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Document 52009AG0001
Common Position (EC) No 1/2009 of 17 December 2008 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its annexes (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
Posizione comune (CE) n. 1/2009, del 17 dicembre 2008 , adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
Posizione comune (CE) n. 1/2009, del 17 dicembre 2008 , adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
GU C 33E del 10.2.2009, p. 1–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 33/1 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 1/2009
adottata dal Consiglio il 17 dicembre 2008
in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
(2009/C 33 E/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), dispone che il contenuto degli allegati II, X e XI di detto regolamento sia determinato prima della sua data di applicazione. |
(2) |
Gli allegati I, III, IV, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbero essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea successivamente all'adozione di detto regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri. |
(3) |
L'articolo 56, paragrafo 1 e l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevedono disposizioni particolari di attuazione delle legislazioni di taluni Stati membri nell'allegato XI di detto regolamento. L'allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione delle norme di coordinamento. Vari Stati membri hanno chiesto l'inserimento nel presente allegato di punti relativi all'applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi. |
(4) |
Dato il bisogno di razionalizzazione e semplificazione, è necessario un approccio comune per assicurare che i punti relativi a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all'obiettivo perseguito, siano in linea di principio trattati allo stesso modo. |
(5) |
Giacché l'obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 è quello di coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, i punti non compatibili con lo scopo o gli obiettivi dello stesso, nonché i punti che mirano meramente a chiarire l'interpretazione della legislazione nazionale, non sono stati inseriti nel citato regolamento. |
(6) |
Alcune richieste hanno sollevato temi comuni a diversi Stati membri: è quindi opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro dei suoi allegati, che dovrebbe dunque essere modificato di conseguenza, o ancora tramite una disposizione nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004, piuttosto che inserendo punti analoghi riferiti ad una serie di Stati membri nel suo allegato XI. |
(7) |
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbe essere modificato al fine di precisare ed estendere il suo ambito d'applicazione e garantire che anche i familiari di un ex lavoratore frontaliero possano beneficiare, anche dopo il pensionamento dell'assicurato, della possibilità di proseguire le cure mediche nel paese in cui quest'ultimo era occupato, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo l'attività figuri nell'allegato III. |
(8) |
È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in altri allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, sulla base del loro obiettivo e del loro contenuto, piuttosto che nel suo allegato XI, al fine di assicurare la coerenza tra gli allegati di tale regolamento. |
(9) |
Alcuni punti relativi agli Stati membri che figurano nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono ora contemplati da talune disposizioni generali del regolamento (CE) n. 883/2004. Sono pertanto diventati superflui alcuni punti che figuravano nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71. |
(10) |
Al fine di agevolare la fruizione del regolamento (CE) n. 883/2004 da parte dei cittadini quando si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere tradotti anche nella lingua originale, per evitare eventuali malintesi. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2004. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:
1) |
dopo il considerando (17) è inserito il seguente considerando:
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2) |
dopo il considerando (18) è inserito il seguente considerando:
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3) |
nell'articolo 1, è inserito il punto seguente:
|
4) |
l'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Il presente regolamento non si applica:
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5) |
l'articolo 14, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.»; |
6) |
all'articolo 15, i termini «agenti ausiliari» sono sostituiti da «agenti contrattuali»; |
7) |
l'articolo 18, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato membro competente. Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell'allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1. L'elenco di cui all'allegato III dovrà essere riesaminato entro … (4) sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Alla luce di tale relazione la Commissione europea può, se necessario, presentare una proposta di revisione dell'elenco.»; |
8) |
l'articolo 28, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il lavoratore frontaliero dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. “Prosecuzione di cure” significa prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l'intera durata. Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari dell'ex lavoratore frontaliero, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell'elenco dell'allegato III. L'elenco di cui all'allegato III dovrà essere riesaminato entro … (4) sulla base di un rapporto della commissione amministrativa. Alla luce di tale rapporto la Commissione europea può, se necessario, presentare una proposta di revisione dell'elenco.»; |
9) |
l'articolo 36, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis del presente articolo, l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali.»; |
10) |
nell'articolo 36 è inserito il seguente paragrafo: «2 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 non può essere rifiutata dall'istituzione competente ad un lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ammesso a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono essergli praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dello stesso e della prognosi della sua malattia.»; |
11) |
l'articolo 51, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo 57.»; |
12) |
l'articolo 52, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione calcolata pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:
|
13) |
all'articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato VIII, parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato.»; |
14) |
all'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), l'espressione «se del caso» è inserita prima di «secondo le procedure di cui all'allegato XI»; |
15) |
all'articolo 56, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
|
16) |
all'articolo 57 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell'allegato VIII.»; |
17) |
all'articolo 62, paragrafo 3 i termini «lavoratori frontalieri» sono sostituiti da «persone disoccupate»; |
18) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 68 bis Erogazione delle prestazioni Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l'istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell'istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell'istituzione o organismo designato a tal fine dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza.»; |
19) |
l'articolo 87 è modificato come segue:
|
20) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 61.
