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Document 52008AE0991

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari e recante modifica del regolamento (CE) n. XXX/XXXX [procedura uniforme] COM(2007) 872 def. — 2008/0002 (COD)

    GU C 224 del 30.8.2008, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 224/81


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari e recante modifica del regolamento (CE) n. XXX/XXXX [procedura uniforme]

    COM(2007) 872 def. — 2008/0002 (COD)

    (2008/C 224/18)

    Il Consiglio, in data 30 gennaio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari e recante modifica del regolamento (CE) n. XXX/XXXX [procedura uniforme].

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 29 aprile 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore ESPUNY MOYANO.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 29 maggio 2008, nel corso della 445a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 71 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

    1.1

    Il CESE ritiene che l'aggiornamento della legislazione sui nuovi prodotti alimentari sia necessaria e opportuna, e che essa si rifletterà in una maggiore sicurezza alimentare e giuridica. Accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione ed espone al tempo stesso alcune raccomandazioni.

    1.2

    Considera appropriato che venga istituita una pagina Internet con un elenco dei prodotti alimentari autorizzati, consultabile da parte dei consumatori e dell'industria. Desidera però far presente alla Commissione che per essere realmente utile detta pagina dovrebbe essere di facile reperimento nel suo sito Internet e contenere spiegazioni chiare.

    1.3

    Dato che il regolamento proposto stabilisce una distinzione tra i nuovi alimenti prodotti in uno Stato membro e quelli prodotti in paesi terzi, anche il relativo elenco dovrebbe essere suddiviso in due parti, affinché sia più accessibile e comprensibile per i consumatori e gli operatori.

    1.4

    Il CESE ritiene che gli sforzi di ricerca e sviluppo compiuti dalle imprese debbano essere tutelati dalle autorità mediante un'adeguata protezione della proprietà intellettuale dei dati forniti dalle imprese stesse.

    1.5

    Osserva che il termine stabilito per la valutazione (1o gennaio 2015) appare eccessivamente lontano.

    1.6

    Fa presente che la dizione «non utilizzato in misura significativa per il consumo umano» è ambigua e può condurre ad errori, confusione e cattive pratiche.

    1.7

    Il CESE osserva che la proposta di regolamento in esame non prevede né un sistema né una scadenza per la revisione dell'elenco, e propone quindi di inserirvi un meccanismo che consenta di eseguire delle revisioni quando sia necessario.

    1.8

    Si chiede se il tempo concesso all'EFSA per effettuare una eventuale valutazione sia sufficiente.

    2.   Sintesi della proposta della Commissione

    2.1

    La precedente disciplina europea relativa ai nuovi prodotti alimentari risale al 1997. Si ravvisa adesso l'esigenza di aggiornare e modificare alcuni suoi aspetti.

    2.2

    L'obiettivo è mettere a punto un sistema di autorizzazione più efficiente e trasparente, inteso a garantire la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari sulla base di una procedura di valutazione scientifica da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in grado di ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la competitività delle imprese.

    2.3

    La proposta in esame stabilisce norme armonizzate per l'immissione dei nuovi prodotti alimentari sul mercato comunitario, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e di tutela dei consumatori, e allo stesso tempo un funzionamento efficace del mercato interno.

    2.4

    Sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento gli additivi, gli aromi, i solventi da estrazione, gli enzimi, le vitamine e i minerali, come pure i prodotti alimentari e i mangimi geneticamente modificati, per i quali sono state già definite procedure a parte.

    2.5

    Per nuovi prodotti alimentari la proposta intende:

    alimenti non utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997,

    alimenti di origine vegetale o animale nei casi in cui alle piante o agli animali rispettivi sia applicata una tecnica non tradizionale di allevamento non utilizzata prima del 15 maggio 1997,

    alimenti sottoposti a un processo di produzione nuovo e non utilizzato prima del 15 maggio 1997, per i quali tale processo comporti cambiamenti significativi nella composizione, che possono incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili.

