EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011IP0262

Opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8 giugno 2011 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (2011/2013(INI))

GU C 380E del 11.12.2012, p. 59–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/59


Mercoledì 8 giugno 2011
Opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese

P7_TA(2011)0262

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (2011/2013(INI))

2012/C 380 E/09

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione del 1o luglio 2010 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (COM(2010)0348),

vista la decisione della Commissione 2010/233/UE del 26 aprile 2010 che istituisce il gruppo di esperti per un quadro comune di riferimento nel settore del diritto europeo dei contratti (1),

vista la comunicazione della Commissione del 11 luglio 2001 sul diritto contrattuale europeo (COM(2001)0398),

vista la comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2003“Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo – Un piano d'azione” (COM(2003)0068),

vista la comunicazione della Commissione del 11 ottobre 2004 intitolata "Diritto contrattuale europeo e revisione dell'acquis: prospettive per il futuro" (COM(2004)0651),

viste la relazione della Commissione del 23 settembre 2005 intitolata "Prima relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell’acquis" (COM(2005)0456) e la relazione della Commissione del 25 luglio 2007 intitolata "Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento" (COM(2007)0447),

vista la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sul quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo (2),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sul diritto contrattuale europeo (3),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo (4),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro (5),

viste le sue risoluzioni del 26 maggio 1989 (6), del 6 maggio 1994 (7), del 15 novembre 2001 (8) e del 2 settembre 2003 (9) sulla questione,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0164/2011),

A.

considerando l'iniziativa per il diritto europeo dei contratti, che punta a risolvere i problemi inerenti al mercato unico, dovuti, fra l'altro, al divergere dei corpus di norme in materia di diritto contrattuale, è oggetto di discussioni da diversi anni,

B.

considerando che, sulla scia della crisi finanziaria globale, appare più importante che mai istituire un regime coerente in materia di diritto europeo dei contratti per realizzare le piene potenzialità del mercato interno e contribuire così al raggiungimento dei nostri obiettivi di Europa 2020,

C.

considerando che il mercato unico continua a essere frammentato, a causa di molteplici fattori, tra cui la mancata applicazione della legislazione vigente sul mercato unico,

D.

considerando che occorrono studi più approfonditi sulle cause per cui il mercato interno resta frammentato e sulle modalità migliori per affrontare simili problemi, incluse le misure per assicurare l'attuazione della legislazione esistente,

E.

considerando che nel succitato Libro verde, la Commissione ha illustrato numerose opzioni in merito ad uno strumento di diritto europeo dei contratti che potrebbero aiutare a potenziare l'attività imprenditoriale e a consolidare la fiducia dei cittadini nel mercato unico,

F.

considerando che il gruppo di esperti istituito per assistere la Commissione nella preparazione di una proposta di quadro comune di riferimento ha iniziato i suoi lavori ed è affiancato da una tavola rotonda dei soggetti interessati,

G.

considerando che le divergenze in materia di diritto nazionale dei contratti non costituiscono l'unico ostacolo per le PMI e i consumatori nelle attività transfrontaliere, poiché essi incontrano altri problemi, tra cui le barriere linguistiche, i diversi sistemi di tassazione, la questione dell'affidabilità dei commercianti on line, l'accesso limitato alla banda larga, l'alfabetizzazione digitale, i problemi di sicurezza, la composizione demografica della popolazione dei singoli Stati membri, i problemi attinenti alla privacy, il trattamento delle denuncie, i diritti di proprietà intellettuale, ecc.,

H.

considerando che, secondo un'indagine della Commissione del 2008, tre quarti dei rivenditori operano soltanto sul mercato nazionale mentre le vendite transfrontaliere avvengono solo in pochi Stati membri (10),

I.

considerando che è necessario distinguere fra le transazioni transfrontaliere convenzionali e il commercio elettronico, nel quale esistono problemi specifici e costi di transazione differenti; e che è necessario, anche ai fini delle future valutazioni d'impatto, definire in modo attento e preciso la composizione dei costi di transazione,

J.

