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Document 52009AE0338

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)

GU C 218 del 11.9.2009, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/50


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)

COM(2008) 401 def. — 2008/0152 (COD)

2009/C 218/11

Il Consiglio, in data 11 settembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)»

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 gennaio 2009, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice GAUCI.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 febbraio 2009, nel corso della 451a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 157 voti favorevoli, 2 voti contrari e 4 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il marchio comunitario di qualità ecologica dovrebbe rimanere uno strumento volontario. Questo suo carattere volontario consente infatti al sistema di fissare criteri elevati e ambiziosi atti a promuovere soltanto prodotti e servizi con prestazioni ambientali elevate.

1.2

Il CESE insiste sulla necessità di gestire meglio il sistema Ecolabel, consentendone una gestione di tipo più imprenditoriale.

1.3

Il CESE sostiene, al pari della Commissione, che il numero dei gruppi di prodotti e quello delle licenze va aumentato significativamente.

1.4

Il CESE ritiene che un marchio di qualità ecologica per tutti i prodotti alimentari, sia freschi che trasformati, sarebbe il primo passo verso l'applicazione di un approccio autenticamente ecologico alla catena dell'approvvigionamento. Il CESE è però dell'avviso che il marchio di qualità ecologica andrebbe assegnato solo se si tiene conto dell'intero ciclo di vita del prodotto. Nella proposta di regolamento la Commissione non evidenzia chiaramente a quali tipi di alimenti il dispositivo andrebbe applicato.

1.5

Il CESE ritiene che l'imballaggio dovrebbe essere incluso tra i criteri del marchio di qualità ecologica esclusivamente nei casi in cui ciò fosse pertinente per la categoria di prodotti in questione.

2.   Introduzione

2.1

Nel luglio 2008 la Commissione ha pubblicato la proposta di regolamento relativo a un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel). La proposta intende sostituire il regolamento (CE) n. 1980/2000, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

2.2

L'argomento in esame non è nuovo per il Comitato economico e sociale europeo (CESE), che si era già espresso in merito alla proposta originaria (1). In altri pareri recenti, esso ha inoltre avanzato diverse proposte riguardo all'evoluzione di questo sistema (2).

2.3

Nella stesura del presente parere il CESE si è avvalso anche dell'apporto degli organi competenti, dei gruppi di interesse europei e delle imprese aderenti al sistema Ecolabel, e in particolare dei contributi presentati da diversi rappresentanti di aziende, ONG del settore ambientale e organizzazioni dei consumatori all'audizione organizzata dal gruppo di studio presso la sede del CESE.

3.   Osservazioni generali

3.1

La situazione ambientale è motivo di crescente preoccupazione.

I modelli di produzione e di consumo moderni hanno contributo all'aumento della domanda energetica e a un impiego non sostenibile delle risorse, mettendo così in discussione l'obiettivo di mitigare l'impatto negativo prodotto dall'attività umana sull'ambiente, sulla salute e sulle risorse naturali.

3.2

Attualmente le economie devono pertanto far fronte a una grande sfida, che consiste nel conciliare la sostenibilità ambientale con la crescita e il benessere economici, al fine di rimediare agli errori fatti in passato.

3.3

La crisi finanziaria che ha colpito le economie di tutto il mondo non dovrebbe ottundere gli sforzi volti a mitigare l'impatto del cambiamento climatico e a salvaguardare l'ambiente. L'applicazione di un approccio autenticamente ecologico alla catena dell'approvvigionamento dovrebbe al contrario essere vista come un punto di partenza da estendere via via a tutti i comparti industriali.

3.4

In questo contesto, il consumo e la produzione sostenibili massimizzano la capacità potenziale delle imprese di trasformare le sfide ambientali in opportunità economiche offrendo un vantaggio ai consumatori.

3.5

La sfida consiste nel migliorare le prestazioni ambientali generali dei prodotti nell'arco di tutto il loro ciclo di vita, aumentare la domanda di prodotti e di tecnologie di produzione migliori e aiutare i consumatori a compiere delle scelte informate.

3.6

A tal fine il CESE sostiene il ricorso a un marchio di qualità ecologica basato su molteplici criteri, accreditato da terzi e ispirato al «concetto del ciclo di vita» (3) in quanto componente di questo ventaglio di strumenti (4).

