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Document 52008PC0728

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

/* COM/2008/0728 def. - CNS 2008/0209 */

52008PC0728

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa /* COM/2008/0728 def. - CNS 2008/0209 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.11.2008

COM(2008) 728 definitivo

2008/0209 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa è stato firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000. L'articolo 12, lettera b), dell'accordo dispone quanto segue: " Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni ".

2. Con decisione CE/798/2003 del 5 giugno 2003, il Consiglio ha concluso il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.

In occasione della riunione del comitato misto S&T CE-Russia del 28 giugno 2007, entrambe le parti hanno espresso la loro disponibilità a rinnovare l'accordo. Inoltre, alla riunione del consiglio di partenariato permanente UE-Russia del 26 maggio 2008 entrambe le parti hanno convenuto di prendere le misure necessarie in vista del rinnovo dell'accordo.

3. Il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni sarebbe nell'interesse di entrambe le parti in modo da mantenere la continuità delle relazioni scientifiche e tecnologiche tra la Russia e la Comunità europea.

4. Dato che, sotto il profilo del contenuto, l'accordo rinnovato sarà identico all'accordo in corso, che scade il 20 febbraio 2009, non sarebbe di nessuna utilità applicare le procedure ordinarie di rinnovo (articolo 300, paragrafo 1, del trattato CE). Tenuto conto dei vantaggi che entrambe le parti trarrebbero da un rinnovo in tempi rapidi dell'accordo, si propone di adottare una "procedura a fase unica" (un'unica procedura e un unico atto relativo alla firma e alla conclusione). L'accordo rinnovato sarà menzionato nel nuovo accordo UE-Russia i cui i negoziati sono stati avviati nel corso del vertice UE Russia a Chanty-Mansijsk il 27 giugno 2008.

5. Entrambe le parti dell'accordo sono desiderose di garantire la continuità delle cooperazioni in corso (in particolare rispetto a quelle attività che possono essere svolte con i paesi terzi solo sulla base di un accordo di cooperazione).

6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione invita il Consiglio:

- ad approvare, per conto della Comunità, previa consultazione del Parlamento europeo, la conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa;

- ad autorizzare il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprime il consenso della Comunità ad esserne vincolata.

- 2008/0209 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

1. Con la decisione del 16 novembre 2000[3], il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (in seguito denominata "la Russia").

2. L'articolo 12, lettera b), dell'accordo dispone quanto segue: " Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni ".

3. Nel corso della riunione del comitato misto S&T CE-Russia svoltasi a Bruxelles il 28 giugno 2007, le due parti hanno espresso il loro consenso circa il rinnovo dell'accordo summenzionato per ulteriori cinque anni. Le parti considerano che un rapido rinnovo di tale accordo sarebbe nell'interesse reciproco. Inoltre, alla riunione del consiglio di partenariato permanente UE-Russia del 26 maggio 2008 entrambe le parti hanno convenuto di prendere le misure necessarie in vista del rinnovo dell'accordo.

4. Il contenuto dell'accordo rinnovato sarà identico al contenuto dell'accordo che scade il 20 febbraio 2009.

5. È necessario approvare, a nome della Comunità, l'accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprimere il consenso della Comunità ad esserne vincolata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

LA COMUNITÀ EUROPEA, (in appresso denominata "la Comunità"), da una parte

e

IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, dall'altra parte,

in appresso denominati "le parti",

CONSIDERANDO l'importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Comunità e la Federazione russa stanno attualmente svolgendo attività di ricerca e tecnologiche in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità;

TENENDO CONTO dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che è stato firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000 e che scade il 20 febbraio 2009;

DESIDERANDO portare avanti la cooperazione in campo scientifico e tecnologico nel quadro ufficiale stabilito da suddetto accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, che è stato firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000 e che scade il 20 febbraio 2009, è rinnovato per un periodo supplementare di cinque anni.

Articolo 2

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Strategia e coordinamento politico in particolare delle direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN.

LINEE DI BILANCIO

Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione :

I costi connessi all'attuazione dell'accordo (workshop, seminari, riunioni ecc.) verranno addebitati alle linee amministrative dei programmi specifici del programma quadro della Comunità europea (xx.01.05.03).

Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Periodo di cinque anni, rinnovabile mediante accordo reciproco tra le parti come previsto all'articolo 12 dell'accordo.

Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione efta | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

08.01.05.03 | Spese non obblig. | SND[4] | NO | SÌ | SÌ | NO [1A] |

SINTESI DELLE RISORSE

Risorse finanziarie

Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale |

Spese operative[5] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0 | 0 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0 | 0 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[6] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[7] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e |

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Anno N + 5 e segg. | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

Compatibilità con la programmazione finanziaria

x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale[8] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

Incidenza finanziaria sulle entrate

x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane |

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Necessità dell'azione a breve e lungo termine

La presente decisione consentirà a entrambe le parti di portare avanti, promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune.

Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il presente accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, della reciproca possibilità di svolgere attività di cooperazione quali bandi comuni o coordinati per progetti comuni, di accesso ai rispettivi programmi ed attività attinenti all'accordo, dell'effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La proposta prevede anche missioni di esperti e di funzionari dell'UE e l'organizzazione di laboratori, seminari e riunioni nella Comunità europea e nella Federazione russa. Le attività di cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia nell'ambito di quest'accordo integrano e sostengono altre attività della Comunità relative alla Federazione russa.

Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

La presente decisione dovrebbe consentire sia alla Federazione russa quanto alla Comunità europea di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnologici conseguiti mediante i loro programmi di ricerca specifici. Consentirà uno scambio di conoscenze specifiche e un trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell'industria e dei cittadini.

Modalità di attuazione (dati indicativi)

Gestione centralizzata

x Diretta da parte della Commissione

Indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

ٱ con Stati membri

ٱ con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Sistema di controllo

I servizi della Commissione valuteranno regolarmente tutte le azioni condotte nel quadro dell'accordo di cooperazione, che sarà a sua volta oggetto di una valutazione regolare congiunta da parte della Comunità e della Russia. Questa valutazione include:

a) Indicatori di efficacia

- numero di missioni e riunioni;

- numero dei diversi campi delle attività di cooperazione.

b) Raccolta di informazioni:

Basata sulle informazioni provenienti dai programmi specifici del programma quadro e sulle informazioni fornite dalla Federazione russa al comitato misto previsto dall'accordo.

c) La Commissione valuterà le azioni coperte da tale partecipazione prima della fine del quinquennio di attuazione.

Valutazione

Valutazione ex-ante

La Commissione valuterà le azioni contemplate dall'accordo di cooperazione prima della fine del quinquennio di attuazione.

Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Per la Comunità, la decisione di rinnovare l'accordo si basa sulla riunione del consiglio di partenariato permanente UE-Russia del 26 maggio 2008.

Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Le parti valuteranno annualmente l'applicazione dell'accordo nelle riunioni del comitato misto di cui all'articolo 6. Il rinnovo dell'accordo avverrà per accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni.

MISURE ANTIFRODE

Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all'audit. La Comunità sceglie liberamente questi ultimi, curando di evitare eventuali conflitti di interessi che possano essere segnalati dalla parte oggetto dell'audit.

Nello svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari delle Comunità europee e, qualora dovessero emergere irregolarità, l'adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate.

Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti n. 2988/95, 2185/96, 1073/99 e 1074/99.

In particolare, i contratti devono prevedere i seguenti punti:

- l'introduzione di clausole contrattuali specifiche volte a tutelare gli interessi finanziari della CE attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;

- lo svolgimento di controlli amministrativi nell'ambito delle misure antifrode, conformemente ai regolamenti (CE) nn. 2185/96, 1073/1999 e 1074/1999;

- l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità dolose o colpose nell'attuazione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, con un meccanismo di "lista nera";

- una clausola che in caso di irregolarità e di frode preveda l'esecuzione forzata di eventuali provvedimenti di recupero, ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE.

Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un audit interno e un programma di controllo concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio; un audit interno sarà realizzato dall'unità "Audit interno" della DG Ricerca e ispezioni in loco condotte dalla Corte dei Conti dell'Unione europea.

DETTAGLI SULLE RISORSE

Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari o agenti temporanei[11] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personale finanziato[12] con l'art. XX 01 02 |

Altro personale[13] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE |

Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

La gestione dell'accordo comporterà missioni e la partecipazione a riunioni da parte di esperti e funzionari dell'UE e della Russia.

Origine delle risorse umane (statutaria)

x Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,660 |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,660 |

Per l'organizzazione di workshop, conferenze e seminari intesi a promuovere lo scambio di informazioni e migliorare la cooperazione scientifica tra la Russia e la CE.

Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Importo indicato sulla base del costo annuo di un funzionario (tutte le categorie), ad esempio:

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[15] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L 299 del 28.11.2000, pag. 14.

[4] Gli stanziamenti non dissociati sono indicati in seguito come "SND".

[5] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[6] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[7] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[8] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[9] Se necessario occorre aggiungere colonne supplementari, ad esempio se l'azione dura più di sei anni.

[10] Come indicato al punto 5.3.

[11] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[12] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[13] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[14] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[15] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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