considerando che è evidente che l'applicazione di normative straniere (sui diritti dei consumatori) alle transazioni transfrontaliere a norma del regolamento Roma-I (11) è ritenuta la causa di considerevoli costi per le imprese, in particolare le PMI, costi che nel solo regno Unito sono stimati a 15 000 EUR per impresa e per Stato membro (12),

K.

considerando la necessità di maggiori informazioni relativamente ai costi di transazione imputabili all'applicazione degli articoli 6, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Roma-I, che consente alle imprese di applicare il loro diritto nazionale, tenendo presente che tale regolamento viene applicato soltanto da dicembre 2009,

L.

considerando che tali costi di transazione sono visti come un grave ostacolo agli scambi transfrontalieri, come confermato dal 50 % dei rivenditori europei che praticano il commercio transfrontaliero intervistati nel 2011, stando ai quali l'armonizzazione delle leggi applicabili alle transazioni transfrontaliere nell'UE aumenterebbe le loro vendite transfrontaliere, mentre il 41 % ha affermato che le loro vendite non aumenterebbero; considerando che, comparativamente, fra i venditori che con vendono oltrefrontiera, il 60 % ha sostenuto che il loro livello di vendite transfrontaliere non aumenterebbe in un contesto regolamentare più armonizzato, e il 25 % ha sostenuto il contrario, norme armonizzate contribuirebbero ad accrescere le vendite transfrontaliere (13),

M.

considerando che alcuni degli ostacoli più palesi con cui si confrontano consumatori e PMI nel contesto del mercato unico europeo riguardano la complessità delle relazioni contrattuali, i termini e le condizioni squilibrate dei contratti, l'informazione carente e insufficiente e le procedure inefficienti e lunghe,

N.

considerando che è della massima importanza che qualsiasi iniziativa dell'UE risponda alle esigenze e preoccupazioni reali delle aziende e dei consumatori; che tali preoccupazioni riguardano anche i problemi giuridico-linguistici (fornitura di condizioni e modalità uniformi per le piccole e medie imprese in tutte le lingue dell'UE) e le difficoltà di esecuzione dei contratti transnazionali (fornitura di misure autonome dell'UE in materia di diritto procedurale),

O.

considerando che stando a uno studio della Commissione il mercato elettronico permane frammentato: il 61 % 10 964 di ordini transfrontalieri simulati non è andato a buon fine e che gli acquisti transfrontalieri sembrano accrescere le possibilità per i consumatori di trovare offerte più economiche (14) e prodotti non disponibili online nel proprio paese (15) e che il 61 % sembra essere una cifra molto elevata e che richiede quindi un'ulteriore analisi, verifica e valutazione,

P.

considerando che l'armonizzazione graduale non consente di superare efficacemente gli ostacoli nel mercato interno derivanti dalle divergenze del diritto nazionale dei contratti e che qualsiasi misura in questo settore deve essere basata su una chiara dimostrazione del fatto che una simile iniziativa introdurrebbe un reale cambiamento, non realizzabile mediante strumenti meno invasivi,

Q.

considerando che un diritto europeo comune dei contratti tornerebbe a vantaggio dei consumatori e, in particolare, contribuirebbe ad accrescere e a rendere più accessibile il commercio transfrontaliero in seno al mercato interno,

R.

considerando che i negoziati riguardanti la direttiva sui diritti dei consumatori (16) hanno palesato le difficoltà e i limiti dell'approccio di armonizzazione nel settore dei diritti dei consumatori applicati ai contratti, senza peraltro compromettere l'impegno comune per un elevato livello di tutela dei consumatori e i limiti che ciò comporta per il processo,

S.

considerando che le iniziative intraprese nell'ambito del diritto contrattuale europeo devono tener conto delle norme nazionali obbligatorie ed essere coerenti con l'attesa direttiva sui diritti dei consumatori, che avrà un impatto significativo sul contenuto e sul livello di armonizzazione di un possibile futuro strumento nell'ambito del diritto europeo dei contratti; che sarebbe necessario monitorarne costantemente e attentamente l'attuazione nei prossimi mesi al fine di definire il campo di applicazione dello strumento opzionale,

T.

considerando che ogni risultato finale nel settore del diritto europeo dei contratti deve essere realista, fattibile, proporzionato e accuratamente ponderato, prima di essere eventualmente modificato e adottato formalmente dai colegislatori europei,

1.