3.7

Il CESE è decisamente favorevole all'adozione di iniziative volte a sviluppare una politica comunitaria in materia di produzione e consumo sostenibili che sia completamente integrata nelle altre politiche dell'Unione, nella prospettiva di sviluppare un «mercato verde», assicurando così che tali prodotti e servizi rispondano a definizioni chiare e condivise e che siano effettivamente disponibili in tutti gli Stati membri.

3.8

L'esperienza maturata con l'utilizzo del sistema del marchio di qualità ecologica giustifica l'adeguamento del regolamento attualmente in vigore.

I punti deboli di questo sistema, nella sua forma attuale, si possono così riassumere:

i.

la lentezza dei progressi;

ii.

la scarsa conoscenza del marchio;

iii.

la scarsa diffusione del sistema nell'industria;

iv.

il carattere eccessivamente burocratico delle procedure per la definizione dei criteri e la relativa gestione;

v.

il fatto che i prodotti e i servizi con l'impatto ambientale maggiore e il potenziale più alto di miglioramento non siano compresi negli attuali gruppi di prodotti;

vi.

la diversità delle condizioni di mercato all'interno della Comunità;

vii.

la proliferazione dei sistemi di marchi di qualità ecologica.

Il CESE si esprimerà su questi punti deboli nella parte del documento dedicata alle osservazioni specifiche, in cui vengono discusse le misure proposte dalla Commissione per migliorare l'attuale sistema.

3.9

L'attuazione del sistema europeo Ecolabel riveste infine un'importanza particolare, dato che si tratta dell'unico strumento di intervento di tipo volontario, relativo al prodotto e determinato dalla domanda al servizio della causa della sostenibilità.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   Il marchio comunitario di qualità ecologica è uno strumento volontario e tale dovrebbe rimanere. Il carattere volontario consente al sistema di fissare criteri elevati e ambiziosi atti a promuovere soltanto prodotti e servizi con prestazioni ambientali elevate, escludendo invece prodotti e servizi che non tengono conto della necessità di ridurre l'impatto ambientale.

Il marchio Ecolabel è inteso a fornire ai consumatori finali informazioni ambientali specifiche in merito al prodotto finale per consentire loro di compiere facilmente scelte informate. Il CESE sottolinea tuttavia che esso non dovrebbe diventare o essere usato come pretesto per erigere nuove barriere agli scambi di prodotti che hanno le stesse funzioni e danno gli stessi risultati.

4.2   Il CESE insiste sulla necessità di gestire meglio il sistema Ecolabel. I processi burocratici in esso integrati vanno razionalizzati, consentendo una gestione di tipo più imprenditoriale.

In altri termini: si devono definire meglio le competenze rispettive dei soggetti interessati.

4.3   Il ruolo delle autorità nazionali dovrebbe concentrarsi il più possibile sulla corretta attuazione del regolamento e introdurre attività di vigilanza del mercato in conformità con le proposte della Commissione.

4.4   Il carico burocratico correlato all'elaborazione dei criteri relativi ai gruppi di prodotti e alle procedure di domanda va ridotto, mantenendo comunque obiettivi elevati. I criteri Ecolabel dovrebbero inoltre garantire che i prodotti che utilizzano il marchio di qualità ecologica non compromettono la salute e la sicurezza, o qualunque altro aspetto sociale.

4.5   Il CESE chiede criteri chiari e requisiti minimi uniformi in tutto il mercato interno per quanto riguarda i sistemi di etichettatura ecologica. Ciò è necessario per garantire l'equità delle scelte del consumo ecologico, l'uniformità dei controlli in tutto il territorio comunitario e il rispetto del principio di libera circolazione per i prodotti ecologici degni di questo nome. L'etichetta ecologica dell'UE (il Fiore) dovrebbe essere maggiormente pubblicizzata ed essere in grado di coesistere con sistemi di etichettatura nazionali e settoriali, purché tali sistemi poggino anch'essi su valide basi scientifiche e siano coerenti con il resto del quadro regolamentare europeo.

