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Document 52008AP0449
Electronic communications networks and services ***I European Parliament legislative resolution of 24 September 2008 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, Directive 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and Directive 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))#P6_TC1-COD(2007)0247 Position of the European Parliament adopted at first reading on 24 September 2008 with a view to the adoption of Directive 2008/…/EC of the European Parliament and of the Council amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services#ANNEX
Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))
P6_TC1-COD(2007)0247 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
ALLEGATO
Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))
P6_TC1-COD(2007)0247 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
ALLEGATO
GU C 8E del 14.1.2010, p. 291–337
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 8/291 |
Mercoledì 24 settembre 2008
Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I
P6_TA(2008)0449
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))
2010/C 8 E/45
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0697),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0427/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0321/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Mercoledì 24 settembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0247
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (4) (direttiva quadro), direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate (5) (direttiva accesso), direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e all'interconnessione delle medesime (6) (direttiva autorizzazioni), direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (7) (direttiva servizio universale) e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (8) (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (insieme indicate come «la direttiva quadro e le direttive particolari»)) è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati. |
(2) |
Nel 2007 si è proceduto a una revisione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive («direttiva sui servizi di media audiovisivi») (9) , al fine di assicurare condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi nell'Unione europea, nonché a garantire il rispetto della diversità culturale e linguistica. In tale contesto un quadro normativo equo ed equilibrato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica costituisce un pilastro essenziale del settore audiovisivo dell'Unione europea. |
(3) |
A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l'aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori. |
(4) |
Occorre pertanto riformare il quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. ▐ La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e coordinata per la gestione dello spettro ║ al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell'informazione per tutti. |
(5) |
Il quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche ha tra i suoi obiettivi principali la creazione di un «ecosistema» sostenibile, basato sull'offerta e sulla domanda, la prima tramite mercati delle infrastrutture e dei servizi efficaci e concorrenziali, la seconda grazie a ulteriori sviluppi della società dell'informazione. |
(6) |
Un ulteriore obiettivo del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche è quello ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Anche se i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante vengano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile. È opportuno che la necessità di mantenere la regolamentazione ex ante sia riesaminata entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva. |
(7) |
Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguato alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter definire i mercati su base subnazionale e revocare gli obblighi regolamentari nei mercati o nelle aree geografiche in cui esiste un'effettiva concorrenza infrastrutturale. Ciò dovrebbe applicarsi anche se le aree geografiche non sono definite come mercati distinti. |
(8) |
Per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in reti ad alta velocità, che sosterranno l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari. |
(9) |
Nella sua comunicazione del 20 marzo 2006 dal titolo «Colmare il divario nella banda larga» (10) la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un divario territoriale nell'Unione europea per quanto concerne l'accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Nonostante l'aumento generalizzato della connettività a banda larga, l'accesso in diverse regioni è limitato a causa dei costi elevati dovuti alla bassa densità abitativa e alle distanze. Gli incentivi commerciali ad investire nell'introduzione della banda larga in queste zone si rivelano spesso insufficienti. L'innovazione tecnologica, per contro, riduce i costi di introduzione. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la regolamentazione sulle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio la politica in materia di aiuti di Stato, dei Fondi strutturali o di obiettivi di politica industriale più ampia. |
(10) |
Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono di vitale importanza per lo sviluppo delle reti a fibre ottiche di prossima generazione e per giungere a un accesso radio flessibile ed efficiente, il che favorirà una maggiore concorrenza e la disponibilità di applicazioni e servizi innovativi, a tutto vantaggio dei consumatori. La sfida al riguardo consiste nel realizzare la prossima generazione di infrastrutture «ubiquitarie» e convergenti di reti e di servizi per le comunicazioni elettroniche, l'informatica e i media. |
(11) |
La politica delle autorità pubbliche dovrebbe assolvere un ruolo di supporto all'efficace funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche, intervenendo sul lato sia dell'offerta che della domanda in modo da stimolare un circolo virtuoso in cui lo sviluppo di migliori contenuti e servizi dipenda dalla realizzazione delle infrastrutture e viceversa. L'intervento pubblico dovrebbe essere proporzionato, non dovrebbe causare distorsioni della concorrenza né frenare gli investimenti privati, dovrebbe fornire maggiori incentivi all'investimento e abbassare le barriere che si frappongono all'ingresso nel mercato. In tale ambito, le autorità pubbliche potranno fornire un supporto allo sviluppo di un'infrastruttura di grande capacità adeguata alle esigenze future. Tale supporto pubblico andrebbe concesso mediante procedure aperte trasparenti e competitive, senza privilegiare a priori alcuna tecnologia determinata ed assicurando l'accesso alle infrastrutture su base non discriminatoria. |
(12) |
Finalità del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbero essere anche la promozione della tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, garantendo una corretta ed esauriente informazione, con tutti i mezzi possibile, una trasparenza delle tariffe, la qualità nell'espletamento dei servizi. Dovrebbe inoltre riconoscere pienamente il ruolo delle associazioni dei consumatori nelle consultazioni pubbliche e garantire che le competenti autorità abbiano i poteri necessari per prevenire le potenziali manipolazioni e reprimere con la necessaria efficacia le possibili truffe. |
(13) |
Nell'adottare misure a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe tener conto dei pareri delle autorità nazionali di regolamentazione e delle parti industriali organizzando una consultazione efficace, al fine di assicurare trasparenza e proporzionalità. La Commissione dovrebbe pubblicare una documentazione dettagliata della consultazione che illustri le diverse linee d'intervento prese in considerazione, e i soggetti interessati dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per rispondere. Dopo la consultazione, una volta esaminate le risposte, la Commissione dovrebbe motivare la decisione risultante in una dichiarazione che deve contenere un'illustrazione del modo in cui si è tenuto conto dei pareri di quanti hanno risposto. |
(14) |
Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità da punto a punto, occorre estendere il campo d'applicazione della direttiva quadro per coprire le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (11), nonché le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale. |
(15) |
Fatta salva la direttiva 1999/5/CE, è opportuno chiarire l'applicazione di taluni aspetti delle apparecchiature terminali relativamente all'accesso degli utenti finali disabili, in modo da assicurare l'interoperabilità fra le apparecchiature terminali e le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. |
(16) |
Occorre chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo. |
(17) |
Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione nell'ambito del quadro normativo comuntario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche contribuiscono alla realizzazione di obiettivi più ampi nei settori di politica pubblica quali cultura, occupazione, ambiente, coesione sociale, sviluppo regionale e assetto territoriale. |