(2) Parere del Parlamento europeo, del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 17 dicembre 2008, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.
(4) Cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento.
ALLEGATO
Modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004
A. |
L'allegato I è così modificato:
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B. |
L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO (articolo 8, paragrafo 1) Osservazioni di carattere generale Occorre osservare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono mantenute in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell'allegato. Ciò comprende gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo. Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili BELGIO-GERMANIA Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale). BELGIO-LUSSEMBURGO Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari). BULGARIA-GERMANIA Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996). BULGARIA-AUSTRIA Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione. BULGARIA-SLOVENIA Articolo 32, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957). REPUBBLICA CECA-GERMANIA Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c) della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio). REPUBBLICA CECA-CIPRO Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo. REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO Articolo 52, paragrafo 8 della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici). REPUBBLICA CECA-AUSTRIA Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo. REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l'articolo 12 stabilisce la competenza per l'assegnazione di prestazioni ai superstiti; l'articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l'articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca). DANIMARCA-FINLANDIA Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico). DANIMARCA-SVEZIA Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico). GERMANIA-SPAGNA Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari). GERMANIA-FRANCIA
GERMANIA-LUSSEMBURGO Articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946). GERMANIA-UNGHERIA Articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e l'Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996). GERMANIA-PAESI BASSI Articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1o settembre 1945). GERMANIA-AUSTRIA
GERMANIA-POLONIA
GERMANIA-ROMANIA Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996). GERMANIA-SLOVENIA Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1o gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo. GERMANIA-SLOVACCHIA Articolo 29, paragrafo 1, primo e terzo comma dell'accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio). GERMANIA-REGNO UNITO
IRLANDA-REGNO UNITO Articolo 19, paragrafo 2 dell'accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità). SPAGNA-PORTOGALLO Articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo punto sarà valido per due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. ITALIA-SLOVENIA
LUSSEMBURGO-PORTOGALLO Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate delle istituzioni in una parte contraente sullo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell'altra parte contraente). LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA Articolo 50, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici). UNGHERIA-AUSTRIA Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione. UNGHERIA-SLOVENIA Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1o gennaio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo. UNGHERIA-SLOVACCHIA Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l'articolo 34, paragrafo 1 della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l'avente diritto aveva la sua residenza); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo. AUSTRIA-POLONIA Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo. AUSTRIA-ROMANIA Articolo 37, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo. AUSTRIA-SLOVENIA Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1o gennaio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo. AUSTRIA-SLOVACCHIA Articolo 34, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo. FINLANDIA-SVEZIA Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico)». |
C. |
L'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA (articolo 18, paragrafo 2) DANIMARCA ESTONIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis) IRLANDA SPAGNA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis) ITALIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis) LITUANIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis) UNGHERIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis) PAESI BASSI (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis) FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO». |
D. |
L'allegato IV è così modificato:
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E. |
L'allegato VI è così modificato:
|
F. |
L'allegato VII è così modificato:
|
G. |
L'allegato VIII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VIII CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA (articolo 52, paragrafi 4 e 5) Parte I: Casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell'articolo 52, paragrafo 4 DANIMARCA Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all'allegato IX. IRLANDA Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva). CIPRO Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di vedova e di pensione di vedovo. LETTONIA
LITUANIA Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale). PAESI BASSI Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW). AUSTRIA
POLONIA Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità. PORTOGALLO Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio. SLOVACCHIA
