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Document 52006PC0390
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 89/391/EEC, its individual Directives and Council Directives 83/477/EEC, 91/383/EEC, 92/29/EEC and 94/33/EC with a view to simplifying and rationalising the reports on practical implementation
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEe del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEe del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica
/* COM/2006/0390 def. - COD 2006/0127 */
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica /* COM/2006/0390 def. - COD 2006/0127 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 14.07.2006 COM(2006) 390 definitivo 2006/0127 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta ha lo scopo di semplificare e razionalizzare le disposizioni delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro che fanno obbligo agli Stati membri e alla Commissione di presentare relazioni sulla loro attuazione pratica. Attualmente l’obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione di attuazione, che costituisce una delle basi della relazione elaborata dalla Commissione, è contemplato dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[1], nonché dalle direttive particolari a norma del suo articolo 16, paragrafo 1, ovvero le direttive: 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro[2], 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro[3], 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro[4], 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori[5], 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali[6], 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili[7], 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro[8], 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento[9], 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione[10], 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee[11], 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca[12], 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro[13], 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive[14], 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)[15], 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)[16], 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)[17], 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)[18]. Tre direttive in tema di sicurezza e salute sul lavoro non prevedono la redazione di relazioni sull’attuazione pratica, ovvero: la direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro[19] la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[20] nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)[21]. Una relazione di attuazione è prevista anche dalle direttive del Consiglio 91/383/CEE, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale[22], 92/29/CEE, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi[23] e 94/33/CE, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro[24]. Le disposizioni esistenti prevedono inoltre scadenze diverse per la presentazione delle relazioni nazionali sull’attuazione pratica alla Commissione (quattro o cinque anni). Tali disparità saranno armonizzate nella presente proposta, che ha lo scopo di migliorare e razionalizzare il quadro esistente, disponendo la redazione di un’unica relazione sull’attuazione pratica costituita da una parte generale, relativa ai principi generali e agli aspetti comuni a tutte le direttive, integrata da capitoli riguardanti aspetti specifici di ciascuna direttiva. Nel contesto attuale a causa dei diversi intervalli temporali imposti dalle varie direttive tali valutazioni vengono effettuate a un ritmo quasi ininterrotto, comportando costi amministrativi sproporzionati. | 120 | Contesto generale Un numero significativo di direttive comunitarie riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro fa obbligo agli Stati membri di presentare alla Commissione, a intervalli regolari, relazioni sull’attuazione pratica delle disposizioni di tali direttive, indicando il parere delle parti sociali. Tali disposizioni prevedono scadenze diverse per la presentazione delle relazioni nazionali alla Commissione: ogni cinque anni (direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE, 92/104/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE, 1999/92/CE, 2002/44/CE, 2003/10/CE e 2004/40/CE), oppure ogni quattro (direttive 90/269/CEE, 90/270/CEE, 92/57/CEE e 93/103/CEE). Alcune direttive dispongono inoltre che la Commissione trasmetta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione delle direttive in questione tenendo conto tra l’altro delle relazioni nazionali. Dall’esperienza acquisita nel corso degli anni sull’applicazione di tali disposizioni risultano non solo significative variazioni nelle scadenze previste per la presentazione delle relazioni nazionali alla Commissione, ma anche vincoli amministrativi che complicano la procedura accrescendo gli oneri burocratici. La redazione a intervalli regolari di relazioni sull’attuazione pratica delle direttive riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce uno strumento importante per effettuare un bilancio che consenta di valutare l’efficacia delle misure adottate e il loro impatto sulla qualità della salute e della sicurezza