motivo i problemi relativi alla normalizzazione a livello europeo devono essere risolti a livello europeo.

    Gli obiettivi della proposta possono essere realizzati più efficacemente a livello dell'Unione europea per i motivi di seguito esposti.

    L'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti dalle diversità tra le norme nazionali sui prodotti non è stato raggiunto in modo sufficiente dagli Stati membri. In base al principio di sussidiarietà e in considerazione delle dimensioni e degli effetti del problema si è quindi ritenuto opportuno raggiungere gli obiettivi agendo a livello comunitario.

    Le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel funzionamento del mercato interno per i prodotti industriali. Le norme europee sostituiscono quelle nazionali, spesso contrastanti e che, per tale motivo, possono creare ostacoli tecnici all'ingresso ad un mercato nazionale. Le norme armonizzate garantiscono che i prodotti soddisfino le prescrizioni fondamentali stabilite dalla legislazione dell'UE. Il rispetto delle norme europee "armonizzate" garantisce il livello richiesto di sicurezza dei prodotti. Tuttavia, l'impiego di norme armonizzate è ancora volontario ed un fabbricante può avvalersi di qualsiasi altra soluzione tecnica che dimostri che il prodotto soddisfa le prescrizioni fondamentali.

    Nel corso della valutazione dell'impatto sono state scartate molte opzioni non legislative per motivi connessi alla sussidiarietà elencati dettagliatamente nella valutazione dell'impatto.

    La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

    · Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

    La proposta si riferisce solo al funzionamento della normalizzazione a livello europeo e alla cooperazione tra organismi di normalizzazione nazionali al fine di evitare norme nazionali contrastanti.

    La presente proposta non crea ulteriori oneri amministrativi per gli operatori economici, per i governi nazionali, per le autorità regionali e locali e per i cittadini.

    · Scelta dello strumento

    Strumenti proposti: regolamento.

    Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati.

    Le opzioni proposte e gli elementi da semplificare non richiedono modifiche della legislazione degli Stati membri. Tale strumento riguarda solo gli organismi europei di normalizzazione, la cooperazione tra organismi nazionali di normalizzazione, il coinvolgimento di organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società nella normalizzazione europea, nonché la Commissione. Per tale motivo una direttiva non sarebbe lo strumento adatto in questo caso.

    Lo strumento giuridico deve essere di applicazione generale, soprattutto per la parte relativa all'uso delle norme di forum e consorzi negli appalti pubblici, che deve essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Inoltre lo strumento legislativo deve contenere una serie di obblighi direttamente applicabili agli organismi europei di normalizzazione, agli organismi nazionali di normalizzazione, alle organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società nella normalizzazione europea, nonché alla Commissione. Per tale motivo lo strumento giuridico più adatto è il regolamento. Soluzioni alternative non sarebbero sufficienti per raggiungere gli obiettivi proposti.

    4. Incidenza sul bilancio

    L'incidenza sul bilancio è illustrata nella scheda finanziaria.

    5. Informazioni supplementari

    · Semplificazione

    La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

    La normalizzazione sarà estesa ai servizi. La gestione finanziaria sarà semplificata. Per ulteriori dettagli vedere di seguito.

    La proposta è inserita nel programma staffetta della Commissione per l'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis dell'UE e nel suo programma di lavoro e legislativo, con il riferimento 2010/ENTR/0021.

    · Abrogazione di disposizioni vigenti

    L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della normativa vigente.

    · Riesame/revisione/termine di efficacia

    La proposta contiene una clausola di riesame.

    · Spazio economico europeo

    L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

    · Illustrazione dettagliata della proposta

    La presente proposta intende operare una revisione e una fusione degli atti seguenti.

    1. Decisione del Consiglio 87/95/CEE relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni: ne verranno abrogate quasi tutte le prescrizioni (obsolete) e sarà introdotto un nuovo sistema atto a consentire l'uso, nel settore degli appalti pubblici, delle norme TIC elaborate da organizzazioni diverse dagli organismi europei di normalizzazione.

    2. Direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (tutti gli articoli riguardanti la notifica di progetti di regolamenti tecnici non rientrano nel campo d'applicazione della proposta e restano immutati) attraverso le misure seguenti: la cooperazione europea sulla normalizzazione viene estesa ai servizi, la cooperazione tra organismi nazionali di normalizzazione diventa più trasparente, le PMI e le componenti interessate della società saranno rappresentate meglio nella normalizzazione europea ed il sostegno finanziario alle organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società sarà garantito.

    3. Decisione n. 1673/2006/CE relativa al finanziamento della normalizzazione europea. I principi fondamentali di tale decisione restano immutati, ma saranno introdotti i seguenti nuovi elementi in linea con la nuova proposta di regolamento finanziario: l'onere amministrativo per i servizi operativi e gli organismi europei di normalizzazione sarà ridotto, ad esempio fornendo la possibilità di semplificare notevolmente gli importi forfettari, chiaramente scollegata da qualsiasi verifica dei costi effettivi di attuazione. La presente proposta costituisce un ulteriore spostamento verso un sistema basato sui risultati e sulla definizione di indicatori e obiettivi concordati (output e risultati). La velocità e l'efficienza del processo di fissazione delle norme sono uno di tali obiettivi.

    2011/0150 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) L'obiettivo principale della normalizzazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normalizzazione può riguardare svariati elementi come la standardizzazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi è essenziale.

    (2) La normalizzazione europea contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Le norme hanno notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta. Le norme possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia. Possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così il valore per i consumatori.

    (3) Le norme europee devono continuare ad essere adottate dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

    (4) Le norme europee svolgono un ruolo estremamente importante nel mercato interno, prevalentemente grazie alla presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali stabilite dalla legislazione dell'Unione sull'armonizzazione.

    (5) La normalizzazione europea è disciplinata da un quadro normativo specifico che consiste in tre atti legislativi diversi, ovvero la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione[2], la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea[3] e la decisione del Consiglio 87/95/CEE, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni[4]. Il quadro normativo attuale non è però più al passo con gli sviluppi occorsi negli ultimi decenni nell'ambito della normalizzazione europea. Per tale motivo deve essere semplificato e adeguato, al fine di coprire nuovi aspetti della normalizzazione e di tenere conto degli ultimi sviluppi e delle sfide future della normalizzazione europea. Questo riguarda in particolare l'elaborazione di più norme sui servizi e l'evoluzione dei prodotti della normalizzazione diversi dalle norme formali.

    (6) Per garantire l'efficacia delle norme e della normalizzazione quali strumenti strategici per l'Unione è necessario poter contare su un sistema di normalizzazione efficace ed efficiente, che fornisca una piattaforma flessibile e trasparente per il raggiungimento del consenso tra tutti i partecipanti e che sia finanziariamente sostenibile.

    (7) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[5] reca disposizioni di carattere generale volte ad agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento per i fornitori di servizi e la libera circolazione dei servizi, mantenendo elevato il loro livello qualitativo. Essa obbliga gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, a promuovere l'elaborazione di norme volontarie europee al fine di agevolare la compatibilità tra servizi forniti da operatori di Stati membri diversi, la fornitura di informazioni al ricevente e la qualità nella fornitura dei servizi. La direttiva 98/34/CE si applica però solo alle norme relative ai prodotti, mentre le norme sui servizi non rientrano esplicitamente nel suo campo d'applicazione. Tuttavia, la linea di demarcazione tra servizi e beni sta perdendo importanza nella realtà del mercato interno. Nella prassi non è sempre possibile distinguere chiaramente le norme sui prodotti dalle norme sui servizi. Molte norme sui prodotti hanno una componente "servizi", mentre le norme sui servizi spesso riguardano in parte anche i prodotti. Di conseguenza è necessario adeguare il quadro giuridico a tali nuove circostanze ampliandone il campo d'applicazione alle norme sui servizi.

    (8) L'elaborazione di norme volontarie sui servizi dovrebbe basarsi su esigenze del mercato, nell'ambito delle quali prevalgono le necessità degli operatori economici e delle parti in causa, interessate direttamente o indirettamente dalla norma, dovrebbe tenere conto dell'interesse pubblico e basarsi sul consenso. Le norme dovrebbero riguardare innanzitutto servizi collegati a prodotti e processi.