4.6   I criteri relativi alle sostanze dovrebbero inoltre basarsi sulla valutazione dei rischi.

Un semplice elenco delle sostanze chimiche da preferire o da evitare basata esclusivamente sulla classificazione dei pericoli, senza riferimenti scientifici o normativi, ingenera molto spesso confusione e discriminazione. Criteri come quello di «sostanza pericolosa» non dovrebbero forse nemmeno essere considerati per i marchi di qualità ecologica, in quanto questi ultimi non sono sostitutivi della legislazione UE vigente in materia, come la direttiva 67/548/CEE (5).

4.7   Il CESE ritiene inoltre che talvolta la scelta dei criteri generali sia stata influenzata da considerazioni di carattere locale. Non sempre i criteri in uso, considerati nel quadro di un marchio specifico di qualità ecologica e definiti a livello europeo o nazionale, sono quelli che esercitano l'impatto ambientale minore in una data situazione locale.

L'uso dell'acqua, ad esempio, può avere un impatto maggiore nell'Europa meridionale rispetto a quella settentrionale.

Il CESE è pertanto favorevole alla definizione di criteri che non siano soggetti a forti variazioni legate all'impatto locale.

4.8   La documentazione relativa ai criteri deve essere molto più semplice da utilizzare e in formato standardizzato. Il CESE ritiene quindi che la Commissione europea dovrebbe proporre un modello per una maggiore standardizzazione e semplicità d'uso di tali documenti, consentendo così alle imprese e ai responsabili degli acquisti del settore pubblico di risparmiare tempo e risorse nell'elaborazione di specifiche conformi ai criteri Ecolabel.

4.9   La Commissione sostiene che i gruppi di prodotti e le licenze vadano aumentati significativamente di numero, concentrandosi su quegli ambiti che hanno il maggiore impatto ambientale e in cui le possibilità di conseguire miglioramenti sono maggiori.

Il CESE, pur concordando in linea di principio con questa idea, ritiene che il campo di applicazione dell'Ecolabel non andrebbe esteso all'infinito.

4.9.1   Molte industrie europee si sono sentite nell'obbligo di fornire informazioni ambientali alle parti interessate. Una certa pressione in questo senso è esercitata dall'UE e dai singoli Stati membri e si concretizza nella richiesta di prodotti muniti di un marchio ambientale o almeno di indicazioni circa le loro credenziali ambientali. Queste industrie rispondono così alla maggiore consapevolezza e alla domanda di informazioni ambientali da parte di utenti professionali e di consumatori. Il concetto di marchio di qualità ecologica (6) è senza dubbio adatto per mercati con consumatori generalmente disinformati o inesperti e per prodotti concorrenti ben definiti.

4.10   Per migliorare l'efficacia dell'Ecolabel occorre innanzitutto aumentare sostanzialmente il bilancio destinato al marketing, contribuendo così a diffondere le informazioni importanti sia presso le imprese che presso i consumatori.

4.10.1   Come si è già osservato, il sistema Ecolabel è penalizzato da una scarsa conoscenza del marchio da parte dei consumatori.

Il consumatore medio non sa nemmeno dell'esistenza di tale sistema o non è sufficientemente informato dei parametri presi in considerazione per assegnare il marchio Ecolabel. Ciò significa che le scelte ambientali dei consumatori non sono per ora incoraggiate in modo adeguato mediante campagne di informazione.

4.10.2   Le imprese, da parte loro, vanno informate meglio sui vantaggi legati all'uso del marchio di qualità ecologica. Ciò consentirà di rafforzare il sistema e di far risparmiare tempo e risorse alle imprese, che non dovranno andare alla ricerca delle informazioni relative alle modalità di conseguimento dell'Ecolabel.

4.11   Considerata la recente entrata in vigore del regolamento, il CESE continua a ritenere che il numero di criteri per gruppi di prodotti adottati e il numero di Ecolabel assegnati finora non vadano giudicati negativamente. L'Angelo azzurro tedesco e il Cigno dei Paesi nordici, marchi creati rispettivamente nel 1977 e nel 1989 e oggi riconosciuti sui mercati nazionali e in una certa misura anche all'estero, avevano dovuto affrontare inizialmente delusioni ed insuccessi analoghi. Anche loro ci hanno messo un po' ad «ingranare».