dei lavoratori nell’Unione europea. Nella comunicazione “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006”[25] la Commissione, al punto 3.3.1. “Adattare il quadro giuridico e istituzionale”, sottolinea che “l'esistenza di un quadro legislativo comunitario completo, coerente e solido rappresenta uno strumento indispensabile in materia di salute e di sicurezza, settore nel quale sono necessari norme e principi per la prevenzione dei rischi e la tutela dei lavoratori” e che essa “intende perseguire, in tale settore, un'impostazione equilibrata, basata sull'esperienza acquisita nell'attuazione di testi legislativi, lungo un certo numero di assi paralleli”, tra cui la semplificazione e la razionalizzazione del quadro giuridico esistente, in particolare “attraverso l'elaborazione di un'unica relazione di attuazione, che prenda il posto delle relazioni specifiche previste dalle varie direttive”. Il Consiglio, nella risoluzione[26] relativa alla comunicazione della Commissione sulla nuova strategia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006) prende atto dell’intenzione della Commissione di presentare proposte legislative finalizzate alla razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione delle direttive comunitarie e invita la Commissione a sottoporgli, nell'esercizio del suo diritto di iniziativa, ogni proposta necessaria per conseguire gli obiettivi fissati nella nuova strategia, in particolare ai fini della razionalizzazione del quadro giuridico esistente. Da parte sua il Parlamento europeo, nella risoluzione[27] relativa alla stessa comunicazione della Commissione, considera che “la proposta di codificare e semplificare (piuttosto che deregolamentare) l’attuale legislazione comunitaria in questo settore è in linea con il più ampio progetto di semplificare e migliorare l’acquis communautaire in generale”, quale si riflette nella comunicazione della Commissione intitolata “Semplificare e migliorare la regolamentazione”[28], nonché nel suo piano d’azione[29], e “chiede che la salute e la sicurezza, in quanto settore della normativa comunitaria tradizionale e orientato ai cittadini, vengano considerate prioritarie nell’ambito del programma di semplificazione della normativa che dovrà essere stabilito congiuntamente dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento”. Il Parlamento riconosce l’importanza attribuita alla revisione dell’applicazione della normativa comunitaria vigente e alla proposta di un’unica relazione di attuazione che copra tutte le direttive. Più recentemente il Parlamento europeo nella relazione sulla promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ha sostenuto la proposta della Commissione di presentare un’unica relazione riguardante l’attuazione pratica di tutte le direttive nei 25 Stati membri. Nel contesto dell’iniziativa sul miglioramento della legislazione intitolata “Legiferare meglio” del giugno 2002 la Commissione ha proposto nel febbraio 2003 una strategia volta ad “aggiornare e semplificare l’acquis comunitario” al fine di garantire che il diritto comunitario derivato sia chiaro, comprensibile, aggiornato e facilmente accessibile nell’interesse dei cittadini, degli operatori economici, delle amministrazioni pubbliche, ecc. Per raggiungere tale obiettivo la Commissione interviene a sei livelli: semplificazione, consolidamento, codificazione, abrogazione, obsolescenza nonché organizzazione e presentazione dell’acquis. Sulla base degli indicatori proposti nella comunicazione del febbraio 2003 la Commissione ha individuato 19 settori strategici che possono essere oggetto di una semplificazione, tra cui la sicurezza e la salute durante il lavoro. Nelle conclusioni adottate dal Consiglio “Competitività” in occasione della riunione del 25 e 26 novembre 2004 la questione viene inoltre considerata come una delle priorità del Consiglio per la semplificazione della legislazione comunitaria. Dall’analisi emerge che le informazioni richieste in alcune direttive sulla salute e la sicurezza costituiscono un onere sproporzionato per gli Stati membri e come soluzione viene proposto di ridurre al minimo le informazioni da fornire, di armonizzarle e di presentarle in una relazione globale su tutti i provvedimenti. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta L’articolo 3 della proposta contiene un elenco delle disposizioni vigenti che saranno abrogate dalla presente proposta. Si tratta delle disposizioni finali delle direttive ivi indicate che contengono riferimenti alle relazioni sull’attuazione pratica delle direttive. Tutte le disposizioni indicate saranno quindi abrogate dalla presente proposta, che tuttavia, mediante l’aggiunta di un articolo 17 bis nella direttiva 89/391/CEE e di un articolo riguardante la relazione di attuazione nelle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, mantiene l’obbligo per gli Stati membri di elaborare e presentare una relazione sull’attuazione pratica delle direttive “salute e sicurezza”, armonizzando nel contempo le scadenze per la presentazione (cinque anni) e razionalizzano la procedura grazie alla prescrizione di un’unica relazione. La presente proposta estende tale obbligo alle direttive che non contemplano relazioni sull'attuazione, ovvero le direttive 83/477/CEE, 2000/54/CE e 2004/37/CE. La proposta prevede inoltre che la struttura di tale relazione sia definita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. | 140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La presente proposta è coerente con gli obiettivi delle altre politiche dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda il miglioramento del quadro normativo volto ad accrescere la competitività delle imprese. Attraverso un'unica relazione la presente proposta consentirà infatti di valutare meglio le conseguenze, in termini di riduzione degli infortuni sul lavoro e di malattie professionali, delle disposizioni comunitarie relative a salute e sicurezza durante il lavoro nonché i benefici economici derivanti per le imprese e per la società in generale. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione utilizzati, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto A norma dell’articolo 138 del trattato CE la Commissione ha consultato, in due fasi, le organizzazioni che rappresentano le parti sociali a livello europeo elencate nell’allegato 5 della comunicazione della Commissione “Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata - Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo”[30]. In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato inoltre consultato il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che ha formulato un parere favorevole. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Tutte le parti sociali hanno sottolineato l’importanza che attribuiscono a un’iniziativa volta a semplificare e a razionalizzare le disposizioni delle direttive comunitarie che impongono obblighi in tema di relazioni sull'attuazione pratica. Le loro indicazioni di fissare scadenze armonizzate di cinque anni per la presentazione e di estendere l’iniziativa a tutte le direttive vigenti nel settore sono state prese in considerazione. I rappresentanti delle parti sociali dei 25 Stati membri hanno riaffermato in sede di comitato consultivo la posizione già espressa dalle parti sociali europee in occasione della consultazione a norma dell’articolo 138 del trattato. Anche i rappresentanti governativi membri del comitato hanno espresso il proprio appoggio a un’iniziativa volta a ridurre gli oneri amministrativi derivanti da molteplici relazioni. | Ricorso al parere di esperti | 229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | 230 | Valutazione dell'impatto Opzione 1: non intraprendere nulla in questa fase. Tale opzione lascerebbe immutato un quadro giuridico che impone molteplici obblighi (uno per direttiva) di presentare relazioni alla Commissione in momenti diversi. Questa situazione costringe le amministrazioni nazionali e le parti sociali a livello nazionale a un continuo impegno di valutazione senza un reale plusvalore. Opzione 2: la modifica del quadro giuridico al fine di unificare i diversi obblighi di elaborare relazioni consente nel contempo di ottenere una valutazione complessiva a intervalli regolari e di semplificare l’impegno di valutazione delle amministrazioni nazionali e delle parti sociali a livello nazionale, nonché di raggiungere una significativa diminuzione dei costi. La modifica proposta riguarda unicamente gli obblighi degli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica delle direttive inerenti a "salute e sicurezza durante il lavoro". Non vengono imposti obblighi aggiuntivi alle imprese. Attraverso un'unica relazione la presente proposta consentirà una migliore valutazione delle conseguenze delle disposizioni comunitarie relative a salute e sicurezza durante il lavoro in termini di riduzione degli infortuni sul lavoro e di malattie professionali e pertanto una migliore valutazione dei benefici economici derivanti per le imprese e per la società in generale. Data la sua natura, la presente proposta non è oggetto di una valutazione dell’impatto. Una scheda finanziaria compilata è acclusa in allegato alla presente proposta. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi delle misure proposte Alla direttiva 89/391/CEE viene aggiunto un nuovo articolo 17 bis intitolato “relazioni di attuazione”. L’articolo dispone che gli Stati membri presentino ogni cinque anni alla Commissione un’unica relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE e delle sue direttive particolari, indicando il parere delle parti sociali. Sono previste disposizioni sul contenuto e sulla procedura relativa all’elaborazione e alla presentazione delle relazioni, nonché sulla valutazione complessiva dell’attuazione che dovrà essere effettuata dalla Commissione. Tali disposizioni consentiranno inoltre di includere nell’obbligo di presentare una relazione di attuazione tutte le prossime direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE. L’articolo 2 della proposta dispone l’aggiunta di un nuovo articolo sulle relazioni di attuazione nelle direttive che non sono direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, ovvero le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE. Detto articolo dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione le relazioni di attuazione nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 bis paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE che costituirà anche la base della valutazione che va effettuata dalla