    (9) Gli organismi di normalizzazione europei sono soggetti alla legislazione sulla concorrenza nella misura in cui possono essere considerati un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato.

    (10) All'interno dell'Unione le norme nazionali sono adottate da organismi nazionali di normalizzazione ed è quindi possibile che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno. Per tale motivo, sia per il mercato interno che per l'efficacia della normalizzazione nell'Unione, è necessario mantenere l'attuale scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normalizzazione, gli organismi europei di normalizzazione e la Commissione in merito ad attività attuali e future di normalizzazione. Lo scambio di informazioni deve essere allineato all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi approvato con la decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979[6].

    (11) Lo scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normalizzazione, gli organismi europei di normalizzazione e la Commissione non dovrebbe impedire agli organismi di normalizzazione di rispettare altri obblighi ed impegni, in particolare in riferimento all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

    (12) Le norme possono contribuire, unitamente alla politica europea, ad affrontare le principali sfide di carattere sociale quali il cambiamento climatico, l'uso sostenibile delle risorse, l'invecchiamento e l'innovazione in generale. Orientando l'elaborazione delle norme europee o internazionali per i prodotti e le tecnologie di tali mercati in espansione, l'Europa può creare un vantaggio concorrenziale per le sue imprese e agevolare gli scambi.

    (13) Le norme sono strumenti importanti per le imprese e specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) che, però, non sono adeguatamente coinvolte nel sistema di normalizzazione; esiste quindi il rischio che le norme non tengano conto delle esigenze e delle preoccupazioni delle PMI. Di conseguenza è indispensabile migliorare la loro rappresentazione e partecipazione al processo di normalizzazione, soprattutto nei comitati tecnici.

    (14) Le norme europee sono fondamentali per la competitività delle PMI, che però sono solitamente sottorappresentate nelle attività di normalizzazione, soprattutto a livello europeo. Il presente regolamento deve quindi garantire un'adeguata rappresentazione delle PMI nel processo di normalizzazione europea attraverso un'entità dalle qualifiche appropriate.

    (15) Le norme possono avere un ampio impatto sulla società, in particolare sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini, sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, sull'accessibilità e su altri settori di importanza pubblica. È necessario quindi garantire che il ruolo e l'input delle componenti interessate della società nell'elaborazione delle norme siano potenziati attraverso il sostegno delle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori, l'ambiente e le stesse componenti interessate della società.

    (16) Nella misura del possibile, le norme devono tenere conto degli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e de servizi. Il Centro comune di ricerca della Commissione ha elaborato strumenti atti a valutare tali impatti durante l'intero ciclo di vita; essi sono importanti e disponibili al pubblico.

    (17) La cooperazione tra la Commissione ed il sistema europeo di normalizzazione sarà sostenibile se le future richieste di elaborazione di norme saranno oggetto di un'attenta programmazione. La programmazione potrebbe essere migliorata soprattutto con il contributo delle parti interessate. Poiché la direttiva 98/34/CE contempla già la possibilità di chiedere agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme europee, è opportuno provvedere ad una programmazione migliore e più trasparente in un programma di lavoro annuale, che contenga una panoramica di tutte le richieste di norme che la Commissione intende presentare agli organismi europei di normalizzazione.

    (18) Numerose direttive che armonizzano le condizioni di commercializzazione dei prodotti specificano che la Commissione può chiedere agli organismi europei di normalizzazione di adottare norme europee armonizzate sulla base delle quali viene presunta la conformità alle pertinenti prescrizioni essenziali. Molto spesso però tali atti legislativi contengono una varietà di prescrizioni relative alla possibilità di sollevare obiezioni su tali norme qualora esse non coprano o non coprano totalmente tutti i requisiti applicabili. Prescrizioni divergenti, che provocano incertezza per gli operatori economici e per gli organismi europei di normalizzazione, sono contenute in particolare nella direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale[7], nella direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile[8], nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva[9], nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto[10], nella direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori[11], nella direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione[12], nella direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura[13], nella direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici[14], nella direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione[15] e nella direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico[16]. Nel presente regolamento deve quindi essere compresa la procedura uniforme di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE[17] e devono essere eliminate le pertinenti disposizioni di tali direttive.

    (19) In occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi TI, le amministrazioni pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta la gamma di norme pertinenti, ad esempio selezionando quelle che possono essere attuate da tutti i fornitori interessati per favorire la concorrenza e ridurre il rischio di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[18] e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[19] sottolineano che le specifiche tecniche degli appalti pubblici devono essere elaborate facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, altri sistemi di riferimento tecnici istituiti dagli organismi europei di normalizzazione oppure, se non esistono, a norme nazionali, omologazioni tecniche nazionali o specifiche tecniche nazionali relative alla progettazione, al calcolo e all'esecuzione delle opere nonché all'uso dei prodotti, o equivalenti. Nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione spesso le norme sono elaborate da altre organizzazioni di elaborazione delle norme e non rientrano in nessuna delle categorie di norme e omologazioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Di conseguenza è necessario fornire la possibilità di fare riferimento, nelle specifiche tecniche degli appalti pubblici, a norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di reagire alla rapida evoluzione nel settore di tali tecnologie, di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri e di promuovere la concorrenza, l'interoperabilità e l'innovazione.

    (20) Talune norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non sono elaborate secondo i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali motivi il presente regolamento deve stabilire una procedura di selezione delle norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da utilizzare negli appalti pubblici, effettuando un'ampia consultazione di una vasta gamma di parti in causa, compresi gli organismi europei di normalizzazione, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento deve inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di un elenco di caratteristiche relative a dette norme e ai loro relativi processi di normalizzazione. Tali caratteristiche devono garantire che gli obiettivi di interesse pubblico e le esigenze della società siano rispettati e devono essere basate sui criteri elaborati dall'Organizzazione mondiale del commercio per le organizzazioni internazionali di normalizzazione.

    (21) Per promuovere l'innovazione e la concorrenza fra soluzioni normalizzate, il riconoscimento di una determinata specifica tecnica non deve impedire che un'altra specifica tecnica concorrente sia riconosciuta secondo le disposizioni del presente regolamento. Il riconoscimento deve essere subordinato al rispetto delle prescrizioni e al fatto che la specifica tecnica in questione abbia raggiunto un livello minimo di accettazione da parte del mercato. L'accettazione da parte del mercato non deve essere interpretata come ampia attuazione sul mercato.

    (22) Le norme selezionate nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrebbero contribuire all'attuazione della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)[20] che istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee e le istituzioni e gli organi dell'Unione e che fornisce soluzioni comuni e condivise per agevolare l'interoperabilità.

    (23) Nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si possono creare situazioni in cui è opportuno promuovere l'impiego o esigere il rispetto di determinate norme a livello dell'Unione, al fine di garantire l'interoperabilità nel mercato unico e migliorare la libertà di scelta per gli utenti. In altre circostanze può succedere che determinate norme europee non soddisfino più le esigenze dei consumatori oppure ostacolino lo sviluppo tecnologico. Per tali motivi la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica[21] consente alla Commissione, qualora necessario, di chiedere agli organismi di normalizzazione europei di elaborare norme, fissare un elenco di norme e/o specifiche pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di promuoverne l'impiego oppure di rendere la loro applicazione obbligatoria, di eliminare dal suddetto elenco norme e/o specifiche.

    (24) Il presente regolamento non deve impedire agli organismi europei di normalizzazione di continuare ad elaborare norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di intensificare la loro cooperazione con altri organismi di elaborazione delle norme, specialmente nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di garantire coerenza ed evitare la frammentazione o la duplicazione durante l'attuazione di norme e specifiche.

    (25) La decisione n. 1673/2006/CE istituisce le regole riguardanti il contributo dell'Unione al finanziamento della normalizzazione europea al fine di garantire che le norme europee ed altri prodotti della normalizzazione europea siano elaborati e riveduti a sostegno degli obiettivi, della legislazione e delle politiche dell'Unione. Ai fini della semplificazione amministrativa e di bilancio, è opportuno incorporare le disposizioni di tale decisione nel presente regolamento, in linea con la nuova proposta di regolamento finanziario.