è favorevole ai provvedimenti volti ad abbattere le varie barriere che ostacolano le potenziali operazioni transfrontaliere nel mercato interno, e ritiene che il progetto relativo al diritto europeo dei contratti, unitamente ad altre misure, possa rivelarsi utile ai fini della piena realizzazione del potenziale del mercato interno stesso, anche in virtù dei notevoli benefici a livello economico e di occupazione;

2.

accoglie favorevolmente la discussione aperta sul Libro verde ed auspica un'analisi approfondita del risultato di tale consultazione da parte dei servizi competenti della Commissione;

3.

pone in risalto l'importanza economica delle PMI e delle aziende artigianali nell'economia europea; insiste, pertanto, sulla necessità di garantire che il principio della "corsia preferenziale per la piccola impresa" promosso dall'iniziativa "atto per il mercato unico" sia applicato in modo adeguato e sia considerato una priorità nella discussione sulle iniziative UE riguardanti il diritto contrattuale europeo;

Natura giuridica dello strumento del diritto contrattuale europeo

4.

valuta positivamente la recente pubblicazione dei risultati dello studio di fattibilità, condotto dal gruppo di esperti sul diritto europeo dei contratti, e l'impegno della Commissione a proseguire la consultazione sull'ambito di applicazione e il contenuto dello strumento opzionale e, in questo contesto, esorta la Commissione a proseguire un dibattito realmente aperto e trasparente con tutti i soggetti interessati, nel quadro del suo processo decisionale, su come dovrebbe essere impiegato lo studio di fattibilità;

5.

riconosce la necessità di ulteriori progressi nel campo del diritto contrattuale e, fra le altre opzioni, si dichiara favorevole alla quarta opzione di istituire uno strumento opzionale mediante regolamento, in seguito a una valutazione d'impatto e dopo aver chiarito la base giuridica; ritiene che tale strumento opzionale potrebbe essere completato da un pacchetto di strumenti che potrebbe essere approvato mediante un accordo interistituzionale; chiede la creazione di "modelli standard di contratto europei", tradotti in tutte le lingue dell'UE e connessi a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, attivato online, che offrirebbero il vantaggio di rappresentare una soluzione più semplice ed economicamente vantaggiosa sia per le parti contraenti, sia per la Commissione;

6.

è convinto che soltanto mediante la forma giuridica del regolamento si possano fornire la chiarezza e la certezza giuridica necessarie;

7.

sottolinea che un regolamento che istituisce uno strumento opzionale di diritto europeo dei contratti migliorerebbe il funzionamento del mercato interno in virtù dell'applicazione diretta, con vantaggi per le imprese (riduzione dei costi per ovviare alla necessità di norme sui conflitti di legge), i consumatori (certezza giuridica, fiducia, elevato livello di tutela dei consumatori) e i sistemi giuridici degli Stati membri (non sarebbe più necessario studiare il diritto straniero);

8.

si compiace del fatto che l'opzione scelta tiene debitamente conto del principio di sussidiarietà e fa salvi i poteri legislativi degli Stati membri in materia di diritto contrattuale e civile;

9.

ritiene che il pacchetto di strumenti potrebbe essere introdotto gradualmente, a partire da uno strumento della Commissione, per essere convertito, una volta concordato tra le istituzioni, in uno strumento per il legislatore dell'Unione; rileva che un pacchetto di strumenti offrirebbe lo sfondo giuridico e la base necessari per il funzionamento di uno strumento opzionale e di clausole e termini standard e che dovrebbe essere basato su una valutazione delle norme nazionali obbligatorie in materia di tutela dei consumatori all'interno, ma anche al di fuori, dell'acquis vigente relativo al diritto dei consumatori;

10.