4.12   Il CESE è inoltre convinto che il futuro dell'Ecolabel dipenda dal rafforzamento del sistema comunitario, visto che i sistemi nazionali comportano ostacoli per gli scambi. Per realizzare tale rafforzamento occorre compiere uno sforzo al fine di armonizzare al massimo i criteri previsti dai sistemi nazionali di marchi di qualità ecologica.

5.   Alcune considerazioni sugli articoli della proposta di regolamento

5.1   Per quanto riguarda la procedura di valutazione in quanto tale, la Commissione ritiene che l'articolo 7, paragrafo 2, che prevede una «procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri», possa consentire l'ingresso non legittimato nel sistema di criteri meno rigorosi. È essenziale garantire alle parti interessate altrettanto rigore per quanto riguarda la trasparenza e la consultazione delle parti stesse.

5.2   Gli alimenti e le bevande (insieme ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici) sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento esistente (CE) n. 1980/2000 e ciò al fine di evitare potenziali conflitti con la legislazione alimentare comunitaria in vigore, la quale disciplina, tra l'altro, aspetti come la sicurezza degli alimenti, l'igiene e l'etichettatura dei prodotti alimentari.

5.3   La Commissione propone ora di estendere il campo di applicazione del regolamento Ecolabel a una parte limitata di prodotti alimentari e di bevande, vale a dire i prodotti alimentari trasformati, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, mentre a maggior parte dei prodotti alimentari e delle bevande continuerebbe ad esserne esclusa (7).

5.4   L'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 10, stabiliscono inoltre che, per quanto riguarda i prodotti alimentari trasformati, il marchio di qualità ecologica si riferisce «solo alle prestazioni ambientali delle operazioni di trasformazione, trasporto o imballaggio del prodotto». In altri termini, la valutazione ambientale per tali prodotti alimentari e bevande si limita ad alcune fasi circoscritte del loro ciclo di vita, ovvero la trasformazione, l'imballaggio e il trasporto.

5.5   Il CESE non condivide questa proposta frammentaria della Commissione per due motivi.

5.5.1   Innanzitutto, esso teme che il mancato rispetto del principio del ciclo di vita - principio fondamentale della legislazione comunitaria sull'Ecolabel e di tutti gli standard internazionali relativi alla valutazione del ciclo di vita - comporterà valutazioni parziali, fornendo quindi informazioni ingannevoli ai consumatori.

Svariate ricerche scientifiche, tra cui gli studi EIPRO e IMPRO realizzati per conto della Commissione, arrivano alla conclusione che alimenti e bevande esercitano un impatto critico sull'ambiente sia nella fase della produzione agricola che in quella del consumo.

C'è dunque da chiedersi come mai queste due fasi estremamente importanti del ciclo di vita siano escluse dalla valutazione.

5.5.2   In secondo luogo, non è comprensibile perché i prodotti alimentari lavorati dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del sistema Ecolabel riesaminato, mentre gli alimenti freschi ne sarebbero esclusi.

5.5.3   Il CESE teme che i consumatori sarebbero confusi e indotti in errore da una tale congerie di informazioni incongruenti su alimenti e bevande.

5.5.4   Il CESE reputa che l'estensione del marchio di qualità ecologica a tutti i prodotti alimentari, sia freschi che trasformati, sarebbe il primo passo verso l'applicazione di un approccio autenticamente ecologico alla catena dell'approvvigionamento. La produzione di alimenti e bevande lascia infatti una forte impronta ambientale, che i criteri dell'Ecolabel possono contribuire ad attenuare.

Inoltre, dal punto di vista commerciale, l'estensione del marchio comunitario di qualità ecologica a tutti i prodotti alimentari contribuirebbe alla libera circolazione dei prodotti recanti il marchio. Di fatto, anche i produttori del resto del mondo che si conformino ai criteri del marchio comunitario saranno in grado di commercializzare i loro prodotti senza essere ostacolati dalle etichette ecologiche locali che coesistono con il marchio comunitario. Questo fornirà un'adeguata garanzia circa le prestazioni ambientali di un prodotto alimentare che, senza mettere in discussione le preferenze locali, promuoverà uno standard paneuropeo di scarso impatto ambientale.