    (26) Tenuto conto dell'ampiezza dell'area d'intervento della normalizzazione europea a sostegno delle politiche e della legislazione dell'Unione e dei vari tipi di attività di normalizzazione, è necessario prevedere diverse modalità di finanziamento. Si tratta principalmente di sovvenzioni senza invito a presentare proposte per gli organismi europei e nazionali di normalizzazione, secondo il disposto dell'articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[22] e dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[23]. Inoltre, le stesse disposizioni dovrebbero applicarsi agli organismi che, pur non essendo riconosciuti come organismi europei di normalizzazione nell'ambito del presente regolamento, hanno ricevuto mandato in un atto di base e sono incaricati di svolgere lavori preliminari a sostegno della normalizzazione europea, in cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione.

    (27) Nella misura in cui gli organismi europei di normalizzazione forniscono un costante sostegno alle attività dell'Unione, è opportuno che dispongano di segreterie centrali efficaci e efficienti. La Commissione deve dunque poter concedere sovvenzioni a tali organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il funzionamento, il principio della riduzione annuale di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

    (28) La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)[24], la decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013)[25] ed il regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)[26] forniscono già la possibilità di sostenere finanziariamente le organizzazioni europee che rappresentano gli interessi delle PMI, dei consumatori e dell'ambiente nell'ambito della normalizzazione, mentre sovvenzioni specifiche sono versate alle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi sociali nella normalizzazione. L'attività di finanziamento a norma della decisione n. 1639/2006/CE, della decisione n. 1926/2006/CE e del regolamento (CE) n. 614/2007 terminerà il 31 dicembre 2013. Per lo sviluppo della normalizzazione europea è essenziale continuare a promuovere e ad incoraggiare la partecipazione attiva delle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi delle PMI, dei consumatori, dell'ambiente e della società. Tali organizzazioni perseguono obiettivi di interesse generale europeo e costituiscono, in virtù del mandato specifico ricevuto dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro, una rete europea che rappresenta gli organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati membri e promuove principi e politiche coerenti con gli obiettivi dei trattati. A causa del contesto in cui agiscono e dei loro obiettivi statutari, le organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori, la società e l'ambiente nella normalizzazione europea svolgono un ruolo permanente ed essenziale per le attività e per le politiche dell'Unione. La Commissione deve dunque poter continuare a concedere sovvenzioni a tali organismi senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il funzionamento, il principio della riduzione annuale di cui all'articolo 113, paragrafo 2 ,del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

    (29) Il finanziamento delle attività di normalizzazione deve poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all'istituzione di norme o di altri prodotti di normalizzazione. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove interlaboratorio, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre, la promozione della normalizzazione a livello europeo ed internazionale deve essere proseguita attraverso programmi di cooperazione e di assistenza tecnica ai paesi terzi. Per migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione europea è opportuno quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni ad altri enti tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.

    (30) Il finanziamento dell'Unione deve essere volto a stabilire norme e altri prodotti di normalizzazione, ad agevolarne l'uso da parte delle imprese grazie alla traduzione nelle varie lingue ufficiali dell'Unione, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normalizzazione e a garantire un accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli operatori del mercato nell'intera Unione. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l'applicazione delle norme consente di rispettare la legislazione dell'Unione.

    (31) Per garantire l'attuazione efficace del presente regolamento è opportuno poter disporre delle competenze necessarie, in particolare in materia di revisione e gestione finanziaria, nonché dei mezzi di sostegno amministrativo atti ad agevolarne l'esecuzione, e valutare a scadenza regolare la pertinenza delle attività oggetto del finanziamento dell'Unione per accertarne utilità e impatto.

    (32) È altresì opportuno adottare i provvedimenti adeguati per evitare le frodi e le irregolarità e per recuperare i fondi versati indebitamente, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[27], del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità[28] e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[29].

    (33) Affinché la Commissione possa aggiornare gli elenchi degli organismi di normalizzazione europei e nazionali, adeguare i criteri di riconoscimento delle norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione agli sviluppi tecnici e adeguare i criteri per le organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società ad ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività, ad essa deve essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

    (34) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (35) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[30].

    (36) La procedura consultiva deve essere seguita per attuare decisioni riguardanti le obiezioni a norme armonizzate che la Commissione ritiene giustificate e per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che la norma in questione non ha ancora portato alla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali della legislazione dell'Unione applicabile in tema di armonizzazione.

    (37) La procedura d'esame deve essere seguita per attuare decisioni riguardanti le obiezioni a norme armonizzate che la Commissione ritiene giustificate e per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione sono già stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che la norma in questione potrebbe avere conseguenze sulla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali applicabili.

    (38) Poiché la normalizzazione a livello europeo non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, vista la sua entità ed il suo effetto, può essere realizzata meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (39) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 98/34/CE, 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE.

    (40) Le decisioni n. 1673/2006/CE e n. 87/95/CEE devono pertanto essere abrogate,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capo I Disposizioni generali

    Articolo 1  Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli organismi europei di normalizzazione, gli organismi nazionali di normalizzazione e la Commissione, l'elaborazione di norme europee e prodotti della normalizzazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, il riconoscimento delle specifiche tecniche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito "TIC") e il finanziamento della normalizzazione europea.

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (1) "norma": una specifica tecnica per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

    (a) "norma internazionale": una norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale;

    (b) "norma europea": una norma adottata da uno degli organismi di normalizzazione europei;

    (c) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;

    (d) "norma nazionale": una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale;

    (e) "norma TIC": una norma nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

    (2) "prodotto della normalizzazione europea": qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee, adottata da un organismo di normalizzazione europeo per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi;

    (3) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche relative ad una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

    (4) "specifica tecnica": una specifica contenuta in un documento che stabilisce uno degli elementi seguenti:

    (a) le caratteristiche richieste di un prodotto, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l'interoperabilità, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità;

    (b) i metodi e i processi di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali, così come i metodi e i processi di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

    (c) le caratteristiche richieste di un servizio, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l'interoperabilità, la sicurezza, comprese le prescrizioni applicabili al fornitore per quanto riguarda le informazioni da fornire al ricevente, secondo quanto stabilito dall'articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE;

    (d) i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE[31] del Consiglio, in relazione alle loro caratteristiche essenziali;

    (5) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

    (6) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata, di cui all'articolo 57 del trattato, fornita normalmente dietro retribuzione;

    (7) "organismo europeo di normalizzazione": un organismo menzionato nell'allegato I;

    (8) "organismo internazionale di normalizzazione": l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

    Capo II Trasparenza e coinvolgimento dei soggetti interessati

    Articolo 3  Trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normalizzazione

    1. Ogni organismo di normalizzazione europeo e nazionale deve stabilire il proprio programma di lavoro almeno una volta l'anno. Il programma di lavoro deve contenere informazioni sulle norme e sui prodotti della normalizzazione europea che l'organismo intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee.

    2. Il programma di lavoro deve indicare, per ogni norma e prodotto della normalizzazione europea:

    a)      l'oggetto;

    b)      la fase raggiunta nell'elaborazione delle norme e dei prodotti della normalizzazione europea;

    c)      i riferimenti ad eventuali norme internazionali sulle quali ci si è basati.

    3. Ogni organismo di normalizzazione europeo e nazionale deve pubblicare il suo programma di lavoro sul proprio sito web o su qualsiasi altro sito web disponibile al pubblico e un avviso relativo all'esistenza di detto programma di lavoro in una pubblicazione nazionale o, se del caso, europea sulle attività di normalizzazione.

    4. Al più tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, ogni organismo di normalizzazione europeo e nazionale deve notificare l'esistenza del programma agli altri organismi di normalizzazione europei e nazionali e alla Commissione.

    5. Gli organismi di normalizzazione nazionali non possono esprimere obiezioni all'inclusione di un oggetto di normalizzazione nel programma di lavoro di un organismo di normalizzazione europeo.