è del parere che integrando lo strumento opzionale con un pacchetto di strumenti saranno disponibili informazioni più chiare su tale strumento UE, che aiuteranno le parti interessate a comprendere meglio i loro diritti e a fare scelte informate all'atto della stipulazione dei contratti basati su tale sistema, e che renderanno il quadro giuridico più comprensibile e non eccessivamente gravoso;

11.

ritiene che tutte le parti, nelle transazioni tra imprese o tra imprese e consumatori, debbano essere libere di scegliere o non scegliere lo strumento opzionale quale alternativa al diritto nazionale o internazionale (opt-in) e invita quindi la Commissione a chiarire il previsto rapporto tra uno strumento opzionale e il regolamento Roma I e le convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili; ritiene sia tuttavia necessaria maggiore attenzione per garantire che lo strumento opzionale offra protezione ai consumatori e alle piccole imprese, vista la loro posizione di partner commerciali più deboli, e che sia evitata confusione al momento di scegliere la legge; invita pertanto la Commissione a completare lo strumento opzionale con informazioni supplementari che illustrino in un linguaggio chiaro e comprensibile i diritti dei consumatori, precisando che tali diritti non saranno compromessi, cosicché i consumatori nutrano fiducia nei confronti dello strumento opzionale e, conoscendo i loro diritti, possano effettuare una scelta informata e decidere se stipulare un contratto sulla base di quest'alternativa;

12.

ritiene che lo strumento opzionale genererebbe un valore aggiunto europeo, in particolare assicurando la certezza giuridica attraverso la giurisdizione della Corte di giustizia e offrendo immediatamente le potenzialità per superare le barriere sia giuridiche che linguistiche, in quanto lo strumento opzionale sarebbe naturalmente disponibile in tutte le lingue dell'UE; sottolinea che, per comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea, i cittadini europei dovrebbero avere la possibilità di ottenere qualsiasi informazione sullo strumento opzionale tradotta mediante sistemi di traduzione automatica on line accessibili e di facile uso, affinché possano leggere le informazioni desiderate nella loro lingua;

13.

invita la Commissione a chiarire i vantaggi di un simile strumento per i consumatori e le aziende; vede nella natura flessibile e volontaria di uno strumento opt-in un possibile vantaggio pratico; invita la Commissione a chiarire i vantaggi di un simile strumento per i consumatori e le aziende e a chiarire meglio a quale parte contraente spetterà la scelta tra lo strumento opzionale e il diritto "normalmente" applicabile, e come la Commissione intende ridurre i costi di transazione; invita la Commissione a inserire in qualsiasi proposta relativa a uno strumento opzionale un meccanismo di controllo e riesame periodico con la stretta partecipazione di tutte le parti interessate, al fine di garantire che lo strumento opzionale sia al passo con l'acquis vigente in materia di diritto dei contratti, soprattutto il regolamento Roma I, le esigenze del mercato e gli sviluppi giuridici ed economici;

Campo di applicazione dello strumento

14.

ritiene che lo strumento dovrebbe disciplinare sia i contratti tra imprese che i contratti tra imprese e consumatori; sottolinea che lo strumento opzionale deve offrire un livello di tutela dei consumatori molto elevato, al fine di fornire loro quella protezione di cui godrebbero ai sensi del diritto nazionale; auspica ulteriori spiegazioni quanto alle modalità per conseguire ciò; è convinto pertanto che il livello della tutela dei consumatori dovrebbe essere più elevato della protezione minima sancita dall'acquis in materia di consumatori e contemplare norme obbligatorie nazionali, vista la necessità di trovare soluzioni soddisfacenti per problemi di diritto internazionale privato; ritiene che quest'elevato livello di tutela dei consumatori sia anche nell'interesse delle imprese, le quali potranno raccogliere i frutti dello strumento opzionale se i consumatori di tutti gli Stati membri saranno persuasi che la scelta di tale strumento non li priverà della tutela;

15.

osserva che è necessario comunicare in modo positivo ai cittadini i vantaggi di un diritto europeo dei contratti uniforme, affinché esso possa godere di legittimità e sostegno politici;

16.

rileva che si dovrebbero perseguire formulazioni differenziate del diritto dei contratti per contratti B2B e B2C, ai fini del rispetto delle tradizioni comuni dei sistemi giuridici nazionali e con un'attenzione particolare alla tutela delle parti contrattuali più deboli, ossia i consumatori;

17.