(18) |
I mercati nazionali delle comunicazioni elettroniche continueranno nell'Unione europea a divergere fra loro. È pertanto essenziale che le autorità nazionali di regolamentazione e il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni (BERT) dispongano dei poteri e delle conoscenze necessari per costruire un «ecosistema» dell'Unione europea competitivo per i mercati e i servizi delle comunicazioni elettroniche che tenga conto delle differenze nazionali e regionali e rispetti il principio di sussidiarietà. |
(19) |
Occorre rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolazione per garantire un'applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine occorre prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un'autorità nazionale di regolamentazione è al riparo, nell'esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine occorre stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente. |
(20) |
Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente occorre applicare una norma comune conforme alla giurisprudenza comunitaria. Vista l'importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione. |
(21) |
Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all'ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Occorre inoltre che i dati permettano all'autorità nazionale di regolamentazione di valutare l'impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull'evoluzione della concorrenza o sui prodotti all'ingrosso messi a disposizione delle altre parti. |
(22) |
È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all'articolo 6 della direttiva quadro prima della consultazione comunitaria prevista all'articolo 7 della stessa direttiva, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione comunitaria. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione comunitaria nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale. |
(23) |
Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l'elaborazione di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle del BERT , che dovrebbe costituire il forum di cooperazione esclusivo tra autorità nazionali di regolamentazione nell'esercizio delle loro responsabilità, ai sensi del quadro normativo. |
(24) |
Il meccanismo comunitario, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un notevole potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex-ante e gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. Non esiste, tuttavia, un meccanismo equivalente per le misure correttive da applicare. Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l'esperienza acquisita con la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva quadro, dimostrano che le incoerenze nell'applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, anche in condizioni di mercato analoghe, danneggiano il mercato interno delle comunicazioni elettroniche, non garantiscono condizioni uniformi per gli operatori stabiliti in Stati membri diversi ed impediscono ai consumatori di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla concorrenza e dai servizi transfrontalieri. Occorre conferire alla Commissione il potere di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro dei progetti di misura concernenti le misure correttive adottate dalle suddette autorità. Per garantire l'applicazione coerente del quadro normativo nella Comunità, è opportuno che la Commissione consulti il BERT prima di adottare la sua decisione. |
(25) |
È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l'autorità dovrebbe presentare una misura rivista alla Commissione. Occorre fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell'analisi di mercato e per rafforzare la certezza giuridica. |
(26) |
Analogamente, tenuto conto della necessità di evitare un vuoto normativo in un settore caratterizzato da una rapida evoluzione, se l'adozione del progetto di misura nuovamente notificato continua a costituire un ostacolo al mercato unico o ad essere incompatibile con il diritto comunitario, è opportuno che la Commissione, previa consultazione del BERT , possa esigere che l'autorità nazionale di regolamentazione interessata imponga una misura correttiva specifica entro un termine prescritto. |
(27) |
Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione comunitario, occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per semplificare le procedure di scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione — ad esempio per i casi riguardanti dei mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza — o ancora per permettere l'introduzione di un'esenzione dalla notifica per semplificare le procedure in determinati casi. |
(28) |
Conformemente agli obiettivi della Carta ║ dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap. |
(29) |
Le frequenze radio dovrebbero essere considerate una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro ║ sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale e nel rispetto degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media e che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale. |
(30) |
Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, solo il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello comunitario possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell'Unione europea possano essere efficacemente difesi a livello mondiale. |
(31) |
Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e nel mondo. |
(32) |
Onde contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati nell'articolo 8 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), sarebbe opportuno che venisse organizzato per il 2010 un vertice dedicato allo spettro, su iniziativa degli Stati membri e con la partecipazione del Parlamento europeo, della Commissione e di tutti i soggetti interessati. Il vertice dovrebbe in particolare contribuire a garantire una maggiore coerenza generale delle politiche dell'Unione europea in materia di spettro, rendere disponibili frequenze radio per nuovi servizi di comunicazioni elettroniche, una volta realizzata la transizione al digitale, e fornire orientamenti concernenti la transizione dalla televisione analogica alla televisione digitale terrestre. |
(33) |
Il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale dovrebbe, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dalla tecnologia digitale, liberare una notevole quantità di spettro nell'Unione europea, il cosiddetto «dividendo digitale». Gli Stati membri dovrebbero liberare al più presto i loro dividendi digitali, consentendo ai cittadini di beneficiare della diffusione di servizi nuovi, innovativi e competitivi. A tal fine occorre eliminare gli ostacoli esistenti a livello nazionale a un efficiente allocazione o riallocazione del dividendo digitale e si dovrebbe perseguire un approccio più coerente e integrato per quanto concerne l'allocazione del dividendo digitale nella Comunità. |
(34) |
Occorre gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose , tenendo conto dei piani di frequenze concordati a livello internazionale, per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze. |
(35) |
Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. L'inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro; inoltre, rallenta l'innovazione, a scapito del mercato interno, dei consumatori e dell'economia nel suo complesso. Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell'accesso allo spettro ║ e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno. |
(36) |
I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l'uso ottimale dello spettro ║. La frammentazione della gestione dell'accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l'innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazioni elettroniche basate sullo spettro ║. |
(37) |
Occorre aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro ║ e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di frequenze a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica, indicate nei piani di assegnazione delle frequenze nazionali e nei regolamenti radio dell'UIT (║ «principi della neutralità tecnologica e dei servizi»). È opportuno che si ricorra alla determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi quando sono in gioco obiettivi d'interesse generale . |
(38) |
È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, o di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici o, ancora, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, oppure di attenersi a un obiettivo di interesse generale in conformità del diritto comunitario . |
(39) |
