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Document 52008IP0424

    Allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia (2008/2096(INI))
    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

    GU C 8E del 14.1.2010, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 8/22


    Martedì 23 settembre 2008
    Allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia

    P6_TA(2008)0424

    Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia (2008/2096(INI))

    2010/C 8 E/05

    Il Parlamento europeo,

    vista la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1), modificata dalla decisione del Consiglio 2006/512/CE (2) (di seguito denominata «decisione sulla comitatologia»),

    vista la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE) (3),

    visto l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione sulle procedure per l'attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE (4),

    visto l'articolo 192, secondo comma e l'articolo 202, del trattato CE,

    visti gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la sua decisione dell'8 maggio 2008 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione sulle procedure per l'attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE (5),

    visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A6-0345/2008),

    A.

    considerando che, per avere una legislazione di buona qualità, è sempre più necessario delegare alla Commissione lo sviluppo degli aspetti non essenziali e più tecnici della legislazione nonché il suo sollecito adeguamento per tener conto dei progressi tecnologici e dei cambiamenti economici; considerando che tali poteri di delega devono essere agevolati fornendo al legislatore i mezzi istituzionali per controllarne l'esercizio,

    B.

    considerando che finora il legislatore dell'Unione europea aveva soltanto l'opzione di utilizzare l'articolo 202 del Trattato CE per svolgere tale delega; considerando che il ricorso a tale disposizione non è stato soddisfacente in quanto si riferisce ai poteri di esecuzione della Commissione e alle procedure di scrutinio a cui tali poteri sono soggetti, mentre le procedure sono decise dal Consiglio che delibera all'unanimità dopo consultazione semplice del Parlamento; considerando che tali procedure di scrutinio sono basate essenzialmente sui lavori di comitati composti di funzionari degli Stati membri e che il Parlamento era escluso da tutte queste procedure fino all'adozione della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, modificata dalla decisione 2006/512/CE,

    C.

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione sulla comitatologia introduce misure secondo cui uno strumento giuridico di base adottato mediante la codecisione prevede misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale strumento, tra l'altro sopprimendo alcuni di tali elementi o integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali; considerando che spetta al legislatore dell'Unione europea definire, caso per caso, gli elementi essenziali di ogni atto legislativo che possono essere soltanto modificati mediante la procedura legislativa,

    D.

    considerando che la decisione sulla comitatologia rende le cosiddette «misure semilegislative» soggette alla procedura di regolamentazione con controllo in base a cui il Parlamento è associato pienamente al controllo di tali misure e può opporsi ai progetti proposti dalla Commissione concernenti misure che superino i poteri di esecuzioni previsti nello strumento di base o a un progetto che non sia compatibile con lo scopo o con il contenuto dello strumento di base oppure che non rispetti il principio di sussidiarietà o di proporzionalità,

    E.

    considerando che la nuova procedura garantisce il controllo democratico delle misure di esecuzione, quando sono di natura semilegislativa, ritenendo che i due colegislatori, e cioè il Parlamento e il Consiglio, siano su un piano di parità, e, così facendo, si pone fine a uno dei più gravi aspetti del deficit democratico dell'Unione europea; considerando che la decisione sulla comitatologia permette che la maggior parte degli aspetti tecnici della legislazione e i relativi adattamenti siano delegati alla Commissione, assicurando così che il legislatore si concentri sugli aspetti essenziali e sul miglioramento della qualità della legislazione comunitaria,

    F.

    considerando che la nuova procedura di regolamentazione con controllo non è facoltativa ma obbligatoria nel caso in cui le misure di esecuzione possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 2 della decisione sulla comitatologia,

    G.

    considerando che l'attuale allineamento dell'acquis comunitario alla decisione sulla comitatologia non è ancora completo in quanto rimangono ancora strumenti giuridici che prevedono misure di esecuzione a cui va applicata la nuova procedura di regolamentazione con controllo,

    H.

    considerando che non soltanto le misure di esecuzione finora soggette alla procedura regolamentare ma anche altre misure soggette alle procedure di gestione o di consultazione possono rientrare nell'ambito dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione sulla comitatologia,

    I.

