Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0001

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

/* COM/2011/0001 def. - COD 2011/0002 */

52011PC0001

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione /* COM/2011/0001 def. - COD 2011/0002 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 13.1.2011

COM(2011) 1 definitivo

2011/0002 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)SEC(2011) 44 definitivoSEC(2011) 43 definitivo

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta è destinata a modificare la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali[1] .

La direttiva 2000/25/CE ha l’obiettivo di garantire la libera circolazione dei trattori agricoli e forestali riducendo nel contempo i livelli permessi delle emissioni di gas di scarico prodotti dai motori, al fine di proteggere la salute e il benessere dei cittadini e dell’ambiente.

La direttiva definisce fasi successive, entro cui ridurre i limiti delle emissioni di gas di scarico, largamente coerenti con la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali[2].

In seguito alla definizione di ulteriori riduzioni dei limiti delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti da motori a combustione interna destinati a essere installati su macchine mobili non stradali, adottata con la direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3], la direttiva 2000/25/CE è stata modificata dalla direttiva 2005/13/CE della Commissione, del 22 febbraio 2005[4].

I nuovi limiti delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante sono stati definiti per ridurre di oltre il 90% i valori regolamentati in precedenza, in modo da poter adottare sistemi di post-trattamento secondari dello scarico - particolato ed NOx - per la grande maggioranza dei motori e delle macchine coperti dalle rispettive direttive, al momento in cui la fase più avanzata diviene obbligatoria.

In questa prospettiva e data l’incertezza sulla fattibilità tecnica di questi obiettivi, la direttiva 2004/26/CE stabiliva che la Commissione dovesse effettuare un riesame tecnico, in particolare per prendere “in considerazione la tecnologia disponibile compresi i relativi costi e benefici, in vista di confermare i valori limite delle fasi III B e IV e valutare l’eventuale esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o proroghe delle date di applicazione per taluni tipi di macchine o motori, tenendo altresì conto dei motori montati su macchine mobili non stradali ed utilizzati per applicazioni stagionali”[5]

La direttiva 2000/25/CE modificata, all’articolo 4, punto (8) si collegava al riesame tecnico voluto dalla direttiva 2004/26/CE al fine di studiare le questioni legate ai trattori agricoli e in particolare a quelli appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 (i cosiddetti trattori a carreggiata stretta, di larghezza massima fino a 1,15m)

I risultati della valutazione tecnica confermarono la fattibilità degli impegnativi limiti stabiliti dai colegislatori per gran parte dei motori destinati a essere montati su macchine non stradali e sui trattori agricoli. È stato quindi ritenuto necessario modificare i requisiti relativi ai trattori agricoli appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2.

- Contesto generale

Per soddisfare gli obblighi stabiliti dall’articolo 2 della direttiva 2004/26/CE, e dall’articolo 4, punto (8) della direttiva 2000/25/CE, la DG ENTR della Commissione europea ha incaricato il Centro Comune di Ricerca (CCR) di esaminare tutti gli aspetti che scaturiscono da tali direttive.

Riguardo ai trattori agricoli, il CCR ha valutato la situazione delle categorie T2, T4.1 e C2 con ricerche documentarie, esami diretti dei veicoli, visite a 5 fabbricanti di diverse dimensioni e che applicano tecnologie differenti, uno dei quali può essere considerato una PMI. La loro produzione copre gran parte dei trattori a carreggiata stretta commercializzati sul mercato europeo.

I trattori studiati dalla ricerca sono risultati essere un prodotto tipico europeo, sviluppato per soddisfare esigenze di coltivazioni specializzate, caratteristiche dell’agricoltura dell’Europa meridionale (specialmente mediterranea). Quasi tutti questi trattori sono venduti all’interno della UE.

I risultati di questa indagine sono stati presentati nel corso di vari incontri successivi del Gruppo di esperti sulle emissioni delle macchine ( Group of Experts on Machinery Emissions - GEME), iniziati nel giugno 2006, e consolidati nel progetto di relazione definitiva del dicembre 2007, pubblicato sul sito Web CIRCA.

Contrariamente ad altre questioni per le quali vengono indicate più soluzioni, l’unica conclusione del CCR è consistita nel suggerire l’esenzione dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 dalle fasi IIIB e IV della direttiva 2000/25/CE. Questa conclusione è stata appoggiata da alcuni Stati membri e non ha avuto reazioni negative.