Occorre inoltre che gli utilizzatori dello spettro ║ possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza , delle disposizioni relative ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze e dei regolamenti radio dell'UIT . Le eccezioni al principio della neutralità dei servizi, che prevedono la fornitura di un servizio specifico per tener conto di considerazioni di interesse pubblico nazionale o per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita umana, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale, ▐ l'uso efficiente delle frequenze radio e la gestione efficace dello spettro dovrebbero essere consentite ove necessario. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione delle politiche nazionali in materia di audiovisivi e di media, della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione contenuta nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita umana o per assicurare il conseguimento di tali obiettivi , le eccezioni non dovrebbero dare luogo ad un uso esclusivo per determinati servizi, ma piuttosto accordare una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda. Per permettere al titolare dell'autorizzazione di scegliere liberamente i mezzi più efficienti per il trasporto del contenuto dei servizi forniti per mezzo delle frequenze radio, è opportuno che questo non sia disciplinato dall'autorizzazione all'utilizzo delle frequenze radio. |
(40) |
Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica , alle politiche nazionali in materia di audiovisivi e di media e al pluralismo dei media, conformemente al proprio ordinamento nazionale. |
(41) |
Visto che l'attribuzione di spettro ║ a tecnologie o servizi specifici costituisce un'eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica. |
(42) |
Ai fini della flessibilità e dell'efficienza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, permettano agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d'uso a ║ terzi. Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro ║. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro ║, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro ║. ▐ |
(43) |
Ai fini del mercato interno può inoltre essere necessario armonizzare a livello comunitario la determinazione delle bande di frequenze che possono essere scambiate, le condizioni dello scambio oppure della transizione a diritti scambiabili in bande specifiche, un formato minimo per i diritti scambiabili, i requisiti per garantire a livello centrale la disponibilità, l'accessibilità e l'affidabilità delle informazioni necessarie per lo scambio di spettro ║, e le prescrizioni per tutelare la concorrenza e impedire l'accumulo di frequenze radio. Occorre pertanto conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per tale armonizzazione che dovrebbero tenere debitamente conto se siano stati concessi diritti individuali di uso su base commerciale o non commerciale. |
(44) |
L'introduzione della neutralità tecnologia e dei servizi e lo scambio dei diritti d'uso dello spettro esistenti può richiedere norme transitorie, in particolare misure per garantire un'equa concorrenza, in quanto il nuovo sistema può conferire ad alcuni utilizzatori dello spettro la facoltà di competere con altri utilizzatori che hanno acquisito i diritti d'uso dello spettro a condizioni più onerose. Per contro, nei casi in cui siano stati concessi diritti in deroga alle norme generali oppure in base a criteri che non sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori al fine di conseguire obiettivi di interesse generale, è opportuno non migliorare la condizione dei titolari di tali diritti a svantaggio dei loro nuovi concorrenti, oltre a quanto sia necessario per conseguire tali obiettivi di interesse generale. È opportuno recuperare ogni parte dello spettro ║ che non sia più necessaria al conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico e riassegnarla conformemente alla direttiva autorizzazioni. |
(45) |
Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, la Commissione dovrebbe poter consultare il BERT per quanto riguarda la numerazione. Inoltre, per permettere ai cittadini degli Stati membri, in particolare agli utenti che viaggiano e a quelli disabili, di raggiungere determinati servizi utilizzando gli stessi numeri riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli Stati membri, è opportuno che i poteri della Commissione di adottare misure tecniche di attuazione riguardino anche, ove necessario, il meccanismo o il principio tariffario applicabile , nonché l'istituzione di un numero telefonico unico a livello dell'Unione europea per garantire un facile accesso a tali servizi . |
(46) |
Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l'istituzione di reti di comunicazioni elettroniche o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. Occorre pertanto semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinare l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet. |
(47) |
È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre, caso per caso, la condivisione di elementi di rete e risorse correlate quali condotti, piloni e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche , segnatamente le nuove reti di accesso a fibre ottiche. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre agli operatori l'obbligo di fornire un'offerta di riferimento per concedere l'accesso ai propri condotti in modo equo e non discriminatorio . |
(48) |
Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazioni elettroniche è un elemento sempre più importante per l'intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell'Unione europea. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l' Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (12) contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia l' ENISA che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l'efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, occorre imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure. |
(49) |
Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche nel mercato interno. È opportuno che l' ENISA contribuisca all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. Occorre che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva quadro. Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini e imporre sanzioni nei casi accertati di mancata conformità. |
(50) |
L'esperienza acquisita nell'attuazione del quadro normativo indica che il mercato nel quale si esercita un potere di mercato significativo non è la fonte del problema, bensì l'oggetto del suo effetto. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione affrontino alla fonte la questione del potere di mercato significativo esercitato su un mercato e non sui mercati adiacenti nei quali si fanno sentire gli effetti di tale potere significativo. |
(51) |
Nel caso di mercati definiti transnazionali, occorre semplificare la procedura di analisi del mercato e renderla ancora più efficace permettendo alla Commissione, tenuto conto del parere del BERT , di designare l'impresa/le imprese che detiene/detengono un potere di mercato significativo e di imporre uno o più obblighi specifici, permettendo così di affrontare le questioni normative a carattere transnazionale direttamente a livello comunitario. |
(52) |
Per offrire agli operatori del mercato delle certezze circa le condizioni normative è necessario stabile un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un'analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. Nello stabilire il calendario occorre considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un'analisi di mercato e sia stato debitamente notificato. Il mancato svolgimento di un'analisi di mercato da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d'infrazione non producano l'effetto desiderato per tempo. È pertanto opportuno che la Commissione abbia facoltà di chiedere al BERT di coadiuvare nei loro compiti le autorità nazionali di regolamentazione interessate e, in particolare, di emettere un parere contenente un progetto di misura, l'analisi del mercato rilevante e gli obblighi appropriati che la Commissione potrebbe in seguito imporre. |
(53) |
Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre poter adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello europeo, in quanto l'esperienza mostra che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno. Occorre pertanto conferire alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione in settori quali il trattamento normativo dei nuovi servizi, della numerazione, dell'attribuzione di nomi e indirizzi, delle questioni relative ai consumatori, in particolare l'accesso on line, e delle misure contabili regolamentari. |
(54) |
Uno dei compiti importanti assegnati al BERT consiste nell'elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto degli eventuali pareri al BERT . |
(55) |
L'esperienza acquisita nell'applicazione del quadro normativo dimostra che le disposizioni in vigore che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad infliggere sanzioni pecuniarie non costituiscono un adeguato incentivo al rispetto delle prescrizioni normative. Poteri d'esecuzione adeguati possono contribuire alla tempestiva applicazione del quadro normativo e dunque promuovere la certezza normativa, che è un fattore importante per gli investimenti. L'assenza di poteri effettivi in caso di mancata conformità vale per l'intero quadro normativo. Occorre pertanto che l'introduzione nella direttiva quadro di una nuova disposizione riguardante l'inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari permetta di applicare principi coerenti in relazione all'applicazione e alle sanzioni per l'intero quadro normativo. |