    Articolo 4  Trasparenza delle norme

    1. Ogni organismo di normalizzazione europeo e nazionale invia qualsiasi progetto di norma nazionale, di norma europea e di prodotto della normalizzazione europea agli altri organismi di normalizzazione europei e nazionali e alla Commissione, in seguito ad una loro richiesta.

    2. Ogni organismo di normalizzazione europeo e nazionale risponde tempestivamente ad eventuali osservazioni ricevute da altri organismi di normalizzazione europei e nazionali e dalla Commissione in merito ai progetti e ne tiene debitamente conto.

    3. Gli organismi di normalizzazione nazionali provvedono a:

    a)      pubblicare i progetti di norme in modo che le parti stabilite negli altri Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni;

    b)      consentire agli altri organismi di normalizzazione nazionali di partecipare passivamente o attivamente alle attività programmate inviando un osservatore.

    Articolo 5  Partecipazione dei soggetti interessati alla normalizzazione europea

    1. Gli organismi di normalizzazione europei garantiscono un'adeguata rappresentazione delle piccole e medie imprese (PMI), delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle componenti interessate della società, in particolare attraverso le organizzazioni di cui all'allegato III, a livello di elaborazione delle politiche e almeno nelle fasi seguenti dell'elaborazione di norme europee o di prodotti della normalizzazione europea:

    (a) proposta e accettazione dei nuovi lavori;

    (b) discussione tecnica delle proposte;

    (c) presentazione di osservazioni sui progetti;

    (d) revisione delle norme europee o dei prodotti della normalizzazione europea esistenti;

    (e) diffusione e sensibilizzazione sulle norme europee o sui prodotti della normalizzazione europea adottati.

    2. Gli organismi europei di normalizzazione garantiscono un'adeguata rappresentazione, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca e università e di altri soggetti giuridici nell'ambito delle attività di normalizzazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative a livello strategico e per l'innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e finanziati dall'Unione nell'ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

    Capo III Norme europee e prodotti della normalizzazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione

    Articolo 6 Programma di lavoro della Commissione sulla normalizzazione europea

    1. La Commissione adotta un programma di lavoro annuale sulla normalizzazione europea, che indica le norme europee e i prodotti della normalizzazione europea che intende chiedere agli organismi di normalizzazione europei a norma dell'articolo 7.

    2. Il programma di lavoro sulla normalizzazione europea di cui al paragrafo 1 espone gli obiettivi e le politiche specifici per le norme europee e per gli altri prodotti della normalizzazione europea che la Commissione intende chiedere agli organismi di normalizzazione europei. Nei casi urgenti la Commissione può avanzare una richiesta senza annunciarla in anticipo.

    Articolo 7  Richieste di normalizzazione agli organismi di normalizzazione europei

    1. La Commissione può chiedere ad uno o più organismi di normalizzazione europei di elaborare un progetto di norma europea o di prodotto della normalizzazione europea entro una determinata scadenza. La richiesta deve provenire dal mercato, tenere conto dell'interesse pubblico ed essere fondata sul consenso.

    2. Entro un mese dalla richiesta di cui al paragrafo 1, l'organismo di normalizzazione europeo pertinente comunica se l'accetta.

    3. Entro tre mesi dall'accettazione della richiesta di cui al paragrafo 2, la Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo pertinente in merito alla concessione di una sovvenzione per l'elaborazione del progetto di norma europea o di prodotto della normalizzazione europea.

    4. Gli organismi di normalizzazione europei informano la Commissione in merito alle attività svolte inerenti all'elaborazione dei documenti di cui al paragrafo 1.

    Articolo 8  Obiezioni alle norme armonizzate

    1.           Qualora uno Stato membro ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite dalla legislazione dell'Unione, ne informa la Commissione.

    2.           Se la Commissione ritiene che le obiezioni di cui al paragrafo 1 sono giustificate, essa decide:

    (a) di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata in questione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    (b) di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in questione dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    3.           La Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato della decisione di cui al paragrafo 2 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

    4.           La decisione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

    5.           La decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

    Capo IV Norme nel settore delle TIC

    Articolo 9  Riconoscimento di specifiche tecniche nel settore delle TIC

    La Commissione può riconoscere le specifiche tecniche che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II, come norme TIC, in seguito ad una proposta di un'autorità pubblica di cui alla direttiva 2004/18/CE o su propria iniziativa.

    Articolo 10  Impiego delle norme TIC negli appalti pubblici

    Le norme TIC di cui all'articolo 9 costituiscono specifiche tecniche comuni a norma delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché del regolamento (CE) n. 2342/2002.

    Capo V Finanziamento della normalizzazione europea

    Articolo 11 Finanziamento degli organismi di normalizzazione da parte dell'Unione

    1.           Il finanziamento da parte dell'Unione può essere concesso agli organismi di normalizzazione europei per le seguenti attività di normalizzazione:

    (a) elaborazione e revisione di norme europee o prodotti della normalizzazione europea necessari e adeguati a sostenere le politiche e la legislazione dell'Unione;

    (b) verifica della qualità e della conformità alla legislazione e alle politiche dell'Unione pertinenti delle norme europee o dei prodotti della normalizzazione europea;

    (c) svolgimento di attività preliminari o accessorie in relazione alla normalizzazione europea, compresi studi, attività di cooperazione, seminari, valutazioni, analisi comparative, attività di ricerca, lavori di laboratorio, prove interlaboratorio, attività di valutazione della conformità e misure volte a garantire che i tempi di elaborazione e revisione delle norme europee o dei prodotti della normalizzazione europea siano ridotti;

    (d) attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normalizzazione, come la concezione delle politiche, il coordinamento delle attività di normalizzazione, la realizzazione di attività tecniche e la fornitura di informazioni alle parti interessate;

    (e) traduzione, se richiesta, di norme europee o prodotti della normalizzazione europea impiegati a sostegno delle politiche e della legislazione dell'Unione, verso lingue ufficiali dell'Unione diverse dalle lingue di lavoro degli organismi di normalizzazione europei oppure, in casi debitamente giustificati, verso lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione,

    (f) redazione di materiale informativo destinato a spiegare, interpretare e semplificare le norme europee o i prodotti della normalizzazione europea, compresa l'elaborazione di guide degli utenti, informazioni sulle prassi ottimali e azioni di sensibilizzazione;

    (g) attività finalizzate alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica e cooperazione con paesi terzi, promozione e valorizzazione del sistema europeo di normalizzazione e delle norme europee e dei prodotti della normalizzazione europea presso le parti interessate nell'Unione e a livello internazionale.

    2.           Il finanziamento da parte dell'Unione può anche essere concesso a:

    (a) organismi di normalizzazione nazionali per le attività di normalizzazione di cui al paragrafo 1, che essi svolgono congiuntamente con gli organismi di normalizzazione europei;

    (b) altri organismi incaricati di svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e g), in collaborazione con gli organismi europei di normalizzazione.

    Articolo 12  Finanziamento di altre organizzazioni europee da parte dell'Unione

    Il finanziamento da parte dell'Unione può essere concesso alle organizzazioni di cui all'allegato III per le seguenti attività:

    (a) il funzionamento di tali organizzazioni e delle loro attività inerenti alla normalizzazione europea e internazionale, compresa la realizzazione delle attività tecniche e la fornitura di informazioni ai membri e alle altre parti interessate;

    (b) consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, in relazione alla valutazione della necessità e all'elaborazione di norme europee e di prodotti della normalizzazione europea;

    (c) partecipazione alle attività tecniche relative all'elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normalizzazione europea necessari e adeguati a sostenere le politiche e la legislazione dell'Unione;

    (d) verifica della qualità e della conformità alla legislazione e alle politiche dell'Unione pertinenti delle norme europee o dei prodotti della normalizzazione europea;

    (e) promozione delle norme europee e dei prodotti della normalizzazione europea e informazioni sulle norme e sul loro impiego alle parti interessate e alle PMI.