    considerando che il Trattato di Lisbona introduce una gerarchia di norme e crea il concetto di atto delegato, e cioè «un atto legislativo che delega alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale per integrare o modificare alcuni elementi non essenziali dell'atto legislativo»; considerando che il Trattato di Lisbona considera anche gli atti di esecuzione in un nuovo modo e prevede in particolare la codecisione tra il Parlamento e il Consiglio in quanto procedura per l'adozione della regolamentazione che stabilirà i meccanismi di controllo da parte degli Stati membri sugli atti di esecuzione,

    J.

    considerando che l'esecuzione delle corrispondenti disposizioni del Trattato di Lisbona renderà necessario un processo intenso e complesso di negoziato interistituzionale e considerando che il presente processo di allineamento dovrà pertanto essere completato quanto prima e in ogni caso prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona,

    K.

    considerando che, se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, sarà necessario procedere a un nuovo e più complesso allineamento dell'acquis comunitario alle disposizioni dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le deleghe legislative; considerando che, sebbene la definizione del termine «atto delegato» nel trattato di Lisbona sia simile al concetto di misura «semilegislativa» contenuto nella decisione sulla comitatologia, i due concetti non sono identici e i due regimi procedurali previsti nei due strumenti sono totalmente diversi; pertanto il presente esercizio di allineamento non può essere considerato come un esatto precedente per il futuro,

    L.

    considerando che, per lo stesso motivo, i risultati dell'allineamento in corso per ogni singolo strumento giuridico non possono essere considerati come un precedente per il futuro,

    M.

    considerando l'utilità che le istituzioni si accordino in merito a un iter standard per gli atti delegati che sarebbero regolarmente inclusi dalla Commissione nei progetti di atto legislativo, anche se i legislatori conserverebbero la facoltà di modificarli; considerando che è necessario procedere con l'adozione, in base alla codecisione, della regolamentazione che stabilisce i meccanismi per il controllo da parte degli Stati membri degli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    1.

    chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli pertinenti del trattato CE, proposte legislative per completare l'allineamento della comitatologia; chiede che tali proposte vengano elaborate alla luce di discussioni interistituzionali e che riguardino in particolare gli atti legislativi elencati nell'allegato;

    2.

    chiede alla Commissione di presentare le corrispondenti proposte legislative volte ad allineare i restanti atti giuridici alla decisione sulla comitatologia, in particolare quelli elencati nell'Allegato;

    3.

    invita la Commissione, nel caso in cui le presenti procedure di allineamento non siano concluse prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, a presentare le proposte legislative necessarie per adattare gli atti giuridici che non siano ancora stati allineati in quel momento al nuovo regime previsto dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    4.

    chiede alla Commissione di presentare, in ogni caso, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le proposte legislative pertinenti necessarie per allineare l'intero acquis comunitario al nuovo regime;

    5.

    invita la Commissione a presentare quanto prima il progetto di proposta legislativa per un regolamento che stabilisca in anticipo le norme e i principi generali concernenti il meccanismo di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    6.

    chiede che al Parlamento europeo siano concesse risorse supplementari per tutte le procedure di comitatologia, non solo durante l'attuale periodo di transizione ma anche in vista dell'eventuale entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in modo da garantire che tutte le procedure di comitatologia fra le tre istituzioni funzionino in modo soddisfacente;

    7.

    conferma che le richieste rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

    8.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e l'elenco in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (2)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

    (3)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

    (4)  GU C 143 del 10.6.2008, pag. 1.

    (5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0189.


    Martedì 23 settembre 2008
    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

    RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

    Il Parlamento invita la Commissione a presentare le corrispondenti proposte legislative per allineare i restanti atti giuridici alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999, modificata dalla decisione 2006/512/CE, tra cui in particolare:

    direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1);

    direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000 relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (2);

    regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (3);

    direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (4);

    direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale (5);

    decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (6);

    direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (7);

    direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (8);

    direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio (9);

    direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (10);

    direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (11);

    direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (12);

    regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (13);

    regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (14).


    (1)  GU L 105 del 3.5.2000, pag. 34.

    (2)  GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

    (3)  GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1.

    (4)  GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25.

    (5)  GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

    (6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (7)  GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

    (8)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36.

    (9)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

    (10)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 59.

    (11)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.

    (12)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

    (13)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

    (14)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


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