I risultati emersi del CCR sono stati confermati da una valutazione d’impatto, effettuata dall’agenzia Arcadis nel 2008-2009 per conto della DG ENTR della Commissione. Lo studio di Arcadis documenta i chiari vantaggi per l’ambiente risultanti dalla sospensione proposta: senza di essa, gli utenti eviterebbero di acquistare trattori aggiornati alla fase IIIA e continuerebbero a usare macchine (molto) vecchie (livello di “fase 0”). Arcadis individua tra l’altro conseguenze negative di natura economica e sociale se la proposta non venisse adottata.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

A questo riguardo sono pertinenti le 2 direttive che seguono:

- la direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali;

- la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La direttiva 97/68/CE si fonda sul programma di politica e di azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile.[6]

La direttiva 2000/25/CE rappresenta l’estensione al settore dei trattori agricoli degli stessi obiettivi e della stessa politica.

La presente proposta è coerente con gli obiettivi della politica ambientale comunitaria attualmente perseguita, illustrata nel Sesto programma d’azione per l’ambiente (COM(2001) 31 def.)[7] che pone tra gli obiettivi prioritari il miglioramento della qualità dell’aria da ottenere, tra l’altro, attraverso rigorosi e specifici limiti delle emissioni dei gas di scarico. Il Sesto programma d’azione per l’ambiente definisce un processo politico fondato sulla partecipazione e su una solida conoscenza, in base al quale:

“Un aspetto centrale del Sesto programma, nonché il fattore determinante per il suo successo, sarà il coinvolgimento delle parti interessate, che dovrà permeare ogni fase del processo politico, dalla fissazione degli obiettivi alla concretizzazione delle misure. L’elaborazione, l’attuazione e la valutazione della politica ambientale si baseranno sulle più recenti conoscenze scientifiche ed economiche, su dati ed informazioni ambientali affidabili e aggiornati e sull’uso di appositi indicatori.”

Il termine proposto è del tutto coerente con tale processo politico: esso copre i limiti delle fasi IIIB e IV, stabiliti dalla direttiva 2000/26/CE per i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, il cui rispetto tutti gli interessati e lo studio indipendente del CCR ritengono sia tecnicamente impossibile.

RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Le conclusioni e i risultati dell’indagine del CCR sono stati presentati agli Stati membri e alle parti interessate nel corso di vari incontri del gruppo di esperti sulle Macchine mobili non stradali. Tra l’altro, l’incontro del 21 novembre 2008, ha reso possibile una consultazione degli Stati membri con il Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico - Trattori agricoli. Austria, Finlandia, Germania, Grecia, Italia , Spagna, Svezia e Regno Unito hanno espresso il loro esplicito sostegno; non sono state espresse posizioni contrarie. In data 2 settembre 2010, si è tenuto inoltre un incontro con rappresentanti dell’industria al fine di passare in rassegna i più recenti sviluppi tecnologici.

- Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Emissioni dei gas di scarico prodotti dai motori delle MMNS e dai trattori agricoli.

Principali organizzazioni/esperti consultati

DG CCR; Gruppo di esperti sulle emissioni dei gas di scarico prodotti dai motori delle MMNS e Gruppo di lavoro sui trattori agricoli.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione sul sito Web CIRCA delle relazioni del CCR e di Arcadis sulla revisione tecnica della legislazione relativa alle emissioni dei gas di scarico prodotti dai motori delle MMNS. Comunicazione, durante gli incontri, del gruppo di esperti della Commissione sulle emissioni dei gas di scarico prodotti dai motori delle MMNS ( Group of Experts on Machinery Emissions - GEME) nonché del Gruppo di lavoro e del Comitato per i trattori agricoli.

- Valutazione dell’impatto

Nel 2010, la Commissione avvia formalmente la valutazione d’impatto che prende le mosse dagli studi tecnici summenzionati e tiene conto di sviluppi tecnologici recenti. Essa conclude che si sarebbe potuto escogitare una serie di soluzioni tecniche, anche se non entro le scadenze temporali poste dalla legislazione in vigore. Si è ritenuto che la scelta migliore per i requisiti della fase IIIB e IV sarebbe stato un ritardo di 3 anni.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La proposta consiste nel posporre di 3 anni le date di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/25/CE di omologazione e prima messa in atto della fasi IIIB e IV dei trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1, quali definite dalla direttiva 2003/37/CE.

- Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 114 del Trattato.