Commissione a norma del paragrafo 4 dell’articolo 17 bis. L’articolo 3 della proposta abroga le disposizioni delle direttive attualmente in vigore riguardanti le relazioni di attuazione. | 310 | Base giuridica Articolo 137, paragrafo 2 del trattato CE. | 320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà poiché la proposta riguarda un settore, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, che non è di competenza esclusiva della Comunità. | Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera soddisfacente con l’azione degli Stati membri per i motivi di seguito indicati. | 323 | La modifica e l’abrogazione delle disposizioni delle direttive non possono essere effettuate a livello nazionale. | Gli obiettivi della proposta potranno essere realizzati con maggiore efficacia a livello comunitario per i motivi di seguito indicati. | 324 | La presente proposta modifica un atto del diritto comunitario in vigore e abroga alcune disposizioni di più direttive relative al settore interessato, operazioni che non possono essere effettuate dagli Stati membri. D’altra parte occorre armonizzare e razionalizzare la procedura relativa all’elaborazione e alla presentazione delle relazioni nazionali sull’attuazione pratica delle direttive nonché della relazione della Commissione. | 325 | La proposta migliorerà il sistema di valutazione delle direttive inerenti a salute e sicurezza durante il lavoro. | 326 | Essa consentirà una considerevole riduzione degli oneri amministrativi derivanti dai molteplici obblighi previsti da ogni direttiva. | 327 | Il principio di sussidiarietà è rispettato nella misura in cui la proposta modifica disposizioni comunitarie esistenti per migliorarne e semplificarne l’applicazione. | La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati. | 331 | La proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro giuridico esistente relativo all'elaborazione di un'unica relazione sull'attuazione pratica. | 332 | Si prevede che l’onere amministrativo imposto alla Commissione, alle autorità nazionali e alle parti sociali venga notevolmente ridotto. | Scelta degli strumenti | 341 | Strumento/i proposto/i: direttiva. | 342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi. Trattandosi della modifica di una direttiva e dell’abrogazione delle disposizioni di più direttive l’unico strumento adeguato è l’adozione di una direttiva. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità. | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | 510 | Semplificazione | 511 | La proposta introduce una semplificazione del quadro legislativo e delle procedure amministrative, sia per le autorità pubbliche (nazionali o europee) sia per gli organismi e le persone private. | 512 | Attualmente la maggior parte delle direttive esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro richiede agli Stati membri l'elaborazione e la presentazione alla Commissione, con scadenze diverse, di relazioni nazionali sull’attuazione pratica che indichino il parere delle parti sociali nonché l’elaborazione da parte della Commissione della propria relazione sull’attuazione delle direttive. La presente proposta semplifica e razionalizza la procedura poiché armonizza le scadenze per la presentazione delle relazioni nazionali alla Commissione e prevede una sola relazione sull’attuazione pratica, costituita da una parte generale e da capitoli specifici relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva. | 513 | Le autorità nazionali dovranno elaborare e presentare ogni cinque anni una sola relazione sull’attuazione delle direttive. Anche i compiti della Commissione saranno significativamente semplificati poiché ogni cinque anni essa riceverà e dovrà analizzare una sola relazione per Stato membro, anziché molteplici relazioni da ciascuno Stato. | 514 | Il compito delle parti sociali verrà analogamente semplificato poiché i loro contributi saranno limitati a una sola relazione sull’attuazione pratica ogni cinque anni. | 516 | La proposta è ripresa nel programma della Commissione sull’aggiornamento e la semplificazione dell’acquis comunitario. | 520 | Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di alcune disposizioni normative. | 560 | Spazio economico europeo Questo progetto di atto rientra in un settore disciplinato dall’accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio economico europeo. | 570 | Spiegazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo La presente proposta semplifica gli obblighi imposti rispettivamente agli Stati membri, di presentare una relazione sull’attuazione pratica delle direttive, e alla Commissione, di presentare una relazione basata sulle relazioni nazionali, poiché armonizza le scadenze per l’elaborazione delle relazioni e per la presentazione delle stesse alla Commissione e prevede una sola relazione di attuazione pratica, costituita da una parte generale e da capitoli specifici su ciascuna direttiva interessata (articoli 1 e 2). L’articolo 1 della proposta aggiunge pertanto un nuovo articolo 17 bis alla direttiva 89/391/CEE. Esso dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione un’unica relazione sull’attuazione pratica della direttiva citata e delle direttive particolari a norma del suo articolo 16, paragrafo 1 (articolo 17 