(56) |
È opportuno incoraggiare sia gli investimenti che la concorrenza, in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori. |
(57) |
Il quadro normativo in vigore prevedeva alcune disposizioni destinate a facilitare la transizione dal vecchio quadro del 1998 al nuovo quadro del 2002. Tale transizione è ormai terminata in tutti gli Stati membri ed è opportuno abrogare le norme in questione in quanto sono ormai obsolete. |
(58) |
L'allegato I della direttiva quadro conteneva l'elenco dei mercati da includere nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di una regolamentazione ex-ante. Occorre sopprimere tale allegato in quanto ha esaurito la sua finalità, che era quella di fungere da base di riferimento per la redazione della versione iniziale della raccomandazione (13). |
(59) |
L'allegato II della direttiva quadro enumerava i criteri che le autorità nazionali di regolamentazione dovevano utilizzare per accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, di quella direttiva. Tale allegato può essere fuorviante per le autorità nazionali di regolamentazione che effettuano analisi di mercato. Inoltre, il concetto di posizione dominante condivisa dipende anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. L'allegato II dovrebbe pertanto essere modificato. |
(60) |
La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale può migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. ▐ Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale. |
(61) |
È opportuno che l'attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre. |
(62) |
L'ulteriore integrazione dei mercati nel mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche rende necessario un migliore coordinamento nell'applicazione della regolamentazione ex ante conformemente al quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. |
(63) |
Qualora un'impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un'entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione valuti l'effetto che la transazione prevista avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all'operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). L'autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l'entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine occorre che l'autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all'impresa. |
(64) |
Sebbene in alcune circostanze è opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi o per promuovere l'efficienza, la concorrenza sostenibile e garantire il massimo beneficio per utenti finali , è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive. |
(65) |
La Commissione ha il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell'allegato relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l'elenco minimo di voci nell'allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l'obbligo della trasparenza. |
(66) |
La Commissione dovrebbe sottoporre una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per l'adozione di misure di armonizzazione per l'attuazione della politica comunitaria nel settore delle comunicazioni elettroniche che vanno oltre i provvedimenti tecnici di attuazione. |
(67) |
Facilitare l'accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d'uso. Occorre pertanto fissare le condizioni per l'utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell'uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato. |
(68) |
L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nelle decisioni di assegnazione e attribuzione, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico comunicazioni elettroniche e servizi di media audiovisivi, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Tuttavia taluni obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri specifici per l'assegnazione di spettro radio , quando ciò risulta necessario per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito nell'ordinamento nazionale. Occorre che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. |
(69) |
Ogni esenzione totale o parziale dall'obbligo di versare i ▐ diritti o canoni fissati per l'uso dello spettro dovrebbe essere obiettiva e trasparente, e basata sull'esistenza di altri obblighi di interesse generale stabiliti dal diritto nazionale . |
(70) |
Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, occorre limitare nel tempo la validità di un diritto d'uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che gli Stati membri effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, occorre sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell'effettuare tale riesame, occorre che gli Stati membri concilino gli interessi dei titolari di diritti con l'esigenza di promuovere l'introduzione dello scambio di spettro radio, e l'uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile. |
(71) |
È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di garantire un uso efficace dello spettro radio e dei numeri e, ove lo spettro o le risorse di numerazione restino inutilizzati, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato. |
(72) |
È opportuno che la rimozione degli ostacoli giuridici e amministrativi a un'autorizzazione generale o ai diritti d'uso relativi allo spettro o ai numeri, con ripercussioni a livello europeo, favorisca il progresso tecnologico e lo sviluppo dei servizi e contribuisca a migliorare la concorrenza. Benché il coordinamento delle condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente delle frequenze radio sia organizzato conformemente alla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (14) (decisione spettro ║ radio), potrebbe anche essere necessario, per conseguire gli obiettivi del mercato interno, coordinare o armonizzare le procedure di selezione e le condizioni che si applicano ai diritti e alle autorizzazioni in determinate bande, ai diritti d'uso per i numeri e alle autorizzazioni generali. Ciò vale in particolare per i servizi di comunicazioni elettroniche che, per loro natura, hanno una dimensione connessa al mercato interno o un potenziale transnazionale, quali i servizi satellitari, il cui sviluppo sarebbe ostacolato da discrepanze nell'assegnazione dello spettro radio tra Stati membri e tra l'Unione europea e paesi terzi, tenendo conto delle decisioni dell'UIT e del CEPT . È pertanto opportuno che la Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni e tenendo nella massima considerazione il parere del BERT , possa adottare misure di attuazione tecnica per conseguire tali obiettivi. Le misure di attuazione adottate dalla Commissione possono imporre agli Stati membri di rendere disponibili diritti d'uso per lo spettro radio e/o i numeri nel loro territorio e, ove necessario, abroghino qualsiasi altro diritto d'uso nazionale in vigore. In tali casi occorre che gli Stati membri non concedano alcun nuovo diritto d'uso per la banda di frequenze o la serie di numeri interessati a norma delle procedure nazionali. |
(73) |
Il progresso tecnologico e gli sviluppi dei mercati consentono di introdurre servizi di comunicazioni elettroniche che attraversano i confini geografici degli Stati membri. L'articolo 16 della direttiva autorizzazioni imponeva alla Commissione di esaminare il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità. Le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva autorizzazioni riguardanti l'assegnazione armonizzata delle frequenze radio si sono rivelate inefficaci nel soddisfare le esigenze di un'impresa che desidera fornire servizi su scala intracomunitaria ed occorre pertanto modificarle. |
(74) |
Benché sia opportuno che la concessione delle autorizzazioni e il controllo dell'osservanza delle condizioni d'uso restino di competenza di ogni singolo Stato membro, occorre che gli Stati membri non impongano ulteriori condizioni, criteri o procedure che possano limitare, alterare o ritardare la corretta attuazione di una procedura armonizzata o coordinata di selezione o autorizzazione. Tali misure di coordinamento o armonizzazione potrebbero comprendere deroghe transitorie, ove ciò sia giustificato per facilitarne l'attuazione oppure, nel caso dello spettro radio, regimi transitori di condivisione dello spettro radio che esenterebbero uno Stato membro dell'applicazione di tali misure, a condizione che ciò non determini indebite differenze nelle situazioni normative o concorrenziali tra Stati membri. |
(75) |
È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei dritti d'uso, in particolare sanzioni pecuniarie e/o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni. |
(76) |
È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche e dei servizi di emergenza di comunicare tra loro e con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, occorre che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti. |
(77) |