SVEZIA Tutte le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge n. 1998/702) e pensione di vecchiaia in forma di pensione complementare (legge n. 1998/674). REGNO UNITO Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali:
Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992. Parte II: Casi in cui si applica l'articolo 52, paragrafo 5 BULGARIA Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale. ESTONIA Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio. FRANCIA Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati. LETTONIA Le pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1o luglio 2001). UNGHERIA Prestazioni di pensioni fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati. AUSTRIA
POLONIA Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita. SLOVENIA Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria. SLOVACCHIA Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio. SVEZIA Pensione basata sul reddito e pensione a premio (legge 1998:674). REGNO UNITO Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.» |
H. |
L'allegato IX è così modificato:
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I. |
L'allegato X è sostituito dal seguente: «ALLEGATO X PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO (articolo 70, paragrafo 2, lettera c)) BELGIO
BULGARIA Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice dell'assicurazione sociale). REPUBBLICA CECA Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale). DANIMARCA Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995). GERMANIA
ESTONIA
IRLANDA
GRECIA Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82). SPAGNA
FRANCIA
ITALIA
CIPRO
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto. UNGHERIA
MALTA
PAESI BASSI
AUSTRIA Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG). POLONIA Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale). PORTOGALLO
SLOVENIA
SLOVACCHIA
FINLANDIA
SVEZIA
REGNO UNITO
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J. |
L'allegato XI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XI MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (articoli 51, paragrafo 3, 56, paragrafo 1 e 83) BELGIO Nulla. BULGARIA L'articolo 33, paragrafo 1 della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento. REPUBBLICA CECA Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i) per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate. DANIMARCA
GERMANIA
ESTONIA Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall'Estonia si considerano basati sull'importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento ed il congedo di maternità. IRLANDA
GRECIA
SPAGNA
FRANCIA
ITALIA Nulla CIPRO Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 61 del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione. LETTONIA Nulla LITUANIA Nulla LUSSEMBURGO Nulla UNGHERIA Nulla MALTA Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:
PAESI BASSI
AUSTRIA
POLONIA Nulla PORTOGALLO Nulla ROMANIA Nulla SLOVENIA Nulla SLOVACCHIA Nulla FINLANDIA
SVEZIA
REGNO UNITO
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 883/2004 (1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito «regolamento di base») che è inteso a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71 (2).
Il regolamento di base contiene degli allegati relativi a disposizioni per i singoli Stati membri. Il contenuto di alcuni di questi allegati non era ancora stato determinato all'atto dell'adozione del regolamento. Il regolamento di base prevede pertanto che il contenuto degli allegati II (disposizioni di convenzioni mantenute in vigore), X (prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo) e XI (disposizioni speciali per l'applicazione della legislazione degli Stati membri), lasciato vuoto, debba essere determinato prima della data di applicazione del regolamento stesso.
È stato inoltre necessario adeguare alcuni allegati per tener conto delle esigenze degli Stati diventati membri dell'Unione europea dopo l'adozione del regolamento, nonché dell'evoluzione recente in altri Stati membri.
Questo era l'obiettivo delle due proposte di regolamenti presentate dalla Commissione, rispettivamente, il 24 gennaio 2006 e il 3 luglio 2007:
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proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI, |
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proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. |
Le due proposte si basano sugli articoli 42 e 308 del trattato.
Il 9 luglio 2008 il Parlamento europeo, deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato, ha adottato in prima lettura un unico parere comprendente 77 emendamenti alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI (3). Il Parlamento ha ritenuto decaduta la procedura relativa alla seconda proposta a seguito dell'integrazione del suo contenuto nella procedura relativa alla prima proposta.
Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere il 26 ottobre 2006 (4).
La Commissione ha adottato una proposta modificata il 15 ottobre 2008. Tenuto conto dell'emendamento n. 1 del Parlamento europeo, nelle proposte modificate si prende atto della fusione delle due proposte in un unico testo. La Commissione ha accolto tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.
Conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, il 17 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune. Anche la posizione comune si riferisce a entrambe le proposte originali che sono state fuse in un unico testo.
II. OBIETTIVO
Mentre la proposta di regolamento di applicazione prevede norme orizzontali, la proposta di regolamento che determina il contenuto dell'allegato XI, da parte sua, prevede disposizioni supplementari relative ad aspetti specifici della legislazione dei singoli Stati membri per assicurare che il regolamento di base sia agevolmente applicato negli Stati membri interessati. In linea con l'obiettivo generale della semplificazione, la proposta contiene meno voci del corrispondente allegato VI dell'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71.