bis, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). Al fine di assicurare la coerenza e di facilitare l’utilizzo delle relazioni nazionali, la presente proposta dispone inoltre all’articolo 1 (articolo 17 bis, paragrafo 2 della direttiva 89/391/CEE) che la struttura della relazione sia definita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Tale struttura, unita a un questionario che ne precisa il contenuto, sarà inviata agli Stati membri sei mesi prima della fine del periodo oggetto della relazione. Gli Stati membri sono tenuti a presentare le loro relazioni alla Commissione nei nove mesi successivi al periodo di cinque anni in esse esaminato (cfr. l’articolo 1 della proposta - articolo 17 bis, paragrafo 3 della direttiva 89/391/CEE). La proposta dispone inoltre all'articolo 1 (articolo 17 bis, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE) che sulla base delle relazioni nazionali la Commissione effettui una valutazione complessiva dell’attuazione delle direttive in questione nonché degli sviluppi verificatisi e informi le altre istituzioni dei risultati di tale valutazione e, se del caso, di qualsiasi iniziativa che si dimostri necessaria. L’articolo 2 della proposta dispone l’aggiunta di un nuovo articolo sulle relazioni di attuazione nelle direttive che non sono direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, ovvero le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE. Detto articolo dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione le relazioni di attuazione nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 bis paragrafi 1-3 della direttiva 89/391/CEE che costituirà anche la base della valutazione che va effettuata dalla Commissione a norma del paragrafo 4 dell’articolo 17 bis. L’articolo 3 della proposta abroga le disposizioni relative alle relazioni sull’attuazione pratica che figurano nelle direttive citate. La proposta dispone che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per conformarsi alle nuove norme (articolo 4). Tale adeguamento alle norme non comporta necessariamente l’adozione di atti legislativi, regolamentari o amministrativi da parte degli Stati membri. | F-11835 | 1. 2006/0127 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[31], presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[32], presentato previa consultazione del Comitato delle regioni, visto il parere del Comitato delle regioni[33], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[34], considerando quanto segue: 2. L’obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione di attuazione pratica, che costituisce una delle basi della relazione elaborata dalla Commissione, è contemplato dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[35], nonché dalle direttive particolari a norma del suo articolo 16, paragrafo 1, ovvero le direttive: 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro[36], 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro[37], 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro[38], 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori[39], 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali[40], 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili[41], 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro[42], 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento[43], 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione[44], 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee[45], 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca[46], 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro[47], 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive[48], 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)[49], 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)[50], 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)[51], 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)[52]. 3. Una relazione di attuazione è prescritta anche dalle direttive del Consiglio 91/383/CEE, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale[53], 92/29/CEE, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi[54] e 94/33/CE, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro[55]. 4. Le disposizioni relative all’elaborazione di relazioni che figurano nelle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE nonché nelle direttive 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE non sono uniformi per quanto riguarda sia le scadenze sia il contenuto. 5. Gli obblighi imposti sia agli Stati membri, di presentare una relazione sull’attuazione pratica, sia alla Commissione, di presentarne una basata sulle relazioni nazionali, costituiscono una fase importante del ciclo legislativo e consentono di effettuare un bilancio e una valutazione dei diversi aspetti dell’attuazione pratica delle disposizioni delle direttive. È pertanto opportuno estendere tale obbligo alle direttive che non prevedono la presentazione di relazioni, ovvero: la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[56], la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)[57] nonché la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro[58]. 