sottolinea che elementi essenziali del diritto dei consumatori applicati ai contratti sono già presenti in diverse normative europee e che parti importanti dell'acquis relativo ai consumatori saranno probabilmente consolidate nella direttiva sui diritti dei consumatori; evidenzia che la summenzionata direttiva fornirebbe una normativa unitaria facilmente identificabile per il consumatore e le imprese; sottolinea pertanto l'importanza di attendere il risultato dei negoziati riguardanti la direttiva sui diritti dei consumatori prima di formulare qualsiasi decisione definitiva;

18.

ritiene altresì che, tenuto conto della natura particolare dei diversi contratti, e in particolare i contratti B2C e B2B, dei diversi principi che ispirano il diritto contrattuale nazionale e internazionale, e del principio fondamentale di un livello elevato di tutela dei consumatori, le pratiche settoriali esistenti e il principio della libertà contrattuale debbano essere salvaguardati per quanto riguarda i contratti B2B;

19.

ha la convinzione che un diritto europeo comune e opzionale possa rendere il mercato interno più efficiente, senza interferire nei sistemi nazionali di diritto dei contratti;

20.

ritiene che lo strumento opzionale dovrebbe essere disponibile come scelta facoltativa, innanzitutto nelle situazioni transfrontaliere e nazionali, e che sono necessarie garanzie che gli Stati membri saranno in grado di evitare il ricorso a qualsiasi misura dello strumento opzionale in scenari transfrontalieri non genuini; ritiene inoltre che gli effetti dell'adesione opt-in a corpus di norme nazionali di diritto contrattuale meritino un'analisi specifica;

21.

riconosce che l'e-commerce o i contratti di vendita a distanza rappresentano una quota importante delle transazioni transfrontaliere; ritiene che, se lo strumento opzionale non dovrebbe limitarsi a queste tipologie di transazioni, potrebbe in un primo tempo essere opportuno introdurre altri limiti, fino a quando non si dispone di un'esperienza sufficiente;

22.

sottolinea la notevole importanza di facilitare il commercio elettronico all'interno dell'UE, dato che si tratta di un settore poco sviluppato, e reputa necessario valutare se le differenze tra le legislazioni contrattuali nazionali possano costituire un ostacolo allo sviluppo di questo settore che è considerato giustamente un potenziale volano di crescita per il futuro da imprese e consumatori;

23.

è convinto che il campo di applicazione del pacchetto di strumenti potrebbe essere molto ampio, dato che qualsiasi strumento opzionale dovrebbe limitarsi alle questioni essenziali del diritto dei contratti; è convinto altresì che il pacchetto di strumenti debba mantenersi coerente con lo strumento opzionale e contenere, fra i suoi strumenti, nozioni provenienti dalle varie tradizioni giuridiche in seno all'UE, comprese norme supplementari tratte, tra l'altro, dal progetto di quadro comune di riferimento accademico (DCFR) (17) dai "Principes contractuels communs" e dalla "Terminologie contractuelle commune" (18); ritiene inoltre che le sue raccomandazioni sul diritto contrattuale dei consumatori debbano essere basate su un effettivo elevato livello di protezione;

24.

invita la Commissione e il gruppo di esperti a chiarire i temi che debbono essere considerati "essenziali per il diritto dei contratti";

25.

coglie i vantaggi di uno strumento opzionale contenente disposizioni specifiche per le tipologie di contratto più frequenti, in particolare per la vendita di beni e la fornitura di servizi; reitera il suo precedente appello affinché i contratti di assicurazione siano ripresi nel campo di applicazione dello strumento opzionale, poiché ritiene che tale strumento possa essere particolarmente utile per i contratti assicurativi di piccole dimensioni; sottolinea che, in materia di diritto contrattuale assicurativo, è già stato svolto un lavoro preliminare con i principi di diritto europeo dei contratti di assicurazione (PEICL), che dovrebbero essere integrati in un corpus normativo europeo sui contratti e che dovrebbero essere rivisti e approfonditi; tuttavia, esorta alla cautela per quanto riguarda l'inclusione di servizi finanziari dall'ambito di applicazione dell'eventuale strumento di diritto dei contratti proposto nella fase attuale; esorta la Commissione a istituire un gruppo di esperti interservizi ad hoc incaricato di realizzare i lavori preparatori sui servizi finanziari che saranno forse avviati prossimamente, al fine di garantire che qualunque strumento futuro tenga conto delle potenziali caratteristiche specifiche del settore dei servizi finanziari nonché delle iniziative eventualmente già avviate da altre sezioni della stessa Commissione, e a coinvolgere il Parlamento europeo fin dalle prime fasi;