    Articolo 13  Modalità di finanziamento

    1. Il finanziamento dell'Unione è concesso sotto forma di:

    (a) sovvenzioni senza invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, a:

    i)        organismi di normalizzazione europei e nazionali, per svolgere le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

    ii)       organismi identificati da un atto di base, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per svolgere, in collaborazione con gli organismi di normalizzazione europei, le attività d cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

    (b) sovvenzioni in seguito ad un invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, ad altri organismi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) per effettuare, in collaborazione con gli organismi di normalizzazione europei:

    i)        la produzione e la revisione delle norme europee e dei prodotti della normalizzazione europea di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

    ii)       le attività preliminari o accessorie di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

    iii)      le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera g).

    (c) sovvenzioni in seguito ad un invito a presentare proposte alle organizzazioni di cui all'allegato III per svolgere le attività di cui all'articolo 12.

    2. Le attività degli organismi di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate mediante:

    (a) sovvenzioni per azioni;

    (b) sovvenzioni di funzionamento per gli organismi di normalizzazione europei e per le organizzazioni di cui all'allegato III, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento non decrescono automaticamente.

    3. La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività.

    4. Eccetto in casi debitamente giustificati, le sovvenzioni concesse per le attività di normalizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), assumeranno la forma di importi forfettari da versare se saranno soddisfatte le seguenti condizioni:

    (a) le norme europee o i prodotti della normalizzazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell'articolo 7 sono adottati o riveduti entro un periodo che non supera quello specificato nella richiesta di cui all'articolo 7;

    (b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori nonché le componenti interessate della società sono adeguatamente rappresentate nelle attività di normalizzazione europea, secondo quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

    5. Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate agli organismi europei di normalizzazione e alle organizzazioni di cui all'allegato III sono definiti negli accordi-quadro di partenariato sottoscritti dalla Commissione e dagli organismi o organizzazioni, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n.2342/2002. La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio della stipula di tali accordi.

    Articolo 14  Gestione

    Gli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di normalizzazione possono coprire anche le spese amministrative riguardanti le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione e valutazione direttamente necessarie all'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, inclusi studi, riunioni, attività d'informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d'informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normalizzazione.

    Articolo 15  Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    1. In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

    2. Relativamente alle attività dell'Unione finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un'azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti.

    3. Gli accordi e i contratti derivanti dal presente regolamento prevedono il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione o dei rappresentanti da essa autorizzati nonché gli audit da parte della Corte dei conti, che all'occorrenza possono essere condotti sul posto.

    Capo VI Atti delegati, comitato e rendicontazione

    Articolo 16  Atti delegati

    La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 17 per quanto riguarda le modifiche degli allegati, al fine di:

    (a) aggiornare l'elenco degli organismi di normalizzazione europei di cui all'allegato I;

    (b) adeguare i criteri per il riconoscimento delle norme nel settore delle TIC agli sviluppi tecnici;

    (c) adeguare i criteri per le organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società di cui all'allegato III ad ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività.

    Articolo 17 Esercizio della delega

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

    2. La delega di cui all'articolo 16 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

    3. La delega di poteri di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 18  Procedura del comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

    Articolo 19 Relazioni

    1. Gli organismi di normalizzazione europei inviano una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento alla Commissione. La relazione contiene informazioni dettagliate sugli elementi seguenti:

    (a) applicazione degli articoli 4, 5, 6, 11 e 13;

    (b) rappresentazione delle PMI, delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle componenti interessate della società negli organismi di normalizzazione nazionali.

    2. Le organizzazioni di cui all'allegato III che hanno ricevuto finanziamenti a norma del presente regolamento inviano una relazione annuale sulle loro attività alla Commissione. La relazione contiene in particolare informazioni dettagliate sui membri di tali organizzazioni e sulle attività di cui all'articolo 12.

    3. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione della pertinenza delle attività di normalizzazione finanziate dall'Unione alla luce delle esigenze delle politiche e della legislazione dell'Unione.

    Capo VII Disposizioni finali

    Articolo 20 Emendamenti

    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

    (a) articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE;

    (b) articolo 5 della direttiva 93/15/CEE

    (c) articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE;

    (d) articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/25/CE;

    (e) articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 95/16/CE;

    (f) articolo 6 della direttiva 97/23/CE;

    (g) articolo 14 della direttiva 2004/22/CE;

    (h) articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2007/23/CE;

    (i) articolo 6 della direttiva 2009/105/CE;

    (j) articolo 7 della direttiva 2009/23/CE.

    2. La direttiva 98/34/CE è così modificata:

    (a) i paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi;

    (b) all'articolo 6, paragrafo 1, le parole "con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II" sono soppresse;

    (c) all'articolo 6, paragrafo 3, il primo trattino è soppresso;

    (d) all'articolo 6, paragrafo 4, le lettere a), b) ed e) sono soppresse;

    (e) all'articolo 11, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

    (f) Gli allegati I e II sono soppressi.

    Articolo 21 Organismi nazionali di normalizzazione

    Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro organismi di normalizzazione.

    La Commissione pubblica un elenco degli organismi nazionali di normalizzazione e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 22 Disposizioni transitorie

    Negli atti dell'Unione che conferiscono una presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali attraverso l'applicazione di norme armonizzate adottate a norma della direttiva 98/34/CE, i riferimenti alla direttiva 98/34/CE si intendono fatti al presente regolamento, ad eccezione dei riferimenti al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.

    Se in un atto è contemplata una procedura di obiezione a norme armonizzate, l'articolo 8 del presente regolamento non si applica a tale atto.

    Articolo 23  Abrogazione

    La decisione n. 1673/2006/CE e la decisione n. 87/95/CEE sono abrogate.

    I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 24  Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

                                                                          

    ALLEGATO I

    ORGANISMI EUROPEI DI NORMALIZZAZIONE

    1.         CEN - Comitato europeo di normalizzazione

    2.         CENELEC - Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica

    3.         ETSI - Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni

    ALLEGATO II

    PRESCRIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DI SPECIFICHE TECNICHE NEL SETTORE DELLE TIC

    1.           Le specifiche tecniche sono state accolte dal mercato e la loro applicazione non ostacola l'interoperabilità con l'applicazione delle norme europee o internazionali esistenti. L'accettazione da parte del mercato può essere dimostrata avvalendosi di esempi operativi di attuazioni conformi da parte di vari venditori.

    2.           Le specifiche tecniche sono state elaborate da un'organizzazione senza scopo di lucro e si tratta di una società del settore, un'associazione industriale o commerciale o qualsiasi altra associazione che, nel suo ambito di specializzazione, elabora norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che non è un organismo di normalizzazione europeo, nazionale o internazionale, attraverso processi che soddisfano i criteri seguenti:

    a)       apertura:

    le specifiche tecniche sono state elaborate sulla base di un processo decisionale aperto, accessibile a tutti gli operatori interessati sul mercato o sui mercati sui quali ha effetto la norma.

    b)      consenso:

    il processo di normalizzazione è stato collaborativo e basato sul consenso e non ha favorito nessuna particolare parte in causa. Per consenso si intende un accordo generale, caratterizzato dall'assenza di un'opposizione forte su questioni sostanziali da parte di una componente importante degli interessi in questione e da un processo che prevede di tenere conto dei pareri di tutti gli interessati e di riconciliare eventuali argomentazioni contrastanti. Il consenso non implica l'unanimità;

    c)       trasparenza:

    i)        tutte le informazioni relative alle discussioni tecniche e al processo decisionale sono state archiviate e identificate;

    ii)       le informazioni relative a (nuove) attività di normalizzazione sono state ampiamente diffuse attraverso mezzi adeguati e accessibili;

    iii)      la partecipazione di tutte le categorie di parti interessate è stata perseguita come obiettivo atto a garantire l'equilibrio;

    iv)      le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e sono state fornite risposte.