Il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (15) si è rivelato efficace nella fase iniziale di apertura del mercato. La direttiva quadro invita la Commissione a monitorare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002 e a presentare, al momento opportuno, una proposta di abrogazione di detto regolamento. Ai sensi del quadro del 2002 le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad analizzare il mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche per la fornitura di servizi vocali e in banda larga, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Dato che tutti gli Stati membri hanno analizzato tale mercato almeno una volta e che sono in vigore obblighi adeguati basati sul quadro normativo del 2002, il regolamento (CE) n. 2887/2000 è diventato inutile ed è opportuno abrogarlo. |
(78) |
Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione della direttiva quadro, della direttiva accesso e della direttiva autorizzazioni conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16). |
(79) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Occorre inoltre conferire il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati e di adottare misure di attuazione per armonizzare le regole, le procedure e le condizioni per l'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Tali misure di portata generale ║ e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive completandole con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Poiché lo svolgimento della procedura di regolamentazione con controllo secondo le normali scadenze potrebbe, in talune situazioni eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile delle misure di attuazione, il Parlamento europeo e la dovrebbero agire per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure , |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ║
La direttiva 2002/21/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l'accesso per gli utenti disabili e favorire l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche da parte degli utenti svantaggiati. Essa definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.» |
2) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo indipendente, imparziale e trasparente e con tempestività . Le autorità nazionali di regolamentazione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esecuzione quotidiana dei compiti a loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali nazionali hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o il suo sostituto possa essere sollevato dall'incarico solo se non rispetta più le condizioni prescritte per l'esercizio delle sue funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale, oppure se ha commesso una grave irregolarità. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione contiene una motivazione ed è resa pubblica al momento dell'esonero. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati e che presentino e rendano pubblici bilanci annuali separati. 3 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del corpo dei regolatori europei del settore delle telecomunicazioni (BERT) relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere i compiti loro attribuiti e per poter partecipare attivamente e contribuire al BERT. Le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre di bilanci annuali separati, che sono resi pubblici. 3 ter. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto le posizioni comuni emanate dal BERT allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali. » |
4) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
5) |
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. ▐ Su richiesta, tali imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e rispetta le normative comunitarie e nazionali in materia di riservatezza commerciale .» |
6) |
gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 6 Meccanismo di consultazione e di trasparenza Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 20 o 21, e salvo diversa disposizione contenuta nelle misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari ▐, o quando intendono imporre limitazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale. In caso di diffusione ingiustificata di informazioni riservate, le autorità nazionali di regolamentazione, su richiesta delle imprese interessate, provvedono ad adottare quanto prima le misure necessarie. Articolo 7 Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche 1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando con la Commissione e con il BERT in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo collaborano in particolare con la Commissione e il BERT per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. 3. Salvo ove diversamente previsto nelle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 7 ter, al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:
essa rende accessibile il progetto di misura contemporaneamente alla Commissione, al BERT e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione , il BERT e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione , il BERT e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato. 4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:
▐ e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. 5. Entro il periodo di due mesi di cui al paragrafo 4, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. Prima di adottare una decisione, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere del BERT presentato a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni (BERT)] (18). La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura. 6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione, di una decisione adottata conformemente al paragrafo 5 che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente a quanto disposto al paragrafo 3. 7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione , del BERT e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. Qualsiasi altro organismo nazionale che esercita funzioni ai sensi della presente direttiva o delle direttive particolari tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione. ▐ 8. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, alle altre autorità nazionali di regolamentazione e al BERT . La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. |
7) |
sono inseriti i seguenti articoli : «Articolo 7 bis Procedura per l'applicazione coerente delle misure correttive 1. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione intende intervenire per imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri dispongono di un periodo di un mese dalla data della notifica del progetto di misura per trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione interessata. 2. Se il progetto di misura concerne l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo diverso da quello di cui all'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la Commissione può, nello stesso periodo, notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BERT i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i due mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione o dalle altre autorità nazionali di regolamentazione. 3. Nel periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, la Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più appropriata ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire prassi regolamentari coerenti. Nello stesso periodo di due mesi il BERT, deliberando a maggioranza assoluta, adotta un parere che conferma l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura oppure indica che il progetto di misura va modificato, formulando a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato ed è reso pubblico. Qualora il BERT abbia confermato l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione e dal BERT. L'autorità nazionale di regolamentazione rende pubblico il modo in cui ha tenuto conto di tali osservazioni. Qualora il BERT abbia indicato che il progetto di misura dovrebbe essere modificato, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BERT, può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare il progetto di misura, precisandone i motivi e formulando a tal fine proposte specifiche. 4. Se il progetto di misura riguarda l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo sancito dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), l'adozione del progetto di misura viene sospesa per un ulteriore periodo di due mesi che ha inizio alla fine del periodo di un mese di cui al paragrafo 1. Entro il periodo di due mesi di cui al primo comma, la Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di stabilire se il progetto di misura proposta rispetta le disposizioni dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e, in particolare, se si tratta della misura più appropriata ed efficace. A tal fine si deve tenere debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti. Su motivata richiesta di BERT o della Commissione, tale periodo di due mesi può essere esteso al massimo di ulteriori due mesi. Entro il periodo massimo di cui al secondo comma il BERT, deliberando a maggioranza assoluta, adotta un parere che conferma l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura oppure indica che la misura non va adottata, precisandone i motivi. Il parere viene motivato ed è reso pubblico. Qualora la Commissione e il BERT abbiano confermato l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura, e solo in questo caso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione e dal BERT. L'autorità nazionale di regolamentazione rende pubblico il modo in cui ha tenuto conto di tali osservazioni. 5. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione conformemente al paragrafo 3, quarto comma, di una decisione motivata che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di modificare il progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata modifica o ritira il progetto in questione. Se il progetto di misura deve essere modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente all'articolo 7. 6. L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura. Articolo 7 ter Disposizioni di esecuzione ║ La Commissione , tenendo nella massima considerazione il parere del BERT, può stabilire raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all'articolo 7 che definiscono la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini. ▐» |
