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Document 52007XC1212(01)

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 300 del 12.12.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/11


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2007/C 300/09)

Numero dell'aiuto: XA 13/07

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincie Limburg

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Universiteit Wageningen (WUR) en indirect steun in natura (adviestraject) ten gunste van 40 ondernemingen in de primaire landbouwsector

Fondamento giuridico: Algemene Wet Bestuursrecht titel 4.2 Subsidies, Algemene Subsidieverordening 2004 (van de Provincie Limburg) en de Nadere subsidieregels voor de bevordering van de economische ontwikkeling (van de Provincie Limburg)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Contributo una tantum di 100 000 EUR (16,89 % del costo totale di 592 000 EUR) per la WUR

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: 20 giorni dopo l'adozione della decisione da parte dell'esecutivo provinciale (Gedeputeerde Staten) del Limburgo, in data 30 gennaio 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il progetto decorre fino al 1o febbraio 2008. Fissazione delle sovvenzioni non oltre 6 mesi dalla conclusione del progetto, ossia entro il 1o agosto 2008

Obiettivo dell'aiuto: Rafforzamento della posizione delle imprese nel settore primario dell'agricoltura che offrono forme di apprendimento pratico, con conseguente obiettivo l'introduzione di un apprendimento imperniato sulle competenze. Il contributo di cui beneficia la WUR viene utilizzato per l'aiuto specialistico alle imprese in questione sotto forma di un corso di dieci giorni e di un sostegno all'elaborazione di un piano aziendale e alla realizzazione di una valutazione.

Settore economico: Settore primario dell'agricoltura, in particolare le aziende di allevamento zootecnico intensivo e le aziende orticole

Si tratta dell'applicazione dell'articolo 15 del regolamento di esenzione (Vrijstellingsverordening).

Le spese ammissibili ammontano a 592 000 EUR.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

6229 GA Maastricht

Nederland

Sito web: www.limburg.nl; cliccare su «zoek in limburg», scrivere «bevordering van de economische ontwikkeling»

Altre informazioni: Senza oggetto

Numero dell'aiuto: XA 194/07

Stato membro: Lituania

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Valstybės parama gyvulininkystės sektoriui (Schemos Nr. XA 64/07)

Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3D-162 „Dėl paramos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-385 pripažinimo netekusiais galios“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3D-346 „Dėl paramos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-385 pripažinimo netekusiais galios“

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 10 000 000 LTL, pari a 2 898 550 EUR al tasso di cambio ufficiale

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi.

Fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti.

Fino al 75 % dei costi per la distruzione dei capi morti rimossi.

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Aiuto alle PMI

Concedere aiuti alle aziende e agli agricoltori che operano nel settore zootecnico, affinché possa essere applicato un programma coerente di monitoraggio e di garanzia dello smaltimento sicuro di tutti i capi morti.

In applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Soddisfano i criteri di attribuzione dell'aiuto le spese seguenti:

1)

le spese per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi;

2)

le spese per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando ai capi in questione non si applica l'obbligo di effettuare i test TSE.

Settore economico: Produzione primaria di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Sito web: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3409&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3409&langparam=LT

Altre informazioni: Essendo entrate in vigore il 1o maggio 2007 nuove regole sugli aiuti di Stato per la rimozione e la distruzione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è risultato che occorre apportarvi alcune modifiche e integrazioni, la principale delle quali riguarda il versamento di un anticipo per il mese corrente all'impresa che tratta i sottoprodotti di origine animale.

Con il nuovo regime di aiuti si sono notevolmente dilatati i tempi della verifica dei dati presentati dall'impresa che tratta i sottoprodotti di origine animale, per cui l'importo delle sovvenzioni statali per il rimborso delle spese per i prodotti di origine animale rimossi e distrutti viene versato ai beneficiari mediante bonifico dopo 40-45 giorni di calendario dal momento in cui tali spese sono state sostenute.

Poiché le imprese si trovano in difficoltà finanziarie dal momento che devono nel frattempo sopportare esse stesse il costo della rimozione e distruzione dei sottoprodotti di origine animale, le regole prevedono ora di versare un anticipo per il mese corrente alle imprese che trattano tali sottoprodotti.

Numero dell'aiuto: XA 195/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje Mestne občine Ptuj

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Dodeljevanje državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja mestne občine Ptuj 2007-2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v mestni občini Ptuj

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 26 357 EUR

 

2008: 26 910 EUR

 

2009: 27 475 EUR

 

2010: 28 053 EUR

 

2011: 28 642 EUR

 

2012: 29 243 EUR

 

2013: 29 857 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1)

Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili nelle altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate o al 50 % nelle altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti e al miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.

2)

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 60 % dei costi effettivamente sostenuti, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti intesi alla conservazione di elementi produttivi del patrimonio culturale (fabbricati agricoli), purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

fino al 100 % dei costi ammissibili per investimenti destinati alla conservazione di elementi non produttivi situati in aziende agricole (siti di interesse archeologico o storico),

aiuti supplementari, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

3)

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

l'aiuto comunale, in linea con il decreto sul cofinanziamento dei premi assicurativi, copre fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa dei raccolti e dei prodotti frutticoli e per la copertura assicurativa del bestiame contro le malattie.

4)

Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi i costi per la realizzazione di indagini.

5)

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

gli aiuti sono concessi fino al 100 % dei costi, sotto forma di servizi agevolati, e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6)

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

gli aiuti sono concessi fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza e di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore, in caso di malattia o nei periodi di ferie, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere e le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

7)

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti,

se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento. se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

Data di applicazione: Agosto 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento comunale)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato e di altri aiuti e misure diretti a sostenere i programmi di sviluppo rurale nel comune di Ptuj prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura: seminativi e allevamento del bestiame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Sito web: Indicare il sito web in cui è possibile reperire il testo integrale del regime o i criteri e le condizioni che disciplinano la concessione di un aiuto individuale al di fuori di un regime di aiuti.

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=44ac4dc2-c7bb-440b-a127-f75db8c4cc65

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).

Firma del responsabile:

Klavdija PETEK

Assessore per gli affari economici


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