26.

sottolinea che sono stati sollevati taluni problemi specifici per i quali uno strumento opzionale potrebbe essere vantaggioso, come i diritti digitali e l'usufrutto; ritiene tuttavia che potrebbe essere necessario escludere taluni tipi di contratti complessi di diritto pubblico; invita il gruppo di esperti a valutare la possibilità di includere i contratti nel settore dei diritti d'autore allo scopo di migliorare la posizione degli autori, che spesso sono la parte più debole nel rapporto contrattuale;

27.

è convinto che lo strumento opzionale debba essere coerente con l'acquis vigente in materia di diritto dei contratti;

28.

ricorda che sono ancora numerosi gli interrogativi cui trovare risposta e i problemi da risolvere per quanto riguarda un diritto europeo dei contratti; esorta la Commissione a tenere conto della giurisprudenza, delle convenzioni internazionali sulla vendita di beni, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG) nonché dell'impatto della direttiva relativa ai diritti dei consumatori; sottolinea l'importanza di armonizzare il diritto contrattuale all'interno dell'UE, tenendo conto al contempo dei pertinenti regolamenti nazionali che forniscono un elevato livello di protezione nei contratti B2C;

Applicazione concreta di uno strumento europeo di diritto contrattuale

29.

ritiene che ai consumatori e alle PMI debbano essere garantiti i vantaggi effettivi di uno strumento opzionale che deve essere formulato in modo semplice, chiaro ed equilibrato, onde renderne l'uso semplice e interessante per tutte le parti;

30.

ritiene che, se lo strumento opzionale avrà l'effetto di fornire un unico corpus normativo, rimarrà comunque la necessità di cercare di stabilire condizioni e modalità uniformi per il commercio che possano essere fornite in modo semplice e comprensibile, siano direttamente disponibili alle imprese, in particolare alle PMI, e siano dotate di qualche forma di sistema di certificazione per garantire la fiducia dei consumatori;

31.

ricorda che è tuttora prioritario continuare a lavorare a una risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere, che sia rapida ed efficace dal punto di vista dei costi, in particolare per le PMI e i consumatori, ma sottolinea che, se le parti utilizzano un unico corpus giuridico fornito da uno strumento opzionale, tale composizione ne risulterebbe ulteriormente agevolata; chiede alla Commissione di studiare le sinergie al momento di presentare una proposta; osserva che anche il gruppo di lavoro dell'UNCITRAL sulla risoluzione delle controversie on line ha manifestato interesse per uno strumento opzionale quale mezzo per facilitare la risoluzione alternativa delle controversie (19) e suggerisce quindi alla Commissione di seguire gli sviluppi all'interno degli altri organismi internazionali;

32.

propone che i miglioramenti al funzionamento e all'efficacia dei sistemi di ricorso transfrontalieri potrebbero essere facilitati collegando direttamente lo strumento opzionale al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità; è del parere che si debba elaborare una lettera elettronica di diffida per aiutare le imprese a tutelare i loro diritti, soprattutto nel settore della proprietà intellettuale e del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

33.

prende atto dei timori espressi secondo cui raramente i consumatori sono in grado di scegliere in materia di condizioni contrattuali e sono messi di fronti all'opzione "prendere o lasciare"; crede fermamente che il completamento di uno strumento opzionale e di una gamma di clausole e condizioni standard, tradotte in tutte le lingue, favorirà l'entrata di nuovi agenti nel mercato in tutta l'Unione europea, rafforzerà la concorrenza, amplierà effettivamente le scelte complessive disponibili ai consumatori;

34.