8) |
l'articolo 8 è così modificato:
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9) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 8 bis Comitato per la politica in materia di spettro radio 1. È istituito un comitato per la politica in materia di spettro radio («RSPC») onde contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 ter . L'RSPC fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su questioni attinenti alla politica in materia di spettro radio. L'RSPC è composto da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali responsabili per la politica dello spettro radio di ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro dispone di un voto; la Commissione non ha diritto di voto. 2. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'RSPC, deliberando a maggioranza assoluta, adotta pareri. 3. L'RSPC presenta una relazione annuale di attività al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 8 ter Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio nell'Unione europea 1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio nell'Unione europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare le interferenze dannose. 2. Le attività della politica in materia di spettro radio lasciano impregiudicati:
3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento degli approcci in materia di politica dello spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno in settori della politica UE quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca e lo sviluppo. 4. La Commissione può, tenendo debitamente conto del parere dell'RSPC, presentare una proposta legislativa volta a istituire un programma d'azione in materia di spettro radio per quanto concerne la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea o altre misure legislative allo scopo di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare le interferenze dannose. 5. Gli Stati membri assicurano l'efficace coordinamento degli interessi dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio. Ove necessario per assicurare tale efficace coordinamento, la Commissione, tenendo debitamente conto del parere dell'RSPC, può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio obiettivi politici comuni, tra cui, se del caso, un mandato negoziale. » |
10) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica 1. Tenendo debitamente conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 ter . Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. In tale contesto gli Stati membri agiscono nel rispetto degli accordi internazionali e possono tenere conto di considerazioni di ordine pubblico. 2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come le economie di scala e l'interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono in conformità degli articoli 8 ter e 9 quater della presente direttiva e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio). 3. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze disponibili per i servizi di comunicazioni elettroniche possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie utilizzati per i servizi di comunicazioni elettroniche conformemente ai regolamenti radio dell'UIT . Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie per i servizi di comunicazioni elettroniche , ove ciò sia necessario al fine di:
4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma ▐, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze disponibili per i servizi di comunicazioni elettroniche conformemente ai rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze e ai regolamenti radio dell'UIT possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazioni elettroniche in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazioni elettroniche sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure ▐ la promozione di obiettivi di politica culturale e dei media quali la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media. Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazioni elettroniche in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. 5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni e delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni . 6. I paragrafi 3 e 4 si applicano all'attribuzione e all'assegnazione delle radiofrequenze dal … (19) |
11) |
sono inseriti i seguenti articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater: «Articolo 9 bis Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti 1. Per un periodo di cinque anni a partire dal … (20)», gli Stati membri hanno facoltà di disporre che i titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni possano presentare all'autorità nazionale ▐ competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4. Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale ▐ competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame e concedendo al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni. 2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, fra cui la fornitura di servizi radiofonici o televisivi, il diritto d'uso della parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo resta inalterato . La parte delle radiofrequenze che non fosse più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo ▐ è soggetta a una nuova procedura di assegnazione conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni. 3. Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti assegnazioni e attribuzioni di radiofrequenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. 4. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per garantire eque condizioni di concorrenza. Articolo 9 ter Trasferimento di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze 1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater purché il trasferimento o la cessione sia conforme alle procedure nazionali e ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze . Nelle altre bande, gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o cedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese in conformità delle procedure nazionali . 2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze e l'avvenuto trasferimento siano notificati alla competente autorità nazionale responsabile della concessione dei diritti individuali di uso e siano resi pubblici . Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione dell'articolo 9 quater e della decisione spettro radio o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti devono rispettare questa utilizzazione armonizzata. Articolo 9 quater Misure di armonizzazione della gestione delle radiofrequenze Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti dagli articoli 8 ter, 9, 9 bis e 9 ter , la Commissione può adottare provvedimenti tecnici di attuazione per:
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ▐ |
12) |
'articolo 10 è così modificato:
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13) |
all'articolo 11, paragrafo 1, la frase «agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e» è sostituita dalla seguente: «agisca in base a procedure semplici, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi e in ogni caso adotti la propria decisione entro quattro mesi dalla richiesta; e» |
14) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Coubicazione e condivisione di elementi di rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche 1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà , nel pieno rispetto del principio di proporzionalità , in particolare l'accesso a edifici, il cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione , nonché tutti gli altri elementi di rete che non siano attivi . 2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà. 3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere, abbiano la facoltà di imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) in modo da incoraggiare gli investimenti efficaci nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e garantiscono che vi sia un'adeguata condivisione dei rischi tra le imprese interessate. 4. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione, elaborino un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, basandosi sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti di cui a detto paragrafo, e mettano tale inventario a disposizione delle parti interessate. 5. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità stabiliscano procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici di cui al paragrafo 2 e altresì per quanto riguarda altre appropriate strutture o proprietà pubbliche. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti appropriate strutture o proprietà pubbliche e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile. 6. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti , non discriminatori e proporzionati.» |