    3.           Le specifiche tecniche devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)       manutenzione: il sostegno e la manutenzione permanenti delle specifiche pubblicate sono garantiti a lungo termine;

    b)      disponibilità: le specifiche sono disponibili al grande pubblico a fini di attuazione e impiego a condizioni ragionevoli (anche ad un costo ragionevole o gratuitamente);

    c)       i diritti di proprietà intellettuale essenziali per l'attuazione delle specifiche sono concessi tramite licenza ai richiedenti, su base (equa) ragionevole e non discriminatoria, inclusa, a discrezione del titolare del diritto di proprietà intellettuale, la concessione in licenza gratuita;

    d)      pertinenza:

    i)        le specifiche sono efficaci e pertinenti;

    ii)       le specifiche devono soddisfare esigenze del mercato e prescrizioni regolamentari;

    e)       neutralità e stabilità:

    i)        ogniqualvolta possibile, le specifiche si orientano ai risultati piuttosto che basarsi sulla progettazione o sulle caratteristiche descrittive;

    ii)       le specifiche non provocano distorsioni sul mercato, né limitano le possibilità, per chi le applica, di sviluppare la concorrenza e l'innovazione basate su di esse;

    iii)      le specifiche si basano su sviluppi scientifici e tecnologici avanzati;

    f)       qualità:

    i)        la qualità e il livello di dettaglio sono sufficienti a consentire l'elaborazione di una serie di applicazioni di prodotti e servizi interoperabili in concorrenza tra loro;

    ii)       le interfaccia normalizzate non sono nascoste o controllate da nessun'altro se non dalle organizzazioni che hanno adottate le specifiche tecniche.

    ALLEGATO III

    ORGANIZZAZIONI EUROPEE DI PARTI INTERESSATE

    (a) Si definisce organizzazione europea di parti interessate un'organizzazione europea che rappresenta le PMI nelle attività di normalizzazione europea e che:

    i)        è non governativa e senza scopo di lucro,

    ii)       i suoi obiettivi e le sue attività principali consistono nel rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di normalizzazione a livello europeo;

    iii)      ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni che rappresentano le PMI in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di normalizzazione a livello europeo.

    (b) Si definisce organizzazione europea di parti interessate un'organizzazione europea che rappresenta i consumatori nelle attività di normalizzazione europea e che:

    i)        è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d'interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interesse,

    ii)       i suoi obiettivi e le sue attività principali consistono nel rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello europeo;

    iii)      ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro che rappresentano i consumatori in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello europeo.

    (c) Si definisce organizzazione europea di parti interessate un'organizzazione europea che rappresenta gli interessi ambientali nelle attività di normalizzazione europea e che:

    i)        è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d'interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interesse,

    ii)       i suoi obiettivi e le sue attività principali consistono nel rappresentare gli interessi ambientali nel processo di normalizzazione a livello europeo;

    iii)      ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali per l'ambiente senza scopo di lucro in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi ambientali nel processo di normalizzazione a livello europeo.

    (d) Si definisce organizzazione europea di parti interessate un'organizzazione europea che rappresenta gli interessi sociali nelle attività di normalizzazione europea e che:

    i)        è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d'interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interesse,

    ii)       i suoi obiettivi e le sue attività principali consistono nel rappresentare gli interessi sociali nel processo di normalizzazione a livello europeo;

    iii)      ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro in ambito sociale in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi sociali nel processo di normalizzazione a livello europeo.

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

                  1.1.    Denominazione della proposta/iniziativa

                  1.2.    Settori interessati nella struttura ABM/ABB

                  1.3.    Natura della proposta/iniziativa

                  1.4.    Obiettivi

                  1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

                  1.6.    Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

                  1.7.    Modalità di gestione previste

    2.           MISURE DI GESTIONE

                  2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

                  2.2.    Sistema di gestione e di controllo

                  2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

                  3.1.    Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

                  3.2.    Incidenza prevista sulle spese

                  3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

                  3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

                  3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

                  3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

                  3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

                  3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Denominazione della proposta

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

    1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB[32]

    Titolo 2 – Imprese – Capitolo 02 03: Mercato interno dei beni e politiche settoriali

    1.3. Natura della proposta

    La proposta riguarda la proroga di un'azione esistente

    È opportuno osservare che gli importi stabiliti nella presente scheda finanziaria legislativa non pregiudicano la futura proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013. Gli stanziamenti di bilancio destinati a tale azione saranno proposti dalla Commissione nell'ambito della procedura annuale di bilancio. Di conseguenza la presente scheda finanziaria è limitata ad un anno (2013).

    1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta

    1a. Competitività per la crescita e l'occupazione

    1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    Obiettivo specifico n. 1

    Rivedere continuamente l'acquis esistente sul mercato interno e proporre, se opportuno, nuove iniziative legislative o non legislative.

    1.4.3. Risultati ed effetti previsti

    La proposta stabilisce il contesto generale per la normalizzazione europea. Essa comprende una serie di elementi privi d'impatto sul bilancio (ad esempio la cooperazione tra gli organismi di normalizzazione europei, gli organismi di normalizzazione nazionali e la Commissione) nonché la base giuridica per il finanziamento parziale delle attività di normalizzazione svolte dagli organismi europei di normalizzazione CEN, CENELEC ed ETSI (di seguito "OEN") e la base giuridica per il sostegno finanziario alle organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi ambientali e sociali.

    Il finanziamento parziale del sistema di normalizzazione europeo attraverso gli OEN è fondamentale per il mercato interno e deve continuare. Tuttavia, il sistema deve diventare più efficiente. Da un lato, si adottano misure volte a rendere più veloce l'elaborazione delle norme europee in seguito ad una richiesta della Commissione. Per incoraggiare gli OEN ad impegnarsi maggiormente per raggiungere un consenso su questioni oggetto di contrasti e per rivedere taluni processi interni ci si servirà di strumenti finanziari. Dall'altro lato la presente proposta implica il passaggio a modalità molto più semplici, veloci e più stabili per aumentare l'efficienza del sostegno finanziario concesso dall'UE. Una serie di procedure molto più semplici e meno burocratiche alleggerirà l'onere amministrativo che grava sui servizi operativi e sui beneficiari. Tale onere amministrativo impedisce ai servizi di impiegare le risorse per il raggiungimento degli obiettivi strategici e la realizzazione tempestiva, e allo stesso tempo comporta eccessivi vincoli burocratici per gli OEN. La presente proposta prevede una riforma del finanziamento degli OEN e contempla la possibilità di passare gradualmente a un regime fondato sui risultati, basato sulla definizione di indicatori e obiettivi concordati (output e risultati), nonché di procedere allo sfoltimento degli importi forfettari, evidentemente scollegato da eventuali verifiche dei costi effettivi di attuazione.

    Anche il sostegno finanziario alle organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi ambientali e sociali deve continuare. Finora le suddette organizzazioni erano finanziate attraverso vari programmi, la maggior parte dei quali arriva a scadenza il 31 dicembre 2013. Di conseguenza, è opportuno snellire tali sistemi di sostegno e raggrupparli sulla stessa base giuridica. I criteri di ammissibilità a tali sovvenzioni, le condizioni d'impiego ed il tipo di contributi finanziari sono allineati e adeguati alle esigenze specifiche del gruppo corrispondente di parti interessate in modo che, ad esempio, le sovvenzioni di funzionamento possano essere concesse ad una organizzazione europea per settore economico o componente interessata della società.

    La decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea, stabilisce che il principio della diminuzione graduale delle sovvenzioni di funzionamento diverse da quelle forfettarie a norma dell'articolo 113 del regolamento finanziario non si applica agli OEN. Tale eccezione deve essere mantenuta in futuro.