6. Occorre quindi uniformare le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, delle direttive particolari a norma del suo articolo 16, paragrafo 1 nonché delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE. 7. La comunicazione della Commissione “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006”[59] prevede l’elaborazione di proposte legislative volte a semplificare e a razionalizzare le relazioni di attuazione. Tale aspetto è stato inoltre individuato come una delle priorità per la semplificazione della legislazione comunitaria nel contesto dei lavori da intraprendere nel quadro dell’iniziativa sul miglioramento della legislazione. 8. È necessario semplificare la procedura armonizzando le scadenze per la presentazione delle relazioni sull’attuazione pratica alla Commissione e prescrivendo una sola relazione di attuazione pratica, costituita da una parte generale, applicabile a tutte le direttive, e da capitoli specifici relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva. Tali disposizioni, e in particolare l’introduzione di un nuovo articolo 17 bis nella direttiva 89/391/CEE, consentiranno inoltre di includere nell’obbligo di presentare una relazione di attuazione le direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE che non contemplano la redazione di relazioni, ovvero le direttive 2000/54/CE e 2004/37/CE, nonché tutte le prossime direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE. 9. È opportuno portare a cinque anni le scadenze per l’elaborazione delle relazioni da parte degli Stati membri e per la presentazione delle stesse alla Commissione. La struttura delle relazioni deve essere coerente per consentirne l’utilizzo; le relazioni sono redatte sulla base di un questionario definito dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 10. In conformità dell’articolo 138, paragrafo 2 del trattato la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un’azione comunitaria a tale riguardo. 11. In seguito a tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un’azione comunitaria e ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista in conformità dell’articolo 138, paragrafo 3 del trattato. 12. Al termine della seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che può condurre alla conclusione di un accordo a norma dell’articolo 138, paragrafo 4 del trattato. 13. I provvedimenti necessari che gli Stati membri dovranno prendere non comportano l'adozione di atti legislativi, regolamentari o amministrativi, poiché l’elaborazione di relazioni sull’attuazione delle direttive comunitarie non richiede l’adozione di tali disposizioni a livello di Stati membri, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 – Modifica della direttiva 89/391/CEE Nella direttiva 89/391/CEE è inserito il seguente articolo 17 bis: “Articolo 17 bis – Relazioni di attuazione 1. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione un’unica relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nonché delle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, indicando il parere delle parti sociali. 2. La struttura della relazione è definita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La relazione è costituita da una parte generale, relativa alle disposizioni della presente direttiva, nonché da capitoli specifici, riguardanti gli aspetti inerenti all’attuazione delle direttive di cui al paragrafo 1. 3. La struttura della relazione, unita a un questionario che ne precisa il contenuto, viene inviata agli Stati membri dalla Commissione sei mesi prima della fine del periodo oggetto della relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di cinque anni in essa esaminato. 4. Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell’attuazione delle direttive in questione nonché degli sviluppi connessi alle ricerche e alle nuove conoscenze scientifiche verificatisi nei diversi ambiti. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro di tale valutazione e, se del caso, di tutte le iniziative volte a migliorare il funzionamento del quadro normativo. 5. La prima relazione verte sul periodo 2007-2012 compreso.” Articolo 2 – Modifica delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE 1. Nella direttiva 83/477/CEE è inserito il seguente articolo 17 bis: “Articolo 17 bis – Relazione di attuazione Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 bis, paragrafi 1-3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma del paragrafo 4 di detto articolo 17 bis.” 2. Nella direttiva 91/383/CE è inserito il seguente articolo 10 bis: “Articolo 10 bis – Relazione di attuazione Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 bis, paragrafi 1-3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma del paragrafo 4 di detto articolo 17 bis.” 3. Nella direttiva 92/29/CEE è inserito il seguente articolo 9 bis: “Articolo 9 bis – Relazione di attuazione Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 bis, paragrafi 1-3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma del paragrafo 4 di detto articolo 17 bis.” 4. Nella direttiva 94/33/CE è inserito il seguente articolo 17 bis: “Articolo 17 bis – Relazione di attuazione Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 bis, paragrafi 1-3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma del paragrafo 4 di detto articolo 17 bis.” Articolo 3 - Abrogazione A decorrere dal [data, da precisare, indicata all’articolo 4] sono abrogate le seguenti disposizioni: 1) articolo 18, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/391/CEE; 2) articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/654/CEE; 3) articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/655/CEE; 4) articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/656/CEE; 5) articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/269/CEE; 6) articolo 11, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/270/CEE; 7) articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 91/383/CEE; 8) articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/29/CEE; 9) articolo 14, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/57/CEE; 10) articolo 11, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/58/CEE; 11) articolo 14, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 92/85/CEE; 12) articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 92/91/CEE; 13) articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 92/104/CEE; 14) articolo 13, paragrafi 3 e 4 della direttiva 93/103/CE; 15) articolo 17, paragrafi 4 e 5 della direttiva 94/33/CE; 16) articolo 15 della direttiva 98/24/CE; 17) articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 1999/92/CE; 18) articolo 13 della direttiva 2002/44/CE; 19) articolo 16 della direttiva 2003/10/CE; 20) articolo 12 della direttiva 2004/40/CE; 21) articolo 12 della direttiva 2006/25/CE. Articolo 4 – Attuazione Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 5 – Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 6 – Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] [… SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Occupazione e affari sociali – Organizzazione e condizioni di lavoro – Modernizzazione del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, comprese sicurezza, igiene e salute dei lavoratori. LINEE DI BILANCIO Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: Non applicabile Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: Non applicabile - nessuna incidenza finanziaria Caratteristiche di bilancio ( aggiungere le righe necessarie ): Non applicabile Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | Spese obblig./Spese non obblig. | SD[60]/ SND[61] | Sì/No | Sì/No | Sì/No | n. […] | Spese obblig./Spese non obblig. | SD/SND | Sì/No | Sì/No | Sì/No | n. […] | SINTESI DELLE RISORSE Risorse finanziarie Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | n +1 | n + 2 | n +3 | n +4 | n + 5 e segg. | Totale | Spese operative[62] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[63] | Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | Stanziamenti di pagamento | b+c | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[64] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0 | 0 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | Costo totale indicativo dell'intervento TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | …………………… | f | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | Compatibilità con la programmazione finanziaria X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[65] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria. Mio EUR (al primo decimale) Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione | Totale risorse umane | 1A per 60 giorni 1C per 60 giorni | 1A per 120 giorni 1C per 120 giorni | 1A per 120 giorni 1C per 120 giorni | CARATTERISTICHE E OBIETTIVI Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti: Necessità dell'azione a breve e lungo termine Realizzazione necessaria al fine di ottenere una semplificazione e una razionalizzazione del quadro giuridico esistente. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari L’azione va realizzata a livello comunitario poiché modifica una direttiva esistente e abroga disposizioni di diverse direttive. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Semplificazione e razionalizzazione del quadro giuridico esistente Modalità di attuazione (indicativa) Indicare di seguito la scelta delle modalità[67] di attuazione: X Gestione centralizzata X diretta da parte della Commissione ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità,a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario, ( organismi pubblici nazionali/organismi confunzioni di servizio pubblico. ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: CONTROLLO E VALUTAZIONE Sistema di controllo Monitoraggio della presentazione delle relazioni nazionali alla Commissione. Valutazione Valutazione ex-ante Non prevista Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) L’esperienza passata ha dimostrato la necessità di semplificare e razionalizzare il quadro giuridico esistente. Modalità e periodicità delle valutazioni successive La prossima valutazione avrà luogo alla fine della prima scadenza per la presentazione delle relazioni di attuazione nel 2012. MISURE ANTIFRODE Non applicabile DETTAGLI SULLE RISORSE OBIETTIVI DELLA PROPOSTA IN TERMINI DI COSTI FINANZIARI Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 | Funzionari o agenti temporanei[69] (XX 01 01) | A*/AD | 1A per 60 giorni | 1A per 120 giorni | 1A per 360 giorni | B*, C*/AST | 1C per 60 giorni | 1C per 120 giorni | 1C per 360 giorni | Personale finanziato[70] con l'art. XX 01 02 | Altro personale finanziato[71] con l'art. XX 01 04/05 | TOTALE | Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione Anno n: preparazione, consultazione e adozione della struttura delle relazioni nazionali. Anno n+4 e/o anno n+5: controllo della presentazione delle 25 relazioni nazionali, analisi ed elaborazione della relazione della Commissione. Origine delle risorse umane (statutaria) Il lavoro sarà effettuato con le risorse esistenti (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine) ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE | 1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | Agenzie esecutive[72] | 0 | Altra assistenza tecnica e amministrativa | 0 | - intra muros | - extra muros | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0 | Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0 | Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0 | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0 | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1 Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati[73] | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) 04.0301.00.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0.06 | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [1] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. [2] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1. [3] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13. [4] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18. [5] GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9. [6] GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14. [7] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6. [8] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23. [9] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1. [10] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9. [11] GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10. [12] GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1. [13] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. [14] GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57. [15] GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13. [16] GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38. [17] GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1. [18] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38. [19] GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. [20] GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21. [21] GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23. [22] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19. [23] GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19. [24] GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12. [25] COM(2002)118 def. dell’11.3.2002. [26] GU C 161 del 5.7.2002. [27] PE 323.680. [28] COM(2001)726 del 5.12.2001. [29] COM(2002)278 del 6.6.2002. [30] COM (2004) 557 def. del 12.8.2004. [31] GU C […] del […], pag. […]. [32] GU C […] del […], pag. […]. [33] GU C […] del […], pag. […]. [34] Parere del Parlamento europeo del … (GU C), posizione comune del Consiglio del … (…) e posizione del Parlamento europeo del … . [35] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. [36] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1. [37] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13. [38] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18. [39] GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9. [40] GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14. [41] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6. [42] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23. [43] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1. [44] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9. [45] GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10. [46] GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1. [47] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. [48] GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57. [49] GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13. [50] GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38. [51] GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1. [52] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38. [53] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19. [54] GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19. [55] GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12. [56] GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21. [57] GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23. [58] GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. [59] COM(2002) 118 def. [60] Stanziamenti dissociati (SD). [61] Stanziamenti non dissociati (SND). [62] Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato. [63] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx. [64] Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [65] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [66] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. [67] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione. [68] Quale descritto nella sezione 5.3. [69] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [70] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [71] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento. [72] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. [73] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.