15) |
è inserito il seguente capo III bis: «Capo III bis SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI Articolo 13 bis Sicurezza e integrità 1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per tutelare la sicurezza delle reti o dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza. 2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure opportune per garantire l'integrità delle loro reti in modo da garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti. Le autorità nazionali competenti consultano fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche prima di adottare misure specifiche per la sicurezza e l'integrità delle reti di comunicazioni elettroniche . 3. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale competente una violazione della sicurezza o una perdita di integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi. Se del caso, l'autorità nazionale competente interessata informa le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) . Ove la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale competente può informare il pubblico. Una volta l'anno l'autorità nazionale competente trasmette alla Commissione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo. 4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell' ENISA , può adottare misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Le misure tecniche di attuazione non ostano a che gli Stati membri possano introdurre ulteriori requisiti per conseguire le finalità enunciate ai paragrafi 1 e 2. Le regole relative alla notifica delle violazioni si applicano conformemente alla direttiva 2002/58/CE. Queste misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ║ Articolo 13 ter Attuazione e controllo 1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità nazionali ▐ abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 bis. Le istruzioni vincolanti sono proporzionate ed economicamente e tecnicamente sostenibili e sono applicate entro termini di tempo ragionevoli. 2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità nazionali ▐ abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di:
3. Gli Stati membri provvedono affinché le competenti autorità nazionali ▐ dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti . 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato l'articolo 3 della presente direttiva.» |
16) |
all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente : « 3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico e qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata, possono essere imposte misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato connesso a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva sull'accesso) e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva sul servizio universale). » |
17) |
l'articolo 15 è così modificato:
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18) |
l'articolo 16 è così modificato:
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19) |
l'articolo 17 è così modificato:
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20) |
l'articolo 18 è così modificato:
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21) |
l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Procedure di armonizzazione 1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari creano un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BERT , ove emesso, ▐ adottare una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8. ▐ 2. La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ▐ 3. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono comportare la definizione di un approccio armonizzato o coordinato per affrontare le seguenti questioni:
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22) |
all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora insorga una controversia tra fornitori di servizi in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, e uno di questi fornitori sia un'impresa che fornisce reti o servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.» |
23) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Risoluzione delle controversie transnazionali 1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2. Le parti possono investire della controversia le autorità nazionali di regolamentazione competenti. Queste ultime coordinano i loro sforzi nell'ambito del BERT in modo da pervenire alla risoluzione della controversia , nella misura del possibile con l'adozione di una decisione comune, secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8. Gli obblighi imposti ad un'impresa dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari . Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere al BERT di emettere una raccomandazione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. …/2008 [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni] in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia. Quando al BERT è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende la raccomandazione del BERT , conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. …/2008 [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni] prima di adottare azioni per risolvere la controversia, fatta salva la facoltà per le autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione la raccomandazione emessa dal BERT conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. …/2008 [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni]. 3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione competenti rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire in modo più adeguato e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti i cui diritti siano lesi , le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, nella misura del possibile con l'adozione di una decisione comune, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni raccomandazione emessa dal BERT conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. …/2008 [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni]. 4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.» |
24) |
è inserito il seguente articolo ║: «Articolo 21 bis Sanzioni Gli Stati membri adottano le disposizioni sanzionatorie applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il … (22) e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.» |
25) |
l'articolo 22 è così modificato:
|
26) |
l'articolo 27 è soppresso; |
27) |
l 'allegato I è soppresso e l'allegato II è modificato ai sensi dell'allegato alla presente direttiva. |
Articolo 2
Modifiche alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) ║
La direttiva 2002/19/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 2 è modificato come segue:
|
2) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o della prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti , allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8. Tuttavia, i termini e le condizioni dell'interconnessione non introducono ostacoli ingiustificati all'interoperabilità. » |
3) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
4) |
all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. ▐ Nel preparare le disposizioni di cui al presente paragrafo, la Commissione può essere assistita dall'Autorità europea del mercato delle comunicazioni (nel prosieguo «l'Autorità»).» |
5) |
l'articolo 7 è soppresso; |
6) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
7) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente : «Articolo 12 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete 1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale. Agli operatori si impone, tra l'altro:
Le autorità nazionali di regolamentazione possono associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. 2. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17 ▐ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).» |
9) |
l'articolo 13 è così modificato:
|
10) |
sono inseriti i seguenti articoli ║: «Articolo 13 bis Separazione funzionale 1. Un'autorità nazionale di regolamentazione può, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, in particolare dal secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle imprese verticalmente integrate , a titolo di misure eccezionale, l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso fisso in un'unità commerciale operante in modo indipendente. Tale unità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, comprese le altre unità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, in particolare per quanto riguarda i livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione ne presenta una proposta alla Commissione fornendo:
