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Document 52010XC0803(01)

Adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

GU C 210 del 3.8.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/1


Adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

2010/C 210/01

Progetto di dichiarazione dell'Alta rappresentante  (1) sulla responsabilità politica

Nei suoi rapporti con il Parlamento europeo, l'Alta rappresentante si baserà sugli impegni in materia di consultazione, di informazione e di presentazione di relazioni assunti durante l'ultima legislatura dall'ex Commissario competente per le relazioni esterne, dall'ex Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune nonché dalla Presidenza di turno del Consiglio. All'occorrenza, gli impegni saranno adattati in funzione del ruolo del Parlamento sul piano del controllo politico e della ridefinizione del ruolo dell'Alto rappresentante, secondo quanto stabilito dai trattati e conformemente all'articolo 36 del TUE.

A tal riguardo:

1.

Per quanto attiene alla PESC, l'Alta rappresentante consulterà il Parlamento europeo sui principali aspetti e le scelte fondamentali in materia, conformemente all'articolo 36 del TUE. Qualsiasi scambio di opinioni preliminare all'approvazione di mandati e di strategie nell'ambito della PESC avrà luogo nel formato opportuno, in funzione del grado di sensibilità e di riservatezza delle tematiche discusse. In tale contesto, sarà rafforzata la pratica delle riunioni di consultazione congiunte con gli uffici delle commissioni AFET e COBU. Le informazioni fornite durante tali riunioni riguarderanno, in particolare, le missioni PESC finanziate a titolo del bilancio UE, sia quelle in corso sia quelle in fase di preparazione. Qualora necessario, possono essere organizzate altre riunioni di consultazione congiunte, oltre alle riunioni regolari. La presenza del SEAE (a tutte le riunioni) includerà, oltre al presidente permanente del Comitato politico e di sicurezza (CPS), funzionari di alto livello in tale ambito.

2.

I risultati dei negoziati in corso sull'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione sui negoziati relativi agli accordi internazionali saranno applicati mutatis mutandis dall'Alta rappresentante per gli accordi che rientrano nel suo ambito di competenza, ove sia richiesta l'approvazione del Parlamento. Il Parlamento europeo, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, sarà immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura, anche per gli accordi conclusi nell'ambito della PESC.

3.

L'Alta rappresentante manterrà la pratica del dialogo approfondito sulle fasi strategiche di pianificazione degli strumenti finanziari (ad eccezione del Fondo europeo di sviluppo) e continuerà a comunicare tutti i documenti afferenti. Lo stesso dicasi per tutti i documenti consultivi trasmessi agli Stati membri durante la fase preparatoria, senza pregiudicare il risultato dei negoziati sul campo d'applicazione e l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE sugli atti delegati.

4.

Sarà mantenuto l'attuale sistema di fornitura di informazioni confidenziali sulle missioni e le operazioni della PSDC (attraverso il Comitato speciale PESD del PE previsto nell'AII del 2002). Su richiesta del presidente dell'AFET e, se necessario, del presidente del PE, l'Alta rappresentante può altresì autorizzare l'accesso a altri documenti nell'ambito della PESC in caso di necessità a altri deputati che, per quanto riguarda i documenti classificati, siano debitamente autorizzati conformemente alle regole applicabili, quando tale accesso sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali. In tale contesto l'Alta rappresentante procederà alla revisione e, qualora necessario, proporrà l'adeguamento delle disposizioni vigenti sull'accesso dei deputati al Parlamento europeo a informazioni e documenti classificati nell'area della sicurezza e della difesa (PESD, AII 2002). In attesa di tale adeguamento, l'Alta rappresentante adotterà una decisione sulle misure transitorie che ritenga necessarie per facilitare l'accesso alle informazioni summenzionate ai deputati che abbiano ricevuto la debita designazione e notifica e che esercitino funzioni istituzionali.

5.

L'Alta rappresentante risponderà affermativamente a richieste del Parlamento europeo affinché i capi delegazione recentemente nominati in paesi e organizzazioni che il Parlamento ritenga strategicamente importanti compaiano dinanzi all'AFET per uno scambio di punti di vista (diverso dalle audizioni) prima di assumere le proprie funzioni. Lo stesso dicasi per i rappresentanti speciali dell'UE (RSUE). Questi scambi di opinione avranno luogo secondo modalità convenute con l'Alta rappresentante, in funzione della sensibilità e della confidenzialità dei temi discussi.

6.

Nei casi in cui non possa partecipare ad una discussione in sessione plenaria del Parlamento europeo, l'Alta rappresentante deciderà di essere sostituita da un membro di un'Istituzione dell'UE, ossia da un commissario competente per le questioni esclusivamente o prevalentemente di competenza della Commissione o da un membro del Consiglio «Affari esteri» competente per le questioni esclusivamente o prevalentemente di competenza della PESC. In quest'ultimo caso, il sostituto proverrà dalla Presidenza di turno o dal trio di presidenze, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento interno del Consiglio. Il Parlamento europeo sarà informato della decisione dell'Alta rappresentante sulla sostituzione.

7.

L'Alta rappresentante faciliterà la presenza dei capi delegazione, di RSUE, di capi missione della PSDC e di alti funzionari del SEAE nelle commissioni e sottocommissioni parlamentari competenti in modo che forniscano informazioni regolari.

8.

Per quanto riguarda le operazioni militari PSDC finanziate dagli Stati membri, le informazioni continueranno ad essere comunicate attraverso il Comitato speciale PESD del PE previsto nell'AII 2002, fatta salva un'eventuale revisione dell'accordo interistituzionale, ai sensi del succitato punto 4.

9.

Il Parlamento europeo sarà consultato sull'individuazione e la pianificazione di missioni di osservazione elettorali e sul loro seguito – conformemente ai suoi diritti in materia di controllo del bilancio sullo strumento di finanziamento in causa, ossia l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (IEDDU). La nomina dei capi missione delle osservazioni elettorali dell'UE avverrà in consultazione con il Gruppo di coordinamento elettorale, in tempo utile, prima dell'inizio della missione di osservazione elettorale.

10.

L'Alta rappresentante svolgerà un ruolo attivo nelle future discussioni sull'aggiornamento delle disposizioni vigenti relative al finanziamento della PESC previste nell'AII del 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, in base agli impegni assunti per quanto attiene alle questioni definite al punto 1. La nuova procedura di bilancio introdotta dal trattato di Lisbona sarà applicata integralmente al bilancio della PESC. L'Alta rappresentante si adopererà altresì per una maggiore trasparenza nel bilancio della PESC compresa, tra l'altro, la possibilità di definire le principali missioni della PSDC nel bilancio (come le attuali missioni in Afghanistan, in Kosovo e in Georgia) preservando, al contempo, la flessibilità nel bilancio e la necessità di garantire la continuità dell'azione per le missioni già avviate.


(1)  Nella presente dichiarazione, il termine «Alta rappresentante» copre tutte le funzioni dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è altresì vicepresidente della Commissione europea, e del presidente del Consiglio «Affari esteri», fatte salve le responsabilità specifiche nell'ambito delle funzioni specifiche che svolge.


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