5.5.5   Nella proposta di regolamento non è chiaro a quali tipi di alimenti andrà applicato il suo dispositivo. All'art. 2, secondo comma, della proposta il riferimento al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare non aiuta a chiarire questo punto, visto che il regolamento citato non definisce che cosa s'intenda per «prodotti alimentari trasformati». Una definizione dei prodotti rispettivamente trasformati e non trasformati figura nel regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (art. 2, lettere n) e o)) ed è prevista nel regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Inoltre, nella proposta ora in esame non è nemmeno chiaro che cosa s'intenda per «prodotti della pesca e dell'acquacoltura».

C'è il serio rischio che una proposta come questa comprometta la credibilità dell'Ecolabel, e comunque non è opportuno applicare la proposta agli alimenti, come previsto dal testo attuale.

5.5.6   Non è opportuno collegare il regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici con quello sull'Ecolabel. L'attuale formulazione dell'art. 9, par. 10, della proposta di regolamento in esame rischia di confondere i consumatori anziché aiutarli a scegliere a ragion veduta e in maniera ecologicamente responsabile. C'è veramente il pericolo di pregiudicare la credibilità di entrambi i tipi di etichettatura. Infatti, non ha senso poter applicare a un determinato prodotto (1) l'etichettatura per i prodotti biologici insieme all'Ecolabel (il Fiore), oppure (2) l'etichettatura per i prodotti biologici, o ancora (3) l'Ecolabel (il Fiore) accompagnato dalla precisazione che esso vale unicamente per la trasformazione, l'imballaggio e il trasporto.

5.5.7   L'art. 6, par. 4, afferma che i requisiti dell'Ecolabel sono definiti tenendo conto non solo del «saldo ambientale», ma anche degli «aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza». È essenziale chiarire che cosa s'intenda per «salute» nel regolamento in esame. In effetti, nel caso degli alimenti si pone tutta una serie di problemi riguardanti la salute e l'alimentazione, per i quali sono indispensabili prese di posizione concrete, fra l'altro nelle modalità di comunicazione con i consumatori.

I problemi testé illustrati vanno risolti prima di decidere se o come utilizzare l'Ecolabel per gli alimenti.

5.5.8   A questo proposito, il CESE è dell'avviso che, tra i criteri del marchio di qualità ecologica, debba essere compreso anche l'imballaggio nei casi in cui per la categoria di prodotti in questione ciò fosse pertinente: in questi casi, infatti, l'imballaggio non va visto come un «prodotto» in sé, non potendo essere considerato separatamente dal prodotto che contiene.

Bruxelles, 26 febbraio 2009

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  GU C 296 del 29.9.1997, pag. 77.

(2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Per una produzione rispettosa dell'ambiente, GU C 224 del 30.8.2008, pag. 1.

(3)  Per «concetto del ciclo di vita» s'intende il fatto di tener conto, nei limiti del possibile, di tutte le risorse consumate e di tutte le implicazioni ambientali e sanitarie associate al ciclo di vita di un prodotto (bene o servizio che sia), ad esempio prendendo in esame l'estrazione delle risorse, la produzione, l'uso, il trasporto, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Questo processo evita lo spostamento degli oneri, cioè dell'impatto o del consumo di risorse tra fasi del ciclo di vita, zone geografiche e settori problematici per l'ambiente e la salute, come i cambiamenti climatici, lo smog fotochimico, le piogge acide o il depauperamento delle risorse, per citarne solo alcuni. La valutazione del ciclo di vita (LCA) è il metodo quantitativo standard utilizzato per la compilazione e la valutazione dei fattori di produzione, dei prodotti finali e dell'impatto ambientale potenziale di un sistema di produzione nell'arco dell'intero ciclo di vita (ISO 14040 ff.).

(4)  L'importanza di un sistema basato sul marchio di qualità ecologica è già stata sottolineata in precedenti documenti, come la comunicazione della Commissione sulla politica integrata dei prodotti e il Sesto programma d'azione per l'ambiente.

(5)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

(6)  Il marchio comunitario Ecolabel è un'etichettatura ambientale di tipo 1, indicante la conformità alla norma ISO 14024.

(7)  L'articolo 2 (campo di applicazione) della proposta CE recita: «Per gli alimenti definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, esso si applica solo ai prodotti alimentari trasformati e ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura».


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