3. L'autorità di regolamentazione nazionale include nella sua proposta un progetto della misura proposta che comprende gli elementi seguenti:
4. A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). 5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3. Articolo 13 ter Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata 1. Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente l'autorità nazionale di regolamentazione qualora intendano trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti. 2. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce un'analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d'accesso conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). 3. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.» |
11) |
all'articolo 14 ║ il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» ▐ |
12) |
l'allegato II è modificato ai sensi dell'allegato alla presente direttiva. |
Articolo 3
Modifiche alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
La direttiva 2002/20/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Si applica inoltre la seguente definizione: per «autorizzazione generale» si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.» |
2) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri 1. Gli Stati membri facilitano l'uso delle radiofrequenze mediante l 'autorizzazione generale . Gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per:
2. ▐ Gli Stati membri attribuiscono tali diritti individuali d'uso , a richiesta, ad ogni impresa ▐ nel rispetto degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure possono in via eccezionale non essere aperte, nei casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito e giustificato preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario. Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti . Quando i diritti individuali d'uso delle radiofrequenze sono concessi per un periodo di dieci anni o più e non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità nazionale competente garantisce mezzi che le consentano di verificare che i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso sono ancora applicati e rispettati per la durata della licenza . Se tali criteri ▐ non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso e dopo che sia passato un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile. 3. Le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle radiofrequenze assegnate per i servizi di comunicazioni elettroniche nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle radiofrequenze o delle posizioni orbitali. 4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane. Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7. 5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle radiofrequenze in conformità dell'articolo 7. 6. Le competenti autorità nazionali ▐ assicurano che le radiofrequenze siano utilizzate in modo effettivo ed efficiente conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano inoltre che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle radiofrequenze non provochino distorsioni della concorrenza. ▐.» |
4) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
5) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Misure di armonizzazione 1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 , della presente direttiva e gli articoli 8 ter e 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) , la Commissione può adottare misure di attuazione per:
▐ Tali misure ▐ intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3. ▐ 2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono, ove appropriato, consentire agli Stati membri di presentare una richiesta motivata di esenzione parziale e/o deroga temporanea a tali misure. La Commissione valuta la giustificazione addotta per la richiesta, tenendo conto della situazione specifica nello Stato membro, e può concedere un'esenzione parziale o una deroga temporanea o entrambe, a condizione che ciò non ritardi indebitamente l'applicazione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1 o crei indebite differenze nelle condizioni normative e di concorrenza tra gli Stati membri; ▐» |
6) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
7) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
8) |
all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:
|
9) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Modifica dei diritti e degli obblighi 1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle radiofrequenze. L'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. 2. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.» |
10) |
è inserito il seguente articolo ║: «Articolo 14 bis Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni. 2. In deroga al paragrafo 1, per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettere a), c) e d), la Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 676/2002/CE. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ▐» |
11) |
all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.» |
12) |
all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri allineano le autorizzazioni già in vigore al 31 dicembre 2009 alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e dell'allegato I della presente direttiva, al più tardi entro il [31 dicembre 2010]. 2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti e gli obblighi originari fino al 30 settembre 2011, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.» |
13) |
l'allegato è modificato come stabilito all'allegato ║ della presente direttiva; |
14) |
è aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva. |
Articolo 4
Procedura di riesame
1. La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e delle direttive 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/19/CE (direttiva accesso) e 2002/20/CE (direttiva autorizzazione) e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Nella sua relazione la Commissione valuta se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o se sia opportuno modificarle o abrogarle. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni alle autorità nazionali di regolamentazione e al BERT, che sono trasmesse senza indebiti ritardi.
2. Se ritiene che le disposizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere modificate o abrogate, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebiti ritardi.
Articolo 5
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2887/2000 è abrogato.
Articolo 6
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il […] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.
(2) Parere del 19 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.
(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(8) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(9) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
(10) GU C 151 del 29.6.2006, pag. 15.
(11) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(12) Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).
(13) Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).
(14) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(15) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.
(16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║.
(17) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»
(18) GU L …»
(19) Data di recepimento della presente direttiva. .».
(20) Data di recepimento della presente direttiva.
(21) Data di entrata in vigore della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … [che modifica la direttiva 2002/21/CE]. »
(22) Termine per l'attuazione della direttiva 2008/…/CE [che modifica la direttiva 2002/21/CE].
(23) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
(24) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. ║
Mercoledì 24 settembre 2008
ALLEGATO
1. |
L'allegato II della direttiva 2002/21/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II Criteri che le autorità nazionali di regolamentazione devono rispettare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:
Questo elenco non è esaustivo e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa. » |
2. |
All'allegato II della direttiva 2002/19/CE il titolo, le definizioni, la parte A e la parte B, punto 1 sono sostituiti dai seguenti:
«Allegato II Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, compreso l'accesso condiviso o interamente disaggregato in postazione fissa, che deve essere pubblicato dagli operatori che detengano un significativo potere di mercato (SMP) Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
A. Condizioni relative all'accesso disaggregato
B. Servizi di co-ubicazione
|
3. |
L'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) è così modificato:
|
4. |
L'allegato II che segue è aggiunto alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni): «ALLEGATO II Condizioni che possono essere armonizzate conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera d)
|