Gli allegati II e X del regolamento (CE) n. 883/2004, che erano stati lasciati vuoti, contengono disposizioni equivalenti a quelle degli allegati III e II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Gli altri allegati che la presente proposta intende modificare contengono già disposizioni relative a vari Stati membri, ma devono essere completati per quanto riguarda gli Stati diventati membri dell'UE dopo il 29 aprile 2004. Alcuni di questi allegati contengono a loro volta disposizioni equivalenti a quelle del regolamento (CEE) n. 1408/71. Tuttavia, l'allegato I, parte 1 (anticipi sugli assegni alimentari) e gli allegati III e IV (norme particolari applicabili alle prestazioni sanitarie) figurano soltanto nel regolamento (CE) n. 883/2004.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali:
a) Proposta modificata della Commissione
Il Parlamento europeo ha adottato 77 emendamenti alla proposta della Commissione. Tutti gli emendamenti sono stati integrati nelle proposte della Commissione integralmente, parzialmente o previa riformulazione (emendamenti 1-5, 7-11, 13-24 e 26-78 riv).
b) Posizione comune del Consiglio:
Il Consiglio ha potuto accogliere 70 dei 77 emendamenti, incorporati integralmente o parzialmente nella proposta modificata della Commissione, vale a dire gli emendamenti 1-5, 7, 8, 10, 13-19, 21, 22 e 25-77.
Tuttavia, il Consiglio non ha ritenuto opportuno accogliere gli emendamenti 6, 11, 12, 20, 23, 24 e 78 riv. Inoltre, pur concordando sul merito del considerando 9 per quanto riguarda la definizione di «prestazioni in natura», il Consiglio ritiene che tale definizione debba essere meglio chiarita (articolo 1, paragrafo 3, lettera v bis della posizione comune).
2. Posizione del Consiglio sull'emendamento 20 e sugli altri emendamenti ad esso relativi:
Tale emendamento riguarda il diritto dei familiari di lavoratori frontalieri all'assistenza sanitaria nello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività lavorativa alle stesse condizioni applicabili a quest'ultimo.
L'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento di base prevede che «i familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della dimora nello Stato membro competente, a meno che detto Stato membro figuri nell'allegato III.» L'allegato III del regolamento di base elenca i sette Stati membri che applicano restrizioni del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura.
L'emendamento 20 del Parlamento europeo (cui sono strettamente connessi gli emendamenti 6, 11 e 12) prevede che all'articolo 87 del regolamento di base venga inserito un nuovo paragrafo 10 bis in base al quale «l'Allegato III è abrogato 5 anni dopo la data di attuazione del regolamento».
Il Consiglio non ha potuto raggiungere un accordo all'unanimità su tale emendamento a causa della posizione contraria di cinque delegazioni. In linea di principio tali delegazioni non ritengono opportuno mettere a repentaglio il disposto dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento di base tenuto conto, in particolare, della mancanza di esperienza nell'applicazione del nuovo regolamento. Sottolineano che il delicato compromesso adottato nel regolamento n. 883/2004, in cui il Parlamento europeo ha avuto un ruolo importante, non dovrebbe essere modificato. Preferirebbero, per ora, non ampliare i diritti dei familiari di lavoratori transfrontalieri per quanto riguarda l'assistenza sanitaria al di là di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché ritengono che, nella fase attuale, qualsiasi decisione relativa all'abrogazione dell'allegato III dopo un periodo di cinque anni sarebbe prematura.
Tutte le altre delegazioni hanno invece potuto accogliere l'emendamento in questione a titolo di compromesso. Inoltre, le delegazioni di sei degli Stati membri elencati nell'allegato III della posizione comune si sono mostrate ancora più flessibili, poiché sono state in grado di accettare l'abrogazione dell'allegato III dopo un periodo di quattro anni. In questo contesto, la delegazione italiana, che non ha potuto accettare l'emendamento 24 in considerazione della necessità di figurare nell'allegato III, ha assunto una posizione di compromesso sull'emendamento 20, accettando che la validità della voce «Italia» nell'allegato III sia limitata a quattro anni.