- Principio di sussidiarietà

L’obiettivo dell’iniziativa proposta, garantire cioè il buon funzionamento del mercato interno imponendo che i trattori agricoli rispettino le disposizioni ambientali armonizzate sui gas di scarico, non può essere colto in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, in ragione delle sue dimensioni e dei suoi effetti, può invece essere raggiunto a livello dell’Unione.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del Trattato.

- Principio di proporzionalità

Le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi esposti sopra.

Esperti indipendenti e parti interessate concordano sul fatto che i limiti della fase IIIB e IV per i tipi di trattori agricoli coperti dalla modifica proposta non possono essere tecnicamente rispettati. Se l’entrata in vigore dei limiti rispettivi delle fasi IIIB e IV non verrà posticipata, il mercato interno e il settore agricolo che nell’Unione impiega tali trattori sarebbero esposti a gravi perturbazioni.

Nonostante l’industria abbia avanzato validi argomenti tecnici a favore di una totale esenzione di tali trattori, essi non sono stati considerati. La proposta descrive pertanto le modifiche assolutamente ineliminabili, necessarie a equilibrare opportunamente gli oneri che gravano sull’industria e a garantire che siano raggiunti, nella misura del possibile, gli obiettivi ambientali.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5 del Trattato.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: modifica di una direttiva vigente.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

2011/0002 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea[8],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

visto il parere del Comitato delle regioni[10],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio[11] disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali. La fase attualmente in vigore riguardo ai limiti di emissione applicabili all’omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea, è la fase IIIA. La direttiva stabilisce che tali limiti siano progressivamente sostituiti dai limiti più rigorosi della fase IIIB a decorrere dall’1 gennaio 2010 riguardo all’omologazione e a decorrere dall’1 gennaio 2011 riguardo all’immissione sul mercato di tali motori.

2. La direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali[12], stabilisce all’articolo 2, punto (b), che la Commissione dovesse prendere in considerazione la tecnologia disponibile compresi i relativi costi e benefici, in vista di confermare i valori limite delle fasi IIIB e IV e valutare l’eventuale esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o proroghe delle date di applicazione per taluni tipi di macchine o motori, tenendo altresì conto dei motori montati su macchine mobili non stradali ed utilizzati per applicazioni stagionali. La direttiva 2000/25/CE, articolo 4, punto (8), introduce una clausola di riesame per tener conto delle specificità dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C.2.

3. La direttiva 97/68/CE è stata oggetto di numerosi studi tecnici. In conseguenza di tali studi tecnici, effettuati nel corso degli anni 2007, 2009 e 2010 e confermati dalla valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione, è stata accertata l’impossibilità tecnica per trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1 di rispettare i requisiti delle fasi IIIB e IV già entro le date previste dalla direttiva.

4. Al fine di impedire alla legislazione dell’Unione di prescrivere requisiti tecnici che non possono ancora essere soddisfatti e per impedire che trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1 non possano più essere omologati per tipo ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione, è necessario introdurre un periodo di transizione di 3 anni nel cui ambito trattori classificati nelle categorie T2, C2 e T4.1 possano ancora essere omologati per tipo ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione.

5. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/25/CE.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All’articolo 4 della direttiva 2000/25/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

“9. In deroga al paragrafo 2, punti (d) ed (e) e al paragrafo 3, per i trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1, quali definite dalla direttiva 2003/37/CE, allegato II, capitolo A, punto A.1 e allegato II, capitolo B, appendice 1, parte I, punto 1.1, ed equipaggiati di motori appartenenti alle categorie da L a R, le date stabilite al paragrafo 2, punti (d) ed (e) e al paragrafo 3, vengono posticipate di 3 anni. Fino a tali date, si continuano ad applicare i requisiti della fase IIIA descritta da tale direttiva. "

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre [6 mesi meno 1 giorno dall’entrata in vigore] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da [6 mesi dall’entrata in vigore].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità del riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente […] […]

[1] GU L 173, del 12.7.2000, pag. 1.

[2] GU L 69 del 27.2.1998, pag. 1.

[3] GU L 146 del 30.4.2006, pag. 1.

[4] GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 35.

[5] GU L 146 del 30.4.2004, articolo 2.

[6] Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno di Consiglio dell’1 febbraio 1993 (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1).

[7] GU C 154E del 29.5.2001, p. 218.

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU C […] del […], pag. […].

[11] GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1

[12] GU L 225 del 25.6.2004, pag. 3.

Top