    2.6

    La proposta definisce inoltre altri concetti di base, quale quello di «alimento tradizionale proveniente da un paese terzo» o quello di «esperienza di utilizzo alimentare sicuro».

    2.7

    Il documento prevede che potranno essere commercializzati nell'UE solo i nuovi alimenti che figurano nel relativo elenco comunitario e che inoltre:

    in base ai criteri scientifici disponibili non presentano rischi,

    non traggono in inganno il consumatore,

    quando sono destinati a sostituire altri alimenti tradizionali, non risultano svantaggiosi per i consumatori sul piano nutrizionale.

    2.8

    I suddetti criteri valgono ai fini dell'inserimento nell'elenco comunitario dei nuovi alimenti prodotti mediante tecniche di allevamento non tradizionali o mediante nuovi processi produttivi, e degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi che possono essere considerati nuovi prodotti alimentari. In entrambi i casi, i prodotti in questione devono soddisfare le regole corrispondenti e seguire la procedura stabilita (alla quale partecipano la Commissione, l'EFSA e gli Stati membri).

    2.9

    La Commissione (in cooperazione con l'EFSA) fornisce se del caso gli strumenti e un orientamento tecnico per assistere gli operatori, e in particolare le piccole e medie imprese, nella presentazione delle richieste di autorizzazione.

    2.9.1

    Inoltre la Commissione, previo parere dell'Autorità, può imporre, per ragioni legate alla sicurezza alimentare, un obbligo di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (articolo 11).

    2.10

    La proposta garantisce la protezione dei dati (articolo 12) e dispone che le autorità nazionali stabiliscano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni comunitarie (articolo 13).

    2.11

    La Commissione sarà assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; inoltre viene finalmente stabilito un termine per la valutazione del funzionamento pratico del regolamento (2015) nella prospettiva di una sua eventuale modifica.

    3.   Osservazioni generali

    3.1   Centralizzazione delle procedure di valutazione e di autorizzazione

    3.1.1

    La proposta istituisce un quadro centralizzato per la valutazione e l'autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari, che saranno eseguite dall'EFSA (valutazione scientifica) e dalla Commissione europea (autorizzazione). La procedura di valutazione a cura dell'EFSA (articolo 10) dovrebbe contribuire a garantire un livello omogeneo di sicurezza dei nuovi prodotti alimentari in tutta l'UE e a semplificare le formalità a carico delle imprese, rendendo così più rapide le autorizzazioni di nuovi prodotti alimentari in Europa. Nel complesso il nuovo regolamento agevola indirettamente gli investimenti delle imprese e accresce il loro interesse nello sviluppo di nuovi alimenti.

    3.2   Necessità di una procedura centralizzata di autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari, tale da garantire la sicurezza e da semplificare le formalità per l'autorizzazione di detti prodotti

    3.2.1

    Con l'adozione, nel 1997, del regolamento sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, il diritto comunitario ha acquisito un nuovo strumento atto a consentire la libera circolazione di prodotti alimentari sicuri.

    3.2.2

    Con il passare del tempo e l'applicazione di tale regolamento si è evidenziata l'esigenza di migliorare determinati aspetti, per garantire un livello elevato di tutela della salute e del benessere dei cittadini, la libera circolazione delle merci e la creazione di efficienti procedure di autorizzazione tali da consentire alle imprese di procedere a delle innovazioni.

    3.2.3

    La proposta istituisce due procedure di autorizzazione, in funzione del tipo di prodotto alimentare: una si applicherà ai prodotti alimentari tradizionali di paesi terzi destinati a essere commercializzati per la prima volta nell'UE e l'altra ai nuovi prodotti alimentari realizzati mediante tecniche di allevamento non tradizionali e nuovi procedimenti di produzione.

    3.2.4

    Nel primo caso (articolo 8), è necessario semplificare l'attuale procedura di autorizzazione, riconoscendo la sicurezza di prodotti per i quali esiste un'esperienza prolungata (una generazione) di consumo sicuro nei paesi di provenienza e che non sono stati consumati in misura significativa nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997. Questa procedura di notifica semplifica in misura considerevole le formalità finora necessarie per commercializzare nell'UE gli alimenti tradizionali di paesi terzi.