sottolinea che, sebbene la prova definitiva per ciascuno strumento adottato sia lo stesso mercato interno, occorre stabilire in anticipo che l'iniziativa rappresenta un valore aggiunto per i consumatori e non complicherà le operazioni transfrontaliere per i consumatori e le imprese; pone l'accento sulla necessità di stabilire regole per la messa a disposizione di tutti i potenziali soggetti interessati e coinvolti (inclusi gli organi giudiziari nazionali) di informazioni adeguate sull'esistenza e il funzionamento di tale strumento;

35.

osserva che, in relazione all'obiettivo di un diritto europeo dei contratti, l'importanza di una giurisdizione europea funzionante in ambito civile non deve essere trascurata;

36.

esorta la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a effettuare test e controlli di qualità per valutare se gli strumenti proposti di diritto europeo dei contratti siano di facile utilizzo, tengano pienamente conto delle preoccupazioni dei cittadini, forniscano un valore aggiunto per i consumatori e le imprese, rafforzino il mercato unico e agevolino il commercio transfrontaliero;

Partecipazione dei soggetti interessati, valutazione dell'impatto

37.

sottolinea l'importanza cruciale di associare i soggetti interessati di tutta l'Unione e provenienti da diversi settori di attività, compresi gli operatori della giustizia e rammenta alla Commissione di condurre un'ampia e trasparente consultazione con tutte le parti interessate prima di assumere una decisione basata sui risultati del gruppo di esperti;

38.

si compiace del fatto che i gruppi di esperti e dei soggetti interessati provengono da contesti geografici e settoriali diversificati; ritiene che i contributi dei soggetti interessati diventeranno ancora più importanti una volta ultimata la fase di consultazione e qualora sia lanciata la procedura legislativa vera e propria, che dovrebbe esser il più possibile inclusiva e trasparente;

39.

ricorda, conformemente ai principi di Legiferare meglio, la necessità di un'ampia ed esauriente valutazione d'impatto che analizzi le varie opzioni possibili, compresa quella di non intraprendere un'azione dell'Unione, e si concentri sulle questioni concrete, come le eventuali ripercussioni sulle PMI e i consumatori, gli eventuali effetti della concorrenza sleale sul mercato interno, precisando le conseguenze di ciascuna soluzione sull'acquis dell'Unione europea che sui sistemi giuridici nazionali;

40.

in attesa dell'esito della citata valutazione d'impatto è del parere che, se da un lato l'armonizzazione delle pratiche di diritto dei contratti a livello di UE può rappresentare uno strumento efficace ai fini della convergenza e di una maggiore parità di condizioni, dall'altro, alla luce delle sfide imposte dall'armonizzazione degli ordinamenti non solo degli Stati membri ma anche delle regioni con competenze legislative in materia, la scelta di uno strumento facoltativo appare di più facile attuazione, purché sia garantita la creazione di valore aggiunto sia per i consumatori che per le imprese;

41.

insiste sul fatto che il Parlamento deve essere pienamente consultato e coinvolto nel quadro della procedura legislativa ordinaria in merito a qualsiasi futuro strumento opzionale proposto dalla Commissione europea e che qualsiasi strumento opzionale proposto deve essere esaminato e modificato nell'ambito di detta procedura;

*

* *

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 109.

(2)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 31.

(3)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 364.

(4)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.

(5)  GU C 292 E del 01.12.2006, pag. 109.

(6)  GU C 158 del 26.6.1989, pag. 400.

(7)  GU C 205 del 25.7.1994, pag. 518.

(8)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 538.

(9)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 95.

(10)  Eurobarometro 224, 2008, pag. 4.

(11)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(12)  Posizione della Federazione britannica delle piccole imprese su Roma I (2007).

(13)  Flash Eurobarometer 300, 2011 http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/retailers_eurobarometer_2011_en.pdf

(14)  COM(2009)0557, pag. 3.

(15)  COM(2009)0557, pag. 5.

(16)  COM(2008)0614.

(17)  Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et al. (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2008.

(18)  B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (dir.), collection 'Droit privé comparé et européen', Volumes 6 and 7, 2008.

(19)  Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, relazione del gruppo di lavoro III (Risoluzione delle controversie on line) sul lavoro della sua XXII sessione (Vienna 13-17 dicembre 2010), pagg. 8, 10.


Top