    Inoltre, il ragionamento alla base delle sovvenzioni di funzionamento prevede che esse forniscano un sostegno temporaneo ad una organizzazione affinché essa raggiunga l'autonomia finanziaria a lungo termine. Tuttavia la riduzione graduale delle sovvenzioni sarebbe contraria alla politica dell'UE secondo la quale la posizione delle PMI e delle componenti interessate della società deve essere potenziata al fine di garantire che il sistema europeo di normalizzazione sia inclusivo. Nella probabile ipotesi che in futuro siano elaborate più norme europee, il carico di lavoro delle organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società nel sistema di normalizzazione europeo è destinato ad aumentare. Tali organizzazioni svolgono un ruolo costante ed essenziale per le attività e le politiche dell'UE a causa del contesto in cui agiscono e dei loro obiettivi statutari. Per lo sviluppo della normalizzazione europea è essenziale continuare a promuovere ed incoraggiare la partecipazione attiva delle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi delle PMI, dei consumatori, gli interessi ambientali e sociali. Tali organizzazioni perseguono obiettivi di interesse generale europeo e costituiscono, in virtù del mandato specifico ricevuto dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro oppure attraverso la loro rappresentazione esclusiva degli interessi delle PMI e delle componenti interessate della società, una rete europea che rappresenta gli organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati membri e promuove principi e politiche coerenti con gli obiettivi dei trattati. A causa del contesto in cui agiscono e dei loro obiettivi statutari, le organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori e gli interessi sociali e ambientali nella normalizzazione europea svolgono un ruolo permanente ed essenziale per le attività e per le politiche dell'Unione. Inoltre l'elaborazione di una norma dura da uno a tre anni e necessita dunque di un impegno a lungo termine nei confronti del processo tecnico. La partecipazione attuale e attiva ad un comitato tecnico o ad un gruppo di lavoro richiede un impegno significativo in termini di tempo per un lungo periodo. Per tale motivo è necessario ampliare l'eccezione al principio della degressività alle organizzazioni europee selezionate che rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi ambientali e sociali.

    1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

    (1) Numero di norme europee adottate dagli OEN in seguito ad una richiesta della Commissione.

    (2) Tempo che intercorre tra l'accettazione, da parte degli OEN, della richiesta di elaborare un progetto di norma europea e l'adozione formale della norma.

    (3) Tasso effettivo di partecipazione delle organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi ambientali e sociali al processo di normalizzazione europeo.

    (4) Effettive modifiche delle strutture e della gestione della normalizzazione e loro impatto sul numero di norme adottate, sulla velocità di elaborazione e fissazione nonché sulla partecipazione delle organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi ambientali e sociali al processo di normalizzazione europea.

    1.5. Motivazione della proposta 1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

    La proposta è volta a soddisfare le seguenti condizioni.

    (1) La normalizzazione europea è uno strumento importante ed efficace per sostenere la politica e la legislazione europea. Il suo impatto è e sarà significativo a sostegno del mercato unico di beni e servizi e nell'impedire la creazione di ostacoli agli scambi all'interno dell'UE. Per tale motivo l'adozione di norme europee da parte degli OEN deve continuare e deve essere cofinanziata dall'UE. Inoltre la base giuridica non deve coprire solo norme riguardanti i prodotti, ma anche norme sui servizi.

    (2) La normalizzazione all'interno dell'UE fornisce un importante contributo all'economia europea. L'impiego di norme è uno strumento strategico potente per le imprese e le rende più competitive. Pertanto è importante che le norme tengano il passo con i cicli di sviluppo dei prodotti, sempre più veloci, e che il processo di elaborazione delle norme europee diventi più rapido.

    (3) Le norme interesseranno sempre più gruppi all'interno della società europea, comprese le imprese di ogni tipo e molti singoli cittadini. Una norma è il risultato del consenso raggiunto da chi ha partecipato alla sua elaborazione. Affinché una norma sia accolta sia dalle imprese che dai consumatori, il numero di partecipanti all'elaborazione deve essere sufficientemente ampio. La proposta deve garantire che il sistema di normalizzazione europeo diventi quindi il più possibile inclusivo e che tutti i partner nell'ambito di tale sistema credano nei valori fondamentali dell'apertura, della trasparenza e della validità scientifica, grazie ad un processo di continuo miglioramento delle strutture e della gestione della normalizzazione.

    (4) Affinché l'Europa possa trarre tutti i vantaggi offerti dalle TIC, si deve poter disporre di norme atte a garantire l'interoperabilità tra servizi e applicazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le norme più pertinenti nel settore delle TIC elaborate da forum e consorzi specializzati devono svolgere un ruolo di maggiore importanza in settori in cui gli OEN non sono attivi, in cui le norme degli OEN non sono accolte dal mercato o in cui tali norme sono diventate obsolete. Di conseguenza tali norme devono essere riconosciute formalmente affinché possano essere impiegate dalle autorità pubbliche nelle procedure d'appalto.

    1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

    Le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel funzionamento del mercato interno per i prodotti industriali. Le norme europee sostituiscono quelle nazionali, spesso contrastanti tra loro e che, per tale motivo, possono creare ostacoli tecnici all'accesso al mercato nazionale. Le norme europee si possono dividere in due categorie:

    a) norme europee elaborate su richiesta della Commissione, sulla base di un cosiddetto "mandato", nel quale si chiede agli OEN di elaborare specifiche tecniche di natura normativa che soddisfino le esigenze specificate nel mandato. Queste norme possono essere suddivise in due sottocategorie:

    - norme europee armonizzate, che garantiscono che i prodotti soddisfino le prescrizioni fondamentali stabilite dalla legislazione dell'UE. Il rispetto delle norme europee "armonizzate" garantisce il livello richiesto di sicurezza dei prodotti. Tuttavia, l'impiego di norme armonizzate è ancora volontario ed un fabbricante può avvalersi di qualsiasi altra soluzione tecnica che dimostri che il prodotto soddisfa le prescrizioni fondamentali. La percentuale di norme europee armonizzate è aumentata negli ultimi due decenni dal 3,55% al 20% nel 2009.

    - altre norme europee a sostegno delle politiche europee.

    b) Le altre norme europee sono adottate al di fuori della legislazione UE, su iniziativa delle imprese, degli organismi nazionali di normalizzazione o di altre parti in causa, oppure su richiesta della Commissione.

    Le norme europee, soprattutto quelle armonizzate, sono fondamentali per il funzionamento del mercato interno dei beni. L'elaborazione delle norme è tuttavia un'attività che richiede molto lavoro e molto tempo da parte degli esperti nazionali. Per tale motivo la decisione n. 1673/2006/CE stabilisce la base giuridica per il sostegno finanziario alle segreterie centrali degli organismi di normalizzazione europei, al fine di migliorare la qualità delle norme armonizzate e promuovere la normalizzazione europea a livello internazionale. La Commissione europea e l'EFTA concludono accordi quadro di partenariato (AQP) con ogni OEN, nell'ambito dei quali si possono presentare alla Commissione proposte di finanziamento. Gli AQP fissano le regole amministrative e finanziarie per il finanziamento delle attività di normalizzazione e stabiliscono il contesto generale e le condizioni alle quali può essere concesso il sostegno finanziario. La presente proposta sostituisce la decisione n. 1673/2006/CE.

    1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

    La presente proposta tiene conto delle valutazioni effettuate nel contesto della decisione n. 1673/2006/CE, alle quali fa riferimento la valutazione dell'impatto.

    1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    La presente proposta è completamente compatibile con gli altri strumenti pertinenti, ovvero tutti gli atti legislativi di cui all'allegato 4 della valutazione dell'impatto allegata.

    1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

    Proposta di durata illimitata.

    1.7. Modalità di gestione previste[33]

    Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione.

    2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

    Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate agli organismi europei di normalizzazione e alle altre organizzazioni indicate nella proposta saranno definiti negli accordi-quadro di partenariato che saranno sottoscritti dalla Commissione, dagli organismi e dalle organizzazioni, conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. In tali accordi nonché negli accordi di sovvenzione saranno indicate le regole relative al monitoraggio e alle relazioni da presentare.

    Inoltre la proposta obbliga gli organismi europei di normalizzazione e le altre organizzazioni da essa citate a presentare relazioni annuali alla Commissione riguardanti l'attuazione dei loro obblighi.

    2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

    Gli organismi di normalizzazione europei dispongono di una solida base finanziaria. L'invito a presentare proposte per le altre organizzazioni di cui alla proposta conterrà criteri di selezione finanziari al fine di evitare eventuali rischi di questo tipo. Di conseguenza non si individua alcun rischio finanziario.