    3.2.5

    Nel caso dei nuovi prodotti alimentari ottenuti medianti tecniche di allevamento non tradizionali o nuovi processi di produzione, che sono quelli su cui si concentra lo sforzo di ricerca e sviluppo dell'industria alimentare comunitaria, è indispensabile una valutazione unica della sicurezza da parte dell'EFSA, come pure una procedura (articolo 19) chiara, semplice ed efficace che permetta di accelerare le formalità, attualmente alquanto lunghe, di autorizzazione. Malgrado l'importanza di questo aspetto, la proposta non definisce una specifica procedura da seguire in questi casi, ma rinvia alla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. La proposta di ricorrere a tale procedura uniforme, che peraltro non è stata ancora adottata dall'UE, appare interessante, ma bisognerebbe considerarne attentamente la portata.

    3.2.6

    È indispensabile una procedura di valutazione e autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari centralizzata a livello dell'EFSA e della Commissione, ma dovrebbe anche esserci una procedura semplice, chiara, efficace, dettagliata e corredata da scadenze (al pari di quanto avviene nel caso della notifica dei prodotti alimentari tradizionali di paesi terzi) per l'autorizzazione di nuovi prodotti alimentari ottenuti con tecniche di allevamento non tradizionali o nuovi processi di produzione, che costituiscono l'essenza dell'innovazione dell'industria alimentare.

    3.2.7

    Detta procedura potrebbe essere inserita nella proposta in esame o in un altro dispositivo giuridico, ma in ogni caso la proposta dovrà contenere tutti i particolari necessari affinché gli operatori siano al corrente delle formalità richieste per l'autorizzazione.

    3.2.8

    La proposta dev'essere abbastanza chiara e completa da poter essere applicata dagli operatori, senza pregiudizio della successiva elaborazione di orientamenti tecnici da parte della Commissione (articolo 9).

    3.3   Elenchi comunitari

    3.3.1

    L'elaborazione di elenchi dei nuovi alimenti (articoli 5, 6 e 7) contribuirà a migliorare l'informazione dei consumatori e darà agli operatori una maggiore certezza giuridica. Il ricorso agli elenchi non costituisce una soluzione nuova, ma è anzi sempre più frequente (si pensi tra l'altro al regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute e al regolamento sull'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti). La proposta presenta un modello abbastanza completo per l'elenco relativo agli alimenti tradizionali di paesi terzi (contenuto dell'elenco, pubblicazione nella pagina Internet della DG SANCO) mentre altrettanto non avviene nel caso dei nuovi prodotti alimentari (non si sa se il contenuto dell'elenco figurerà sulla pagina Internet della DG SANCO). Occorrerebbe quindi che venissero fornite ulteriori informazioni.

    3.4   Tutela della proprietà intellettuale

    3.4.1

    Per elaborare nuovi prodotti alimentari le imprese devono avere una solida vocazione e devono effettuare degli investimenti in ricerca e sviluppo. Occorre quindi che le procedure siano semplici, rapide ed economicamente sostenibili, ma anche, per non frenare la competitività, che vi sia una tutela delle conoscenze e degli sviluppi. La proposta non definisce chiaramente la portata della tutela dei dati cui avranno diritto le imprese (viene fatto riferimento alle sole autorizzazioni, senza specificare cosa avverrà delle richieste respinte ecc.).

    3.4.2

    Introducendo nel regolamento uno strumento quale la protezione dei dati si dà alle imprese una certa sicurezza nell'impiego di risorse finanziarie e umane per lo sviluppo di nuovi prodotti e si conferisce loro la protezione necessaria perché proseguano il loro sforzo di innovazione, divenendo più competitive nel soddisfare le sempre maggiori esigenze del mercato e dei consumatori.

    Bruxelles, 29 maggio 2008

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Dimitris DIMITRIADIS


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