Considerata la situazione e vista l'importanza che tale questione riveste per il Parlamento europeo, si è infine pervenuti all'unanimità ad una soluzione di compromesso che prevede:
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la modifica dell'articolo 18, paragrafo 2 e dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento di base per far sì che l'allegato III sia riesaminato cinque anni dopo la sua applicazione, e |
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l'aggiunta di un nuovo paragrafo (10 bis) all'articolo 87 del regolamento di base, che dispone che il periodo di validità di alcune voci relative agli Stati membri che figurano nell'allegato III sia limitato a quattro anni. |
Il Consiglio ritiene che si tratti di una soluzione realistica ed equilibrata che va chiaramente nella direzione della posizione del Parlamento europeo e si augura che il Parlamento possa accoglierla.
3. Posizione del Consiglio sull'emendamento 23
L'emendamento 23 riguarda l'allegato II del regolamento di base (Disposizioni di convenzioni mantenute in vigore e, se del caso, limitate alle persone cui si applicano). Al punto 36 di tale allegato, alla voce Portogallo-Regno Unito, il Parlamento europeo inserisce un riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978, già contemplato dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio.
Tale protocollo non appare nell'allegato II della posizione comune del Consiglio, in quanto i due Stati membri interessati hanno comunicato che hanno deciso di non applicare l'articolo 2, paragrafo 1 di tale protocollo dal 1o settembre 2008.
4. Posizione del Consiglio sull'emendamento 78 riv
L'emendamento 78 riv intende, fra l'altro, mantenere la voce «Italia» nell'allegato IV del regolamento di base, che prevede che gli Stati membri che figurano in tale allegato accorderanno diritti supplementari ai pensionati che ritornano nello Stato membro competente (articolo 27, paragrafo 2 del regolamento di base). Per quanto riguarda questa voce, l'emendamento non è stato ritenuto accettabile dal Consiglio sulla base del voto unanime.
Dopo l'adozione del regolamento di base, le autorità competenti italiane hanno riesaminato la loro posizione preferendo non concedere, in futuro ulteriori diritti ai pensionati. Alla luce di questi nuovi sviluppi, la Commissione, nella proposta originale che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, ha proposto di sopprimere la voce «Italia» dall'allegato IV. La delegazione italiana ha potuto accogliere la proposta della Commissione.
La Commissione ha accolto la posizione comune approvata dal Consiglio.
5. Osservazioni specifiche
Il Consiglio ha ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche alla proposta della Commissione:
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Articolo 15 del regolamento di base: le parole «agenti ausiliari» sono state sostituite con le parole «agenti contrattuali» nella posizione comune, in conformità con lo statuto del personale. |
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Articolo 36, paragrafo 1 del regolamento di base: il Consiglio ha ravvisato la necessità di prevedere che l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 1 e l'articolo 20, paragrafo 1 si applichino anche alle prestazioni riguardanti infortuni sul lavoro o malattie professionali. |
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Il Consiglio ha ritenuto inoltre opportuno inserire un nuovo paragrafo 2 bis nell'articolo 36 del regolamento di base, al fine di includere il principio sancito dall'articolo 33 della proposta della Commissione relativa al regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. |
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Articolo 87, paragrafo 8 del regolamento di base: il Consiglio ha ritenuto necessario sostituire l'attuale paragrafo 8 con un nuovo paragrafo inteso a precisare il periodo massimo durante il quale una persona sarà soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello determinato in conformità del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio. |
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio si rallegra per lo spirito di cooperazione di cui ha dato prova il Parlamento europeo durante la prima lettura di questo importante strumento della legislazione secondaria, che ha già consentito alle due istituzioni di ridurre notevolmente i possibili punti di disaccordo.
In particolare, il Consiglio apprezza l'iniziativa del Parlamento europeo di fondere la proposta che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI con la proposta che modifica gli allegati di tale regolamento.
Ritiene che la sua posizione comune tenga conto in buona misura delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo.
Il Consiglio attende con interesse il prosieguo di questa discussione costruttiva con il Parlamento europeo per giungere quanto prima a un accordo definitivo su tale normativa secondaria, tenuto conto dell'estremo interesse che riveste la rapida entrata in vigore dell'intero pacchetto di nuove norme relative alla modernizzazione e alla semplificazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
(1) GU L 166 del 30.4.2004, rettifica in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.