    2.2.2. Modalità di controllo previste

    Le modalità di controllo previste sono indicate nel regolamento finanziario e nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Esse saranno specificate in modo più dettagliato negli accordi quadro di partenariato e negli accordi di sovvenzione che saranno sottoscritti dalla Commissione, dagli organismi europei di normalizzazione e dalle altre organizzazioni di cui alla proposta. Nella proposta si specifica inoltre esplicitamente che gli accordi e i contratti derivanti dal presente regolamento devono prevedere il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione o dei rappresentanti da essa autorizzati nonché gli audit da parte della Corte dei conti, che all'occorrenza possono essere condotti sul posto.

    2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    La presente proposta comprende una disposizione secondo la quale la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

    3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

    · Linee di bilancio di spesa esistenti

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    SD/SND ([34]) || di paesi EFTA[35] || di paesi candidati[36] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || Articolo 02 03 04 — Normalizzazione e ravvicinamento della legislazione || SD || SÌ || NO || NO || NO

    · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: l'articolo 02 03 04 deve essere suddiviso in due articoli distinti:

    – l'articolo 02 03 04 01 deve sostituire il precedente articolo 02 03 04 e contenere gli stanziamenti ad esso assegnati, a copertura del sostegno finanziario alle attività di normalizzazione di CEN, CENELEC ed ETSI;

    – l'articolo 02 03 04 02 sarà costituito dai seguenti stanziamenti, precedentemente impegnati e pagati a titolo degli articoli 02 02 01, 17 02 02 00 e 07 03 07 per attività connesse alla normalizzazione: 2,1 milioni di euro dalla linea di bilancio 02 02 01, 1,4 milioni di euro dalla linea di bilancio 17 02 02 00 e 0,2 milioni di euro dalla linea di bilancio 07 03 07 saranno trasferiti alla nuova linea di bilancio 02 03 04 02.

    – Nell'ambito della programmazione finanziaria gli articoli 02 02 01, 17 02 02 00 e 07 03 07 saranno ridotti degli importi di cui sopra corrispondenti ad attività di normalizzazione. Questi ultimi articoli saranno ridotti degli importi corrispondenti alle attività di normalizzazione.

    – Gli stanziamenti destinati a sovvenzioni per altre organizzazioni che rappresentano le componenti interessate della società nell'ambito della normalizzazione sono inclusi in altri articoli del bilancio (ad es. 04 03 03 02).

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || Articolo 02 03 04 01 — Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, CENELEC ed ETSI || SD || SÌ || NO || NO || NO

    1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || Articolo 02 03 04 02 — Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione || SD || SÌ || NO || NO || NO

    3.2. Incidenza prevista sulle spese[37] 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    Mio di EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione

    || || || Anno N[38] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || TOTALE

    Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

    Articolo 02 03 04 01 — Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, CENELEC ed ETSI || Impegni || (1) || 23,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Pagamenti || (2) || 9 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Articolo 02 03 04 02 — Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione || Impegni || 1a. || 3,7 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Pagamenti || 2a. || 3,7 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati  dalla dotazione di programmi specifici[39] || || || || -- || -- || -- || -- || --

    Articolo 02 01 04 02 - || || (3) || 0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    A scopo puramente informativo, le linee seguenti saranno ridotte (tali importi non si ripercuotono sui totali): || || || || || || || || || ||

    Articolo 02 02 01 (rubrica 1a) || Impegni || || -2,1 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Pagamenti || || -2,1 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Articolo 17 02 02 00 (rubrica 3 b) || Impegni || || -1,4 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Pagamenti || || -1,4 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Articolo 07 03 07 (rubrica 2) || Impegni || || -0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Pagamenti || || -0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1.a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =1+1a +3 || 27,4 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Pagamenti || =2+2a +3 || 12,9 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

    Mio di EUR (al terzo decimale)

    || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || TOTALE

    DG: ENTR, SANCO, MARKT, MOVE, ENV e INFSO ||

    Ÿ Risorse umane || 3,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Ÿ Altre spese amministrative || 0,3 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    TOTALE || Stanziamenti || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- ||

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = totale pagamenti) || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- ||

    Mio di EUR (al terzo decimale)

    || || || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017-2020 || TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Pagamenti || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    La proposta comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamenti di impegno in Mio di EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || TOTALE

    RISULTATI

    Tipo di risultato[40] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Totale totale

    OBIETTIVO SPECIFICO n 1 Rivedere continuamente l'acquis esistente sul mercato interno e proporre, se opportuno, nuove iniziative legislative o non legislative. || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Segreterie centrali degli OEN || (A) || 3,35 || 3 || 10 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Traduzione di norme || (B) || 0,55 || 2 || 1,1 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Lavoro di normalizzazione (incluse TIC) || (C) || 0,4 || 25 || 11 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Promozione di norme europee || (D) || 0,1 || 1 || 0,1 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Audit, valutazioni e progetti specifici || (E) || 0,8 || 1 || 0,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Studi e assistenza tecnica || (D) (E) || 1,2 || 0 || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Promozione e sviluppo degli Eurocodici || (D) (E) || 0,5 || 1 || 0,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le PMI || Da (A) a (E) || 2,0 || 1 || 2,0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le componenti interessate della società || Da (A) a (E) || 0,75 || 2 || 1,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Totale parziale obiettivo specifico n. 1 || || || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    COSTO TOTALE || 36 || 27 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

    La proposta comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

    Mio di EUR (al terzo decimale)

    || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || TOTALE

    RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    Risorse umane || 3,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Altre spese amministrative || 0,3 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Esclusa la RUBRICA 5[41] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    Risorse umane || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Altre spese di natura amministrativa || 0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    TOTALE || 4 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

    La proposta comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

    || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6

    Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e agenti temporanei) ||

    XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2,9 || -- || -- || -- || -- || -- || --

    XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || --

    XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || --

    10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || --

     Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[42] ||

    XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 0,6 || -- || -- || -- || -- || -- || --

    XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || --

    XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || --

    10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || --

    Altre linee di bilancio (specificare) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || --

    TOTALE || 7 || -- || -- || -- || -- || -- || --

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere

    Funzionari e agenti temporanei || Attuazione del regolamento (ovvero gestione delle attività di normalizzazione e del loro finanziamento, incluse le TIC, e gestione delle sovvenzioni ad organizzazioni che rappresentano le PMI e le parti in causa a livello societario)

    Personale esterno || Gli esperti nazionali distaccati contribuiranno al follow-up delle attività di normalizzazione, incluse le TIC. Gli agenti contrattuali svolgeranno prevalentemente mansioni esecutive

    3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria pluriennale in vigore. Taluni stanziamenti possono essere spostati da altri titoli al titolo 2 (Imprese), come illustrato nella sezione 3.1.

    3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

    La proposta prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio di EUR (al terzo decimale)

    || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || Totale

    Specificare l’organismo di cofinanziamento || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA

    TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,7 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --

    3.3. Incidenza prevista sulle entrate

    La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

    [1]               GU C […] del […], pag. […].

    [2]               GU L 24 del 21.7.1998, pag. 37.

    [3]               GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9.

    [4]               GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.

    [5]               GU L 376 del 27.12.2006.

    [6]               GU L 71 del 17.3.1980, pag. 1.

    [7]               GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

    [8]               GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

    [9]               GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.

    [10]             GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

    [11]             GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.

    [12]             GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.

    [13]             GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

    [14]             GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

    [15]             GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 12.

    [16]             GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6.

    [17]             GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

    [18]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

    [19]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

    [20]             GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

    [21]             GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

    [22]             GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    [23]             GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

    [24]             GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

    [25]             GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

    [26]             GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

    [27]             GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    [28]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    [29]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    [30]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [31]             GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

    [32]             ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

    [33]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

    [34]             SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

    [35]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

    [36]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

    [37]             Gli importi indicati nelle tabelle della sezione 3.2 vanno adattati all'inflazione ed eventualmente adeguati di conseguenza.

    [38]             L'anno N è l'anno probabile di inizio dell'attuazione della proposta, ovvero il 2013.

    [39]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [40]             I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite …) (A)= sostegno amministrativo, (B)= servizi di traduzione, (C)= lavoro di normalizzazione effettivo, (D)= promozione e pubblicità, incluse conferenze e (E)= altri servizi intellettuali

    [41]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [42]             AC= agente contrattuale; INT = Intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

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